V Commissione - Resoconto di marted́ 22 febbraio 2005


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 5594, approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, si rammarica per l'assenza di rappresentanti del Governo, per cui non risulta possibile svolgere i lavori del Comitato. Sospende, quindi, la seduta che riprenderà alle ore 14.45.

La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle 14.50.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, rileva la necessità che il Governo chiarisca se il richiamo in


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servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore all'anno, di militari in congedo appartenenti ad alcune categorie specificamente indicate, previsto all'articolo 11, nel limite del contingente stabilito dalla legge n. 312/2004 (recante il bilancio di previsione 2005) per gli ufficiali medesimi debba intendersi riferito agli stanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio per il contingente medesimo, ovvero alla relativa consistenza numerica. In tale ultima ipotesi, infatti, il predetto rinvio non apparirebbe idoneo a garantire l'assenza di nuovi oneri, in quanto a parità di unità di personale la spesa potrebbe eccedere gli stanziamenti, in funzione del grado rivestito dal personale richiamato. Nel segnalare che l'articolo 11 riproduce il contenuto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 3 del 2005, rileva inoltre che il richiamo in servizio di personale in congedo può avere la durata massima di un anno (e quindi protrarsi anche nell'anno 2006) mentre il decreto ministeriale cui l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 215 del 2001 rinvia avrebbe ad oggetto la determinazione delle piante organiche per l'anno 2005. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al comma 6 per quel che concerne il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva di complemento. Appare, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che si verifichi un disallineamento temporale tra tale disposizione e la durata del richiamo in servizio dei militari appartenenti alle categorie ricordate, che può essere al massimo di un anno e quindi protrarsi anche nel 2006.
Per quanto concerne l'articolo 12, segnala che la disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 16 del decreto-legge n. 3 del 2005 (A.S. n. 3262). Appare poi necessario un chiarimento in ordine alla congruità dell'autorizzazione di spesa a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione, senza compromettere gli interventi di cui al comma 70 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003. Appare, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se il richiamo in servizio del personale dell'Arma dei carabinieri cesserà con il 31 dicembre 2005. In caso contrario, si verificherebbe, infatti, un disallineamento tra l'autorizzazione di spesa, limitata al solo anno 2005, e la durata temporale dell'onere.
Non ha nulla da osservare sull'articolo 15 nel presupposto, su cui risulta necessaria una conferma da parte del Governo, che il personale che si trovi in situazioni di infermità non venga sostituito da personale nuovo assunto.
Segnala che l'articolo 16, inserito nel corso dell'esame in sede deliberante da parte della Commissione difesa del Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 280 del 2004, recante interventi per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, non convertito in legge nei termini previsti e quindi decaduto. La disposizione riguarda, come risulta dalla relazione illustrativa a quel provvedimento, il finanziamento del programma Eurofighter. Rileva, comunque, la necessità di un chiarimento con riferimento alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla lettera b) del comma 1, per quel che concerne la posizione di creditore privilegiato dello Stato che potrebbe risultare compromessa.
Fa presente, infine, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 conferma, per l'anno 2005, il Fondo di 1200 milioni di euro per far fronte alle esigenze connesse alla proroga delle missioni internazionali di pace.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA fa presente che il comma 4 dell'articolo 11 stabilisce che i provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze determinate per l'anno 2005 dal decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Pertanto, considerato che il decreto interministeriale ha un'efficacia temporale annuale, i richiami in servizio disposti


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nell'ambito dei contingenti da esso autorizzati non possono superare l'esercizio in cui il decreto dispiega i suoi effetti. Riguardo al comma 6 dell'articolo 11, rileva che i relativi richiami avverranno nell'ambito del contingente numerico previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), della legge 30 dicembre 2004, n. 312. Nel caso in cui dovesse essere necessario richiamare un ufficiale di grado superiore rispetto a quelli presi a riferimento per la determinazione dello stanziamento, i maggiori oneri sarebbero compensati con un minor numero di ufficiali da richiamare in servizio.
Per quanto riguarda l'articolo 12, precisa che i richiami in servizio del personale dell'Arma dei carabinieri saranno disposti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In tale decreto verranno stabilite le durate dei richiami in servizio per periodi di tempo che non potranno superare, così come previsto dalla norma, l'anno 2005. Conferma la disponibilità delle risorse impiegate per la copertura.
Quanto all'articolo 15, ricorda che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il personale che si trova in situazioni di infermità è ricompreso nell'ambito delle consistenze previste annualmente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Eventuali nuove esigenze di personale in ferma devono comunque essere soddisfatte nell'ambito di tali esigenze.
Precisa, infine, che dall'attuazione dell'articolo 16 non derivano conseguenze finanziarie.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la durata del richiamo del personale militare di cui agli articoli 11 e 12 non potrà superare l'anno 2005;
risultano disponibili, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, risorse sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12;
con riferimento all'articolo 15, le eventuali esigenze di nuovo personale che si dovessero determinare saranno soddisfatte nell'ambito delle consistenze di personale da stabilire con il decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001;
la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 non determina conseguenze negative per la finanza pubblica, anche per quanto concerne la qualità di creditore privilegiato dello Stato;

NULLA OSTA.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.

Decreto-legge 8/2005: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.
C. 5577-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 febbraio 2005. In quella occasione il relatore aveva formulato alcune richieste di chiarimento al Governo in ordine alla quantificazione delle spese di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al numero degli operatori che, ai sensi del comma 3, si prevede di impiegare e alle dotazioni di mezzi strumentali, ai possibili effetti onerosi connessi alla costituzione di una Commissione nazionale per la verifica della sperimentazione, prevista dal comma 4 del medesimo articolo 2 e non considerata nella relazione tecnica, all'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2, in modo da individuare precisamente le norme onerose, alla natura degli oneri, stante il fatto che la clausola di copertura prevede l'utilizzo di risorse di parte capitale. Fa presente che il Governo, non disponendo degli elementi di risposta, si è riservato di fornirli in una successiva fase dell'iter. Successivamente, nella seduta del 17 febbraio, la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Governo.
Avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.04, i quali recano disposizioni in materia di termini per lo svolgimento dei referendum per l'anno 2005. che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista della finanza pubblica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva preliminarmente che, trattandosi di programma sperimentale, con ricaduta a carattere pluriennale, appare giustificato il ricorso alle risorse del Fondo speciale di parte capitale. Segnala che dalla costituzione della Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, di cui al comma 4 dell'articolo 2, non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Precisa, comunque, che nell'eventualità in cui fosse previsto il rimborso delle spese di missione, tale onere non potrà che gravare sugli ordinari stanziamenti dei capitali di bilancio previsti per l'imputazione di tali spese. Concorda sull'esigenza, espressa dal relatore, di riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2, indicando esplicitamente il riferimento alla disposizione dell'articolo 2, comma 3. Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi trasmessi dall'Assemblea, concorda sull'assenza di profili problematici di carattere finanziario.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
dalla costituzione della Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, prevista al comma 4 dell'articolo 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e alle spese derivanti dalla eventuale corresponsione di rimborsi delle spese di missione ai componenti della Commissione si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
appare opportuno riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6, indicando esplicitamente l'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
la tipologia dell'intervento previsto dal provvedimento, avente carattere di programma sperimentale, sembra giustificare l'utilizzo, a fini di copertura finanziaria, di risorse di conto capitale;
rilevato che appare opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4;

PARERE FAVOREVOLE


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con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "è costituita" siano aggiunte le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".
All'articolo 2, il comma 6, il primo periodo sia sostituito dal seguente:
"6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005."

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

Decreto-legge 2/2005: Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.
C. 5578-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio RICCIO (AN), relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 febbraio 2005. In quella occasione, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, che prevedono l'anticipazione di una parte degli oneri da sostenere per la corresponsione dei prezzi di appalto, non comportano oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici interessati, che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, non configurano l'ipotesi di una gestione fuori bilancio, e che le spese di cui all'articolo 5, concernenti l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, hanno natura di conto capitale, ha espresso parere favorevole formulando alcune osservazioni di carattere formale in merito alla formulazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 4.
Ricorda che la Commissione affari esteri ha concluso l'esame di merito nella seduta del 17 febbraio 2005 apportando una sola modifica al testo, la quale prevede che la gestione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1 sia attribuita alla Direzione per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ferme restando le competenze del Comitato di garanti istituito con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se tale modalità di gestione possa comportare conseguenze dal punto di vista finanziario.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) chiede al rappresentante al Governo di chiarire gli effetti finanziari connessi all'articolo 2, comma 3, che estende agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto in esame la deroga al divieto - posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici - di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che le anticipazioni previste dalla norma saranno concesse nei limiti degli stanziamenti.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) fa presente che la deroga al divieto di anticipazioni introdotta dalla norma è suscettibile di influire negativamente sull'attuazione del Patto di stabilità.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che la deroga al divieto di concedere anticipazioni del prezzo in materia di


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contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è già operante, pertanto da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Eugenio RICCIO (AN), relatore, avverte che, in data 21 febbraio 2005, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Esprime parere contrario sull'emendamento Spini 1.10 in quanto l'accantonamento indicato del Fondo speciale di parte corrente non presenta le necessarie disponibilità. Rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'emendamento Mattarella 1.11, che sostituisce la clausola di copertura di cui al comma 2 prevedendo che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, pari a 70 milioni di euro, si provveda, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (relativa al finanziamento dell'Agenzia delle entrate) e, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Su tale emendamento è opportuno un chiarimento in ordine alla coerenza della modalità di copertura utilizzata con la vigente disciplina contabile, con particolare riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri per finalità difformi dall'adempimento degli obblighi internazionali. Segnala l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla coerenza della formulazione della clausola di copertura con la vigente disciplina contabile dell'emendamento Crucianelli 1.5, che sostituisce la clausola di copertura di cui al comma 2, rideterminando in 1130 milioni di euro, anziché in 1200 milioni di euro, la dotazione del Fondo di riserva per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 311 del 2004. Quanto all'emendamento Cima 1.6, che sostituisce la clausola di copertura di cui al comma 2 prevedendo che all'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (relativa al finanziamento dell'Agenzia delle entrate), come da ultimo rifinanziato dalla tabella C della legge n. 311 del 2004, appare opportuno un chiarimento in ordine alla congruità della clausola di copertura a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, senza pregiudicare l'operatività dell'Agenzia delle entrate. Rileva, inoltre, l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla formulazione della clausola di copertura di cui all'articolo aggiuntivo Crucianelli 1.01, che annulla i crediti di aiuto accordati dall'Italia ai paesi colpiti dalla catastrofe del 26 dicembre 2004.
Segnala, infine, che l'Assemblea ha testé trasmesso l'emendamento della Commissione esteri 1.30, che sopprime il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto durante l'esame in sede referente. La soppressione di tale norma non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario. Al riguardo, richiede comunque l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA fa presente che il comma 1-bis dell'articolo 1 non comporta conseguenze dal punto di vista finanziario, atteso che trattasi di attività rientrante nei compiti istituzionali della predetta Direzione generale. In ordine agli emendamenti segnalati, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.5, 1.10 e 1.6 per ragioni concernenti l'inidoneità della copertura finanziaria. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.01 atteso che l'articolo 5 della legge 209 del 2000, già consente, con il consenso dei paesi interessati, la cancellazione dei crediti. Rileva, infine, che l'emendamento della Commissione esteri 1.30 non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.


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Eugenio RICCIO (AN), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 1.30.»

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
C. 2436-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marino ZORZATO, presidente, ricorda che il provvedimento è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio in data 17 febbraio 2005. In quella occasione il rappresentante del Governo si era impegnato a svolgere ulteriori approfondimenti sul testo in esame. Avverte, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame allo scopo di consentire la puntuale istruttoria delle numerose proposte emendative presentate.

Marino ZORZATO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Stato giuridico dei docenti universitari.
C. 4735-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Marino ZORZATO, presidente, ricorda che anche questo provvedimento era stato esaminato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2005. In quella occasione erano stati richiesti ulteriori approfondimenti al rappresentante del Governo relativamente ad alcune disposizioni del provvedimento in esame. Avverte, inoltre che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame allo scopo di consentire la puntuale istruttoria delle numerose proposte emendative presentate.

Marino ZORZATO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Governo del territorio.
C. 153-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti - Parere).

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che, in data 22 febbraio 2005, l'Assemblea ha trasmesso una nuova formulazione dell'emendamento Paroli 5.103, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario nella seduta del 16 febbraio 2005. La contrarietà discendeva dal fatto


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che l'emendamento prevedeva che i piani urbanistici dovessero prevedere adeguate forme di incentivazione, anche fiscale, per l'adeguamento del patrimonio immobiliare esistente. Tale previsione appariva suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura. A suo avviso, la nuova formulazione sopprime il riferimento a qualsiasi forma di incentivazione e, pertanto, non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Al riguardo, richiede comunque l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda sull'assenza di onerosità della nuova formulazione dell'emendamento 5.103.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione sull'emendamento trasmesso dall'Assemblea:
esprime

NULLA OSTA

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 16 febbraio 2005 limitatamente all'emendamento 5.103 nella precedente formulazione».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante codice dell'amministrazione digitale.
Atto n. 448.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2005.

Antonio LEONE (FI), relatore, ricorda che, nella seduta del 16 febbraio 2005, erano stati richiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA deposita una documentazione predisposta dal Ministero dell'innovazione e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 1).

Antonio LEONE (FI), relatore, avverte di avere predisposto una proposta nella quale si prospetta l'inserimento di alcune clausole di invarianza finanziaria. Su tale proposta (vedi allegato 2) si dichiara disponibile a valutare proposte di integrazione e di modifica da parte dei colleghi in particolare per quanto concerne l'eventuale differimento del termine di entrata in vigore del provvedimento, che consentirebbe alle amministrazioni di provvedere con gradualità agli adempimenti ivi previsti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, in aggiunta alla documentazione consegnata, rileva che all'articolo 66, comma 3, del provvedimento sarebbe necessario premettere le seguenti parole: «Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie Fiscali»; infatti, se così non fosse, dopo lo scadere del termine di cui all'articolo 65, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali potrebbero continuare ad erogare servizi in rete con strumenti diversi dalla carta di identità


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elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, ma non potrebbero più ricevere istanze e dichiarazioni con gli stessi strumenti. Inoltre, la formulazione attuale dell'articolo 66, comma 3, appare vanificare il rinvio all'articolo 65, comma 3, contenuto nella lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 66.

Marino ZORZATO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Informatori scientifici del farmaco.
C. 3204-A.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI