Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE, relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel (Atto n. 428).
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel;
considerato che tale schema di decreto appare conforme alla normativa comunitaria che si intende attuare;
preso atto che i principi e criteri direttivi indicati nella disposizione di delega legislativa sembrano, in linea generale, essere stati rispettati;
sottolineata l'opportunità di recepire, in linea di massima, le indicazioni tecniche contenute nel parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;
fermi restando gli eventuali rilievi di ordine finanziario della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);
osservato peraltro che i benefici derivanti dalle minori emissioni di CO2 dei veicoli circolanti in seguito all'uso di combustibili senza zolfo dovranno necessariamente essere confrontati con gli incrementi delle emissioni di CO2 delle raffinerie, legati alla produzione di questi nuovi carburanti e che, dunque, l'applicazione della direttiva in esame potrebbe comportare, nel breve e medio periodo, un incremento a livello comunitario delle emissioni di CO2, dato sul quale occorrerà riflettere, per comprendere se non vi sia l'esigenza di bilanciare gli effetti perversi che la nuova disciplina potrebbe produrre;
rilevato altresì che il termine di entrata in vigore del decreto legislativo andrà a sovrapporsi pressoché integralmente con quello previsto per la decorrenza del divieto di commercializzazione di benzina e combustibile diesel non conformi alle nuove specifiche previste, facendo sì che i gestori dei depositi commerciali non riusciranno certamente ad esaurire, a partire dal 1o gennaio 2005, le scorte dei carburanti con specifiche ambientali meno severe;
valutata l'opportunità di evitare dubbi interpretativi e situazioni di iniquità che potrebbero derivare dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dallo schema di decreto;
considerato infine che le disposizioni dello schema di decreto disciplinano in modo omogeneo una materia attualmente regolamentata da una serie di norme nazionali di rango primario e secondario, provvedendo conseguentemente alla loro abrogazione o «disapplicazione», in relazione al mutato quadro comunitario in materia;
esprime:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 3, che impongono agli impianti di distribuzione di «segnalare
adeguatamente» la commercializzazione di benzine e combustibili diesel aventi determinate specifiche tecniche, si verifichi la possibilità di introdurre una specifica misura sanzionatoria in caso di inadempimento dell'obbligo in questione;
b) all'articolo 4, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione degli operatori del settore a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si valuti l'opportunità di inserire, dopo il comma 3, ulteriori disposizioni finalizzate a garantire una più graduale attuazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 2003/17/CE, nel senso di prevedere che, limitatamente al periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 1o marzo 2005, il tenore di zolfo della benzina senza piombo e del combustibile diesel, commercializzati dagli impianti di distribuzione individuati nei piani di cui al citato comma 3, debba essere minore di 50 mg/kg;
c) all'articolo 9, comma 2, si verifichi la possibile riformulazione del testo, nel senso di precisare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, riferendolo ai «gestori degli impianti di distribuzione stradale e ai gestori degli impianti e depositi commerciali»;
d) al medesimo articolo 9, comma 2, si valuti inoltre la possibilità di espungere il riferimento all'articolo 40 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e di prevedere la sola applicazione della sanzione amministrativa, di cui al comma 1 del citato articolo 9;
e) all'articolo 10, poiché anche nei casi di cosiddetta «disapplicazione» di norme in vigore, sembrerebbe in realtà trattarsi di vera e propria abrogazione di disposizioni ormai superate dalla nuova disciplina, si valuti l'opportunità di inserire una norma di abrogazione esplicita di dette disposizioni, con effetti più incisivi in termini di chiarezza del testo e di coordinamento normativo.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Atto n. 431).
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
considerato che il provvedimento consente di recepire in maniera integrale la direttiva 96/61/CE, dato che il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, aveva provveduto a recepire la direttiva solo con riferimento agli impianti esistenti;
rilevato che il ritardo nell'integrale recepimento della direttiva, che ha originato l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, è addebitabile anche al fatto che tale recepimento non richiede una trasposizione meccanica di norme, ma piuttosto una vera e propria riorganizzazione di complessi iter amministrativi;
segnalato altresì che tale provvedimento riguarda impianti di grande impatto, non solo ambientale, ma anche economico, fra cui gli impianti di grandi dimensioni per la produzione di energia, quelli dell'industria dei metalli, dell'industria chimica, delle attività di gestione dei rifiuti;
sottolineata la necessità che il procedimento per la concessione dell'autorizzazione integrata ambientale sia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che risulta l'autorità «naturalmente» preposta allo svolgimento delle valutazioni comprese in tale procedimento;
rilevata d'altra parte la necessità di fare salvi i procedimenti già conclusi e di evitare aggravi di quelli in corso, pur nel rispetto delle norme contenute nello schema di decreto;
preso atto del parere espresso in sede di Conferenza Stato-regioni;
visti i rilievi della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) e fermi restando gli eventuali rilievi di ordine finanziario della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);
esprime:
con le seguenti osservazioni:
1. in linea generale, sia garantito che la nuova disciplina recata dallo schema di decreto legislativo non determini ritardi o aggravi procedurali ai fini della realizzazione di nuovi impianti;
2. in tale contesto, con particolare riferimento agli impianti di produzione elettrica, sia valutata l'opportunità che, oltre alla disciplina dei procedimenti autorizzativi in corso per la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti come definita dall'articolo 17, comma 2, sia anche stabilito - in modo chiaro - che rimangono impregiudicate le autorizzazioni già rilasciate, secondo quanto proposto anche dalla Conferenza Stato-regioni;
3. sia altresì assicurata - anche per i citati impianti di produzione elettrica - l'unicità del procedimento in capo all'autorità competente, individuata nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche al fine di mantenere tempi procedurali certi e ragionevolmente contenuti;
4. all'articolo 5, comma 3, sarebbe inoltre utile chiarire, al fine di evitare ogni eventuale ambiguità in merito all'ambito normativo del comma 1 dell'articolo 16 (che prevede una sanzione penale per chiunque eserciti «senza il possesso dell'autorizzazione integrata ambientale»), che gli impianti esistenti e quelli nuovi già dotati di altre autorizzazioni possano, nelle more dell'esame della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, continuare l'esercizio della loro attività;
5. all'articolo 5, comma 7, secondo periodo, sia valutata l'opportunità di inserire, dopo le parole «quindici giorni dalla», le parole «data di ricevimento della»;
6. all'articolo 5, comma 10, si consideri la possibilità di eliminare il riferimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dato che, nel caso di impianti di pertinenza statale, l'autorità competente già si identifica con lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e si valuti altresì l'opportunità di prevedere che - nell'ambito della prevista conferenza di servizi a livello statale - sia invitato, anche per esigenze di sicurezza, il Ministero dell'interno;
7. all'articolo 5, comma 13, al fine di evitare che il termine per la definizione del procedimento possa venire eccessivamente dilatato, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la richiesta di documentazione integrativa da parte della pubblica amministrazione può essere effettuata solo una volta;
8. all'articolo 5, comma 18, ultimo periodo, sia valutata l'opportunità di inserire, dopo le parole «già dotate di altre autorizzazioni», la parola «ambientali»;
9. all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, sarebbe utile chiarire che la disposizione ivi prevista si applica anche agli impianti esistenti e a quelli nuovi già dotati di altre autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5;
10. all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sia valutata l'opportunità di sostituire le parole «a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione» con le parole «a partire dalla data di entrata in esercizio»;
11. all'articolo 10, comma 1, occorrerebbe, ai fini di un migliore coordinamento formale del testo, sostituire le parole «numero 11» e «numero 12» rispettivamente con le parole «lettera m)» e «lettera n)»;
12. all'articolo 10, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una apposita disposizione normativa, in base alla quale il gestore può procedere all'attuazione delle modifiche progettate, anche in assenza di risposta dell'amministrazione entro i termini previsti;
13. all'articolo 13, comma 2, sia considerata la possibilità di aggiungere un obbligo per le autorità competenti di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale;
14. all'articolo 18, comma 5, ai fini di un migliore coordinamento formale del testo, occorrerebbe sostituire le parole «di cui al comma 3» con le parole «di cui al comma 4»;
15. infine, a parziale integrazione del parere della Conferenza Stato-regioni, con cui si chiede di introdurre, nell'elenco di cui all'allegato II dello schema di decreto, la comunicazione ex articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 di cui all'allegato I, occorrerebbe precisare che ciò avvenga «ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione».