7-00574 Romani: Provvedimenti di restrizione del traffico a targhe alterne e razionalizzazione della circolazione stradale.
La IX Commissione,
considerato che in numerosi grandi comuni della penisola, i critici livelli qualitativi dell'aria causati dalle emissioni degli autoveicoli hanno imposto emanazione di provvedimenti di restrizione del traffico a targhe alterne;
tenuto conto che tali provvedimenti - sebbene funzionali a contenere in maniera significativa il livello dell'inquinamento, nonché a tutelare la salute dei cittadini ed il patrimonio artistico ed ambientale - hanno sino ad oggi arrecato anche gravi disagi ai cittadini, specie per la mancanza di criteri uniformi sul territorio nazionale e di un adeguato coordinamento tra comuni limitrofi;
rilevata in particolare la necessità di evitare situazioni di incertezza - che incidono anche sull'efficienza della circolazione e sulle più varie attività del tessuto produttivo - in ordine alle targhe ammesse alla circolazione nei singoli giorni della settimana;
considerato che tali inconvenienti appaiono agevolmente superabili adottando opportuni atti di indirizzo e promuovendo idonee iniziative di coordinamento tra regioni e tra enti locali interessati;
ad adottare tutte le iniziative opportune - con particolare riferimento ad atti di indirizzo e iniziative di coordinamento tra regioni e tra enti locali interessati - affinché i provvedimenti di restrizione del traffico a targhe alterne non comportino limitazioni e disservizi ultronei per i cittadini, oltre a quelli strettamente funzionali al perseguimento dell'obiettivo proprio di tali provvedimenti, finalizzati alla tutela ambientale e della salute;
ad adoperarsi affinché sia garantita una razionale e scorrevole circolazione dei mezzi di volta in volta autorizzati, specie in aree territoriali limitrofe, che presentano spiccati elementi di contiguità anche per l'appartenenza al medesimo tessuto produttivo;
ad adoperarsi in particolare affinché, qualora sia stabilita la necessità di assumere i provvedimenti di restrizione del traffico a targhe alterne, la circolazione sia ammessa per i veicoli a targa pari nei giorni pari del mese ed a targa dispari nei giorni dispari.
7-00574 (Nuova formulazione) Romani, Di Luca, Duca, Rosato, Sanza, Ferro, Nicotra.
Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Atto n. 446.
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (atto n. 446),
rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) nè da quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000,
condiviso l'impianto generale del provvedimento, che tiene in gran parte conto dell'ampio lavoro istruttorio svolto dalla IX Commissione sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla «sicurezza del trasporto aereo» sia in sede di esame delle proposte di legge recanti «Norme per la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo» (C. 1431 e abb.),
preso atto che il provvedimento, che dispone un'ampia modifica del vigente codice della navigazione per quanto attiene alla parte aeronautica, si ispira - in aderenza con la più recente normativa comunitaria e con gli indirizzi dell'ICAO - al principio di separazione tra le funzioni di regolamentazione, di certificazione e di controllo rispetto a quelle di fornitura dei servizi, attribuendo contestualmente al gestore aeroportuale responsabilità di coordinamento operativo dell'aeroporto al fine di accrescere l'efficienza e la sicurezza delle operazioni in tale ambito,
egnalata l'esigenza di definire un quadro normativo che individui una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità tra i vari soggetti operanti nel settore, con l'obiettivo di un sempre maggiore rafforzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo e di una razionalizzazione del sistema organizzativo nazionale dell'aviazione civile,
tenuto conto delle previsioni dei recenti regolamenti comunitari (549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004), ed in particolare del regolamento-quadro n. 549/2004, che ha previsto l'istituzione di un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004,
rilevata in particolare la necessità di tenere conto del ruolo che i predetti regolamenti comunitari attribuiscono all'autorità nazionale di vigilanza individuata da ciascuno Stato membro e sottolineata quindi la necessità di individuare con assoluta chiarezza le funzioni che l'ENAC è chiamato a svolgere - quale «unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme», ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 - anche rispetto alle competenze di indirizzo e vigilanza dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
delibera di esprimere:
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 687, appare necessario specificare con maggiore chiarezza le funzioni di controllo e vigilanza attribuite all'ENAC, evitando di limitarle, come attualmente previsto nel testo, alla sola vigilanza «sulla fornitura dei servizi inerenti alla navigazione aerea», anche in considerazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2004 e dell'articolo 4 del regolamento CE n. 549/2004;
2) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 702, sembra necessario: sopprimere il riferimento alle infrastrutture aeroportuali «di rilevanza nazionale» trattandosi della disciplina concernente le norme di sicurezza; coordinare le previsioni dell'articolato rispetto alla rubrica che fa riferimento anche alla «realizzazione» delle infrastrutture aeroportuali nonchè - al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di competenze - coordinare le funzioni ivi attribuite, da una parte, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, dall'altra, all'ENAC, sopprimendo le parole da «fatta salva» a «trasporti» e valorizzando al contempo l'attività di programmazione aeroportuale e, in particolare, la definizione del Piano nazionale aeroporti da parte del predetto Ministero;
3) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 703, occorre individuare soluzioni che consentano al gestore di percepire, alla cessazione della concessione, eque forme di indennizzo rispetto alle opere non amovibili, non sembrando giustificabile la gratuità della devoluzione all'ENAC delle stesse, che scoraggerebbe anche la previsione di forme di investimento da parte del gestore - soprattutto negli ultimi anni della durata della gestione - per il miglioramento della sicurezza delle strutture aeroportuali: si valuti in particolare la possibilità di integrare la delibera CIPE n. 86/2000 prevedendo l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili oltre all'ammortamento tecnico;
4) all'articolo 3, comma 2, che rappresenta un fondamentale corollario delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704, primo e secondo comma, è necessario - per una imprescindibile esigenza di certezza normativa e di salvaguardia dei diritti acquisiti - specificare che il riferimento al fatto che resta «impregiudicata» l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale non mette in discussione le procedure che hanno avuto origine a seguito della presentazione dell'istanza, ai sensi del decreto ministeriale n. 521 del 1997, anche nel caso in cui i rispettivi aeroporti non rientrino nella individuazione degli «aeroporti di rilevanza nazionale», da parte dei gestori titolari di concessione parziale o precaria; tali ultime procedure devono concludersi in tempi certi e stringenti che devono essere indicati nel decreto legislativo;
5) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704 si segnala l'esigenza di specificare con maggiore chiarezza la formulazione di tale capoverso, con particolare riferimento alle conseguenze dovute alla individuazione degli aeroporti «di rilevanza nazionale», al rapporto tra la certificazione per il gestore ivi prevista rispetto a quella introdotta dal regolamento ENAC del 21 ottobre 2003 (sulla base dell'atto di indirizzo di cui al DM 23 maggio 2002), nonchè con riguardo all'iter procedurale per il rilascio della concessione in ordine al quale si potrebbe valutare la possibilità di individuare modalità e tempi di conclusione certi, soprattutto in ordine alle relative istruttorie, in modo da evitare il rischio di incertezze e di duplicazioni degli accertamenti; infine, per quanto attiene alla previsione della procedura di selezione effettuata tramite procedura concorrenziale, di cui al secondo comma, si segnala la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di reciprocità quale criterio per la partecipazione di imprese aventi sede all'estero alle procedure concorrenziali di selezione; sembrerebbe altresì opportuno prevedere che a tali procedure concorrenziali possano partecipare solo soggetti già titolari di certificazione;
6) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 705, lettera f), è necessario rivedere la previsione che assegna al gestore aeroportuale l'obbligo di fornire tempestivamente notizie su attività o eventi di competenza di soggetti terzi, vista la necessità di garantire che le responsabilità ineriscano ai propri ambiti di attività e competenza, con particolare riguardo al concetto di «afferenza alla struttura aeroportuale» che andrebbe rapportato all'ambito del sedime di concessione;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 698, dove si disciplina il procedimento per la determinazione degli aeroporti di «rilevanza nazionale» quali «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato», appare opportuno definire con maggiore chiarezza tale categoria, nonchè le connessioni tra i requisiti di tale fattispecie e la corrispondente riserva di competenze allo Stato e le conseguenze - dal punto di vista dell'impatto normativo sui restanti articoli del codice della navigazione - di tale distinzione; rispetto alla procedura prevista per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica al fine della determinazione di tali aeroporti, si segnala inoltre l'opportunità di introdurre un termine, anche considerato che viene disposta l'abrogazione dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2004, che prevedeva il termine di centoventi giorni per l'emanazione del provvedimento in questione;
b) si segnala l'esigenza di intervenire, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, al fine di definire con chiarezza il quadro sanzionatorio nei confronti dei titolari della gestione aeroportuale e, più in generale, di tutti gli operatori del settore del trasporto aereo, in modo da assicurare che ad un articolato ed aggiornato contesto normativo volto a rafforzare il livello della sicurezza del settore corrisponda una adeguata capacità di enforcement che ne garantisca la completa e certa applicazione;
c) al fine di evitare incertezze o carenze normative, appare opportuno introdurre una specifica disposizione che rechi le definizioni delle fattispecie che ricorrono più volte nel testo del provvedimento o, comunque, nella normativa di riferimento per il settore quali, in particolare, le categorie di «aeroporto», di «aeroporto di rilevanza nazionale», di «Piano aeroportuale nazionale», di «grandi opere»;
d) all'articolo 2, comma 2, capoversi artt. 691 e 691-bis, tenendo conto delle previsioni comunitarie in materia, si segnala la necessità di definire più puntualmente i «servizi della navigazione aerea» - anche con riferimento alla redazione delle carte ostacoli;
e) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 712, si segnala l'opportunità di specificare che, unitamente al collocamento di segnali, sono definite anche le condizioni per il mantenimento in efficienza dei segnali collocati;
f) all'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 718, relativo alle funzioni di polizia e di vigilanza, che competono all'ENAC, si segnala l'esigenza di individuare tali previsioni con maggiore puntualità e specificità, risultando altrimenti indeterminati i contenuti delle funzioni citate;
g) all'articolo 11, comma 4, capoverso articolo 802, secondo comma, appare opportuno specificare maggiormente i requisiti giuridici necessari per configurare la fattispecie della «violazione degli obblighi relativi al pagamento»;
h) con riferimento al medesimo capoverso articolo 802, si segnala l'opportunità di includere anche la categoria delle «tariffe» tra le ipotesi che consentono all'ENAC di vietare la partenza degli aeromobili, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto alla tutela dei diritti di credito dei fornitori dei servizi della navigazione aerea;
i) all'articolo 11, comma 8, capoverso articolo 807, secondo comma, relativo all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti
coordinati, appare opportuno inserire un riferimento alla normativa comunitaria in materia ed ai relativi provvedimenti attuativi;
l) si valuti la possibilità di prevedere l'esenzione del trasporto aereo di Stato, o eseguito nell'interesse dello Stato, da qualsiasi tassa, diritto o contribuzione nonchè il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali;
m) con riferimento alle abrogazioni, appare opportuno individuare con maggiore precisione il quadro complessivo delle norme che si intendono superate con il provvedimento in esame - anche accorpandole in un unico articolo come prospettato nella relazione illustrativa - in aderenza con il criterio di delega fissato alla lettera h), dove si fa espresso riferimento alla «abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega»; andrebbero in particolare valutate ulteriormente le possibili sovrapposizioni rispetto al contenuto del citato decreto-legge n. 237 del 2004, considerato che diverse disposizioni di tale decreto-legge sono riprodotte in tutto o in parte nel testo ora in esame, e solo di alcune di esse è disposta l'espressa abrogazione.