II Commissione - Marted́ 22 marzo 2005


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ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo
C. 4662 Kessler, C. 4470 Deiana.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso «Art. 129-ter», al primo comma sostituire le parole da nei casi in cui fino a legge 31 maggio 1995 n. 218 con le seguenti: Nei casi in cui la nullità del matrimonio sia stata pronunciata con sentenza di un tribunale ecclesiastico, dichiarata efficace in Italia.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 129-ter con la seguente: Diritti dei coniugi nei casi di nullità pronunciata con sentenza ecclesiastica.
1. 10.Il relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 129-ter», dopo le parole: dichiarata efficace in Italia aggiungere le seguenti: , o comunque efficace in Italia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218.
1. 2.Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Al comma 1, capoverso «Art. 129-ter», al primo comma sostituire le parole: durata del matrimonio con le seguenti: durata della convivenza.
1. 4.Il relatore.

Al comma 1, alla fine del capoverso «Art. 129-ter», sostituire la parola: matrimonio con le seguenti: rapporto matrimoniale.
1. 3.Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Al comma 1, capoverso «Art. 129-ter», al primo comma dopo le parole: durata del matrimonio inserire le seguenti: Qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che impone l'obbligo di somministrazione periodica di un assegno, il Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità dei contributi da corrispondere.
1. 5.Il relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 129-ter», dopo il primo comma inserire il seguente: L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
1. 6.Il relatore.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di compensi per i curatori delle procedure fallimentari.
C. 4795 Falanga, C. 3580 Pecoraro Scanio e C. 4881 Pezzella.

EMENDAMENTI

Art. 1.

Al comma 1, capoverso c), dopo le parole: fondi attivi inserire le seguenti: o con fondi attivi insufficienti.
1. 100.Il relatore.

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01.Il relatore.