Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2253 Gasperoni, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella, C. 3761 Bellillo, C. 4804 Cirielli e C. 4906 Tucci).
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 1 comma 2, dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «e di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai siti di Rete Natura 2000 nonché alle zone umide».
0. 159. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 157/92 al comma 2, dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «e di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai siti di Rete Natura 2000 nonché alle zone umide,».
0. 339. Grillini.
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 1 comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono aggiungere le seguenti: «e dell'ambiente naturale».
* 0. 1. Valpiana.
All'articolo 1 premettere il seguente articolo:
1. All'articolo 1 comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'ambiente naturale».
* 0. 158. Rocchi.
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono inserite le parole: «e dell'ambiente naturale».
* 0. 318. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 157 del 1992 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «né alla sicurezza delle persone».
0. 342. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 157/92 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Presidenza del Consiglio o il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, hanno facoltà di procedere ad una sospensione straordinaria della stagione venatoria, al di fuori dalla cadenza temporale prevista dal comma 2-ter del presente articolo, qualora dalla relazione ministeriale prevista all'articolo 35, comma 2 della presente legge, risulti un impatto eccessivo, in termini di prelievo venatorio e danneggiamento dell'ambiente da parte dell'esercizio venatorio generale o qualora intervengano ulteriori fattori ambientali a discapito dello stato di conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente».
0. 337. Grillini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 157/92, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Con cadenza quinquennale, l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso per una stagione al fine di permettere il ristoro della fauna selvatica oggetto di attività venatoria nonché degli ambienti naturali interessati da tale attività».
0. 340. Grillini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 157/92, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Con pianificazione dell'attività venatoria deve conformarsi ai dati, ai documenti ed ai pareri tecnici scientifici previsti dalla presente legge nonché dalla normativa comunitaria di riferimento o finalizzati a fornire il quadro dello stato di conservazione della fauna selvatica.
0. 341. Grillini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. La caccia non deve inoltre pregiudicare le attività economiche, in particolare quelle legate allo sfruttamento incruento delle risorse naturali.
0. 160. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Particolare attenzione verrà posta, in relazione all'attività venatoria, alle specie di fauna selvatica che versano in uno stato di conservazione sfavorevole a livello nazionale o europeo e agli impatti indiretti dell'attività venatoria sull'ambiente, quali in particolare l'inquinamento e il danneggiamento di habitat prioritari».
0. 324. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. L'esercizio dell'attività venatoria è subordinato alle norme, ai dati statistici ed ai parametri tecnici elaborati dall'organo scientifico e tecnico preposto alla materia di cui all'articolo 7 della presente legge».
0. 323. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Viene riconosciuta ai siti di importanza comunitaria dignità pari a quella delle zone speciali di conservazione.»
0. 161. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Al fine di adeguare alle esigenze ambientali le sue politiche di conservazione, tenuto conto della crisi che attraversano le popolazioni naturali, entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge lo Stato, di intesa con le regioni, realizza un programma straordinario di tutela della biodiversità che prevede la sospensione dell'attività venatoria per due anni».
0. 344. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1, della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. L'Italia adotta le misure necessarie ad assicurare la tutela dei siti che sono individuati come siti di importanza comunitaria; la tutela viene assicurata sin dall'atto della proposta di protezione avanzata alla Commissione Europea; a questo fine è preclusa al modifica dei luoghi ed ogni attività che direttamente o indirettamente causi danno al patrimonio di biodiversità».
0. 343. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le Regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'Ambiente una relazione sulle zone di protezione istituite. Il Ministero, sulla base di tali relazioni, trasmette alla Commissione Europea un rapporto annuale ai, fini della verifica dell'applicazione della Direttiva 79/409/CEE».
0. 325. Schmidt.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge n. 157/92 al titolo dell'articolo (Fauna selvatica) sono aggiunte le seguenti parole: « e ambiente».
0. 338. Grillini.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Istrice (Hystrix cristata);».
0. 327. Schmidt.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al comma 1, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: « istrice (Hystrix cristata), Stambecco (Capra hibex);».
0. 319. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
All'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni al comma 1, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: « Istrice (Hystrix cristata), Stambecco (Capra hibex)».
0. 328. Schmidt.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: rinolofo di blasius (Rhinolophus blasii).
0. 162 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: rinolofo euriale (Rhinolophus euryale).
0. 163 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).
0. 164 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros).
0. 165 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: rinolofo di mehely (Rhinolophus mehelyi).
0. 166 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: vespertilio di bechstein (Myotis bechsteini).
0. 167 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: vespertilio di blyth (Myotis blythi).
0. 168 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: vespertilio di capaccini (Myotis capaccini).
0. 169 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: vespertilio dasicneme (Myotis dasycneme).
0. 170 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: vespertilio smarginato (Myotis emarginatus).
0. 171 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: vespertilio maggiore (Myotis myotis).
0. 172 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: barbastello (Barbastella barbastellus).
0. 173 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: miniottero (Miniopterus schreibersi).
0. 174 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: muflone sardo (Ovis o. musimon).
0. 175 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: strogala mezzana (Gavia artica).
0. 176 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: strolaga maggiore (Gavia immer).
0. 177 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: strolaga maggiore (Gavia stellata).
** 0. 178 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: svasso cornuto (Podiceps anuritus).
0. 179 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: berta del bulwer(Bulwerii).
0. 180 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: berta maggiore (Calonectris diomedea).
0. 181 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: berta minore fosca (Puffinus assilimis).
0. 182 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagius).
0. 183 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagius).
0. 184 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: (Phalaacrocorax a. desmaesi).
0. 185 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: tarabusiono (Ixobrychus).
0. 186 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: nitticora (Nycticorax cycticarax).
0. 187 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides).
0. 188 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: airone bianco (Egretta alba).
0. 189 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: garzetta (Egretta garzetta).
0. 190 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: airone rosso (Ardea purpurea).
0. 191 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: oca lombardella minore (Anser erythropus).
0. 192 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: oca facciabianca (Branta leucopsis).
0. 193 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: oca collorosso (Branta ruficollis).
0. 194 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: casarca (Tadorma ferruginea).
0. 195 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris).
0. 196 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: moretta tabaccata (Aythya nyroca).
0. 197 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: pesciaiola (Mergus albellus).
0. 198 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: francolino di monte (Bonasia bonasia).
0. 199 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: pernice bianca ss. delle alpi (Lagopus m. helveticus).
0. 200 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: fagiano di monte ss. continentale (Tetrao t. tetrix).
0. 201 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: gallo cedrone (Tetrao urogallus).
0. 202 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: pernice sarda (Alectoris barbara).
0. 203 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera a) vengono aggiunte le seguenti specie: coturnice ss. delle alpi (Alectoris g. saxatilis).
0. 204 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: cuturnice ss. della sicilia (Alectoris whitaken).
0. 205 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: starna ss. italiana (Perdix p. italica).
0. 206 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: schiribilla (Porza parva).
0. 207 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: voltolino (Porzana porzana).
0. 208 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: shiribilla grigiata (Porzana pupilla).
0. 209 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: re di quaglie (Crex crex).
0. 210 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie folaga coruta (Fulica cristata).
0. 211 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: quaglia tridattila (Turnix sylvatica).
0. 212 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: ubara (Chlamydotis).
0. 213 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: corrione biondo (Cursorius cursor).
0. 214 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: piviere dorato (Pluvialis apricaria).
0. 215 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: pivieressa(Pluvialis squatarola).
0. 216 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: combattente (Philomachus pugnax).
0. 217 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: croccolone (Gallinago media).
0. 218 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: pittima minore (Limosa lapponica).
0. 219 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: chiurlottello (Numenius tenuirostris).
0. 220 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: piro piro boschereccio (Tringa glareola).
0. 221 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: piro piro di terek (Xenus cinereus).
0. 222 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: falaropo beccosottile (Phalaropus lobatus).
0. 223 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: fraticello (Sterna albifrons).
0. 224 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: sterna del dougall (Sterna dougallii).
0. 225 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: sterna comune (Sterna hirundo).
0. 226 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: sterna codalunga (Sterna paradisaea).
0. 227 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: beccapesci (Sterna sandvicensis).
0. 228 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: mignattino piombato (Chlidonias hybridus).
0. 229 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: mignattino (Chlidonias niger).
0. 230 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: grandule (Pterocles alchata).
0. 231 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: succiacapre (Caprimulgus europaeus).
0. 232 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: martin pescatore (Alcedo atthis).
0. 233. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: allodola del dupont (Chersophilus duponti).
0. 234. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: (Melanocorypha calandra).
0. 235. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: calandrella (Calandrella brachydactyla).
0. 236. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: tottavilla (Lullula arborea).
0. 237. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: calandro (Anthus campestris).
0. 238. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: pettazzurro (Luscinia svecuca).
0. 239. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: monachella nera (Oenanthe leucura).
0. 240. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: forapaglie castagnolo (Acrocephalus melonopogon).
0. 241. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: pagliarolo (Acrocephalus paludicola).
0. 242. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: canapino levantino (Hippolais olivetorum).
0. 243. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: bigia padovana (Sylvia nisoria).
0. 244. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: silvia del ruppel (Sylvia rueppellii).
0. 245. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: magnanina sarda (Sylvia sarda).
0. 264. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: magnanina (Sylvia undata).
0. 247. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: balia dal collare (Ficedula albicollis).
0. 248. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: pigliamosche pettirosso (Ficedula parva).
0. 249 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: balia caucasica (Ficedula semitorquata).
0. 250 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: averla piccola (Lanius collurio).
0. 251 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: averla cenerina (Lanius minor).
0. 252 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: trombettiere (Bucanetes githagineus).
0. 253 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: ortolano grigio (Emberiza caesia).
0. 254 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera b) vengono aggiunte le seguenti specie: ortolano (Emberiza hortulana).
0. 255 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: mauremide caspita (Mauremys caspita).
0. 256 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: mauremide occidentale (Mauremys leprosa).
0. 257 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: testuggine d'acqua (Emys orbicularis).
0. 258 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: testuggine greca (Testudo graeca).
0. 259 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: testuggine comune (Testudo hermanni).
0. 260 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: testuggine marginata (Testudo marginata).
0. 261 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: tartaruga marina (Caretta caretta).
0. 262 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: tartaruga verde (Chelonia mydas).
0. 263 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata).
0. 264 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: tartaruga bastarda (Lepidochelys empii).
0. 265 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: tartaruga liuto (Dermochelys coriacea).
0. 266 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: tarantolino (Phyllodactylus europaeus).
0. 267 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: algiroide nano (Algyroides fitzingeri).
0. 268 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: lucertola tiliguerta (Podarcis tiliguerta).
0. 269 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: lucertola striata comune (Psammodromus algirus).
0. 270 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: cervone (Elaphe quatuorlineata).
0. 271 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera d) rettili: colubro leopardino (Elaphe situla).
0. 272 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera d) rettili: vipera dell'orsini (Vipera ursinii).
0. 273 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera e) anfibi: euprotto sardo (Euproctus platycephalus).
0. 274 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 lettera e) anfibi: salamandra di aurora (Salamandra a. aurorae).
0. 275 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tardigitata).
0. 276 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: tritone crestato italiano (Triturus carnifex).
0. 277 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: tritone italico (Triturus italicus).
0. 278 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: tritone punteggiato (Triturus vulgaris).
0. 279 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: geotritone di ambrosi (Speleomantes ambrosii).
0. 280 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: geotritone di monte albo (Speleomantes flavus).
0. 281 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: geotritone dell'iglesiente (Speleomantes genei).
0. 282 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: geotritone odoroso (Speleomantes imperialis).
0. 283 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: geotritone di strinati (Speleomantes strinatii).
0. 284 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: geotritone del supramonte (Speleomantes supramontis).
0. 285 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: proteo (Proteus anguinus).
0. 286 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: ululone italiano (Bambina pachypus).
0. 287 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: ululone dal ventre giallo (Bambina variegata).
0. 288 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: discoglosso sardo (Discoglossus sardus).
0. 289 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: pelobate padano (Pelobates f. insubricus).
0. 290 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: pelodite punteggiato (Pelodyte punctatus).
0. 291 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera e) anfibi: rana di lataste (Rana latastei).
0. 292 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: storione cobice (Acipenser naccarii).
0. 293 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: storione (Acipenser sturio).
0. 294 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: storione ladano (Huso huso).
0. 295 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: alosa (Alosa alosa).
0. 296 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: cheppia (Alosa fallax).
0. 297 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: alborella meridionale (Alburnus albidus).
0. 298. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: barbaro canino (Barbus meridionalis).
0. 299. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: barbo (Barbus plebejus).
0. 300. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: lasca (Chondrostoma genei).
0. 301. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: savetta (Chondrostoma soetta).
0. 302. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: cavedano dell'ombrone (Leucuscus lucumonis).
0. 303. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: vairone (Leuciscus souffia).
0. 304. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: rodeo amaro (Rodeus sericeus).
0. 305. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: pigo (Rutilus pigus).
0. 306. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: rovella (Rutilus rubilio).
0. 307. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: cobite (Cobitis taenia).
0. 308. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: cobite mascherato (Sabanejewia larvata).
0. 309. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: trota macrostigma [Salmo (Trutta) macrostigma].
0. 310. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: trota marmorata [Salmo (Trutta) marmoratus].
0. 311. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: nono (Aphanius fasciatus).
0. 312. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: scazzone (Cottus gobio).
0. 313. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizee).
0. 314. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: ghiozzo padano (Podogobius martensi).
0. 315. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: ghiozzo di ruscello (Podogobius nigricans).
0. 316. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le specie di mammiferi e di uccelli dei» vengono sostituite dalle seguenti parole: «tutte le specie di animali vertebrate delle»;
b) al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f) pesci: ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini).
0. 317. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «tortora (Streptopelia turtur), tordo bottaccio (Turdus philomelos), Cesena (Turdus pilaris), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Anas fuligula), beccaccino (Gallinago gallinago), combattente (Philomachus pugnax), beccaccia (Scolopax rusticola), pavoncella (Vanellus vanellus), gallo forcello (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca)».
0. 322. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santoni, Azzolino.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus), Cesena (Turdus pilaris), Porciglione (Rallus aquaticus), Folaga (Fulica atra), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya ferina), Gallinella d'acqua (Gallinula chlorophus), Alzavola (Anas crecca), Fischione (Anas penelope), Beccaccino (Gallinago gallinago), Colombaccio (Columba palumbus), Ghiandaia (Garrulus
glandarius), Cornacchia nera (Corvus corone), Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Pavoncella (Vanellus vanellus), Germano reale (Anas platyrhrinchos);».
0. 329.Schmidt.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge il febbraio 1992, n.157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Tortora (Streptopelia turtur), Allodola (Alauda arvensis), canapiglia (Anas Strepera), Marzaiola (Anas querquedula), Codone (Anas acuta), Moretta (Aythya fuligula), Combattente (philomachus pugnax), Quaglia (Coturnix coturnix), Frullino (Lylimnocryptes minimus), Beccaccia (Scolopax rusticola), Starna (Perdix perdix), pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), Lepre bianca (Lepus timidus);».
0. 331.Schmidt.
All'articolo 1, premettere il seguente:
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 dopo le parole «gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala)» sono aggiunte le seguenti: moretta tabaccata (Aythya nyroca), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), combattente (Philomacus pugnax)».
0. 335.Grillini.
All'articolo 1, premette il seguente:
All'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri);».
0. 332.Schmidt.
All'articolo 1, premette il seguente:
Al comma 1 della legge n. 157 del 1992, la lettera c) è sostituita dalla seguente: tutte le altre specie che le direttive comunitarie, i documenti e gli studi scientifici elaborati o riconosciuti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o dagli organi tecnici comunitari, le convenzioni internazionali o gli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indichino come a sfavorevole stato di conservazione.
0. 334.Grillini.
All'articolo 1, premette il seguente:
All'articolo 2, comma 3, della legge n. 157 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ché elabora i piani di controllo e di sicurezza avvalendosi delle, conoscenze più avanzate nel campo e chiedendo parere tecnico alle associazioni e agli enti nazionali o internazionali di studio e protezione dell'avifauna».
0. 336.Grillini.
All'articolo 1, premette il seguente:
1. Dopo l'articolo 2 della legge il febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo di
riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie:
a) gestione delle zone di tutela di cui alla convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n.184;
b) tutela dell'avifauna migratoria;
c) applicazione della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica sottoscritta dalla Comunità europea con decisione 821461/CEE del Consiglio;
d) difesa degli habitats importanti per le popolazioni faunistiche migratorie. 211 decreto legislativo definiscono i criteri direttivi da seguire alfine di adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i necessari provvedimenti per la conservazione delle specie migratrici con particolare attenzione alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole.
2. Il decreto legislativo definisce i criteri da seguire al fine di adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i necessari provvedimenti per la conservazione delle specie migratrici, con particolare attenzione alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole.
3. Il decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie e convenzioni internazionali, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della fauna;
b) assicurare un'immediata protezione alle specie migratrici ricomprese fra le specie cacciabili che si trovino in uno stato di conservazione sfavorevole o che risultino vulnerabili, minacciate o in declino;
c) prevenire o ridurre i fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente le specie, predisponendo fra l'altro rigorosi controlli venatori;
d) per le specie cacciabili, il prelievo venatorio risponda a criteri scientifici e razionali, sia limitato nello spazio e nel tempo e non arrechi comunque effetti negativi per la specie di cui trattasi o per altre specie;
e) l'obiettivo dovrà essere quello di riportare la specie migratrici ad uno stato di conservazione favorevole, ovvero a mantenerle in tale stato;
f) previsione di misure basate su corretti principi ecologici intese a controllare e disciplinare il prelievo venatorio della specie migratrice;
g) procedure che permettano interventi coordinati e incisivi onde reprimere il prelievo illegale.
0. 333. Schmidt.
All'articolo 1, premette il seguente:
1. All'articolo 3, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «di uova, nidi e piccoli nati» sono aggiunte le seguenti: «e il danneggiamento o ferimento degli stessi».
0. 321. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
All'articolo 1, premette il seguente:
1. All'articolo 3, della legge 11 febbraio 1992, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. La cattura a fini di richiamo o per la cessione a medesimo fine di qualsiasi
specie di uccelli è da considerarsi attività di uccellagione e pertanto vietata.
0. 320. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le nutrie».
1. 3.Vascon.
Sopprimerlo.
*1. 5.Valpiana.
Sopprimerlo.
*1. 30.Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
*1. 63.Marcora, Rocchi.
Sopprimerlo.
*1. 74.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituirlo con il seguente:
All'Articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine il seguente comma: «L'esercizio venatorio è vietato in tutte le zone considerate dall'Unione europea di rilevante interesse naturalistico e biologico».
1. 61.Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sono soppresse le parole: «e per la cessione a fini di richiamo».;
b) il comma 4 è abrogato.
*1. 37.Rocchi, Marcora.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
«al comma 3 sopprimere le parole: "e per la cessione a fini di richiamo»,
«il comma 4 è abrogato».
*1. 19.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 1572, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
«al comma 3 sono soppresse le parole: "e per la cessione a fini di richiamo";
"è abrogato il comma 4"».
*1. 88.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimere la lettera a).
**1. 6.Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**1. 29.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**1. 38.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**1. 75.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: è concessa dalle regioni aggiungere le seguenti: non più di una ogni cinque anni per ciascuna regione.
1. 58.Rocchi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ovvero se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli istituti regionali e delle province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.
1. 31.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del periodo con le seguenti: il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi che possono essere attivi non più di dieci giorni all'anno.
*1. 14.Valpiana.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del periodo con le seguenti: il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi che possono essere attivi non più di dieci giorni all'anno.
*1. 47.Rocchi, Marcora.
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del periodo con le seguenti: il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi che possono essere attivi non più di dieci giorni all'anno.
*1. 83.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: ovvero, se istituiti fino alla fine con le seguenti: sulla base dei seguenti criteri:
dimostrazione su basi scientifiche, che la cattura non prova stress o traumi all'animale;
documentazione - con dati scientifici a livello europeo - che le specie interessate dalla cattura non hanno subito variazioni negative nel trend delle popolazioni negli ultimi cinque anni;
attestazione certificata che gli addetti alla cattura sono in possesso della laurea in etologia.
**1. 16.Valpiana.
Al comma 1 lettera a) dopo le parole: su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sostituire il periodo con il seguente: sulla base dei seguenti criteri: 1) dimostrazione su basi scientifiche, che la cattura non prova stress o traumi all'animale; 2) documentazione - con dati scientifici a livello europeo - che le specie interessate dalla cattura non hanno subito variazioni negative nel trend delle popolazioni negli ultimi cinque anni; 3) attestazione certificata che gli addetti alla cattura sono in possesso della laurea in etologia.
**1. 49.Rocchi, Marcora.
Al comma 1 lettera a) sostituire le parole da: ovvero a attività con le seguenti: sulla base dei seguenti criteri:
dimostrazione su basi scientifiche, che la cattura non prova stress o traumi all'animale;
documentazione - con dati scientifici a livello europeo - che le specie interessate dalla cattura non hanno subito variazioni negative nel trend delle popolazioni negli ultimi cinque anni;
attestazione certificata che gli addetti alla cattura sono in possesso della laurea in etologia.
**1. 85.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: istituti regionali sostituire il periodo con le seguenti parole: che svolgono compiti tecnici alle dipendenze dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. 56.Rocchi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o delle province autonome.
1. 4.Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: che inseriti nella struttura organica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con personale da questi selezionato, trasmettono agli organi centrali i dati e le rilevazioni appartenenti al territorio regionale nonché le proposte di pareri consultivi richiesti dalla Regione di appartenenza. Il Presidente del Consiglio con proprio decreto, adegua il regolamento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica all'istituzione di tali strutture regionali».
1. 33.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: che collegati agli organi centrali dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ne attuano le direttive e a questi trasmettono i dati e le rilevazioni compiute sul territorio regionale.
1. 32.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i quali svolgono altresì sino alla fine del comma con le seguenti: i quali operano solo in esecuzione delle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed alle sue dipendenze.
1. 57.Rocchi.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i quali svolgono altresì fino alla fine con le seguenti: i quali operano esclusivamente per i censimenti della fauna sotto il controllo dell'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica al quale spetta ogni funzione riguardante gli impianti di cui al presente articolo.
1. 64.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i quali svolgono altresì sino alla fine con il seguente: i quali svolgono altresì compiti di controllo e di documentazione su eventuali traumi causati alla fauna in sede di cattura. Restano all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta
dagli impianti, i quali non potranno operare oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*1. 21.Valpiana.
Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: i quali svolgono altresì compiti di controllo sino alla fine con il seguente: i quali svolgono altresì compiti di controllo e di documentazione su eventuali traumi causati alla fauna in sede di cattura. Restano all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti, i quali non potranno operare oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*1. 39.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i quali svolgono altresì compiti sino alla fine del periodo con le seguenti: i quali svolgono altresì compiti di controllo e di documentazione su eventuali traumi causati alla fauna in sede di cattura. Restano all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti, i quali non potranno operare oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*1. 90.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e ne determinano il periodo di attività con le seguenti: il cui periodo di attività viene stabilito per non più di sette giorni entro l'arco temporale 1-15 dicembre di ogni anno.
**1. 15.Valpiana.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e ne determinano il periodo di attività con le seguenti: il cui periodo di attività viene stabilito per non più di sette giorni entro l'arco temporale 1-15 dicembre di ogni anno.
**1. 48.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e ne determinano il periodo di attività con le seguenti: il cui periodo di attività viene stabilito per non più di sette giorni entro l'arco temporale 1-15 dicembre di ogni anno.
**1. 84.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: L'attività di cattura degli impianti di cui al presente articolo è subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'Unione Zoologi Italiani dell'assenza di trauma per gli animali conseguenti alla cattura stessa.
1. 60.Rocchi.
Alla fine della lettera a) aggiungere le parole: La caccia da appostamento con richiami vivi dalla stagione venatoria 2007/2008 potrà essere svolta solo nelle regioni il cui indice di densità venatoria sarà inferiore del 30% rispetto a quello registrato nella stagione 2001/2002.
*1. 45.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: La caccia da appostamento con richiami vivi dalla stagione venatoria 2007/2008 potrà essere svolta solo nelle regioni il cui indice di densità venatoria sarà inferiore del 30% rispetto a quello registrato nella stagione 2001/2002.
*1. 12.Valpiana.
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: La caccia da appostamento con richiami vivi dalla stagione venatoria 2007/2008 potrà essere svolta solo nelle regioni il cui indice di densità venatoria sarà inferiore del 30% rispetto a quello registrato nella stagione 2001/2002.
*1. 81.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: l'autorizzazione alla gestione degli impianti è concessa solo per una stagione venatoria ogni 5 anni, per dare modo alle popolazioni naturali di ricostituirsi.
**1. 8.Valpiana.
Alla fine della lettera a) aggiungere le parole: l'autorizzazione alla gestione degli impianti è concessa solo per una stagione venatoria ogni 5 anni, per dare modo alle popolazioni naturali di ricostituirsi.
**1. 41.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: L'autorizzazione alla gestione degli impianti è concessa solo per una stagione venatoria ogni 5 anni, per dare modo alle popolazioni naturali di ricostituirsi.
**1. 77.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: Gli impianti non possono essere in attività per più di due anni.
*1. 10.Valpiana.
Alla fine della lettera a) aggiungere le parole: Gli impianti non possono essere in attività per più di due anni.
*1. 43.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Gli impianti non possono essere in attività per più di due anni.
* 1. 79.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: l'autorizzazione è subordinata allo studio dell'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istruttoria, nonché le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna.
1. 25.Schmidt, Emerenzio, Barbieri, Santulli, Azzolini.
Alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: Negli istituti regionali è ammessa esclusivamente l'attività di docenti universitari delle regioni interessate.
* 1. 42.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Negli istituti regionali è ammessa esclusivamente l'attività di docenti universitari delle regioni interessate.
*1. 9.Valpiana.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Negli istituti regionali è ammessa esclusivamente l'attività di docenti universitari delle regioni interessate.
*1. 78.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: L'attività di cattura su tutto il territorio nazionale avrà termine il 1o dicembre 2006.
**1. 44.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: L'attività di cattura su tutto il territorio nazionale avrà termine il 1o dicembre 2006.
**1. 11.Valpiana.
Alla fine della lettera a), aggiungere, dopo la parola: attività le seguenti parole: L'attività di cattura su tutto il territorio nazionale avrà termine il 1o dicembre 2006.
**1. 80.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: tale attività dovrà comunque cessare su tutto il territorio nazionale entro la stagione venatoria 2006/2007.
1. 55.Rocchi.
Alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: Il personale degli impianti di cattura deve essere costituito esclusivamente da laureati in zoologia ed etologia veterinaria.
*1. 46.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Il personale degli impianti di cattura deve essere costituito esclusivamente da laureati in zoologia ed etologia veterinaria.
*1. 13.Valpiana.
Alla fine della lettera a), aggiungere, dopo la parola: attività le seguenti parole: Il personale degli impianti di cattura deve essere costituito esclusivamente da laureati in zoologia ed etologia veterinaria.
*1. 82.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**1. 7.Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**1. 28.Schmidt, Emerenzio, Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**1. 35.Rava, Borrelli, Oliverio, Preda Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Sopprimere la lettera b).
**1. 40.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**1. 73.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
il comma 4 è sostituito dal seguente: «La cattura per la cessione a fini di richiamo è proibita.
1. 72.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) L'attività di cattura non può essere esercitata con mezzi non selettivi come le reti.
1. 54.Rocchi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 4 è così sostituito:
4. Per la cattura di uccelli a fini di richiamo si applica il regime di deroga ex articolo 9 Direttiva 79/409/CEE.
1. 24.Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 4 è così sostituito:
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo può essere consentita con apposito provvedimento di deroga ex articolo 9 Direttiva 79/409/CEE per le specie indicate da apposito decreto emanato annualmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. 26.Schmidt, Emerenzio, Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. La cattura e la cessazione a fine richiamo sono consentite solo per esemplari appartenenti alle specie cacciabili e in deroga.
1. 2.Romele.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: tordo, sassello, colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati».
*1. 50.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: tordo, sassello, colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati».
*1. 18.Valpiana.
Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: tordo, sassello, colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati».
*1. 87.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/92 è così modificato: la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo sino al 10 novembre 2007 e solo per le seguenti specie: cesena, pavoncella,
**1. 51.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/92 è così modificato: la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo sino al 1o novembre 2007 e solo per le seguenti specie: cesena, pavoncella.
**1. 20.Valpiana.
Sostituire la lettera b) con la seguente: il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/92 è così modificato: la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo sino al 1o novembre 2007 e solo per le seguenti specie: cesena, pavoncella.
**1. 89.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4 la parola: «allodola» è soppressa.
1. 65.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4 la parola: «cesena» è soppressa.
1. 66.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4 le parole: «tordo sassello» sono soppresse.
1. 69.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4 le parole: «tordo bottaccio» sono soppresse.
1. 70.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4 la parola: «merlo» è soppressa.
1. 67.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 4 la parola: «pavoncelle» è soppressa.
1. 68.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo commi 2-bis e 2-ter, agli istituti regionali o delle province autonome, ovvero, ancora, al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale ed il comune provvedono ad informare l'Istituto nazionale.
1. 1.Il Relatore.
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
b-bis) non è autorizzata la cattura di avifauna migratoria.
1. 59.Rocchi.
Al coma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
c-bis) Per i compiti di cui al presente articolo ed in particolare per le sue funzioni di ricerca, documentazione, censimento delle specie naturali, è assegnato ogni anno all'istituto Nazionale di Fauna Selvatica la somma di euro 150.000 al fine dell'assunzione di un congruo numero di ricercatori.
*1. 22.Valpiana.
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
b-bis) Per i compiti di cui al presente articolo ed in particolare per le sue funzioni di ricerca, documentazione, censimento delle specie naturali, è assegnato ogni anno all'istituto Nazionale di Fauna
Selvatica la somma di euro 150.000 al fine dell'assunzione di un congruo numero di ricercatori.
*1. 36.Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) Per i compiti di cui al presente articolo ed in particolare per le sue funzioni di ricerca, documentazione, censimento delle specie naturali, è assegnato ogni anno all'istituto Nazionale di Fauna Selvatica la somma di euro 150.000 al fine dell'assunzione di un congruo numero di ricercatori.
*1. 52.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) Per i compiti di cui al presente articolo ed in particolare per le sue funzioni di ricerca, documentazione, censimento delle specie naturali, è assegnato ogni anno all'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica la somma di euro 150.000 al fine dell'assunzione di un congruo numero di ricercatori.
*1. 91.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
c-bis) Al fine di porre l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in condizione di condurre i censimenti della fauna selvatica, il Governo attribuisce all'Istituto congrue dotazioni finanziarie e ne aumenta l'organico del 25 per cento nel prossimo biennio; a tale scopo attinge parzialmente alla dotazione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
1. 23.Calzolaio.
Sopprimerlo.
*2. 38. Marcora, Rocchi.
Sopprimerlo.
*2. 31. Grillini.
Sopprimerlo.
*2. 17. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
*2. 64. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimerlo.
*2. 16. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, premettere il seguente periodo: nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento non possono essere utilizzati uccelli selvatici in funzione di richiami vivi, con l'eccezione di 20 esemplari all' anno per regione provenienti da fauna recuperata la cui reimmissione in ambiente è impossibile; le specie sono quelle richiamate all'articolo 4.
2. 50. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: «Art. 5. 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi solo uccelli di allevamento appartenenti alle specie di
cui all'articolo 4. La cattura di avifauna selvatica a fini di richiamo è pertanto vietata.
2. 51. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituirlo con il seguente:
L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.
2. 72. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Sostituirlo con il seguente: (Art. 2.) 1. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento, nonché l'uso di qualunque richiamo vivo.
2. 49. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituirlo con il seguente: (Art. 2.) 1. La caccia da appostamento con richiami vivi è abolita dal 15 settembre 2006.
2. 20. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie: tordo sassello e tordo bottaccio.
2. 21. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'esercizio della caccia da appostamento può essere utilizzato come richiamo vivo soltanto un esemplare appartenente alle specie: tordo sassello, colombaccio.
2. 44. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, dopo le parole: nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento aggiungere le seguenti: che sarà vietata dall'anno 2008.
2. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, dopo le parole: nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento aggiungere le seguenti: che è riservata esclusivamente ai cacciatori in possesso della licenza di caccia da almeno 50 anni.
2. 66. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, dopo le parole: dell'attività venatoria da appostamento aggiungere la seguente: non.
2. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, dopo le parole: alle specie cacciabili inserire le seguenti: e in deroga.
2. 1. Romele.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sopprimere le parole: dagli impianti di cattura e.
*2. 10. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sopprimere le parole: dagli impianti di cattura e.
*2. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province con le seguenti: da riproduzione
in cattività su parere vincolante dell'INFS.
2. 22. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: autorizzati dalle province con le seguenti: regolarmente iscritti alle associazioni ornitologiche presenti in forma organizzata su territorio nazionale.
2. 2. Romele.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo la normativa emanata dalla Regione di appartenenza e previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
2. 18. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dal 28 dicembre 2005 è stabilita la dismissione degli allevamenti di richiami vivi di cui al presente articolo.
2. 47. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I richiami vivi devono provenire esclusivamente da 5 impianti complessivamente su tutto il territorio nazionale.
2. 46. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cattura dell'avifauna a fini di richiami vivi, autorizzata per non più di una specie ogni due anni, è affidata esclusivamente ai docenti di zoologia delle locali università, sotto il controllo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
2. 48. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti gli animali da richiamo legittimamente detenuti, sia di cattura che di allevamento, devono altresì essere contraddistinti da anello inamovibile, numerato progressivamente, da rilasciarsi dalle Province di provenienza o dagli allevatori di uccelli da richiamo debitamente autorizzati.
2. 5. Benedetti Valentini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dal 12 gennaio 2006 ogni attività di cattura è vietata su tutto il territorio nazionale.
2. 45. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Costituisce condizione vincolante per la detenzione e l'uso dei richiami vivi la manutenzione del loro benessere e la compatibilità con le loro esigenze etologiche.
2. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Ogni cacciatore autorizzato alla caccia da appostamento non può impiegare più di dieci richiami nel corso di dieci stagioni venatorie.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale documento deve essere accompagnato da un
certificato di abilitazione del cacciatore all'esercizio della caccia con richiami vivi in regime esclusivo che attesti le sue conoscenze in materia di zoologia e di etologia, dopo aver superato con esito positivo un corso biennale promosso dalla regione.
2. 52. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Ogni cacciatore nell'arco di tutta la stagione venatoria può servirsi solo di cinque richiami provenienti da allevamento. Gli animali sono identificati con anello inamovibile e controllati periodicamente dalle province per accertarne le condizioni di detenzione.
2. 24. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Ciascun cacciatore può detenere complessivamente non più di cinque richiami vivi.
2. 8. Marcora.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Ogni cacciatore non può detenere complessivamente più di cinque richiami.
2. 9. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 2, con il seguente: ogni cacciatore non può impiegare più di due richiami vivi al mese nell'esercizio della caccia.
2. 23. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, dopo le parole: ogni cacciatore aggiungere le seguenti: a meno che non abbia compiuto 79 anni.
2. 67. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole: per ogni singola specie cacciabile, con la seguente: complessivamente.
*2. 14. Schmidt.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole: per ogni singola specie cacciabile, con la seguente: complessivamente.
*2. 36. Marcora.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole: per ogni singola specie cacciabile, con la parola: complessivamente.
*2. 63. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole: per ogni singola specie cacciabile, con le seguenti: nell'arco di 12 anni.
2. 25. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono posti limiti numerici all'utilizzo ed alla detenzione di richiami, purché nati ed allevati in cattività.
2. 4. Vascon.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
2. 11. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, sostituire le parole: degli uccelli da richiamo è attestata con le seguenti: e l'uso degli uccelli da richiamo sono attestate.
2. 3. Romele.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, sostituire le parole: dal documento di provenienza rilasciato, con le seguenti: da anello metallico inamovibile o da fascetta plastica inamovibile apposta subito dopo la cattura.
*2. 37. Marcora.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, sostituire le parole: dal documento di provenienza rilasciato, con le seguenti: da anello metallico inamovibile o da fascetta plastica inamovibile apposta subito dopo la cattura.
*2. 62. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, sostituire le parole: dal documento di provenienza rilasciato, con le seguenti: da anello metallico o da fascetta plastica inamovibili numerati, apposti subito dopo la cattura.
2. 15. Schmidt.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, sostituire le parole: dal documento di provenienza rilasciato, con le seguenti: da anello metallico o da fascetta plastica inamovibili e numerati, apposti all'animale.
2. 7. Marcora.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, sostituire le parole: che deve accompagnare gli uccelli fino alla fine del comma con le seguenti: che deve sempre accompagnare gli uccelli, i quali non possono mai essere oggetto di cessione. Al termine della stagione venatoria il cacciatore che è autorizzato all'uso di richiami deve consegnarli al Corpo Forestale dello Stato e non può riceverne altri.
2. 68. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, sostituire le parole: che deve accompagnare gli uccelli anche in caso di cessione da parte di un altro cacciatore con le seguenti: La legittima detenzione riguarda soltanto cinque richiami e non è rinnovabile al loro decesso.
2. 53. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: gli uccelli da richiamo non potranno essere impiegati nell'esercizio venatorio per più di due volte nell'arco di due mesi e dovranno essere detenuti in voliere di lunghezza pari ad almeno 12 volte l'apertura alare degli animali stessi. L'inottemperanza a tali norme costituisce violazione della legge n. 189 del 2004.
2. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica ed avvalendosi delle linee guida elaborate dalle associazioni animaliste riconosciute a livello nazionale.
2. 69. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, dopo le parole: appartenenti alle specie cacciabili aggiungere le seguenti: autorizzate in numero non superiore a due, cioè tordo bottaccio e colombaccio.
2. 54. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, sostituire le parole: e di cessione per l'attività venatoria con le seguenti: che non possono violare le esigenze degli animali secondo i parametri naturali, in particolare per quanto riguarda la libertà di movimento.
2. 26.Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i richiami non possono essere ceduti a chi esercita l'attività venatoria ed il detentore risponde delle loro condizioni e del loro benessere.
2. 27.Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I veterinari delle ASL competenti per territorio vigilano sulle condizioni dei richiami vivi detenuti, al fine di accertare eventuali maltrattamenti.
2. 71. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le dimensioni delle gabbie per la detenzione dei richiami vivi debbono avere una lunghezza non inferiore a 15 volte l'apertura alare degli animali ed una larghezza non inferiore a 10 volte.
2. 56. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le modalità di detenzione dei richiami vivi sono disciplinate dalle regioni sulla base del principio della assenza di sofferenza di ogni animale e della compatibilità della detenzione con le sue esigenze etologiche.
2. 55. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il richiamo deceduto non può essere sostituito.
2. 28. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sopprimere il comma 5.
2. 57. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Dal 31 gennaio 2006 la caccia da appostamento è abolita; da quella data le catture dovranno cessare ed i detentori dei richiami vivi dovranno consegnare gli animali ad appositi centri di recupero.
2. 30. Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'utilizzo dei richiami vivi provenienti da allevamento opera la limitazione di due esemplari nell'arco di quattro annate venatorie.
2. 58. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i
casi disciplinati con atto della Regione e in presenza di particolari condizioni ambientali.
2. 19. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La condanna per il reato di maltrattamento agli animali comporta la revoca della licenza di caccia.
2. 29.Rocchi.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Qualora la detenzione di richiami vivi abbia configurato reato di maltrattamento, è preclusa al cacciatore responsabile la possibilità di detenzione di richiami e di esercizio della caccia per cinque anni.
2. 59. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per le politiche agricole e forestali autorizzano la cattura di uccelli a fini di richiamo indicando:
a) le giustificazioni dell'attività di cattura tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria;
b) le specie e le quantità oggetto di cattura;
c) l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva n. 409/79/CEE;
d) le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;
e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura nonché i tempi e i luoghi;
f) le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;
g) il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione.
2. 12.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Mazzolini.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per le politiche agricole e forestali, autorizzano la cattura di uccelli a fini di richiamo secondo le procedure e le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva n. 409/79/CEE.
2. 6. Marcora.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Ogni regione non può autorizzare la cattura e la detenzione di un numero di richiami superiori a duecento.
2. 61. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Gli agenti del corpo Forestale dello Stato effettuano ogni tre mesi controllo sui richiami vivi detenuti e trasmettono il relativo verbale ai competenti uffici regionali.
2. 70. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso Art. 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica detta le norme per la detenzione di richiami vivi a cui si devono attenere le regioni, avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste a livello nazionale e regionale.
2. 60. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole da: «ovvero le richieste relative....», fino alla fine del comma sono soppresse.
2. 02. Vascon.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
Art. 6-bis. - Attuazione del dispositivo previsto dall'articolo 5 lettera e) della direttiva 79/409/CEE.
1. Ogni provincia istituisce un registro della fauna viva protetta detenuta dai privati nel quale vengono riportati i dati di tutti i detentori e della corrispettiva fauna detenuta.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 lettera e) della Direttiva 79/409/CEE, è vietata la detenzione di uccelli o mammiferi considerati protetti e non cacciabili ai sensi della presente legge.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge chiunque detenga soggetti appartenenti alle specie di uccelli o mammiferi protetti deve comunicare alla provincia competente per territorio il numero di soggetti detenuti suddivisi per specie e ove possibile anche per sesso ed età.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge chiunque detenga i soggetti di specie di cui al comma 3 deve cederli gratuitamente alla provincia territorialmente competente.
5. Chi non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è sottoposto alle sanzioni previste dalla presente legge.
6. Le province provvedono alla raccolta della fauna di cui al comma 3 tramite i centri di recupero della fauna o le associazioni di protezione ambientale o di tutela degli animali riconosciute, al fine di liberarla in ambienti idonei o, altrimenti, affidarla a centri specializzati.
2. 01. Schmitd.
Sopprimerlo.
* 3. 24. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
* 3. 35. Marcora, Rocchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio n. 157 è sostituito dai seguenti:
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna) è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono istituire con legge l'Istituto Regionale o della
provincia autonoma per la fauna selvatica che, d'intesa e sotto le direttive dell'Istituto Nazionale, opera quale organo decentrato scientifico e tecnico di ricerca, consulenza e supporto per la predisposizione di piani faunistico-venatori per le regioni e le province ed è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. 53. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il seguente periodo: Nell'ambito delle politiche di conservazione, che rappresentano una priorità ineludibile per l'Italia, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica viene a costituire l'organismo di ricerca di livello internazionale, con competenze scientifiche sulle direttive e sui trattati internazionali.
3. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), aggiungere le seguenti: che opera con un organico non inferiore alle 200 unità.
3. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività dell'istituto nazionale per la fauna selvatica è libera e non deve essere sottoposta a pressioni al fine di influenzare o condizionare la ricerca.
* 3. 8. Valpiana.
Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività dell'istituto nazionale per la fauna selvatica è libera e non deve essere sottoposta a pressioni al fine di influenzare o condizionare la ricerca.
* 3. 21. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività dell'istituto nazionale per la fauna selvatica è libera e non deve essere sottoposta a pressioni al fine di influenzare o condizionare la ricerca.
* 3. 50. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività dell'istituto nazionale per la fauna selvatica è libera e non deve essere sottoposta a pressioni al fine di influenzare o condizionare la ricerca.
* 3. 32. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica opera quale organismo scientifico ed il suo lavoro non può essere condizionato da fattori estranei al compito di ricerca ed agli altri compiti assegnatigli.
3. 11. Calzolaio.
Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nel novero dei suoi compiti è prioritario per l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di procedere alla rilevazione della consistenza delle specie naturali e di segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri la condizione di diminuzione di una specie; entro 60 giorni questa viene esclusa dall'elenco delle specie cacciabili.
3. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2, aggiunge, in fine, il seguente periodo: Esso opera anche in relazione, scambio, collaborazione con gli uffici e gli organi dell'Unione Europea.
3. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal 31 dicembre 2005, con la consulenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica viene avviato il programma straordinario di tutela della biodiversità che avrà la durata di anni 10 su tutto il territorio nazionale.
3. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere i capoversi 2-bis, e 2-ter.
3. 25. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter con i seguenti:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con legge l'Istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
2-ter. L'Istituto è sottoposto alla Vigilanza del Presidente della giunta regionale e della provincia autonoma. Gli istituti regionali e delle province autonome collaborano con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
3. 1. Il relatore.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Al fine di tutelare il patrimonio di biodiversità ed in collaborazione con le Associazioni ambientnaliste riconosciute a livello nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono centri per l'assistenza ed il recupero di animali selvatici provvedendo - ove possibile - alla loro reimmissione sul territorio.
3. 12. Calzolaio.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, istituti regionali o provinciali per la fauna selvatica od organi tecnico-scientifici equivalenti, cui affidare le funzioni di cui al comma 3. Nei progetti di carattere nazionale o internazionale gli istituti regionali e provinciali collaborano anche con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
3. 2. Vascon.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono istituire con legge l'Istituto Regionale o della provincia autonoma per la fauna selvatica che, d'intesa e sotto le direttive dell'Istituto Nazionale, opera quale organo decentrato scientifico e tecnico di ricerca, consulenza e supporto per la predisposizione di piani faunistico-venatori per le regioni e le province ed è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. 18. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con legge l'istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica che, d'intesa con l'Istituto nazionale, promuove, coordina ed effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici, al fine di verificare la distribuzione, tendenza e consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale.
3. 16. Marcora.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono centri di recupero per la fauna in difficoltà al fine, ove possibile, della sua reintroduzione in ambiente. D'intesa con le regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del regolamento dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, istituisce sedi decentrate dell'Istituto dotate di organici e risorse adeguati sottoposte al controllo dell'Istituto centrale.
* 3. 29. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono centri di recupero per la fauna in difficoltà al fine, ove possibile, della sua reintroduzione in ambiente. D'intesa con le regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del regolamento dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, istituisce sedi decentrate dell'Istituto dotate di organici e risorse adeguati sottoposte al controllo dell'Istituto centrale.
* 3. 51. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono centri di recupero per la fauna in difficoltà al fine, ove possibile, della sua reintroduzione in ambiente. D'intesa con le regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del regolamento dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, istituisce sedi decentrate dell'Istituto dotate di organici e risorse adeguati sottoposte al controllo dell'Istituto centrale.
* 3. 9. Valpiana.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono centri di recupero per la fauna in difficoltà al fine, ove possibile, della sua reintroduzione in ambiente. D'intesa con le regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del regolamento dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, istituisce sedi decentrate dell'Istituto dotate di organici e risorse adeguati sottoposte al controllo dell'Istituto centrale.
* 3. 22. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: e della provincia autonoma;
nonché le seguenti parole: e le province;
nonché le seguenti parole: o della provincia autonoma.
3. 3. Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: del Presidente del Consiglio fino alla fine del capoverso con le seguenti: del presidente della giunta regionale e per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, alla vigilanza del presidente della relativa provincia.
3. 6. Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: che può delegare fino alla fine del capoverso.
3. 26. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avvalendosi dell'assistenza scientifica dell'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dall'anno 2006 iniziano il monitoraggio degli habitat della fauna stanziale e migratoria, per accertarne condizioni e problemi; per la durata quadriennale di tale programma, l'attività venatoria sull'avifauna migratoria è sospesa.
3. 45. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.
* 3. 15. Marcora.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.
* 3. 19. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. All'istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica sono attribuiti, limitatamente al territorio della regione o della provincia autonoma, compiti tecnico-consultivi di supporto all'attività dell'istituto centrale.
** 3. 10. Valpiana.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. All'istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica sono attribuiti, limitatamente al territorio della regione o della provincia autonoma, compiti tecnico-consultivi di supporto all'attività dell'istituto centrale.
** 3. 23. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. All'istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica sono attribuiti, limitatamente al territorio della regione o della provincia autonoma, compiti tecnico-consultivi di supporto all'attività dell'istituto centrale.
** 3. 30. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. All'istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica
sono attribuiti, limitatamente al territorio della regione o della provincia autonoma, compiti tecnico-consultivi di supporto all'attività dell'istituto centrale.
** 3. 52. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica può avvalersi, su richiesta, della collaborazione degli Istituti regionali o provinciali di cui al comma 2-bis.
3. 54. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2-ter sopprimere le seguenti parole: o della provincia autonoma ogni volta che ricorrono.
3. 4. Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: sono attribuiti, aggiungere le seguenti: dall'anno 2015 e.
3. 47. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole da: ed esso fino alla fine del capoverso con le seguenti: con esclusione dei compiti di cui al comma 4.
3. 27. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, capoverso 2-ter sostituire le parole: alle incombenze di cui al comma 4 con le seguenti: alla trasmissione alla sede centrale dell'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica dei dati sulla riproduzione della fauna.
3. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allo scopo di contribuire a preparare studiosi che rivolgono la loro attività alla tutela e all'incremento della biodiversità.
3. 48. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Sino all'effettuazione dei censimenti delle popolazioni selvatiche in tutto il territorio nazionale, che ne verifichino le condizioni, l'attività venatoria è sospesa.
* 3. 49. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Sino all'effettuazione dei censimenti delle popolazioni selvatiche in tutto il territorio nazionale, che ne verifichino le condizioni, l'attività venatoria è sospesa.
* 3. 31. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Sino all'effettuazione dei censimenti delle popolazioni selvatiche in tutto il territorio nazionale, che ne verifichino le condizioni, l'attività venatoria è sospesa.
* 3. 7. Valpiana.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis del presente articolo, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 5. Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Le Regioni conducono opera d'informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul patrimonio di biodiversità e sul suo valore naturalistico, scientifico e culturale.
3. 13. Calzolaio.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 3 l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica può avvalersi, su richiesta, della collaborazione degli Istituti regionali o provinciali di cui al comma 2-bis.
3. 20. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è l'autorità competente per tutte le materie e gli affari relativi all'applicazione delle Direttive e Convenzioni sottoscritte dall'Italia in materia di fauna ed habitat.
3. 17. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Ogni anno l'Istituto Nazionale per Fauna Selvatica invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sulle condizioni del patrimonio di biodiversità.
3. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. L'Italia tutela i siti atti ad essere individuati come siti di importanza comunitaria e si avvale per tutti gli atti relativi della consulenza dell'Istituito Nazionale per la Fauna Selvatica; in tali siti è vietata la modifica dei luoghi nonché l'attività venatoria.
3. 44. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Dal 1o gennaio 2007 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano considerano priorità ambientale il censimento della biodiversità animale e vegetale, per la ricostituzione degli habitat e per le finalità delle politiche di conservazione dell'Unione Europea. Nelle regioni inadempienti l'attività venatoria è sospesa.
3. 46. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: i rapporti con le altre componenti ambientali sono aggiunte le seguenti: di predisporre, con gli aggiornamenti necessari, documenti di valutazione tecnica
sullo stato di conservazione delle specie selvatiche.
3. 55. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica comunica sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri i dati sullo status delle popolazioni naturali al fine di procedere alla loro cacellazione dall'elenco delle specie oggetto di caccia in caso di trend negativo ed eventualmente, se ritenuto necessario, di sospendere l'attività venatoria per un tempo determinato.
3. 57. Grillini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
3-bis. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica elabora con cadenza triennale, un quadro generale aggiornato dello stato di conservazione della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie che in base alla presente legge risultano cacciabili.
3. 56. Grillini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Il Governo emana con decreto il regolamento sul corretto comportamento da osservare durante l'esercizio della caccia, al fine di assicurare la sicurezza delle persone e il rispetto dell'ambiente.
3. 14. Calzolaio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
1. Presso il Ministero per le politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat (ONFSH), composto da un rappresentante nominato dal Ministro per le Politiche agricole e forestali, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'Ambiente, da un rappresentante degli istituti faunistici regionali nominato dalla conferenza permanente Stato-regioni, dal presidente dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante nominato dal CNR, da tre rappresentanti di atenei nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal rappresentante italiano nel Comitato ORNIS.
2. L 'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le Politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro per le Politiche agricole e forestali o da un suo delegato.
3. All'Osservatorio, che assicura la raccolta, l'utilizzo, la convalida e la diffusione degli studi e ricerche concernenti la fauna selvatica e i suoi habitat, in particolare gli uccelli migratori considerati nell'insieme della loro area di ripartizione del Paleartico occidentale, sono conferiti i seguenti compiti:
a) elaborare i metodi tecnici necessari alla buona conoscenza delle specie selvatiche e alla gestione programmata delle loro popolazioni per assicurarne la
conservazione anche attraverso un esercizio venatorio sostenibile;
b) formulare proposte per la messa in opera di sistemi informativi che consentano di armonizzare i dati raccolti;
e) contribuire alla valorizzazione e alla diffusione dei lavori realizzati in materia di conoscenza e gestione delle specie selvatiche e di loro utilizzo in un quadro internazione.
4. L'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat viene rinnovato ogni cinque anni.
3. 01. Il relatore.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
1. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali, l'Osservatorio nazionale per la fauna e gli habitat, di seguito detto Osservatorio, presieduto dallo stesso Ministro, o da un suo delegato, cui si aggiungono dieci membri, tra i quali: uno nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; uno dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio; due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in rappresentanza degli istituti faunistici regionali; uno nominato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; tre nominati dal Consiglio Universitario Nazionale; il presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il rappresentante italiano nel comitato ORNIS. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni.
2. All'Osservatorio, che assicura la raccolta, l'utilizzo, la convalida e la diffusione di studi e di ricerche concernenti la fauna selvatica ed i suoi habitat, in particolare gli uccelli migratori considerati nell'insieme della loro area di ripartizione del Paleartico occidentale, sono conferiti i seguenti compiti:
a) elaborare i metodi necessari alla buona conoscenza delle specie selvatiche e alla gestione programmata delle loro popolazioni per assicurarne la conservazione anche attraverso un esercizio venatorio sostenibile;
b) formulare proposte per la messa in opera di sistemi informativi che consentano di armonizzare i dati raccolti;
c) contribuire alla valorizzazione ed alla diffusione dei lavori realizzati in materia di conoscenza e gestione delle specie selvatiche e di loro utilizzo in un quadro internazionale.
3. Al funzionamento dell'Osservatorio ed alle connesse attività, il Ministero delle Politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 02. Vascon.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
1. Il Ministro dell'Ambiente è delegato ad emanare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali, un regolamento contenente le norme di comportamento da tenere
durante l'esercizio venatorio al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.
3. 03. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, le parole: «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta» sono sostituite con le seguenti: «da tre rappresentanti di associazioni venatorie nazionali riconosciute.
3. 04. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Il Comitato predispone i propri atti in conformità con le previsioni tecniche e scientifiche elaborate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
3. 05. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Sopprimerlo.
*4. 13. Valpiana.
Sopprimerlo.
*4. 59. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Sopprimerlo.
*4. 88. Marcora, Rocchi.
Sopprimerlo.
*4. 95. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 15 al 25 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni ed in armonia con le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3-bis. Le Province devono distribuire in termini equilibrati le percentuali di protezione indicate al comma 3 all'interno dei confini delle singole province.
3-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a verificare le percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, in base ai limiti previsti dal comma 3.
3-quater. In caso di inosservanza da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta entro i limiti del calendario venatorio;
4. 38. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Il territorio agro-silvo-pastorale delle regioni è prioritariamente destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 15 al 25 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3-bis. Le Regioni individuano i territori sui quali applicare le percentuali di protezione indicati al comma.
3-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a verificare le percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, in base alla quale previste dal comma 3.
3-quater. In caso di inosservanza da parte delle regioni, delle quali di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) al comma 8, lettera e), è aggiunto, infine, il seguente periodo:
In tali zone l'attività cino-venatoria con abbattimento della fauna, purché proveniente da allevamento, è praticata secondo i limiti e le condizioni stabilite dal calendario venatorio;
4. 35. Marcora.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 35 al 45 per cento a protezione della fauna, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 15 al 25 per cento. In dette percentuali, in cui opera il divieto di caccia, possono essere compresi esclusivamente i territori dei Parchi nazionali e dei parchi naturali regionali, le riserve naturali, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna, le zone di ripopolamento e cattura, i fondi chiusi ove sia praticata l'agricoltura biologica, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici ove operi il divieto di caccia, nonché i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Ai fini del presente comma non costituiscono zone a protezione della fauna quelle in cui vige il divieto di caccia a norma dell'articolo 21, comma 1, lettere a) ed e).
4. 51. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3 premettere le seguenti parole: L'articolo 842 del Codice civile è abrogato.
*4. 12. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, premettere le seguenti parole: L'articolo 842 del Codice civile è abrogato.
*4. 66. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, premettere il seguente periodo:
Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è soggetto a pianificazione anche nel rispetto delle previsioni della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e fauna selvatiche.
* 4. 89. Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, premettere il seguente periodo:
Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è soggetto a pianificazione anche tenendo conto delle aree individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e fauna selvatiche.
* 4. 40. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), al comma 3 premettere le seguenti parole: Lo Stato attribuisce carattere di priorità alla conservazione della fauna in tutto il territorio nazionale. A tale scopo, dall'anno 2008 sarà sottoposto a vincolo di protezione delle popolazioni selvatiche metà del territorio di ciascuna regione.
**4. 80. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, premettere le seguenti parole: Lo Stato attribuisce carattere di priorità alla conservazione della fauna in tutto il territorio nazionale. A tale scopo, dall'anno 2008 sarà sottoposto a vincolo di protezione delle popolazioni selvatiche metà del territorio di ciascuna regione.
**4. 27. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, premettere le seguenti parole: Lo Stato attribuisce carattere di priorità alla conservazione della fauna in tutto il territorio nazionale. A tale scopo, dall'anno 2008 sarà sottoposto a vincolo di protezione delle popolazioni selvatiche metà del territorio di ciascuna regione.
**4. 109. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, premettere il seguente periodo: Costituisce responsabilità ed impegno prioritario per lo Stato la conservazione della biodiversità in tutto il territorio nazionale.
4. 33. Calzolaio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.
4. 90. Marcora.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3, con il seguente: 3. In ogni regione il territorio agro-silvo-pastorale è destinato per una soglia minima del 38 per cento a fini di protezione della fauna selvatica, inclusa la zona delle Alpi. Le regioni possono estendere le dimensioni della tutela.
4. 81. Rocchi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 35 al 45 per cento a protezione della fauna, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 15 al 25 per cento. In dette percentuali, in cui opera il divieto di caccia, possono essere compresi esclusivamente i territori dei Parchi nazionali e dei parchi naturali regionali, le riserve naturali , nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna, le zone di ripopolamento e cattura, i fondi chiusi ove sia praticata l'agricoltura biologica, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici ove operi il divieto di caccia, nonché i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
Ai fini del presente comma non costituiscono zone a protezione della fauna quelle in cui vige il divieto di caccia a norma dell'articolo 21 comma 1 lettere a) ed e).
4. 113. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una percentuale minima del 20 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale minima del 10 per cento.
4. 41. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando una percentuale non inferiore ad un terzo del territorio, le regioni possono estendere sino al 20 per cento il territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna.
*4. 16. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3 sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando una percentuale non inferiore ad un terzo del territorio, le regioni possono estendere sino al 20 per cento il territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna.
*4. 69. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), primo capoverso comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando una percentuale non inferiore ad un terzo del territorio, le regioni possono estendere per un ulteriore 20 per cento il territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna.
*4. 98. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a) capoverso aggiungere al primo periodo le parole: È facoltà delle Regioni estendere il vincolo di protezione della fauna selvatica al restante territorio.
4. 28. Calzolaio.
Al comma 1, alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: dal 30 al 45.
*4. 14. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: dal 30 al 45.
*4. 67. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: dal 30 al 45.
*4. 96. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: non inferiore al 30.
**4. 15. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: non inferiore al 30.
**4. 68. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: inferiore al 30.
**4. 97. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: non inferiore al 30.
**4. 119. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: non inferiore al 25.
4. 29. Calzolaio.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 20 al 30 con le seguenti: dal 20 al 25.
4. 7. Vascon.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 10 al 20 con le seguenti: dal 18 al 28.
*4. 86. Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 10 al 20o, con le seguenti: dal 18 al 28.
*4. 112. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 10 al 20 per cento con le seguenti: dal 18 al 28.
* 4. 49. Schmidt.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: dal 10 al 20 con le seguenti: dal 15 al 25.
4. 64. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non rientrano in dette percentuali i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.
*4. 73. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non rientrano in dette percentuali i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.
*4. 102. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Non rientrano in dette percentuali i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.
*4. 20. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni, con le seguenti: In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni, eccettuate le aree di rispetto da vie di comunicazione, aree urbanizzate e fabbricati di ogni tipo.
4. 120. Grillini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche per affetto fino a: divieto di caccia.
4. 85. Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole da: per effetto di altre leggi o disposizioni fino a: dello Stato e delle regioni.
4. 110. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere delle parole: ed in particolare fino alla fine del comma.
* 4. 42. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere dalle parole: e in particolare fino alla fine del comma.
* 4. 11. Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , le zone di ripopolamento e cattura.
4. 3. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , i fondi chiusi.
*4. 4. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , i fondi chiusi.
*4. 56. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, opo le parole: i fondi chiusi aggiungere le seguenti: purché questi non superino in ambito provinciale un superficie pari all'1 per cento dei territori compresi tra il 20 e il 30 per cento di cui al comma 3.
4. 34. Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere la parola: principali.
4. 61. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esterno dei parchi nazionali, lungo tutto il loro perimetro è istituita una fascia di protezione della profondità di due chilometri in cui ogni attività venatoria e preclusa.
*4. 25. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esterno dei parchi nazionali, lungo tutto il loro perimetro è istituita una fascia di protezione della profondità di due chilometri in cui ogni attività venatoria è preclusa.
* 4. 78.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esterno dei parchi nazionali, lungo tutto il loro perimetro è istituita una fascia di protezione della profondità di due chilometri in cui ogni attività venatoria è preclusa.
* 4. 107.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stato assicura le risorse finanziarie necessarie alla politica di conservazione attuata dai parchi nazionali e regionali, assicurando l'incremento dei fondi nella misura del 20 per cento in più per singolo parco dall'anno 2006.
** 4. 105.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stato assicura le risorse finanziarie necessarie alla politica di conservazione attuata dai parchi nazionali e regionali, assicurando l'incremento dei fondi nella misura del 20 per cento in più per singolo parco dall'anno 2006.
** 4. 76.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stato assicura le risorse finanziarie necessarie alla politica di conservazione attuata dai parchi nazionali e regionali, assicurando l'incremento dei fondi nella misura del 20 per cento in più per singolo parco dall'anno 2006.
** 4. 23.Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: dall'anno 2007 sono assicurate ai parchi nazionali e regionali ed ai territori destinati a protezione della fauna risorse adeguate alla loro finalità di conservazione e i fondi saranno aumentati nella misura del 15 per cento in più, all'uopo attingendo alle risorse del bilancio del Ministero dell'ambiente.
4. 31.Calzolaio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3-bis.
* 4. 1.Il relatore.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3-bis.
* 4. 8.Vascon.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso 3-bis.
* 4. 43.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il 3-bis con il seguente:
3-bis. Le regioni, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna, assicurano una distribuzione equilibrata delle percentuali di protezione tra le singole province.
** 4. 52.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Le regioni, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna, assicurano una distribuzione equilibrata delle percentuali di protezione tra le singole province.
** 4. 114. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Nel territorio agro-silvo-pastorale oggetto di pianificazione a fini venatori non sono compresi: le lagune ed i canali, il mare, gli specchi d'acqua naturali ed artificiali, le zone militari, gli aeroporti, le aree urbanizzate, le sedi stradali e ferroviarie e le altre aree individuate dalle regioni.
4. 37. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Nel computo del territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione non sono considerate le lagune ed i canali; il mare; gli specchi d'acqua artificiali; le zone militari; gli aeroporti; le sedi stradali e ferroviarie nonchè le altre aree individuate dalle regioni.
4. 36. Marcora.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali minime di territorio agro-silvo pastorale da destinare a protezione della fauna.
* 4. 53. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
3-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali minime di territorio agro-silvo pastorale da destinare a protezione della fauna.
* 4. 115. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-ter.
4. 44. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, dopo la parola: competenze inserire le seguenti: tramite intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 2. Il Relatore.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, sopprimere le parole: riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
* 4. 21. Valpiana.
Al comma 1, lettera a) capoverso 3-ter, sopprimere le parole: riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
* 4. 74. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, sopprimere le parole: riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
* 4. 103. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, sostituire le parole: riportandole altresì all'interno dei limiti previsti il comma 3, se superati con le seguenti: portandole al minino di protezione della fauna selvatica, equivalente al 55 per cento del territorio.
4. 82. Rocchi.
Al comma 1, lettera a) capoverso comma 3-ter, sostituire le parole: riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati con le seguenti: tenendo conto che le Regioni possono sottoporre ad allargamento l'estensione di territorio di tutela della fauna selvatica.
4. 30.Calzolaio.
Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso 3-quater.
* 4. 17. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3-quater.
* 4. 45. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 3-quater.
* 4. 70. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3-quater.
* 4. 99. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso al comma 3-quater sostituire le parole: il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. 62. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3-quater, sopprimere le parole da: sentite fine alla fine del periodo.
* 4. 91. Marcora.
Al comma 1, lettera a), dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 10 per cento a caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nonché alle zone di cui al comma 8, lettera e). In tali territori è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria, ad esecuzione del germano reale (Anas platyrhyneos).
4. 65. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
Al comma 1, aggiungere, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 5, le parole: del 15 sono sostituite dalle seguenti: dell'8.
4. 9. Vascon.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 5 le parole: «15» sono sostituite dalle seguenti: «20».
*4. 5. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 5 le parole: «15» sono sostituite dalle seguenti: «20».
*4. 57. Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 18. Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 54. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 50. Schmidt.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 71. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 87. Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**4. 100. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera b), prima delle parole: sono ricomprese premettere le seguenti: non.
4. 46. Schmidt Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sono ricompresi fino alla fine con le seguenti: le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere non entrano a far parte della programmazione venatoria e sono finalizzati alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente.
4. 83. Rocchi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, sono soppresse le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.
4. 118. Schmidt Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 4. 19. Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 4. 72. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 4. 93. Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 4. 101. Zanella. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani sul selvaggina d'allevamento appartenente a specie storicamente autoctone, con eventuale abbattimento consentito solo nel periodo intercorrente tra le date di apertura e chiusura della caccia».
4. 121. Grillini.
Al comma 1, sostituire le lettere c) con la seguente:
c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purchè di allevamento e liberata per l'occasione può esser svolta esclusivamente nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio».
* 4. 117. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8, lettera e), è aggiunto in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purchè di allevamento e liberata per l'occasione può esser svolta esclusivamente nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio».
* 4. 55. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: In tali fino alla fine con le seguenti: In tali zone l'attività cinofila non può essere condotta con abbattimento della fauna.
4. 84. Rocchi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: può essere svolta in ogni periodo dell'anno.
4. 47. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al comma 8, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
h-bis) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la provincia provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni. Il divieto decade qualora vengano individuati e denunciati i responsabili di tale reato.
4. 39. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera d), capoverso h-bis), sopprimere le parole: , i fondi chiusi.
* 4. 58. Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso h-bis), sopprimere le parole: , i fondi chiusi.
* 4. 6. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera d), capoverso h-bis), sopprimere le parole: , i fondi chiusi.
* 4. 63. Rava, Martora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso h-ter).
** 4. 24. Valpiana.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso h-ter).
** 4. 77. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso h-ter).
** 4. 94. Marcora.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso h-ter).
** 4. 106. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso h-ter) con il seguente: Il demanio forestale ed agricolo dello Stato e delle Regioni è destinato alla conservazione ed al riequilibrio della biodiversità ed è quindi escluso dall'attività venatoria.
4. 32. Calzolaio.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso h-ter) con il seguente: Il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle Regioni è sottoposto a vincolo di protezione della fauna per il riequilibrio della sua consistenza e della sua capacità di riproduzione.
* 4. 26. Valpiana.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso h-ter) con il seguente: Il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle Regioni è sottoposto a vincolo di protezione della fauna per il riequilibrio della sua consistenza e della sua capacità di riproduzione.
* 4. 79. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso h-ter) con il seguente:
h-ter) Il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle Regioni è sottoposto a vincolo di protezione della fauna per il riequilibrio della sua consistenza e della sua capacità di riproduzione.
* 4. 108. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera d), capoverso h-ter), sopprimere le seguenti parole: e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle Regioni.
4. 48. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera d), in fine, aggiungere il seguente:
h-quater) Le disposizioni di cui al presente comma sono subordinate alla sussistenza di condizioni soddisfacenti della fauna accertate e documentate dall'INFS. In caso di status insoddisfacenti di una o più specie la percentuale minima di protezione del territorio viene portata al 42 per cento.
4. 75. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
h-quater) Le disposizioni di cui sopra sono subordinate alla sussistenza di condizioni soddisfacenti della fauna accertate e documentate dall'INFS. In caso di status insoddisfacenti di una o più specie la percentuale minima di protezione del territorio viene portata al 42 per cento.
* 4. 22. Valpiana.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
h-quater) Le disposizioni di cui sopra sono subordinate alla sussistenza di condizioni soddisfacenti della fauna accertate e documentate dall'INFS. In caso di status insoddisfacenti di una o più specie la percentuale minima di protezione del territorio viene portata al 42 per cento.
* 4. 104. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) il comma 14 è sostituito dal seguente:
14. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della maggioranza dei proprietari, o conduttori interessati, la zona non può essere istituita.
4. 10. Vascon.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: «17-bis. È vietata l'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti nei territori destinati all'esercizio venatorio».
4. 122.Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimerlo.
* 5. 41.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimerlo.
* 5. 39.Marcora, Rocchi.
Sopprimerlo.
* 5. 35.Lolli.
Sopprimerlo.
* 5. 1.Valpiana.
Sopprimerlo.
* 5. 17.Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così sostituito:
1. L'esercizio venatorio si svolge su concessione che lo Stato rilascia ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego di fucile da caccia ad anima liscia di calibro 20 o calibro 12.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
4. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore o nei casi esplicitamente contemplati dalla legge.
5. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto di tutte le disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. L'attività venatoria può essere esercitata solo da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dalla licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utilizzati nell'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria a condizione che non abbia riportato condanne.
7. Nelle aree sottoposte a regime di protezione, ovvero nei parchi nazionali e regionali, nelle oasi di protezione, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e
cattura, e in tutte le altre aree adibite a protezione previste da altre leggi, è vietato introdurre armi da fuoco anche se scariche e smontate o arnesi atti alla caccia, cani da caccia o qualsiasi mezzo vietato dalla presente legge.
8. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi alla lepre;
b) vagante in zona Alpi al fagiano;
c) vagante nel rimanente territorio alla lepre;
d) vagante nel rimanente territorio al fagiano.
9. Il cacciatore può utilizzare cani da caccia in numero non superiore a due.
10. È vietato a chiunque l'utilizzo e la detenzione di richiami vivi nell'esercizio venatorio.
11. Nell'esercizio venatorio è altresì vietato a chiunque utilizzare fischi e richiami a bocca o manuali, nonché richiami a funzionamento meccanico non acustici, stampi, soggetti impagliati.
12. Sono concessi solo i richiami acustici a bocca per richiamare i cani da caccia.
13. La caccia con il falco e con l'arco è vietata in tutto il territorio nazionale».
5. 15.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così sostituito:
1. L'esercizio venatorio si svolge su concessione che lo Stato rilascia ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego di fucile da caccia ad anima liscia di calibro 20 o calibro 12.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
4. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore o nei casi esplicitamente contemplati dalla legge.
5. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nei rispetto di tutte le disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. L'attività venatoria può essere esercitata solo da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dalla licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utilizzati nell'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria a condizione che non abbia riportato condanne.
7. Nelle aree sottoposte a regime di protezione, ovvero nei parchi nazionali e regionali, nelle oasi di protezione, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, e in tutte le altre aree adibite a protezione previste da altre leggi, è vietato introdurre armi anche se scariche e smontate o arnesi atti alla caccia, cani da caccia o qualsiasi mezzo vietato dalla presente legge.
8. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) vagante nel rimanente territorio.
9. Il cacciatore può utilizzare cani da caccia in numero non superiore a due.
10. La caccia con il falco e con l'arco è vietata in tutto il territorio nazionale».
5. 14.Marcora.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è consentito esclusivamente nelle regioni che abbiano adottato la gestione programmata della caccia di cui al successivo articolo 14».
5. 40.Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'attività venatoria va esercitata in conformità con la necessità di mantenere le popolazioni di fauna selvatica ad un buono stato di conservazione e preservare l'ambiente e gli habitat prioritari da danneggiamenti».
5. 54.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le munizioni impiegate per l'esercizio venatorio con uso di fucile devono essere composte integralmente da materiale biodegradabile e non tossico».
5. 55.Grillini.
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'attività venatoria deve svolgersi nel pieno rispetto dell'esigenza di conservazione delle popolazioni di fauna selvatica, di tutela dell'ambiente naturale e di garanzia della piena sicurezza dei cittadini. Le misure intraprese a tali fini risultano prioritarie rispetto all'esercizio di detta attività e prevalgono, nella definizione di tempi e modalità dell'esercizio venatorio, qualora vengano a confliggere con quello».
5. 56.Grillini.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 5. 2.Valpiana.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 5. 42.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 5. 37.Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 5. 25.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 5. 22.Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 5. 16.Schmidt.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5, alinea, sopprimere le parole: «fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco».
5. 36.Zanella.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5, alinea, sopprimere le parole: «o con il falco».
** 5. 26.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5 alinea, sopprimere le parole: «o con il falco».
** 5. 3.Valpiana.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5 alinea, le parole: «o con il falco» sono soppresse.
** 5. 12.Calzolaio.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5, alinea, le parole: «o con il falco» sono soppresse.
** 5. 43.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5, la lettera b) è soppressa.
* 5. 44.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5 sopprimere la lettera b).
* 5. 27.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 5 sopprimere la lettera b).
* 5. 4.Valpiana.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in una delle seguenti forme, secondo disposizioni regionali:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata».
5. 18.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 8 le parole: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di età».
5. 48.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non può esercitare l'attività venatoria chi abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
* 5. 31.Rocchi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 8, inserire le seguenti: le parole: «diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di età» e.
5. 8.Valpiana.
Al comma 1, lettera b), le parole: 1 milione di euro sono sostituire dalle seguenti: 500.000 euro.
5. 19.Rava, Marcora Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), le parole: 750 mila euro sono sostituite con le seguenti: 375 mila.
5. 20.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per ogni persona danneggiata aggiungere le seguenti: fisicamente, psicologicamente o patrimonialmente.
* 5. 33.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per ogni persona danneggiata inserire le seguenti: fisicamente, psicologicamente o patrimonialmente.
* 5. 51.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per ogni persona danneggiata aggiungere le seguenti: fisicamente, psicologicamente o patrimonialmente.
* 5. 11.Valpiana.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 250 mila euro con le seguenti: 125 mila euro.
5. 21.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e 250 mila euro per danni a cose ed animali con le parole: e 300 mila euro per danni ad animali e cose.
5. 13.Calzolaio.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: danni a cose e ad animali con le parole: danni ad animali o cose.
*5. 23.Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: danni a cose e ad animali con le parole: danni ad animali o cose.
*5. 29.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: danni a cose e ad animali con le parole: danni ad animali o cose.
*5. 6.Valpiana.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: danni a cose e ad animali con le parole: danni ad animali o cose.
*5. 46.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con massimale di 150 mila con le seguenti: con massimale di 200 mila.
5. 24.Ruggieri, Belillo, Meduri.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cacciatore deve stipulare apposita polizza assicurativa con massimale di 200 mila euro per eventuali traumi psicologici causati a terzi a causa dell'esercizio della caccia. Nel caso dei bambini il massimale è di 250 mila euro.
*5. 28.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Il cacciatore deve stipulare apposita polizza assicurativa con massimale di 200.000 euro per eventuali traumi psicologici causati a terzi a causa dell'esercizio della caccia. Nel caso dei bambini il massimale è di 250.000 euro.
*5. 5.Valpiana.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cacciatore deve altresì stipulare apposita polizza assicurativa con massimale di 200 mila euro per eventuali traumi psicologici causati a terzi a causa dell'esercizio della caccia.
5. 45.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . È inoltre obbligatoria una polizza assicurativa con massimale di euro 440 mila per l'abbattimento di fauna protetta.
*5. 47.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: invalidità permanente aggiungere il seguente periodo: È inoltre obbligatoria una polizza assicurativa con massimale di euro 440 mila per l'abbattimento di fauna protetta.
*5. 30.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: invalidità permanente aggiungere il seguente periodo: È inoltre obbligatoria una polizza assicurativa con massimale di euro 440 mila per l'abbattimento di fauna protetta.
*5. 7.Valpiana.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Non può esercitare l'attività venatoria chi abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
**5. 49.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: invalidità permanente aggiungere il seguente periodo: Non può esercitare l'attività venatoria chi abbia compiuto il 65o anno di età.
**5. 9.Valpiana.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: invalidità permanente aggiungere il seguente periodo: nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna protetta, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro, deve contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 50 per cento, alla regione interessata nella misura del 40 per cento, alle associazioni ambientaliste ed animaliste riconosciute a livello nazionale nella misura del 10 per cento.
*5. 32.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna protetta, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro, deve
contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 50 per cento, alla regione interessata nella misura del 40 per cento, alle associazioni ambientaliste ed animaliste riconosciute a livello nazionale nella misura del 10 per cento.
*5. 50.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: invalidità permanente aggiungere il seguente periodo: Nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna protetta, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro, deve contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 50 per cento, alla regione interessata nella misura del 40 per cento, alle associazioni ambientaliste ed animaliste riconosciute a livello nazionale nella misura del 10 per cento.
*5. 10.Valpiana.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Per praticare una delle forme di caccia previste dalla presente legge, occorre essere in possesso del tesserino di caccia.
2. Il tesserino di caccia è predisposto su modello approvato dal Presidente della Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria.
3. Esso viene rilasciato dalla provincia di residenza e deve riportare:
a) le generalità del cacciatore;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste dall'articolo 12;
c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;
d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.
4. Il tesserino regionale di caccia viene rilasciato dalla provincia dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui all'articolo 12.
5. Nel tesserino regionale di caccia vanno immediatamente registrati ciascuno dei capi cacciati comunque entro due minuti dall'abbattimento. Nel caso di animali feriti l'annotazione avviene nei limiti temporali suddetti a partire dal momento del recupero dell'animale.
6. Il cacciatore che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia diversa da quella della residenza venatoria, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3.
7. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, della fauna selvatica abbattuta e raccolta, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
8. Il tesserino di caccia non può essere rilasciato a chi è stato oggetto di denunce o condanne per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
5. 014.Schmidt.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13 della legge 11 Febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile ad anima rigata, con caricatore contenente il numero di cartucce previsto dall'omologazione, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6. Nel caso di calibro pari a millimetri 5,6 il bossolo a vuoto deve essere di altezza non inferiore a millimetri 40.
*5. 01.Il Relatore.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata, con caricatore contenente il numero di cartucce previste dall'omologazione, a caricamento singolo manuale, o a ripetizione semiautomatica di calibro non superiore a millimetri 5,6. Nel caso di calibro pari a millimetri 5,6, il bossolo vuoto deve essere di altezza non inferiore a millimetri 40».
*5. 03.Vascon.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soppresse le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.
5. 020.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I fucili con canna ad anima liscia o rigata devono essere adattati in maniera definitiva a contenere complessivamente non più di tre munizioni, incluso il colpo in canna; in caso di uso di fucile con canna ad anima rigata, il caricatore estraibile deve essere adattato in maniera definitiva a contenere non più di due munizioni.
5. 017.Schmidt.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I fucili con canna ad anima liscia o rigata devono essere idonei a contenere non più di tre colpi complessivamente incluso quello in canna; in caso di impiego
di fucile con canna ad anima rigata, il caricatore estraibile deve essere idoneo a contenere non più di due munizioni.
* 5. 07.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. I fucili con canna ad anima liscia o rigata devono essere idonei a contenere non più di tre colpi complessivamente incluso quello in canna; in caso di impiego di fucile con canna ad anima rigata, il caricatore estraibile deve essere idoneo a contenere non più di due munizioni.
* 5. 024.Marcora.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. È sempre vietata la detenzione e l'impiego di cartucce a pallini di piombo nell'esercizio venatorio all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d'acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 200 metri dalle rive più esterne.
* 5. 08.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. È sempre vietata la detenzione e l'impiego di cartucce a pallini di piombo nell'esercizio venatorio all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d'acqua dolce che salmastra, nonhé nel raggio di 200 metri dalle rive più esterne.
* 5. 02.Marcora.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. È vietato durante l'esercizio venatorio la detenzione e l'impiego di cartucce a pallini di diametro superiore a 3,5 millimetri.
* 5. 09.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. È vietato durante l'esercizio venatorio la detenzione e l'impiego di cartucce a pallini di diametro superiore a 3,5 millimetri.
* 5. 023.Marcora.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. A partire dalla stagione venatoria 2006-2007, e relativamente alle zone umide, l'esercizio dell'attività venatoria va effettuato utilizzando esclusivamente pallini composti da materiali non tossici.
5. 018.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è soppresso.
*5. 012.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia; è vietato l'uso di materiale plastico per la confezione dei bossoli, la cui costruzione deve essere adeguata alle presenti disposizioni entro il 3 dicembre 2005.
5. 013.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal 15 gennaio 2007 i bossoli delle cartucce dovranno essere composti di materiale biodegradabile».
5. 05.Zanella.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. Nelle zone umide l'attività venatoria è consentita solo mediante l'utilizzo di pallini composti da leghe e sostanze non tossiche.
* 5. 04.Valpiana.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
3-bis. Nelle zone umide l'attività venatoria è consentita solo mediante l'utilizzo di pallini composti da leghe e sostanze non tossiche.
* 5. 026.Rocchi.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. L'attività venatoria è consentita solo mediante l'utilizzo di pallini composti da leghe e sostanze non tossiche.
5. 011.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
3-bis. L'attività venatoria è consentita solo mediante l'utilizzo di pallini composti da leghe e sostanze non tossiche.
* 5. 025.Rocchi.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Nelle zone umide l'attività venatoria è consentita solo mediante l'utilizzo di pallini composti da leghe e sostanze non tossiche.
5. 010.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
5-bis. È vietata la detenzione o l'impiego di cartucce caricate con pallini di piombo in tutte le zone umide, nonché nel raggio di cinquecento metri dalle rive più esterne dei corpi idrici. In caso di infrazione si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900.
5. 022.Lolli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. In tutte le zone umide è sempre vietata la detenzione o l'impiego di cartucce caricate con pallini di piombo; tale divieto si applica anche nel raggio di cinquecento metri dalle rive più esterne dei corpi idrici.
5. 019.Schmidt.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. Durante l'esercizio dell'attività venatoria è vietata la detenzione o l'impiego di cartucce caricate con pallini di diametro superiore a 3,5 millimetri.
5. 015.Schmidt.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. È vietato cacciare, vagare o soffermarsi con armi da fuoco, ancorché scariche, fuori dal fodero o altra custodia, in stato di ebbrezza; a tal fine si applicano gli stessi parametri e modalità di accertamento previste in materia dal codice della strada. In caso di infrazione si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 congiuntamente alla sospensione del tesserino venatorio per tre
anni, applicata senza ritardo dall'ente delegato anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.
5. 021.Schmidt.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
6-bis. Le Regioni, tramite le norme regionali di recepimento della presente legge, vietano comunque il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie.
5. 016.Schmidt.
Sopprimerlo.
*6. 55.Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
*6. 77.Marcora, Rocchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, le associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e le Province, ripartiscono il territorio agro silvo pastorale nazionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini obbligatoriamente omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali. Detti ambiti di dimensioni obbligatoriamente sub provinciali devono assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna nonché garantire pari opportunità ai cacciatori residenti».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro silvo pastorale nazionale ammessa all'attività venatoria, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima».
c) i commi 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 sono abrogati.
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 40 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole, del 20 per cento delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, del 20 per cento delle Associazioni ambientaliste nazionali riconosciute e del 20 per cento dei rappresentanti degli enti locali».
6. 78.Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale nazionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di dimensioni non superiori ai 15.000 ettari».
6. 89.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti: organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. 14.Romele.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale inserire le seguenti: e le associazioni nazionali di protezione ambientale.
6. 72.Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, inserire le seguenti: e costituite in forma organizzata sul territorio.
6. 15.Romele.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale inserire le seguenti: e le maggiori associazioni ambientaliste nazionali.
6. 84.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole: possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali con le seguenti: omogenei e, in ogni caso, delimitati da confini naturali non coincidenti con quelli amministrativi.
6. 18.Vascon.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: delimitati da confini naturali, inserire le seguenti: di dimensioni non superiori ai 15.000 ettari.
6. 49.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere dalle parole: nonché di garantire fino alla fine del periodo.
6. 56.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle Regioni ove non siano stati istituiti gli Ambiti Territoriali di Caccia di dimensioni subprovinciali, l'esercizio venatorio è sospeso con provvedimento del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'Ambiente con indicazione del termine massimo entro il quale la Regione interessata invia ai Ministri competenti la documentazione che attesti l'avvenuta istituzione. In tal caso il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'Ambiente, dispone la revoca della suddetta sospensione.
6. 82.Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
*6. 35.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
*6. 73.Lolli.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.
*6. 85.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni comprese fra i 1.000 ettari ed i 5.000 ettari, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti.
6. 34Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni comprese fra i 5.000 ettari ed i 15.000 ettari, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti.
6. 33.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni comprese fra i 20.000 ettari ed i 40.000 ettari, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti.
6. 32.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia non possono avere estensione superiore ai 6.000 ettari.
6. 66.Rocchi.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia non possono essere di dimensioni superiori a 12.000 ettari.
6. 76.Zanella.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di norma subprovinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province confinanti, ma in ogni caso non possono avere estensione superiore ai 50.000 ettari.
6. 71.Lolli.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, hanno un'estensione massima di 50.000 ettari e possono anche ricomprendere i territori di più province contigue.
6. 28.Marcora.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensione preferibilmente provinciali, possono essere ridotti ulteriormente dalle Regioni in relazione all'esigenza applicativa dei criteri stabiliti dal precedente comma 1.
6. 83.Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia sono normalmente di dimensione sub-provinciale, omogenei e delimitati da confini naturali.
*6. 6.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia sono normalmente di dimensione sub-provinciale, omogenei e delimitati da confini naturali.
*6. 54.Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: Gli ambiti territoriali di caccia di dimensioni preferibilmente provinciali con le seguenti: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non superiori ai 20.000 ettari.
6. 20.Calzolaio.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni preferibilmente provinciali, con le seguenti: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non superiori a 50.000 ettari.
*6. 99.Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: Gli ambiti territoriali di caccia di dimensioni preferibilmente provinciali con le seguenti: Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni non superiori a 50.000 ettari.
*6. 88.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: di dimensioni preferibilmente provinciali.
6. 1.Il relatore.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: preferibilmente.
6. 21.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province o il territorio dell'intera regione con le seguenti: quantomeno subprovinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province contigue.
6. 27.Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali con le seguenti: subprovinciali o minori secondo le indicazioni di massima fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
6. 58.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali, con le seguenti: non superiori a 50.000 ettari.
6. 47.Schmidt.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali con la seguente: subprovinciali.
*6. 36.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: preferibilmente provinciali con la seguente: subprovinciali.
*6. 57.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o il territorio dell'intera regione.
6. 37.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: o il territorio dell'intera regione con le seguenti: mono-bi o tri-comunali.
6. 31.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: o il territorio dell'intera regione con le seguenti: o altre porzioni del territorio regionale.
6. 29.Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 90.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è abrogato.
6. 50.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di non determinare un impatto venatorio negativo sulla fauna e l'ambiente, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza biennale, stabilisce l'indice di densità venatoria massima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e la superficie agro-silvopastorale regionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni applicano tale indice di densità venatoria».
6. 39.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei dati forniti dall'INFS e da Istituti di ricerca europei, stabilisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia subprovinciale, con cadenza quinquennale. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
6. 46.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei dati forniti dall'INFS e dei censimenti attuati a livello nazionale, stabilisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia subprovinciale, con cadenza quinquennale. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
6. 79.Marcora.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ogni due armi stabilisce l'indice di densità venatoria massima; le regioni calcolano il proprio indice di densità venatoria massima con le stesse modalità.
6. 67.Rocchi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con cadenza triennale l'indice nazionale di densità venatoria minima.
6. 59.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: minima con la seguente: massima.
6. 38.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 40.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 74.Lolli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 86.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*6. 91.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 4 è abrogato.
6. 51.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima.
6. 3.Il Relatore.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
6. 41.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: sono tenuti ad accogliere fino alla fine del periodo con le seguenti: non possono accogliere ulteriori richieste.
6. 68.Rocchi.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, le parole: sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro fissato sono sostituite
con le seguenti: disciplinano l'accesso dei cacciatori richiedenti con proprio regolamento.
6. 60.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo la parola: accogliere inserire le seguenti: previo superamento di esame relativo alle materie di cui all'articolo 22, comma 4, della presente legge,.
6. 42.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Le Regioni possono adottare misure più rigorose di quelle previste dal presente articolo ai fini della conservazione della fauna e dei suoi habitat naturali.
6. 45.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**6. 53.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**6. 75.Lolli.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**6. 87.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) il comma 5 è abrogato.
6. 52.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Solo per la caccia alla migratoria, il cacciatore può accedere in un altro ambito territoriale di caccia costituito entro i confini della regione per un massimo di 15 giorni durante la stagione venatoria, comunicando tale calendario di date all'ambito territoriale di destinazione.
6. 26.Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, il cacciatore può esercitare l'attività venatoria in un altro ambito territoriale di caccia costituito entro i confini della regione, nel caso in cui siano disponibili censimenti che attestino l'incremento dell'avifauna migratrice in quell'area. Il cacciatore di altra regione deve pagare la tassa di concessione della regionale ospitante.
6. 43.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 5-bis, con i seguenti:
«5-bis. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini e le province autonome di Trento e Bolzano determinano, per la zona faunistica delle Alpi, le specifiche modalità di accesso.
5-ter. Le regioni possono stipulare tra loro accordi per programmi comuni di gestione faunistica e venatoria riguardanti anche le modalità di accesso dei cacciatori residenti nei territori delle stesse regioni contraenti. Gli accordi, se ricorrono oggettive condizioni favorevoli accertate e documentate preventivamente, possono anche derogare al parametro dell'indice nazionale di densità venatoria minima.
5-quater. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
5-quinquies. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ATC costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di quindici giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, sentito il comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
6. 2.Il Relatore.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Non è permesso l'esercizio dell'attività venatoria in più di un ambito territoriale di caccia al titolare di licenza di caccia in possesso del relativo tesserino regionale.
6. 70.Rocchi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 19.Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria con le seguenti: fermo restando il divieto di abbattimento degli uccelli migratori.
6. 69.Rocchi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, dopo le parole: di residenza inserire le seguenti: secondo disposizioni regionali, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
6. 62.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere dalle parole: e delle regioni contigue fino alla fine del capoverso.
6. 61.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: per un numero massimo di quindici giornate fino alla fine del periodo.
6. 22.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire dalle parole: quindici giornate fino alla fine del periodo con le seguenti: un numero di giornate complessive di ogni annata venatoria, stabilite con provvedimento regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e d'intesa con gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia interessati.
6. 64.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giornate con le seguenti: sette giornate.
6. 63.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
6. 24.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: ventuno.
6. 65.Ruggieri, Belillo, Meduri.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: secondo i parametri di accesso fino alla fine del periodo.
*6. 23.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: secondo i parametri di accesso fino alla fine del periodo.
*6. 96.Bellotti.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Le Regioni stabiliscono altresì le forme di controllo sui risultati della gestione faunistico venatoria ottenuti nei singoli Ambiti Territoriali di Caccia.
6. 81.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria si possono istituire aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico.
6. 7.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Gli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia, rispondono dei risultati ottenuti con la gestione della caccia programmata quali incaricati di pubblico servizio; ad essi si estende l'applicazione delle norme di legge sul volontariato ed hanno comunque diritto al rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento del loro mandato, compreso il corrispettivo delle giornate di lavoro impiegate per tale espletamento.
6. 80.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria, gli ambiti territoriali di caccia, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie possono stipulare con i proprietari e conduttori dei fondi, destinati all'esercizio della attività venatoria, anche in vista di una migliore valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa, convenzioni anche onerose aventi ad oggetto il migliore utilizzo del territorio come habitat per il sostentamento, l'ottimale riproduzione allo stato selvatico, la protezione e la difesa della fauna stanziale e migratoria.
6. 5.Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*6. 25.Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*6. 44.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*6. 93.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri seguenti: , 11, 12, 13, 14.
6. 8.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri seguenti: 11 e 14.
6. 4.Il Relatore.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 11.
6. 9.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 12.
6. 10.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 13.
6. 11.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero seguente: , 14.
6. 12.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 50 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 30 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».
6. 97.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 10, dopo la parola: «caccia» sono aggiunte le seguenti: «, quali strutture associative di diritto pubblico,».
6. 95.Schmidt.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 10, primo periodo, le parole: «a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «a livello regionale e delle associazioni venatorie».
6. 16.Romele.
Al comma 1, dopo la lettera e), primo periodo, aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «nazionali riconosciute, ove».
6. 17.Romele.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Gli ambiti territoriali di caccia conformano i propri atti e le proprie decisioni ai parametri e ai dati scientifici elaborati ufficialmente dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, fornendo periodicamente a questo le necessarie informazioni di carattere gestionale, ambientale e faunistico».
6. 98.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
17-ter. Per le immissioni di fauna selvatica, avicola ed ungulata, è necessario l'assenso scritto del conduttore del fondo nel quale viene effettuato il ripopolamento».
6. 13.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Le regioni, nelle aree in cui siano stati rinvenuti bocconi avvelenati, dispongono il divieto dell'esercizio venatorio per un periodo non inferiore a 5 anni».
6. 94.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Per l'attività svolta dagli ATC le Regioni provvedono, con apposito regolamento, a disciplinare le prestazioni volontarie svolte per l'assolvimento dei compiti assegnati agli stessi Ambiti in virtù della presente legge, nonché alla copertura del rimborso delle spese sostenute in relazione a tali prestazioni adeguatamente certificate.
2. Al suddetto personale si applicano le norme riguardanti il volontariato per i periodi di tempo in cui svolgono in particolare le seguenti prestazioni:
a) immissione di fauna viva nelle zone di ripopolamento;
b) collaborazione per la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale;
c) piantagione di colture atte all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi dalle attività agricole ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88;
d) ripristino delle zone umide e dei fossati e coltivazione delle siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
e) collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento e di prevenzione degli incendi;
f) collaborazione alla pasturazione invernale degli animali in difficoltà e all'apprestamento di siti di ambientamento degli stessi e di miglioramento degli habitat.
3. Le Regioni, previa intesa con gli organismi preposti agli Ambiti Territoriali di Caccia, provvedono all'attribuzione di incentivi economici, sgravi fiscali e contributi in favore delle aziende agricole e ai conduttori di fondi che provvedono ad attuare le misure sopra indicate anche in base a specifiche convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute in virtù della presente legge e con le loro rappresentanze provinciali o regionali, che solo a tal fine sono considerate iscritte nei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Ferme restando tutte le disposizioni in materia, riguardanti i requisiti dell'attività di volontariato intesa quale attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente a fini di utilità sociale, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
6. 01.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare una comunicazione al Presidente della Giunta Provinciale competente per territorio.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La suddetta comunicazione deve riportare gli estremi catastali del fondo in cui si vuole vietare la caccia, gli estremi di chi inoltra la comunicazione, il comune e la provincia ove ricade il fondo.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. I suddetti fondi vanno tabellati a spese del proprietario o conduttore entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 4 con tabelle indicanti il divieto di caccia.».
7. 25. Schmidt.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, comunica la sua volontà al Presidente della Giunta regionale. La richiesta è accolta entro 60 giorni».
7. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «è esaminata entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «si intende accolta con la procedura del silenzio-assenso entro 40 giorni».
7. 26. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I privati che abbiano chiuso il fondo tramite apposita tabellazione possono accedere al rimborso delle spese sostenute attraverso un risarcimento concesso dalle province per una somma complessiva non superiore ad euro 100».
7. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le aziende di agriturismo che offrono servizi di ospitalità e ristoro possono, segnalando attraverso l'apposizione di visibili cartelli con la scritta "Divieto di caccia attività agrituristica in atto", quando l'ospitalità è in atto, vietare l'attività venatoria limitatamente alle superfici frequentate dagli ospiti. Le tabelle, esenti da tasse, devono riportare i dati identificativi dell'azienda e devono essere immediatamente rimosse allorquando, nell'arco dell'anno e delle stagioni, cessi l'attività».
7. 30. Il Relatore.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di agriturismo, per tutta l'estensione del loro territorio, sono riconosciute come fondi chiusi alla caccia e segnalate tramite semplice tabellazione».
7. 29. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimerlo.
* 7. 1. Il Relatore.
Sopprimerlo.
* 7. 5. Schmidt.
Sopprimerlo.
* 7. 6. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
* 7. 12. Lolli.
Sopprimerlo.
* 7. 15. Marcora, Rocchi.
Sopprimerlo.
* 7. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati i commi 3, 4 e 5;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da
rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1 o da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1, 50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse; in ogni caso l'estensione dei fondi chiusi non rientra nel computo del territorio agro-silvo-pastorale sottratto all'attività venatoria dall'istituzione di oasi di protezione, parchi o riserve naturali regionali, provinciali e comunali.
7. 13. Marcora.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il proprietario conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta Regionale richiesta articolata che è accolta dalla giunta stessa entro 60 giorni».
7. 10 Rocchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 15, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è soppresso.
7. 11 Rocchi.
Al comma 1, sostituire le parole: nella regione Sardegna con le seguenti: nella sola regione Lombardia e per sei mesi.
7. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire le parole da: Sardegna fino a: inferiore con le seguenti: Sardegna e nelle altre regioni ove si pratica la pastorizia l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza anche non superiore.
7. 4. Schmidt.
Al comma 1, sopprimere le parole da: nei fondi chiusi sino alla fine del comma.
7. 16 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo le parole: nei fondi aggiungere le seguenti: tabellati con l'indicazione divieto di caccia.
7. 18 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire le parole: metri 1.50 con le seguenti: centimetri 90.
7. 9 Rocchi.
Al comma 1, sostituire le parole: metri 1,50 con le seguenti: 1 metro.
7. 17 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire le parole: metri 1,50 con le seguenti: metri 1,20.
7. 7 Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma l, sostituire le parole: metri 1,50 con le seguenti: di altezza metri 1,30.
7. 23 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Alla fine del comma 1, aggiungere i seguenti periodi: Lo Stato concede un contributo di euro 500 a chi procede alla chiusura del proprio fondo. Le risorse sono reperite attingendo parzialmente all'accantonamento del Ministero per le politiche agricole e forestali.
7. 19 Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è abrogato».
* 7. 2 Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è abrogato».
* 7. 8 Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
1. Le regioni e le province autonome, su richiesta degli interessati, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo pastorale, autorizzano, regolamentandola, l'istituzione di:
a) aziende faunistico-venatorie con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche nelle quali è consentito l'esercizio venatorio in base a piani di prelievo e di assestamento faunistico.
L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al procedente comma è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle leggi regionali;
b) aziende agri-silvo-turistiche, in territori di scarso valore naturalistico e faunistico, ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e 1'abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli archi temporali di cui all'articolo 15, commi 2 e 8, di fauna selvatica di allevamento, nelle quali il prelievo non costituisce attività venatoria;
c) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
3. Il fondo di cui al comma 2 è altresì alimentato da un'addizionale di euro 0,50 alle tasse di concessione regionale per ogni ettaro di superficie delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agri-silvo-turistiche e dei centri privati di produzione della fauna selvatica, destinata all'associazione venatoria riconosciuta delle aziende stesse
di cui all'articolo 34, comma 5. Tale associazione non partecipa alla ripartizione del fondo di cui al comma 2, lettera c).
7. 07 Marcora.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro i limiti del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i limiti del 20 per cento»;
b) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «senza fini di lucro» sono soppresse;
c) il comma 2 è abrogato;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. L'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ed agrituristiche venatorie deve essere effettuata con il consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Tale consenso deve essere reiterato ad ogni rinnovo».
* 7. 02 Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro i limiti del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i limiti del 20 per cento»;
b) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «senza fini di lucro» sono soppresse;
c) il comma 2 è abrogato;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. L'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ed agrituristiche venatorie deve essere effettuata con il consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Tale consenso deve essere reiterato ad ogni rinnovo».
* 7. 08 Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, alinea, le parole: «del 15» sono sostituite dalle seguenti: «del 10»;
b) al comma 2, lettera a), la parola «preferibilmente» è soppressa;
c) al comma 2, lettera b), la parola «preferibilmente» è soppressa.
7. 04 Vascon.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, lettera a), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le aziende faunistico-venatorie, devono avere una estensione minima di 120 ettari e massima di 1200 ettari».
b) al comma l, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le aziende agri-turistico-venatorie devono avere una estensione minima di 30 ettari e massima di 300 ettari.
7. 05.Marcora.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 le parole «sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica d'allevamento» sono sostituite dalle seguenti: «è consentito l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica tacciabile».
7. 010 Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Le regioni dettano norme per l'addestramento dei cani e per l'istituzione di campi temporanei o permanenti per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia, e ne determinano le caratteristiche.
2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è consentito l'abbattimento della fauna allevata previamente immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata selvatica.
3. L'attività svolta nei campi per l'addestramento dei cani non si configura in alcun caso come una forma di esercizio venatorio».
7. 06 Marcora.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Le aziende agrituristiche che offrono servizi di ospitalità e ristoro possono, mediante l'apposizione di cartelli recanti: «divieto di caccia - attività agrituristica in atto», vietare l'attività venatoria all'interno della loro azienda, quando l'ospitalità è in atto. Le tabelle, esenti da tasse, devono riportare il nominativo dell'azienda agrituristica ed essere rimosse nel periodo dell'anno durante il quale l'azienda non esercita tale attività.
* 7. 03 Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Le aziende agrituristiche che offrono servizi di ospitalità e ristoro possono, mediante l'apposizione di cartelli recanti: «divieto di caccia - attività agrituristica in atto», vietare l'attività venatoria all'interno della loro azienda, quando l'ospitalità è in atto. Le tabelle, esenti da tasse, devono riportare il nominativo dell'azienda agrituristica ed essere rimosse nel periodo dell'anno durante il quale l'azienda non esercita tale attività.
* 7. 09 Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «di ripopolamento,» sono soppresse.
8. 50. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte le seguenti parole: «È vietato l'allevamento di cinghiali».
8. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto alla fine del primo comma il seguente periodo: «è vietato il ripopolamento di cinghiali su tutto il territorio nazionale dal 1o settembre 2006».
8. 13. Calzolaio.
Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
1-bis. Dal 1o gennaio 2007 è vietata ogni forma di ripopolamento.
8. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente periodo: «La fauna selvatica può essere allevata solo allo stato naturale con esclusione di gabbie, batterie e stabulari ed ogni esemplare deve poter disporre di condizioni ambientali rispettose delle esigenze etologiche della specie».
8. 56. Schmidt.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. È sempre vietato l'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio, l'immissione della specie cinghiale».
8. 57. Schmidt.
Sopprimerlo.
*8. 2. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Sopprimerlo.
*8. 5. Valpiana.
Sopprimerlo.
*8. 39. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimerlo.
*8. 20. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
*8. 35. Marcora, Rocchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato».
8. 3. Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sono soppresse le parole: «di ripopolamento»;
b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «È vietato l'allevamento di cinghiali»;
c) Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-bis: «Dal 1o gennaio 2007 è vietata ogni forma di ripopolamento»;
d) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «per i quali valgono le norme relative agli animali di affezione, in particolare quanto previsto dalla legge n. 284/91 e n. 189/2004, nel rispetto delle loro esigenze etologiche»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al comma 1, a condizione che possa assicurare il benessere degli animali e qualità di vita quanto più possibile simile a quella in natura, deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni;
e) il comma 4 è soppresso,
f) Dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: «Sono comunque escluse dall'allevamento a fini di ripopolamento tutte le specie che causano inquinamento genetico».
8. 4. Valpiana.
Al comma 1 inserire, dopo le parole: seguente periodo: «, le seguenti parole: nel rispetto delle loro esigenze etologiche.
8. 49. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1 inserire, dopo le parole: «seguente periodo: «, le seguenti: per i quali valgono le norme relative agli animali di affezione, in particolare quanto previsto dalla legge n. 284/91 e n. 189/2004.
8. 48. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Alle parole: Gli allevatori premettere le seguenti: fermo restando il divieto di allevamento di cinghiali,.
8. 34. Rocchi.
Dopo le parole: «su richiesta» aggiungere le seguenti: ai competenti uffici regionali dietro presentazione di un progetto specifico.
*8. 7. Valpiana.
Dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: ai competenti uffici regionali dietro presentazione di un progetto specifico.
*8. 18. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: ai competenti uffici regionali dietro presentazione di un progetto specifico.
*8. 24. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: ai competenti uffici regionali dietro presentazione di un progetto specifico.
*8. 41. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: previa autorizzazione dell'Istituto nazionale fauna selvatica.
**8. 6. Valpiana.
Dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: previa autorizzazione dell'Istituto nazionale fauna selvatica.
**8. 17. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: previa autorizzazione dell'Istituto nazionale fauna selvatica.
** 8. 23. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: previa autorizzazione dell'Istituto nazionale fauna selvatica.
** 8. 40. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo le parole: a gestire aggiungere le seguenti: con l'esclusione della fauna per ripopolamento.
8. 31. Rocchi.
Sostituire le parole: di addestramento con le seguenti: per il libero orientamento degli animali.
* 8. 8. Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole: di addestramento con le seguenti: per il libero orientamento degli animali.
* 8. 26. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, sostituire le parole: di addestramento con le seguenti: per il libero orientamento degli animali.
* 8. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo le parole: di addestramento aggiungere le seguenti: con modalità esclusivamente incruente.
** 8. 10. Valpiana.
Dopo le parole: di addestramento aggiungere le seguenti: con modalità esclusivamente incruente.
** 8. 19. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
Al comma 1, dopo le parole: di addestramento aggiungere le seguenti: con modalità esclusivamente incruente.
** 8. 25. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, dopo le parole: di addestramento aggiungere le seguenti: con modalità esclusivamente incruente.
** 8. 44. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo le parole: di addestramento aggiungere le seguenti: per un numero di cani non superiore a 5.
*** 8. 9. Valpiana.
Al comma 1, dopo le parole: di addestramento aggiungere le seguenti: per un numero di cani non superiore a 5.
*** 8. 27. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, dopo le parole: di addestramento aggiungere le seguenti: per un numero di cani non superiore a 5.
*** 8. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, sostituire le parole: 3 ettari con le seguenti: cinque ettari.
8. 1. Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole: di superficie inferiore a 3 ettari con le seguenti: di superficie inferiore a 2 ettari.
8. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Alla fine aggiungere le seguenti parole: in cui può essere ospitato un solo animale.
8. 32. Rocchi.
Al comma 1, dopo la parola: ettari aggiungere: in cui è vietato l'uso di animali vivi e vengono simulate tracce odorose della selvaggina.
8. 14. Schmidt.
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza abbattimento di fauna.
8. 21. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: a condizione che in tali recinti siano rispettate le esigenze etologiche degli animali e sia escluso lo sparo.
8. 45. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che in tali recinti siano rispettate le esigenze etologiche degli animali e sia escluso lo sparo. Le modalità di addestramento devono sempre rispondere alle vigenti norme sui benessere degli animali.
* 8. 11. Valpiana.
Al comma 1, aggiungere , in fine, le seguenti parole: a condizione che in tali recinti siano rispettate le esigenze etologiche degli animali e sia escluso lo sparo. Le modalità di addestramento devono sempre rispondere alle vigenti norme sul benessere degli animali.
* 8. 28. Rocchi, Marcora.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali recinti è esclusa la presenza e l'uso di fauna selvatica. La sua liberazione nei recinti costituisce violazione alle norme sul maltrattamento agli animali.
* 8. 12. Valpiana.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali recinti è esclusa la presenza e l'uso di fauna selvatica. La sua liberazione nei recinti costituisce violazione alle norme sul maltrattamento agli animali.
* 8. 29. Rocchi, Marcora.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali recinti è esclusa la presenza e l'uso di fauna selvatica. La sua liberazione nei recinti costituisce violazione alle norme sul maltrattamento agli animali.
* 8. 47. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli addestratori e le associazioni cinofile possono essere autorizzati dalle regioni a istituire aree per le attività di addestramento senza sparo anche all'interno di parchi e aree protette.
8. 22. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 17, è aggiunto in fine il seguente comma:
«4-bis. Le modalità di addestramento devono sempre rispondere alle vigenti norme sul benessere degli animali».
8. 46. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Alla fine dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
2. Dal 15 gennaio 2007 è vietato ogni allevamento a fini di ripopolamento.
8. 33. Rocchi.
Aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 17 della legge il febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al comma 1 deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni.
* 8. 30. Rocchi, Marcora.
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito con il seguente: «Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al comma 1 deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni».
* 8. 53. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «a condizione che possa assicurare il benessere degli animali e qualità di vita quanto più possibile simile a quella in natura».
8. 54. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è abrogato.
8. 51. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono comunque escluse dall'allevamento a fini di ripopolamento tutte le specie che causano inquinamento genetico.
8. 52. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente comma:
«5. I ripopolamenti possono essere effettuati solamente con individui che non abbiano acquisito le abitudini della cattività. Le specie oggetto di ripopolamento sono escluse dal calendario venatorio regionale e quindi dall'attività venatoria per cinque anni dalla data dell'ultima immissione.
8. 55. Schmidt.
Sopprimerlo.
*9. 118.Marcora, Rocchi.
Sopprimerlo.
*9. 56.Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie; inizia la prima decade di settembre e si conclude nella terza decade di febbraio di ogni anno.
2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), marzaiola (Anas querquedula), quaglia (Coturnix coturnix), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla prima decade di febbraio: beccaccino (Gallinago gallinago), pavoncella (Vanellus vanellus);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: colombaccio (Colomba palumbus), volpe (Vulpes vulpes);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della Virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridanus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), beccaccia (Scolopax rusticola), combattente (Philomachus pugnax), codone (Anas acuta), canapiglia (Anas strepera), folaga (Fulica atra);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla prima decade di febbraio: frullino (Lymnocryptes minimum), moriglione (Aythya ferma), mestolone (Anas clipeata), moretta (Aythyafuligula);
g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: allodola (Alauda arvensis), porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas Penelope), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), francolino di monte (Bonasa bonaria), coturnice (Alectoris greca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
i) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con propri provvedimenti determinano, nell'osservanza dei commi precedenti, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria. I termini di cui al comma 2 possono esser modificati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome. I termini di cui al comma 2 devono esser comunque contenuti tra la prima decade di settembre e la terza decade di febbraio.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, nonché le modifiche dei tempi di caccia per le specie di cui al comma 2, entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptopelia turtur) alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali e delle province autonome.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, pubblicano il calendario regionale e il regolamento per la caccia in Zona Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
7. Il numero delle giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da ogni cacciatore non può essere superiore a tre, fermo restando i divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle giornate di martedì e venerdì.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, tenuto conto delle consuetudini locali, regolamentano diversamente, anche in deroga al comma 7, l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali.
9. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e quella da appostamento agli acquatici ed ai turdidi è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie all'attività venatoria sono consentite da due ore prima della levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il tramonto.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o se istituito, l'istituto regionale e delle province autonome, regolamentano il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui al presente articolo".
9. 1.Il Relatore.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "quaglia (Cotumix cotumix)" sono aggiunte le parole "germano reale (Anas platyrinchos)";
b) al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la lettera a-bis "Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), beccaccia (Scolopax rusticola)";
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole "frullino (Lymnocryptes minimum)" sono eliminate le parole "combattente (Philomacus pugnax)";
d) al comma 1, lettera b), dopo le parole "moriglione (Aythya ferina)" sono eliminate le parole "moretta (Aythya luligula)";
e) al comma l, lettera b), dopo le parole "colombaccio (Colomba palumbusa)" sono eliminate le parole "frullino (Lymnocryptes minimum)".
9. 12.Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata previa valutazione quantitativa delle popolazioni e definizione di piani di prelievo selettivi distinti per sesso e per classi di età per ciascuna unità territoriale di gestione e con l'applicazione di tecniche venatorie che consentano il rispetto dei piani stessi e il controllo della loro realizzazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare la caccia di selezione agli ungulati fissando per ciascuna specie, entro l'arco temporale massimo compreso tra il la maggio e il 15 marzo, periodi di caccia anche superiori a quelli indicati al comma 1, lettera c), per un numero massimo di cinque giornate settimanali, anche su terreno innevato. La definizione degli specifici periodi di caccia di selezione è subordinata all'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 32.Marcora.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9. 83.Rocchi.
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sotto indicate. La stagione venatorie è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina improrogabilmente al 31 gennaio di ogni anno. All'interno ditale previsione le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis i periodi in cui si articola la stagione venatorie ed i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1-bis, ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre al 31 gennaio: quaglia (Coturnix coturnix,) tortora (Streptopelia turtur), marzaiola (Anas querquedula), colombaccio (Columba palumbus), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimum);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre al 31 gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre al 31 gennaio: porciglione (Rallus acquaticus), fischione (Anas Penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clipeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya lidigula), canapilgia (Anas strepera), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropous), beccaccia (Scolopax rusticola).
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Tordus philomelos), tordo sassello (Tordus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), piviere dorato (Pluvialis aplicaria), allodola (Alauda arvensis)
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europeaus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvillagus floridamus), lepre italica (luprus corsicamus;)
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Fashianus colchicus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), merlo (Turdus merula);
g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus muius), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris greca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreulus capreulus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
9. 114.Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di ottobre e termina nella terza decade di gennaio. All'interno di tale previsione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità alle normative internazionali recepite dall'Italia e secondo i parametri fissati dall'INFS, i periodi in cui si articola la stagione venatoria ed i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Coruus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica);
b) specie cacciabili dalla prima decade di novembre alla terza decade di dicembre: germano reale (Anas platyrhynchos), folaga (Fulica atra);
c) specie cacciabili dalla terza decade di ottobre alla terza decade di dicembre: lepre comune (Lepus europaeus), fagiano (Phasianus colchicus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
d) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di dicembre: cinghiale (Sus scrofa).
9. 46.Schmidt.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere le parole da: esclusivamente nei confronti delle specie fino alla fine del capoverso.
*9. 52.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere le parole da: esclusivamente nei confronti delle specie fino alla fine del capoverso.
*9. 101.Lolli.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: delle specie sottoindicate aggiungere le seguenti: per il periodo 1 ottobre 31 dicembre.
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
9. 86.Rocchi.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: nei confronti delle specie sottoindicate aggiungere le seguenti: nonché escludendo l'esercizio della caccia nelle isole piccole e grandi.
9. 125.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cuma.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: nei confronti delle specie sottoindicate aggiungere le seguenti: a condizione che le rilevazioni scientifiche condotte dall'Istituto nazionale di fauna selvatica, anche in relazione ai dati scientifici internazionali, non rilevino un trend in diminuzione delle specie, anche di modesta entità.
9. 122.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cuma.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*9. 17.Valpiana.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*9. 134.Zanella, Pecoraio Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cuma.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 152.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cuma.
Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La stagione venatoria si apre il 15 settembre e si chiude il 15 dicembre.
9. 120.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cuma.
Al comma 1, lettera a) e b), sostituire, dovunque compaiano, le parole: terza decade di febbraio con le seguenti: terza decade di gennaio.
9. 113.Grillini.
Al comma 1, alla lettera a), in fine al secondo periodo aggiungere le parole: , fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 2-quater.
Conseguentemente:
alla lettera a), comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: All'interno di tale previsione in conformità agli standard minimi previsti dal presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti i periodi in cui si articola la stagione venatoria ed i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
alla lettera b), comma 2-bis, sostituire le parole: o delle province autonome con le seguenti: o degli organi istituiti per le corrispondenti funzioni dalle province autonome.
alla lettera b), comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: e delle province autonome con le seguenti: e degli organi istituiti per le corrispondenti funzioni dalle province autonome.
alla lettera b), comma 2-quater, dopo le parole: di cui ai commi 1-2-bis inserire le seguenti: , 2-ter.
alla lettera d), comma 4, dopo le parole: Le regioni, sopprimere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
alla lettera d), comma 4-bis, dopo le parole: Le regioni sopprimere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
alla lettera d), comma 4-bis, dopo le parole: istituti regionali sopprimere le seguenti: e delle province autonome.
alla lettera d), comma 4-bis, sostituire le parole: ai commi 1 e 1-bis con: ai commi 1 a 2-quater.
alla lettera d), comma 4-ter, dopo le parole: Le regioni sopprimere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
alla lettera d), comma 4-ter, dopo le parole: istituti regionali sopprimere le seguenti: e delle province autonome.
alla lettera d), comma 4-ter, dopo le parole: Le regioni sopprimere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
alla lettera e), dopo le parole: istituti regionali sopprimere le seguenti: e delle province autonome.
9. 10.Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il terzo periodo.
9. 153.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cuma.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: All'interno di tale previsione aggiungere le seguenti: ogni attività venatoria è vietata laddove gli eventi climatici si discostino anche in misura limitata dalla condizione ottimale per la riproduzione degli animali selvatici.
9. 123.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cuma.
Al comma 1, alla lettera a), comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di trento e di Bolzano.
Conseguentemente:
alla lettera b), comma 2-bis, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano e o delle province autonome.
alla medesima lettera b), comma 2-quater, al primo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, al secondo periodo, le parole: e le province autonome e e delle province autonome.
alla lettera d), comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
alla medesima lettera d), comma 4-bis, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano e e delle province autonome.
alla medesima lettera d), comma 4-ter, al primo periodo sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano e e delle province autonome, nonché, al secondo periodo, le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
alla lettera d), comma 4-quater, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
alla lettera e), sopprimere le parole: e delle province autonome.
9. 11.Brugger, Zeller, Collè, Widmann, Detomas.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo sopprimere le parole da: la stagione venatoria sino alla fine del comma.
9. 85. Rocchi.
Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , escludendo l'attività venatoria da tutte le aree e località superiore ai 500 metri sul livello del mare.
9. 124. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La caccia è consentita nei giorni di mercoledì giovedì e sabato da due ore dopo l'alba sino alle ore 14.
9. 121. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le lettere a), c), e d).
*9. 26. Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le lettere a), c), e d).
*9. 53. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le lettere a), c), e d).
*9. 82. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere le lettere a), c), e d).
*9. 102. Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera a).
**9. 84. Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), sopprimere la lettera a).
**9. 135. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera a) dopo le parole: alla terza decade di febbraio aggiungere le seguenti: fatta eccezione per la regione Sardegna in cui la caccia in tale periodo e per le specie di cui alla presente lettera, è preclusa.
9. 127. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera a) sopprimere le seguenti parole: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur) e frullino (Lymnocryptes minimus).
9. 87. Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera a), dopo le parole quaglia (Coturnix coturnix) aggiungere le parole: germano reale (Anas platyrinchos).
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), sopprimere la lettera b).
9. 167. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera a) sopprimere le parole: tortora (Streptopelia turtur).
9. 174. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis lettera a) sopprimere le parole: marzaiola (anas querquedula).
*9. 20. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis lettera a) sopprimere le parole: marzaiola (anas querquedula).
*9. 77. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera a) sopprimere le parole: marzaiola (anas querquedula).
*9. 173. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis lettera a) sopprimere le parole: volpe (vulpes vulpes).
**9. 19. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera a) sopprimere le parole: volpe (vulpes vulpes).
**9. 76. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera a) sopprimere le parole: volpe (vulpes vulpes).
**9. 172. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis alla lettera a), sopprimere le parole: cornacchia nera (Corvus corone).
**9. 16. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, alla lettera a), sopprimere le parole: cornacchia nera (Corvus corone).
**9. 81. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: cornacchia nera (Corvus corone).
**9. 151. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ; la pratica venatoria non può essere esercitata nelle isole per le specie seguenti: colombaccio, marzaiola, ghiandaia, frullino.
9. 126. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera a) sopprimere le seguenti parole: beccaccino (Gallinago gallinago).
9. 187. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera a) sopprimere le parole: frullino (Lymnocryptes minimus).
* 9. 171. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera a) sopprimere le parole: frullino (Lymnocryptes minimus).
* 9. 208. Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Rurdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), beccaccia (Scolopax rusticola);
Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera c) sopprimere le parole: beccaccia (Scolapax rusticola);
al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera d) sopprimere le parole cesena (Turdus pilaris), tordo sassello Turdus iliacus).
9. 168. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), sopprimere la lettera b).
Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), alla lettera e), dopo le parole starna (Perdix perdix), inserire le parole germano reale (Anas platyrhynchos).
9. 142. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere la lettera b).
9. 155. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera b) sopprimere le seguenti parole: germano reale (Anas platyrhynchos).
9. 180. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: , merlo (turdus merula).
Conseguentemente, alla successiva lettera f), sopprimere le seguenti parole: merlo (turdus merula).
9. 3. Romele.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), sopprimere la lettera c).
9. 136. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera c) sopprimere le seguenti parole: codone (Anas acutas) e le parole: moretta (Aythya figula).
9. 89. Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c) sopprimere le seguenti parole: codone (Anas acuta).
9. 182. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c) sopprimere le seguenti parole: mestolone (Anas clypeata).
9. 184. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c) sopprimere le seguenti parole: miglione (Aythya ferina).
9. 185. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera c) sopprimere le seguenti parole: moretta (Aythya luligula).
*9. 170. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c), sopprimere le seguenti parole: moretta (Aythya luligula).
*9. 202. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c), sopprimere le parole: moretta (Aythya luligula).
*9. 209. Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c) sopprimere le seguenti parole: canapiglia (Anas strepera).
9. 181. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera c), sopprimere le parole: combattente (Philomacus pugnax).
*9. 169. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c), sopprimere le parole: combattente (Philomacus pugnax).
*9. 210. Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c) sopprimere le parole: Combattente (philomachus pugnax) e: Oca granaiola (Anserfabalis).
9. 22. Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere, dovunque compaiono, le parole: oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons), piviere dorato (Pluvialis apricaria), colino della virginia (Colinus virginianus), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), combattente (Philomacus pugnax).
9. 112. Grillini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, alla lettera c), sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons).
*9. 13. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), al comma 1-bis, lettera c), sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis) oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons).
*9. 72. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
Al comma 1, lettera a), al comma 1-bis, alla lettera c) sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons).
*9. 78. Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera c), sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis) oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons).
*9. 54. Rava, Sandi, Oliverio, Preda, Franci, Sedioli, Rossiello.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera c) sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis) oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons).
*9. 103. Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c) sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons).
*9. 162. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Clima.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera c) sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons).
*9. 49. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), alla lettera c) sopprimere le parole: oca granaiola (Anserfabalis).
9. 137. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), alla lettera c) sopprimere le parole: «oca selvatica (Anser anser)».
9. 138.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), alla lettera c) sopprimere le parole, «oca lombardella (Anser albafrons)».
9. 139.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera c) sopprimere le seguenti parole: beccaccia (Scolopax rusticola).
9. 189.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), al comma 1-bis, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «tortora dal collare orientale».
9. 73.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
Al comma 1, lettera a), al comma 1-bis, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: « pittima reale (Limosa limosa) , chiurlo (Numenius arquata)».
9. 74.Ruggieri, Berillo, Meduri.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), sopprimere la lettera d).
9. 104.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera d) sopprimere le seguenti parole: cesena (Turdus pilaris).
9. 179.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera sopprimere le seguenti parole: «tordo bottaccio (Turdus philomelos)».
9. 178.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera d) sopprimere le seguenti parole: pavoncella (Vanellus vanellus).
9. 190.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera d), sopprimere le parole: «piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
*9. 14.Valpiana.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera d), sopprimere le parole: «piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
*9. 50.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera d) sopprimere le parole: «piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
*9. 104.Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera d), sopprimere le parole: «piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
*9. 23.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
*9. 79.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), alla lettera d) sopprimere le parole: «piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
*9. 141.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera d), sopprimere le parole: «piviere dorato (Pluvialis apricaria)».
*9. 55.Rava, Borrelli, Oliverio, Franci, Rosiello, Preda.
Comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «allodola (Alauda arvensis)».
9. 91.Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere la lettera e).
*9. 158.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera e).
*9. 204.Grillini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), sostituire la lettera e) con la seguente:
e) specie cacciabili dalla seconda decade di ottobre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis)».
9. 147.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera e), sostituite le parole: «terza decade di settembre» con le seguenti: «seconda decade di ottobre».
*9. 108.Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera e), sostituire le parole: «terza decade di settembre» con le seguenti: «seconda decade di ottobre».
*9. 146.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera e), sostituire le parole:«alla terza decade di dicembre» con le seguenti: «al 10 novembre».
9. 92.Rocchi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, alla lettera e), sopprimere le parole: «colino della Virginia (Colinus virginianus)».
*9. 15.Valpiana.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, lettera e), sopprimere le parole: «colino della Virginia (Colinus virginianus)».
*9. 51.Schimdt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), alla lettera e), sopprimere le parole: «colino della Virginia (Colinus virginianus)».
*9. 143.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), comma 1-bis, alla lettera e), sopprimere le parole: «colino della Virginia (Colinus virginianus)».
*9. 80.Rocchi, Marcora.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera e), sopprimere le parole: «colino della Virginia (Colinus virginianus)».
*9. 105.Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera e) sopprimere le seguenti parole: «starna (Perdixperdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis).
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) specie cacciabili dal 15 ottobre al 31 dicembre: «starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis)».
9. 128.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera e), sopprimere le parole: «lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis)».
9. 145.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera e), sopprimere le parole: «minilepre (Silvilagus floridamus)».
*9. 106.Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera e), sopprimere le parole: «minilepre (Silvilagus floridamus)».
*9. 144.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera e) sopprimere le parole: «lepre italica (Lepus corsicanus)».
Conseguentemente:
alla lettera g) sopprimere le parole: «pernice bianca (Lago pusmutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix)» e «lepre bianca (Lepus timidus)».
dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
"g-bis) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre: lepre italica (Lepus corsicanus), pernice bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus)».
9. 130.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera e), sopprimere le parole: «lepre italica (Lepus corsicanus)».
9. 107.Lolli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere la lettera f).
9. 159.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera f) sopprimere le seguenti parole: «fagiano (Phasianus colchicus)».
Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) specie cacciabili dal 15 ottobre al 31 gennaio: «fagiano (Phasianus colchicus)».
9. 129.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), lettera f) sopprimere le parole: «coniglio selvatico (Oiyctolagus cuniculus)».
Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) specie cacciabili dal 15 ottobre al 31 dicembre: «coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)».
9. 131.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «merlo (Turdus merula)».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) «Specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: merlo (Turdus merula)
9. 24.Benedetti Valentini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «merlo (Turdus merula)».
9. 175.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere la lettera g).
9. 160.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «fagiano di monte (Tetrao tetrix)».
9. 191.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera g) sopprimere le seguenti parole: coturnice (Alectoris graeca)».
9. 192.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera g), dopo le parole: «cervo (cervus elaphus)» aggiungere le seguenti: stambecco (Capra ibex)".
9. 200.Misuraca.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere la lettera h).
9. 161.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, lettera h), sostituire le parole: «alla terza decade di gennaio» con le seguenti: «al 20 dicembre».
9. 93.Rocchi.
Al comma 1, sopprimere le lettere b), d), e) e f).
*9. 25.Marcora.
Al comma 1 sopprimere le lettere b), d), e) e f).
*9. 47.Schmidt.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2.
9. 203.Grillini.
Al comma 1, lett. b), sostituire il comma 2, con il seguente:
2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati in via eccezionale e per determinate specie in relazione
alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali ed in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e dei tasso di riproduzione a livello nazionale conformemente al parere dell'INFS.
9. 39.Schmidt.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere le seguenti parole: «previa autorizzazione regionale e su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica».
9. 57.Rava, Martora, Borelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano la caccia oltre il 31 dicembre previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 34. Schmidt.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano la caccia alle specie migratorie secondo i periodi ecologicamente corretti preventivamente indicati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 109. Lolli.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome.
9. 33. Schmidt.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano tali modifiche su parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 31. Marcora.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare la caccia alle specie migratorie secondo i modi ed i tempi preventivamente indicati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 35. Schmidt.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono i periodi di caccia sulla base delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che annualmente provvede a comunicarle alle regioni per ogni specie ammessa al prelievo venatorio.
9. 36. Schmidt.
Al comma 1, lettera b, capoverso 2-bis sostituire le parole: previo parere dell'Istituto con le seguenti: sentito l'Istituto.
9. 6. La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o, se istituiti, dagli istituti regionali o delle province autonome.
9. 58. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: , i quali operano solo su mandato e controllo dell'INPS.
9. 94. Rocchi.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la prima domenica di settembre ed il 31 gennaio.
9. 30. Marcora.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la seconda domenica di settembre ed il 31 gennaio.
9. 38. Schimidt.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente: I termini di cui al comma 1-bis devono comunque essere contenuti tra il 21 settembre ed il 31 dicembre.
9. 95. Rocchi.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di settembre e la terza decade di gennaio.
9. 37. Schmidt.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione della fauna.
9. 41. Schmidt.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. L'applicazione delle date di caccia del presente articolo non deve comunque provocare un peggioramento dello status delle popolazioni selvatiche interessate.
9. 28. Marcora.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis non devono comunque riguardare i periodi della nidificazione e le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, quandoi si tratta di specie migratici, anche i periodi della migrazione del ritorno al luogo di nidificazione.
9. 40. Schmidt.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. In ogni caso, i termini di cui al comma 1-bis non possono sovrapporsi con i periodi di nidificazione o di dipendenza dei piccoli, ovvero con i periodi di migrazione pre-nuziale.
9. 29. Marcora.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano annualmente che, comunque, i termini di cui al comma 1-bis non coincidano con i periodi della riproduzione o della dipendenza dei piccoli, ovvero con la migrazione verso le aree di nidificazione.
9. 110. Lolli.
Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 2-ter, con il seguente:
2-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di una maggiore tutela dei contingenti migratori, emanano annualmente un piano di caccia delle specie migratrici di concerto con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 111. Lolli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, aggiungere in fine, le seguenti parole: e non potranno essere ridotti, tenuto conto delle specie complessivamente cacciabili di cui al comma 1-bis.
9. 199. Bellotti.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: piani faunistico venatori aggiungere le seguenti: in mancanza dei quali, od essendo questi non adeguati, l'attività venatoria è temporaneamente sospesa.
9. 96.Rocchi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'autorizzazione regionale è altresì condizionata dalla predisposizione di adeguati censimenti che accertino la consistenza sul territorio regionale delle specie di cui si intende anticipare il periodo di caccia ed è concessa solo nel caso in cui, sulla base dei censimenti effettuati, risulti per quella stagione venatoria un incremento della specie che si intende cacciare, tale da poter consentire il prelievo di un numero massimo di capi prefissato e commisurato all'incremento numerico registrato.
9. 201.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: o, se istituiti, degli istituti regionali e delle province autonome.
9. 59.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui ai commi 1-bis e 7.
9. 60.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui ai commi 1-bis e 7 con le seguenti: fermo restando il divieto di caccia al di fuori dei periodi e degli orari di cui ai commi 1-bis e 7.
9. 97.Rocchi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Le munizioni impiegate per l'esercizio venatorio con uso di fucile devono essere composte integralmente da materiale biodegradabile e non tossico.
9. 207.Grillini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 88.Rocchi.
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti amministrativi determinano, in conformità alle disposizioni della presente legge e delle normative internazionali di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, il calendario venatorio indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili, non superiore a cinque, in ciascuna giornata di attività venatoria.
9. 45.Schmidt.
Al comma 1, lettera d), sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano entro e non oltre il i giugno il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria rispettando quanto stabilito in merito al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non possono anticipare o posticipare l'apertura della caccia.
9. 115.Marcora.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4, dopo le parole: di Bolzano, inserire le seguenti: sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 61.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a 3. Le regioni possono consentire la libera scelta del cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria e, in ogni caso, sospeso.
9. 62.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sopprimere le seguenti parole: o, se istituiti, gli istituti regionali o delle province autonome.
9. 63.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, dopo la parola: pubblicano aggiungere le seguenti: entro e non oltre il 15 giugno.
9. 7.La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria con le seguenti: numero di capi di ciascuna specie cacciabile abbattibili in ogni giornata di attività venatoria nonché nel corso dell'intera stagione venatoria, computando anche il carniere realizzato fuori dalla regione di residenza.
9. 205.Grillini.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le regioni e le province autonome nei cui territori sono compresi quelli alpini possono autorizzare con propri provvedimenti il prelievo selettivo ed il controllo di mammiferi autoctoni non appartenenti alle specie cacciabili di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente allo stato di conservazione, densità, consistenza e dinamica delle popolazioni, previo parere favorevole dell'INFS o degli istituti riconosciuti a livello regionale. Le deroghe comunque, non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
9. 9.Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 4-ter.
*9. 27.Marcora.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 4-ter.
*9. 64.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), sostituire il comma 4-ter con il seguente:
4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento fisso e limitatamente a tre giornate, alla specie tortora (Streptoteia turtur), alla prima domenica di settembre, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di gennaio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, ai cacciatori nominalmente autorizzati.
9. 42.Schmidt.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter sopprimere il primo periodo.
9. 98.Rocchi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter sostituire il primo periodo con il seguente: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare l'apertura della caccia, limitatamente alla specie tortora (streptoteia turtur) e quaglia (Coturnix coturnix), alla terza decade di agosto, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 8.La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: nelle tre decadi del mese di febbraio con le seguenti: nel mese di dicembre
9. 98.Rocchi.
Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: , sempreché non intervenga, in via preventiva, un parere contrario da parte degli organismi degli ambiti territoriali di caccia insistenti nelle aree suddette e salvo il parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. 65.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 4-quater.
9. 66.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lett. d), sostituire il comma 4-quater con il seguente:
«4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono predisporre un piano di caccia annuale, specifico per ogni specie, basato sulla rilevazione e la quantificazione della consistenza faunistica locale, di concerto con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».
9. 43.Schmidt.
Al comma 1, lettera d) capoverso 4-quater, sostituire le parole: «relativamente alle tre decadi del mese di febbraio» con le seguenti: «in riferimento al mese di novembre».
9. 100.Rocchi.
Al comma 1, lettera d), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies. Entro il 15 maggio i Ministri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole trasmettono alle Regioni le linee guida dell'INFS per la stagione venatoria e le indicazioni faunistiche e biologiche sulle specie oggetto di caccia».
9. 194.Schmidt.
Al comma 1, lettera d), dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vietano la caccia per una stagione venatoria nelle aree in cui siano stati rinvenuti bocconi avvelenati per un raggio di 1 chilometro».
9. 21.Calzolaio.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d)-bis: Il comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
5. Il numero di giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due, con esclusione del martedì, venerdì, sabato e domenica».
9. 119.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) Al comma 5, le parole: «i giorni di martedì e venerdì» sono sostituite dalle seguenti: «i giorni di martedì, venerdì e domenica».
9. 196.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per maggiormente tutelare l'incolumità di terzi, è sospeso l'esercizio dell'attività venatoria nei giorni del 25 e 26 dicembre».
9. 197.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) Al comma 6 le parole: «martedì e venerdì» sono sostituite dalle seguenti: «domenica, martedì e venerdì».
9. 195.Schmidt.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
9. 67.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi fra il 1o ottobre e il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «alla fauna selvatica migratoria nei periodi fra il 1o ottobre e il 30 novembre, con integrazione di due giorni settimanali».
9. 4.Romele.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
9. 68.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) al comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La caccia è consentita da dieci minuti prima del sorgere del sole fino al tramonto».
9. 206.Grillini.
Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La caccia è consentita da un'ora prima prima del tramonto».
9. 198.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'attività venatoria è consentita dall'alba al tramonto».
9. 116.Marcora.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: La caccia di appostamento agli acquatici è consentita da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto.
9. 75. Ruggieri, Bellillo, Menduri.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: agli acquatici e ai turdidi.
9. 69. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sediola, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e ai turdidi.
*9. 2. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e ai turdidi.
*9. 70. Rava, Borrelli, Olivierio, Preda, Sedioli, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Franci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: È fatto in ogni caso divieto di commercio, di trasformazione e di utilizzo a qualsiasi titolo degli animali e dei relativi prodotti delle specie di cui al presente comma. Ai trasgressori si applica la sanzione della revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
9. 5. Vascon.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 8, è aggiunto in fine il seguente periodo: A tale fine la caccia alla beccaccia è praticabile esclusivamente in forma vagante dall'alba al tramonto e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
*9. 71. Marcora.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 8, è aggiunto in fine il seguente periodo: A tale fine la caccia alla beccaccia è praticabile esclusivamente in forma vagante dall'alba al tramonto e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
*9. 148. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo il comma 8 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
9. Le regioni e le province autonome dispongono il divieto temporaneo o locale di caccia onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni.
9. 48. Schimdt.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
1. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
1. Le Regioni, nelle aree di territorio agricolo che per tipologia e tipicità di coltivazione non permettono una pressione faunistica, in particolare ungulata, mettono i atto tutte le possibili azioni per consentire ai conduttori dei fondi di svolgere l'attività agricola.
2. A seguito dell'individuazione delle densità faunistiche ottimali nei territori agricoli, oltre a concedere contributi per mettere in atto mezzi di difesa preventivi, le Regioni consentono ai conduttori dei fondi, perchè muniti di licenza venatoria, ed a persone ad essi nominativamente indicate, di effettuare direttamente attività di prelievo in qualsiasi periodo dell'anno, con i mezzi di cui all'articolo 13, senza che ciò sia considerata attività venatoria.
*9. 01. Ricciuti, Zama, Jacini, Scaltritti.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
1. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
1. Le Regioni, nelle aree di territorio agricolo che per tipologia e tipicità di coltivazione non permettono una pressione faunistica, in particolare ungulata, mettono i atto tutte le possibili azioni per consentire ai conduttori dei fondi di svolgere l'attività agricola.
2. A seguito dell'individuazione delle densità faunistiche ottimali nei territori agricoli, oltre a concedere contributi per mettere in atto mezzi di difesa preventivi, le Regioni consentono ai conduttori dei fondi, perchè muniti di licenza venatoria, ed a persone ad essi nominativamente indicate, di effettuare direttamente attività di prelievo in qualsiasi periodo dell'anno, con i mezzi di cui all'articolo 13, senza che ciò sia considerata attività venatoria.
*9. 02. Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
* 10. 1. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
Sopprimerlo.
* 10. 10. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Sopprimerlo.
* 10. 17.Marcora, Rocchi.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Presidente della Giunta regionale, i presidenti delle province o i sindaci dei comuni interessati, vietano temporaneamente la caccia in località di interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona o per altre particolari necessità locali.
10. 4.Schmidt.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti i seguenti:
1. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette comunicano entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi a consistenza e densità delle diverse popolazioni di Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus), Daino (Dama dama), Muflone (Ovis musimon) e Cinghiale (Sus scrofa) esistenti nel territorio di propria competenza all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. In tale comunicazione deve essere precisato, per
ciascuna specie, l'incremento o il decremento di popolazione registrato in base ai dati di almeno tre anni precedenti, anche in relazione all'esito dei piani di prelievo già attuati in virtù delle vigenti norme di legge.
1. Al fine di ottenere il rilascio del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui all'articolo 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette dovranno inviare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica specifiche ed adeguate proposte di piani di contenimento distinti per specie, sesso e classi di età relativamente a ciascuna unità territoriale di gestione.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare la disciplina normativa in applicazione della presente legge, specificandovi l'obbligatorietà del rilascio del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, i periodi specie specifici di divieto assoluto per l'attuazione del prelievo selettivo così come indicati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica indicando, in particolare, i soggetti appositamente autorizzati ad effettuarlo e le procedure per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, le tecniche, l'organizzazione e la consistenza numerica, per specie, del prelievo selettivo che consentano il rispetto dei piani e il controllo della loro attuazione».
Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti i seguenti:
1. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti gestori delle
aree protette, comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica i dati relativi a consistenza e densità delle diverse popolazioni di Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus), Daino (Dama dama), Muflone (Ovis musimon) e Cinghiale (Sus scrofa) esistenti nel territorio di propria competenza. In tale comunicazione deve essere precisato, per ciascuna specie, l'incremento o il decremento di popolazione registrato in base ai dati di almeno tre anni precedenti, anche in relazione all'esito dei piani di prelievo già attuati in virtù delle vigenti norme di legge.
1. Al fine di ottenere il rilascio del parere dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui all'articolo 19 bis, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette dovranno inviare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica specifiche ed adeguate proposte di piani di contenimento distinti per specie, sesso e classi di età relativamente a ciascuna unità territoriale di gestione.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad emanare la disciplina normativa in applicazione della presente legge, specificandovi l'obbligatorietà del rilascio del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, i periodi specie-specifici di divieto assoluto per l'attuazione del prelievo selettivo così come indicati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica indicando, in particolare, i soggetti appositamente autorizzati ad effettuarlo e le procedure per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, le tecniche, l'organizzazione e la consistenza numerica, per specie, del prelievo selettivo che consentano il rispetto dei piani e il controllo della loro attuazione».
Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: comma 2.
Conseguentemente, alla lettera a), aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: al comma 2;
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: valutati idonei dall'INFS a seguito di specifico corso di formazione.
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: che abbiano seguito uno specifico corso di formazione predisposto dall'INFS.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che ne facciano richiesta e che siano dichiarati idonei alla caccia di selezione, in numero limitato e stabilito dalla provincia interessata al controllo faunistico.
Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 19-bis nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito con il seguente:
1. Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del Consiglio n. 409/79/CEE possono essere adottate, solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;
4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai precedenti commi si applica anche alla cattura per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4, della presente legge.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 19-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Dette deroghe non possono riguardare lo sfruttamento a fini venatori o di approvvigionamento di animali vivi, anche a fine di richiami, appartenenti a specie non cacciabili incluse negli elenchi di cui alla direttiva 79/409/CEE.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale,» sono sostituite con le seguenti: «previo parere conforme dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),»
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 19-bis, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «previa delibera del Consiglio dei ministri» sono soppresse.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:
carico e scarico e sono utilizzabili, anche in assenza di veterinario, dal personale di vigilanza nei dosaggi e con le modalità consigliati.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 20, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito con il seguente:
Sopprimerlo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Ai cacciatori residenti all'interno di aree protette e lungo le vie di comunicazione che le attraversano è consentito il trasporto a bordo di veicoli di armi da sparo per uso venatorio, purché scariche e in custodia, per recarsi nelle zone di caccia esterne all'area protetta. Agli altri cacciatori è vietata l'introduzione di armi per uso venatorio, della balestra e in particolare dei mezzi di caccia di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 all'interno di aree protette.
Al comma 1, lettera b), le parole: vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali sono sostituite dalle seguenti: strade statali e provinciali che attraversino o costeggino parchi e riserve naturali.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: che non siano scarichi e in custodia.
Al comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: nonché debitamente smontati e custoditi nel portabagagli.
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso vietato il trasporto di armi all'interno di aree protette e nei centri abitati e in tutte le altre zone dove è vietata l'attività venatoria.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre vietato l'utilizzo di più di un fucile nell'attività venatoria.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
Al coma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 1, alla lettera c) sopprimere dalle parole da: a motore in movimento fino alla fine del comma.
Al comma 1, lettera c), le parole da: tranne che fino alla fine del periodo sono soppresse.
Al comma 1, lettera c), le parole da: tranne che fino alla fine del periodo sono soppresse.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
seguenti: da distanza inferiore a centocinquanta metri».
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
animali di specie protette o comunque non cacciabili;».
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: salvo che sino alla fine del comma con le seguenti: nonché in tali battute avvicinarsi a meno di 500 metri da case e annessi rustici.
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: esigenze aggiungere le seguenti: di sicurezza e di tutela della incolumità delle persone accertate anche con riferimento alle caratteristiche dei luoghi ed alle altre modalità di esercizio dell'attività venatoria.
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: nove pezzi sono aggiunte le seguenti: previa specifica autorizzazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza del luogo interessato a tale esercizio venatorio.
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: È comunque vietato l'uso venatorio di ogni tipo di fucile a più di due colpi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) al comma 1, lettera u) le parole: fare impiego di civette sono soppresse.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) è vietato condurre minori nell'esercizio della caccia.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) al comma 1, dopo la lettera dd) inserire la seguente: dd-bis) condurre minori nell'esercizio della caccia.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
Al comma 1 lettera g), sopprimere il capoverso ff-bis).
Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso ff-bis).
Al comma 1, lettera g) capoverso ff-bis) sostituire le parole: 500 con la seguente: 1.000.
Al comma 1, lettera g) capoverso ff-bis) sostituire le parole: 500 con: 1.000.
Al comma 1, lettera g), capoverso ff)-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la produzione di tagliole e trappole.
Al comma 1, lettera g), capoverso ff-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio della caccia e vietato nei terreni in cui siano presenti arnie ed attività legate all'apicoltura.
Al comma 1, lettera g), capoverso ff-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio della caccia è vietato nei terreni in cui siano presenti arnie ed attività legate all'apicoltura.
Al comma 1, lettera g), capoverso ff-bis) aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato l'esercizio dell'attività venatoria nei terreni in cui siano presenti e segnalati da tabellazione piante da frutto e non, appartenenti al germoplasma autoctono.
Al comma 1, lettera g), capoverso ff-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'esercizio della caccia è vietato nei terreni in cui siano presenti arnie ed attività legate all'apicoltura.
Al comma 1, lettera g), capoverso ff-ter) sostituire le parole: al beccaccino con le seguenti: agli acquatici.
Al comma, 1 lettera g), capoverso ff-ter) aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì vietato esercitare la caccia utilizzando stampi che riproducano le fattezze di esemplari di specie protette.
Al comma 1, lettera g) dopo il capoverso ff-ter), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g) dopo il capoverso ff-ter) aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter) aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter) aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g),dopo il capoverso ff-ter) aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter, aggiungere il seguente capoverso:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter, aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter, aggiungere il seguente: ff-quater) «è vietato praticare la caccia con dispositivi di mira per spari notturni che utilizzino convertitori di immagini elettroniche o amplificatori di immagini».
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter), aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso ff-ter) aggiungere il seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
elettronici, elettromagnetici, o a raggi infrarossi, finalizzati a rivelare la posizione della fauna selvatica o del cane.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La caccia alla fauna migratoria è vietata».
Al comma 1, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
Al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: La caccia alla fauna migratoria aggiungere le seguenti: , da appostamento fisso o temporaneo,.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: caccia aggiungere le seguenti: da appostamento.
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: valichi montani individuati aggiungere le seguenti: «, a una quota non inferiore ai 1500 metri.
Al comma 1, lettera h), le parole da: individuati dalle regioni fino alla fine del periodo sono soppresse.
Al comma 1, lettera h), le parole da: individuati dalle regioni fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: le Regioni individuano i valichi montani esclusi dal divieto di caccia previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
Al comma 1, lettera h) sostituire la parola: mille con la seguente: duemila.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
1. Dopo l'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Nelle fiere e mostre possono essere detenuti, esposti, e commerciati solo ed esclusivamente soggetti di fauna non protetta e proveniente da allevamento.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
accertamento della conoscenza dell'armia e prove di maneggio e di tiro a volo;
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 22, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
Sostituirlo con il seguente:
1. I commi 6 e 11 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1), aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
12-bis.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la parola: annuale è sostituita dalla seguente: semestrale.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23 comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 90.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 80.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 70.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è soppresso.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: per un importo no inferiore a 80 euro annui per metro quadrato di superficie utilizzata.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: per un importo non inferiore a 50 euro annui per metro quadrato di superficie utilizzata.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: per un importo non inferiore a 40 euro annui per metro quadrato di superficie utilizzata.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
Conseguentemente dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è apportata, la seguente modificazione: Al comma 1, dopo le parole «alla produzione agricola», sono aggiunte le seguenti «e zootecnica».
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 26 della legge 11febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il fondo, di cui al comma 1, costituito in ogni Regione, è destinato alla prevenzione e risarcimento dei danni realmente accertati di cui al comma 3 e deve garantire il rimborso ad ogni domanda presentata ed accertata.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 26 della legge 11febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il fondo, di cui al comma 1, costituito in ogni Regione, è destinato alla prevenzione e risarcimento dei danni realmente accertati di cui al comma 3 e deve garantire il rimborso ad ogni domanda presentata ed accertata.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente comma:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente comma 4-bis:
biologica possono vietare la caccia sui rispettivi fondi previa comunicazione alla Provincia, provvedendo a tabellare i confini del fondo stesso».
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 1 sopprimere le parole da: individuati fino alla fine del comma.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché, in ogni periodo dell'anno, nei terreni a coltivazione biologica.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Essa è inoltre vietata nei terreni che, in tutto il corso dell'anno, presentino coltivazioni e fioriture legate all'attività di apicoltura.
Al comma 1, capoverso articolo 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 26 comma 2, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente al comma 3, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al comma 1, capoverso articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2, dopo la parola: agricole aggiungere le seguenti: e zootecniche.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2, dopo la parola: agricole aggiungere le seguenti: e zootecniche.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2, sostituire le parole: dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio, con le seguenti: dalla fauna selvatica di cui all'articolo 1 della presente legge, ed in special modo le specie protette, ittiofaghe ed i predatori.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2 sostituire le parole: dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio, con le seguenti: dalla fauna selvatica, ivi compres in special modo le specie protette, ittiofaghe ed i predatori carnivori.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2 sostituire le parole: dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio, con le seguenti: dalla fauna selvatica, ivi comprese in special modo le specie protette, ittiofaghe ed i predatori carnivori.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2, dopo le parole: prelievo venatorio aggiungere la seguente anche.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: oltreché dal finanziamento della regione.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: tale risarcimento sarà adeguato ai prezzi di mercato.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: A questo fine è destinato il 70 per cento dell'ammontare delle tasse di concessione governativa derivanti dal rilascio, o dal rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso di caccia. Al riparto di tali risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano è destinato a tale finalità, in ragione del numero dei cacciatori residenti, il 70 per cento dell'ammontare delle tasse di concessione governativa relative al rilascio o al rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso caccia.
Al comma 1, capoverso articolo 26, comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, lettera b), vengano soppresse le parole: e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: A queste ultime è riconosciuta la qualifica di Polizia giudiziaria nell'ambito della vigilanza venatoria.
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle stesse guardie, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di Procedura Penale, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria».
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
All'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 dopo le parole: del territorio in cui esercitano le funzioni, sono aggiunte le seguenti: , anche quando non sono in servizio.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
All'articolo 27, comma quinto, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: esercitano le funzioni del primo periodo, sono aggiunte le seguenti: , anche quando non risultino in servizio.
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
All'articolo 27, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: del territorio in cui esercitano le funzioni, sono aggiunte le seguenti: , anche quando non sono in servizio.
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
All'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
All'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 7, è aggiunto in fine il seguente:
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
All'articolo 27, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 27, della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
Dopo l'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:
1. Le sostanze medicinali narcotiche per animali di cui all'articolo 27, comma 1 lettera a), sono acquistate su prescrizione veterinaria, custodite insieme con registro di carico e scarico, e sono utilizzabili dal personale di vigilanza faunistica nei dosaggi consigliati anche in assenza di veterinario nei luoghi di impiego e cattura».
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Dopo l'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:
nei dosaggi consigliati anche in assenza di veterinario nei luoghi di impiego e cattura.
Al comma 1 premettere il seguente:
Al comma 1 premettere il seguente:
Al comma 1 premettere il seguente:
Al comma 1, premettere il seguente:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «giudiziaria» sono aggiunte le seguenti: «nonché le guardie venatorie volontarie».
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «giudiziaria» sono aggiunte le seguenti: «nonché le guardie venatorie volontarie».
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
5-ter. Non costituiscono comunque illecito penale o amministrativo tutte le condotte inerenti l'attività venatoria non esplicitamente vietate».
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Sostituirlo con il seguente:
«1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, infine, il seguente comma:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, infine, il seguente comma:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente comma:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente comma:
immediatamente il fucile da caccia».
Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Entro il 1o gennaio 2008 il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali dispone la costituzione del Nucleo anti bracconaggio nazionale, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno della caccia illegale e delle attività di zoo-mafia ad esso connesse. Il Nucleo opera con un organico non inferiore alle 70 unità».
Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere le parole da: Non costituiscono fino alla fine del comma.
Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, capoverso 6-bis lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: purché tali pratiche non comportino traumi né ferite e né lesioni agli animali.
Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 28 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Viene istituito, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Dipartimento per la lotta al bracconaggio (DLB). Nel programmare le attività e le principali priorità del Dipartimento, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali opera d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto col Ministro della Tutela dell'Ambiente e del Territorio, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, è disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la creazione del Nucleo Nazionale Antibracconaggio, per lo svolgimento delle attività di indagine, contrasto e repressione del fenomeno della illecita apprensione
della fauna selvatica, della sua detenzione e commercio.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, è disposta entro il 31 dicembre 2006 la creazione di un Nucleo Nazionale Antibracconaggio, per lo svolgimento delle attività di indagine e contrasto al fenomeno delle più gravi violazioni di materia di apprensione illecita della fauna selvatica oggetto della tutela di cui alla presente legge.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è aggiunto il seguente:
1. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, è disposta entro il 31 dicembre 2006 la creazione di un Nucleo Nazionale Antibracconaggio, per lo svolgimento delle attività di indagine e contrasto al fenomeno delle più gravi violazioni di materia di apprensione illecita della fauna selvatica oggetto della tutela di cui alla presente legge.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: «gli agenti dipendenti degli enti locali» sono aggiunte le parole: «e le guardie dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali».
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: «gli agenti dipendenti degli enti locali» sono aggiunte le parole: «e le guardie dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali».
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le parole: «e le guardie addette ai parchi ed alle altre aree protette nazionali o regionali».
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 29, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 29, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le lettere a), b) e c) sono così sostituite:
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le lettere a), b) e c) sono così sostituite:
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soppresse le parole: «o fringillidi in numero superiore a cinque».
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono soppresse le parole: «o fringillidi in numero superiore a cinque».
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «fringillidi» è sostituita da: «fringuelli».
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «cinque» è sostituita con la seguente: «uno».
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta in fine la seguente lettera:
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta in fine la seguente lettera:
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta in fine la seguente lettera:
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso il primo periodo.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «non» è soppressa.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «non» è soppressa.
Al comma 1, capoverso, alle parole: per le violazioni premettere le seguenti: Al Ministro della Giustizia è affidata la verifica di tutti i certificati di buona condotta dei detentori di licenza di caccia, ai fini della revoca della medesima nell'ipotesi di mancanza dei requisiti di buona condotta.
Al comma 1, capoverso, alle parole: per le violazioni premettere le seguenti: Al Ministro della Giustizia è affidata la verifica di tutti i certificati di buona condotta dei detentori di licenza di caccia, ai fini della revoca della medesima nell'ipotesi di mancanza dei requisiti di buona condotta.
Al comma 1, dopo le parole: per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano aggiungere le seguenti: gli articoli del codice penale, in caso di specie particolarmente protette.
Al comma 1, dopo le parole: per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni aggiungere le seguenti: e in ogni caso anche gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole: le seguenti sanzioni aggiungere infine le seguenti: ed in ogni caso possono essere applicate le sanzioni previste dagli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: sanzioni aggiungere la seguente: penali.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 2.500 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 5.000.
Al comma 1, lettera a), inserire alla fine le parole: le stesse sanzioni sono previste per chi esercita l'uccellagione, ed nei casi di illecito utilizzo dei richiami vivi.
Al comma 1, lettera a), inserire infine le seguenti parole: le stesse sanzioni sono previste per chi esercita l'uccellagione.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, lettera b), inserire infine le seguenti parole: ed in ogni caso possono essere applicate le sanzioni previste dagli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio le seguenti parole: oltre alle sanzioni previste dagli articoli 624 e 625 del codice penale.
Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: La medesima pena di cui alla lettera d) si applica a chi esercita l'attività venatoria in presenza di minori. La pena è aggravata della metà se il fatto è commesso in presenza di bambini di età inferiore a 7 anni.
Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: La stessa pena si applica a chi esercita l'attività venatoria in presenza di minori. La pena è aggravata della metà se il fatto è commesso in presenza di bambini di età inferiore a 7 anni.
Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: La stessa pena si applica a chi esercita l'attività venatoria in presenza di minori. La pena è aggravata della metà se il fatto è commesso in presenza di bambini di età inferiore a 7 anni.
Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
Al comma 1 aggiungere in fine le lettere seguenti:
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
di ripopolamento o cattura, nei parchi e giardini urbani, nelle aree adibite ad attività sportive.
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
Al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere infine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere infine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere infine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
Al comma 1, aggiungere in fine la lettera seguente:
Al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
Al comma 1, aggiungere infine la lettera seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
Al comma 1 aggiungere il seguente capoverso:
venatoria. Quest'ultima è interdetta al singolo cacciatore sino alla verifica con esito positivo della sussistenza della buona condotta.
Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più provvedimenti aventi forza di legge, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alfine di adeguare le norme riguardanti le sanzioni relative ai divieti previsti dagli articoli 21, 30, 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in armonia con la riforma del sistema delle pene previsto dal Codice Penale e dalle altre leggi penali, in osservanza dei seguenti criteri:
2. Il testo dei provvedimenti legislativi delegati è sottoposto al preventivo parere delle Commissioni, competenti per materia, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati».
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soppresse le seguenti parole: «o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque».
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soppresse le seguenti parole: «o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque».
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «fringillidi» è sostituita dalla seguente: «fringuelli».
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione del tesserino si applica congiuntamente alla sanzione pecuniaria anche in caso di pagamento delle somme in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è soppresso.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è soppresso.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito con il seguente:
esemplari di fauna, le corrispondenti sanzioni amministrative si applicano per ciascuno degli esemplari interessati.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto iol seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 31, sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 31, sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere le seguenti lettere: a), b), c), d), f).
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere le seguenti lettere: b), d), e), f), g).
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere le seguenti lettere: b), d), e), f), g).
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 1.500.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 4.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera b) sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera b) sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 4.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera c) sostituire le parole: da euro 1.500 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 1.500.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera c) sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera c) sostituire le parole: euro 4.000 con le seguenti: euro 6.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera d) sostituire le parole: euro 600 con le seguenti: euro 1.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera d) sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti; euro 4.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
La stessa sanzione amministrativa si applica a chi pratica la caccia alla posta alla beccaccia e da appostamento al beccaccino e a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera e) sostituire le parole: da euro 800 a euro 1.500 con le seguenti: da euro 250 a euro 750.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera e) sostituire le parole: euro 800 con le seguenti: euro 1.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera e) sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, alla lettera e), primo periodo, sostituire la parola: fringillidi con la seguente: passeriformi.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, lettera e) sostituire le parole: La stessa sanzione amministrativa con le seguenti: La sanzione amministrativa da euro 200 a euro 800.
Al comma 1, capoverso Art. 31, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera f) sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera f) sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 4.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera f) dopo le parole: natanti in movimento sopprimere la parola: o.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca e del fermo amministrativo del veicolo utilizzato.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera g) sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 3.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 6.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera g) sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera g) sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 4.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera g) sostituire la parola: raddoppiata con la seguente: triplicata.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera h) sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 400.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera h) sostituire le parole: euro 700 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera h) sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 1.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera h) sostituire le parole: euro 1.300 con le seguenti: euro 4.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera i) sostituire le parole: euro 200 con le seguenti: euro 400.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera i) sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera i) sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 600.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera i) sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 3.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera l) sostituire le parole: euro 200 con le seguenti: euro 400.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera l) sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera l) sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 600.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera l) sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 3.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera l) sostituire le parole: euro 400 con le seguenti: euro 800.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera l) sostituire le parole: euro 2.200 con le seguenti: euro 4.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera m) sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 300.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera m) sostituire le parole: euro 700 con le seguenti: euro 1.500.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera m) sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 600.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera m) sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 4.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera n) sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 300.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera n) sostituire le parole: euro 700 con le seguenti: euro 1.500.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera n) sopprimere le seguenti parole: o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera n) sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 600.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera n) sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 3.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o) sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 700.
Al comma 1, capoverso articolo 31, lettera o), sostituire, le parole: da euro 150 a euro 700 con le seguenti: da euro 150 a 1.500.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 300.
Al comma 1, capoverso comma 1, articolo 31, lettera o), sostituire, le seguenti parole: 700 con le seguenti: euro 1.500.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o) sostituire la parola: fringllidi con la seguente: passeriformi.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o) sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o), sopprimere il seguente periodo: se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 300 euro a 1.300 euro.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o) sostituire le parole: da 300 a 1.300 euro con le seguenti: da euro 700 a 4.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o) sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 500.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera o) sostituire le parole: euro 1.300 con le seguenti: euro 2.500.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera p) sostituire le parole: da euro 200 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 400.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera p) sostituire le parole: euro 200 con le seguenti: euro 400.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera p) sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera p) dopo le parole: di richiami non autorizzati aggiungere le seguenti: o li pone in vendita.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera p) sopprimere le seguenti parole: se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 300 a euro 1.500.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera p) sostituire le seguenti parole: euro 300 con le seguenti: euro 700.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera p) sostituire le seguenti parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 4.000.
Dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera q) sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 50 a 200.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera q) sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 50 a 200.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera q) sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 50 a 200.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera q) sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 200.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera q) sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 1000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera r) sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 200.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera r) sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 1.000.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso 31, comma 1, lettera r) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera s) sostituire le parole: da euro 500 a euro 200 con le seguenti: da euro 20 a euro 80.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera s) sostituire le parole: euro 50 con le seguenti: euro 100.
Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 1, lettera s) sostituire le parole: euro 200 con le seguenti: euro 400.
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere il seguente periodo:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso articolo 31, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sospensioni del tesserino venatorio regionale, quando previste, si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria anche in caso di pagamento delle somme in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sospensioni del tesserino venatorio regionale, quando previste, si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria anche in caso di pagamento delle somme in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna diventato esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
Sostituirlo con il seguente:
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna diventato esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito con il seguente:
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di colui il quale riporta sentenza di condanna definitiva ovvero decreto penale di condanna diventato esecutivo per uno dei reati contemplati dalle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 30 l'autorità amministrativa competente disponde la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da un anno a sei anni.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito con il seguente:
1. Nei confronti di coloro che riportano sentenza di condanna definitiva ovvero decreto penale di condanna diventato esecutivo per uno dei reati contemplati dalle lettere a), b), c), d) e e) del comma 1 dell'articolo 30 l'autorità amministrativa competente disponde la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da un anno a sei anni.
Al comma 1, capoverso Art. 32, alla lettera a) , sostituire le parole: per un periodo da un anno con le seguenti: per un periodo da due anni.
Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: per un periodo da un anno a quattro con le seguenti: per un periodo da due anni a cinque.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: per un periodo da un anno a sei anni con le seguenti: per un periodo da un anno a tre anni.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 1, lettera c), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
Al comma 1, capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 2, lettera b), aggiungere dopo le parole: lettere e) la seguente: e-bis),.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 2, lettera c), sostituire le parole: per un anno con le seguenti: fino a un anno.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 3, sopprimere le parole da: ovvero, previa comunicazione fino alle fine del comma.
Al comma 1, capoverso Art. 32, sostituire il comma 4 con il seguente: Se l'oblazione non è ammessa, l'organo accertatore da notizia al questore della contestazione effettuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 e dal comma 1 dell'articolo 31. Il questore può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza per un anno.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
Al comma 1, capoverso Art. 32, sopprimere il comma 5.
Al comma 5, capoverso Art. 32, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: può valutare il fatto ai fini del ritiro temporaneo con la seguente: provvede entro trenta giorni al ritiro.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: può valutare il fatto ai fini del ritiro temporaneo con le seguenti: il questore provvede entro trenta giorni al ritiro.
Al comma 1, capoverso Art. 32, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: può valutare il fatto ai fini del ritiro temporaneo con le seguenti: provvede entro trenta giorni al ritiro.
Al comma 1, capoverso Art. 32, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, al comma 2, dopo le parole: «di conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'ambiente naturale».
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17 della legge n. 157 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:
comma 1 deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. La lettera c) dell'articolo 34, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «una relazione» sono aggiunte le seguenti: «sull'applicazione della presente normativa nelle regioni, nelle province e con l'elaborazione di dati e prospettive scientifiche nell'Unione europea».
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve riportare in modo articolare ed esauriente i dati e le modalità di applicazione della legge con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, recante i dati necessari a stimare l'impatto dell'attività venatoria sulla fauna selvatica, sulle singole specie che la compongono e sull'ambiente».
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «presenta al Parlamento» sono aggiunte le seguenti: «alla Commissione
Europea, ai Parlamenti dei paesi membri dell'Unione».
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 36 della legge 11 febbraio 157 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
1. L'esercizio venatorio è sospeso nelle stagioni venatorie 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per consentire alle popolazioni di fauna selvatica stanziale e migratoria una adeguata ripresa numerica in considerazione della prolungata pressione venatoria di cui è stata oggetto.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni dopo le parole: «n. 968» sono aggiunte le seguenti: «la legge 3 ottobre 2002, n. 221».
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è abrogato.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 il comma 2 è sostituito dal seguente:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 37 della legge 11 febbraio n. 157, e successive modificazioni al comma 3 dopo la parola «esso» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle nominate dall'Associazione LAV-Lega Anti Vivisezione, già riconosciuta Ente Morale con decreto del Ministro dell'Interno del 19 maggio 1998».
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:
il richiedente sia stato denunciato o condannato per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1.All'articolo 37 della Legge n. 157 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Nell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono abrogate le parole: «con riguardo agli animali di affezione».
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Nell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono soppresse le parole: «di caccia».
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37 della Legge n. 157 del 1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le regioni non possono emanare disposizioni in contrasto con la presente legge; il personale di vigilanza è tenuto a disapplicare eventuali deroghe regionali in difformità con i divieti di cui agli articoli 13, 21, 30, 31 e 32 della presente legge.
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica oggetto del controllo da parte dell'Istituto regionale per la fauna selvatica che ne certifica l'entità»;
b) dopo il terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «che indichino chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, compreso nel calendario venatorio di cui all'articolo 18, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso fossero raggiunti gli obiettivi prefissati»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Nel caso degli ungulati, i piani di abbattimenti selettivo devono essere redatti sulla base di censimenti che abbiano accertato la consistenza numerica nonché la struttura della popolazione.
10. 20.
2. Per le specie succitate, ove risulti accertato che le relative popolazioni abbiano superato le densità obbiettivo programmate per ciascuna unità territoriale di gestione faunistica, con conseguente pericolo per l'equilibrio dei diversi eco-sistemi interessati nonché per la salvaguardia della vegetazione naturale e seminaturale e delle colture agrarie, potranno essere attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di espresso parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, specifici programmi di controllo faunistico che prevedano il contenimento, attraverso il prelievo selettivo, da parte di soggetti all'uopo autorizzati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Sono comunque interdette ad ogni attività di prelievo selettivo le fasi biologiche sensibili per ciascuna specie, relative alla riproduzione per i maschi adulti e all'allattamento-svezzamento per le femmine adulte. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica è tenuto a fornire alla Regioni, alla Province autonome di Trento e Bolzano e agli Enti gestori delle aree protette, l'indicazione dei periodi temporali di divieto di contenimento per ciascuna specie e per aree geografiche delimitate oltreché del personale specializzato dipendente delle Province interessate, nonché di quello del Corpo Forestale dello Stato previa intesa con le Amministrazioni competenti».
2. Per adeguate soluzioni si intende che si dovrà garantirne la compatibilità con il mantenimento di popolazioni vitali delle specie animali selvatiche presenti nelle singole unità territoriali di gestione faunistica.
3. In caso di parere negativo da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le Aziende interessate adottano le cautele necessarie per evitare danni a persone o cose lungo le vie di comunicazione, nonché forme di contenimento diverse dal prelievo selettivo».
10. 13. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
2. Per le specie succitate, ove risulti accertato che le relative popolazioni abbiano superato le densità obbiettivo programmate per ciascuna unità territoriale di gestione faunistica, con conseguente pericolo per l'equilibrio dei diversi eco-sistemi interessati nonché per la salvaguardia della vegetazione naturale e seminaturale e delle colture agrarie, potranno essere attuate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti gestori delle aree protette, sulla base di espresso parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, politiche di gestione faunistica che comprendano il contenimento, anche attraverso il prelievo selettivo con l'esclusivo uso della carabina da parte di soggetti all'uopo autorizzati. Sono comunque interdette ad ogni attività di prelievo selettivo le fasi biologiche sensibili per ciascuna specie, relative alla riproduzione per i maschi adulti e all'allattamento/svezzamento per le femmine adulte. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica è tenuto a fornire alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli Enti gestori delle aree protette l'indicazione dei periodi temporali di divieto per il contenimento per ciascuna specie e per aree geografiche delimitate. A tali fini, l'Istituto stesso può avvalersi del personale specializzato dipendente delle Province interessate, nonché di quello del Corpo Forestale dello Stato previa intesa con le Amministrazioni competenti».
2. Per adeguate soluzioni si intende che si dovrà garantirne la compatibilità con il mantenimento di popolazioni vitali delle specie animali selvatiche presenti nelle singole unità territoriali di gestione faunistica.
3. In caso di parere negativo da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le Aziende interessate adottano le cautele necessarie per evitare danni a persone o cose lungo le vie di comunicazione, nonché forme cli contenimento diverse dal prelievo selettivo».
10. 22.Realacci, Marcora.
alla lettera b), aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: al comma 2;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 3 è abrogato.
10. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermi restando i periodi e gli orari di cui all'articolo 18».
10. 15.Rocchi.
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica oggetto del controllo da parte dell'Istituto regionale per la fauna selvatica che ne certifica l'entità».
10. 25. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
a-bis) al terzo periodo, la parola: «abbattimento» è sostituita con la seguente: «cattura».
* 10. 3.Marcora.
«a-bis) al terzo periodo, la parola: «abbattimento» è sostituita con la seguente: «cattura».
* 10. 5.Schmidt.
a-bis) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indichino chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, compreso nel calendario venatorio di cui all'articolo 18, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere il piano dei prelievi nel caso fossero raggiunti gli obiettivi prefissati.
10. 23. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
* 10. 16.Rocchi.
* 10. 11. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti piani non potranno comunque essere attuati nei confronti di specie in fase riproduttiva o con uova o piccoli nati, nelle oasi di protezione e nei parchi regionali e nazionali».
10. 7.Schmidt.
10. 8.Schmidt.
10. 2.Marcora.
10. 12. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Eventuali soppressioni di animali di fauna selvatica catturati ai sensi del presente articolo possono essere eseguite solo per gravi e giustificati motivi esclusivamente da medici veterinari in forma eutanasica, senza causare sofferenza agli animali.
10. 6. Schmidt.
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:
2-bis. Nel caso degli ungulati, i piani di abbattimento selettivo devono essere redatti sulla base di censimenti che abbiano accertato la consistenza numerica nonché la struttura della popolazione e per i cervidi e i bovidi devono comprendere una ripartizione per sesso e per classi di età tale da non alterare la struttura demografica della popolazione.
10. 9. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
1-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è abrogato.
10. 24. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
1-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Ai fini della tutela delle colture, su tutto il territorio nazionale è fatto divieto di ripopolamento o immissione in natura, a qualunque titolo, di esemplari di cinghiale; per la violazione del presente divieto si applica la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900 per ogni esemplare di cinghiale.
10. 26.Schmidt.
1-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. È sempre vietato su tutto il territorio nazionale il ripopolamento con cinghiali o l'immissione in territorio aperto, a qualunque titolo, di esemplari di cinghiale; per la violazione del presente divieto si applica la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900 per ogni esemplare di cinghiale.
* 10. 19. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. È sempre vietato su tutto il territorio nazionale il ripopolamento con cinghiali o l'immissione in 7 territorio aperto, a qualunque titolo, di esemplari di cinghiale; per la violazione del presente divieto si applica la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900 per ogni esemplare di cinghiale.
* 10. 14.Marcora.
1-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. È sempre vietata l'immissione in territorio aperto di esemplari di mammiferi ed uccelli appartenenti a specie esotiche o non presenti storicamente in Italia, nonché l'immissione di esemplari di cinghiale di qualunque sottospecie e razza.
10. 27.Grillini.
* 10. 01.Schmidt.
* 10. 08.Grillini.
(Attuazione del regime di deroga).
2. Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
3. Le regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, adottano le deroghe di cui all'articolo 1 del presente decreto, indicando:
a) le giustificazioni della deroga tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE;
b) le specie e le quantità oggetto della deroga;
c) delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 409/79/CEE;
d) le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determi
nati
e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensi dell'ultimo trattino del presente articolo, di abbattimento autorizzati;
f) i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;
g) le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;
h) il termine finale di operatività della deroga;
i) il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali.
5. L'Istituto Nazionale per la Funa Selvatica costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi degli articoli 2 e 3 sono realizzate.
10. 02.Schmidt.
10. 07.Grillini.
10. 06.Grillini.
10. 05.Grillini.
19-ter - (Uso di sostanze narcotiche per operazioni di polizia zoofila e gestione faunistica). - 1. Le sostanze medicinali narcotiche per animali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) della presente legge, sono acquistate su prescrizione veterinaria, custodite insieme con il registro di
10. 04.Schmidt.
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi al solo scopo di ripopolamento e in relazione a specie a stato di conservazione sfavorevole.
10. 03. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
11. 83.Marcora, Rocchi.
11. 65.Rocchi.
a-bis) al comma 1, la lettera c) è soppressa.
11. 44.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
a-bis) al comma 1, lettera e), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta metri».
* 11. 5.Ricciuti, Jacini, Zama.
a-bis) al comma 1, lettera e), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta metri».
* 11. 47.Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
a-bis) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «posto di lavoro» inserire le seguenti: «, recinti per l'allevamento di equidi».
** 11. 6.Ricciuti, Jacini, Zama.
a-bis) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «posto di lavoro» inserire le seguenti: «, recinti per l'allevamento di equidi».
** 11. 48.Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
a-bis) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) condurre minori nell'esercizio della caccia».
11. 63.Rocchi, Marcora.
a-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «da distanza inferiore a centocinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «da distanza inferiore a duecento metri».
11. 101.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
b) al comma 1, la lettera b) è soppressa.
11. 43.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove sia comunque vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni ed orari non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche, smontate ed in custodia;».
11. 28.Schmidt.
al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) trasporto, all'interno dei centri abitati, ovvero a bordo di veicoli di qualsiasi genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.
11. 108.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
11. 49.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
11. 111.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
11. 50.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
11. 81.Marcora.
11. 66.Rocchi.
b-bis) al comma 1, alla lettera h), sostituire la parola: «tre» con: «due».
11. 117.Schmidt.
b-bis) al comma 1, lettera h) le parole: «o tute impermeabili» sono soppresse.
11. 10.Vascon.
b-bis) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) l'esercizio venatorio presso aree ove sono stati appositamente collocati sali, foraggiamenti, sostanze e residui alimentari o esche odorose, al fine di attirare la fauna selvatica.
11. 58.Marcora.
* 11. 41.Schmidt.
* 11. 52.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
* 11. 82.Marcora.
* 11. 94.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare o sparare da veicoli a motore o da natanti, anche se fermi o ancorati, nonché da botti poste in acqua o da aeromobili;».
11. 29.Schmidt.
c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motori e da natanti, nonché da appostamenti fissi acquatici (cosiddette botti).
11. 46.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
c) al comma 1, alla lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: «sparare nei confronti di animali domestici, animali da cortile, colombi torraioli, talpe, arvicole, uccelli e mammiferi alloctoni od esotici;».
11. 36.Schmidt.
c) al comma 1, alla lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: «praticare la pasturazione della fauna;».
11. 40. Schmidt.
c) al comma 1, alla lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: «detenere o usare durante le ore notturne fonti luminose atte alla ricerca della fauna;».
11. 37. Schmidt.
c) al comma 1, alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia, pioggia o comunque scarsa visibilità o intemperie;».
11. 38. Schmidt.
c) al comma 1, alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detenere o utilizzare durante l'esercizio venatorio ricetrasmittenti o telefoni cellulari;».
11. 39. Schmidt.
11. 68.Rocchi.
* 11. 51.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
* 11. 67.Rocchi.
c-bis) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) l'esercizio venatorio con impiego di specchi, di gas o fumo, o di richiami non acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico».
11. 60.Marcora.
c-bis) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) l'esercizio venatorio con impiego di dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche».
11. 61.Marcora.
c-bis) al comma 1, alla lettera e), sostituire la parola: «cento» con: «duecento».
11. 118.Schmidt.
c-bis) al comma 1, lettera l), la parola: «cento» è sostituita seguente: «centocinquanta».
11. 11.Vascon.
c-bis) al comma 1, lettera l), le parole: «cento metri» sono sostituite dalle
11. 102.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
c-bis) al comma 1, lettera l), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «; esercitare la caccia nelle aree ove risultino collocati sali, foraggiamenti, pasture, sostanze e residui alimentari o esche odorose, suscettibili di attirare la fauna;».
11. 110.Schmidt.
c-bis) al comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
«l-bis) La produzione, la vendita, la detenzione per la vendita nonché la detenzione nei luoghi di caccia di richiami acustici meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici riproducenti suoni di animali selvatici provvisti di comando a distanza».
11. 59.Marcora.
11. 69.Rocchi.
d) al comma 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, ovvero per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale».
11. 1.Il relatore.
d) al comma 1, la lettera o) è sostituita con la seguente:
o) prendere, distruggere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo nei casi previsti dalla presente legge o per le zone di ripopolamento e cattura o nelle oasi di protezione per sottrarli a morte sicura, o comunque per evitare che possano essere oggetto di commercio clandestino.
11. 113. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
d-bis) al comma 1, lettera o), è aggiunto infine il seguente periodo:
Non sono autorizzate in nessun caso l'apprensione, la distruzione o la cattura di nidi, piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica, se non previa autorizzazione della competente amministrazione provinciale.
11. 45. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
d-bis) al comma 1, lettera p), sono soppresse le seguenti parole: «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5».
11. 103. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
d-bis) al comma 1, lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «; usare stampi o richiami inanimati riproducenti
11. 109. Schmidt.
d-bis) al comma 1, la lettera q), è soppressa.
11. 104. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
d-bis) al comma 1, lettera q), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «; l'esercizio venatorio con impiego di specchi, gas, fumo, richiami non acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico;».
11. 115. Schmidt.
d-bis) al comma 1, la lettera r), è sostituita dalla seguente:
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, nonché vendere e usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.
11. 116. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
d-bis) al comma 1, alla lettera r), dopo la parola: «ali» sono inserite le seguenti: «o comunque imbracati, nonché zibelli belli vivi, volantini per la caccia al colombaccio.
11. 119. Schmidt.
*11. 15. Vascon.
*11. 42. Schmidt.
*11. 70. Rocchi.
*11. 77. Lolli.
*11. 79. Marcora.
*11. 93. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
e) al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente:
u) usare e detenere munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare e detenere esche alimentari, olfattive o visive; usare e detenere bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, stampi o sagome di animali; usare armi da sparo munite di silenziatore, visori notturni o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;».
11. 30. Schmidt.
e) al comma 1, lettera u), dopo la parola: «civette» sono inserite le seguenti: «e di furetti».
11. 31. Schmidt.
11. 71. Rocchi.
11. 2. Il Relatore.
a) alla lettera e), dopo le parole: «le regioni» sopprimere le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) alla lettera h), dopo le parole: «individuati dalle regioni» sopprimere le seguenti: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
11. 17. Brugger, Detomas, Zeller, Collè, Widmann.
11. 53. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
11. 85. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
11. 12. Vascon.
11. 54. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
11. 18. Valpiana.
11. 86. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
f) al comma 1, sostituire la lettera bb) con la seguente:
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli o mammiferi vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, con la sola esclusione del Fagiano (Phasianus colchicus)»;
11. 32. Schmidt.
f-bis. al comma 1, la lettera cc) è sostituita dalla seguente: «cc) il commercio di esemplari vivi o morti, loro parti o prodotti derivati, inclusi quelli d'allevamento o di provenienza estera, appartenenti a specie avifauna selvatica presenti sui territorio nazionale, senza distinzioni di sottospecie o razza».
11. 125.Grillini.
* 11. 3.Il Relatore.
*11. 7. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
** 11. 14. Vascon.
** 11. 33. Schmidt.
11. 20. Valpiana.
* 11. 19. Valpiana.
* 11. 87. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
11. 21.Valpiana.
11. 64. Rocchi, Marcora.
11. 34. Schmidt.
11. 23. Calzolaio.
ff-quater) esercitare la caccia nei terreni delle aziende che esercitano l'attività dell'apicoltura.
11. 22.Calzolaio.
ff-quater) esercitare la caccia nelle zone dove siano state collocati appositamente alimenti, esche o foraggi di varia natura per attrarre gli animali selvatici.
11. 24. Calzolaio.
ff-quater) l'esercizio venatorio presso aree ove sono stati appositamente collocati sali, foraggiamenti, sostanze e residui alimentari o esche odorose, al fine di attirare la fauna selvatica.
11. 97. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
ff-quater) l'abbandono dei bossoli delle cartucce.
11. 90. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«ff-quater) l'esercizio dell'attività venatoria nei terreni in cui siano presenti e segnalati da tabellazione piante appartenenti al germoplasma autoctono».
11. 89. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«ff-quater) l'esercizio venatorio con utilizzo di stampi o richiami inanimati riproducenti le sembianze di animali di specie protette».
11. 96. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«ff-quater) La produzione, la vendita, la detenzione per la vendita nonché la detenzione nei luoghi di caccia di richiami acustici meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici riproducenti suoni di animali selvatici provvisti di comando a distanza».
11. 100. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«ff-quater) produrre, vendere, detenere nei luoghi di caccia richiami acustici meccanici, elettromeccanici o elettromagnetici riproducenti suoni di animali».
11. 120. Schmidt.
«ff-quater) l'esercizio venatorio con impiego di specchi, di gas o fumo, o di richiami non acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico».
11. 98. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«ff-quater) l'esercizio venatorio con impiego di dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche».
11. 99. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«ff-quater) l'esercizio venatorio con impiego di dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti amplificatori o convertitori di immagini».
11. 121. Schmidt.
11. 25. Calzolaio.
«ff-quater) la produzione di tagliole e trappole».
11. 88. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«ff-quater) entro e non oltre il 31 dicembre 2005 è vietato su tutto il territorio nazionale l'uso di munizione spezzata con contenuto di piombo».
11. 84. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«g-bis) al comma 1, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente: «ff-bis. produrre o importare reti da uccellagione».
11. 128.Grillini.
«g-bis) al comma 1, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente: «ff-bis. esercitare la caccia nelle zone umide di superficie superiore a cinque ettari».
11. 127.Grillini.
«g-bis) al comma 1, dopo la lettera ff) è aggiunti la seguente: «ff-bis) esercitare la caccia impiegando armi di qualunque calibro ad aria compressa o compressi».
11. 126.Grillini.
g-bis) Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
gg) sparare nelle zone umide utilizzando pallini al piombo o composti da materiali tossici.
11. 105. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
g-bis) Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
hh): immettere nell'ambiente naturale fauna selvatica, autoctona o alloctona, al fine di abbattimento.
11. 106. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
g-bis) utilizzare, per qualunque forma di caccia, durante la stagione venatoria, congegni, strumenti ed ausili elet
trici,
11. 16. Vascon.
g-bis) al comma 1, dopo la lettera ff), sono inserite le seguenti:
gg) l'esercizio venatorio con utilizzo di stampi o richiami inanimati riproducenti le sembianze di animali di specie protette;
11. 57. Marcora.
g-bis) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. È vietato esercitare la caccia , nonché vagare o soffermarsi arma fuori dal fodero o altra custodia, in stato di ebbrezza. A tal fine applicano gli stessi parametri e le modalità di accertamento previste i] materia di codice della strada. In caso di infrazione si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 congiuntamente alla sospensione dei tesserino venatorio per tre anni, applicata senza ritardo dall'ente delegato anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.
* 11. 95. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
g-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. È vietato esercitare la caccia, nonché vagare o soffermarsi con arma fuori dal fodero o altra custodia, in stato di ebbrezza. A tal fine si applicano gli stessi parametri e le modalità di accertamento previste in materia del codice della strada. In caso di in frazione si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 congiuntamente alla sospensione del tesserino venatorio per tre anni, applicata senza ritardo dall'ente delegato anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.
* 11. 62.Marcora.
g-bis) al comma 1, la lettera cc) è sostituita dalla seguente:
cc) il commercio di esemplari vivi e morti di specie di avifauna presente sul territorio nazionale non proveniente da allevamenti nazionali e non scortata da idonea documentazione e anellini inamovibili.
11. 78. Marcora.
g-bis) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
g-bis) è vietato l'accesso ai fondi se non autorizzato dal proprietario o conduttore del fondo stesso.
11. 76.Rocchi.
g-bis) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
g-bis) è vietato l'uso di richiami vivi.
11. 75.Rocchi.
g-bis) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
g-bis) è vietato sparare o comunque esercitare l'attività venatoria in presenza di minori di anni 15.
11. 74.Rocchi.
g-bis) al comma 1, dopo la lettera ff) aggiungere la seguente: ff-bis. l'esercizio venatorio nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
11. 129.Grillini.
g-bis) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
g-bis) ogni forma di attività venatoria che rechi danno alle attività economiche, in particolare alle attività recettive quali l'agriturismo.
11. 73.Rocchi.
g-bis) al comma 3, la parola: mille è sostituita dalla seguente: cinquecento.
11. 13.Vascon.
11. 72.Rocchi.
h) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. In attuazione della direttiva 79/409/CEE, su tutti i valichi montani e collinari, per un raggio di cinque chilometri dagli stessi, interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna sono istituite zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi. Per detti fini vengono altresì individuate le seguenti principali zone di protezione dove vige il divieto di esercizio venatorio:
a) una fascia di cinque chilometri dalla costa marina;
b) tutti i corsi dei fiumi per una fascia di larghezza non inferiore a un chilometro;
c) una fascia di un chilometro dalle sponde dei laghi naturali ed artificiali;
d) tutti i canali artificiali per una fascia di larghezza non inferiore a un chilometro.
11. 35.Schmidt.
h) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani per una distanza di almeno mille metri dagli stessi, nonché sui valichi collinari interessati da migrazioni dell'avifauna per una distanza di mille metri.
11. 124.Grillini.
11. 8. Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
11. 4.Il Relatore.
11. 9.Romele.
11. 55. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
11. 56. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
11. 107. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
i) La lettera o) è sostituita dalla seguente:
o)prendere, distruggere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo nei casi previsti dalla presente legge o per le zone di ripopolamento e cattura o nelle oasi di protezione per sottrarli a morte sicura, o comunque per evitare che possano essere oggetto di commercio clandestino.
11. 114. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
i) utilizzare munizioni realizzate in piombo o comunque in leghe contenenti sostanze tossiche.
11. 91. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
i) utilizzare nella caccia agli acquatici e in generale nella caccia in zone umide (laghi, invasi, stagni, fiumi, lagune ed altri ambienti acquitrinosi o allagati), munizioni realizzate in piombo o comunque in leghe contenenti sostanze tossiche.
11. 92. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
i) è vietata la produzione di strumenti per la cattura di fauna selvatica quali trappole e tagliole.
11. 26.Calzolaio.
i) è vietato l'abbandono dei bossoli delle cartucce e di ogni altro oggetto legato all'attività venatoria.
11. 27.Calzolaio.
h-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente
3-bis. È vietata l'importazione in Italia di selvaggina viva o morta, e relative parti o prodotti derivati, se catturata o abbattuta in violazione delle disposizioni vigenti nei Paesi d'origine.
11. 122.Grillini.
h-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente
3-bis. I divieti e le sanzioni amministrative e penali di cui alla presente legge si applicano anche per la detenzione e commercio di mammiferi ed uccelli protetti, vivi o morti, nonché loro trofei, parti o prodotti derivati, anche quando catturati o uccisi all'estero.
11. 123.Grillini.
(Esecuzione di fiere e mostre di fauna).
2. Possono altresì essere detenuti, esposti e commerciati animali da cortile.
3. Le fiere e le mostre devono essere autorizzate dalla provincia competente per territorio previa domanda da inoltrarsi almeno sessanta giorni prima della data di esecuzione.
4. Nelle fiere e mostre è vietato esporre, detenere, vendere, acquistare qualsiasi mezzo di cattura della fauna selvatica. É vietato esporre e detenere animali pericolosi di qualsiasi specie o esporre animali alloctoni ed esotici protetti da leggi ed accordi internazionali.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere concessa qualora il richiedente sia stato denunciato o condannato per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può altresì essere concessa qualora nell'edizione della precedente fiera o mostra siano state rilevate violazioni alle disposizioni della presente legge o della legge 20 luglio 2004, n. 189.
11. 01.Schmidt.
12. 6.Marcora, Rocchi.
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il certificato di idoneità di cui al comma 6 dello stesso articolo 8, può essere rilasciato, per quanto attiene al porto della sola arma lunga da caccia, anche dal presidente di una società di tiro a volo, affiliata alla FITAV, previa verifica dell'abilità del richiedente da parte del maestro di tiro della società stessa, mediante
b) il comma 6 è abrogato.
12. 2.Vascon.
2-bis. È affidata al Ministro di Grazia e Giustizia la delega legislativa per il riordino della materia relativa agli esami per il conseguimento della licenza di caccia, sulla base dei seguenti criteri e requisiti degli aspiranti:
a) competenze scientifiche, con particolare riferimento alla zoologia e all'etologia;
b) competenze legislative, con riferimento alla normativa regionale, nazionale ed europea;
c) conoscenza delle armi, sulla base di corsi annuali organizzati dalle regioni.
12. 7. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
2-bis. È affidata al Ministro della Salute la delega legislativa per il riordino della materia relativa ai requisiti sanitari per i cittadini che intendano conseguire la licenza di caccia, sulla base dei seguenti criteri e requisiti:
a) visus non inferiore ai 10 decimi;
b) sana e robusta costituzione;
c) assenza di patologie legate all'alcol e alle tossicodipendenze.
12. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Gli esperti qualificati nominati dalla regione, per le materie di esame di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 4 non possono essere titolari di licenza di caccia;
b) il comma 6 è abrogato.
12. 13. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
a) al comma 4, le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
a) Legislazione venatoria:
1) nozioni di esercizio di caccia;
2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;
3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia, specie protette ed abbattimenti consentiti;
4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
5) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;
6) ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione;
7) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;
8) agenti di vigilanza e loro poteri;
9) uso e addestramento dei cani;
10) sanzioni;
11) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;
b) Biologia e zoologia applicata all'esercizio venatorio:
1) nozioni di equilibrio della natura;
2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;
3) animali costituenti fauna selvatica protetta migratoria e stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella locale;
4) riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia e di altri di cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;
5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e mezzi per realizzarli;
6) profilassi della zoonosi;
c) Armi e munizioni da caccia e loro uso:
1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;
2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;
d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
1) concetti di tutela dell'ambiente e di ecologia;
2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;
3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
4) prevenzione e lotta incendi boschivi;
5) istituti volti alla tutela dell'ambiente naturale (oasi di rifugio, zone di
ripopolamento, parchi, eccetera);
6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specìalìzzate e loro
periodi di maturazione;
7) nozioni sui fondi chiusi;
8) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della fauna selvatica (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della fauna durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non tossici per la fauna);
9) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole;
10) prevenzione e lotta al bracconaggio;
e) Norme di pronto soccorso in caso di:
1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e fratture;
2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;
3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;
4) trasporto di un infortunato;
b) il comma 6 è abrogato.
12. 12.Schmidt.
12. 1. Vascon.
6. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio devono sostenere un esame di verifica ed aggiornamento sostenere con cadenza biennale, organizzato dalla provincia di residenza secondo le stesse disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
12. 4. Schmidt.
1-bis. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
È comunque escluso il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia alle persone prive dell'uso di tutti gli arti superiori ed inferiori, affetti da cardiopatie, con visus inferiore ad otto decimi per entrambi gli occhi anche con uso di lenti correttive, nonché per gli ultraottantenni.
12. 15.Grillini.
1-bis. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis) Il cittadino abilitato al porto di fucile per uso di caccia, non è abilitato al porto di armi da sparo che non siano ammesse per l'esercizio venatorio.
12. 3.Calzolaio.
1-bis) All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
11-bis) Entro il 1o gennaio 2007 il Ministro di Grazia e Giustizia procede alla acquisizione dei certificati di buona condotta di coloro che sono abilitati all'esercizio dell'attività venatoria. Quest'ultima è interdetta al singolo cacciatore sino alla verifica con esito positivo della sussistenza della buona condotta.
12. 10. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1-bis) All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 11-bis) Al Ministro di Grazia e Giustizia è affidata la verifica di tutti i certificati di buona condotta dei detentori di licenza di caccia, ai fini della revoca della medesima nell'ipotesi di mancanza dei requisiti di buona condotta.
12. 9. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1-bis. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
11-bis. La licenza di porto di fucile per uso di caccia non abilita al porto di armi comuni da sparo non ammesse per l'esercizio venatorio.
* 12. 5.Marcora.
1-bis. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
11-bis. La licenza di porto di fucile per uso di caccia non abilita al porto di armi comuni da sparo non ammesse per l'esercizio venatorio.
* 12. 11. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1-bis. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
11-bis. La licenza di porto di fucile per uso di caccia non abilita il titolare anche al porto di armi comuni da sparo non consentite per l'esercizio venatorio.
12. 14. Schmidt.
1. All'articolo 23, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, le parole: sono autorizzate ad istituire sono sostituite dalla seguente: istituiscono.
12. 04. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 05. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) la parola: 50 è sostituita dalla seguente 200;
b) le parole: e non superiore al 100 per cento sono soppresse.
12. 011. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
a) la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 200;
b) la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 400.
12. 08. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 150;
b) la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 300.
12. 07. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 150;
b) le parole: e non superiore al 100 per cento sono soppresse.
12. 010. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 100;
b) le parole: e non superiore al 100 per cento sono soppresse.
12. 09. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) la parola: 50 è sostituita dalla seguente: 100;
b) la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 200.
12. 06. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 014. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 013. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 012. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 015. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 016. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 017. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 018. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 019. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 022. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 020. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
12. 021. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) al comma 2, lettera c), le parole: 95 per cento sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) 90 per cento per progetti di cooperazione internazionale volti alla tutela dei siti naturali africani e dell'Europa orientale di primario interesse per la riproduzione e lo svernamento di specie migratrici. Detti progetti sono approvati dal Ministero dell'Ambiente, anche su proposta dell'INFS, delle associazioni internazionali per la tutela della fauna o sotto l'egida degli organismi previsti dalle Convenzioni internazionali per la protezione dalla fauna».
12. 024. Schmidt.
a) al comma 2, lettera c), le parole: 95 per cento sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d) 90 per cento per progetti di cooperazione internazionale volti alla tutela dei siti naturali africani e dell'Europa orientale di primario interesse per la riproduzione e lo svernamento di specie migratrici. Detti progetti sono approvati dal Ministero dell'Ambiente, anche su proposta di associazioni internazionali per la tutela della fauna o sotto l'egida delle segreterie delle Convenzioni internazionali per la protezione della fauna migratrice».
* 12. 02. Marcora.
a) al comma 2, lettera c), le parole: 95 per cento sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) 90 per cento per progetti di cooperazione internazionale volti alla tutela dei siti naturali africani e dell'Europa orientale di primario interesse per la riproduzione e lo svernamento di specie migratrici. Detti progetti sono approvati dal Ministero dell'Ambiente, anche su proposta di associazioni internazionali per la tutela della fauna o sotto l'egida delle segreterie delle Convenzioni internazionali per la protezione della fauna migratrice».
* 12. 023. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: venatorie nazionali sono aggiunte le seguenti: e regionali;
b) al comma 4, dopo le parole: venatorie nazionali sono aggiunte le seguenti: e regionali.
a) al comma 2, dopo le parole: di essere riconosciute sono aggiunte le seguenti: a livello nazionale e regionale;
b) al comma 2, lettera b), le parole: con adeguati organi periferici sono sostituite dalle seguenti: o regionale con adeguati organi periferici nell'ambito territoriale di competenza;
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: numero di iscritti sono aggiunte le seguenti: nell'ambito territoriale di competenza nazionale o regionale;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le associazioni a carattere nazionale sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Le associazioni a carattere regionale sono riconosciute secondo le specifiche disposizioni previste dalle leggi regionali.
12. 01. Marcora.
5. Il Governo è delegato a procedere al riordino del fondo ai cui al presente articolo in base all'esigenza di includere nella ripartizione del fondo stesso iniziative per il finanziamento di progetti di conservazione della fauna selvatica.
12. 03. Zanella.
13. 7.Marcora, Rocchi.
5-bis. L'esercente l'attività venatoria deve comunque ottenere la preventiva autorizzazione scritta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati ove si reca a cacciare.
13. 1.Schmidt.
13. 01.Marcora.
* 14. 21.Marcora, Rocchi.
* 14. 10.Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
* 14. 3.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
1-ter. Ogni regione, sulla base della media delle richieste di risarcimento dell'ultimo triennio, dimensiona economicamente il fondo di cui al comma 1, per poter soddisfare tutte le domande presentate.
1-quater. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, inserita nell'elenco delle specie sia cacciabili che protette, è previsto per le aziende agroforestali e zootecniche presenti e ovunque collocate».
* 14. 4.Ricciuti, Jacini, Scaltritti, Zama.
1-ter. Ogni regione, sulla base della media delle richieste di risarcimento dell'ultimo triennio, dimensiona economicamente il fondo di cui al comma 1, per poter soddisfare tutte le domande presentate.
1-quater. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, inserita nell'elenco delle specie sia cacciabili che protette, è previsto per le aziende agroforestali e zootecniche presenti e ovunque collocate».
* 14. 11. Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
«4-bis. Le aziende agricole biologiche di cui al regolamento 2092/91/CEE e successive modificazioni, possono vietare la caccia sui rispettivi fondi dandone comunicazione al presidente della provincia competente. I suddetti fondi vanno tabellati a spese del proprietario o conduttore entro trenta giorni dall'invio della comunicazione con tabelle indicanti il divieto di caccia».
14. 8.Schmidt.
«4-bis I proprietari o conduttori di aziende nelle quali viene praticata l'agricoltura
14. 7.Marcora.
14. 13.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
14. 22.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
14. 17.Rocchi.
1-bis. Nelle aziende e nei terreni in cui sia praticata la coltivazione con criteri biodinamici, o di lotta integrata - segnalati con tabellazione - la caccia è vietata.
14. 23.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1-bis. L'attività venatoria è inoltre vietata nei frutteti di piante derivanti dalle antiche specie italiche.
14. 18.Rocchi.
14. 6.Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo, destinato al risarcimento integrale dei danni causati alle produzioni agricole ed agli allevamenti dalla fauna selvatica, alimentato anche dal gettito delle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.
14. 1.Il Relatore.
* 14. 25.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
* 14. 26.Schmidt.
14. 9.Schmidt.
* 14. 20.Marcora.
* 14. 24.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
14. 14.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi,
14. 15.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi,
14. 19.Rocchi.
14. 5.Vascon.
14. 2.Il Relatore.
Alla gestione di tali interventi provvede un Comitato, istituito e regolato dalla Regione, in cui siano presenti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute in virtù della presente legge.
14. 16.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
14-bis. 1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, lettera
a), dopo le parole delegati dalle regioni, inserire le seguenti: o a società cooperative che abbiano la licenza di polizia privata.
14. 03.Marcora.
14. 02.Domenico Benedetti Valentini.
14. 08.Marcora.
14. 017.Grillini.
2-bis. Il Corpo Forestale dello Stato è posto alle dipendenze del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.
14. 013.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
* 14. 04.Marcora.
14. 016.Schmidt.
* 14. 010.Zanella, Pecoraio Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Detto coordinamento non può prevedere limitazioni alle modalità di servizio o di orario, né clausole per la decadenza dallo status di guardia volontaria non previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, ma si esplica unicamente attraverso:
a) la tenuta dei registri delle guardie volontarie delle associazioni interessate;
b) il rinnovo, senza ritardo, dei decreti di riconoscimento con validità quinquennale;
c) la preparazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, nonché l'organizzazione degli esami d'abilitazione.
14. 015.Schmidt.
Detto coordinamento consiste nella tenuta di registri delle guardie volontarie di tutte le associazioni interessate, nel rinnovo senza ritardo dei decreti di durata quinquennale, nella preparazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, nell'organizzazione degli esami di abilitazione. I regolamenti provinciali non possono prevedere limitazioni delle modalità di servizio o di orario in ambito provinciale, né clausole per la decadenza dallo status di guardia volontaria non previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
* 14. 05.Marcora.
Detto coordinamento consiste nella tenuta di registri delle guardie volontarie di tutte le associazioni interessate, nel rinnovo senza ritardo dei decreti di durata quinquennale, nella preparazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, nell'organizzazione degli esami di abilitazione. I regolamenti provinciali non possono prevedere limitazioni delle modalità di servizio o di orario in ambito provinciale, né clausole per la decadenza dallo status di guardia volontaria non previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
* 14. 012.Zanella, Pecoraio Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
8-bis. Entro l'anno 2007 in ogni regione gli organici del Corpo forestale dello Stato sono aumentati del 20 per cento per assicurare un più efficace controllo del territorio, del patrimonio di biodiversità e dell'ambiente. Il governo provvede al relativo onere attraverso l'utilizzo parziale dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali.
14. 01.Calzolaio.
8-bis. Il ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di assicurare il controllo del territorio aumenta gli organici del Corpo forestale dello Stato del 25 per cento in ogni regione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
14. 014.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
8-bis. Le guardie venatorie volontarie di cui alla lettera b) del primo comma, svolgono ai fini della presente legge e delle leggi regionali in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, funzioni di polizia giudiziaria.
* 14. 06.Marcora.
9-bis. Le guardie venatorie volontarie di cui alla lettera b) del primo comma, svolgono ai fini della presente legge e delle leggi regionali in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, funzioni di polizia giudiziaria.
* 14. 11.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
(Uso di sostanze narcotiche per operazioni di polizia zoofila e gestione faunistica).
*14. 09.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Art. 27-bis. (Uso di sostanze narcotiche per operazioni di polizia zoofila e gestione faunistica) - Le sostanze medicinali narcotiche per animali di cui all'articolo 27, comma 1 lettera a), sono acquistate su prescrizione veterinaria, custodite insieme con registro di carico e scarico, e sono utilizzabili dal personale di vigilanza faunistica
* 14. 07.Marcora.
1. Il comma 6 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«6. Gli agenti dei corpi e servizi di polizia provinciale, e gli agenti venatori degli altri enti locali delegati, che abbiano prestato servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972 n. 772 e della legge 8 luglio 1998 n. 230 sono sempre ammessi alle funzioni di pubblica sicurezza. Dopo cinque anni dalla data di congedo illimitato possono richiedere, tramite l'Ente di appartenenza, di essere ammessi al servizio armato e portare le armi per difesa personale e di cui all'articolo 27 primo comma della presente legge, previste dai regolamenti di servizio interni.»
* 15. 24. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1. Il comma 6 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«6. Gli agenti dei corpi e servizi di polizia provinciale, e gli agenti venatori degli altri enti locali delegati, che abbiano prestato servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972 n. 772 e della legge 8 luglio 1998 n. 230 sono sempre ammessi alle funzioni di pubblica sicurezza. Dopo cinque anni dalla data di congedo illimitato possono richiedere, tramite l'Ente di appartenenza, di essere ammessi al servizio armato e portare le armi per difesa personale e di cui all'articolo 27 primo comma della presente legge, previste dai regolamenti di servizio interni.»
* 15. 18. Marcora.
1. Il comma 6 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«6. Gli agenti dei corpi e servizi di polizia provinciale, e gli agenti venatori degli altri enti locali delegati, che abbiano prestato servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972 n. 772 e della legge 8 luglio 1998 n. 230 sono sempre ammessi alle funzioni di pubblica sicurezza. Dopo cinque anni dalla data di congedo illimitato possono richiedere, tramite l'Ente di appartenenza, di essere ammessi al servizio armato e portare le armi per difesa personale e di cui all'articolo 27 primo comma della presente legge, previste dai regolamenti di servizio interni.»
* 15. 25. Schmidt.
«01. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le guardie venatorie volontarie di cui alla lettera b) del comma 1, svolgono funzioni di polizia giudiziaria ai fini della presente legge e delle leggi regionali».
15. 26. Schmidt.
* 15. 16. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
* 15. 23. Marcora, Rocchi.
** 15. 11. Schmidt.
** 15. 8. Marcora.
a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sua vendita» sono aggiunte le seguenti: «dandone ampia pubblicità e»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli agenti adibiti al controllo dell'attività venatoria esercitano i loro poteri esclusivamente ai sensi della presente legge. Non costituiscono illecito penale o amministtrativo le seguenti condotte, inerenti l'esercizio dell'attività venatoria:
a) uso di richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie:
b) prove di lavoro con l'ausilio del cane da seguita, da ferma, da cerca e riporto, da tana;
c) gare di caccia pratica o di addestramento e allenamento nelle apposite strutture o nelle apposite aree agli ungulati;
d) uso di richiami vivi per la caccia ai colombacci o agli acquatici».
15. 3. Vascon.
a) le parole «redigono verbali» sono sostituite dalle seguenti: «redigono unicamente verbali di riferimento»;
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Gli agenti adibiti al controllo dell'attività venatoria esercitano i loro poteri esclusivamente ai sensi della presente legge. Non costituiscono illecito penale o amministrativo le seguenti condotte, inerenti l'esercizio dell'attività venatoria:
a) uso di richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie;
b) prove di lavoro con l'ausilio del cane da seguita, da ferma, da cerca e riporto, da tana;
c) gare di caccia pratica o di addestramento e allenamento nelle apposite strutture o nelle apposite aree agli ungulati;
d) uso di richiami vivi per la caccia ai colombacci o agli acquatici.
15. 1. Il Relatore.
«6-bis. Gli agenti adibiti al controllo dell'attività venatoria esercitano i loro poteri esclusivamente ai sensi della presente legge. Non costituiscono illecito penale o infrazione amministrativa tutte le condotte inerenti l'esercizio dell'attività venatoria non esplicitamente vietate dalla presente legge».
15. 4. Vascon.
«6-bis. Nei luoghi ammessi all'esercizio venatorio o dove viene comunque praticato, anche di proprietà privata, non può essere interdetto l'accesso agli addetti alla vigilanza venatoria; gli addetti alla vigilanza possono inoltre verificare e controllare la presenza del tatuaggio o del microchip nei cani da caccia.».
15. 9. Schmidt.
«6-bis. Gli agenti addetti al controllo dell'attività venatoria possono chiedere l'esibizione del contenuto della cacciatora e dei contenitori di qualsiasi genere in possesso di chiunque eserciti l'attività venatoria, e possono altresì provvedere ad ispezionare il contenuto di automezzi utilizzati dai cacciatori. Possono effettuare i controlli di cui sopra anche nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso di mezzi vietati dalla presente legge o di fauna selvatica».
15. 10. Schmidt.
«6-bis. Chiunque venga trovato in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, o in esercizio o attitudine di caccia, o con cani da caccia, ovvero abbia violato disposizioni della presente legge, deve esibire agli addetti alla vigilanza tutti i documenti previsti dalla presente legge per l'esercizio delle attività da essa contemplate o di identificazione personale, nonché la fauna abbattuta, catturata o detenuta.»
15. 12. Schmidt.
«6-bis. I cacciatori, durante i controlli effettuati dai soggetti preposti, devono scaricare
15. 13. Schmidt.
15. 7. Calzolaio.
15. 17. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
15. 21. Rocchi.
15. 22. Rocchi.
d-bis) uso di richiami vivi legalmente detenuti opportunamente imbracati, purché non legati per la coda o per le ali.
15. 2. Romele.
«1-bis. Il Corpo Forestale dello Stato è posto alle dipendenze del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio».
* 15. 5. Valpiana.
«1-bis. Il Corpo Forestale dello Stato è posto alle dipendenze del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio».
* 15. 14. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
«1-bis. Il Corpo Forestale dello Stato è posto alle dipendenze del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio».
* 15. 19. Rocchi, Marcora.
1-bis). Il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di assicurare il controllo del territorio aumenta gli organici del Corpo Forestale dello Stato del 25 per cento in ogni regione».
** 15. 6. Valpiana.
1-bis). Il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di assicurare il controllo del territorio aumenta gli organici del Corpo Forestale dello Stato del 25 per cento in ogni regione».
** 15. 15. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
1-bis. Il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di assicurare il controllo del territorio aumenta gli organici del Corpo Forestale dello Stato del 25 per cento in ogni regione».
** 15. 20. Rocchi, Marcora.
2. Il Dipartimento per la lotta al bracconaggio ha il compito di operare al fine di monitorare, prevenire e reprimere le attività di bracconaggio o le altre forme di caccia illegale che hanno luogo sul territorio nazionale. Il Dipartimento ha inoltre il compito di fornire un quadro dettagliato, sotto forma di relazione annuale, sullo stato del bracconaggio in Italia, in cui si evidenzino la quantità e la qualità dei crimini riscontrati, l'impatto di questi sugli animali selvatici e le azioni intraprese dal Dipartimento. Il Dipartimento ha inoltre il compito di formare ed aggiornare i propri operatori, attraverso corsi ed aggiornamenti professionali per il cui svolgimento esso può avvalersi anche di consulenze tecniche e professionali esterne, purché di adeguate e comprovate competenze.
3. Il Dipartimento si avvale della collaborazione diretta del Corpo Forestale dello Stato, nonché della collaborazione degli organi di polizia giudiziaria e degli organi di vigilanza venatoria previsti All'Articolo 27 della presente legge. Inoltre, il Dipartimento si avvale della consulenza e del supporto diretto, laddove richiesto previsto dai paini di attività del Dipartimento, delle associazioni ambientaliste aventi comprovata esperienza nel campo.
4. Entro sei mesi dall'approvazione del presente articolo, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali emana un apposito regolamento atto a disciplinare l'organizzazione e il piano generale delle attività del Dipartimento.
15. 014. Grillini.
(Istituzione del Nucleo nazionale antibraconaggio)
2. Il Nucleo, formato da almeno ottanta unità, è composto da agenti ed ufficiali in comando, provenienti da corpi e servizi di polizia provinciale nonché dalle strutture del Corpo Forestale dello Stato; opera su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo ai luoghi ed ai tempi critici per la tutela della fauna ed alle esigenze investigative a carattere interregionale.
15. 010. Schmidt.
(Nucleo nazionale antibraconaggio)
2. Il Nucleo, con consistenza non inferiore a cinquanta unità, è composto da agenti ed ufficiali in comando , provenienti da corpi e servizi di polizia provinciale nonché da strutture del Corpo Forestale dello Stato, ed opera su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo a particolari emergenze territoriali e stagionali attinenti alla tutela dei mammiferi e degli uccelli selvatici, e ad esigenze investigative di carattere interregionale».
* 15. 02. Marcora.
(Nucleo nazionale antibraconaggio)
2. Il Nucleo, con consistenza non inferiore a cinquanta unità, è composto da agenti ed ufficiali in comando , provenienti da corpi e servizi di polizia provinciale nonché da strutture del Corpo Forestale dello Stato, ed opera su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo a particolari emergenze territoriali e stagionali attinenti alla tutela dei mammiferi e degli uccelli selvatici, e ad esigenze investigative di carattere interregionale».
* 15. 06. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
** 15. 03. Marcora.
** 15. 07. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
** 15. 011. Schmidt.
15. 01. Vascon.
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti delle polizie provinciali con funzioni di agente di pubblica sicurezza possono effettuare le verifiche di controllo in materia di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi previsti dall'articolo 38, comma terzo, del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773».
* 15. 04. Marcora.
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti delle polizie provinciali con funzioni di agente di pubblica sicurezza possono effettuare le verifiche di controllo in materia di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi previsti dall'articolo 38, comma terzo, del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773».
* 15. 08. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«2-bis. Gli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali ai quali sono conferite le funzioni di agente di pubblica sicurezza, possono effettuare le verifiche di controllo anche in materia di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi previsti dall'articolo 38, comma 3, del Regio decreto 18 giugno 193,1 n. 773».
15. 012. Schmidt.
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti dipendenti dagli enti di cui al primo comma possono contestare le violazioni amministrative o redigere comunicazioni di notizia di reato in materia di illeciti venatori anche al di fuori dell'ambito territoriale di appartenenza in cui normalmente svolgono le proprie funzioni».
** 15. 05. Marcora.
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti dipendenti dagli enti di cui al primo comma possono contestare le violazioni amministrative o redigere comunicazioni di notizia di reato in materia di illeciti venatori anche al di fuori dell'ambito territoriale di appartenenza in cui normalmente svolgono le proprie funzioni».
** 15. 09. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«2-bis. Gli agenti dipendenti dagli enti di cui al primo comma possono procedere alla contestazione delle violazioni amministrative, o redigere comunicazioni di notizia di reato in materia di illeciti venatori, anche al di fuori dell'ambito territoriale di appartenenza in cui svolgono normalmente le proprie funzioni.»
15. 013. Schmidt.
*16. 55. Marcora, Rocchi.
*16. 44. Lolli.
*16. 28. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
*16. 17. Schmidt.
*16. 61. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 6.000 a euro 20.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 1.800 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) la reclusione da uno a tre anni e l'a multa da euro 5.000 a euro 9.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate;
m) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte o cattura in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda».
16. 62. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da quattro mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.500 a euro 3.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 3.000 a euro 10.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte o cattura in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda».
16. 36. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
«a) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 6.000 a euro 20.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 1.800 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 9.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;»
*16. 18. Schmidt.
«a) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 6.000 a euro 20.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 1.800 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 9.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;»
*16. 45. Lolli.
a) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 6.000 a euro 20.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 1.800 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 9.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
c-bis) l'arresto fina a quattro mesi e l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte o cattura, in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda».
16. 47. Marcora.
*16. 13. Schmidt.
*16. 8. Marcora.
16. 11. Schmidt.
16. 10. Schmidt.
*16. 12. Schmidt.
*16. 9. Marcora.
m) l'ammenda di euro 1000 per chi usa o fabbrica bossoli di cartucce confezionate con materiale plastico.
16. 56. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
m) l'ammenda da euro 500 a euro 1000 per chi non provvede a recuperare i bossoli sparati sul territorio di caccia.
16. 57. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
m) l'ammenda di euro 1000 per chi usa un fucile con numero di colpi superiore a 2, compreso quello contenuto nel caricatore.
16. 58. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
16. 14. Schmidt.
*16. 15. Schmidt.
*16. 7. Marcora.
**16. 40. Rocchi, Marcora.
**16. 2. Valpiana.
16. 48. Marcora.
16. 69. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
16. 70. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
16. 29. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
a) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18.
16. 37. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
a) l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18.
16. 63. Bellotti.
16. 1. Vascon.
16. 49. Marcora.
16. 64. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
b) l'arresto da quattro mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.500 a euro 3.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2.
16. 38. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
16. 19. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 3.000 a euro 10.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo.
16. 39. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
16. 20. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
16. 59. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
*16. 4. Valpiana.
*16. 42. Rocchi, Marcora.
e) a coloro che siano stati riconosciuti colpevoli di spargimento di bocconi avvelenati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente legislazione, viene definitivamente revocata la licenza di caccia.
**16. 43. Rocchi, Marcora.
e) a coloro che siano stati riconosciuti colpevoli di spargimento di bocconi avvelenati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente legislazione, viene definitivamente revocata la licenza di caccia.
**16. 5. Valpiana.
e) In caso di violazione dei divieti di cui alla lettera u) dell'articolo 21, oltre alle sanzioni previste dalla vigente legislazione, viene definitivamente revocata la licenza di caccia.
16. 60. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
e) l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 per chi pratica l'uccellagione.
16. 16. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.500 a 2.500 per chi pratica l'uccellagione.
16. 50. Marcora.
e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da euro 1.000 a 2.500 per chi esercita l'uccellagione.
16. 31. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
e) l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura e in tutti i giardini e parchi urbani;
f) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento.
16. 51. Marcora.
e) l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura. Per chi esercita la caccia nei parchi e giardini urbani l'ammenda è ridotta di un terzo.
16. 22. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone
16. 30. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
e) l'ammenda fino a 3.500 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento.
16. 23. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) l'ammenda di euro 1.500 per chi esercita la caccia con mezzi vietati.
16. 35. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
d-bis) l'ammenda fino a 3.500 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento.
16. 71. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) l'ammenda da euro 600 a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari della tipica fauna stanziale alpina, come previsti dalla lettera c) dei quali sia vietato l'abbattimento.
16. 33. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
e) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio.
16. 32. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
e) l'ammenda fino a 2.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r), si applica in ogni caso la confisca dei richiami.
16. 24. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) l'arresto da un mese a tre mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r), si applica in ogni caso la confisca dei richiami.
16. 52. Marcora.
e) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 750 euro a 3.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
16. 26. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) l'arresto da tre a cinque mesi o l'ammenda da 750 euro a 2.500 euro per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
16. 54. Marcora.
e) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o aeromobili.
16. 34. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
e) da due mesi a quattro mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;.
16. 53. Marcora.
e) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;.
16. 25. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
d-bis) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 750 a 6.000 euro per chi cattura nidi, piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
16. 75. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da 750 a 3.000 per chi cattura nidi, piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
16. 27. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
e) L'esercizio della caccia è sospeso per 5 anni nelle aree in cui siano stati rinvenuti bocconi avvelenati.
16. 6. Valpiana.
2. Entro il 1o gennaio 2007 il Ministro di Grazia e Giustizia procede alla acquisizione dei certificati di buona condotta di coloro che sono abilitati all'esercizio del
l'attività
*16. 3. Valpiana.
2. Entro il 1o gennaio 2007 il Ministro di Grazia e Giustizia procede alla acquisizione dei certificati di buona condotta di coloro che sono abilitati all'esercizio dell'attività venatoria. Quest'ultima è interdetta al singolo cacciatore sino alla verifica con esito positivo della sussistenza della buona condotta.
*16. 41. Rocchi, Marcora.
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
16. 68. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
a) assicurare che l'identificazione delle fattispecie penali corrisponda all'esigenza di tutela della fauna selvatica e dell'ecosistema;
b) armonizzare la configurazione dei reati con l'esigenza di difesa dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone;
c) rendere più efficiente e attuale, in coerenza con le disposizioni relative alle contravvenzioni e agli illeciti amministrativi, il sistema delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge, anche coordinandole con adeguate sanzioni accessorie e alternative alla multa.
16. 01. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
* 17. 107.Schmidt.
* 17. 118.Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
* 17. 135.Marcora.
* 17. 140.Marcora, Rocchi.
* 17. 143.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
** 17. 29.Marcora.
** 17. 101.Schmidt.
17. 102.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 per chi spara a cani, gatti o altri animali domestici;.
17. 99.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 per chi usa, produce, vende o detiene trappole per la fauna selvatica, lacci e sostanze adesive atte alla cattura di fauna selvatica;.
17. 88.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 per chi libera o effettua immissioni di fauna selvatica alloctona od esotica;.
17. 92.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per la caccia a rastrello in più di due persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;.
17. 97.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi usa, produce, vende e detiene reti da uccellagione.
17. 87.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi fa uso, detiene e trasporta esche o bocconi avvelenati;.
17. 91.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in giornate eccedenti il numero settimanalmente consentito;.
17. 90.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non comunica alla Provincia entro quarantotto ore il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;.
17. 85.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non comunica entro dieci giorni all'INFS l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;.
17. 84.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 200 euro 1.200 per chi spara da distanza inferiore a 300 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame;.
17. 95.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque in giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate;.
17. 96.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;.
17. 100.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia;.
17. 86.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni;.
17. 98.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ciascun capo allevato senza autorizzazione della provincia nonché sequestro e confisca dei capi stessi;.
17. 93.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi lascia sul terreno o non recupera i bossoli delle cartucce;.
17. 89.Schmidt.
m-bis) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ciascun bossolo abbandonato sul terreno;.
17. 94.Schmidt.
1-bis. Per le altre violazioni delle disposizioni della presente legge non espressamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900.
17. 111.Schmidt.
2-bis. Le sanzioni per i verbali amministrativi elevati ai sensi della presente legge, se non pagati nei termini previsti, diventano titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione delle somme tramite cartella esattoriale per un importo che corrisponde al doppio della somma indicata nel verbale medesimo, oltre alle spese di procedimento. Avverso le relative iscrizioni a ruolo il verbalizzato può proporre istanza di discarico alla Provincia competente, che si esprime in merito entro sessanta giorni. Le ordinanze-ingiunzioni non pagate entro il termine di trenta giorni dalla notifica, diventano titolo esecutivo per iscrizione della somma maggiorata, come sopra, in apposito ruolo esattoriale.
17. 108.Schmidt.
17. 109.Schmidt.
* 17. 28.Marcora.
* 17. 152.Schmidt.
5. Se la violazione riguarda la detenzione, il ferimento o l'abbattimento di più
17. 112.Schmidt.
6-bis. Il Ministero delle finanze, con cadenza biennale, emana un decreto per l'adeguamento al tasso di inflazione reale registrato della sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge.
17. 110.Schmidt.
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge vengono adeguate ogni due anni al tasso di inflazione reale registrato.
17. 131.Lolli.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 6.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000 per chi esercita l'uccellagione;
c) la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
d) la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non previsti nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 30, dei quali sia vietato l'abbattimento;
e) la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi pratica la caccia alla posta alla beccaccia e da appostamento al beccaccino e a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso ditale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
f) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili o da natanti in movimento o spinti da motore;
g) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000 per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 e alla lettera d) del presente comma la sanzione amministrativa è raddoppiata;
h) la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 3.000 a euro 10.000;
i) la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 750 a euro 2.000;
l) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e nei comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.200. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
m) la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 700 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 1.500;
n) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
o) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringilli di in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione e da euro 300 a euro 1.000;
p) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 4; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 1.500;
q) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12;
r) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza il permesso cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;
s) la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
17. 120.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
17. 119.Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Sandi.
* 17. 139.Marcora.
* 17. 105.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
**17. 136.Marcora.
** 17. 113.Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
a) la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 6.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;.
17. 121.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
17. 30.Mazzuca Poggiolini.
17. 31.Mazzuca Poggiolini.
b) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000 per chi esercita l'uccellagione.
17. 122.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
17. 32.Mazzuca Poggiolini.
17. 33.Mazzuca Poggiolini.
17. 3.Romele.
17. 34.Mazzuca Poggiolini.
17. 35.Mazzuca Poggiolini.
17. 36.Mazzuca Poggiolini.
17. 37.Mazzuca Poggiolini.
e) la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.
17. 123.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
17. 4.Romele.
17. 38.Mazzuca Poggiolini.
17. 39.Mazzuca Poggiolini.
17. 5.Romele.
17. 6.Romele.
17. 40.Mazzuca Poggiolini.
17. 19.La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
e-bis) la a sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi abbatte o cattura, nell'arco della stagione venatoria, specie di mammiferi o uccelli al di fuori del periodo per esse consentito.
17. 15.Vascon.
e-bis) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500 per chi abbatte o cattura, nell'arco della stagione venatoria, specie di mammiferi o uccelli al di fuori del periodo per esse consentito. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione amministrativa è raddoppiata.
17. 1.Il Relatore.
17. 41.Mazzuca Poggiolini.
17. 42.Mazzuca Poggiolini.
17. 2.Il Relatore.
17. 43.Mazzuca Poggiolini.
17. 16.Vascon.
17. 44.Mazzuca Poggiolini.
17. 45.Mazzuca Poggiolini.
17. 46.Mazzuca Poggiolini.
h) la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 3.000 a euro 10.000.
17. 124. Ruggeri, Bellillo, Meduri.
17. 47.Mazzuca Poggiolini.
17. 48.Mazzuca Poggiolini.
17. 49.Mazzuca Poggiolini.
17. 50.Mazzuca Poggiolini.
i) la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 750 a euro 2.000.
17. 125. Ruggeri, Bellillo, Meduri.
17. 51.Mazzuca Poggiolini.
17. 52.Mazzuca Poggiolini.
17. 53.Mazzuca Poggiolini.
17. 54.Mazzuca Poggiolini.
17. 55.Mazzuca Poggiolini.
17. 56.Mazzuca Poggiolini.
17. 57.Mazzuca Poggiolini.
17. 58.Mazzuca Poggiolini.
17. 59.Mazzuca Poggiolini.
17. 60.Mazzuca Poggiolini.
m) la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 700 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 1.500;
17. 126.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
17. 61.Mazzuca Poggiolini.
17. 62.Mazzuca Poggiolini.
17. 63.Mazzuca Poggiolini.
17. 64.Mazzuca Poggiolini.
17. 65.Mazzuca Poggiolini.
17. 66.Mazzuca Poggiolini.
17. 21.Brugger, Detomas, Zeller, Collè, Wildmann.
17. 67.Mazzuca Poggiolini.
17. 68.Mazzuca Poggiolini.
o) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringilli di in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione e da euro 300 a euro 1.000;
17. 127.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
17. 7.Romele.
17. 17.Vascon.
17. 69.Mazzuca Poggiolini.
17. 70.Mazzucca Poggiolini.
17. 8.Romele.
17. 9.Romele.
17. 10.Romele.
17. 18.Vascon.
17. 71.Mazzucca Poggiolini.
17. 72.Mazzucca Poggiolini.
la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 4; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 1.500;
17. 128.Ruggieri, Bellillo, Meduri.
17. 11.Romele.
17. 74.Mazzucca Poggiolini.
17. 75.Mazzucca Poggiolini.
17. 150. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
17. 12.Romele.
17. 76. Mazzuca Poggiolini.
17. 77.Mazzuca Poggiolini.
p-bis) sa sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400 per ogni esemplare di cinghiale immesso illegittimamente nel territorio.
17. 24Calzolaio.
* 17. 13.Romele.
* 17. 20. La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
17. 78.Mazzucca Poggiolini.
17. 79.Mazzucca Poggiolini.
17. 80.Mazzucca Poggiolini.
17. 81.Mazzucca Poggiolini.
r-bis) Chi produce e mette in vendita trappole tagliole, lacci e sottoposto alla sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
17. 117.Rava, Borrelli, Oliverio, Preda Rossiello, Sadioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
r-bis) la sanzione amministrativa da 200 a 300 euro per chi dopo aver sparato, non raccoglie i bossoli.
* 17. 129.Rocchi, Marcora.
r-bis) la sanzione amministrativa da 200 a 300 euro per chi, dopo aver sparato, non raccoglie i bossoli.
* 17. 116.Rava, Borrelli, Oliviero, Preda Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
r-bis) la sanzione amministrativa da 200 a 300 euro per chi, dopo aver sparato, non raccoglie i bossoli.
* 17. 22.Valpiana.
17. 14.Romele.
17. 82.Mazzuca Poggiolini.
17.83.Mazzuca Poggiolini.
s-bis) ogni 3 anni il Ministro delle finanze emana un decreto per adeguare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, al tasso di inflazione reale.
17. 25.Calzolaio.
s-bis) la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro per chi produce e mette in vendita trappole taglioli e lacci.
17. 142.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
s-bis) chi produce e mette in vendita trappole taglioli e lacci è sottoposto alla sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
17. 130.Rocchi, Marcora.
s-bis) la sanzione amministrativa ed euro 1.100 ad euro 4.000 per chi produce e mette in vendita trappole e tagliole.
17. 26.Calzolaio.
s-bis) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per chi produce e mette in vendita trappole, tagliole e lacci.
17. 23.Valpiana.
s-bis) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 320 per chi abbandona i bossoli delle cartucce.
17. 27.Calzolaio.
s-bis) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 300 per chi abbandona i bossoli delle cartucce.
17. 141.Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1-bis. Quando una violazione amministrativa ruguarda la detenzione, il ferimento o l'abbattimento di più esemplari appartenenti alla fauna selvatica, le corrispondenti sanzioni amministrative si applicano per ciascun capo detenuto, ferito o abbattuto, fatte salve le disposizioni speciali sui fringillidi di cui alla presente legge.
* 17. 137.Marcora.
1-bis. Quando una violazione amministrativa riguarda la detenzione, 11 ferimento o l'abbattimento di più esemplari appartenenti alla fauna selvatica, le corrispondenti sanzioni amministrative si applicano per ciascun capo detenuto, ferito o abbattuto, fatte salve le disposizioni speciali sui fringillidi di cui alla presente legge.
* 17. 148. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1-bis. Per ogni altra violazione delle disposizioni previste dalla presente legge e non espressamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900.
** 17. 138. Marcora.
1-bis. Per ogni altra violazione delle disposizioni previste dalla presente legge e non espressamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 ad euro 900.
** 17. 147. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
* 17. 145. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
* 17. 133.Marcora.
** 17. 149. Schmidt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
** 17. 151. Schmidt.
6-bis. Il Ministero delle Finanze, con cadenza biennale, dispone con apposito decreto l'adeguamento della sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge al tasso di inflazione reale registrato.
* 17. 146. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
6-bis. Il Ministero delle Finanze, con cadenza biennale, dispone con apposito decreto l'adeguamento della sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge a! tasso di inflazione reale registrato.
* 17. 132. Marcora.
6-bis. Le sanzioni per i verbali amministrativi, se non pagati nei termini, diventano titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione delle somme tramite cartella esattoriale per una cifra che corrisponde al doppio di quella indicata nel verbale, oltre le spese di procedimento. Avverso le relative iscrizioni a ruolo è possibile proporre istanza di discarico alla Provincia, che si esprime in merito entro 60 giorni. Le ordinanze-ingiunzioni non pagate entro il termine di 30 giorni dalla notifica, diventano titolo esecutivo per iscrizione della somma maggiorata, come sopra, in apposito ruolo esattoriale.
** 17. 134. Marcora.
6-bis. Le sanzioni per i verbali amministrativi, se non pagati nei termini, diventano titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione delle somme tramite cartella esattoriale per una cifra che corrisponde al doppio di quella indicata nel verbale, oltre le spese di procedimento. Avverso le relative iscrizioni a ruolo è possibile proporre istanza di discarico alla Provincia, che si esprime in merito entro 60 giorni. Le ordinanze-ingiunzioni non pagate entro il termine di 30 giorni dalla notifica, diventano titolo esecutivo per iscrizione della somma maggiorata, come sopra, in apposito ruolo esattoriale.
** 17. 144. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
18. 19. Marcora, Rocchi.
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio).
a) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 30;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo di quindici anni per tutte le altre fattispecie di reato di cui all'articolo 30.
*18. 18. Marcora.
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio).
a) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 30;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo di quindici anni per tutte le altre fattispecie di reato di cui all'articolo 30.
*18. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio).
2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo di quindici anni è invece disposta per tutte le altre fattispecie di reato di cui all'articolo 30 della presente legge.
18. 6. Schmidt.
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio).
2. Per tutte le altre fattispecie di reato di cui all'articolo 30 della presente legge, la sospensione della licenza è disposta per un periodo di quindici anni.
18. 15. Lolli.
18. 9. Ruggieri, Bellillo, Meduri.
18. 23. Bellotti.
18. 4. Vascon.
18. 3. Romele.
18. 1. Il relatore.
18. 5. Il relatore.
18. 2. Romele.
18. 24. Bellotti.
18. 25. Bellotti.
*18. 8. Schmidt.
*18. 16. Marcora
*18. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
18. 26. Bellotti.
*18. 7. Schmidt.
*18. 7. Marcora.
*18. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 31 in cui è stata illecitamente abbattuta fauna selvatica il personale pubblico o volontario di vigilanza procede al sequestro amministrativo del tesserino venatorio regionale. Il tesserino è restituito una volta definito il procedimento sanzionatorio mediante pagamento della sanzione pecuniaria o archiviazione del verbale di contestazione.
18. 27. Grillini.
18. 04. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
18. 03. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
«3. Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al
18. 02. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.
c) in riferimento a singoli gruppi di almeno tre regioni contigue, dimostrino di avere un numero di iscritti pari ad almeno il 15 per cento del totale dei cacciatori calcolati dall'Istituto nazionale di statistica riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
18. 01. Vascon.
18. 029. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
a) status e prospettive delle popolazioni naturali, valutando specie per specie, mediante i censimenti elaborati in collegamento con i dati dell'Unione europea;
b) attività, modalità di gestione, problemi, uso delle risorse, ricostituzione degli habitat, gestione da parte degli ambiti territoriali di caccia;
c) aspetti relativi alle sanzioni erogate in seguito alle violazioni della presente legge, in particolare la tipologia dei reati, la loro natura, il numero, la suddivisione per sanzioni amministrative e sanzioni penali.
18. 028. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
18. 05. Schmdt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
18. 030. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
2-bis. La mancanza di dati articolati ed esaurienti sull'applicazione della legge nazionale da parte delle regioni e delle province rappresenta elemento di interdizione all'attività venatoria nei territori delle regioni inadempienti ed eventualmente anche su tutto il territorio nazionale.
18. 027. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
(Moratoria quinquennale dell'esercizio venatorio).
2. Nei cinque anni di silenzio venatorio di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano, in collaborazione con l'INFS, adeguati censimenti delle popolazioni di fauna selvatica alfine di conoscerne la consistenza.
3. Il contributo previsto dall'articolo 23, commi 1 e 2, della presente legge non è dovuto nelle stagioni venatorie di cui al comma 1.
4. In caso di violazione del silenzio venatorio nel periodo quinquennale di moratoria della caccia di cui al comma 1, si applica la sanzione di cui all'articolo 30 della presente legge.
18. 06. Schmdt.
18. 018. Schmdt.
18. 022. Schmdt, Emerenzio Barbieri, Santulli, Azzolini.
2. Il limite complessivo per la detenzione delle armi da caccia e per uso sportivo è di sei esemplari per ciascun titolare di apposita licenza.
18. 026. Grillini.
18. 07. Schmidt.
3-bis. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 non possono essere concesse qualora il richiedente sia stato denunciato o condannato per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
18. 08. Schmidt.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
3-bis. Le autorizzazioni di cui allarticolo 6 non possono essere concesse qualora il richiedente sia stato denunciato o condannato per i reati previsti dall'artioclo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
18. 09. Schmidt.
3-bis. Le autorizzazioni di cui allarticolo 6 non possono essere concesse qualora il richiedente sia stato denunciato o condannato per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
18. 010. Schmidt.
3-bis. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17 non possono essere concesse qualora il richiedente sia stato denunciato o condannato per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
18. 011. Schmidt.
3-bis. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17 non possono essere concesse qua
lora
18. 012. Schmidt.
3-bis. Coloro i quali siano stati denunciati o condannati per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, non possono far parte del Comitato di cui all'articolo 8.
18. 013. Schmidt.
3-bis. Coloro i quali siano stati denunciati o condannati per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, non possono far parte degli organi diretti degli ambiti territoriali di caccia.
18. 014. Schmidt.
3-bis. Coloro i quali siano stati denunciati o condannati per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, non possono essere adoperati per le operazioni di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19.
18. 015. Schmidt.
3-bis. Coloro i quali siano stati denunciati o condannati per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, non possono esercitare i prelievi di cui all'articolo 19-bis.
18. 016. Schmidt.
3-bis. Coloro i quali siano stati denunciati o condannati per i reati previsti dall'articolo 30 della presente legge o dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, non possono essere abilitati all'attuazione delle attività previste dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.
18. 017. Schmidt.
18. 023. Grillini.
18. 024. Grillini.
18. 025. Grillini.