VII Commissione - Marted́ 3 maggio 2005


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ALLEGATO 1

Schema di riparto per il 2005 della quota relativa al settore dell'istruzione dei contributi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a enti e organismi vari (atto n. 475).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO SANTULLI

I contenuti del documento in titolo definiscono la ripartizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2005, degli stanziamenti assegnati al settore dell'istruzione.
Tale schema di riparto fa seguito all'assegnazione al dipartimento competente avvenuta con decreto ministeriale del 22 febbraio 2005, per il settore dell'istruzione, della somma di 7.391.245 euro sul totale complessivo di 19.056.000 euro previsti dalla tabella C della legge finanziaria ed iscritti al cap. 1679 «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», - UPB 4.1.2.7 - dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il provvedimento prevede, in attuazione della legge n. 549 del 1995, la ripartizione in dettaglio dello stanziamento relativo al settore dell'istruzione.
Lo schema, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, ripartisce nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 1, comma 296, della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), lo stanziamento complessivo per il settore dell'istruzione che la Tabella C prevede ridotto nella misura di 366 mila euro (pari al 4,7 per cento) rispetto al 2004.
Quest'anno la somma assegnata per i contributi oggetto del presente riparto appare proporzionalmente inferiore a quella assegnata al settore dell'università e della ricerca, come se il ministero avesse operato una diversa ripartizione delle risorse disponibili. In realtà sul capitolo 1679 è nel frattempo confluito anche il contributo annuo di 1,5 milioni di euro all'Istituto di studi politici «S. Pio V» così come previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 293 del 2003. La somma oggetto del presente riparto rappresenta quindi una quota inferiore rispetto all'ammontare complessivo dell'importo previsto dalla tabella C, ma ha in realtà subito la stessa riduzione.
Va tenuto conto che per il corrente anno la minore disponibilità ha determinato da parte del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca una ripartizione, rispetto al 2004, secondo le seguenti scelte: sono rimasti inalterati gli stanziamenti per il museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (1.284.580 euro), per l'I.N.VAL.S.I. - Istituto nazionale di valutazione del sistema istruzione - (540.870 euro) e per l'I.N.D.I.R.E. - Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e le ricerca innovativa - (540.870 euro); sono stati rimodulati attraverso una riduzione di circa il 7 per cento gli stanziamenti per l'Opera nazionale Montessori (122.184 euro), l'AGIMUS (4033 euro), Associazioni nazionali per discipline (124.867 euro), le Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (138.961 euro), la Fondazione «Guido D'Arezzo» (2407 euro), il Museo internazionale della Ceramica di Faenza (4035 euro), la Fondazione Italiana per la musica antica (1607 euro) e gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa - I.R.R.E. - (per un totale di 4.445.540 euro); sono stati ridotti dello 0,6 per cento gli stanziamenti per il contributo all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (181.290 euro).


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In relazione ai punti sopraesposti va inoltre precisato che analogamente agli anni passati è previsto un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate.
Inoltre è opportuno sottolineare come per gli IRRE non si sia fatto riferimento a criteri di carattere oggettivo per l'attribuzione dei contributi ai singoli Istituti a differenza di quanto operato nel 2004 dove il finanziamento era stato stabilito tenendo conto delle spese di funzionamento (fra cui il trattamento economico del direttore, le spese per gli organi collegiali, il fitto di locali ed oneri connessi) ed erano stati considerati alcuni parametri oggettivi (entità del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche nell'ambito territoriale di competenza, numero dei punti di erogazione del servizio, consistenza dell'avanzo di amministrazione non vincolato).
È inoltre confermato l'utilizzo di parte delle risorse, così come avviene dal 1999, per contributi ad associazioni professionali per discipline, da assegnarsi (come si legge nella relazione) in un momento successivo, in relazione ai progetti che saranno presentati dalle singole associazioni, sulla base di una valutazione delle finalità perseguite.
Al provvedimento sono allegati, infine, le situazioni di pre-consuntivo degli enti interessati dagli stanziamenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, pur condividendo per il futuro l'opportunità di individuare un sistema di erogazione dei fondi agli enti culturali che consenta un'analisi più accurata delle funzioni e delle caratteristiche dei singoli istituti e constatando un'ulteriore minima riduzione del complesso degli stanziamenti per il 2005, si auspica per i prossimi anni una maggiore puntualità da parte del Governo nella presentazione dello schema di riparto.


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ALLEGATO 2

Relazione sulla destinazione delle disponibilità dei Fondi per l'università e la ricerca e per l'edilizia universitaria per l'anno 2005 (atto n. 477).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO SANTULLI

Il provvedimento in esame individua le disponibilità per il corrente anno dei fondi per l'università e la ricerca e per l'edilizia universitaria.
Come è noto con la legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) è stato istituito, nello stato di previsione della spesa di ciascun ministero, un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, nel quale confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati.
Pertanto tali fondi per gli investimenti potranno essere ricompresi tra gli interventi di spesa indicati nella tabella D della legge finanziaria con finanziamento triennale, in quanto interventi per il rilancio dell'economia.
Da quest'anno, sulla base di quanto stabilito nell'allegato 2 alla finanziaria introdotto dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) - dove sono indicati i fondi per gli investimenti costituiti nei singoli stati di previsione, con riferimento a ciascun comparto omogeneo della spesa nonché le autorizzazioni legislative che confluiscono in detti fondi di spesa - viene esposta una proiezione triennale delle dotazioni anziché quella relativa al solo primo anno del triennio.
È importante sottolineare come il Parlamento ha incrementato i fondi 2005 relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di 2,579 milioni di euro per gli investimenti per Università e Ricerca - rifinanziati per 570.000 euro dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 266 del 1997 (Programma nazionale di ricerca in Antartide) e per 2 milioni di euro dall'articolo 104, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (ricerca di base) - e di 4,43 milioni di euro per l'edilizia universitaria - rifinanziamento, in Tabella D, dell'unica autorizzazione legislativa di spesa indicata nel fondo (articolo 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986).
È, infine, necessario ricordare che l'articolo 46 ha disposto che i ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale siano individuate le destinazioni delle disponibilità di ciascun fondo, con successivo trasferimento delle risorse ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi.
Sul comparto relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la ripartizione delle somme, iscritte nello stato di previsione del suddetto Ministero, ammonta a 240,64 milioni di euro per il Fondo università e ricerca (UPB 4.2.3.8 - cap. 7302) e a 154.43 milioni di euro per il Fondo per l'edilizia universitaria (UPB 4.2.3.9 - cap. 7304).
Per quest'ultimo va precisato che che le equivalenti somme previste lo scorso anno in relazione agli Interventi per mega-atenei (42,40 milioni di euro) e agli Interventi per la salvaguardia di Venezia (0,82 milioni di euro) sono state trasferite su diversi capitoli dell'U.P.B. 4.2.3.6 (Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) in quanto somme relative a limiti di impegno destinati alla contrazione


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di mutui e come tali non modificabili. Pertanto, di fatto, gli stanziamenti sono aumentati di circa 1 milione di euro rispetto al 2004.
Per il fondo università e ricerca sono previsti stanziamenti di 28,98 (+2 per cento circa rispetto al 2004) e di 10,33 (invariato rispetto al 2004) milioni di euro rispettivamente per la ricerca in Antartide e per la diffusione della cultura scientifica, che corrispondono a quelli confluiti nel fondo ai sensi della tabella allegata alla legge finanziaria e del finanziamento in tabella D, e di 102 milioni di euro (+2 per cento circa rispetto al 2004) per il F.I.R.B. (Fondo investimenti ricerca di base regolato dal decreto ministeriale 26 marzo 2004) e di 99,34 milioni di euro (invariato rispetto al 2004) per il P.R.I.N. (Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale).
In questi ultimi due casi, in confronto alle somme confluite, si è verificata una riduzione di 15,5 milioni di euro relativa al F.I.R.B, destinata a potenziare il finanziamento ai P.R.I.N., a parziale compensazione del venire meno delle risorse previste dal decreto-legge n. 411 del 2001.


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ALLEGATO 3

Salvaguardia del patrimonio culturale ebraico (C. 4981 Di Teodoro).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, ai quali sono assegnate le relative risorse.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.