Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto.
Atto n. 458.
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (atto n. 458),
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che delega il Governo ad adottare il predetto codice, in aderenza con i principi e criteri direttivi ivi indicati,
richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta del 13 aprile 2005 con riferimento ai profili di carattere finanziario,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario sopprimere le previsioni dell'articolo 30, in quanto il certificato per l'uso dei motori amovibili non viene richiesto negli altri paesi ed ha, al contempo, un costo di emissione che rischia di gravare sul cittadino;
2) all'articolo 39, appare necessario sostituire la previsione di cui al comma 3, lettera a), che consente la conduzione di moto ad acqua senza patente nautica, in modo da coordinarla con la legge n. 172 del 2003, che ha espressamente previsto l'obbligo di patente nautica per la conduzione delle moto ad acqua, a tal fine modificando l'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge n. 50 del 1971;
3) all'articolo 53, ferme le altre disposizioni sanzionatorie, appare necessario prevedere anche una sanzione amministrativa pecuniaria generale, applicabile per tutte le fattispecie di violazione di norme del codice in esame o di provvedimenti emanati in base ad esso, anche tenuto conto che la legge n. 172 del 2003 ha espressamente previsto una tale norma di chiusura, inserendola nell'articolo 39, comma 4, della legge n. 50 del 1971;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 3, si segnala l'esigenza di prevedere espressamente che le disposizioni del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni, si applicano solo per quegli aspetti che non trovano alcuna regolamentazione in altri atti normativi riguardanti direttamente lo specifico settore della nautica da diporto;
2) all'articolo 17, comma 1, si segnala l'opportunità di prevedere un termine per la trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sulle unità da diporto;
3) all'articolo 22, comma 3, lettera b), numero 4), appare opportuno, per ragioni di conformità con la normativa comunitaria in materia, far riferimento ad un
altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, e non fino a 0,5 metri;
4) all'articolo 23, comma 5, appare opportuno far riferimento all'«avvio delle procedure amministrative», anziché allo «svolgimento» delle stesse, atteso che la presentazione dei documenti in originale rimane comunque necessaria ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza;
5) all'articolo 25, comma 4, appare opportuno specificare che il proprietario è tenuto a chiedere preventivamente «l'autorizzazione» o «il nulla osta» alla dismissione della bandiera, e non, genericamente, «la dismissione della bandiera»;
6) al medesimo comma 4 dell'articolo 25, appare opportuno fare espressamente riferimento alla fattispecie dell'«alienazione» - oltre che a quella del «trasferimento» - dell'unità da diporto all'estero, anche alla luce del fatto che l'articolo 5 della legge n. 50 del 1971, come sostituito dalla la legge n. 172 del 2003, lo prevede espressamente, al comma 7;
7) si segnala l'opportunità di sopprimere le previsioni dell'articolo 27, che disciplinano il rilascio dell'attestazione di idoneità per i natanti a motore di lunghezza compresa tra i 7,51 metri ed i 10 metri, al fine di evitare sovrapposizioni con i procedimenti di immatricolazione già effettuati e con l'obbligo di apporre la marcatura CE, previsto dalla legge n. 172 del 2003;
8) all'articolo 31, appare opportuno riformulare il comma 11, nel senso di prevedere l'obbligatoria installazione del GPS sulle sole imbarcazioni da diporto che effettuano navigazione oltre le 12 miglia dalla costa (parametro in precedenza utilizzato per la omologazione);
9) all'articolo 39, appare opportuno estendere anche all'Assonautica la deroga prevista dal comma 4 in favore delle scuole gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana;
10) al medesimo articolo 39, appare opportuno prevedere un espresso richiamo alle scuole nautiche autorizzate dalle province, al fine di salvaguardarne l'incardinamento nel tessuto socio-economico e la professionalità;
11) si segnala l'opportunità, per maggiore chiarezza normativa, di inserire all'articolo 53 - avente ad oggetto le violazioni commesse con unità da diporto - la norma attualmente prevista al comma 2 dell'articolo 46, ai sensi della quale, in caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione per le quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è responsabile in solido con l'autore delle violazioni, salvo che provi che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà;
12) all'articolo 52, appare opportuno richiamare espressamente, nell'ambito dell'insegnamento e della realizzazione di specifici progetti formativi - oltre agli istituti tecnici nautici, alla Lega navale Italiana ed alla Federazione Italiana della Vela - anche le amministrazioni locali che ne facciano espressamente richiesta ed il Forum istituito dal decreto del Ministro dell'economia del 17 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003 valutando anche la possibilità di rinviare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di altre organizzazioni ritenute idonee alla promozione dell'educazione marinara;
13) al medesimo articolo 52 appare opportuno prevedere forme e modalità di coinvolgimento degli enti locali nelle previsioni relative alla promozione della cultura nautica;
14) appare opportuno richiamare espressamente - con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 65 dello schema di decreto - le finalità di «semplificazione e snellimento delle procedure»
indicate all'articolo 6 della legge n. 172 del 2003 tra i criteri e principi di delega;
15) al medesimo articolo 65, per rispondere alle imprescindibili esigenze di informatizzazione e di semplificazione delle procedure per il settore della nautica da diporto, si segnala l'opportunità di valutare la possibile istituzione dello «sportello telematico del diportista», in analogia con lo «sportello telematico dell'automobilista (STA)» previsto dal dPR n. 358 del 2000.
Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto.
Atto n. 458.
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (atto n. 458),
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che delega il Governo ad adottare il predetto codice, in aderenza con i princìpi e criteri direttivi ivi indicati,
richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta del 13 aprile 2005 con riferimento ai profili di carattere finanziario,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario sopprimere le previsioni dell'articolo 30, in quanto il certificato per l'uso dei motori amovibili non viene richiesto negli altri paesi ed ha, al contempo, un costo di emissione che rischia di gravare sul cittadino;
2) all'articolo 39, appare necessario sostituire la previsione di cui al comma 3, lettera a), che consente la conduzione di moto ad acqua senza patente nautica, in modo da coordinarla con la legge n. 172 del 2003, che ha espressamente previsto l'obbligo di patente nautica per la conduzione delle moto ad acqua, a tal fine modificando l'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge n. 50 del 1971;
3) all'articolo 53, ferme le altre disposizioni sanzionatorie, appare necessario prevedere anche una sanzione amministrativa pecuniaria generale, applicabile per tutte le fattispecie di violazione di norme del codice in esame o di provvedimenti emanati in base ad esso, anche tenuto conto che la legge n. 172 del 2003 ha espressamente previsto una tale norma di chiusura, inserendola nell'articolo 39, comma 4, della legge n. 50 del 1971;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, si segnala l'esigenza di prevedere espressamente che le disposizioni del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni, si applicano solo per quegli aspetti che non trovano alcuna regolamentazione in altri atti normativi riguardanti direttamente lo specifico settore della nautica da diporto;
b) all'articolo 17, comma 1, si segnala l'opportunità di prevedere un termine per la trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sulle unità da diporto, nonché le relative sanzioni;
c) all'articolo 22, comma 3, lettera b), numero 4), appare opportuno, per ragioni di conformità con la normativa comunitaria in materia, far riferimento ad un'altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, e non fino a 0,5 metri;
d) all'articolo 23, comma 5, appare opportuno far riferimento all'«avvio delle procedure amministrative», anziché allo
«svolgimento» delle stesse, atteso che la presentazione dei documenti in originale rimane comunque necessaria ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza;
e) all'articolo 25, comma 4, appare opportuno specificare che il proprietario è tenuto a chiedere preventivamente «l'autorizzazione» o «il nulla osta» alla dismissione della bandiera, e non, genericamente, «la dismissione della bandiera»;
f) al medesimo comma 4 dell'articolo 25, appare opportuno fare espressamente riferimento alla fattispecie dell'«alienazione» - oltre che a quella del «trasferimento» - dell'unità da diporto all'estero, anche alla luce del fatto che l'articolo 5 della legge n. 50 del 1971, come sostituito dalla la legge n. 172 del 2003, lo prevede espressamente, al comma 7;
g) si segnala l'opportunità di sopprimere le previsioni dell'articolo 27, che disciplinano il rilascio dell'attestazione di idoneità per i natanti a motore di lunghezza compresa tra i 7,51 metri ed i 10 metri, al fine di evitare sovrapposizioni con i procedimenti di immatricolazione già effettuati e con l'obbligo di apporre la marcatura CE, previsto dalla legge n. 172 del 2003;
h) all'articolo 31, appare opportuno riformulare il comma 11, nel senso di prevedere l'obbligatoria installazione del GPS sulle sole imbarcazioni da diporto che effettuano navigazione oltre le 12 miglia dalla costa (parametro in precedenza utilizzato per la omologazione);
i) all'articolo 39, appare opportuno estendere anche all'Assonautica la deroga prevista dal comma 4 in favore delle scuole gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana;
l) al medesimo articolo 39, appare opportuno prevedere un espresso richiamo alle scuole nautiche autorizzate dalle province, al fine di salvaguardarne l'incardinamento nel tessuto socio-economico e la professionalità;
m) si segnala l'opportunità, per maggiore chiarezza normativa, di inserire all'articolo 53 - avente ad oggetto le violazioni commesse con unità da diporto - la norma attualmente prevista al comma 2 dell'articolo 46, ai sensi della quale, in caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione per le quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è responsabile in solido con l'autore delle violazioni, salvo che provi che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà;
n) all'articolo 52, appare opportuno richiamare espressamente, nell'ambito dell'insegnamento e della realizzazione di specifici progetti formativi - oltre agli istituti tecnici nautici, alla Lega navale Italiana ed alla Federazione Italiana della Vela - anche le amministrazioni locali che ne facciano espressamente richiesta ed il Forum istituito dal decreto del Ministro dell'economia del 17 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, valutando anche la possibilità di rinviare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di altre organizzazioni ritenute idonee alla promozione dell'educazione marinara;
o) al medesimo articolo 52 appare opportuno prevedere forme e modalità di coinvolgimento degli enti locali nelle previsioni relative alla promozione della cultura nautica;
p) appare opportuno richiamare espressamente - con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 65 dello schema di decreto - le finalità di «semplificazione e snellimento delle procedure» indicate all'articolo 6 della legge n. 172 del 2003 tra i criteri e principi di delega;
q) al medesimo articolo 65, per rispondere alle imprescindibili esigenze di informatizzazione e di semplificazione delle procedure per il settore della nautica da diporto, si segnala l'opportunità di valutare la possibile istituzione dello «sportello telematico del diportista», in analogia con lo «sportello telematico dell'automobilista (STA)» previsto dal dPR n. 358 del 2000.