Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (C. 5358 Governo).
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5358, concernente l'istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;
espresso apprezzamento per le finalità del provvedimento;
ritenuto necessario che gli schemi di decreto con cui si provvede all'istituzione delle zone di protezione ecologica siano sottoposti al parere del Ministro per i beni e le attività culturali;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro degli affari esteri» siano inserite le seguenti: «e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali».
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (nuovo t.u. C. 193 e abb.).
La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 193 e abb., recante norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato;
esprime
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere che i corsi di aggiornamento professionale che saranno attivati ai fini dell'attuazione degli interventi di riqualificazione professionale di cui all'articolo 14 siano svolti presso istituzioni universitarie.
Modifica alla disciplina del Garante del contribuente (C. 5313 e abbinate).
La VII Commissione,
esaminato il testo base delle proposte di legge C. 5313 e abbinate, recante modifiche alla disciplina del Garante del contribuente,
condivise le finalità del provvedimento, che, attribuendo funzioni innovative e incisive al Garante del contribuente, correttamene collocato nel novero delle Authorities dotate di autonomia e indipendenza, appare idoneo a rafforzare l'efficienza e la funzionalità dell'amministrazione finanziaria, contribuendo altresì a migliorare il rapporto di fiducia tra i cittadini e la pubblica amministrazione;
rilevato tuttavia, in riferimento ai requisiti richiesti ai fini della nomina a componenti dell'Autorità garante del contribuente, che si riscontra un'ingiustificata differenziazione tra la categoria dei magistrati, professori universitari e notai, per i quali si richiede che siano «preferibilmente a riposo», e quella degli avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, che devono essere invece necessariamente «in pensione», consentendo così solo alla prima categoria di entrare a far parte dell'Autorità anche mentre sono ancora in attività;
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, capoverso «c)», si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «in pensione» con le seguenti: «preferibilmente a riposo».
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (atto n. 439).
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sull'alternanza scuola-lavoro;
condivise le finalità del provvedimento, che appare idoneo a rafforzare e diffondere le positive esperienze avviate nel corso degli ultimi anni per promuovere un più organico raccordo tra scuola e mondo del lavoro;
valutati i rilievi e i suggerimenti formulati dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione;
ritenuto, in particolare, che:
al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare necessario precisare, all'articolo 1, comma 1, che i percorsi in alternanza possono essere svolti anche solo per una parte del periodo di formazione tra i 15 e i 18 anni;
per favorire lo sviluppo dei percorsi in alternanza è necessario prevedere che alla loro realizzazione siano destinate specifiche risorse da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
appare opportuno rivedere la disciplina relativa al Comitato nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, specificando più chiaramente che sono affidati ad esso i compiti relativi alla valutazione e al monitoraggio dei risultati dell'alternanza, nonché prevedendo che ne facciano parte anche rappresentanti delle camere di commercio e che esso si articoli in sezioni regionali, al fine di assicurare una adeguata valorizzazione delle competenze degli enti territoriali in materia di istruzione e formazione;
appare necessario sopprimere il riferimento alla possibilità che le attività di alternanza siano svolte in «imprese simulate», considerato che tale modalità non appare idonea a garantire quel contatto diretto con il mondo delle imprese cui l'alternanza è finalizzata;
appare opportuno sopprimere la previsione che le attività in alternanza si possano svolgere in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, considerato che tale possibilità incide fortemente sull'organizzazione dei piani di studio ed appare quindi più opportunamente da valutare nell'ambito dell'intervento di complessivo riordino dei percorsi del secondo ciclo dell'istruzione;
di contro, per evidenti esigenze di garanzia della funzionalità del sistema, sembra necessario prevedere espressamente che i percorsi in alternanza siano definiti e programmati all'interno del piano per l'offerta formativa e proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e modalità idonei a garantirne la piena fruizione;
al fine di garantire la motivazione e un adeguato livello professionale dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor interno, appare opportuno prevedere che esso sia scelto tra i docenti che ne
hanno fatto richiesta e che possiedono speciali titoli documentabili e certificabili;
corrispettivamente, è necessario prevedere che lo svolgimento di tale attività sia riconosciuto, oltre che in termini di incremento retributivo, da concordare in sede di contrattazione, anche ai fini della valorizzazione della professionalità docente;
per facilitare l'acquisizione delle specifiche competenze richieste al tutor interno e a quello esterno, appare inoltre opportuno prevedere espressamente la realizzazione di specifici interventi di formazione in servizio, anche congiunta;
appare opportuno sopprimere le disposizioni in materia di integrazione tra sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale, di cui all'articolo 7, considerato che la disciplina dell'integrazione non può essere circoscritta agli aspetti concernenti l'alternanza scuola-lavoro e deve invece essere valutata nell'ambito del generale riordino del secondo ciclo dell'istruzione;
considerato che le risorse disponibili per la realizzazione dei percorsi in alternanza consentono l'attivazione di non più di 2.272 corsi all'anno, con il coinvolgimento di circa 54.500 allievi, mentre appare auspicabile che, in prospettiva, la possibilità di avvalersi di tale modalità formativa sia estesa al più ampio numero di studenti;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «possono svolgere, con la predetta modalità, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni» siano inserite le seguenti: «o parte di essa»;
2) all'articolo 1, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro»;
3) all'articolo 3, il comma 2, sia sostituito dal seguente: «2. Al fine di favorire lo sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, di percorsi in alternanza di elevata qualità educativa, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi stessi sono svolti da un apposito Comitato nazionale, articolato in sezioni regionali. Il Comitato è istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro»;
4) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le parole: «, svolte anche in imprese simulate»;
5) al medesimo articolo 4, sia soppresso il comma 4;
6) all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano per l'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e modalità idonei a garantirne la piena fruizione»;
7) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «designato dall'istituzione scolastica o formativa» siano inserite le seguenti: «tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili»;
8) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'attività svolta dal tutor interno di cui al comma 2 è riconosciuta ai fini della valorizzazione della professionalità docente e, per quanto attiene al relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva»;
9) all'articolo 5, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno e al tutor esterno»;
10) sia soppresso l'articolo 7;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: «Organizzazione dei percorsi in alternanza»;
b) si individuino le modalità per rendere quanto prima possibile un adeguato incremento delle risorse complessivamente destinate alla realizzazione dei percorsi in alternanza.