Martedì 21 dicembre 2004.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.05.
Martedì 21 dicembre 2004. - Presidenza del Presidente Paolo ROMANI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.
La seduta comincia alle 20.05.
Schema di DPCM recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia.
Atto n. 430.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2004.
Luigi MURATORI (FI), relatore, tenendo conto di quanto emerso nel corso della discussione sul provvedimento e dell'audizione informale del presidente di Alitalia Spa, svoltasi la scorsa settimana,
formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 1).
Ettore ROSATO (MARGH-U) prende atto della proposta di parere del relatore, che tiene conto di quasi tutto quel che è emerso nel corso del dibattito. Riterrebbe peraltro più opportuno formulare come condizioni entrambi i rilievi apposti al parere.
Luigi MURATORI (FI), relatore, riformula la proposta di parere tenendo conto di quanto testé evidenziato (vedi allegato 2).
Franco RAFFALDINI (DS-U) preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.
Piano industriale Alitalia 2005-2008.
Atto n. 434.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
Paolo ROMANI, presidente, avverte che è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera ad un proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare sul Piano industriale Alitalia 2005-2008 (atto n. 434).
Luigi MURATORI (FI), relatore, tenendo conto di quanto emerso nel corso della discussione sul provvedimento e dell'audizione informale del presidente di Alitalia, svoltasi la scorsa settimana, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).
Franco RAFFALDINI (DS-U) invita il relatore a considerare la possibilità di far riferimento agli accordi sindacali in generale, anziché al solo accordo firmato il 6 maggio 2004. Preannuncia, inoltre, l'astensione del suo gruppo dalla votazione.
Ettore ROSATO (MARGH-U) ritiene che i rilievi dovrebbero essere formulati come condizioni, atteso che, senza quanto segnalato nel parere, il Piano industriale appare incompleto, in sostanza «monco», come è emerso nel dibattito e nel corso dell'audizione informale del presidente dell'Alitalia tenutasi presso la Commissione la scorsa settimana.
Luigi MURATORI (FI), relatore, riformula la proposta di parere tenendo conto di quanto testé evidenziato (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.
Proposte di nomina del professor Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, del generale Fornasiero, della professoressa Turco Bulgherini, dell'ingegner Cherchi, e dell'ingegner Gasparetto a componenti del relativo collegio.
Nomine nn. 124, 125, 126, 127 e 128.
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Paolo ROMANI, presidente, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame delle proposte di nomina in titolo avverrà congiuntamente. Al termine dell'esame congiunto la Commissione procederà a votazioni separate su ciascuna proposta di nomina.
Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore, illustra le proposte di nomina in titolo, soffermandosi sui curricula professionali dei candidati, che rispondono ai requisiti previsti dalla legge per le nomine in titolo. Propone quindi di esprimere parere favorevole su tutti i nominativi proposti.
Paolo ROMANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9.15.
Schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Atto n. 437.
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/25/CE concernente i requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.
Atto n. 438.
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Paolo ROMANI, presidente, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame degli atti in titolo avverrà congiuntamente. Al termine dell'esame congiunto la Commissione procederà a votazioni separate su ciascuno schema di decreto.
Giuseppe GIANNI (UDC), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2003/24/CE, in materia di sicurezza delle navi passeggeri, nonché sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2003/25/CE, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.
Ricorda altresì che i due schemi di decreto legislativo in titolo sono stati predisposti in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria per il 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306) e trasmessi alle Camere per il parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della stessa legge. Gli schemi sono stati quindi assegnati sia alla Commissione Trasporti, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sia alla Commissione Politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento. Le due Commissioni devono concludere l'esame, esprimendo i prescritti pareri, entro il 19 gennaio 2005. Ricorda altresì che il termine di recepimento delle due direttive è scaduto il 17 novembre 2004 e che la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto.
Ciò premesso, illustra brevemente i due atti in titolo. Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 437, ricorda che la direttiva 2003/24/CE modifica la direttiva 1998/18/CE - che è stata attuata in Italia con il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, - la quale ha dettato criteri di sicurezza uniformi per le navi passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a servizi nazionali e stabilito procedure di negoziato internazionale per armonizzare le norme in materia di navi da passeggeri adibite a servizi internazionali. Le modifiche apportate alla direttiva del 1998 sono volte ad assicurare la classificazione dei tratti di mare, ai fini dell'applicazione della direttiva stessa; a definire ulteriori requisiti di sicurezza per alcune tipologie di navi ro/ro da passeggeri adibite ai servizi nazionali e a dettare norme transitorie per il progressivo adeguamento delle navi stesse ai nuovi standard. Tali ulteriori requisiti, che concernono nello specifico la stabilità delle navi, sono peraltro individuati mediante rinvio ad altra direttiva, la 2003/25/CE, che stabilisce tali requisiti per le navi ro/ro adibite ai servizi internazionali. Ai fini del recepimento di questa seconda direttiva il Governo ha predisposto l'altro schema di decreto legislativo all'esame della Commissione (atto n. 438), il cui contenuto è quindi strettamente connesso con quello dello schema in esame.
Nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo in esame di cui all'atto n. 437 si compone di due articoli. L'articolo 1 reca la disciplina sostanziale, sotto forma di novella al citato decreto legislativo n. 45 del 2000. L'articolo 2 si limita ad aggiungere che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la disciplina sostanziale, il provvedimento attribuisce al Corpo delle Capitanerie di porto la competenza a classificare i tratti di mare, secondo i criteri stabiliti dal provvedimento stesso, e ad individuare «l'altezza d'onda significativa» in ciascuno
di essi, ai fini dell'applicazione della nuova normativa per la sicurezza delle navi ro/ro adibite ai servizi nazionali. Tale normativa, come detto in precedenza, è quella stabilita dalla direttiva 2003/25/CE per le navi adibite ai servizi internazionali, e di essa si dirà più diffusamente in relazione all'altro schema di decreto legislativo all'esame della Commissione (atto n. 438).
Quanto all'adeguamento ai nuovi requisiti di sicurezza, rileva che lo schema in esame fa riferimento alla data del 1o ottobre 2004. In particolare, devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di requisiti di sicurezza, ma anche di certificazione e di esercizio stagionale, le navi ro/ro adibite a servizi nazionali di classe A, B e C la cui chiglia, a tale data, sia stata impostata o si trovi ad uno stato di costruzione equivalente. Per quanto riguarda le altre navi, il provvedimento stabilisce che le navi ro/ro passeggeri di classe A e B esistenti - vale a dire quelle la cui chiglia è stata impostata in data anteriore al 1o ottobre 2004 - devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 1o ottobre 2010, tranne per alcune eccezioni. Le altre navi ro/ro - quelle di classe C esistenti e tutte quelle di classe D, in costruzione o già esistenti - non sono soggette all'obbligo di conformazione ai nuovi standard. Inoltre, sono prescritti requisiti di strutturazione delle navi volti a garantire la sicurezza delle persone con mobilità ridotta, intendendosi con tale locuzione le «persone che abbiano una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli».
Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 438, ricorda che la direttiva 2003/25/CE stabilisce ulteriori requisiti di sicurezza, attinenti in particolare alla stabilità, per le navi ro/ro da passeggeri che effettuano viaggi internazionali e toccano porti di Paese membri dell'Unione europea. In particolare, la direttiva prevede l'applicazione a tali navi delle norme previste dalla Convenzione Solas 74, come emendata, che sono dirette a garantire la stabilità delle navi in caso di collisione. In base all'altra direttiva, la 2003/24/CE, come ha già ricordato, le stesse misure di sicurezza si applicano anche a talune tipologie di navi ro/ro che effettuano viaggi nazionali.
Rileva, quindi, che, secondo la relazione introduttiva del Governo allo schema di decreto in esame, le nuove prescrizioni di sicurezza, sono state concepite sulla base del ragionamento che, in caso di avaria a seguito di collisione, il maggior rischio per la stabilità di una nave passeggeri dotata di ponte garage chiuso è costituito dall'imbarco di grandi quantità di acqua in tale ponte. La direttiva pone quindi in relazione i requisiti di stabilità con «l'altezza significativa d'onda» (in sostanza una specie di altezza media) registrata nel tratto di mare in cui opera la singola nave. La quantità d'acqua che penetra nel ponte in caso di collisione è infatti in funzione dell'altezza d'onda nel tratto di mare in cui avviene l'incidente.
Ciò premesso, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 11 articoli e 2 allegati. L'articolo 1 stabilisce il significato dei termini tecnici utilizzati nel provvedimento, a cominciare da «altezza significativa d'onda». L'articolo 2 individua il campo di applicazione del provvedimento, che riguarda tutte le navi passeggeri ro/ro, di qualsiasi bandiera, età e stazza, che siano adibite a servizi internazionali di linea e tocchino porti italiani. L'articolo 3 introduce il concetto di «altezza significativa d'onda». Il valore di tale funzione deve essere utilizzato per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage della nave. L'articolo 4 rimette alle Capitanerie di Porto di definire e tenere aggiornato l'elenco dei tratti di mare in cui navi ro/ro da passeggeri effettuino servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti dello Stato, nonché di indicare per ciascun tratto l'altezza significativa d'onda. L'articolo 5 detta i requisiti di stabilità in questione, che integrano quelli già previsti dalla Convenzione Solas 74, come emendata, esonerando le navi che operano in tratti di mare con altezza significativa d'onda inferiore a 1,5 metri. L'articolo 6
definisce i tempi per il progressivo adeguamento delle flotte ai requisiti prescritti dal provvedimento. L'articolo 7 prevede l'obbligo di certificazione della conformità della singola navi ai requisiti di sicurezza in questione. Per le navi italiane, la certificazione è rilasciata dall'ente tecnico, come definito dalla normativa in esame. L'articolo 8 disciplina alcuni casi specifici, quali quello dell'armatore che esercisce un determinato servizio di linea mediante un certo numero di navi durante l'intero anno e in determinati periodi intenda utilizzare sulla stessa linea unità aggiuntive. In questo caso e in casi simili, per l'altezza significativa d'onda si deve far riferimento non al valore stabilito per l'intero anno, ma a quello stagionale. L'articolo 9 consente la modifica degli allegati tecnici mediante decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 10 individua le sanzioni da applicarsi per la violazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. L'articolo 11 esclude che dall'applicazione del provvedimento possano farsi derivare minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato. I due allegati, infine, definiscono in dettaglio i requisiti tecnici di stabilità delle navi in questione e definiscono gli orientamenti indicativi che gli enti tecnici sono tenuti a seguire nell'applicazione dei requisiti stessi.
In conclusione, sottolinea come i provvedimenti in esame affrontino una materia di particolare rilievo - qual è quella della sicurezza delle navi da passeggeri - in ordine alla quale la definizione di misure sempre più incisive a stringenti è emersa con ancora più evidenza a seguito dei gravi eventi occorsi nella notte di sabato 18 dicembre sul traghetto «Vincenzo Florio» della Tirrenia, che - come evidenziato dagli organi di stampa - è andato alla deriva a seguito di un'avaria mentre navigava verso Napoli, ed è stato poi rimorchiato nel porto di Palermo, con gravissimi pericoli e disagi per i passeggeri.
Paolo RICCIOTTI (FI) preannuncia l'intenzione di intervenire nella seduta di domani per evidenziare l'opportunità di affrontare, in particolare, le questioni connesse ai profili della security, soprattutto con riferimento ai rischi relativi a fenomeni terroristici.
Angelo SANZA (FI) esprime apprezzamento e condivisione per il richiamo da ultimo svolto dal relatore ai gravi eventi accaduti nella notte del 18 dicembre. Evidenzia pertanto l'opportunità di svolgere quanto prima specifiche audizioni e approfondimenti al riguardo.
Paolo ROMANI, presidente, ricorda che la questione testé richiamata dal deputato Sanza e dal relatore è stata affrontata nel corso della odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel cui ambito si è convenuto di prevedere quanto prima lo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti della Capitaneria di porto, di Tirrenia e dell'Autorità portuale di Palermo.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 14.
La seduta termina alle 20.25.