Interrogazione n. 5-03941 Angela Napoli: Interventi in materia di personale universitario.
Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione gli interroganti chiedono le motivazioni poste alla base dell'emanazione del decreto-legge n. 7 del 2005, nonché della circolare del 27 gennaio 2005 che avrebbero disposto il blocco dei concorsi universitari.
In proposito va ricordato che la legge finanziaria per il 2005 ha escluso le Università dal blocco delle assunzioni di personale, previsto per tutte le altre amministrazioni pubbliche per il biennio 2005-2007, prevedendo peraltro che le assunzioni avvengano sulla base di una programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Le Università possono quindi provvedere alle assunzioni di personale dei concorsi espletati prima del 1o gennaio 2005 e portare a compimento i concorsi già banditi, mentre l'unico limite è quello di non provvedere a nuovi bandi di procedure comparative finalizzate alla copertura dei posti di personale docente e ricercatore, nonché ai bandi per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo, se non in conformità alla loro programmazione triennale di fabbisogno di personale, così come previsto dal citato articolo 1, comma 105, della legge finanziaria 2005.
È evidente che la temporanea sospensione dei concorsi dal 1o gennaio 2005 consegue direttamente dal citato comma 105, in quanto ciò sarebbe del tutto incoerente prima che le Università si dotino della prescritta programmazione triennale di fabbisogno di personale.
Altrimenti la programmazione del fabbisogno di personale verrebbe ad essere effettuato quando il personale è stato o sta per essere assunto.
Non vi è stato un attacco all'autonomia universitaria, che resta integra e si esplica appunto nella autonoma programmazione del fabbisogno del personale, ma è stato emanato un necessario atto di attuazione di una norma di legge senza il quale l'articolo 1, comma 105, e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2005 sarebbero vanificati.
Per un migliore approfondimento della problematica vorrei riferire alcuni dati.
I dati si riferiscono alla situazione, al 7 febbraio 2005, dei concorsi banditi dalle varie università e che non hanno ancora dato luogo alle conseguenti assunzioni (con esclusione per professori dei secondi idonei) e indicano un totale di 6.665 posti banditi presso le università di cui 982 per professori ordinari; 1.581 per professori associati e 4.102 per ricercatori.
Allo stato attuale, i concorsi conclusi indicano 3.456 vincitori, suddivisi, rispettivamente per le tre categorie in 478, 770 e 2.208, mentre i concorsi ancora in atto prevedono 1.439 posti, suddivisi in 262, 424 e 753. Solo nel 2005 risultano già banditi concorsi per 480 posti, suddivisi in 64, 101 e 315.
Complessivamente, quindi, alla predetta data del 7 febbraio 2005, le università stanno per inserire nel sistema circa 6.700 unità di personale, che diventano più di 9.000 se si considera che i concorsi per ordinario e associato prevedono una doppia idoneità. Essi andranno ad aggiungersi alle oltre 2.300
unità di idonei, provenienti da concorsi chiusi negli anni 2001-2003. Il totale di vincitori di concorso e di idonei ammonta quindi a più di 11.300 unità, che ad una prima sommaria valutazione appaiono superare la disponibilità di posti complessiva dell'intero sistema, calcolata nel rispetto del limite massimo del 90 per cento del fondo per il finanziamento ordinario delle università. Va inoltre sottolineato che gran parte delle procedure di reclutamento in questione risultano attivate da Atenei che hanno già superato il limite del 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, in palese contrasto con la prescrizione di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
Tale situazione denuncia una totale mancanza di qualsiasi criterio programmatorio, in contrasto con il dettato dell'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria 2005. Si impone quindi il ripristino della legalità.
Devo infine fare presente che è stato istituito apposito tavolo tecnico di consultazione con la CRUI, che ha già tenuto la prima riunione il giorno 2 febbraio 2005, che consente il confronto con il mondo accademico auspicato dagli interroganti; e che è stato predisposto apposito formato telematico per l'assunzione dei dati da parte delle Università, e per una sollecita valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Pertanto, confidando nella massima disponibilità e puntualità da parte degli Atenei, si ritiene che le procedure di valutazione di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano ragionevolmente concludersi entro tempi stretti, così da consentire il tempestivo e legittimo espletamento dei concorsi.
Devo ricordare che quanto appena esposto è già stato illustrato del Ministro Giovanardi nella seduta di interrogazioni a risposta immediata svoltasi il 9 febbraio scorso in Assemblea alla Camera.
In merito alla ulteriore questione posta dagli onorevoli interroganti relativa alle motivazioni che, pur in presenza dell'iscrizione nel calendario dell'Assemblea del disegno di legge delega sul riordino della docenza universitaria, hanno portato all'emanazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2005 si chiarisce che la norma, che riduce ad un anno il periodo per la conferma dei ricercatori, attualmente di tre anni, è stata inserita in un decreto-legge proprio per intervenire urgentemente, in attesa che il predetto disegno di legge sullo stato giuridico dei professori universitari venga esaminato ed approvato dal Parlamento con i tempi ordinari allo scopo di incentivare i ricercatori e trattenere presso le nostre Università i giovani migliori e più orientati alla ricerca, contrastando in tal modo il fenomeno della fuga dei cervelli.
La riduzione a un anno del periodo di prova trova giustificazione nel fatto che il personale ricercatore accede alla qualifica di età avanzata (circa un terzo dopo il 38o anno di età e l'età media è di 46 anni) dopo aver svolto attività di ricerca per molti anni acquisendo esperienze e titoli di prestigio, quali il dottorato di ricerca, gli assegni e i contratti di ricerca ed altri titoli similari, i quali garantiscono l'acquisizione di una maturazione nello specifico settore.
Con il conseguimento anticipato della conferma i ricercatori ottengono anche un miglioramento significativo della loro retribuzione che in tal modo viene adeguata, sia pure parzialmente, ai livelli retributivi del personale universitario che riveste analoghe posizioni nei principali Paesi comunitari.
Interrogazione n. 5-03943 Colasio: Dotazioni organiche del personale docente nella regione Veneto.
Vorrei innanzi tutto ricordare che, come già riferito in occasione di analoghe interrogazioni relative al problema degli organici in generale, nel nostro Paese, per effetto della denatalità, vi è una riduzione degli alunni iscritti alle scuole pari a circa 30.000 unità l'anno e che, a fronte di tale riduzione, si è registrato un progressivo ridimensionamento degli organici dal 1.985 in poi.
Già il precedente Governo era consapevole del sovradimensionamento degli organici del personale della scuola, tant'è che la legge finanziaria del 1998 aveva previsto la riduzione del 3 per cento della consistenza di dette dotazioni, rispetto a quella del 1997, da realizzare nell'anno 1999. Successivamente la legge finanziaria 2000 aveva previsto la riduzione di un ulteriore 1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1999. Il risparmio derivante da tali riduzioni doveva essere destinato alla valorizzazione del personale della scuola. Il risparmio stimato, in effetti, è stato destinato come previsto, benché le riduzioni d'organico relative non fossero state realizzate. Ne è derivato un rilevante onere non previsto né coperto dalle suddette leggi finanziarie.
Questo Governo ha perseguito, da un lato, l'obiettivo di razionalizzazione dell'organico docente, dall'altro, l'obiettivo di ampliamento del servizio scolastico, attraverso gli anticipi e l'introduzione dello studio della lingua inglese fin dal primo anno della scuola primaria, coprendo tali esigenze con apposite dotazioni organiche.
Questi interventi si sono resi necessari per avvicinare il rapporto alunni/docenti ai parametri europei; infatti, il rapporto alunni/docenti nel nostro Paese è il più basso d'Europa: circa 1 a 10 a fronte di un rapporto medio europeo di 1 a 15. Le riduzioni sono compensate in larga misura da incrementi finalizzati alle nuove esigenze.
Vorrei ribadire, inoltre, che le economie di spesa realizzate attraverso gli interventi effettuati sono state utilizzate per valorizzare la professionalità docente con conseguenti positive ricadute sulla qualità dei servizi scolastici e dell'offerta formativa.
Gli interventi normativi sugli organici della scuola operati nel corso dell'attuale legislatura mirano, quindi, ad una migliore utilizzazione delle risorse senza sacrificare i livelli qualitativi e di efficienza del servizio scolastico e senza incidere su quelli occupazionali.
In questa direzione si muove anche la legge finanziaria 2005 la quale, all'articolo 1, comma 127, prevede che, per l'anno scolastico 2005/2006, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente non potrà superare quella complessivamente determinata per l'anno scolastico 2004/2005. Nell'ambito di tale contingente, pertanto, il Ministero deve procedere alla ripartizione dei posti tra le varie realtà regionali.
Va al riguardo precisato che, con l'annuale decreto sulle dotazioni organiche, la determinazione della consistenza dell'organico dei docenti e la distribuzione dei posti tra le regioni e tra i diversi gradi di istruzione vengono effettuate su base regionale, in considerazione del numero degli alunni iscritti, dell'andamento della scolarità, delle condizioni di funzionamento
delle singole istituzioni scolastiche, della specificità dei diversi contesti territoriali e del disagio scolastico, in conformità alla vigente normativa.
I direttori generali degli uffici scolastici regionali, sempre nel rispetto della normativa vigente, operano una ripartizione provinciale della dotazione organica al fine di garantire adeguate soluzioni per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali, nel rispetto delle diverse situazioni sociali e geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.
Va peraltro evidenziato che il vigente quadro normativo consente ai dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, di sdoppiare classi, di istituire posti per l'intero, anno scolastico, sulla base di effettive nuove esigenze sopravvenute successivamente alla definizione dell'organico previsionale.
Fatta questa opportuna premessa di carattere generale, in merito alle affermazioni dell'interrogante relative ai dati del Veneto contenuti nella bozza di decreto sugli organici del personale docente per il prossimo anno scolastico, va ricordato che la materia della determinazione delle dotazioni organiche del personale docente è oggetto di informativa sindacale.
È pertanto nell'ambito di tale doveroso impegno istituzionale che è stata fornita alle organizzazioni sindacali una prima ipotesi di ripartizione dei posti tra le diverse realtà regionali. L'ipotesi è stata formulata, come peraltro prevedono le disposizioni vigenti, tenendo conto sia dell'andamento della popolazione scolastica (incremento o diminuzione del numero degli alunni) che delle caratteristiche orografiche, socio-economiche e ambientali delle diverse realtà territoriali.
Non è esatto, quindi, quanto riportato nell'interrogazione nella parte in cui si afferma che alle organizzazioni sindacali è stata consegnata «formalmente» la bozza del decreto sugli organici del personale docente per il prossimo anno scolastico; come già precisato, trattasi, invece, di una prima previsione di ripartizione di posti, che va considerata come base di riflessione da approfondire in vista della definitiva assegnazione dei posti stessi alle varie regioni.
In considerazione dell'esito dei prossimi incontri con le organizzazioni sindacali e delle osservazioni che le stesse eventualmente faranno, il Ministero procederà a ridefinire le consistenze delle dotazioni organiche del personale docente da assegnare alle varie regioni.
Ovviamente, in sede di determinazione dei posti, saranno tenute nella doverosa considerazione le definitive segnalazioni che al riguardo invieranno gli Uffici scolastici regionali.
Per completezza di informazione, faccio presente che sono stati già effettuati appositi incontri con i direttori scolastici regionali, che hanno fornito elementi e dati relativi alle necessità di organico delle rispettive realtà territoriali. Ciò è avvenuto anche per la regione Veneto.
Infine, con riguardo al computo riportato nell'interrogazione, in base al quale ai 7.470 alunni in più (trattasi di dato ancora da verificare in via ufficiale attraverso gli Uffici all'uopo competenti) corrispondono ulteriori 330 posti, va rilevato che detto computo appare improprio, in quanto gli alunni in incremento non sono da calcolare come contingente a sé stante, ma vanno distribuiti tra le varie classi, sicché l'eventuale incremento di posti può scaturire solo dagli sdoppiamenti delle classi numericamente già sature.
Interrogazione n. 5-03944 Grignaffini: Interventi per l'edilizia scolastica.
Vorrei prima di tutto ricordare che, come più volte riferito, anche in questa sede, il Ministero non partecipa direttamente alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come previsto dalla legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola. Le amministrazioni locali, quindi, sono le uniche responsabili della scelta degli edifici da adibire ad uso scolastico, ovvero dell'appalto per la relativa costruzione, nonché della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia.
L'amministrazione è comunque intervenuta ad adiuvandum a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte degli enti locali, attraverso la concessione di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato. Ciò testimonia il costante impegno del Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, attribuzioni, e possibilità, volto a ricercare ogni iniziativa per favorire la più idonea erogazione del servizio scolastico all'utenza.
A questo proposito, vorrei ricordare le assegnazioni disposte con il decreto ministeriale 30 ottobre 2003 per l'attivazione della annualità prima e seconda del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) previsto dall'articolo 4 della legge n. 23 del 1996; tali assegnazioni ammontano complessivamente a euro 112.600.641 per il 2003 e euro 348.915.607 per il 2004.
Per quanto riguarda in particolare il piano previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge finanziaria del 2003, concernente la messa in sicurezza delle strutture scolastiche ubicate nelle zone a rischio sismico, informo che lo stesso piano, tempestivamente predisposto ed inoltrato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il seguito di competenza, è stato presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 20 dicembre 2004. Il piano, relativo ai circa 42.000 edifici scolastici pubblici, tiene conto dei diversi livelli di sismicità del territorio nazionale e prevede un fabbisogno complessivo di 4 miliardi di euro.
Nella stessa seduta del 20 dicembre 2004, acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, il CIPE ha, tra l'altro, approvato anche il primo piano stralcio, al quale fa espresso riferimento l'onorevole interrogante, che ammonta a circa 194 milioni di euro e consentirà l'immediato avvio di 738 interventi, indicati dalle regioni rispettivamente competenti, che presentano carattere di particolare urgenza.
Il relativo provvedimento formale è in corso di predisposizione da parte del CIPE e sarà da esso inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal momento della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorreranno i termini entro i quali gli enti locali potranno presentare i progetti.
In tempi brevi si partirà con la predisposizione dei piani successivi, utilizzando le risorse riservate a tale scopo dalla legge finanziaria del 2004.
Quanto al coinvolgimento degli enti locali nella programmazione degli interventi, la richiesta in tal senso avanzata dall'ANCI nel corso della Conferenza Unificata del 25 novembre 2004 è stata accolta. Attualmente, ai lavori del tavolo tecnico per l'edilizia scolastica già partecipano, di fatto, anche rappresentanti degli enti locali e si è in attesa che l'ANCI e l'UPI facciano pervenire le designazioni di rispettiva competenza, già richieste, per formalizzare l'integrazione della Commissione.
Si è preso altresì atto della richiesta, formulata nella suddetta sede, volta ad ottenere che modalità e procedure di programmazione ed attuazione degli interventi siano ricondotte il più presto possibile a quelle previste dalla legge n. 23 del 1996 attraverso la definizione di un'apposita intesa istituzionale. Tale intesa è in fase di avanzata definizione da convenire nel corso della Conferenza Unificata.
Infine, é utile fare presente che il Ministero, al fine di poter disporre di aggiornati dati ed elementi necessari per i diversi livelli di programmazione in materia di edilizia scolastica, ha emanato la lettera circolare prot. n. 219 del 7 dicembre 2004, concernente l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall'articolo 7 della legge n. 23 del 1996.
Con questa circolare il Ministero ha inteso invitare tutti i soggetti istituzionali interessati a collaborare, nel rispetto delle rispettive competenze, affinché il progetto formalizzato nel decreto ministeriale 16 giugno 1999 possa essere attuato nei tempi previsti.
Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (C. 4091 e abb.).
Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche.
1. La presente legge detta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, le norme generali per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e didattica e in coerenza con le norme generali in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale di cui alla della legge 28 marzo 2003, n. 53.
2. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo culturale, civile e morale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.
3. La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell'insegnante, anche nelle libere associazioni professionali ove può incrementare la propria dimensione professionale, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito.
1. Con le modalità di cui all'articolo 10, è definito lo stato giuridico degli insegnanti del sistema educativo di istruzione, prevedendo, in particolare:
a) l'applicazione delle norme sullo stato giuridico degli insegnanti a tutti i docenti, compresi i vicedirigenti di cui all'articolo 4, delle istituzioni scolastiche;
b) l'individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento culturale, tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) la garanzia dell'autonomia della professione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione, nonché la determinazione delle modalità in cui esse si esprimono;
d) la definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la professione docente, anche in relazione alle sue articolazioni individuate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto di quanto da esso disposto;
e) la valutazione e la verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3;
f) la definizione delle modalità di accesso iniziale alla professione docente e
l'istituzione di un albo nazionale dei docenti, suddiviso in sezioni regionali, prevedendo in particolare che:
1) l'accesso all'albo avvenga a seguito di positivo superamento delle attività di tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, da parte dei possessori della laurea specialistica di cui alla lettera a) del medesimo articolo 5, comma 1, che, per la durata del tirocinio sono assunti dall'istituzione scolastica interessata con contratto temporaneo di formazione e lavoro;
2) i docenti di cui al numero 1) siano assunti con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, indette dalle singole istituzioni scolastiche, previa autorizzazione del competente ufficio scolastico regionale, ed espletate da un'apposita commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione, che provvede alla nomina dei vincitori del concorso;
g) la determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;
h) la regolamentazione delle incompatibilità della professione di docente con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.
1. La professione docente si articola nei tre livelli di docente, docente ordinario e docente esperto, che costituiscono riconoscimento della professionalità maturata e non implicano sovraordinazione gerarchica.
2. Al docente esperto sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento, per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica o formativa, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti, e sono remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in apposito fondo di istituto.
3. La contrattazione collettiva, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, definisce il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuna delle articolazioni di cui al comma 1 e le modalità per il passaggio ai livelli superiori, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni di ogni docente ai fini della progressione economica e di carriera, nel rispetto dei seguenti princìpi, cui la contrattazione medesima non può derogare:
a) il passaggio ai livelli di docente ordinario ed esperto è programmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno di tali livelli professionali e le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche e formative ai sensi delle lettere d) ed e), cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni;
b) l'attività del personale appartenente ai livelli di docente e di docente ordinario è soggetta a valutazione periodica, ad opera di una apposita commissione permanente di valutazione, in ordine a:
1) efficacia dell'azione didattica e formativa;
2) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa;
3) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
4) titoli professionali acquisiti in servizio;
c) la valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito ai numeri 1) e 2) della lettera b), che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità;
d) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), l'avanzamento dal livello di docente a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui alla lettera b), della valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa e dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), l'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante, ivi compresi quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, nel disciplinare l'istituzione della vicedirigenza delle istituzioni scolastiche, si attiene ai seguenti princìpi, che non possono essere derogati dalla contrattazione medesima:
a) alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e formative;
b) il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi, fermo restando che, in caso di assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La funzione di dirigente scolastico è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente».
2. All'articolo 397 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La funzione ispettiva è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca, e concorre, secondo le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel quadro
delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative».
3. L'organico degli ispettori tecnici è fissato in 1.500 unità, di cui 500 sono assegnate agli uffici dell'amministrazione centrale. L'organico è assicurato, anche riducendo gradualmente i posti di dirigente amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione al processo di decentramento e di potenziamento dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.
4. Alle funzioni di dirigenza e ispettiva si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti ordinari o esperti e i vicedirigenti di cui all'articolo 4.
1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate e valorizzate nel merito della didattica e della formazione iniziale e permanente.
1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche alle decisioni sul sistema educativo di istruzione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.
2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria e sono composti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni professionali di cui all'articolo 6, comma 2, e dalle università.
1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), e a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvede, altresì, a redigere e a tenere aggiornato un apposito codice deontologico e interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per il sistema dei licei.
1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.
2. Alla elezione della rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, partecipa esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, all'attuazione della presente legge si provvede, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con regolamento adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'area contrattuale di cui all'articolo 9, comma 1, comparativamente più rappresentative sul piano nazionalee, ove costituiti, gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 6. Sullo schema di regolamento, corredato dei pareri ivi previsti, è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data della sua entrata in vigore.
3. Tra le istituzioni scolastiche al cui personale si applicano le disposizioni della presente legge sono comprese anche le istituzioni del sistema dell'istruzione e della formazione professionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di pertinenza dello Stato, fino all'eventuale trasferimento alle regioni delle competenze ad essi relative, nell'ambito dell'attuazione delle norme generali concernenti il secondo ciclo dell'istruzione, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.