XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 16 marzo 2005

TESTO AGGIORNATO AL 6 APRILE 2005


Pag. 180

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 16 marzo 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino STRANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla missione svolta ad Ankara dal 14 al 16 febbraio 2005.

Nino STRANO, presidente, dà lettura della relazione da lui predisposta sulla missione in oggetto (vedi allegato).

Monica Stefania BALDI (FI) ritiene che la missione svolta sia stata molto interessante anche se il rapido succedersi dei numerosi appuntamenti ha un po' soffocato il loro svolgimento. Ritiene in ogni caso che soprattutto in merito al tema dell'adesione della Turchia all'UE negli incontri si sia evidenziata la necessità di proseguire nelle riforme già in atto, che dovranno comunque essere verificate con attenzione nel corso dei prossimi mesi.
Ribadisce quindi l'utilità della missione svolta dalla Commissione in congiunta con l'omologa Commissione del Senato, i cui risultati potranno essere approfonditi anche dal gruppo di amicizia e cooperazione tra la Camera dei deputati e il Parlamento turco negli incontri che verrano realizzati nel corso dei prossimi mesi.


Pag. 181

La Commissione concorda quindi con le comunicazioni rese dal Presidente.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino STRANO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/84/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.
Atto n. 454.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giorgio CONTE (AN), relatore, osserva che la Commissione si appresta a formulare un parere alla Commissione di merito sullo schema di decreto in esame che, in attuazione della direttiva 2002/84/CE, stabilisce che i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi e amministrativi di recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria si intendono effettuati anche per successivi ed eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni intervenute, dal momento in cui questi entrano in vigore. La chiara finalità è di garantire così l'immediata applicazione delle norme internazionali, dal momento stesso della loro entrata in vigore a livello internazionale.
Rileva che per effetto di tale disposizione si applicherà non più un rinvio a norme internazionali di data determinata - termine fisso -, come attualmente previsto, ma un riferimento mobile, in modo che gli strumenti internazionali applicabili nel settore siano - citando la stessa direttiva - sempre quelli «di volta in volta in vigore», comprendenti emendamenti, o integrazioni con un protocollo aggiuntivo, o, più semplicemente, modificazioni.
Osserva quindi che, come previsto sempre dalla medesima direttiva, l'articolo unico del provvedimento in esame fa salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002, che, sulla base di una procedura di controllo di conformità comunitaria, prevede una clausola di salvaguardia, secondo cui in alcuni casi può essere stabilita l'esclusione dell'applicazione automatica di una modifica agli strumenti internazionali, sebbene la modifica sia entrata in vigore. Evidenzia in tal senso come in un settore quale la legislazione marittima comunitaria, che riguarda rapporti attivi tra gli stati membri, non sia certamente cosa ottimale avere differenti momenti di recepimento e adeguamento delle singole legislazioni nazionali; ciò comporterebbe infatti difficoltà di applicazione e di costruzione degli stessi rapporti commerciali.
Sottolinea ancora che la legislazione comunitaria concernente la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, è infatti fondata ampiamente sull'applicazione di norme derivanti dagli strumenti internazionali di cui l'Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti. Aggiunge che per quanto concerne i prescritti pareri e le necessarie analisi di compatibilità, dal provvedimento - strutturato in un solo articolo - non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la conformità con le norme di delega il testo in esame interviene in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003, recependo la direttiva 2002/84/CE, relativa alla sicurezza marittima e alla prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, inserita nell'allegato B della legge stessa.
Rileva quindi che la delega non presenta specifici principi e criteri direttivi e


Pag. 182

l'inserimento nell'allegato B comporta, come noto, l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, ovvero la IX Commissione Trasporti e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Ricorda ancora che sebbene il termine per l'esercizio della delega non sia ancora scaduto, occorre tener presente che il termine ultimo per il recepimento della direttiva 2002/84/CE era il 23 novembre 2003. A tale proposito sottolinea l'invio, da parte della Commissione europea, di un parere motivato per la mancata attuazione della direttiva, anche se la procedura risulta oggi provvisoriamente archiviata.
Ricorda quindi che l'oggetto del provvedimento appare, nei sui aspetti di «tutela dell'ambiente» e «ordine pubblico e sicurezza», nelle complete competenze di legislazione esclusiva dello Stato stabilite dall'articolo 117 delle Costituzione. Con particolare riguardo alla materia ordine pubblico e sicurezza, ricorda in particolare come il termine «sicurezza» sia inteso comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone, anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico.
Osserva infine che all'attenzione delle istituzioni europee vi è sulla materia una proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, riguardante il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2004)311).
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Domenico BOVA (DS-U) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame provvede ad attuare la direttiva 2002/84/CE, volta a favorire il tempestivo aggiornamento della legislazione marittima, comunitaria e nazionale, agli strumenti normativi internazionali ed alle relative integrazioni e modificazioni. Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva era il 23 novembre 2003, quindi si agisce con ritardo rispetto ai tempi stabiliti da Bruxelles.
Rileva ancora che il provvedimento, in esame stabilisce che i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria - indicate nella direttiva 2002/84/CE - si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni intervenuti, dal momento in cui questi entrano in vigore. Segnala che la legislazione comunitaria concernente la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, è fondata ampiamente sull'applicazione di norme, derivanti dagli strumenti internazionali di cui l'Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti, che sono state recepite in direttive e regolamenti. Questo ha comportato la necessità di procedere alla modifica dei regolamenti e delle direttive in materia ad ogni modifica degli strumenti internazionali, con la difficoltà di far coincidere la data di entrata in vigore delle modifiche sul piano internazionale con quella indicate nell'ordinamento comunitario, nonché, in relazione alle direttive, con quella indicata negli atti di recepimento delle stesse nell'ordinamento nazionale.
Sottolinea quindi che al fine di superare l'inconveniente e accelerare l'aggiornamento della legislazione marittima comunitaria, con il regolamento (CE) 2099/2002 è stato mutato il riferimento fisso ad una determinata data per l'applicazione degli strumenti internazionali contenuto nei regolamenti comunitari, introducendo il riferimento mobile agli strumenti internazionali «di volta in volta in vigore». Osserva ancora che con la direttiva 2002/84/CE si è provveduto, in corrispondenza, a modificare nello stesso senso le direttive comunitarie sulla legislazione marittima esistenti, fornendo agli Stati membri lo strumento di base per procedere alla modifica dei provvedimenti nazionali di recepimento di tali direttive a suo tempo adottati.


Pag. 183


Rileva, infine, che per effetto della direttiva si applicherà non più un rinvio a norme internazionali di data determinata - termine fisso - come attualmente previsto, ma un riferimento mobile, in modo che gli strumenti internazionali applicabili nel settore siano - come prevede la stessa direttiva - sempre quelli «di volta in volta in vigore», comprendenti emendamenti, o integrazioni con un protocollo aggiuntivo, o, più semplicemente, modificazioni.
Condivide quindi gli obiettivi della direttiva e i contenuti del provvedimento di attuazione, esprimendo, anche a nome dei deputati del suo gruppo, un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame.

Nino STRANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.15.

Incompatibilità e ineleggibilità magistrati.
C. 1949 Gazzara e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame testo unificato e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavio RODEGHIERO (LNFP), relatore, osserva che il testo unificato in esame, composto da nove articoli, innova la disciplina della ineleggibilità dei magistrati nelle elezioni politiche ed amministrative; detta princìpi fondamentali in materia con riguardo alla disciplina, demandata dalla Costituzione alla legislazione regionale, delle elezioni regionali; introduce limitazioni, assenti nella normativa vigente, alla eleggibilità dei magistrati al Parlamento europeo; dispone in ordine al ricollocamento dei magistrati già candidati e non eletti ed al rientro in ruolo, al termine del mandato, dei magistrati eletti; reca, infine, disposizioni transitorie.
Osserva inoltre che la disciplina prevista si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari; restano esclusi dalle limitazioni di natura territoriale quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, mentre specifiche disposizioni sono riservate ai magistrati onorari. Rileva quindi che nel testo attualmente vigente, la legge n. 18 del 1979 non prevede cause di ineleggibilità, ma soltanto cause di incompatibilità. Al riguardo, gli articoli 5 e 5-bis della legge richiamano la disciplina già dettata dall'Atto di Bruxelles, all'articolo 6, per tutti i Paesi membri. Ulteriori ipotesi di incompatibilità con la carica di parlamentare europeo sono menzionate dall'articolo 6 della legge o fissate da altre disposizioni legislative.
Rileva in particolare che merita considerazione l'articolo 6 del testo unificato, che - novellando la legge n. 18 del 1979 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - limita l'eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alla carica di membro del Parlamento europeo e introduce limiti territoriali all'esercizio di funzioni per i magistrati già candidati e non eletti ovvero, se eletti, al termine del mandato parlamentare, disponendo l'incompatibilità tra l'esercizio della funzione di magistrato e la carica di membro del Parlamento europeo.
Ricorda infine che l'elezione diretta del Parlamento europeo è stata sancita dal così detto Atto di Bruxelles del 1976. L'Atto ha fissato alcuni princìpi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale. In Italia quest'ultimo è stato definito dalla legge n. 18 del 1979, dal decreto-legge n. 408 del 1994, che contiene


Pag. 184

norme attuative della direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità d'esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità e, da ultimo, dalla legge n. 78 del 2004, che ha recepito le modifiche all'Atto di Bruxelles apportate dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002, e dalla legge n. 90 del 2004.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Domenico BOVA (DS-U) osserva che nel valutare favorevolmente l'intento perseguito dal testo unico in esame, volto a modificare la disciplina dell'ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati, non solo con riferimento alle elezioni politiche, ma anche a quelle amministrative, regionali ed europee. Rileva tuttavia la parzialità e l'insufficienza rispetto alla necessità di modificare in modo organico la normativa vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ricorda che l'articolo 65 della Costituzione demanda alla legge ordinaria il compito di determinare i casi in cui l'accesso alle cariche elettive può essere limitato, in ragione dell'influenza che la carica o la funzione svolta dal candidato gli consentirebbe di esercitare sull'elettorato, ovvero i casi in cui la funzione pubblica elettiva non possa essere svolta per incompatibilità con altri uffici ricoperti dall'eletto. La normativa vigente che ha dato attuazione all'articolo 65 della Costituzione è tuttavia particolarmente datata ed esprime le esigenze di un contesto storico, culturale, sociale ed economico oggi profondamente mutato che conosceva, tra l'altro, un sistema elettorale diverso da quello attualmente vigente. A tale contesto erano inoltre estranei mezzi idonei ad esercitare un indebito condizionamento dell'elettorato che la nostra società ha di recente visto diffondersi.
Per tali ragioni, pur riconoscendo l'indubbio merito del testo in esame, sottolinea l'insufficienza rispetto alla complessità della riforma invece necessaria. Il provvedimento affronta essenzialmente due profili, in quanto, da un lato, detta una disciplina in ordine alla conservazione del posto di lavoro da parte del magistrato eletto, o anche solo candidato alle elezioni, dall'altro amplia le limitazioni oggi previste in merito alla eleggibilità dei magistrati.
Sotto il primo aspetto, fa presente che la proposta di legge è volta a evitare che chi, avendo svolto una attività di parte, quale è l'attività politica, eserciti nuovamente funzioni giurisdizionali e metta così a rischio la propria imparzialità. Si condivide, pertanto, la scelta di assicurare il mantenimento del posto di lavoro mediante l'assegnazione ad una struttura amministrativa diversa dalla magistratura. Quanto, invece, alle disposizioni in materia di ineleggibilità, condivide la scelta di estendere la disciplina prevista per le elezioni politiche alle altre consultazioni elettorali, ed in particolare a quelle amministrative, atteso che si riscontra un accesso di magistrati alle cariche pubbliche elettive locali assai superiore che a quelle politiche e anche alla luce del rilievo che in un contesto territoriale più ristretto è più agevole esercitare la propria capacità di condizionamento.
Osserva quindi che per quanto riguarda la compatibilità comunitaria, merita considerazione l'articolo 6 del testo unificato, che - modificando la legge n. 18 del 1979 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - limita l'eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alla carica di membro del Parlamento europeo, introducendo limiti territoriali all'esercizio di funzioni per i magistrati già candidati e non eletti ovvero, se eletti, al termine del mandato parlamentare, e disponendo l'incompatibilità tra l'esercizio della funzione di magistrato e la carica di membro del Parlamento europeo. Ricorda a proposito che l'elezione diretta del Parlamento europeo è stata sancita dall' Atto di Bruxelles del 1976. L'Atto ha fissato alcuni princìpi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina


Pag. 185

del sistema elettorale. L'Atto di Bruxelles non contempla peraltro l'esercizio delle funzioni di magistrato come una delle cause di incompatibilità, disciplinate dall'articolo 7, ma lo stesso articolo consente ad ogni Stato membro di estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale.
Non rileva comunque elementi di contrasto con la normativa comunitaria, che tra l'altro non disciplina la materia. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN) condivide la relazione del collega Rodeghiero e preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Monica Stefania BALDI (FI) sottolinea l'importanza che la disciplina applicata all'elezione dei magistrati sia compatibile con la normativa comunitaria.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulle iniziative comunitarie per rafforzare la competitività del sistema produttivo europeo, anche alla luce dei crescenti rapporti commerciali tra Europa e Asia.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica dell'India, Himachal Som.
(Svolgimento e conclusione).

Giacomo STUCCHI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.
Avverte che per un improvviso impegno personale Sua Eccellenza l'Ambasciatore Himachal Som, ha rappresentato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna.
Introduce quindi il dottore Gurjit Singh, Vice Capo Missione dell'Ambasciata della Repubblica dell'India in Roma, che interviene in vece dell'Ambasciatore.
Avverte quindi che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha deliberato di acquisire agli atti dell'indagine una documentazione che il deputato Airaghi ha fatto pervenire alla Presidenza della Commissione. Si tratta di documenti a lui trasmessi dalla Camera di Commercio di Varese in materia di etichettatura e tracciabilità di prodotti del settore tessile. Non essendovi obiezioni, i suddetti atti, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, sono acquisiti all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione.

Gurjit SINGH, Ministro Vice capo Missione, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, a più riprese, Giacomo STUCCHI, presidente, e i deputati Rosella OTTONE (DS-U) e Marco AIRAGHI (AN), a più riprese.


Pag. 186

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, il Ministro Vice capo Missione Gurjit SINGH.

Giacomo STUCCHI, presidente, ringrazia il Ministro Vice capo Missione Gurjit SINGH per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.