V Commissione - Resoconto di giovedì 12 maggio 2005


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COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Daniela GARNERO SANTANCHÈ.

La seduta comincia alle 11.10

Indagine conoscitiva sull'andamento dei saldi di finanza pubblica.
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Il Comitato prosegue l'audizione, rinviata nella seduta del 5 maggio 2005.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervengono i deputati Laura Maria PENNACCHI (DS-U); Lino DUILIO (MARGH-U); Giancarlo PAGLIARINI (LNFP); Arnaldo MARIOTTI (DS-U); Marco STRADIOTTO (MARGH-U), ponendo domande e richieste di chiarimento, alle quali risponde, volta per volta, il presidente della Corte dei conti Francesco STADERINI.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ, presidente, ricorda di avere concordato con il presidente Staderini di concludere l'audizione possibilmente entro le ore 12.45 e rivolge pertanto ai colleghi un invito ad una maggiore brevità.

Dopo gli interventi dei deputati Pietro MAURANDI (DS-U); Antonio BOCCIA (MARGH-U) e Gaspare GIUDICE (FI), ai quali risponde, volta per volta, il presidente della Corte dei conti, Francesco STADERINI, Daniela GARNERO SANTANCHÈ, presidente, ringrazia il presidente della Corte dei conti per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 13.25.


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Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto-legge 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
Atto n. 482
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, avverte che lo schema di decreto in esame è finalizzato ad introdurre disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante riforma dell'imposizione sui redditi delle società. Ricorda che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 80 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, consente, infatti, per il periodo di esercizio della delega e per i due anni successivi, di emanare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, disposizioni integrative e correttive nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle norme vigenti.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici competenti, rileva che, pur riconoscendo l'oggettiva difficoltà di pervenire ad una quantificazione degli effetti netti delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, 12 e 13, riguardanti le plusvalenze da partecipazioni in società residenti nei paesi a regime fiscale privilegiato, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi circa le valutazioni che hanno condotto ad assegnare alle medesime un effetto complessivo di segno positivo, peraltro non registrato contabilmente.
Segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari dell'articolo 3, comma 2, lettera c), concernente il trasferimento delle partecipazioni da una categoria all'altra, che, rispetto a quanto previsto nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 2004, rinvia alle vigenti disposizioni in materia di accertamento il compito di scoraggiare eventuali trasferimenti di partecipazioni da una categoria all'altra a scopo elusivo. In sostanza, mentre l'indicazione contenuta nella circolare impone l'utilizzo di un criterio di individuazione delle partecipazioni cedute che potrebbe ridurre la convenienza di comportamenti elusivi, la norma introdotta rinvia tale compito alle disposizioni antielusive dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, peraltro già applicabili alla fattispecie in esame.
Osserva che gli effetti positivi di gettito stimati nella relazione tecnica, concernenti l'articolo 3, comma 8, lettera a), che è una norma antielusiva in materia di minuvalenze da cessione di partecipazioni non immobilizzate, non appaiono suffragati da dati ed ipotesi che ne giustifichino l'ordine di grandezza. Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione neutralizza la perdita di gettito solo in riferimento alle operazioni che si sarebbero comunque realizzate ed i cui effetti negativi dovrebbero essere già scontati nella stima iniziale. Nei confronti delle altre operazioni la norma, infatti, esplica un mero effetto di contenimento della perdita di gettito entro gli ammontari già stimati. Alla luce di tali considerazioni appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca più dettagliate indicazioni anche al fine di escludere possibili sovrastime dell'effetto di recupero di gettito imputato alla norma.
Quanto all'articolo 4, comma 1, recante modiche ai requisiti per l'opzione per la trasparenza fiscale, occorre rilevare che le considerazioni svolte nella relazione tecnica sul possibile impatto delle modifiche introdotte non appaiono suffragate da dati che ne giustifichino il carattere di neutralità. In particolare sarebbe opportuno acquisire dati in merito al numero di nuove società potenzialmente interessate all'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale. In proposito, occorre, peraltro, precisare che, in base al contenuto della relazione tecnica allegata alla norma originaria, l'adozione della tassazione per trasparenza nelle società di capitali avrebbe comportato una perdita di gettito


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ai fini IRES pari per competenza a circa 177 milioni di euro nel 2004 ed a 169 milioni di euro nel 2005, in capo a circa 17.000 società, sia partecipate che partecipanti. Alla norma oggetto di modifica risultava, quindi, ascritto un effetto di riduzione di gettito ben più rilevante di quello richiamato dalla relazione tecnica in esame.
Ricorda che gli articoli 4, comma 2, 5, comma 7; 6, comma 5 modificano gli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR, riguardanti taluni adempimenti connessi all'esercizio dell'opzione rispettivamente per la trasparenza fiscale, il consolidato nazionale ed il consolidato mondiale. Osserva che la relazione tecnica contiene una dettagliata descrizione delle metodologie e delle ipotesi utilizzate nella stima, che appaiono in linea generale corrette. Tuttavia non sono fornite indicazioni in merito ai dati di base utilizzati, né sul procedimento di calcolo da cui scaturiscono le predette stime. Appare, inoltre, necessario un chiarimento in merito alla sussistenza di effetti finanziari con riferimento alla disposizione che sancisce l'irrilevanza delle norme di cui agli articoli 115, comma 11, e 128 del TUIR agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto concerne l'articolo 4, comma 3, riguardante la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, rileva che la relazione tecnica non indica i dati ed i parametri alla base delle stime in essa riportate. L'acquisizione di tali elementi informativi appare di particolare rilievo in considerazione dei non trascurabili effetti che le modifiche determinano, anche se con effetti opposti, sul gettito IRES ed IRE. In particolare, andrebbe meglio chiarito se sia stato considerato o meno il maggior gettito a titolo di addizionale regionale per l'imputazione della maggior base imponibile IRE ai soci persone fisiche, oggetto di autonoma quantificazione nella relazione tecnica riferita alla norma originaria. Si dovrebbe, altresì,chiarire in quale misura si sia proceduto all'aggiornamento dell'aliquota marginale media IRE, in seguito alle modifiche introdotte alla struttura di tale prelievo. Appare poi opportuno un chiarimento circa il rilievo fiscale, in sede di determinazione del reddito delle nuove SRL che optano per la trasparenza, delle eventuali minusvalenze realizzate in riferimento alle partecipazioni di cui all'articolo 87 del TUIR, in considerazione del nuovo regime delineato dalla norma in esame in riferimento alle plusvalenze.
Sono necessari ulteriori elementi di informazione che meglio circostanzino la valutazione di sostanziale neutralità finanziaria attribuita nella relazione tecnica alla disposizione in esame.
L'articolo 7 introduce alcune modifiche alle disposizioni del TUIR concernenti il regime forfetario di determinazione del reddito imponibile di alcune imprese marittime (cosiddetta «tonnage tax»). Osserva che nella quantificazione operata dalla citata relazione tecnica, allegata allo schema di decreto legislativo di riforma dell'IRES, veniva preso in considerazione l'insieme delle navi iscritte nel registro internazionale, indipendentemente dal fatto che esse esercitassero o meno anche attività di cabotaggio. Il minor gettito derivante dall'applicazione del regime di tonnage tax all'attività di cabotaggio esercitata dalle navi iscritte nel registro internazionale risultava pertanto ricompreso nella quantificazione delle minori entrate a suo tempo operata (pari, per competenza a complessivi 16 milioni di euro annui). La quantificazione operata dalla relazione tecnica attualmente in esame, che attribuisce alla norma un effetto aggiuntivo di minore entrata pari a 3 milioni annui, appare pertanto ispirata ad un criterio cautelativo.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure realtive ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Atto n. 469.
(Rilievi alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di regolamento è volto ad integrare il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001 al fine di includere anche le attività relative alla cooperazione allo sviluppo fra quelle per le quali sono consentite procedure semplificate o abbreviate. Sul provvedimento in esame rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se dall'articolo 3, comma 2, possano derivare effetti finanziari connessi all'ampliamento delle tipologie di opere per le quali attualmente è consentito il ricorso alla procedura di esecuzione dei lavori in economia.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento».

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa.
Atto n. 472.
(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 maggio 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, precisa che l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 459 del 1997 è volta ad escludere l'automatico adeguamento delle risorse a disposizione degli enti, nel presupposto che le eventuali modifiche dei programmi non potranno generare nuovi o maggiori oneri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,


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esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, nel presupposto che le eventuali modifiche dei programmi di lavoro annuali non determinino una automatica rideterminazione in aumento delle risorse allo scopo stanziate».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con le considerazioni svolte dal presidente nelle precendenti sedute in ordine al fatto che taluni provvedimenti attuativi di deleghe legislative in materia agricola presentano profili problematici di carattere finanziario. In ordine alle richieste di chiarimento avanzate in precedenza, rileva, con riferimento all'articolo 6, che gli interventi, di natura facoltativa e già previsti dalla normativa vigente, potranno essere contenuti nell'ambito delle risorse disponibili. Osserva poi, per quanto riguarda la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 8 che risulta opportuno inserire nella disposizione un richiamo inteso ad esplicitare che la possibilità per l'AGEA di stipulare contratti con le unioni di organizzazione di produttori per interventi di ritiro dei prodotti eccedenti in caso di grave squilibrio di mercato deve essere subordinata all'effettiva sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli interventi di cui all'articolo 6 hanno natura facoltativa e non comportano alcun obbligo di concessione di aiuti;
risulta opportuno subordinare la possibilità, prevista all'articolo 8, comma 8, di stipulare contratti con le unioni di organizzazioni di produttori per interventi di ritiro di prodotti eccedenti in caso di grave squilibrio, alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie da destinare allo scopo;
considerato che il Governo non ha chiarito se dall'affidamento dei nuovi compiti al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui al comma 3 dell'articolo 4, e dalla previsione dell'applicazione di un'imposta sostitutiva, di cui al comma 9 del medesimo articolo, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo nel presupposto che l'adozione delle iniziative di promozione e valorizzazione di cui all'articolo 14, comma 2, sia rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni interessate e non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e subordinatamente


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all'accoglimento dei seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 4, comma 3, dopo le parole «le Regioni comunicano» siano inserite le seguenti «eventualmente»;
al medesimo comma, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 4, comma 9, sia soppresso il secondo periodo;
all'articolo 8, comma 8, dopo le parole «può stipulare» siano inserite le seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge comunitaria 2005.
C. 5767 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004.
Doc. LXXXVII, n. 5
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, osserva che il testo in esame, a differenza di quello della legge comunitaria per il 2004 (legge n. 62 del 2005), non contiene la previsione in base alla quale gli schemi dei decreti legislativi, recanti attuazione di talune direttive suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e devono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Tale disposizione era stata inserita nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento al Senato recependo una condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio. L'elenco delle direttive per la cui attuazione era previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari era stato successivamente integrato nel corso dell'esame alla Camera. Rileva che nel testo in esame il recepimento di alcune direttive contenute nell'allegato B (quali, in particolare, la direttiva 2004/80/CE, concernente l'indennizzo delle vittime del reato, la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione internazionale riconosciuta, la direttiva 2004/113/CE, riguardante il principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi) potrebbe comportare nuovi adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni per cui non sembra di potersi escludere l'eventualità che si determinino nuovi o maggiori oneri che tuttavia non vengono quantificati né coperti. Appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di alcune direttive, quali quelle richiamate in precedenza, siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e che su di essi sia, altresì, richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera d) prevede l'utilizzo delle risorse


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del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite massimo di 50 milioni di euro, per far fronte, nell'ambito dell'attuazione delle direttive, ad eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali nonché ad eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione delle direttive. Al riguardo, ricorda che la legge finanziaria prevede uno specifico rifinanziamento in Tabella D destinato specificamente alla copertura degli oneri derivanti dalla legge comunitaria annuale. Segnala che la tabella D della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) reca un apposito stanziamento, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007, che si aggiunge agli stanziamenti disposti dalle precedenti leggi finanziarie. Rileva che, in assenza di relazione tecnica e di elementi di informazione puntuali per quanto concerne la quantificazione degli oneri, non è chiaro se le risorse del fondo di rotazione, indicate nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro previsto nella legge finanziaria, possano essere sufficienti a far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio. A tale proposito, osserva che la relazione illustrativa sembra attribuire la valenza di clausola di salvaguardia alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Tale qualificazione non sembra tuttavia trovare riscontro nella prassi sin qui consolidatasi per cui la clausola di salvaguardia interviene nel caso in cui la copertura indicata non si dimostri sufficiente. Nel caso della disposizione in esame si dovrebbe piuttosto parlare di clausola di copertura, ancorché non supportata da una specifica quantificazione, anche in forma di stima, degli oneri. Non appare, peraltro, chiaro come si intenda provvedere ad eventuali eccedenze che si dovessero determinare rispetto all'entità del fondo di rotazione. Al riguardo, segnala che nella relazione illustrativa si afferma che l'inadempimento degli obblighi comunitari, a seguito del mancato recepimento di direttive dalle quali dovessero derivare spese eccedenti la dotazione del Fondo di rotazione, esporrebbe l'Erario al maggior danno derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia delle Comunità europee, dal quale deriverebbe la condanna dell'Italia al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie. Su tali aspetti è necessario acquisire l'avviso del Governo.
Rileva che l'articolo 4 contiene una disposizione, già contenuta nella legge comunitaria 2004, che è diretta a disciplinare il trasferimento delle risorse derivanti dalle tariffe corrisposte dai soggetti destinatari di prestazioni e controlli alle amministrazioni che li effettuano ed è perfettamente conforme alla vigente disciplina contabile.
A suo avviso, inoltre, il Governo dovrebbe chiarire se dall'attuazione della delega di cui all'articolo 5 possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e se non sia opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall'attuazione della disposizione in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto concerne l'articolo 9, atteso che dall'attuazione della disposizione deriva un consistente ampliamento della platea dei soggetti interessati alle procedure di riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio, appare opportuno che il Governo chiarisca se alle attività connesse alle prove integrative previste dall'articolo 379 del T.U. sull'istruzione si possa fare fronte a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Si riserva, infine, si intervenire nel prosieguo dell'esame per dare conto delle parti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che sono di competenza della Commissione.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, sottolinea l'importanza dell'inserimento della direttive 2003/123/CE e 2004/69/CE tra le direttive da recepire con i meccanismi previsti dalla legge comunitaria. Le direttive in questione interviene infatti in


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settori importanti quali quelli del regime fiscale applicabile alle società madrI e figlie di Stati membri diversi e della definizione delle «banche multilaterali di sviluppo». Si riserva poi di rispondere nel prosieguo dell'esame alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore con riferimento ai profili problematici attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal relatore e dal Governo rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla normativa sull'assicurazione contro gli inofrtuni domestici.
Testo unificato C. 3011 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che il testo unificato in esame, di origine parlamentare, reca modifiche alla disciplina sull'assicurazione contro gli infortuni domestici, disponendo, tra l'altro, l'allargamento della platea degli assicurati e l'abbassamento della soglia di invalidità indennizzabile. Ricorda che, nel corso dell'esame presso la XI Commissione, il Governo ha trasmesso una relazione tecnica, che reca la valutazione negativa del Ministero dell'economia sul provvedimento sia sotto il profilo della quantificazione degli oneri, sia sotto il profilo della copertura finanziaria.
Rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato recati complessivamente dal testo, oneri che vanno individuati nell'aumento del numero degli assicurati, il cui premio risulta fiscalizzato (articoli 3 e 6) e nell'adeguamento del premio medesimo (articolo 5). Ciò anche al fine di verificare l'effettiva capienza degli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge n. 493/1999. Appare inoltre necessario, come evidenziato dalla Ragioneria Generale dello Stato, acquisire chiarimenti in ordine all'ammontare delle maggiori rendite a carico dell'INAIL che, pur se erogate nell'ambito del bilancio dell'Istituto medesimo, determinano comunque effetti sull'indebitamento della pubblica amministrazione.
Fa presente che il provvedimento non presenta alcuna autorizzazione di spesa né clausole di copertura finanziaria. Al riguardo, segnala che l'articolo 12 della legge n. 493 del 1999 quantificava l'onere derivante dall'attuazione della medesima legge in 46 miliardi di lire per l'anno 1999 e in 42 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvedeva, quanto a 24,5 miliardi di lire per l'anno 1999 ed a 20,8 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto a 21,5 miliardi di lire per l'anno 1999 ed a 21,2 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge n. 669 del 1996, che provvede all'integrazione del Fondo per l'occupazione. Tali risorse risultano attualmente confluite nel capitolo 4338 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 11 maggio 2005, risultano attualmente disponibili nel medesimo capitolo 21.691.000 euro. Appare pertanto necessario che il Governo confermi l'attuale consistenza delle risorse stanziate per gli interventi di cui alla legge n. 493 del 1999 e fornisca chiarimenti in ordine alla loro congruità a far fronte agli ulteriori interventi previsti dal provvedimento, senza compromettere la realizzazione degli interventi attualmente previsti a legislazione vigente. Segnala, infine, l'opportunità che il Governo si esprima in ordine alla necessità di inserire nel testo un'esplicita autorizzazione di spesa relativamente ai maggiori oneri derivanti dal


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provvedimento ed una corrispondente copertura, in coerenza con la vigente disciplina contabile che prevede, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata. Occorre inoltre valutare se non si debba, stante la natura degli oneri, inserire anche una clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, ricorda che sul provvedimento il dicastero di merito ha già predisposto, nello scorso settembre, una nota in ordine alla quantificazione ed alla copertura dei relativi oneri, che è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva che, in base alle informazioni rese, le risorse del pertinente capitolo di bilancio potrebbero essere sufficienti a far fronte agli oneri, ancorché indeterminati, derivanti dal provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che risulta comunque necessario acquisire elementi certi in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento. Propone pertanto, ove la Commissione concordi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La Commissione approva la proposta.

Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggitati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
Testo unificato C. 4865 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, ricorda che il testo unificato in esame dispone nuovi benefici, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria, rileva la necessità di acquisire i dati relativi ai soggetti interessati dal provvedimento. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma di copertura non appare configurabile come limite massimo di spesa, in quanto il provvedimento reca benefici qualificabili in termini di diritti soggettivi.
Quanto all'articolo 2, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla composizione della Commissione per la definizione della misure degli indennizzi da erogare. e il ministero o organismo presso il quale la suddetta Commissione verrà istituita. Tale chiarimento, infatti, appare necessario al fine di verificare l'opportunità di riferire la clausola di invarianza esclusivamente al bilancio dello Stato ovvero al più ampio aggregato della finanza pubblica. A tale proposito, appare opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione dell'articolo 2 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In ogni caso, appare comunque opportuno modificare il comma 1 in modo da prevedere che la clausola di invarianza degli oneri si riferisca non solo all'istituzione, ma anche al funzionamento della suddetta Commissione.
Per quanto concerne la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, osserva che tale clausola non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in quanto non indica distintamente per ciascun intervento oneroso la corrispondente autorizzazione di spesa, ma stabilisce soltanto l'ammontare complessivo


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della spesa autorizzata. Appare pertanto opportuno riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, indicando separatamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento,ovverosia all'articolo 1 e all'articolo 4. In secondo luogo, osserva che la clausola di copertura finanziaria è formulata in termini di previsione di spesa. Stante la natura degli oneri recati dal provvedimento che non appaiono riconducibili alla tipologia del limite massimo di spesa, in quanto derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi - sembra opportuno prevedere una clausola di salvaguardia. In casi analoghi, infatti, è stata prevista una clausola di salvaguardia che oltre al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, prevedesse anche un meccanismo di compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni relative agli oneri a carattere obbligatorio, rappresentato dal ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti che autorizzano il trasferimento delle somme necessarie dal Fondo di riserva ai pertinenti capitoli di bilancio, corredati da apposita relazione, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. Segnala, infine, che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute del quale si prevede l'utilizzo non reca le necessarie disponibilità.

Lino DUILIO (MARGH-U) ricorda di aver presentato in Assemblea un'interrogazione su una vicenda che investe la problematica che la Commissione sta affrontando. Si tratta infatti dell'accreditamento di 30 milioni di euro a favore di un'associazione che si occupa dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che risulta essere stata fatto con modalità non molto trasparenti, tanto da aver attirato le attenzioni della magistratura. Esprime l'avviso che sulla questione sia necessario fare chiarezza, soprattutto nel momento in cui un provvedimento come quello in esame, che intende affrontare la medesima problematica, presenta problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, rileva che la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia conferma l'indisponibilità di risorse da destinare agli interventi previsti dal provvedimento. Rileva inoltre la necessità di predisporre una relazione tecnica sugli effetti finanziari della proposta di legge.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ricorda che lo scorso anno la Commissione era riuscita dopo molte difficoltà ad esprimere un parere favorevole su un provvedimento che interveniva sulla stessa materia e che nel merito risultava, come quello attualmente in esame, condiviso da maggioranza ed opposizione. Rileva che adesso la Commissione si trova ad esaminare un nuovo provvedimento che torna a presentare profili problematici di carattere finanziario e che pertanto risulta necessario esprimersi in modo rapido. In altre parole o vi è un impegno da parte del Governo a reperire le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, o tanto vale che la Commissione esprima un parere contrario, evitando un'inutile dilazione dei tempi di esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione si trova, in questa come in altre occasioni, in una situazione di imbarazzo, in quanto deve constatare i profili problematici di carattere finanziario di provvedimenti che nel merito sono assolutamente condivisibili. Concorda con il sottosegretario sulla necessità di predisporre, anche in questo, una relazione tecnica.

Gaspare GIUDICE (FI), rileva con preoccupazione il fatto che non sia stato possibile provvedere a fornire informazioni precise in ordine alla platea dei beneficiari del provvedimento, informazioni


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che avrebbero contribuito non poco ad un più agevole esame dello stesso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Avverte che l'onorevole Volonté ha richiesto di trasformare la propria interrogazione a risposta immediata in interrogazione a risposta scritta

5-04276 Giudice: Applicazione degli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001.

Gaspare GIUDICE (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Gaspare GIUDICE (FI), dichiarandosi insoddisfatto, rileva che la risposta predisposta dal Ministero dell'economia appare del tutto insoddisfacente. Ciò in primo luogo in considerazione del fatto che non si comprende il fondamento giuridico della scelta, adottata dal Ministero, di non considerare le somme relative ai capitoli 7719 e 7720 iscritte nel bilancio 2003 come impegnate. In proposito, fa presente che gli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001 non prevedevano alcun adempimento ulteriore e successivo alla ripartizione effettuata con proprio decreto dal ministro dell'economia e delle finanze né a carico del Ministero dell'economia né a carico degli enti beneficiari. Conseguentemente, deve ritenersi che l'adozione, nell'anno 2003, dei decreti del Ministro di riparto dei fondi stanziati, cui si fa riferimento nel testo della interrogazione, avrebbe dovuto comportare l'automatico impegno delle risorse indicate dagli stessi decreti. Una diversa interpretazione non sembra sostenuta su validi argomenti giuridici. Fa presente di riferirsi all'impegno e non al pagamento. In secondo luogo, rileva una estrema genericità nelle informazioni fornite per quanto concerne gli effetti che sugli stanziamenti sarebbero stati determinati con il cosiddetto decreto taglia spese. Innanzitutto, nella risposta non si precisa se si faccia riferimento al decreto-legge n. 194 del 2002 ovvero alla manovra correttiva intervenuta nel luglio dello scorso anno. Si riferisce, rispettivamente, alle disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194, convertito dalla legge n. 246 del 2002, e all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004. Sulla base dei dati risultanti dal rendiconto relativo all'esercizi 2003, assumendo il combinato disposto delle disposizioni richiamate, si ottengono dati assai diversi da quelli richiamati nella risposta. In conclusione, ritenendo che la risposta sia carente, chiede che nella prossima seduta per lo svolgimento di interrogazioni il tema sia ripreso sulla base di una più accurata istruttoria da parte del Ministero dell'economia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Giudice.


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Il sottosegretario Gianfranco CONTE si impegna a predisporre ulteriori e più esaurienti elementi di risposta.

5-04298 Morgando e Molinari: interventi per rilanciare il tessuto produttivo della Basilicata.

Lino DUILIO (MARGH-U) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, ritenendo insoddisfacente la documentazione predisposta dai competenti uffici, chiede un rinvio della discussione dell'interrogazione, al fine di approfondire le problematiche in essa evidenziate.

Lino DUILIO (MARGH-U) ringrazia il sottosegretario Conte per la disponibilità manifestata ed esprime l'auspicio che l'impegno da lui personalmente assunto rappresenti il segnale di una maggiore attenzione che da questo momento in avanti il Governo vorrà manifestare nei confronti delle istanze del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.
C. 5586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Moldavia sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Segnala, tra gli aspetti meritevoli di attenzione, che la relazione tecnica precisa che non risulta necessaria la quantificazione e la copertura delle eventuali spese elevate o di natura straordinaria, di cui all'articolo 20, comma 3. Rileva poi una leggera discrasia, che non appare suscettibile di determinare gravi effetti finanziari, tra i dati della relazione tecnica e la previsione dell'articolo 26 in ordine alle riunioni congiunte tra rappresentanti italiani e moldavi. Rileva infine che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri utilizzato a copertura presenta le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, rileva di non avere osservazioni da svolgere in ordine ad eventuali profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Gaspare GIUDICE (FI), presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione

sul testo del provvedimento

esprime

NULLA OSTA.»

Il Comitato approva la proposta di parere.


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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.
C. 5588 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento autorizza la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia ed Angola. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri utilizzato a fini di copertura dall'articolo 3 presenta le necessarie disponibilità. Segnala comunque che la formulazione della clausola di copertura non risulta pienamente coerente con le quantificazioni recate dalla relazione tecnica. Dalla relazione tecnica si evince infatti che il picco di spesa di 294.070 euro si verificherebbe negli anni in cui si svolgerà la riunione in Angola della commissione mista prevista dall'articolo 21 dell'Accordo. L'articolo prevede che tale riunione si svolga alternativamente in Italia ed in Angola. Pertanto, qualora l'Accordo fosse ratificato nell'esercizio in corso e la riunione si tenesse nello stesso anno, ovvero nel 2006, si determinerebbe un disallineamento temporale tra l'emersione dell'onere e la relativa copertura. Ricorda tuttavia che su tale aspetto nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato, il Governo aveva fornito chiarimenti. In particolare, era stato precisato che la prima riunione della Commissione mista si svolgerà in Angola nel 2007. In ogni caso, appare necessario che il Governo ribadisca quanto già affermato al Senato in ordine allo svolgimento della prima riunione della Commissione mista in Angola nel 2007. Su tale presupposto sul provvedimento potrebbe essere reso parere favorevole.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, conferma che al prima riunione della Commissione mista si svolgerà in Angola nel 2007.

Gaspare GIUDICE (FI), presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione

sul testo del provvedimento

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 21 dell'Accordo si svolgerà in Angola nel 2007».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in favore dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
C. 5573.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che il provvedimento prevede l'applicabilità ai sottoufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza di una disciplina transitoria contenuta nel decreto-legge n. 157 del 2001, che permetteva il transito in ausiliaria di ufficiali degli stessi Corpi collocati in riserva. Rileva che, ai fini della quantificazione dell'onere, va considerato che la concessione della possibilità di


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transito nella ausiliaria determinerebbe la ricostruzione della carriera dei sottufficiali che decidessero di avvalersi di tali possibilità, dal momento che l'istituto dell'ausiliaria, come già chiarito comporta benefici economici e previdenziali. Con riguardo alle finalità perequative evidenziato nella relazione illustrativa, andrebbe altresì chiarito se non esistano altre categorie di personale che siano state collocate in riserva per effetto delle norme richiamate dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 157 del 2001, a cui non sia stata concessa la possibilità di transito in ausiliaria e se le norme in esame non siano suscettibili di determinare ulteriore richieste perequative da parte di personale appartenete ad altri Corpi del comparto sicurezza non destinatario dei benefici di cui al presente provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, rileva che, come osservato dal relatore il provvedimento appare suscettibile di comportare oneri, per i quali è necessario acquisire elementi in ordine alla loro quantificazione e copertura.

Gaspare GIUDICE (FI), presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati, è stato esaminato dal Comitato pareri della Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2004. Nell'occasione, il Comitato ha espresso un parere contrario sul testo del provvedimento. Al riguardo osserva che rispetto alla precedente formulazione del provvedimento permangono, nel testo all'esame, alcuni dei profili problematici già in precedenza rilevati dalla Commissione bilancio. In particolare, se appaiono superati i rilievi formulati con riferimento agli articoli 3, 6 e 7, in quanto le norme sono state soppresse, all'articolo 4, lettera f), il mantenimento della previsione della fornitura gratuita di farmaci per l'incontinenza (oneri quantificati dalla RT: da un minimo di 383 milioni a un massimo di 839 milioni) determina una spesa molto superiore rispetto alle risorse stanziate (60 milioni) con la norma di copertura (articolo 15). Inoltre il nuovo riferimento ai «livelli essenziali delle prestazioni» sembra indicare prestazioni obbligatorie, che in quanto tali dovrebbero comunque comportare un onere finanziario. Osserva poi che dalla riformulazione dell'articolo 5 consegue una consistente riduzione del numero dei centri riabilitativi di cui è prevista l'istituzione: occorrerebbe pertanto aggiornare la stima degli oneri, precedentemente valutati dalla relazione tecnica in 21 milioni (spese di personale). Inoltre, l'esclusione delle forme meno gravi di patologia ai fini della dichiarazione di invalidità (articolo 10) determina presumibilmente un abbattimento del corrispondente onere finanziario: tuttavia, già in relazione alla precedente formulazione del testo non era stata fornita alcuna quantificazione della spesa. Con la soppressione, all'articolo 11, della previsione di esami diagnostici gratuiti, appaiono superati i rilievi formulati dal Ministero dell'economia in ordine all'assenza della relativa quantificazione. La previsione di campagne nazionali di prevenzione - che è stata mantenuta nel nuovo testo - determina invece, secondo la relazione tecnica una maggiore spesa annuale di 1 milione di euro. Ricorda che in proposito erano stati richiesti chiarimenti riguardo alle modalità di realizzazione delle campagne informative, alle conseguenti voci di costo e all'estensione temporale dell'iniziativa. Permangono, inoltre, profili problematici - già rilevati dalla Commissione bilancio e riferiti a parti del testo non modificate - in relazione alla mancata quantificazione degli


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effetti finanziari derivanti dall'articolo 8, con particolare riferimento all'individuazione di un percorso formativo universitario finalizzato alla formazione di personale infermieristico che si occupi di incontinenza ed all'integrazione con un medico specializzato delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile; dall'articolo 9, che prevede una riduzione del 30 per cento, in favore dei soggetti incontinenti medio-gravi e stomizzati, della tariffa dell'acqua per uso domestico e dall'articolo 12, che prevede l'aggiornamento biennale, da parte della Commissione unica sui dispositivi medici, del nomenclatore dei dispositivi medici e protesici erogati con oneri a carico del SSN; dall'articolo 13, che istituisce, presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale della poliposi familiare e del Registro nazionale di bambini nati con atresie ano-rettali. Ricorda poi che l'articolo 15 pone l'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, valutato complessivamente in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2004-2006. Inoltre, è previsto il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Al riguardo, rileva preliminarmente la necessità, da un lato, di aggiornare il riferimento dei fondi speciali al triennio 2005-2007, e, dall'altro lato, di provvedere ad identificare gli oneri ascrivibili a ciascun intervento oneroso conformemente a quanto disposto dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978. Tutto ciò considerato, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non presenta, per il triennio 2005-2007, le necessarie risorse. Rileva inoltre che la Commissione di merito non ha provveduto a rideterminare l'onere complessivo del provvedimento, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, la quale quantifica, con riguardo ad alcune disposizioni del provvedimento, un onere di oltre 880 milioni di euro. Peraltro, tale relazione tecnica non è stata verificata positivamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia dal punto di vista della quantificazione degli oneri, in quanto non esaustiva di tutti gli interventi recati dal provvedimento, sia dal punto di vista della copertura finanziaria. Considerato che nel testo in esame sono state comunque soppresse alcune disposizioni contenute nel testo sul quale il Comitato aveva espresso parere contrario, e che risultavano sicuramente onerose, e altre sono state modificate in modo da contenere i relativi oneri, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'aggiornamento della relazione tecnica sulla base della quale riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, rileva che alcune disposizioni del provvedimento appaiono suscettibili di determinare oneri privi di quantificazione e copertura. Si tratta in particolare dell'articolo 4 che prevede la definizione e l'inserimento con DPCM di ulteriori prestazioni, attinenti all'assistenza dei soggetti incontinenti e stomizzati, nei livelli essenziali di assistenza; dell'articolo 5, che prevede che le regioni istituiscano almeno un centro riabilitativo per ciascuna regione; dell'articolo 8 che prevede l'istituzione di un corso di specializzazione per la formazione degli infermieri; dell'articolo 9 che prevede una riduzione del 30 per cento della tariffa dell'acqua per uso domestico per i soggetti incontinenti medio-gravi e atomizzati; dell'articolo 10 che dispone la revisione delle percentuali di invalidità delle stomie e dell'incontinenza urinaria gravi; dell'articolo 11, che prevede la promozione da parte delle ASL e delle Regioni di campagne nazionali di sensibilizzazione per la prevenzione del cancro colon-rettale ed infine dell'articolo 13 che dispone l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità del registro nazionale della poliposi familiare e del registro nazionale


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dei bambini nati con atresie ano-rettali. Osserva inoltre che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro utilizzato a fini di copertura non presenta le necessarie disponibilità.

Gaspare GIUDICE, presidente, alla luce dei rilievi avanzati dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno sottoporre alla Commissione di merito, mediante una lettera indirizzata al suo presidente, i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento al fine di consentire l'introduzione nello stesso delle modifiche idonee a superare tali profili problematici. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta..

Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi.
C. 5198, approvato dalla 12a Commissione del Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE (FI), presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante un contributo straordinario alla Federazione Pro-ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale, è già stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 9 febbraio 2005. In quella occasione il Comitato ha espresso parere favorevole formulando tre condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La prima condizione era volta a specificare che il contributo annuo di 2.500.000 euro si riferisse a ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. La seconda condizione era volta a introdurre una clausola di invarianza al comma 2 dell'articolo 1. Infine, la terza condizione era volta a riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2.
Ricorda che la Commissione affari sociali, nella seduta del 13 aprile 2005 ha approvato alcune modifiche al testo, tra le altre cose allo scopo di recepire integralmente le condizioni formulate dal Comitato permanente per i pareri. Le altre modifiche prospettate non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Formula infine la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, concorda con la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35.