I Commissione - Resoconto di mercoledì 9 marzo 2005

TESTO AGGIORNATO AL 10 MARZO 2005


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara.

La seduta comincia alle 13.55.

Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione per il 2004-2006.
Atto n. 447.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2005.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione è chiamata a concludere l'esame documento programmatico in materia di immigrazione per gli anni 2004-2006. Avverte inoltre che, il relatore Saia, che sostituirà nella seduta odierna, ha predisposto una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni volte a sottoporre al Governo l'opportunità di istituire una anagrafe tributaria per i cittadini extracomunitari, di procedere ad un monitoraggio in ordine all'applicazione della disposizione in forza della quale il datore di lavoro è tenuto a garantire la disponibilità di un alloggio ai lavoratori extracomunitari ai fini della stipula del contratto di soggiorno, di promuovere l'organizzazione di corsi di formazione professionale nei paesi soggetti a maggiore emigrazione, di prevedere la frequenza


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obbligatoria di un corso di lingua e cultura italiana, anche con riferimento ai principi fondamentali della nostra Costituzione, per i lavoratori extracomunitari ai quali sia stato rilasciato il permesso di soggiorno e, infine, di istituire un centro di permanenza temporanea e di assistenza almeno in ciascuna regione.

Graziella MASCIA (RC) premette di non condividere né l'impostazione data dal Governo al documento in esame né la proposta di parere formulata dal relatore, in quanto entrambi appaiono ispirati, così come la stessa legge n. 189 del 2002, la cosiddetta «Bossi-Fini», ad un inaccettabile approccio che affronta il tema dell'immigrazione solo nei termini di flussi di manodopera per le imprese e di implementazione dell'attività repressiva attraverso provvedimenti di espulsione e respingimenti, i quali peraltro sembrano rappresentare gli unici argomenti con riferimento ai quali il Governo intende stipulare accordi con i paesi di maggiore emigrazione, fermo restando che rimane ancora aperta l'ipotesi della localizzazione di centri di permanenza temporanea all'estero. Si tratta, del resto, di strutture già presenti sul territorio italiano che, sotto il profilo della legittimità costituzionale, fanno sorgere non poche perplessità, anche con riferimento alla eccessiva durata della permanenza nei centri, alle loro inaccettabili condizioni igienico-sanitarie, a fronte, peraltro, di costi non certo irrilevanti. Alla luce di tali considerazioni, non può non esprimere una forte contrarietà con riguardo all'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere del relatore, ai sensi della quale si sottopone al Governo l'opportunità di valutare l'istituzione di almeno un centro di permanenza temporanea in ogni regione, senza del resto indicare con quali risorse si dovrebbe fare fronte a tale impegno. La proposta di parere è carente, inoltre, su tutte le questioni sollevate, nei pareri espressi dall'ANCI e dall'UPI, con riguardo, in particolare, alla durata del permesso di soggiorno, la garanzia di diritti sociali minimi per gli immigrati, la mancanza di politiche abitative ad hoc, l'offerta di servizi volti all'effettiva integrazione dei cittadini stranieri e, soprattutto la necessità di dotare gli enti locali, che sono chiamate a fronteggiare più direttamente tali questioni, delle risorse all'uopo necessarie. Rilevato infine come sia opportuno che il Parlamento non differisca oltre l'esame dei provvedimenti in materia di diritto di asilo e voto degli immigrati, dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valter BIELLI (DS-U) manifesta in primo luogo sorpresa nel constatare che, rispetto al tenore, in linea di principio condivisibile, della relazione svolta dal deputato Saia, la proposta di parere appare invece molto deludente. Ritiene peraltro che il ruolo consultivo del Parlamento risulti mortificato dalla presentazione tardiva del documento programmatico in esame, atteso che, pur essendo quest'ultimo riferito agli anni 2004-2006, risultano essere stati già emanati i decreti flussi per gli anni 2004 e 2005. Condivide l'osservazione del deputato Mascia circa l'eccessiva enfasi, nel documento stesso, in ordine ai dati relativi all'attività di espulsione e di respingimento degli immigrati, fermo restando che non è assolutamente in discussione il doveroso contrasto nei confronti dell'immigrazione clandestina. La sua parte politica, infatti, preferirebbe che a tale attività fossero affiancati anche interventi di tipo più prettamente «sociale», volti quindi ad assicurare le condizioni per una effettiva integrazione degli immigrati regolari nel nostro paese. Con riferimento a tali iniziative, invece, il Governo e la sua maggioranza, come dimostrato dal documento in esame, mostrano gravi lacune, testimoniate, in primis, dalla mancata previsione di risorse aggiuntive agli enti territoriali che sono chiamati, in prima persona, ad affrontare le questioni poste dall'immigrazione. La carenza di risorse denunciata a più riprese dagli enti locali è del resto questione che interessa tutti gli schieramenti politici e che, anche la proposta di parere del relatore, non affronta minimamente. Auspicato un forte


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impegno del Parlamento per la conclusione dell'esame dei provvedimenti in materia di diritto di voto degli immigrati e di diritto di asilo, che ritiene propedeutici per un effettiva integrazione degli stranieri nel tessuto sociale e politico del Paese, dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco BOATO (Misto-VU) e Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associano alle considerazioni dei deputati Mascia e Bielli e dichiarano voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Giampiero D'ALIA (UDC) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, preannuncia che, in una delle prossime riunioni dell'Ufficio di presidenza, proporrà di procedere ad un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della nuova disciplina in materia di immigrazione, introdotta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, la cosiddetta «Bossi-Fini».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni sul procedimento di ratifica dei trattati internazionali.
C. 3886 Calzolaio.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con una osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 2 marzo 2005.

Riccardo MIGLIORI (AN), relatore, fa preliminarmente presente che la proposta di legge in esame gli ha consentito di approfondire le questioni connesse all'articolo 80 della Costituzione e, in particolare, la natura dell'atto parlamentare di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Rileva quindi come, sulla base dei rilievi critici formulati dal Governo nella relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento e trasmessa alla III Commissione, in ordine alla conformità alla Costituzione di talune disposizioni recate dalla proposta di legge in esame, ha potuto verificare che il tenore letterale dell'articolo 80 della Costituzione, nella sua sintetica formulazione, non appare chiarire in modo sufficientemente esaustivo il complesso stato dei rapporti che intercorrono tra Governo e Parlamento nell'ambito del treaty making process. Peraltro, la stessa dottrina costituzionale e internazionalistica è divisa su due indirizzi contrapposti e volti, per un verso, a sostenere la necessità dell'assenso parlamentare per la stessa validità dei trattati internazionali e, per altro verso, a sottolineare la centralità del ruolo svolto dal Governo nella determinazione della politica estera, rubricando in tal modo l'intervento del Parlamento ad un atto di mero controllo sulla stipulazione di trattati internazionali. Ritiene peraltro opportuno fare riferimento ad un passaggio del commento del Professor Antonio Cassesse all'articolo 80 della Costituzione, nel quale si sostiene, tra l'altro, che «il potere del Capo dello Stato di ratificare i trattati dovesse essere sottoposto al previo sindacato del Parlamento è sembrata un'esigenza ovvia, al nostro Costituente», tenuto conto che «la partecipazione di tutto il Parlamento alla stipulazione di alcune categorie, particolarmente importanti, di trattati risale, in particolare, alla Costituzione belga del 1831 che, ancor più di quella statunitense accoglieva l'esigenza garantista di sottoporre


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al controllo delle Camere la conclusione di alcune categorie di trattati» e che «lo stesso Statuto Albertino, nella sua applicazione concreta, si ispirava a tale istanza garantista». In sede di Assemblea Costituente apparve scontato che la stipulazione dei trattati dovesse essere sottoposta al controllo del Parlamento e «in seno alla I Sottocommissione della «Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato» del Ministero per la Costituente, incaricata di studiare i rapporti internazionali dello Stato nella Costituzione, i relatori Ago e Morelli proposero una linea che, se per un verso si rifaceva al «garantismo moderato» (si proponeva infatti che il Parlamento autorizzasse solo la ratifica di alcune categorie di trattati), dall'altro suggeriva, sul modello della Costituzione spagnola del 1931, che per tali trattati l'intervento del Parlamento fosse richiesto non solo prima della ratifica, ma anche prima dell'eventuale denuncia o recesso. La Sottocommissione accolse la prima proposta, ma respinse la seconda, ritenendo «opportuno lasciare al Governo una certa potestà di iniziativa in materia di denuncia o recesso da trattato». Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il comma 1 dell'articolo 6 della proposta di legge, nel prevedere che il Governo, qualora intenda far cessare l'efficacia di un trattato per il quale era stata autorizzata con legge la ratifica, è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione delle Camere, appare suscettibile di determinare una compressione delle prerogative riconosciute in capo al Governo stesso in materia di politica estera, in quanto l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento solo ai fini del perfezionamento della procedura di ratifica, come peraltro rilevato nel corso dell'audizione informale del Professor Vincenzo Lippolis, laddove invece non paiono appalesarsi, in modo chiaro e inequivocabile, profili problematici dal punto di vista della legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3, 4 e 5, relativi, rispettivamente all'apposizione o revoca di riserve ai trattati internazionali, alla provvisoria applicazione degli accordi internazionali e all'autorizzazione parlamentare all'integrazione o alla rinegoziazione di un accordo vigente. Conclusivamente, propone di esprimere sul provvedimento in titolo un parere favorevole con una condizione finalizzata alla soppressione del comma 1 dell'articolo 6 (vedi allegato 2).

Pietro FONTANINI (LNFP) manifesta la sua contrarietà rispetto alla proposta di parere testè illustrata dal relatore, ritendo non condivisibile il mancato riconoscimento al Parlamento di un ruolo attivo in occasione della modifica dei trattati internazionali.

Marco BOATO (Misto-VU), pur apprezzando il riferimento del relatore alla dottrina e ai lavori dell'Assemblea Costituente in materia di articolo 80 della Costituzione, fa presente che la Commissione, nell'esprimere il parere di propria competenza non deve essere condizionata da tali riferimenti, pur dovendoli, doverosamente, prendere in seria considerazione. Occorre, a suo avviso, partire dal presupposto che alle leggi ordinarie volte a dare attuazione alla Costituzione, categoria alla quale può essere ascritto il provvedimento in esame, debba essere riconosciuto un certo «grado di libertà» rispetto al testo costituzionale, non potendosi pretendere che le stesse si limitino a riprodurne il contenuto, a patto, naturalmente, che non entrino in conflitto con la norma stessa che intendono attuare. Sotto questo profilo, la condizione proposta dal relatore nella proposta di parere, che è volta ad escludere che il Governo, qualora intenda far cessare l'efficacia di un trattato per il quale era stata autorizzata con legge la ratifica, sia tenuto a richiedere una nuova autorizzazione delle Camere, appare, a suo avviso, inopportuna, in quanto volta a censurare, in modo eccessivamente drastico, una disposizione, il comma 1 dell'articolo 6, che non appare palesemente in contrasto con il dettato dell'articolo 80. Conseguentemente, al fine di non vincolare eccessivamente la Commissione di merito nelle sue scelte in ordine al seguito dell'esame del provvedimento in titolo, propone


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al relatore di apporre nella sua proposta di parere, con riferimento alla questione citata, una osservazione in luogo di una condizione, preannunciando, in caso di accoglimento di tale proposta, il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Riccardo MIGLIORI (AN), relatore, accoglie la proposta del deputato Boato e riformula la sua proposta di parere favorevole, apponendovi una osservazione in luogo della precedente condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Antonio D'Alì e per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera e del Senato.
C. 2620 Soro, C. 2712 Fontana, C. 3304 Soda, C. 3560 Gazzara, C. 5613 Benedetti Valentini, C. 5651 Nespoli e C. 5652 Nespoli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 3 marzo 2005.

Gianclaudio BRESSA (Margh-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno soffermarsi sul metodo che la Commissione intende adottare nell'esame delle proposte di legge in materia elettorale, ritenendo in primo luogo pregiudiziale che sia chiarita in proposito la posizione della maggioranza. Fa, altresì, presente che la prassi istituzionale e parlamentare si è sempre orientata nel senso che gli interventi in materia elettorale siano il frutto di un sostanziale accordo tra la maggioranza e l'opposizione. Auspica, quindi, che ove si intendano effettivamente apportare correttivi alle vigenti leggi elettorali, sia ricercato il più ampio consenso tra le parti politiche, soprattutto in ragione dell'approssimarsi dell'ultimo anno della legislatura. In caso contrario si verrebbe a configurare un'inaccettabile forzatura da parte della maggioranza, tale da costringere i gruppi di opposizione ad adottare comportamenti conseguenti.

Donato BRUNO, presidente, nel rassicurare il deputato Bressa circa la possibilità per tutti i gruppi politici rappresentati in Commissione, di esprimere i propri convincimenti in ordine alle modifiche da apportare alle leggi elettorali di Camera e Senato, propone di costituire sin d'ora un Comitato ristretto al fine di verificare, in una sede informale, se, sui singoli argomenti recati dalle diverse proposte di legge presentate, vi siano i presupposti per procedere nel senso indicato dal deputato Bressa.

Gianclaudio BRESSA (Margh-U), pur ritenendo certamente indispensabile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, è tuttavia dell'avviso che tale fase procedurale debba essere necessariamente preceduta dallo svolgimento della discussione di carattere generale, nell'ambito della quale ciascun gruppo politico potrà esprimere il proprio avviso in ordine alle proposte di legge all'esame della Commissione.

Vincenzo NESPOLI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene non condivisibili le osservazioni del deputato Bressa, sia con riferimento all'inopportunità istituzionale di procedere ad una modifica della legge elettorale nell'ultimo anno della legislatura, sia con riferimento alla necessità di trovare in proposito un


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ampio accordo tra i gruppi di maggioranza e quelli di opposizione. Nel ricordare che il riferimento all'approvazione delle attuali leggi elettorali non appare probante, essendo le stesse sostanzialmente frutto di un referendum popolare che fu espressione dell'incapacità del Parlamento di adeguare norme fondamentali alle richieste provenienti dalla società civile, manifesta il proprio assenso sulla proposta di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, precisando che, in seno alla maggioranza, non sono presenti posizioni precostituite, ritenendosi al contrario utile procedere al confronto tra le diverse forze politiche. Esprime infine forti perplessità in ordine all'intervento del deputato Bressaper quanto concerne l'asserita indispensabilità, ai fini del prosieguo dell'iter, di un accordo tra maggioranza e opposizione.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nel manifestare sconcerto rispetto al tenore dell'intervento del deputato Nespoli, intende precisare che la legge elettorale, pur avendo la natura di legge ordinaria, è tuttavia dotata di una valenza politico-costituzionale del tutto peculiare. Con riguardo alla legge elettorale approvata nel corso dell'XI legislatura, fa presente che essa fu il frutto di una fattiva collaborazione tra maggioranza e opposizione e che lo stesso spirito è stato sotteso alle recenti modifiche apportate alla legge elettorale per il Parlamento europeo. In tale ultima occasione, peraltro, si ritenne opportuno non affrontare talune ulteriori ipotesi correttive proprio in ragione della vicinanza della data di svolgimento delle consultazioni europee. Ritiene che sulle proposte di legge all'esame della Commissione il confronto non possa essere meramente formale, tenuto conto che la riforma della legge elettorale attiene alla definizione stessa delle regole del gioco, per la quale si rende necessaria la più ampia convergenza ed il massimo confronto tra schieramenti politici, anche al fine di evitare che una parte politica possa mirare ad introdurre modifiche alle leggi elettorali al solo fine di rendere il sistema ad essa più favorevole. Diversamente, come preannunciato dal deputato Bressa, i gruppi di opposizione dovranno adottare dei comportamenti consequenziali.

Donato BRUNO, presidente, precisa che le proposte di legge all'esame della Commissione non sono volte a modificare il sistema elettorale vigente, bensì ad apportarvi taluni correttivi con riferimento a questioni specifiche. Ribadisce, pertanto, la necessità di verificare se sia possibile creare il più ampio consenso sulle predette questioni, ovvero, quanto meno, su talune di esse.

Giampiero D'ALIA (UDC), nel manifestare il proprio assenso rispetto all'istituzione di un Comitato ristretto, al fine di svolgere un'istruttoria più agile e finalizzata all'approfondimento tecnico di talune questioni all'esame della Commissione, rileva l'opportunità che, nell'ambito di tale fase istruttoria, si proceda altresì allo svolgimento di audizioni di esperti della materia. Ricorda, infine, che, come più volte rappresentato, sussiste altresì la necessità di procedere ad una revisione dei collegi elettorali uninominali.

Donato BRUNO, presidente, con riferimento alla questione della revisione dei collegi elettorali, precisa che, allo stato, non risultano presentate e assegnate alla Commissione proposte di legge vertenti su tale materia. Ricorda in proposito che il Ministro Pisanu ha comunicato, nell'audizione svoltasi presso la I Commissione il 2 marzo scorso, l'intenzione di riferire quanto prima alla Commissione sull'argomento, essendosi svolta in sede governativa la relativa istruttoria.

Giampiero D'ALIA (UDC), attesa l'importanza della questione, ritiene importante conoscere le intenzioni del Ministro circa i tempi dell'audizione, al fine di organizzare, di conseguenza, i lavori della Commissione.


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Carlo LEONI (DS-U) esprime il proprio dissenso rispetto alla proposta di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto prima che ciascun gruppo abbia avuto modo di intervenire nell'ambito della discussione di carattere preliminare. Rileva inoltre l'opportunità di conoscere gli orientamenti dei gruppi di maggioranza atteso che, come divulgato dai mezzi di informazione, vi sarebbe, all'interno della coalizione al governo, una sostanziale disomogeneità di vedute tale da giustificare il perdurare, da mesi, di un dibattito sulla materia, nonché l'intenzione di apportare al sistema elettorale quelle modifiche che consentirebbero di espungere le disposizioni giudicate penalizzanti per la coalizione al governo. Nel merito delle proposte di legge presentate, esprime forti perplessità con riferimento alla proposta di eliminare il «voto disgiunto», unificando l'espressione del voto per il candidato nel collegio uninominale e quello per la lista proporzionale, che configurerebbe, tra l'altro, una vera e propria modifica del vigente sistema elettorale, laddove invece, la soppressione del meccanismo dello scorporo può effettivamente rappresentare un correttivo rispetto al sistema vigente. Ribadisce, quindi, la necessità di conoscere l'orientamento delle forze politiche di maggioranza su entrambe le questioni sopra menzionate, suscettibili di produrre effetti notevolmente diversi sul sistema vigente, amplificati, tra l'altro, dal fatto che la legislatura è vicina al termine.

Nicolò CRISTALDI (AN) precisando che, sia all'interno dei gruppi di opposizione che nell'ambito dei gruppi di maggioranza è in corso una riflessione circa i correttivi da apportare alla legge elettorale vigente, rileva l'opportunità di avviare un confronto, preferibilmente in sede di Comitato ristretto, sull'abolizione del meccanismo dello scorporo e sull'introduzione del voto congiunto, questioni oggetto, in particolare, delle proposte di legge di iniziativa di deputati del gruppo di Alleanza Nazionale.

Donato BRUNO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
C. 5141, approvata dal Senato e C. 3346 Molinari.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 9 febbraio 2005.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati espressi i prescritti pareri da parte del Comitato per la legislazione e delle Commissioni permanenti II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) e che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti (vedi allegato 4).

Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, fa presente che le nuove proposte emendative presentate sono volte a recepire due condizioni poste dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una condizione posta dalla II Commissione e una osservazione posta dal Comitato per la legislazione, raccomandandone quindi l'approvazione.

Il Sottosegretario Giuseppe VALENTINO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.50, 3.50, 4.50 e 5.50 del relatore. Delibera, quindi, di conferire mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.


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Incompatibilità e ineleggibilità dei magistrati.
C. 1949 Gazzara, C. 4014 Zanettin, C. 4778 Fanfani e C. 4779 Guido Rossi.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 23 febbraio 2005.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 5).

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), relatore, raccomanda l'approvazione di tutti gli emendamenti da lui presentati, che recepiscono, tra l'altro, alcune delle proposte emendative presentate. Invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 1.1 Leoni e 1.2 Fontanini, che configura una forma di ineleggibilità assoluta per i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3 Zanettin, 1.4 Zanettin, a condizione che sia riformulato aggiungendo in fine le seguenti parole «in caso di scadenza naturale della legislatura ovvero all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato». Esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 Fontanini e parere favorevole sull'emendamento 2.4 Zanettin, a condizione che sia riformulato inserendo dopo le parole «corte di appello» le seguenti «o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei Conti o di tribunale militare. Invita i presentatori al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario gli emendamenti 2.2 Sinisi e 2.12 Fontanini. Fa presente che l'emendamento 2.5 Zanettin sul quale il parere è favorevole risulterebbe assorbito in caso di approvazione del suo emendamento 2.9. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.3 Fontanini e parere favorevole sull'emendamento 2.6 Zanettin a condizione che sia riformulato in termini analoghi alla riformulazione proposta per l'emendamento 2.4. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.7 Zanettin, 2.13 e 2.14 Fontanini. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1 Boato che è in larga parte assorbito da emendamenti da lui presentati ovvero a riformularlo con esclusivo riferimento alla proposta di inserire al capoverso 60-bis il nuovo comma 4 concernente il trattamento economico dei magistrati collocati in aspettativa. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2 Fontanini e parere favorevole sugli emendamenti 3.5 Zanettin e 3.6 Zanettin, a condizione che sia riformulato aggiungendo infine le seguenti parole «ovvero dal momento di accettazione della candidatura, nel caso di scioglimento anticipato del consiglio». Esprime parere contrario sull'emendamento 3.3 Fontanini e favorevole sull'emendamento 3.7 Zanettin a condizione che sia riformulato in termini analoghi alla riformulazione proposta per l'emendamento 2.4. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.4 Fontanini e favorevole sull'emendamento 3.8 Zanettin a condizione che sia riformulato in termini analoghi alla riformulazione proposta per l'emendamento 2.4. Invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti 4.1 Leoni e 4.2 Sinisi. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.3 e 4.4 Zanettin, facendo presente che essi risulterebbe assorbiti in caso di approvazione del suo emendamento 4.5. Invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario l'emendamento 6.1 Boato ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3 e 6.4 Zanettin, 6.5 Zanettin, identico al suo emendamento 6.11, 6.6 Zanettin, a condizione che sia riformulato in termini analoghi alla riformulazione proposta per l'emendamento 2.4., 6.7 Zanettin, identico al suo emendamento 6.12 e 6.8 Zanettin, a condizione che sia riformulato in termini analoghi alla riformulazione proposta per l'emendamento 2.4. Invita i presentatori a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l'emendamento 6.2 Leoni, che può considerarsi compreso nel suo emendamento 6.10 nonché l'emendamento 7.1 Zanettin facendo presente che appare incongruo prevedere che un magistrato per essere nominato ministro o sottosegretario debba trovarsi in aspettativa


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da almeno sei mesi atteso che la data dell'eventuale proposta di nomina da parte del presidente del Consiglio non potrebbe essere conosciuta in anticipo come la data delle elezioni. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.7 Fontanini e parere favorevole sugli emendamenti 7.2 Zanettin e 7.8 e 7.9 Fontanini. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.2 Fontanini nonché sull'emendamento 8.1 Franceschini, limitatamente alla lettera aa), mentre il parere è favorevole sulla lettera ab). Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.01 Fontanini.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti nella seduta convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2005.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 204 Cima, C. 974 Russo Spena, C. 1463 Turco, C. 4327 Diliberto, C. 4388 Mantini, C. 4396 Cè, C. 4492 Mascia, C. 4562 D'Alia, C. 4678 Realacci e C. 4722 Sinisi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 17.35.

Istituzione del Giorno della Libertà.
C. 2832 Gibelli e C. 4325 Sen. Travaglia, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2005.

Donato BRUNO, presidente, avverte che hanno chiesto di intervenire nell'ambito della discussione di carattere generale i deputati Bressa e Maran. Ritiene che tali ulteriori interventi potranno avere luogo nella seduta di martedì 15 marzo 2005, al termine dei quali la Commissione dovrebbe procedere all'adozione del testo base; il termine per la presentazione degli emendamenti potrà, conseguentemente, essere fissato per le ore 12 di mercoledì 16 marzo 2005. Tale organizzazione dei lavori potrà consentire un allineamento dei tempi di esame del provvedimento in titolo con quelli relativi all'esame del disegno di legge C. 5697, di conversione in legge del decreto legge n. 7 del 2005, nell'ambito del quale sono state inserite dal Senato le disposizioni concernenti le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Incompatibilità e ineleggibilità dei magistrati.
C. 1949 Gazzara, C. 4014 Zanettin, C. 4778 Fanfani e C. 4779 Guido Rossi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore invitandolo tuttavia a valutare l'opportunità di escludere i magistrati onorari dall'ambito di applicabilità del provvedimento in esame, tenuto conto che questi svolgono le


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funzioni giurisdizionali in forma temporanea. Si associa ai pareri espressi dal relatore rimettendosi tuttavia alla Commissione sugli emendamenti 1.4, 3.6, 6.4, 7.1 e 7.2 Zanettin, 7.8 e 7.9 Fontanini.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), relatore, con riferimento alla questione sollevata dal rappresentante del Governo in relazione ai suoi emendamenti, fa presente che i giudici onorari, sia pure in modo temporaneo, svolgono comunque funzioni giurisdizionali; ritiene pertanto che debbano essere equiparati ai giudici di carriera per quanto concerne la disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità.

Nitto Francesco PALMA (FI), con riferimento all'emendamento 7.1 Zanettin, condivide le osservazioni svolte dal relatore associandosi nel suo invito al presentatore a ritirarlo. Ritiene che le disposizioni all'esame della Commissione non dovrebbero essere applicate anche ai magistrati onorari, concordando quindi con le argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo, tenuto conto che questi ultimi svolgono solo transitoriamente le funzioni giurisdizionali.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira il suo emendamento 7.1.

Carlo LEONI (DS-U) ritira gli emendamenti 2.2 Sinisi, 4.1 Leoni, 4.2 Sinisi, 6.1 Boato, 6.2 Leoni e riformula l'emendamento 3.1 Boato nei termini indicati dal relatore. Con riferimento all'emendamento 1.4 Zanettin concorda con la proposta di riformulazione suggerita dal relatore in quanto ritiene opportuno differenziare l'ipotesi di scadenza naturale della legislatura da quella dello scioglimento anticipato, analogamente a quanto previsto con riferimento ad altre ipotesi di ineleggibilità dal testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati. Con riferimento alla questione dei magistrati onorari rileva che, sebbene questi abbiano una posizione precaria, sono comunque titolari di funzioni giurisdizionali anche in materia penale; anche per i magistrati onorari, come per quelli di carriera, è opportuno, dunque, definire una regolamentazione che garantisca la loro imparzialità.

Nitto Francesco PALMA (FI), con riferimento all'osservazione svolta dal deputato Leoni, fa presente che i magistrati onorari, sebbene titolari di competenze penali, svolgono le loro funzioni giurisdizionali nell'ambito di procedimenti di minore rilievo rispetto a quelli affidati ai giudici di carriera. Ritiene inoltre che l'applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità previste per i magistrati di carriera anche ai giudici onorari potrebbe determinare problemi relativamente al loro reclutamento.

Nuccio CARRARA (AN), pur condividendo in linea di principio l'esigenza di garantire l'imparzialità dei giudici onorari, ritiene tuttavia opportuno distinguere la disciplina ad essi applicabile in materia di incompatibilità ed ineleggibilità, quanto meno sotto un profilo temporale, rispetto a quella relativa ai giudici di carriera.

Pietro FONTANINI (LNFP), con riferimento al parere contrario espresso dal relatore sugli emendamenti da lui presentati, volti ad estendere l'applicabilità della disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati anche ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori, rileva che tale parere negativo appare contraddittorio con quanto previsto dall'emendamento 4.5 del relatore che prevede che i predetti magistrati non possano assumere la carica di assessore presso gli enti locali.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), relatore, ribadisce il parere contrario sugli emendamenti testè richiamati dal deputato Fontanini, rilevando come, per i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori, l'ineleggibilità nelle circoscrizioni elettorali incluse nella circoscrizione di competenza del proprio ufficio giudiziario, configurerebbe, di fatto, una ineleggibilità assoluta. Conseguentemente riformula il suo emendamento


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4.5 al fine di espungere il riferimento ai predetti magistrati.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO, ribadisce la propria contrarietà all'inclusione dei magistrati onorari fra i destinatari della normativa in esame, tenuto anche conto del fatto che un'eventuale assimilazione, sotto il profilo del rapporto con la politica, dei giudici onorari e dei giudici di carriera, potrebbe essere strumentalmente considerata prodromica ad una immissione dei giudici onorari nei ruoli della magistratura.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), relatore, condividendo in parte le argomentazioni svolte dai deputati Palma e Carrara e dal rappresentante del Governo, riformula i suoi emendamenti al fine espungere il riferimento ai giudici onorari e presenta l'articolo aggiuntivo 8.02, che è volto ad introdurre una forma di ineleggibilità ed incompatibilità per i giudici onorari più circoscritta, sotto il profilo temporale, rispetto a quella prevista per i magistrati di carriera.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Leoni e approva l'emendamento 1.5 del relatore (nuova formulazione).

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 1.2.

La Commissione approva gli emendamenti 1.6 del relatore, 1.3 e 1.4 (nuova formulazione) Zanettin.

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 2.1.

La Commissione approva gli emendamenti 2.8 del relatore, 2.4 Zanettin (nuova formulazione) e 2.9 del relatore (nuova formulazione), risultando assorbito l'emendamento 2.5 Zanettin.

Pietro FONTANINI (LNFP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.12.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), relatore, conferma il parere contrario precedentemente espresso.

Nitto Francesco PALMA (FI) fa presente che la destinazione del magistrato, una volta cessato dal mandato parlamentare presso gli uffici studi del Consiglio superiore della magistratura o della Corte costituzionale, potrebbe configurare una lesione dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla Costituzione agli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e potrebbe altresì determinare una ingiustificata politicizzazione delle strutture serventi dei predetti organi.

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira i suoi emendamenti 2.12 e 2.3.

La Commissione approva gli emendamenti 2.6 Zanettin (nuova formulazione), 2.11 del relatore e 2.7 Zanettin, risultando così assorbiti gli emendamenti 2.13 e 2.14 Fontanini.
La Commissione approva, quindi, gli emendamenti 3.1 Boato (nuova formulazione) e 3.9 del relatore (nuova formulazione).

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira i suoi emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

La Commissione approva gli emendamenti 3.10 del relatore, 3.5 Zanettin e 3.6 Zanettin (nuova formulazione), 3.11 del relatore, 3.7 Zanettin (nuova formulazione), 3.12 del relatore (nuova formulazione), 3.13 e 3.14 del relatore, 3.8 Zanettin (nuova formulazione), 4.5 del relatore (nuova formulazione), risultando assorbiti gli emendamenti 4.3 e 4.4 Zanettin; approva quindi gli emendamenti 5.1 del relatore, 6.9 del relatore (nuova formulazione), 6.3 e 6.4 Zanettin, gli identici *6.5 Zanettin e *6.4 del relatore, 6.6 Zanettin (nuova formulazione), gli identici *6.7 Zanettin e *6.12 del relatore, 6.8 Zanettin (nuova formulazione), 6.10 del relatore (nuova formulazione), 7.3 del relatore


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(nuova formulazione) e 7.4 del relatore (nuova formulazione).

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 7.7.

La Commissione approva l'emendamento 7.2 Zanettin risultando assorbiti gli emendamenti 7.8 e 7.9 Fontanini. Approva quindi l'emendamento 8.6 del relatore.

Pietro FONTANINI (LNFP) ritira i suoi emendamenti 8.4, 8.5 e 8.2 nonché l'articolo aggiuntivo 8.01.

La Commissione approva l'emendamento 8.50 del relatore, respinge la prima parte dell'emendamento 8.1 Franceschini ed approva la seconda parte. Approva quindi l'emendamento 8.7 del relatore e l'articolo aggiuntivo 8.02, nonché l'emendamento 9.1 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Fa presente inoltre che per quanto risulta dalle vie brevi, l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea dovrebbe avere luogo a partire da giovedì 17 marzo 2005. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2005.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 marzo 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 19.10.

D.L. 16/2005: Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
C. 5640 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2005, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica. In proposito, fa presente che lo stesso, composto di 2 articoli, reca, all'articolo 1 una serie di disposizioni che incidono su diversi settori prevedendo l'attribuzione di specifici finanziamenti, laddove l'articolo 2 concerne l'entrata in vigore. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela dell'ambiente»,»difesa e forze armate», «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), h) e s) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Osserva in proposito che l'articolo 1, comma 2, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, reca una apposita autorizzazione di spesa e che il medesimo comma prevede che agli oneri derivanti dall'assegnazione di tali risorse siano coperti, in parte, mediante riduzione dei trasferimenti erariali assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, il quale prevede che le risorse di cui al comma precedente siano assegnate, con decreto ministeriale, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e che le regioni debbono provvedere alla ripartizione di tali risorse tra gli enti locali sulla base della consistenza del personale del trasporto pubblico locale in servizio alla data


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del 30 novembre 2004. Rileva quindi che nella materia «trasporto pubblico locale», oggetto delle citate disposizioni, le regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, adottato prima dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, sono titolari di compiti di programmazione e che le stesse debbono conferire agli enti locali i compiti che non richiedono l'esercizio unitario in ambito regionale. Rileva che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, pur confermando il ruolo programmatorio spettante in materia di trasporto pubblico locale alle regioni e la titolarità delle relative funzioni amministrative in capo agli enti locali, configurano un intervento finanziario dello Stato, con destinazione vincolata in una materia non riconducibile all'ambito della potestà legislativa esclusiva di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e che, per una parte, la copertura di tale intervento è operata imponendo una specifica destinazione a risorse già attribuite agli enti territoriali in via ordinaria. Fa infine presente che la Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 16 e n. 49 del 2004, ha rilevato, sulla base degli articoli 117 e 119 della Costituzione, che, a seguito della riforma del Titolo V, l'intervento finanziario dello Stato in favore degli enti locali possa avere luogo, relativamente a finanziamenti con destinazione vincolata concernenti attività ordinarie degli enti locali, soltanto nel caso in cui i suddetti finanziamenti si collochino nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva e che devono, pertanto, considerarsi inammissibili finanziamenti dello Stato a destinazione vincolata nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali della legge dello Stato. Alla luce di tali considerazioni, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione mediante la quale invitare, all'articolo 1, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare i commi 2 e 3 in modo che lo stanziamento ivi previsto non configuri un vincolo di destinazione limitativo dell'autonomia di spesa costituzionalmente spettante agli enti territoriali.

Sesa AMICI (DS-U) invita il relatore a riformulare la proposta di parere testé presentata, ritenendo più coerente con le premesse ivi contenute e, più in generale, con la giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia di spesa degli enti territoriali, l'apposizione di una condizione piuttosto che di un'osservazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, nel ritenere che le risorse trasferite con il provvedimento in titolo alle regioni siano assolutamente indispensabili alla luce delle note difficoltà di bilancio degli enti territoriali, non ritiene di poter accogliere la proposta di riformulazione formulata dal deputato Amici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 6).

D.L. 7/2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, e per il completamento di grandi opere strategiche.
C. 5697 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V e alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 7 del 2005, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate presentano numerosi ambiti materiali di intervento, tra i quali è possibile individuare, come prevalenti,


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quelli dell'«istruzione» e della «ricerca scientifica e tecnologica», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata, dal secondo comma dell'articolo 117, lettere g) ed e) della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Osserva, inoltre, che talune delle disposizioni recate dal provvedimento appaiono incidere su ulteriori ambiti materiali, quali la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», l'«ordinamento sportivo», la «protezione civile», la «tutela della salute», il «governo del territorio» «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e l'«ordinamento della comunicazione», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Rileva altresì che l'articolo 3, comma 3-quater, introduce disposizioni in materia di «ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», la cui disciplina è affidata, dal secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che le disposizioni di cui all'articolo 6-septies, recante norme in materia di servizio civile nazionale, appaiono inquadrabili nella materia «difesa» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), e che le disposizioni di cui all'articolo 7-sexiesdecies appaiono prevedere interventi riconducibili a quelli contemplati dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Osserva, infine, che, per altro verso, talune disposizioni appaiono altresì incidere sulla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e sul «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», demandate, dalle lettere s) e r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rileva tuttavia che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-quinquies, abbassa da cinque a tre anni il periodo necessario per consentire il transito dalla seconda alla prima fascia ai dirigenti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di livello generale, consentendo l'inquadramento nella fascia superiore anche ai dirigenti e ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche anche non statali, ivi compresa, ai sensi del successivo comma 1-sexies, quella che ha conferito l'incarico, purché anch'essi abbiano ricoperto per tre anni incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, pur non essendo inquadrati nel ruolo dei dirigenti dello Stato. In proposito fa presente che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che nell'accesso a funzioni più elevate, ossia nel passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere ravvisata una forma di reclutamento. Tale forma di reclutamento è perciò soggetta alla regola del pubblico concorso, che, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo ineludibile momento di controllo, funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione. E proprio per la contraddizione con questi principi, la giurisprudenza costituzionale é costante nel censurare norme che stabiliscono il passaggio a fasce funzionali superiori, in deroga alla regola del pubblico concorso, o comunque non prevedono alcun criterio selettivo, o verifiche attitudinali adatte a garantire l'accertamento dell'idoneità dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, realizzando così una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso l'alto del personale. Precisa quindi che, alla luce dei sopra ricordati orientamenti assunti dalla giurisprudenza costituzionale, l'articolo 5, comma 1-quinquies non appare conforme all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, che fissa il principio dell'accesso


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agli impieghi della pubblica amministrazione mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, ed all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, che pone il principio di uguaglianza per l'accesso agli uffici pubblici. Alla luce delle predette argomentazioni formula una proposta di parere favorevole con una condizione volta ad indurre le Commissioni di merito a modificare il comma 1-quinquies dell'articolo 5 nel senso di sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» sino alla fine del comma.

Sesa AMICI (DS-U), nel condividere l'opportunità di apporre alla proposta di parere favorevole la condizione relativa al comma 1-quinquies dell'articolo 5, invita il relatore a prevedere un'ulteriore condizione volta a censurare l'illegittimità della parziale reitera, contenuta nel provvedimento in esame, delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 280 del 2004, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali di conversione, in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 360 del 1996.

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, non accoglie la proposta di riformulazione del deputato Amici e conferma la sua proposta di parere favorevole con una condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 7).

Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio.
Nuovo testo unificato C. 27 Stefani ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, dopo aver ricordato che il Comitato, nella seduta del 17 febbraio scorso, aveva già espresso un parere favorevole con due condizioni e due osservazioni su una precedente formulazione del testo, fa presente che il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito non reca ulteriori profili problematici sotto il profilo della legittimità costituzionale. Atteso, tuttavia, che la XIII Commissione non ha recepito le due condizioni e una delle osservazioni poste nel precedente parere, propone di esprimere, sul nuovo testo predisposto dalla Commissione, parere favorevole con due condizioni e una osservazione (vedi allegato 8).

Pierantonio ZANETTIN, presidente, avverte che è stata presentata, da parte dell'onorevole Boato e sottoscritta dai deputati Schmidt, Amici e Mascia, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 9). Fa quindi presente che la Conferenza dei presidenti di gruppo, testè riunitasi, ha differito a giovedì 17 marzo 2005 l'inizio dell'esame in Assemblea delle proposte di legge in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, consentendo quindi alla Commissione di merito di proseguire nell'esame degli emendamenti presentati. Alla luce di tali sviluppi, reputa opportuno non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere, così da consentire alla Commissione in sede consultiva di esprimersi sull'eventuale ulteriore nuovo testo che dovesse essere predisposto nel corso dell'esame presso la XIII Commissione.

Il Comitato concorda.

Pierantonio ZANETTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-Paraguay di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
C. 5585 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante Ratifica


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ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000. Rilevando che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 10).

Ratifica Accordo Italia-Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale.
C. 5586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, approvato dal Senato, e recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 11).

Ratifica Accordo tra le Repubbliche Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacca sulla partecipazione allo Spazio economico europeo.
C. 5587 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, approvato dal Senato, e recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettere a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 12).

Ratifica Accordo Italia-Angola di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
C. 5588 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo


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della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 13).

Ratifica Accordo Italia-Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci.
C. 5589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, approvato dal Senato e recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 14).

La seduta termina alle 19.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
C. 1238/A e abb.