Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI.
La seduta comincia alle 14.35.
Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 5358 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).
La Commissione inizia l'esame.
Ernesto MAGGI (AN), relatore, rileva che il testo in esame concerne l'istituzione di una zona di protezione ecologica al di fuori della fascia del mare territoriale italiano. In particolare, l'articolo 1 prevede che all'istituzione delle zone di protezione ecologica si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro degli affari esteri. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano.
L'articolo 2 prevede che, nell'ambito delle zone di protezione ecologica, l'Italia
eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico e storico. Si specifica che entro queste zone si applicano le norme del diritto italiano e che la presente legge non si applica alle attività di pesca.
Rileva poi che nella relazione introduttiva al disegno di legge in titolo si sottolinea l'urgenza di creare una zona di protezione ecologica onde prevenire scarichi di sostanze inquinanti - sia volontari che fortuiti - in acque internazionali, ma prospicienti le coste italiane.
Osserva che l'urgenza di tale iniziativa viene altresì dedotta dalle trasformazioni della condizione giuridica del Mediterraneo a seguito di recenti atti legislativi di diversi Stati rivieraschi, quali la Spagna, la Francia e la Croazia, che si sono avvalsi della facoltà di istituire proprie zone di interesse particolare, riconosciute dal diritto internazionale del mare ed in particolare dalla Convenzione di Montego Bay del 1982. Rileva che è soprattutto l'istituzione della zona di protezione ecologica francese, resa operante con un decreto dell'inizio del 2004, a porre l'Italia di fronte al rischio che i potenziali inquinatori scelgano solamente rotte di prossimità al nostro paese, con gravi conseguenze per l'ambiente marino.
Nel condividere pienamente gli obiettivi del testo in esame, sottolinea peraltro che appare opportuno assicurare il coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali nella predisposizione dei decreti relativi all'istituzione delle zone di protezione ecologica. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), volta a prevedere il parere del Ministro per i beni e le attività culturali in ordine a tali decreti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato.
Nuovo testo unificato C. 193 e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame.
Ernesto MAGGI (AN), relatore, rileva che il testo in esame persegue le finalità di promuovere un'appropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, di perseguire la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità, di rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato, individuando i livelli dell'assistenza ospedaliera che ad essi devono essere garantiti, e di favorire il parto fisiologico, promuovendo le modalità per garantire appropriati interventi al fine di ridurre la percentuale dei tagli cesarei.
Per quel che concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, fa presente che l'articolo 14 riguarda la riqualificazione del personale attraverso corsi di aggiornamento professionale, sulle tecniche e metodologie ostetriche e sulle tecniche di parto analgesico, nonché la valorizzazione del confronto clinico come momento di aggiornamento e confronto e l'attivazione della collaborazione continua pluridisciplinare.
Osserva poi che l'articolo 21 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuino in via prioritaria interventi e programmi di prevenzione, educazione ed informazione per la tutela della gestante e del neonato.
Manifestato pieno apprezzamento in ordine alle finalità del testo in oggetto, propone di esprimere parere favorevole suggerendo alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere che i corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale siano affidati alle strutture universitarie ed al loro personale docente (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Modifica alla disciplina del Garante del contribuente.
C. 5313 e abbinate.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 gennaio 2005.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, ricorda che nella precedente seduta, il deputato Emerenzio Barbieri aveva espresso riserve sul provvedimento in titolo, osservando in particolare che, esso, espressione peraltro delle sole componenti politiche di opposizione, comporterebbe un aumento notevole della spesa pubblica per effetto dell'aumento del personale, dei compensi per il collegio e di altri impegni per il suo funzionamento. Il medesimo deputato aveva inoltre sottolineato l'inutilità ed anzi la dannosità dell'intervento, che a suo avviso aumenterebbe il numero e la durata dei contenziosi, creando una situazione di conflittualità fra l'Autorità e le Agenzie delle entrate, il cui personale risulterebbe mortificato.
Pur considerando meritevoli di attenzione le preoccupazioni espresse dal deputato Emerenzio Barbieri in relazione alla delicata tematica in esame, ritiene, tuttavia, doveroso precisare innanzitutto come il provvedimento non sia l'espressione di una sola parte politica, costituendo un testo unificato di varie proposte di legge presentate da gruppi di opposizione e maggioranza, testo unificato peraltro condiviso pienamente dalla Commissione di merito.
Rimarcato inoltre che l'istituzione dell'Autorità viene realizzata a costo zero, in quanto non sono previsti aumenti di personale e di compensi, ritiene che l'aspetto più rilevante della riforma possa ravvisarsi nella trasformazione del Garante in Autorità, con conseguente modificazione della sua natura giuridica da organo di raccomandazione e di osservazione (una sorta di difensore civico) ad Autorità con autonomia funzionale, non più diretta emanazione dell'Agenzia delle entrate, con propri poteri organizzativi e di iniziativa. Osserva che anche il ruolo di intervento dell'Autorità assume una estensione non solo in relazione ai controlli, come le ispezioni, i richiami, le convocazioni delle parti, ma anche ai soggetti impositori, che non sono più solo le Agenzie delle entrate, ma anche gli enti locali e altri soggetti, e si esplica soprattutto in un più preciso compito di coinvolgimento e reale contraddittorio tra le parti.
Sottolineato peraltro che l'Autorità viene investita del potere di sospensione del procedimento tributario presso la commissione tributaria provinciale, al fine di favorire, entro congruo termine, il componimento del contenzioso attraverso l'esercizio dell'autotutela, rileva come tale previsione sia destinata ad avere ricadute positive sotto il profilo della deflazione dei processi tributari, ricordando, al riguardo, l'elevato numero di vertenze tributarie di primo grado e di sentenze di condanna della pubblica amministrazione.
Rileva quindi che l'Autorità non solo rafforza il rapporto fiduciario cittadino-stato, ma svolge anche il compito di snellire l'enorme contenzioso esistente e ne previene il costo eccessivo a carico del pubblico erario.
In relazione alla preoccupazione che il personale delle agenzie possa essere sminuito da un costante intervento di controllo dell'Autorità, ritiene che tale circostanza possa trasformarsi in un'opportunità, stimolando le agenzie stesse a un più efficiente svolgimento delle loro funzioni.
Reputando la riforma prefigurata dal testo moderna e indispensabile per accrescere il rapporto di fiducia fra il cittadino e il fisco - un rapporto che, oggi, per l'abnormità del contenzioso e del numero delle condanne della pubblica amministrazione, dimostra di essere molto spesso compromesso -, si augura che sulla medesima non si innestino contrapposizioni ideologiche tra una posizione «liberale», che vuole al centro dell'azione di governo il cittadino con tutti i suoi diritti ed interessi, e una posizione «statalista», che
guarda allo Stato e alla sua burocrazia quali unici soggetti di garanzia e giustizia per il cittadino.
Esprime quindi piena condivisione in merito all'impianto generale del testo e apprezzamento per le finalità dal medesimo perseguite. Ritiene, tuttavia, in riferimento ai requisiti richiesti ai fini della nomina a componenti dell'Autorità garante del contribuente, che si riscontri un'ingiustificata differenziazione tra la categoria dei magistrati, professori universitari e notai, per i quali si richiede che siano «preferibilmente a riposo», e quella degli avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, che devono essere invece necessariamente «in pensione», consentendo così solo alla prima categoria di entrare a far parte dell'Autorità anche mentre sono ancora in attività. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione, volta a superare tale disparità di trattamento (vedi allegato 3).
Emerenzio BARBIERI (UDC) annuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ribadendo il suo giudizio di assoluta inadeguatezza sul provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.55.
Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 dicembre 2004.
Guglielmo ROSITANI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento entro il 13 febbraio 2005, e quindi nella settimana in corso.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4), di cui illustra brevemente i contenuti.
Alba SASSO (DS-U), nel lamentare preliminarmente la mancata contestuale valutazione dello schema di decreto in esame e di quello relativo al riordino del sistema dei licei, i cui contenuti sono stati già ampiamente divulgati - valutazione, a suo giudizio, fondamentale ai fini della comprensione dei principi e della filosofia di fondo cui si ispirano le linee politiche governative in materia scolastica -, ritiene che si assista ad un controverso consolidarsi della settorializzazione dei saperi e della rigida contrapposizione tra il sistema dei licei e quello degli istituti tecnici.
Considera infatti errato che questi ultimi continuino ad essere considerati le sedi in cui si privilegi il saper fare, laddove i licei rappresentano i luoghi deputati alla conoscenza, ritenendo invece pregiudiziale ai fini dell'adeguamento alle esigenze in continua evoluzione della società odierna della conoscenza l'acquisizione nel secondo ciclo di istruzione di un bagaglio culturale e di una preparazione, destinati poi ad arricchirsi lungo l'intero arco della propria esistenza.
Premesso ciò, dichiara di non condividere in alcun modo l'impianto generale del testo in esame, atteso che l'alternanza scuola-lavoro in esso prefigurata, anziché costituire una metodologia didattica, rappresenta in realtà un percorso alternativo rispetto a quello dei licei e degli istituti professionali, senza che peraltro vi siano garanzie di un reale interessamento delle realtà imprenditoriali italiane ad accogliere nelle proprie strutture gli studenti interessati.
Reputa altresì vaghe e generiche le disposizioni recate dal testo in titolo a proposito dell'alternanza scuola-lavoro, non essendo in alcun modo specificate le concrete modalità di organizzazione di tale percorso, né tanto meno individuate esattamente le risorse umane destinate a garantire la realizzazione del medesimo e il conseguente monitoraggio in ordine al suo corretto esplicarsi.
Ricordato peraltro come la medesima Conferenza unificata abbia espresso riserve sul provvedimento in oggetto, che avrebbe richiesto un maggiore coinvolgimento delle realtà regionali, lamentando altresì la mancata previa adozione del relativo piano finanziario, constata infine con rammarico l'esiguità delle risorse destinate alla riforma sottesa al medesimo.
Ernesto MAGGI (AN) saluta con favore le innovazioni recate dal testo in esame, reputando particolarmente importante la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che consentano agli studenti di fare stimolanti e dinamiche esperienze all'interno delle realtà imprenditoriali nazionali. Esprime peraltro l'auspicio che tale alternanza possa realizzarsi anche sul versante delle medesime aziende interessate, permettendosi ai tecnici in esse operanti di frequentare lezioni delle scuole secondarie tese ad arricchirne e perfezionarne la preparazione pratica acquisita sul campo.
Si augura infine che l'alternanza scuola-lavoro possa contribuire ad accrescere le competenze dei giovani studenti che hanno purtroppo una preparazione estremamente generica, a causa del progressivo indebolimento del livello qualitativo della scuola secondaria.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime innanzitutto il ringraziamento del Governo per il lavoro fin qui svolto dalla Commissione e dal relatore, osservando come le indicazioni contenute nella proposta di parere del relatore siano in parte già state oggetto di approfondimento da parte del Ministero in sede di discussione presso la Conferenza unificata.
Ritiene che la discussione svolta, alimentata anche dai suggerimenti emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, costituisca un utile contributo alla migliore definizione dell'importante intervento legislativo in esame.
Ricorda quindi che il provvedimento si propone innanzitutto di dare veste legislativa a esperienze già avviate dalle scuole, nell'ambito della propria autonomia, nel corso degli ultimi anni. Ci si propone quindi di sostenere la diffusione e lo sviluppo di queste esperienze, che fino ad ora si basano esclusivamente sulla capacità delle singole istituzioni di attivare le opportune sinergie con il tessuto socio-economico locale. La vera novità del provvedimento, da questo punto di vista, è costituita dalla «formalizzazione» di questa modalità formativa tra gli strumenti ordinari cui le scuole possono ricorrere, al fine di facilitare la diffusione delle «migliori pratiche», di assicurare un costante monitoraggio delle esperienze fatte e di consentirne la piena valutazione anche in termini di «crediti formativi» per gli studenti.
Nel merito, ritiene che l'importanza dell'alternanza scuola-lavoro risieda in primo luogo nella circostanza che essa consente agli studenti un precoce contatto con la concreta realtà lavorativa in settori connessi con il percorso formativi da essi prescelto: in tal modo, si offre loro la possibilità di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, e quindi di verificarne la rispondenza alle proprie aspettative ed attitudini reali. Ciò consentirà di evitare che il primo impatto con la realtà lavorativa, spesso così lontana dalle speranze dei ragazzi, risulti troppo brusco e traumatico; e, allo stesso tempo, potrà anche essere l'occasione per un ri-orientamento delle scelte fino a quel momento effettuate dagli studenti interessati.
L'attivazione di questa modalità formativa rappresenta quindi, a suo giudizio, una delle indispensabili premesse per agevolare il migliore inserimento dei giovani studenti nel mondo del lavoro, aumentandone l'occupabilità in misura idonea a recuperare il divario che, su questo piano,
divide l'Italia dagli altri paesi occidentali, ricordando come i percorsi in alternanza - che, lo ribadisce, avranno la stessa validità e dignità delle altre attività formative svolte nelle scuola - siano già da anni diffusi in tutta Europa.
In relazione ad alcune delle considerazioni del deputato Sasso, sottolinea che i percorsi in alternanza potranno essere realizzati secondo modalità anche molto diverse: si potrà trattare di brevi stages - per i quali saranno tempestivamente emanati i criteri generali cui attenersi ai fini della loro attivazione, fatta salva peraltro la necessità, in questo campo, di lasciare adeguati spazi di manovra all'autonoma iniziativa delle singole istituzioni scolastiche, e in primo luogo dei tutor interni ed esterni -, ma anche di esperienze di più lunga durata, fino a diversi mesi - nel qual caso andranno evidentemente valutate eventuali necessità di modifica della durata del complessivo percorso formativo dello studente interessato. In tutti i casi, lo sottolinea, è necessario in primo luogo garantire la «spendibilità» di tali esperienze formative, fissando con chiarezza le condizioni per la certificazione dei relativi crediti, anche ai fini del loro riconoscimento nel portafolio delle competenze degli studenti in corso di definizione a livello europeo (cosiddetto «Europass»).
Ribadisce quindi che il Governo ritiene della massima importanza che la possibilità di effettuare questo genere di esperienze sia riconosciuta al più ampio numero possibile di studenti del secondo ciclo, senza distinzione a seconda del percorso, liceale o professionale da essi prescelto. Sottolinea poi che non vi è alcuna possibilità di confusione o sovrapposizione con l'istituto dell'apprendistato, che rappresenta evidentemente qualcosa di completamente distinto, sia sul piano delle finalità che su quello delle premesse giuridiche. L'alternanza scuola-lavoro si realizza infatti sulla base di un accordo tra istituzione scolastica e mondo delle imprese, in favore di un giovane che rimane sempre e comunque studente, mentre l'apprendistato nasce da un contratto tra soggetti privati, in cui la finalità formativa, pur necessaria, è a suo modo secondaria rispetto a quella lavorativa vera e propria.
Quanto alle risorse finanziarie, pur riconoscendone la limitatezza, sottolinea che esse consentiranno comunque l'attivazione stabile di percorsi in alternanza per circa il 10 per cento degli studenti potenzialmente interessati, una percentuale in linea con la media europea. Si tratta a suo avviso di una buona base di partenza per favorire lo sviluppo di tale modalità formativa. In relazione ad alcune osservazioni critiche del deputato Sasso, evidenzia che la scelta di utilizzare parte dello stanziamento relativo al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa è a suo avviso coerente con le finalità originarie di tale Fondo: i percorsi in alternanza rientrano infatti a pieno titolo tra le attività volte all'innovazione dei percorsi formativi e didattici alla cui incentivazione, nel contesto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, tali risorse sono destinate. Con questo provvedimento, a suo giudizio, così come con altri interventi adottati in attuazione della legge n. 53 del 2003, si dà sostanza all'autonomia delle istituzioni scolastiche, che nei primi anni successivi alla approvazione della relativa legge è rimasta, per lo più, una pura statuizione di principio.
In definitiva, sottolinea che il Governo, anche con il provvedimento in esame, sta predisponendo gli strumenti necessari ad assicurare il pieno successo formativo degli studenti italiani, aumentandone la capacità di orientarsi e di ri-orientare le proprie scelte e favorendo la realizzazione di percorsi formativi personalizzati.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, intende fornire alcune precisazioni in ordine all'intervento del deputato Sasso.
Alba SASSO (DS-U) ritiene che il relatore, in questa fase, non dovrebbe replicare al suo intervento. Non intende d'altronde ascoltare prese di posizione polemiche nei suoi riguardi.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, evidenzia che intendeva sottolineare come
alcune delle considerazioni del deputato Sasso trovino già risposta nella sua proposta di parere: in particolare, sottolinea come molte delle richieste di modifica avanzate dalle regioni e dagli enti locali trovino riscontro nelle condizioni da lui formulate. Invita pertanto il deputato Sasso a una più attenta valutazione della sua proposta di parere.
Alba SASSO (DS-U) dichiara che non intende accettare «lezioni» in ordine alle modalità con cui ella svolge il proprio ruolo di deputato.
Guglielmo ROSITANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 9 febbraio 2005.
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2005.
Atto n. 441.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 gennaio 2005.
Il sottosegretario Nicola BONO, fa preliminarmente presente, in relazione alle perplessità formulate dal relatore nella precedente seduta in ordine alla mancanza, nelle schede analitiche trasmesse alla Commissione, delle motivazioni di accoglimento o di esclusione per ciascuna proposta, che si è provveduto a trasmettere le motivazioni a supporto delle scelte della Consulta per ogni singola istanza presa in esame.
In relazione a quanto rilevato dal deputato Rodeghiero circa il Comitato per le celebrazioni di Andrea Mantenga, precisa che il decreto istitutivo di tale Comitato, per quanto riguarda la sua composizione, è stato redatto d'intesa con i promotori. Pertanto, se vi sono alcune modifiche, esse sono state concordate con i promotori medesimi e, nel caso specifico, riguardano il mancato inserimento dei numerosi studiosi stranieri proposti, per opportuni motivi di contenimento delle spese. In ordine all'istanza riguardante il VI centenario della fondazione di Santa Giustina di Padova, precisa che la richiesta è prevenuta entro il 30 marzo 2004: poiché la ricorrenza cade nel 2004 e non nel 2005, essa doveva essere presentata entro marzo 2003. Pertanto la richiesta, considerata fuori tempo, non è stata sottoposta all'esame della Consulta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 420 del 1997.
Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo ed espresso apprezzamento per la tempestiva integrazione della documentazione trasmessa, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.35.