Schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 437).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 437);
rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) né da quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
evidenziato come il provvedimento in esame affronti una materia di particolare rilievo - quale è quella della sicurezza dei passeggeri sulle navi - in ordine alla quale la definizione di misure sempre più incisive a stringenti è emersa, di recente, con ancora più evidenza;
sottolineata altresì l'opportunità di accompagnare - in sede nazionale e comunitaria - gli interventi e le misure volti ad elevare il livello di safety sulle navi a quelli finalizzati ad assicurare un sempre maggiore livello di security nei porti, alla luce dei rischi connessi al diffondersi di fenomeni terroristici,
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
si segnala l'esigenza di adottare misure sempre più incisive e stringenti per assicurare un elevato livello di safety sulle navi, nonché un sempre maggiore livello di security nelle strutture portuali.
Schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 437).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 437);
rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) nè da quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
evidenziato come il provvedimento in esame affronti una materia di particolare rilievo - quale è quella della sicurezza dei passeggeri sulle navi - in ordine alla quale la definizione di misure sempre più incisive a stringenti è emersa, di recente, con ancora più evidenza;
auspicata, quindi, una rapida conclusione dell'iter parlamentare delle proposte di legge C. 3528 e abbinate, da tempo in corso di esame presso la IX Commissione, volte, in particolare, a prevedere specifici interventi per garantire un più elevato livello di sicurezza per i traghetti, le navi cisterna e le unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale;
sottolineata altresì l'opportunità di accompagnare - in sede nazionale e comunitaria - gli interventi e le misure volti ad elevare il livello di safety sulle navi a quelli finalizzati ad assicurare un sempre maggiore livello di security nei porti, alla luce dei rischi connessi al diffondersi di fenomeni terroristici,
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
si segnala l'esigenza di adottare misure sempre più incisive e stringenti per assicurare un elevato livello di safety sulle navi, nonché un sempre maggiore livello di security nelle strutture portuali.
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/25/CE concernente i requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (Atto n. 438).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/25/CE concernente i requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (atto n. 438);
rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) nè da quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
evidenziato come il provvedimento in esame affronti una materia di particolare rilievo - quale è quella della sicurezza dei passeggeri sulle navi - in ordine alla quale la definizione di misure sempre più incisive a stringenti è emersa, di recente, con ancora più evidenza;
auspicata, quindi, una rapida conclusione dell'iter parlamentare delle proposte di legge C. 3528 e abbinate, da tempo in corso di esame presso la IX Commissione, volte, in particolare, a prevedere specifici interventi per garantire un più elevato livello di sicurezza per i traghetti, le navi cisterna e le unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale;
sottolineata altresì l'opportunità di accompagnare - in sede nazionale e comunitaria - gli interventi e le misure volti ad elevare il livello di safety sulle navi a quelli finalizzati ad assicurare un sempre maggiore livello di security nei porti, alla luce dei rischi connessi al diffondersi di fenomeni terroristici,
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
si segnala l'esigenza di adottare misure sempre più incisive e stringenti per assicurare un elevato livello di safety sulle navi, nonchè un sempre maggiore livello di security nelle strutture portuali.
Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (Nuovo testo unificato C. 148 e abb.).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: «Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati» (C. 148 e abb.),
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
si ribadisce l'opportunità che la Commissione di merito inserisca, nell'ambito del nuovo testo unificato, le previsioni contenute in alcune delle abbinate proposte di legge che stabiliscono l'obbligo di dotare delle strutture igieniche necessarie ai soggetti interessati dal testo unificato i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, le stazioni marittime, ferroviarie ed aeroportuali ed i punti di ristoro autostradali.
Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (Nuovo testo unificato C. 148 e abb.).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante: «Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati» (C. 148 e abb.),
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
si ribadisce l'opportunità che la Commissione di merito inserisca, nell'ambito del nuovo testo unificato, le previsioni contenute in alcune delle abbinate proposte di legge che stabiliscono l'obbligo di dotare delle strutture igieniche necessarie ai soggetti interessati dal testo unificato i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, le stazioni marittime, ferroviarie ed aeroportuali, le autostazioni dei pullman, i grandi autoparcheggi ad uso pubblico ed i punti di ristoro autostradali.
Ratifica Accordo Italia-Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione dell'autotrasporto internazionale (C. 5204).
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge: «Ratifica Accordo Italia-Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione dell'autotrasporto internazionale» (C. 5204),
delibera di esprimere
con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza di assicurare che, per tutti i mezzi di trasporto che circolano in Italia, ivi compresi i mezzi provenienti dall'estero, le emissioni di scarico ed i requisiti di sicurezza siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia;
b) appare opportuno fare in modo che siano previsti attenti controlli sugli autotrasportatori stranieri che - sulla base di accordi bilaterali come quello in esame - esercitano attività di cabotaggio in Italia prevedendo, in particolare, adeguate sanzioni nei confronti degli autotrasportatori che transitano nel territorio italiano in maniera irregolare, soprattutto per quanto riguarda il rispetto della disciplina delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada (quale in particolare il sistema CEMT).