Mercoledì 9 marzo 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli e Stefano Stefani.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.
Atto n. 444.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 marzo 2005.
Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, è stata presentata una proposta di parere sullo schema di regolamento in titolo (vedi allegato 1).
Gregorio DELL'ANNA (FI), relatore, fa presente che la proposta di parere rappresenta il risultato di una accurata attività di tipo istruttorio svolta dalla Commissione, che ha visto coinvolti i principali soggetti interessati dal provvedimento. Osserva altresì che nella stesura della proposta di parere sono stati tenuti nella giusta considerazione gli elementi segnalati dai gruppi di opposizione nel corso del dibattito, nei limiti degli stretti «spazi di manovra» consentiti da un provvedimento a contenuto vincolato, essendo volto a recepire una direttiva comunitaria.
Marco LION (Misto-VU), pur esprimendo apprezzamento per l'impegno che ha caratterizzato il lavoro svolto dal relatore, osserva tuttavia che la proposta di parere non garantisce in maniera adeguata un approccio corretto al problema degli inceneritori, sia dal punto di vista ecologico, sia da quello sanitario. Nonostante si tratti di un provvedimento di recepimento di una direttiva comunitaria, lo schema di decreto legislativo in esame non contiene, infatti, alcun riferimento alla strategia dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti, che attribuisce ruolo primario all'attività di prevenzione e colloca l'incenerimento in fondo ad una serie di interventi di tipo integrato. Il provvedimento fa pertanto emergere in maniera evidente la difformità di orientamento, in questa materia, dei gruppi di maggioranza rispetto agli stessi indirizzi dettati dall'Unione europea.
A suo giudizio, occorre dunque eliminare ogni ambiguità rispetto all'attività degli impianti di incenerimento dei rifiuti, che non equivale ad una attività di recupero energetico, bensì ad un'attività di smaltimento. Sottolineata, invece, l'esigenza di dare piena attuazione alla strategia comunitaria in questa materia, osserva che la proposta di parere non sembra avere accolto le segnalazioni pervenute da vari settori del mondo imprenditoriale, e rappresentate in particolare da ANIDA, sulla questione delle diluizioni utilizzate per determinare i valori delle emissioni in atmosfera. In proposito, la proposta del relatore non sembra avere dato adeguato valore all'indicazione dei profili sanitari, limitandosi ad una segnalazione, contenuta in premessa, circa l'opportunità di valutare ogni possibile profilo, anche di carattere socio-sanitario, in relazione alle modalità di determinazione dei citati valori limite di emissione.
Ritiene, inoltre, che in Italia non vi siano ancora le condizioni per lo svolgimento di attività di coincenerimento, per la quale il punto a) della proposta di parere prevede la possibilità di «procedura semplificata», per quanto circoscritta alle sole imprese che effettuino operazioni di recupero energetico. Inoltre, giudica discutibile la previsione, contenuta nella proposta di parere, di un regime di deroghe, sia pure circoscritte, nei confronti dei termini fissati per alcune categorie di inceneritori.
In conclusione, alla luce dei rilievi critici espressi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.
Donato PIGLIONICA (DS-U), nel manifestare apprezzamento per l'impegno dimostrato dal relatore, rileva come il tema oggetto dello schema di decreto legislativo possa essere analizzato secondo diverse «sfumature». Ritiene, ad esempio, significativo, ai fini della piena comprensione della filosofia ispiratrice del provvedimento, che siano del tutto assenti riferimenti all'attività di prevenzione, che è invece al centro della strategia comunitaria. Considerando discutibile la previsione di un regime autorizzatorio basato su procedure semplificate a favore degli impianti di incenerimento, fa presente che nel dibattito non sembra ancora essere emerso il dato relativo alla lunghezza del processo di recepimento della direttiva, protrattosi per oltre due anni, a fronte dei termini alquanto ristretti imposti alle aziende del settore. Ritiene, infine, poco comprensibili le ragioni che hanno indotto a disporre l'abbassamento di alcuni valori limite delle emissioni, ignorando profili di carattere ambientale.
In ogni caso, anche in considerazione dell'equilibrato lavoro svolto dal relatore e delle utili indicazioni fornite, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.
Il sottosegretario Roberto TORTOLI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere presentata dal relatore.
Gregorio DELL'ANNA (FI), relatore, intervenendo per alcune precisazioni, osserva che la proposta di parere è stata necessariamente limitata ai contenuti del provvedimento in titolo, che riguarda soltanto
la materia dell'incenerimento dei rifiuti, secondo quanto indicato dalla direttiva comunitaria da recepire. Nel concordare circa l'opportunità di approfondire gli ulteriori aspetti generali inerenti la gestione dei rifiuti, sottolinea quindi la necessaria natura circoscritta della proposta di parere presentata. Ribadisce, peraltro, di avere accolto gli elementi critici forniti dai deputati di opposizione nel corso del dibattito, così come di avere tenuto conto, nei limiti del possibile, delle segnalazioni provenienti, in particolare, dall'ANIDA, con specifico riferimento alle osservazioni contenute ai punti c) e h) della proposta di parere.
Pietro ARMANI, presidente, ringrazia il relatore per avere condotto un lavoro approfondito ed accurato sul provvedimento, che consente alla Commissione di fornire un importante contributo alla definizione dello schema di decreto legislativo in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.50.
Mercoledì 9 marzo 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Stefano Stefani.
La seduta comincia alle 14.50.
DL 16/05: Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
C. 5640 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 marzo 2005.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla presidenza della Camera in relazione ad una rivalutazione complessiva dell'assegnazione del provvedimento, il parere sul disegno di legge in titolo, assegnato alla V Commissione in sede referente, sarà espresso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.
Comunica altresì che il relatore, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame del provvedimento, ha predisposto una proposta di parere (vedi allegato 2).
Francesco STRADELLA (FI), relatore, illustra la proposta di parere, segnalando che sono stati tenuti in considerazione pressoché tutti i rilievi problematici relativi al provvedimento in esame, già segnalati in occasione della precedente seduta.
Il sottosegretario Stefano STEFANI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Fabrizio VIGNI (DS-U) ribadisce il giudizio negativo, già espresso nella precedente seduta, nei confronti del decreto-legge in esame, che i gruppi di opposizione ritengono gravemente inadeguato e carente, con particolare riferimento all'entità delle risorse finanziarie, alle cadenze temporali per la loro erogazione e alla genericità delle finalità dichiarate. Rileva che le disposizioni del decreto-legge sono, inoltre, ingannevoli nei confronti dei cittadini e dei sindaci dei comuni interessati, in quanto gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti finiranno per incidere sui consumatori, considerato che il comma 10 dello stesso decreto dispone un rimborso a favore degli autotrasportatori. Al riguardo, fa presente che i gruppi di opposizione hanno già presentato specifiche proposte emendative presso la V Commissione.
Rilevato, tuttavia, come il relatore abbia opportunamente inserito puntuali condizioni nella sua proposta di parere, che recepiscono quasi tutte le obiezioni sollevate dai gruppi di opposizione, preannuncia l'astensione del suo gruppo su tale proposta. Auspica, pertanto, anche alla
luce del fatto che la Commissione esprimerà sul disegno di legge in titolo un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, che le predette condizioni possano essere integralmente accolte dalla Commissione di merito.
Basilio GERMANÀ (FI), concordando con la proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea che i gruppi di maggioranza condividono le preoccupazioni, segnalate dalla stessa relazione di accompagnamento al decreto-legge, sulla concreta disponibilità e destinazione dei finanziamenti in favore dell'ANAS. In relazione alle perplessità sollevate, nel corso del dibattito, sul risanamento finanziario della stessa ANAS, ritiene che la Commissione debba svolgere, a breve, una nuova audizione del Presidente di tale società, al fine di ottenere adeguati elementi chiarificatori.
Marco LION (Misto-VU), ritenendo apprezzabile il lavoro svolto dalla Commissione e in particolare l'impegno profuso dal relatore, fa presente che, prima di aver preso visione dei contenuti della proposta di parere, le disposizioni recate dal decreto-legge avevano inizialmente determinato la sua volontà di esprimere un voto contrario. Successivamente, il carattere articolato della proposta di parere presentata e gli elementi emersi nel corso del dibattito hanno comportato una revisione di tale orientamento, nel senso di esprimere un voto di astensione, anche in vista del confronto, di tipo prettamente politico, che avrà luogo presso la V Commissione e, soprattutto, in Assemblea.
Osserva quindi che, considerati i contenuti del dibattito parlamentare in occasione della discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lunardi e la contestuale diffusione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di nuovi dati circa la realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo strategico, il disegno di legge in esame reca al suo interno esplicite ammissioni circa lo stato di difficoltà in cui versa l'ANAS, paventando l'eventualità di blocchi di una percentuale consistente dei cantieri, a totale smentita delle entusiastiche dichiarazioni dei rappresentanti del Governo. Inoltre, sottolinea che, sulle risorse da destinare ai comuni al fine di affrontare le emergenze di carattere ambientale, i rappresentanti della maggioranza hanno confermato la consueta tendenza ad una politica fatta solo di annunci.
Maurizio Enzo LUPI (FI), anche in base a quanto emerso dagli interventi svolti dai deputati di opposizione, ritiene che sussistano le condizioni affinché la Commissione esprima, in modo unanime, un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Al riguardo, concorda con le preoccupazioni da più parte manifestate circa la indeterminatezza di specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, sulle quali sarebbe opportuno intervenire con adeguate modifiche, secondo quanto prospettato nella stessa proposta di parere. Preannuncia, a tal fine, la presentazione di proposte emendative presso la V Commissione, anche da parte del suo gruppo. A suo avviso, infatti, è da considerare particolarmente anomala la circostanza che vede destinare alla copertura finanziaria di un contratto la parte prevalente delle risorse derivanti dall'incremento dell'aliquota di accisa sui carburanti, che dovrebbero naturalmente essere finalizzate ad interventi di tipo ambientale e, in particolare, a risolvere l'emergenza inquinamento nei grandi centri urbani. Auspica, pertanto, che l'orientamento espresso dalle forze politiche presenti in Commissione sia unanime e che, di conseguenza, non vi siano voti di astensione.
Ermete REALACCI (MARGH-U), pur prendendo atto dell'invito formulato dal deputato Lupi, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore, in ragione dei fondati rilievi espressi dai deputati di opposizione finora intervenuti. Preannunciando, altresì, la presentazione di proposte emendative presso la V Commissione, osserva che la circostanza della destinazione delle risorse finanziarie al conseguimento
di impegni di tipo contrattuale è da porre in relazione alle carenze della legge finanziaria per il 2005. Occorre inoltre rimarcare che il provvedimento in esame, con particolare riferimento alla lotta alle «polveri sottili», assume un significativo rilievo ai fini dell'attuazione del Protocollo di Kyoto, anche in relazione al ruolo primario svolto dal settore dei trasporti nell'entità delle emissioni inquinanti.
Considerato, peraltro, che gli elementi critici segnalati nel corso dell'esame potrebbero contribuire, nel prosieguo dell'iter, a conferire maggiore serietà e coerenza al disegno di legge, auspica che il dibattito in Assemblea non riduca la portata delle questioni sollevate e consenta di svolgere un confronto serio ed equilibrato sulle diverse problematiche in gioco.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.
DL 7/05 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali e per il completamento di grandi opere strategiche.
C. 5697 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione inizia l'esame.
Pietro ARMANI, presidente relatore, illustra il decreto-legge in esame, già approvato con numerose e significative modifiche dal Senato, rilevando che esso reca disposizioni di varia natura, per lo più rientranti nell'ambito delle materie dell'università, della ricerca, dei beni culturali e delle grandi opere strategiche. Il provvedimento, arricchitosi di ulteriori materie a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca diverse disposizioni di diretto interesse per la VIII Commissione, con particolare riferimento agli articoli 6, 6-ter, 6-quater, 7-septies e 7-undevicies.
Anzitutto, osserva che l'articolo 6, già contenuto nel testo originario, modifica la normativa vigente in materia di commissari straordinari per la realizzazione di opere totalmente o parzialmente finanziate dallo Stato e aventi rilevante interesse nazionale, novellando l'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 (cosiddetta «norma sblocca-cantieri»). Con l'articolo in esame si interviene sulla disciplina della figura dei commissari, modificando la normativa vigente sotto tre distinti profili: in primo luogo, si estende l'ambito applicativo della norma, introducendo, in particolare, la possibilità di affidare al commissario straordinario anche lavori già affidati a contraente generale; in secondo luogo, si prevede l'adeguamento della disposizione di cui al citato decreto-legge n. 67, introdotta anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione, al nuovo quadro costituzionale; infine, si provvede ad integrare l'estensione delle competenze del Commissario straordinario in ordine all'esecuzione delle opere commissariate. Con specifico riferimento all'ultimo intervento segnalato, rileva che, secondo il testo previgente, il commissario straordinario era abilitato ad affidare a soggetti di propria fiducia - ed in deroga alle disposizioni recate dai commi 4 e seguenti dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 - sia gli incarichi di revisione dei progetti o di parti di essi, sia lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse comunque alla progettazione. Nella nuova formulazione proposta dall'articolo 6 del decreto-legge in esame, invece, il commissario straordinario può essere abilitato a svolgere, più estensivamente, «determinate» funzioni di stazione appaltante «laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori». L'articolo 6-quater attribuisce, inoltre, ai commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislatitvo n. 190 del 2002, funzioni di verifica dello stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori
di potenziamento autostradali. Inoltre, al fine di consentire la suddetta verifica e l'eventuale adozione di modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente ed il concessionario, nonché per la determinazione delle conseguenti modifiche tariffarie, i commissari devono predisporre una relazione semestrale, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e contestualmente al Parlamento. Con riferimento a tale disposizione, osserva che la prima parte della norma non sembra consentire la precisa individuazione dei soggetti destinatari. Infatti, ricorda che, per «concessionari» devono oramai intendersi (a seguito delle disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 138 del 2002) non solo le società autostradali che operano sulla base di un rapporto di concessione con l'ANAS, ma la stessa ANAS SpA. Pertanto, la disposizione (almeno nella sua parte iniziale) sembrerebbe riferibile alla sola ANAS SpA, la quale risulterebbe l'unico soggetto titolare di una concessione e al tempo stesso destinatario di finanziamenti erogati per la realizzazione di opere strategiche nel settore autostradale.
Rileva peraltro che, nell'ambito delle citate disposizioni finalizzate all'accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche di medio-grandi dimensioni, potrebbe essere opportuno inserire anche una norma, già presa in considerazione dalla VIII Commissione in altre sedi, finalizzata a favorire la partecipazione della Cassa depositi e prestiti a società per azioni specificamente ed esclusivamente autorizzate al rilascio, a condizioni di mercato, delle garanzie richieste per l'affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle di interesse strategico. Al riguardo, osserva infatti che i programmi di governo finalizzati al recupero del ritardo infrastrutturale italiano, peraltro essenziali anche per rilanciare la competitività del sistema Italia, hanno una rilevante criticità nell'eccessivo carico di oneri incombenti sui contraenti generali, cui è affidata la realizzazione delle infrastrutture commissionate dalle grandi stazioni appaltanti di natura pubblica le quali però non abbiano immediata e calcolabile redditività. È quindi richiesto, ai contraenti generali, di anticipare una parte - tra il 20 per cento e il 30 per cento del valore delle opere - delle ingenti risorse finanziarie a tal fine occorrenti e di prestare ai committenti garanzie fidejussorie e assicurative impegnative. Le stesse banche e compagnie di assicurazione hanno difficoltà a fornire ai contraenti generali i finanziamenti e le coperture occorrenti per le anticipazioni e le garanzie loro richieste. Per mitigare quella criticità, l'ABI, in stretta collaborazione con l'AGI (Associazione Imprese Generali), si era fatta promotrice dell'inserimento di un apposito articolo nella legge finanziaria 2005, per la creazione di un nuovo, speciale, organismo per il rilascio di tutte le garanzie, legali e contrattuali, necessarie all'affidamento e alla realizzazione delle grandi opere. Essendo tale articolo stato eliminato dalla versione finale della legge finanziaria, appare dunque opportuno, in sede di conversione in legge di un decreto-legge avente - tra l'altro - l'obiettivo di accelerare l'iter delle opere strategiche, riproporre l'inserimento di tale disposizione.
Segnala quindi che l'articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'iter al Senato, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS SpA le somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento. Al riguardo, ricorda che il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, prevede, al comma 4 dell'articolo 1, l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere all'ANAS una anticipazione, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, pari a complessivi 650 milioni di euro, relativi - per un ammontare di 450 milioni di euro - all'unità previsionale di base 3.1.2.45 e - per un ammontare di 200 milioni di euro - all'unità previsionale di base
3.2.3.48. In tal senso, essendo le somme stanziate in tali voci di bilancio già state utilizzate dal citato decreto-legge n. 16, sottolinea l'opportunità di sopprimere l'articolo 6-ter, anche al fine di evitare duplicazioni di norme ed eventuali problemi di chiarezza legislativa.
Osserva quindi che l'articolo 7-septies, al comma 1, assegna un contributo di 80 milioni di euro ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il Comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale. Il comma 2 specifica, quindi, le finalità dell'istituenda società, che consistono nel coordinamento delle iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (TOROC), in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul il 19 giugno 1999. Il comma 3 dispone, inoltre, che la nuova società possa avvalersi, per il coordinamento delle iniziative previste nel comma precedente, in via prioritaria degli enti pubblici quali la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il Comune di Torino, di cui al comma 1, nonché dei loro enti e società strumentali. Il comma prevede che, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000, l'istituenda società possa avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 285. Inoltre, segnala che il comma 4 dell'articolo 7-septies prevede che, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, vengano applicati i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli altri termini siano ridotti ad un terzo. Il secondo periodo del comma 4 dispone poi che, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'affidamento a trattativa privata è consentito nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CE. Pertanto, non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, relativi, rispettivamente, ai casi di ricorso alla trattativa privata ed alle disciplina delle varianti in corso d'opera. La disposizione ha lo scopo di ampliare la possibilità di ricorso alla trattativa privata rispetto ai vincoli imposti dalle norme italiane ordinarie, pur garantendo comunque la compatibilità con il quadro normativo comunitario.
Infine, sottolinea che l'articolo 7-undevicies, introdotto dal Senato, dispone una proroga dei termini previsti dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2003, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi, sia di quelli già immessi sul mercato, sia di quelli giacenti nei magazzini dei produttori, purché gli stessi risultino conformi alla previgente normativa. Si tratta di una norma richiesta dagli operatori del settore, che non sembrerebbe presentare profili di particolare problematicità, fatti salvi alcuni chiarimenti tecnici.
In conclusione, alla luce del contenuto del provvedimento, formula una proposta di parere (vedi allegato 3), in cui sono segnalati opportuni rilievi rispetto alle questioni evidenziate in precedenza.
Il sottosegretario Stefano STEFANI prende atto della proposta di parere predisposta dal relatore.
Marisa ABBONDANZIERI (DS-U), considerate le discutibili modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, con particolare riferimento ai tempi eccessivamente ristretti per effettuare un adeguato esame dei contenuti del provvedimento e della articolata proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto contrario dei gruppi di opposizione nei confronti di tale proposta, rinviando al dibattito in Assemblea il confronto su ogni questione di merito.
Ritiene in questa sede opportuno limitarsi ad osservare che la questione dei commissari straordinari per le opere pubbliche è di grande delicatezza e che, allo
stato attuale, risultano istituite, dall'attuale maggioranza di governo, almeno tre distinte categorie di simili figure per il settore delle infrastrutture. Occorre quindi che il Parlamento si occupi di tale questione con particolare attenzione, per evitare duplicazioni inutili ed interventi affrettati e generici.
Pietro ARMANI, presidente relatore, pur prendendo atto dei rilievi di ordine procedurale sollevati, osserva che, qualora la Commissione non esprimesse in data odierna il parere di competenza, questo rischierebbe di intervenire in ritardo rispetto all'iter prospettato presso le Commissioni di merito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.25.
Mercoledì 9 marzo 2005.
Predisposizione del calendario dei lavori per il periodo 14-25 marzo 2005.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.