Schema di decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo (atto n. 440).
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo (atto 440);
rilevato come il Codice rechi un complessivo riassetto della disciplina in materia di tutela dei consumatori, diretto alla semplificazione normativa, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo della unificazione del linguaggio e della coerenza giuridica, logica e sistematica delle norme;
rilevato come tale opera di riassetto normativo costituisca un intervento in grado di garantire una migliore leggibilità e fruibilità del sistema nel suo complesso e come la sistematizzazione della materia e la maggiore intellegibilità delle norme del Codice appaiano suscettibili di rafforzare sensibilmente i profili di tutela del consumatore;
osservato come, in tale ottica - tenuto conto dei limiti oggettivi della legge di delega - appare comunque opportuno un successivo intervento legislativo integrativo, volto a introdurre ulteriori misure atte a tutelare l'utente; ciò in particolare nel settore concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», nonché con riferimento alle fattispecie, assai frequenti - ad esempio nel settore della telefonia - di addebito di servizi non espressamente richiesti, al fine di individuare, analogamente con quanto previsto in tema di pagamento con carte di credito, forme di ristoro e di rimborso automatico degli importi indebitamente corrisposti ai gestori del servizio;
preso atto del parere formulato dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto nell'adunanza del 20 dicembre 2004;
delibera di esprimere
con le seguenti osservazioni:
a) ferma restando la competenza statale in materia di tutela dei consumatori appare comunque opportuno prevedere esplicitamente una norma di salvaguardia della potestà legislativa regionale per gli ambiti e gli oggetti che rientrano nelle prerogative regionali. Si ritiene a tal fine auspicabile l'inserimento, tra le disposizioni finali, di una specifica norma volta ad esplicitare che «sono fatte salve le disposizioni adottate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore»;
b) con riferimento all'articolo 2, che elenca i diritti dei consumatori, recependo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n. 281, appare necessaria - in linea con quanto indicato nel parere formulato dal Consiglio di Stato - la soppressione, al comma 2, lett. e), e ovunque ricorra, dell'espressione «concernenti beni e servizi», al fine di rendere il testo pienamente conforme alla disciplina
comunitaria. Si segnala infatti che la direttiva n. 13 del 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, fa riferimento ad ogni tipo di contratto tra consumatore e professionista, senza alcuna specificazione in ordine all'oggetto dei contratti, e che la legge n. 52 del 1996 - legge comunitaria per il 1994 - è stata oggetto di una procedura di infrazione, in quanto ritenuta in contrasto con la portata generale della direttiva, poiché limitava la disciplina delle clausole abusive ai contratti aventi per oggetto la cessione di beni e la prestazione di servizi;
c) appare altresì opportuna, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato, una complessiva revisione delle definizioni recate dall'articolo 3, che appaiono suscettibili di generare diversi dubbi interpretativi;
d) si valuti l'opportunità di prevedere specifici interventi volti a garantire, nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 5 in materia di obblighi informativi, una migliore leggibilità delle etichette apposte sui prodotti, spesso stampate in carattere troppo piccolo e non chiaramente leggibile:
e) all'articolo 28, recante l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite, si valuti l'opportunità di espungere, al comma 1, le parole «di cartomanzia», e, conseguentemente, di aggiungere, all'articolo 30, comma 1, dopo il secondo periodo, il seguente: «È vietato lo svolgimento dell'attività di televendita di servizi di cartomanzia»; le suddette modifiche appaiono meritevoli di valutazione in quanto l'ordinamento già prevede l'esplicito divieto dello svolgimento dell'attività di cartomante, risultando pertanto incongrua sul piano normativo e foriera di dubbi interpretativi una regolamentazione di attività già vietate dalla legge;
f) all'articolo 36 si valuti, anche in relazione alle norme di delega, l'opportunità della previsione che introduce una responsabilità solidale del finanziatore per i comportamenti del venditore del bene o del servizio anche quando non vi sia esclusiva nel rapporto tra i due soggetti;
g) con riferimento all'articolo 44, recante le norme applicabili ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, sia considerata la possibilità di fare un esplicito rinvio anche all'articolo 20 del D.Lgs. 114/98, il quale regolamenta la propaganda a fini commerciali. Appare infatti opportuno che tale fattispecie - che comprende l'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago - sia richiamata nel Codice, trattandosi di attività fra le più a rischio per la tutela del consumatore;
h) agli articoli 45, comma 1, lettera a) e 46, comma 1, lettera a), recanti le definizioni e gli ambiti di applicazione dei contratti a distanza, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare il rinvio agli allegati al decreto medesimo, esemplificativi delle tecniche di stipulazione a distanza e dei servizi a distanza;
i) all'articolo 58, recante disposizioni in materia di sanzioni, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere al comma 2, in fine, il seguente periodo: «La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta o all'oblazione»; tale integrazione appare opportuna in quanto le forze di polizia e l'autorità competente a irrogare le sanzioni vanno messe in grado di assumere i provvedimenti sanzionatori sapendo quando applicare le cosiddette «aggravanti»; l'inserimento nel testo della definizione della fattispecie in oggetto, mutuata dalla previsione legislativa di cui all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs n. 114/98, intende infatti consentire di stabilire puntualmente in quali casi ci si trovi in tali situazioni;
l) all'articolo 98, recante la disciplina del Fondo nazionale di garanzia, appare
opportuno chiarire il rapporto tra le norme ivi recate, che rimandano ad un successivo D.P.C.M. la disciplina delle modalità di gestione e funzionamento del Fondo medesimo, e quanto già disposto dal decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 349, contenente il regolamento per la gestione ed il funzionamento del Fondo stesso, istituito con il decreto legislativo n. 111 del 1995;
m) valuti il Governo l'opportunità di espungere dal testo del Codice l'articolo 126 relativo alle certificazioni volontarie; come rilevato dal Consiglio di Stato, la norma - di carattere essenzialmente programmatico, indirizzata direttamente al legislatore nazionale - appare infatti esulare dalla funzione codicistica e dallo stesso contenuto della delega; analoga valutazione potrebbe essere compiuta con riferimento all'articolo 127, che appare priva di sostanziale utilità e che non risulta sufficiente a dare compiuta ed organica disciplina alle procedure inerenti alla certificazione di qualità;
n) con riferimento all'articolo 132, e conformemente a quanto segnalato dal Consiglio di Stato, appare opportuno un migliore coordinamento delle disposizioni recate dal comma 2 con quanto disposto dal comma 1 del successivo articolo 133, in materia di azioni inibitorie che le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti sono legittimate a promuovere a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;
o) all'articolo 133 si valuti l'opportunità - anche richiamata dal Consiglio di Stato - di chiarire la portata del comma 2 - che ha carattere innovativo e che introduce la facoltà, per i soggetti chiamati a resistere alle azioni delle associazioni di consumatori e utenti, di chiamare in giudizio altre associazioni - con particolare riferimento all'eventuale obbligo di intervento delle associazioni chiamate in giudizio;
p) all'articolo 133, comma 3, laddove si prevede l'attivazione di procedure di conciliazione da parte delle associazioni legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tali procedure possano essere attivate anche dinnanzi alle Camere di commercio competenti per territorio;
q) all'articolo 133, comma 10, si valutino i profili relativi al coordinamento di tale disposizione con le norme recate dall'articolo 1469-sexies del codice civile in materia di azione inibitoria, come evidenziato anche nel parere del Consiglio di Stato;
r) con riferimento all'articolo 134, recante norme in materia di composizione extragiudizionale delle controversie, si valuti l'opportunità di prevedere una esplicita disposizione volta a stabilire che al consumatore sia consentito adire il giudice ordinario in ogni fase della procedura di conciliazione e qualunque ne sia l'esito.
Interrogazione n. 5-02674 Grotto: Interventi sulla centrale elettrica di Porto Tolle.
In relazione all'annunciata iniziativa dell'Enel di avviare lo studio di un progetto alternativo di ambientalizzazione mediante la trasformazione a carbone dell'impianto di Porto Tolle, ad oggi non è stato ufficialmente depositato alcun progetto presso il Ministero delle Attività Produttive. D'altra parte l'Amministratore delegato di Enel Spa aveva esplicitamente dichiarato che, al fine di evitare possibili incomprensioni pregiudiziali, il nuovo disegno industriale sarebbe stato illustrato preliminarmente alla Regione Veneto e alle altre Autorità locali interessate.
L'Enel, ha reso noto che il 10 settembre 2004 una propria delegazione ha incontrato il Presidente della Provincia di Rovigo e il Sindaco di Porto Tolle, per confermare l'abbandono del progetto e conversione dell'impianto a carbone.
Nel corso di tali incontri, il Comune e la Provincia hanno chiesto un periodo di tempo per l'approfondimento del progetto.
L'utilizzo di «orimulsion», previsto per l'iniziale progetto di ambientalizzazione, presupponeva che l'Enel portasse a termine positivamente le trattative con la società venezuelana «Pdvsa» per la fornitura a lungo termine di tale combustibile. Al riguardo, lo stesso Amministratore delegato ha evidenziato che l'instabilità politica del Venezuela, unitamente alle difficoltà di stipulare contratti di fornitura, a lungo termine, stante le dichiarate intenzioni da parte del Governo Venezuelano di abbandonare la produzione dell'«orimulsion», sono alla base dell'annunciato cambio di strategia aziendale da parte dell'Enel Spa.
Al momento della presentazione del nuovo progetto si procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la partecipazione al procedimento decisorio delle Amministrazioni interessate, con la convocazione dell'apposita Conferenza di Servizi.
In ogni caso, laddove si confermasse formalmente l'opzione carbone anziché l'utilizzo di «orimulsion», l'Enel Produzione Spa dovrà predisporre una documentazione integrativa che contempli tutte le modifiche progettuali e le conseguenti ricadute ambientali derivanti dall'utilizzo del nuovo combustibile, ivi compresa la nuova logistica per l'approvvigionamento del combustibile necessario.
Tale innovazione progettuale, sarà oggetto di valutazione da parte dei Ministeri interessati, per le determinazioni al riguardo.
Sono tuttora in corso incontri tra le Amministrazioni territoriali e l'ENEL sulla tematica in questione. Per completezza di informazione si fa presente che l'Enel Produzione SpA con lettera del 14 dicembre 2004, ha comunicato che a far data dal 1o gennaio 2005 nell'esercizio delle sezioni 1, 2 e 3 della centrale termoelettrica di Porto Tolle, è assicurato il rispetto dei limiti di emissioni inquinanti in atmosfera.
È comunque intenzione del Ministero delle attività produttive, come già fatto presente ai soggetti territoriali, convocare una riunione al termine del corrente periodo invernale, per un esame congiunto della questione.
Interrogazione n. 5-03786 Iannuzzi: Collaudo di un tratto della strada di Contursi-Lioni.
I lavori relativi alla strada Contursi-Lioni sono stati dichiarati ultimati in data 31 luglio 2004. A seguito dell'ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori deve redigere il cosiddetto «conto finale» e la relativa relazione su detto «conto finale», da trasmettere alla Commissione di collaudo affinché la stessa possa procedere agli adempimenti di propria competenza che, ai sensi della vigente normativa, si dovranno concludere con l'emissione del certificato finale di collaudo entro un anno dall'ultimazione dei lavori.
Le vicissitudini che hanno interessato la realizzazione di questo lotto stradale, le cui opere sono state realizzate in un arco temporale superiore ai 10 anni, hanno obiettivamente creato delle difficoltà al direttore dei lavori che, nel tempo, è stato tuttavia più volte sollecitato dalla competente Direzione Generale del Ministero. Per ultimo, la predetta Direzione Generale, con nota in data 18 gennaio 2005, ha diffidato il Direttore dei lavori a dar luogo agli adempimenti di competenza con la redazione del «conto finale», indispensabile affinché la Commissione di collaudo possa procedere all'esame di merito ed all'emissione del certificato di collaudo.
Con nota del 15 febbraio 2005 il Direttore dei lavori, nel riepilogare le vicende che hanno interessato la realizzazione della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele, si è impegnato a trasmettere gli atti finali al Ministero entro il 28 febbraio 2005.
Non risultando essere stato ancora espletato tale adempimento, considerata la rilevanza dell'opera e le aspettative del territorio, si assicura che si provvederà ad un ulteriore sollecito richiamando, ancora una volta, la responsabilità del Direttore dei lavori. Si provvederà altresì a sensibilizzare la Commissione di collaudo, affinché gli adempimenti propedeutici alla consegna della strada all'ANAS siano svolti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i termini previsti dalla vigente normativa.