Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (Atto n. 444).
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
preso atto del testo risultante dalle modifiche concordate in sede di parere della Conferenza unificata e facendo, dunque, ad esso riferimento;
acquisiti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla V Commissione;
raccomandato, di conseguenza, l'accoglimento dei rilievi, relativi all'articolo 18, ai quali la stessa V Commissione subordina la valutazione favorevole dello schema di decreto;
valutato positivamente, nel suo impianto complessivo, lo schema di decreto legislativo, in ordine al quale si raccomanda, peraltro, di garantire un recepimento il più possibile fedele della direttiva 2000/76/CE, anche al fine di evitare effetti distorsivi nell'applicazione della normativa europea e di scongiurare - in particolare - eventuali movimenti transfrontalieri di rifiuti;
segnalata l'opportunità di valutare ogni possibile profilo, anche di carattere socio-sanitario, in relazione alle modalità di determinazione dei valori limite di emissione;
rilevata l'esigenza che lo schema di decreto non sostenga esclusivamente la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento, ma valorizzi anche gli impianti esistenti, purché rispondenti agli standard di qualità prescritti dalla legislazione vigente;
osservato che i principi e i criteri indicati dal legislatore nella norma di delega sembrano essere stati rispettati;
esprime:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, valuti il Governo l'eventualità che, a condizione che siano correttamente esercitati i prescritti controlli su tutto il territorio nazionale, per gli impianti di coincenerimento sia ammessa, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, la possibilità di utilizzo della cosiddetta «procedura semplificata», comunque rigorosamente circoscritta alle sole imprese che effettuino operazioni di recupero energetico ai sensi del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, non essendo peraltro tale ipotesi esclusa dalla direttiva 2000/76/CE;
b) qualora si intenda circoscrivere ulteriormente l'ambito applicativo delle procedure di cui al medesimo articolo 5, potrebbe anche essere considerata, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), l'eventuale ipotesi di ammettere alla «procedura semplificata» gli impianti per i quali sia stata fornita la prestazione di idonee garanzie finanziarie, ovvero,
quanto meno, gli impianti al di sotto di determinate soglie quantitative di capacità annua di trattamento;
c) all'articolo 9, comma 3, si verifichi la possibile soppressione dell'ultimo periodo, che potrebbe rendere incerta la valutazione effettiva del CO, parametro di significativo rilievo per la tutela ambientale;
d) all'articolo 10, valuti altresì il Governo se, pur nel rispetto degli standard di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e degli obiettivi di qualità fissati dal decreto ministeriale n. 367 del 2003 così come integrato dalla direttiva 27 maggio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la disciplina dello scarico di acque reflue non rischi di discostarsi dalla direttiva 2000/76/CE, vincolando gli esercenti all'esclusivo trattamento di dette acque in un impianto di depurazione ad esse dedicato e non differenziando, dunque, le procedure secondo quanto disposto dalla stessa direttiva comunitaria;
e) al medesimo articolo 10, al comma 4, si verifichi la possibilità di chiarire ulteriormente il rinvio normativo recato dal secondo periodo, in quanto, facendosi in esso riferimento «all'articolo 28 e seguenti» del decreto legislativo n. 152 del 1999, potrebbe ingenerarsi confusione su quale sia l'obbligo da considerare applicabile, tra quelli richiamati dalle disposizioni citate;
f) all'articolo 21, comma 1, si consideri l'eventualità di concedere un'apposita deroga, debitamente circoscritta a casi specifici e dimostrabili, in ordine al termine per l'adeguamento degli impianti, che, essendo fissato al 28 dicembre 2005, risulta piuttosto ravvicinato rispetto agli adempimenti richiesti, quanto meno, ad alcune categorie di gestori dei medesimi impianti;
g) al citato articolo 21, pur fatte salve le esigenza di valutazione dell'impatto ambientale degli impianti disciplinati dal provvedimento, valuti il Governo la possibile riformulazione del comma 5, il quale, sembrando diretto a risolvere taluni profili relativi a situazioni specifiche e definite sul territorio nazionale, potrebbe al contrario presentare - in caso di applicazione generalizzata - significative difficoltà in sede di attuazione;
h) sia infine verificata, in linea più generale, l'opportunità di intensificare la frequenza dei campionamenti sulle emissioni degli impianti di incenerimento e coincenerimento, eventualmente prevedendo un aumento del numero dei prelievi annui, anche al fine di fornire una corretta e seria informazione ai cittadini in ordine alla reale portata degli effetti prodotti da detti impianti.
DL 16/05: Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (C. 5640 Governo).
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5640, recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica»;
valutati, in particolare, gli argomenti di più diretta competenza della VIII Commissione, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 4, 5, 9 e 11;
rilevato come il comma 1 rechi una previsione piuttosto generica in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse di un fondo «per esigenze di tutela ambientale», con l'evidente apertura ad un ambito estremamente ampio e differenziato di potenziali iniziative e di soggetti destinatari;
sottolineato peraltro che, essendo il citato fondo destinato ad essere operativo dal 2006, si pone la questione dell'effettiva necessità ed urgenza della disposizione di cui al medesimo comma 1;
preso atto con qualche preoccupazione della situazione relativa ad ANAS SpA, che, alla luce del dispositivo di cui al comma 4 e della stessa relazione di accompagnamento al decreto-legge, sembrerebbe operare in una fase di assoluta precarietà quanto alla disponibilità di fondi ordinari;
osservato, infine, che il comma 5 desta talune perplessità, in quanto formulato in modo eccessivamente generico, atteso che i servizi pubblici gestiti in regime convenzionale possono riguardare una pluralità di settori e di soggetti gestori, e, per quanto riguarda le materie di competenza della VIII Commissione, spaziare dal versante della gestione dei servizi di tutela ambientale a quello della gestione della rete stradale;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) sia definito l'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1, attraverso l'indicazione di una gamma più specifica e ristretta di interventi di tutela ambientale finanziabili con il fondo ivi previsto, chiarendo che tali interventi rientrano nell'ambito della strategia finalizzata al miglioramento della qualità ambientale dell'aria, nonché alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
b) al medesimo comma 1, sia riformulata la dizione «unità previsionali di base delle amministrazioni interessate», in quanto, se le risorse del fondo devono essere utilizzate per il perseguimento di «esigenze di tutela ambientale», risulterebbe poco comprensibile un riferimento espresso al plurale, essendo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'unica amministrazione potenzialmente chiamata in causa nell'erogazione delle risorse in questione ai comuni eventualmente interessati;
c) al citato comma 1, anche per fronteggiare la reale emergenza creatasi nel settore dell'inquinamento ambientale,
sia garantita l'immediata utilizzazione del fondo ivi previsto, al fine di prevederne l'anticipo all'anno in corso, e sia valutata l'ipotesi di un incremento delle relative dotazioni finanziarie;
d) sia, infine, garantita una più precisa formulazione del comma 5, che specifichi l'esatto riferimento ai servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, nonché i settori e i destinatari interessati dalle misure finanziarie previste, eventualmente indicando se essi rientrino nel settore delle convenzioni stradali o autostradali, anche alla luce dell'emergenza che, in base alla relazione di accompagnamento al decreto-legge, sembrerebbe caratterizzare ANAS SpA, in quanto società concessionaria della rete stradale dello Stato.
DL 7/05 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali e per il completamento di grandi opere strategiche (C. 5697 Governo, approvato dal Senato).
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5697, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280», approvato dal Senato;
valutati, in particolare, gli argomenti di più diretta competenza della VIII Commissione, con specifico riferimento agli articoli 6, 6-ter, 6-quater, 7-septies e 7-undevicies;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) sia soppresso l'articolo 6-ter, il quale, recando una disposizione sostanzialmente analoga a quella prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2005, già in vigore, potrebbe creare duplicazioni di norme ed eventuali problemi di chiarezza legislativa;
b) sia riformulato l'articolo 6-quater, comma 1, che nell'attuale versione non sembra consentire la chiara individuazione dei soggetti realmente destinatari della norma, dovendo ormai intendersi per «concessionari», non solo le società autostradali che operano sulla base di un rapporto di concessione con ANAS SpA, ma la stessa ANAS SpA;
c) al medesimo articolo 6-quater, si consideri l'introduzione di uno specifico comma che, al fine di favorire il consolidamento della figura del contraente generale, autorizzi la Cassa depositi e prestiti a partecipare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a società per azioni specificamente ed esclusivamente autorizzate al rilascio, a condizioni di mercato delle garanzie richieste per l'affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle di interesse strategico;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 7-septies, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una più dettagliata definizione delle finalità e dei compiti della società da istituire in relazione ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006», in quanto la formulazione adottata non consente di distinguere chiaramente la sfera di competenza della società stessa rispetto a quella, assai ampia, assegnata dalle norme vigenti al Comitato organizzatore (TOROC);
2) al comma 4 del citato articolo 7-septies, in relazione all'applicazione dei termini minimi previsti dalla normativa comunitaria in tema di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, andrebbe chiarito se il riferimento è rivolto ai termini ordinari previsti dalle procedure di aggiudicazione dalle direttive comunitarie in vigore ovvero ai termini, ancora più brevi, previsti per casi di particolare urgenza;
3) all'articolo 7-undevicies, comma 2, recante una proroga del termine per lo smaltimento delle scorte presenti nei magazzini dei produttori, siano verificati i reali effetti della disposizione, considerata l'intervenuta scadenza del termine fissato al 29 ottobre 2004.