IV Commissione - Resoconto di marted́ 25 gennaio 2005


Pag. 36


SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 gennaio 2005. - Presidenza del vicepresidente Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Drago.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica dell'Accordo di cooperazione Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e sulla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
C. 5432 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto LAVAGNINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che La Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante ratifica dell'accordo di cooperazione Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e sulla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.
Nel corso degli anni '90 Stati Uniti, Federazione russa, Unione europea, Giappone e Canada hanno fattivamente collaborato per mettere in sicurezza, smantellare e distruggere gli arsenali nucleari,


Pag. 37

chimici e biologici, unitamente ai loro vettori ed alle infrastrutture collegate.
Nel giugno 2002, in occasione del Vertice G8 di Kananaskis (Canada), è stata lanciata l'iniziativa chiamata «Global Partnership» contro la diffusione delle armi di distruzione di massa. Al Vertice di Kananaskis i Paesi del G8 si sono impegnati ad investire, nell'arco di dieci anni, la somma complessiva di 20 miliardi di dollari USA per fronteggiare e ridurre la minaccia causata dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e, in particolare, per prevenire il rischio che gruppi terroristici o loro fiancheggiatori possano acquisire o sviluppare sia armi nucleari, chimiche, radiologiche o biologiche, che i relativi vettori, equipaggiamenti materiali e tecnologie.
Ogni Paese ha la responsabilità fondamentale di rispettare ed attuare i propri obblighi nei settori della non proliferazione, del disarmo, della lotta al terrorismo e nel settore della sicurezza nucleare, assicurando la propria collaborazione con le iniziative dei partner sulla base delle priorità individuate congiuntamente.
Anche nella «Strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, la cosiddetta «Riduzione cooperativa della minaccia» è indicata come una delle componenti principali, con l'obiettivo di contribuire al disarmo ed alla non proliferazione attraverso il miglioramento del controllo e della sicurezza dei materiali, delle infrastrutture e delle tecnologie sensibili.
L'Italia ha attivamente partecipato alle attività connesse alla «Riduzione cooperativa della minaccia» sin dalle sue prime battute. Lo sforzo fin qui intrapreso da parte italiana ha riguardato le due aree d'intervento prioritarie previste dalla Global Partnership: la distruzione delle armi chimiche e lo smantellamento dei sottomarini nucleari della flotta russa del Nord, ritirati dal servizio e le attività collegate, relative, in particolare, alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito proveniente da tali unità. Dopo una trattativa con i Ministeri degli esteri e dell'energia atomica (MINATOM) della Federazione russa il 5 novembre 2003, è stato firmato a Roma un Accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sottomarini nucleari che prevede un impegno economico per l'Italia di 360 milioni di euro in un periodo di 10 anni.
Segnala, quindi, i principali articoli dell'Accordo.
L'articolo 1 indica il massimale complessivo di spesa per il programma di cooperazione, pari a 360 milioni di euro, e l'arco temporale delle attività, pari a 10 anni.
Nel successivo articolo 2 vengono indicati i campi di intervento della cooperazione:
smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;
riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;
bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;
creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

L'articolo 3 individua gli organi competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono il Ministero delle attività produttive, per la Parte italiana, e il MINATOM, per la Parte russa.
La SOGIN è stata incaricata dal Ministero delle attività produttive di provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento delle attività amministrative e operative, finalizzate alla realizzazione dei progetti.


Pag. 38


L'articolo 4 prevede la costituzione di un Comitato direttivo, a livello governativo, formato da due rappresentanti per ognuna delle due Parti, avente lo scopo di favorire la cooperazione, vigilare sull'andamento complessivo dell'Accordo, approvare i singoli progetti che verranno selezionati e dirimere eventuali controversie. I progetti approvati dal Comitato direttivo, ai sensi dell'articolo 5, saranno realizzati in base a specifici accordi esecutivi e contratti, che verranno stipulati dal committente russo e da un fornitore principale scelto di comune accordo in base ad una gara, conformemente alla legislazione, alle norme ed alle regole della Federazione russa.
L'articolo 7 è di fondamentale importanza per l'operatività dell'Accordo, in quanto richiede che la Parte russa, oltre ad assicurare la tempestiva emissione di licenze e di permessi ed a fornire tutti i dati e le informazioni necessari per l'attuazione dei singoli progetti, consenta l'accesso ai siti in cui verranno realizzati i progetti. Nel caso di siti ad accesso limitato verranno poste in atto procedure reciprocamente accettabili.
L'articolo 8 stabilisce che la Parte russa è tenuta a presentare, su richiesta della Parte italiana, la contabilità di tutti i mezzi finanziari ricevuti, fermo restando che la Parte italiana può effettuare un controllo diretto, se possibile nei luoghi stessi dove l'assistenza viene fornita o utilizzata, per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione di ogni progetto.
L'articolo 11 prevede che la parte russa esenterà l'assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo, da qualsiasi imposizione fiscale.
La responsabilità civile per il danno nucleare di cui all'articolo 12 dell'Accordo, è formulata in modo tale da fornire sufficienti garanzie in materia. Si precisa, infatti, che, salvo il caso di azioni od omissioni premeditate volte a procurare lesioni o danni, la Parte russa non avanzerà richieste di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana per perdite o danni di qualsiasi natura arrecati alle proprietà della Federazione russa, come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo.
A suo avviso, l'Accordo non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa.
Pertanto, formula una proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe DRAGO, nel ricordare che l'Accordo è stato sottoscritto dall'Italia da oltre un anno, segnala la necessità di pervenire alla sua ratifica nel più breve tempo possibile.

Silvana PISA (DS-U) chiede di rinviare il seguito dell'esame dell'Accordo, al fine di poterne approfondire i contenuti.

Roberto LAVAGNINI, presidente, considerata la richiesta del deputato Pisa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Governo del territorio.
Testo unificato C. 153 Bossi ed abb.
(Parere all'VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto LAVAGNINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione ambiente sul testo unificato in materia di «governo del territorio».
Rileva che «il governo del territorio» rientra tra le materie della legislazione concorrente Stato-regioni, per le quali l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà legislativa, salva la determinazione dei principi fondamentali da parte della legislazione statale.
Il presente provvedimento, in adempimento dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce i citati principi


Pag. 39

fondamentali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti e norme di attuazione, nonché le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Secondo il presente testo unificato «il governo del territorio» consiste nell'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. «Il governo del territorio» comprende altresì l'urbanistica, l'edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie, con esclusione della tutela dei beni culturali e del paesaggio.
La potestà legislativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni, ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti:
sull'ordinamento civile e penale;
sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio;
sulla tutela della concorrenza;
sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione difesa, segnala che l'articolo 2, comma 4, relativamente alle funzioni di competenza dello Stato, stabilisce che «Sono altresì esercitate dallo Stato le funzioni relative al governo del territorio, in ordine alle esigenze di tutela delle competenze istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'espletamento delle attività operative ed infrastrutturali, per la difesa nazionale e per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché delle competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione allo svolgimento delle attività di difesa civile e delle competenze per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, da definire con il metodo della cooperazione, mediante intese, accordi procedimentali e comitati paritetici per la concertazione in materia di territorio fra i diversi soggetti istituzionali».
La disposizione è volta a tutelare le esigenze operative ed infrastrutturali sul territorio delle Forze armate e delle Forze di polizia, per l'espletamento delle funzioni di competenza espressamente richiamate alle lettere d) ed h) del secondo comma dell'articolo 117, della Costituzione, che attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, le materie della difesa e delle Forze armate nonché quelle dell'ordine pubblico e della sicurezza.
In proposito, osserva che l'articolo 1, comma 3, non esclude dalla competenza legislativa regionale gli aspetti direttamente incidenti sulla difesa, sulle Forze armate, sull'ordine pubblico e sulla sicurezza che, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, rientrano tra i compiti e le funzioni dello Stato.
Pertanto, al fine di stabilire la necessaria corrispondenza tra le funzioni legislative attribuite allo Stato e i compiti e le funzioni svolte dallo Stato stesso in materia di governo del territorio, appare necessario coordinare il comma 3 dell'articolo 1 con il comma 4 dell'articolo 2, escludendo dalla potestà legislativa regionale anche gli aspetti direttamente incidenti sulla difesa, sulle Forze armate, sull'ordine pubblico e sulla sicurezza.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Il sottosegretario Giuseppe DRAGO, concorda.

Filippo ASCIERTO (AN), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, condivide pienamente l'esigenza di escludere espressamente dall'ambito della competenza legislativa delle regioni gli aspetti direttamente incidenti sulla difesa,


Pag. 40

sulle Forze armate, sull'ordine pubblico e sulla sicurezza, al fine di evitare possibili equivoci in sede di applicazione del provvedimento.

Silvana PISA (DS-U) chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poterne approfondire i contenuti.

Roberto LAVAGNINI, presidente, considerata la richiesta del deputato Pisa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2005. - Presidenza del vicepresidente Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Drago.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a vicepresidente della Lega navale italiana.
Nomina n. 129.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Roberto LAVAGNINI (FI), presidente e relatore, ricorda che l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 stabilisce che: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge».
Con lettera in data 20 dicembre 2004, il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi del predetto articolo 1, la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a vicepresidente della Lega navale italiana.
La Lega Navale italiana, fondata a La Spezia nel 1897 ed eretta in Ente morale con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVII, è una associazione apolitica, senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini italiani che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo Statuto approvato con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 20 marzo 2003. L'associazione ha sede a Roma.
La Lega Navale italiana ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne, e di promuovere la partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.
La Lega Navale italiana sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'Associazione; promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche; promuove e sviluppa inoltre corsi di formazione professionale nel quadro della vigente normativa, anche di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali marittime straniere. Gli organi collegiali centrali della Lega Navale italiana sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.
Il Consiglio direttivo nazionale è costituito dal Presidente nazionale, che lo presiede, dal Vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa ed uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; infine, da nove rappresentanti delle Sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento, in modo da rappresentare un'equa rappresentanza


Pag. 41

regionale. I membri del Consiglio direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Il Consiglio direttivo nazionale adotta le deliberazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per gli enti pubblici e quelle necessarie per l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea generale dei soci. Delibera inoltre sugli argomenti assegnati alla sua competenza dallo Statuto e dal relativo regolamento.
La Lega Navale italiana è retta dal Presidente nazionale, che ne ha la rappresentanza legale; egli convoca e presiede il Consiglio direttivo nazionale, emana le direttive per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo nazionale e compie gli atti a lui demandati dallo Statuto e dal regolamento o, per delega, dal Consiglio direttivo nazionale.
Il Vicepresidente nazionale sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente, come il Presidente, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
Infine, nell'osservare come l'Ammiraglio Maguolo svolga per la prima volta l'incarico di Vicepresidente, illustra brevemente il suo curriculum.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

I deputati Santino Adamo LODDO (MARGH-U) e Silvana PISA (DS-U) concordano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Roberto LAVAGNINI, presidente, dichiara conclusa la discussione sulla proposta di nomina in esame e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello De Donno a presidente della Lega navale italiana.
Nomina n. 130.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Roberto LAVAGNINI (FI), presidente e relatore, ricorda che, con lettera in data 28 dicembre 2004, il Ministero dei rapporti con il Parlamento della difesa ha trasmesso, ai sensi del predetto articolo 1, la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Marcello De Donno a Presidente della Lega navale italiana.
Fermo restando quanto in precedenza illustrato riguardo alla struttura ed all'attività della Lega Navale italiana, ricorda che, ai sensi del relativo Statuto, il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Per l'Ammiraglio De Donno si tratta del primo incarico.
Infine, nell'osservare come l'Ammiraglio De Donno svolga per la prima volta l'incarico di Vicepresidente, illustra brevemente il suo curriculum.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

I deputati Santino Adamo LODDO (MARGH-U) e Silvana PISA (DS-U) concordano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Roberto LAVAGNINI, presidente, dichiara conclusa la discussione sulla proposta di nomina in esame e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari.
(C. 5048 Minniti).