V Commissione - Giovedì 12 maggio 2005


Pag. 57

ALLEGATO

5-04276 Giudice: Applicazione degli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Gaspare Giudice pone quesiti in ordine al taglio operato dal decreto-legge n. 168 del 2004 ai fondi di cui agli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001.
Al riguardo, si fa presente che la legge n. 448 del 2001 ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli Enti locali (articolo 54) e il fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (articolo 55) con una dotazione originaria di 50 milioni di euro per ciascun fondo.
Gli stanziamenti relativi all'articolo 54, a norma dell'articolo 19 della legge n. 166 del 2002 (collegato alla finanziaria in materia di infrastrutture e trasporti), sono stati ridotti a 27,650.000 euro. Con il decreto ministeriale 3 aprile 2003, pubblicato sulla G.U. n. 114 del 2003, tali fondi sono stati ripartiti nei 25 interventi proposti da questo Ministero, che aveva recepito le priorità indicate in un ordine del giorno adottato dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 19 dicembre 2001.
Analogo iter ha interessato l'articolo 55; infatti, con decreto ministeriale 4 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 73 del 2003, sono stati ammessi a finanziamento 25 interventi per un importo complessivo di 49,950.000 euro.
Entrambi i fondi sono stati rifinanziati con la legge n. 289 del 2002, articolo 70, e ripartiti con i decreti pubblicati sulla G.U. n. 210 del 10 settembre 2003:
per l'articolo 54 sono stati ammessi a finanziamento n. 13 interventi per un costo complessivo di 5.000.000 euro;
per l'articolo 55 gli interventi ammessi a finanziamento sono stati 124 per un importo complessivo di 69.000,000 euro.

Poiché i citati decreti prevedevano adempimenti a carico dei soggetti beneficiari si è proceduto, alla data del 31 dicembre 2003 ad impegnare gli importi relativi ad opere per le quali all'epoca gli adempimenti stessi erano stati già compiutamente espletati.
Con la sentenza n. 49 del 2004, depositata il 29 gennaio 2004, la Corte Costituzionale, pronunciandosi su un ricorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli in questione, nel presupposto che i medesimi non rispettano i criteri e i limiti stabiliti dal titolo V della Costituzione, in quanto configurano strumenti di finanziamento non riconducibili alla sfera degli interventi speciali di cui al V comma dell'articolo 119 ed investono materia ed ambiti di competenza concorrente o residuale delle Regioni.
In ottemperanza alla citata sentenza è stata, quindi, disposta la sospensione delle procedure di riparto degli stanziamenti dei fondi in questione relativi al 2004 e non è stato dato ulteriore impulso all'attuazione dei decreti di riparto.
La legge n. 140 del 2004 di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (G.U. n. 125 del 29 maggio 2004) all'articolo 7-sexies, al fine di evitare possibili


Pag. 58

forme di contenzioso e di non pregiudicare l'equilibrio dei bilanci degli enti locali, fa salve le assegnazioni disposte con i decreti concernenti il riparto delle disponibilità 2002 e 2003 dei fondi in esame, disponendo esplicitamente che «è autorizzato il pagamento delle somme indicate nel decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003 a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004».
Successivamente, è subentrato il cosiddetto «decreto taglia spese» che ha disposto il taglio del 50 per cento dei residui non impegnati al 31 dicembre 2003.
Poiché l'articolo 7-sexies della citata legge n. 140 del 2004 ha disposto il pagamento degli interventi di cui ai richiamati decreti ministeriali, senza prescrivere adempimenti al riguardo, se non quello dell'iscrizione degli importi assegnati in bilancia e sanando cosi eventuali irregolarità nell'osservanza dei contenuti di tali decreti ministeriali, i soggetti beneficiari hanno dato corso alle procedure, in taluni casi pervenendo all'aggiudicazione dei lavori.
In sede di assestamento del bilancio 2004, è stato chiesto il ripristino degli importi corrispondenti ai residui «tagliati»; ma la Ragioneria Generale dello Stato ha ravvisato la necessità di un'apposita disposizione legislativa volta al rifinanziamento dei citati articoli 54 e 55, che indichi anche lo relative modalità di copertura.
Pertanto, la situazione attuale è la seguente:
1) Fondo ex articolo 54: nessun problema per il 2002, mentre sono stati tagliati stanziamenti per 3 Meuro per l'anno 2003;
2) Fondo ex articolo 55: il «taglio» operato per il 2002 e l'importo andato in economia corrispondono al finanziamento di un progetto cui l'Ente beneficiario ha poi rinunciato. Anche per tale fondo la problematica è relativa ai 2003, anno per il quale sono stati tagliati fondi per 19.850 Meuro.
Sulla base di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che sarebbe necessario emanare una riforma che trovi copertura finanziaria alle obbligazioni in questione, prevedendo, quindi, il reintegro di Meuro 3 per il fondo ex articolo 34 e di Meuro 19.850 per il fondo di cui all'articolo 55.