XII Commissione - Mercoledì 6 aprile 2005


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ALLEGATO

Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni (C. 4129 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge promuove la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, garantendo la piena attuazione del principio di parità di trattamento e le pari opportunità di condizione sancito dall'articolo 3 della Carta Costituzionale, al fine di garantire agli stessi il godimento pieno e senza discriminazioni dei diritti civili, politici, economici e sociali.
1. 1.Giacco, Battaglia, Zanotti.

Al comma 1 e ovunque ricorra nel titolo e nel testo dell'articolato sostituire la parola: disabili con le seguenti: persone con disabilità.
*1. 4.Francesca Martini.

Sostituire la parola: disabili con le seguenti: persone con disabilità in tutti gli articoli del testo.
*1. 5.Giacco, Battaglia, Zanotti.

Al comma 1 dopo le parole: nei confronti dei disabili aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
1. 3.Francesca Martini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono persone con disabilità quelle riconosciute sulla base dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. 2.Giacco, Battaglia, Zanotti.

ART. 2.

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: basata sulla condizione di disabilità.
2. 1.Giacco, Battaglia, Zanotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Si ha una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto, una modalità e/o un comportamento apparentemente neutri, pongono una persona con disabilità in una condizione particolare di svantaggio, di mancanza di accesso, di allungamento di tempi di utilizzo o accesso, di difficoltà nella fruibilità rispetto ad altre persone.
2. 2.Giacco, Battaglia, Zanotti.

Al comma 3 dopo le parole: una prassi, aggiungere le seguenti: un'omissione,
2. 4.Francesca Martini.

Al comma 3 sostituire le parole: una posizione di particolare svantaggio con le seguenti: una condizione di svantaggio.
2. 5.Francesca Martini.


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Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La molestia in considerazione della condizione di disabilità è considerata una forma di discriminazione prevista dall'articolo 1, quando un comportamento indesiderato collegato alla condizione di disabilità di una persona ha luogo con il proposito o l'effetto di violare la dignità della persona e/o creare un ambiente o comportamento intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e/o offensivo, in particolare rifiutando ad una persona l'accesso o prendendo decisioni che riguardano quella stessa persona.
2. 3.Giacco, Battaglia, Zanotti.

Al comma 4, dopo le parole: di intimidazione aggiungere le seguenti: e di ostilità.
2. 6.Francesca Martini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

Le persone con disabilità non possono essere escluse, in ragione della disabilità stessa, dalle attività, programmi e servizi erogati da Enti pubblici o Istituzioni, ovvero in collaborazione con essi.
2. 02.Francesca Martini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Nessuna persona con disabilità è esclusa, in ragione della sua disabilità, dalla partecipazione o gli verranno negati i benefici dei servizi, programmi o attività di un ente pubblico, o verrà discriminato da tale ente.
2. Nessuna persona con disabilità sarà esclusa, in ragione della sua disabilità, dalla partecipazione o gli verranno negati i benefici dei servizi, programmi o attività di un esercizio pubblico o aperto al pubblico gestito da un privato o da un ente privato, o verrà discriminato da privato o da tale ente.
3. I soggetti privati e le amministrazioni pubbliche promuovono azioni positive, intese come misure adottate con atti normativi o con contratti collettivi, o nell'esercizio di poteri autoritativi o di sovraordinazione, volte ad eliminare le disuguaglianze di fatto che ostacolano la piena partecipazione delle persone con disabilità a tutte le attività e a tutti i livelli compresi quelli decisionali. Le azioni positive non ricadono nel divieto di discriminazione.
4. Le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici, anche economici, gli enti locali ed i loro consorzi ed i soggetti a controllo o a partecipazione maggioritaria pubblica, ovvero esercenti pubblici servizi, conformano la propria attività, anche mediante atti organizzativi, all'inclusione dei princìpi di non discriminazione e pari opportunità per le persone con disabilità nelle politiche generali e di settore, negli atti di programmazione ed organizzativi.
2. 01.Giacco, Battaglia, Zanotti.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: nelle forme previste dall'articolo 44 con le seguenti: secondo quanto disposto dall'articolo 44.
3. 2.Francesca Martini.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
5. Se viene posto in essere un atto, patto o comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda può essere proposta dagli enti o associazioni rappresentativi dei diritti e degli interessi del gruppo a cui appartengono i soggetti passivi della discriminazione.


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6. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio per i motivi di cui all'articolo 1, può dedurre elementi di fatto, relativi a fenomeni di carattere collettivo. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
7. Chiunque elude l'esecuzione dell'ordinanza che accoglie il ricorso è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
8. Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice condanna il responsabile della discriminazione al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.
3. 1.Giacco, Battaglia, Zanotti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumono carattere collettivo, la domanda può essere proposta dagli enti o associazioni rappresentativi dei diritti e degli interessi del gruppo a cui appartengono i soggetti passivi della discriminazione.
3. 3.Francesca Martini.

ART. 4.

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 quando questi assumano carattere collettivo.
* 4. 1.Il relatore.

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 quando questi assumano carattere collettivo.
* 4. 2.Giacco.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. È costituita l'Autorità nazionale per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità e lotta alle discriminazioni, organismo indipendente che promuove e coordina le attività connesse l'applicazione della presente legge.
2. L'Autorità nazionale di cui al comma 1:
senza pregiudizio verso le vittime delle discriminazioni e dei trattamenti ineguali e delle associazioni, organizzazioni o altre entità legali, riceve e raccoglie le denunce di persone con disabilità o, nel caso non possano rappresentarsi da sole, di loro familiari nel campo di applicazione della presente legge, fornendo informazioni, consulenze e sostegno;
promuove e conduce inchieste o ricerche relative alle discriminazioni e trattamenti ineguali nel campo della disabilità;
pubblica annualmente un rapporto indipendente e propone raccomandazioni su ogni argomento collegato alla presente legge;
svolge azioni di monitoraggio sulla condizione delle persone con disabilità collegate alla presente legge ed ad altre leggi e politiche collegate alla disabilità.

3. All'interno dell'Autorità nazionale di cui al comma 1 è costituita una commissione di esperti che include:
6 rappresentanti delle Federazioni nazionali di persone con disabilità e loro familiari più rappresentative a livello nazionale;


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2 esperti legali e tecnici;
3 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali.

4. Il responsabile dell'Autorità nazionale di cui al comma 1 e la commissione di esperti sono nominati dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
4. 01.Giacco, Battaglia, Zanotti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per assicurare la piena attuazione dei principi sanciti dalla presente legge è istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità e lotta alle discriminazioni di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è scelto tra persone di comprovata competenza nel campo della tutela dei diritti umani delle persone con disabilità.
3. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile solo una volta. Al Garante è riconosciuta una adeguata indennità di carica. Con successivo provvedimento sono nominati i delegati del Garante nazionale in numero tale da consentire la realizzazione dei compiti istituzionali.
4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualunque impiego, attività professionale o imprenditoriale e carica anche elettiva.
5. Il Garante:
a) verifica e promuove l'attuazione della presente legge;
b) riceve e raccoglie le denunce di persone con disabilità o, nel caso non possano rappresentarsi da sole, di loro familiari nel campo di applicazione della presente legge, fornendo informazioni, consulenze e sostegno;
c) promuove inchieste relative alle discriminazioni e trattamenti ineguali nel campo della disabilità;
d) pubblica annualmente un rapporto e propone raccomandazioni su ogni argomento collegato alla presente legge.
4. 02.Francesca Martini.

Sostituire il titolo con il seguente: Misure per la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità e lotta alle discriminazioni.
Tit. 1.Giacco, Battaglia, Zanotti.