V Commissione - Resoconto di giovedì 3 marzo 2005


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
Atto n. 444.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).


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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2005.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo aveva fornito ulteriori elementi di informazione sul provvedimento in esame. Alla luce di tali ulteriori chiarimenti formula quindi la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui:
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6-8, e all'articolo 5, commi 9-11, non introducono modifiche alla disciplina vigente e, in ogni caso, gli oneri derivanti dalle verifiche ivi previste sono a carico dei titolari degli impianti;
gli eventuali oneri derivanti dalla realizzazione di appositi collegamenti ferroviari, prevista come facoltà dall'articolo 4, comma 7, saranno a carico dei gestori che utilizzeranno i medesimi collegamenti;
le spese per le attività di controllo di cui agli articoli 10, comma 9, 11, comma 12, e 12, comma 1, rientrano tra quelle che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, sono a carico dei titolari delle autorizzazioni e ad esse si farà fronte mediante la corresponsione delle tariffe, per cui non si determineranno nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni e gli enti interessati;
agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 si provvederà nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
gli articoli 17 e 18 non comportano innovazioni nei compiti affidati, in base alla vigente disciplina, alle amministrazioni interessate sulla base della vigente disciplina;
la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 21 è riconducibile alle procedure esistenti e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
rilevato che:
la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18, comma 2, non risulta conforme alla prassi consolidata, in quanto non appare idonea ad escludere in modo tassativo che dall'attuazione del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il riferimento, di cui all'articolo 18, comma 3, alle risorse di bilancio non appare pienamente rispondente alla vigente disciplina contabile, la quale prevede che si faccia riferimento agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato nella legislazione vigente

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, subordinatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 18, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
«2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
al comma 3 dell'articolo 18 le parole: «con le risorse di bilancio allo scopo destinate» siano sostituite dalle seguenti: «a valere sugli stanziamenti di bilancio allo scopo destinati».

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 10.20.


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.20.

Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
C. 5141.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento reca una delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Al riguardo, osserva, in primo luogo, che l'onere quantificato dalla relazione tecnica risulta superiore alla spesa autorizzata dalla norma di copertura. Il totale degli oneri indicato in copertura sembra infatti essere stato determinato non considerando, tra gli addendi, le somme da erogare a titolo di indennità di trasferimento del personale trasferito per esigenze di servizio. Sottraendo dal totale di 5.383.859 euro la somma di 51.520 euro si ottiene un totale 5.332.339 prossimo ai 5.333.000 euro previsto dalla norma di copertura. Rileva inoltre che l'onere stimato per l'indennità di trasferimento appare sottostimato. L'onere considerato dalla relazione tecnica è determinato dal costo annuo medio dell'indennità stessa, pari a 7.360 euro, moltiplicato per il numero di unità annualmente trasferite per esigenze di servizio, pari a 7. Rileva, tuttavia, che le disposizioni recate dall'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in materia di indennità di trasferimento prevedono la corresponsione della stessa per un periodo che varia dai due (articolo 1, comma 1) ai tre anni (articolo 1, comma 3). L'onere complessivo per gli anni successivi al primo vedrà dunque aumentare la platea dei soggetti beneficiari da 7 fino ad un valore compreso tra 14 e 21 (rispettivamente il secondo anno e poi l'anno successivo). Osserva inoltre che la norma in cui si stabilisce che il trattamento economico della dirigenza penitenziaria non possa essere inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata (articolo 1, comma 1, lett. d) appare suscettibile di produrre automatismi nella destinazione di risorse contrattuali, da cui, seppure in via indiretta, potrebbero derivare effetti di incremento della spesa per retribuzioni del pubblico impiego, con conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica.
Rileva poi la necessità che il Governo escluda che le disposizioni che stabiliscono ope legis la promozione a dirigente di dipendenti, attualmente inquadrati nelle aree funzionali del comparto Ministeri, si prestino a determinare una serie di richieste emulative di altre categorie del medesimo ovvero di altri comparti. Appare pure necessario un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla nuova pianta organica risultante a seguito del passaggio alle posizioni apicali dell'area C, come prevista nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 4. Benché nel corso dell'esame presso la 5a Commissione del Senato sia stato precisato che tale passaggio non determinerà ulteriori effetti di avanzamento di altre categorie di personale, deve rilevarsi che, di fatto, lo svuotamento (parziale o totale) dei livelli iniziale ed intermedio dell'area C, qualora non corrisponda a mutamenti nel frattempo intervenuti delle professionalità necessarie per il funzionamento dell'amministrazione interessata, potrebbe determinare la necessità di reperire comunque tale professionalità, eventualmente anche all'esterno dell'amministrazione medesima, con possibili nuovi oneri. Chiede poi al rappresentante del Governo, al fine di eliminare eventuali incertezze applicative di chiarire se l'applicabilità, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, delle norme della legge n. 86 del 2001 riguardi le sole norme concernenti la mobilità


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o possa essere riferita anche alle altre disposizioni che prevedono erogazioni di altre identità.
Ricorda poi che l'articolo 1, comma 2, prevede che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dal comma 1 siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo, osserva che in occasione di precedenti provvedimenti di delega che comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, allo scopo di consentire la puntuale verifica in sede parlamentare della congruità delle risorse utilizzate ai fini della copertura finanziaria, si è previsto, da un lato, che gli schemi dei decreti legislativi fossero corredati di relazione tecnica e, dall'altro lato, che gli stessi fossero trasmessi anche alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario per l'espressione del parere. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire analoga disposizione nel testo del provvedimento.
Rileva poi che l'articolo 3, comma 4, sostituisce il Capo III del Titolo II della legge n. 354 del 1975, prevedendo che dalla data di entrata in vigore della legge gli Uffici di esecuzione penale esterna assorbiranno le competenze, le risorse ed il personale dei Centri di servizio sociale per adulti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico. Al riguardo, segnala che la Commissione bilancio del Senato ha espresso, in data 18 febbraio 2004, parere di nulla osta sull'emendamento con il quale è stata introdotta la disposizione in esame nel presupposto che le funzioni affidate agli istituendi uffici locali di esecuzione penale esterna fossero già espletate dai vigenti centri di servizio sociale per adulti. A tale proposito, tuttavia, appare opportuno una ulteriore conferma del Governo sulla idoneità della clausola di invarianza ad assicurare che dalla norma in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che tra le funzioni assegnate agli istituendi uffici di esecuzione penale esterna vi è anche quello di proporre all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare non previsto attualmente tra le competenze dei centri di servizio sociale per adulti.
L'articolo 5 dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge n. 289 del 2002 per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, pari a 5.333.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Conseguentemente sono disposte modifiche testuali alla predetta autorizzazione di spesa. Infine, la norma prevede il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n 468 del 1978 e la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti di prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2) della suddetta legge.
Al riguardo, osserva, in primo luogo, che l'autorizzazione di spesa non appare pienamente conforme alla disciplina dettata dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002, in quanto non si indicano distintamente le spese imputabili a ciascun intervento oneroso
Dal punto di vista formale, inoltre, sottolinea che la previsione della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge n. 289 del 2002, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5, non risulta coerente con le modifiche testuali apportate alla medesima disposizione dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 5.
Appare, quindi, opportuno valutare l'ipotesi di una riformulazione della copertura finanziaria nei termini di una riduzione dell'autorizzazione di spesa richiamata nel testo. Rileva peraltro che la soppressione del comma 7 dell'articolo 33 risulterebbe in contrasto anche con le previsioni di cui al decreto legge n. 241 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia


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di immigrazione, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 2004, il quale, a fini di copertura di oneri con decorrenza dall'anno 2004, dispone l'utilizzo di una quota parte delle stesse risorse di cui al comma 7 dell'articolo 33. Con riferimento alla decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria, ritiene opportuno che la Commissione provveda al loro aggiornamento all'esercizio 2005, essendosi ormai concluso quello relativo all'anno 2004 e non potendosi in tale esercizio prodursi gli oneri previsti dal provvedimento in esame. Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia che prevede il ricorso al Fondo spese obbligatorie e d'ordine, osserva che tale procedura, mutuata dalla vigente disciplina contabile - come risulta da precedenti pareri espressi dalla Commissione bilancio della Camera - appare utilizzabile soltanto in presenza di spese che derivino da interventi di carattere obbligatorio e, pertanto, risultino non delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa e che siano riconducibili ad una specifica tipologia già iscritta, sulla base della vigente disciplina contabile, nell'elenco dei capitoli allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto - ove si verifichino i presupposti previsti dalla disciplina contabile - al prelevamento delle necessarie risorse dal Fondo spese di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se gli oneri derivanti dal provvedimento siano riconducibili alla tipologia delle spese di carattere obbligatorio. In tal caso, appare opportuno valutare la coerenza tra la formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite di spesa, piuttosto che di previsione, con l'inserimento della clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA prende atto delle richieste di chiarimento avanzate e chiede un rinvio dell'esame per compiere i necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2005 - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Intervengono il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Mario Tassone e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
Atto n. 446.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2005.

Ettore PERETTI (UDC), relatore, ricorda che nella seduta di ieri erano stati richiesti al rappresentante del Governo dei chiarimenti in ordine all'effettiva disponibilità, da parte dell'ENAC, di idonei mezzi finanziari e strumentali per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo indicate nello schema di decreto. Era stato inoltre richiesto l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria in modo da escludere tassativamente la possibile emersione di nuovi o maggiori oneri, prevedendo cioè che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.

Il viceministro Mario TASSONE precisa che il provvedimento non comporta l'attribuzione di compiti aggiuntivi all'ENAC e che pertanto dallo stesso, come verificato


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anche dal Ministero dell'economia, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ettore PERETTI (UDC), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 446);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le funzioni di vigilanza e di controllo attribuite all'ENAC dallo schema di decreto legislativo rientrano tra quelle già attualmente svolte, sulla base della normativa vigente, dal medesimo ente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 20, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
«2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.35.

Decreto-legge 16/2005: Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
C. 5640 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda preliminarmente che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi nella giornata di ieri, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 8 marzo, alle ore 12.

Marino ZORZATO (FI), relatore, rinviando alla documentazione appositamente predisposta dagli uffici, illustra brevemente le disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario.
Rileva, in primo luogo, la necessità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione in base ai quali è stato definito l'importo di 260 milioni di euro annui, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del testo, da destinare al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, provvede alla copertura di tale onere mediante utilizzo, quanto a 200 milioni di euro, delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro, mediante riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia, Ragioneria generale dello Stato, a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale, sulla base di una ripartizione stabilita con decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo. Con riferimento alla quota di oneri coperta mediante la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, osserva che tale formulazione non sembra riconducibile alle tipologie di copertura previste dalla vigente normativa contabile. Infatti, il testo non individua alcuna specifica disposizione legislativa che non solo autorizzi


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la spesa relativa ai trasferimenti, ma ne indichi espressamente il quantum. In assenza di elementi informativi nella relazione tecnica, non appare possibile verificare la congruità dei trasferimenti, non meglio individuati, a valere sui quali verrebbe effettuata la decurtazione per finalità di copertura, la sostenibilità della riduzione per gli enti interessati, la natura dei trasferimenti oggetto di riduzione.
Segnala poi la necessità di acquisire chiarimenti ed elementi integrativi di valutazione in ordine ai parametri in base ai quali è stata determinata l'anticipazione della somma di 200 milioni di euro all'ANAS, di cui al comma 4 dell'articolo 1, e se esso sia sufficiente a porre rimedio alla situazione evidenziata dalla relazione illustrativa, con particolare riguardo all'esigenza di evitare il rischio di danno per l'Erario prefigurato dalla medesima relazione. Tenuto conto della sussistenza nel bilancio dello Stato delle somme indicate, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla provenienza temporale dell'ingente quantità di residui di conto capitale iscritti sull'unità previsionale di base 3.2.3.48 per l'esercizio 2005, pari a 8,7 miliardi di euro cui fa fronte una autorizzazione di cassa nettamente inferiore, pari a 588,3 milioni di euro, a valere sulla quale risulta in fase di pagamento la somma di 200 milioni di euro di cui alla disposizione in esame.
Per quanto concerne l'articolo 1, commi 6 e 7, che stanzia complessivamente 130 milioni di euro in favore di vari corpi di pubblica sicurezza, appare opportuno che il Governo fornisca elementi conoscitivi al fine di valutare se gli stanziamenti siano congrui rispetto alle finalità perseguite dalla norma. Segnala, peraltro, che i finanziamenti in questione incidono sul rispetto del limite di crescita alle spese della Pubblica Amministrazione previsto dalla legge finanziaria 2005, pertanto la norma determina una riduzione dei risparmi ascritti a tale meccanismo di limitazione delle spese, riduzione peraltro compensata nell'ambito del provvedimento in esame.
Ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 9, dispone un aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Al riguardo, fa presente che, sulla base delle dichiarazioni riportate dagli organi di stampa, l'aumento di accisa non dovrebbe essere trasferito sul prezzo al consumo, almeno finché le condizioni di mercato lo consentiranno. Non sembra pertanto prudenziale, in particolare per il primo esercizio, utilizzare, a copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame, l'importo teorico delle maggiori entrate IVA, dal momento che quest'ultimo è stato calcolato nell'ipotesi implicita di trasferimento integrale dell'incremento di accisa sul prezzo al consumo. Non sono chiare, altresì, le ragioni per le quali non si tiene conto, come effetto riduttivo del maggior gettito, della quota di carburanti consumata da parte di soggetti aventi titolo alla deducibilità, anche parziale, del relativo costo. Per tali soggetti, infatti, l'incremento di accisa determina, almeno in parte, un aumento dei costi deducibili. Con riferimento alla stima dei consumi di benzina e gasolio, andrebbero chiariti, inoltre, i dati utilizzati e le elaborazioni effettuate.
Quanto all'articolo 1, comma 10, rileva, infine, che, sulla base della circolare dell'Agenzia delle dogane del 22 febbraio 2005, il diritto al rimborso dell'incremento di accisa spetta, oltre che agli esercenti l'attività dell'autotrasporto, con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, anche ad altri settori, tra i quali, ad esempio, agli esercenti l'attività di trasporto pubblico locale. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se nella quantificazione si sia tenuto conto, benché non sia espressamente indicato, dei consumi di gasolio effettuati da tali categorie di soggetti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento nel prosieguo dell'esame.

Michele VENTURA (DS-U) rappresenta l'esigenza di un differimento del termine di presentazione degli emendamenti dalle 12 alle 16.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che, non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.


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Gaspare GIUDICE (FI) segnala l'esigenza di effettuare sul provvedimento un esame non affrettato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 marzo 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica Accordo di cooperazione Italia-Russia sullo smantellamento dei sommerigbili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
C. 5432 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, segnala preliminarmente che il periodo di riferimento considerato dalla relazione tecnica e dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica è pari a nove anni mentre l'articolo 1 dell'Accordo prevede che l'onere di 360 milioni di euro si distribuisca in un periodo decennale. Sul punto appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, premessa l'esigenza di una più puntuale indicazione, ove possibile, dei dati e degli elementi sottostanti la determinazione degli importi corrispondenti alle singole voci di spesa, andrebbe comunque indicata la ripartizione su base annua degli oneri; ciò al fine di verificare con maggiore precisione le voci che concorrono a determinare l'onere a regime recato dal provvedimento. Per quanto attiene alle spese di missione, andrebbero forniti chiarimenti volti a giustificare il notevole arrotondamento del totale riportato nell'appendice alla relazione tecnica (pari a circa il 33 per cento dell'onere quantificato) e le ragioni per le quali il computo viene definito come «calcolo previsionale di massima», pur in presenza di una indicazione della relazione tecnica circa l'inderogabilità, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, delle ipotesi formulate dalla stessa relazione, circa la partecipazione italiana al Comitato direttivo e le visite di monitoraggio.Andrebbe altresì precisata l'entità delle spese annue previste per il personale che opererà presso l'Unità di gestione progettuale (UGP). Per ciò che riguarda l'attività di coordinamento generale e le attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti, che sono assegnate - tramite apposita convenzione - alla società SOGIN, appaiono necessari chiarimenti del Governo volti a precisare gli eventuali oneri derivanti da tali attività e dalla prevista convenzione nonché le relative forme di finanziamento, dal momento che non sono previste specifiche voci di spesa nella relazione tecnica. In merito, inoltre, alle disposizioni relative al danno nucleare, previste all'articolo 12 dell'Accordo, appare necessario una conferma da parte del Governo circa l'idoneità delle stesse ad escludere eventuali conseguenze onerose a carico del bilancio dello Stato in relazione ad eventuali danni o incidenti provocati in attuazione dell'Accordo.
Per quanto concerne infine la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, rileva che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità ed un'apposita voce programmatica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Testo unificato C. 4673 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, avverte che il testo unificato in esame deriva da una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 4673) e da un disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 5546), recanti entrambi la ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997. Fa presente che la proposta di legge di iniziativa parlamentare è già stata esaminata dalla Commissione nella seduta del 24 febbraio 2005 in cui è stata depositata una nota del Ministero degli affari esteri che fornisce elementi di informazione in ordine ad alcuni possibili profili finanziari della Convenzione in esame.
Rileva, comunque, la necessità che il Governo chiarisca se i compiti previsti dall'articolo 20 possano essere svolti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e dei Servizi Tecnici (APAT), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della stessa, ovvero se i compiti medesimi possono determinare la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per il loro svolgimento.
Per quanto concerne la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, rileva che l'accantonamento indicato presenta le necessarie disponibilità e reca un'apposita voce programmatica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva preliminarmente che l'organismo di regolamentazione previsto all'articolo 20 della Convenzione è individuato, in base alla normativa vigente, nell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi (APAT), la quale dispone delle competenze tecnico-scientifiche adeguate a svolgere le funzioni richieste. Fa presente, infine, che gli oneri di cui agli articoli da 29 a 37 della Convenzione, relativi alla partecipazione dei funzionari alle riunioni dei rappresentanti delle parti contraenti, sono correttamente quantificati e coperti dalla clausola di cui all'articolo 3 del testo unificato.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'organismo di regolamentazione previsto all'articolo 20 è individuato, in base alla normativa vigente, nell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi (APAT), la quale dispone delle competenze tecnico-scientifiche adeguate a svolgere le funzioni richieste;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale.
C. 5172 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 marzo 2005.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, rileva che la spesa relativa all'utilizzo dell'interprete deve essere riferita esclusivamente alle riunioni in Bielorussia della Commissione mista, mentre per le riunioni in Italia al servizio di interprete provvederà il Ministero degli esteri. Sottolinea inoltre,


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per quel che concerne la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del regolamento.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
considerato che il provvedimento è già stato approvato dal Senato nel corso dell'esercizio 2004;
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui:
gli oneri relativi al provvedimento risultano compresi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978;
contrariamente a quanto affermato dalla relazione tecnica, l'onere relativo alle spese di interpretariato si riferisce esclusivamente alle riunioni della commissione mista che si svolgeranno in Bielorussia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista in Bielorussia avverrà nel 2005 e che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione europea del paesaggio.
C. 5373 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 marzo 2005.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, in risposta alla richiesta di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, precisa che dall'attuazione dell'articolo 8 della Convenzione non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto le attività relative allo scambio di specialisti per la formazione nella materia del paesaggio rientrano nelle ordinarie attività istituzionali del Ministero dell'ambiente e del Ministero per i beni culturali che provvedono allo scopo utilizzando gli stanziamenti già autorizzati dalla legislazione vigente.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della Convenzione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.