VI Commissione - Resoconto di mercoledì 4 maggio 2005


Pag. 64


ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 maggio 2005. - Presidenza del presidente provvisorio Maurizio LEO, indi del presidente eletto Antonio MARZANO.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio LEO, presidente, comunica che i deputati Silvio Liotta, Antonio Marzano e Michele Zuin entrano a far parte della Commissione, mentre i deputati Gianfranco Conte e Luca Volonté cessano di farne parte.
Comunica inoltre che il deputato Giorgio La Malfa, in quanto componente del Governo, è sostituito dal deputato Chiara Moroni.
Indìce quindi la votazione per l'elezione del Presidente della Commissione.
Comunica il risultato della votazione:
Presenti e votanti: 36
Maggioranza assoluta dei voti: 19
Hanno riportato voti:
Antonio Marzano 19
Roberto Pinza 16
Schede bianche 1

Proclama quindi eletto Presidente il deputato Antonio Marzano, che invita quindi ad assumere la presidenza.
Hanno preso parte alla votazione i deputati:
Agostini, Armani, Arnoldi, Ballaman, Benvenuto, Cennamo, Crisci, Degennaro, Falsitta, Fluvi, Giachetti, Giacomelli, Giordano, Grandi, Jannone, Leo, Lettieri, Maggi, Martinelli, Marzano, Mauro, Moroni, Nannicini, Patria, Antonio Pepe, Pinza, Pistone, Romoli, Nicola Rossi, Sergio Rossi, Santagata, Saro, Scherini, Tolotti, Viale e Zuin.

Antonio MARZANO, presidente, rivolge alla Commissione un breve indirizzo di saluto ed un augurio di proficuo lavoro, assicurando il suo impegno affinché l'attività della Commissione si svolga in un clima di collaborazione, nella consapevolezza che essa potrà dare un decisivo contributo per affrontare la difficile congiuntura


Pag. 65

in cui vivono le famiglie e le imprese italiane.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) formula un augurio di buon lavoro al Presidente della Commissione, auspicando che possa proseguire il clima di collaborazione che ne ha caratterizzato l'attività. Prega inoltre il Presidente di far pervenire a Giorgio La Malfa, già Presidente della Commissione e ora Ministro delle Politiche comunitarie, un sincero ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni insieme a tutti i componenti della Commissione.

Antonio PEPE (AN) a nome del proprio gruppo esprime i più fervidi auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, auspicando che con la collaborazione di tutti la Commissione possa proseguire i suoi lavori in un clima di sereno confronto e di collaborazione.

Renzo PATRIA (FI) a nome del gruppo di Forza Italia si associa alle congratulazioni formulate al nuovo Presidente dai colleghi ed esprime compiacimento per la compattezza mostrata dalla maggioranza. Con riferimento alle considerazioni formulate dal deputato Benvenuto, esprime il convincimento che il proficuo lavoro fin qui svolto attraverso un costante dialogo tra maggioranza ed opposizione potrà proseguire nella restante parte della legislatura.

Carmine DEGENNARO (UDC), a nome del proprio gruppo esprime i migliori auguri di buon lavoro al Presidente eletto.

Sergio ROSSI (LNFP) si associa agli auguri espressi dai colleghi e preannunzia che chiederà in ufficio di presidenza di avviare l'esame di taluni provvedimenti presentati dal suo gruppo.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 maggio 2005. - Presidenza del Presidente Antonio MARZANO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante riforma dell'imposizione del reddito sulle società.
Atto n. 482.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio LEO (AN), relatore, rileva come lo schema di decreto in esame contenga, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 7 aprile 2003, n. 80, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
Sottolinea come il testo in esame presenti elementi problematici con riferimento a tre questioni particolarmente significative.
In primo luogo richiama la norma prevista di cui all'articolo 1 del provvedimento, la quale modifica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi. Detta disposizione, che innova il regime di tassazione per gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, può determinare, a suo giudizio, difficoltà per gli intermediari, che di norma potrebbero essere all'oscuro del regime di deducibilità vigente all'estero. Al riguardo propone l'inserimento di una norma che consenta all'intermediario di richiedere una apposita dichiarazione all'emittente, salvo che non disponga di elementi certi circa il regime fiscale applicabile nello stato estero.


Pag. 66


Passando ad illustrare le tematiche relative all'articolo 3 dello schema di decreto, rileva come il comma 8 di tale articolo modifichi l'articolo 109 del TUIR, sottolineando in merito i rilevanti effetti, nel caso di vendita di partecipazioni sociali, delle nuove disposizioni di carattere antielusivo in materia di computo delle minusvalenze.
Al riguardo evidenzia come, nel precedente regime, la maturazione delle cedole e il relativo incasso dei dividendi, con il conseguente deprezzamento del titolo, potessero determinare minusvalenze deducibili fiscalmente. La riforma recentemente introdotta prevede ora opportunamente che di tali minusvalenze non possa tenersi conto a fini fiscali, fino a concorrenza della parte dei dividendi percepiti che non ha concorso a formare il reddito imponibile.
Tale previsione, sebbene condivisibile, determina tuttavia problemi per le società che esercitano professionalmente attività di trading di quote sociali. A questo proposito riterrebbe pertanto necessario consentire a dette società una deroga per ciò che riguarda i titoli trattati su mercati regolamentati, che, riguardando un notevole flusso di operazioni, rendono eccessivamente onerosa sul piano amministrativo l'applicazione della norma. In alternativa, potrebbe essere opportuno rendere applicabile la norma antielusiva ai soli casi di operazioni realizzate all'interno di un gruppo.
Per quanto riguarda le questioni alla disciplina relativa alla cosiddetta thin capitalization, ricorda che il nuovo articolo 98 del TUIR rende indeducibile la remunerazione dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio, o da sue parti correlate, per la quota eccedente il rapporto di 4 a 1 rispetto al patrimonio netto contabile, al fine di evitare arbitraggi fiscali volti a mascherare aumenti di capitale realizzati in forma di finanziamenti concessi dai soci, i quali godono di un trattamento fiscale di favore, essendo gli interessi passivi deducibili da parte della società che riceve il finanziamento. Rileva al riguardo come tale previsione appaia di difficile applicazione, e risulti pertanto opportuno applicarla solo se il finanziamento proviene da soggetti residenti in paesi con regime fiscale privilegiato compresi nella cosiddetta black list. In alternativa, occorrerebbe stabilire un differimento al 2005 dell'entrata in vigore del relativo regime, in quanto la predisposizione delle dichiarazioni anno 2004 determina notevoli difficoltà per i contribuenti.
Segnala infine come la modulistica tributaria per il 2005 contenga alcuni errori, in particolare con riferimento ai criteri di computo delle perdite prodottesi nell'anno 2003, evidenziando la necessità di intervenire anche a tale riguardo.
Ritiene che gli aspetti da lui evidenziati costituiscano i temi di maggiore interesse che dovranno essere considerati nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo, riservandosi peraltro di svolgere ulteriori considerazioni alla luce degli esiti del dibattito.

Ettore ROSATO (MARGH-U) sottolinea l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del provvedimento, che intervengono sulla disciplina relativa alla determinazione forfetaria del reddito delle imprese marittime, evidenziando in particolare l'importanza del comma 1, che amplia il novero dei soggetti i quali possono esercitare l'opzione a favore della cosiddetta tonnage tax.
In tale contesto sottolinea la necessità di dare finalmente attuazione a tale regime forfetario, emanando al più presto i relativi provvedimenti applicativi, onde evitare che naviglio di proprietà italiana venga iscritto presso registri di Paesi nei quali già vige la disciplina della tonnage tax. A questo riguardo ricorda che di recente una delle più importanti compagnie di navigazione italiana ha provveduto a iscrivere presso il registro navale tedesco numerose navi di nuova immatricolazione, al fine di fruire del più vantaggioso regime previsto dalla legislazione tedesca, il quale è assimilabile a quello sul quale ora interviene il citato articolo 7. Sottolinea come l'iscrizione di naviglio italiano in registri navali esteri comporti effetti negativi,


Pag. 67

non soltanto in termini di minor reddito prodotto e di mancata percezione dei diritti collegati all'immatricolazione delle navi, ma anche problemi legati alla necessità pratica di utilizzare, a varie finalità, gli scali del Paese del quale la nave batte la bandiera. Sottolinea quindi come nella valutazione complessiva degli effetti finanziari di tale disciplina debbano essere tenuti ben presenti gli effetti negativi per l'erario e per l'economia del Paese che deriverebbero dalla sua mancata attuazione.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) pur concordando con alcune delle valutazioni espresse dal relatore, preannunzia la presentazione di una proposta di parere alternativa sullo schema di decreto legislativo in esame, sottolineando come la riforma dell'imposizione sul reddito delle società abbia costituito l'unica parte della delega in materia fiscale che il Governo è stato in grado di realizzare nel corso della legislatura. Ritiene pertanto opportuno evidenziare la sostanziale insostenibilità della politica fiscale preannunciata dal Governo, la cui pratica attuazione si è del resto caratterizzata per i forti elementi di irrazionalità e di incongruità in essa contenuti.
In tale contesto evidenzia i dati relativi alla prima applicazione dell'IRES dimostrino un sensibile incremento dell'imposizione fiscale legato all'introduzione di tale imposta, soprattutto a carico delle piccole e medie imprese, le quali risultano maggiormente colpite dagli interventi di riforma, a vantaggio invece delle banche, delle assicurazioni e, in generale, dei grandi gruppi imprenditoriali. Tale valutazione appare del resto confermata dal dato in base al quale le entrate fiscali avrebbero subito un incremento pari al 4 per cento, al netto delle entrate da condono, a fronte di un incremento del PIL nettamente inferiore a tale percentuale.
Per quanto riguarda la tematica relativa all'attuazione del regime di determinazione forfetaria del reddito delle imprese marittime, si associa alle considerazioni espresse dal deputato Rosato, circa la necessità di giungere a una soluzione che consenta alle società amatoriali italiane di operare in un contesto tributario non penalizzante, che eviti la delocalizzazione all'estero delle attività.

Antonio MARZANO, presidente, avverte che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di chiedere al Presidente della Camera una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere, attualmente fissato al 18 maggio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.