XIV Commissione - Resoconto di marted́ 14 dicembre 2004


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Atto n. 425
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio CONTE (AN), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su uno schema di decreto legislativo estremamente tecnico. Si tratta, infatti, della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, di cui al regolamento CE 1774/2002. Lo schema di decreto è in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 14 del 2003 che ha introdotto nel nostro Paese le disposizioni del già richiamato regolamento CE 1774/2002. Tale regolamento ha abrogato la previdente disciplina comunitaria in materia e, conseguentemente, anche le disposizioni nazionali in materia, in particolare il decreto legislativo n. 508 del 1992. Dal 1o maggio 2003 quindi ai sensi del combinato


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disposto dagli articoli 37 e 38 del regolamento citato, la materia dei «rifiuti» - attualmente definiti «sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» - è disciplinata solo dalla disposizione comunitaria che ha sostituito le precedenti direttive e decisioni costituendo inoltre, per consolidata giurisprudenza, norma di pari rango di una legge nazionale.
Rileva quindi che lo schema di decreto legislativo è costituito da 12 articoli che, partendo dalla definizione del campo di applicazione, arrivano a normare le sanzioni amministrative per le violazioni alla disposizione sulla raccolta, trasporto e magazzinaggio, sui registri delle partite di tali prodotti, sulla trasformazione, sugli impianti e sugli specifici prodotti trasformati, così come definiti dal regolamento CE 1774/2002. Osserva quindi che lo schema di decreto, che non comporta maggiori o minori oneri a carico del bilancio dello Stato, ha alle spalle un importante lavoro in seno alla Conferenza Stato-Regioni che ha prodotto una serie significativa di emendamenti già accolti dal Governo, con una particolare integrazione all'articolo 1.
Aggiunge peraltro che alcune associazioni di categoria operanti nel settore, in particolare l'UNICEB e l'ASSOCARNI, hanno rappresentato l'eccessivo livello sanzionatorio previsto dalla norma citata. Si tratta di valutazioni attinenti il merito del provvedimento che in ogni caso ritiene meritevoli di considerazione.
Propone, da ultimo, di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame, così come emendato, auspicando l'inserimento all'articolo 1 dell'integrazione indicata dalla Conferenza Stato-Regioni.

Giacomo STUCCHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829 del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830 del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.
Atto n. 427
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico NAN (FI), relatore, rileva che lo schema di decreto in esame reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di due regolamenti comunitari, 1829/2003 e 1830/2003, in materia di organismi geneticamente modificati. Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003, che prevede l'introduzione di sanzioni per le violazioni delle disposizioni delle direttive - recepite in via regolamentare o amministrativa ed indicate negli allegati della medesima legge n. 306 - e dei regolamenti comunitari applicabili nell'ordinamento giuridico.
Ricorda quindi che il provvedimento si compone di 13 articoli, suddivisi in 3 titoli.
Il Titolo I riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003; il Titolo II riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003; il Titolo III reca disposizioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In particolare il Titolo I, relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003, è suddiviso in cinque Capi. Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento; il Capo II definisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente modificati, mentre il Capo III la disciplina relativa ai


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mangimi geneticamente modificati. Rileva che i suddetti Capi sono, a loro volta, ripartiti, in maniera speculare, in due Sezioni: la prima relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni del regolamento concernenti l'autorizzazione e la vigilanza - articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento -; la seconda relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni sull'etichettatura - articoli 13 e 25 - del regolamento. Il Capo IV estende invece agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 224 del 2003 nelle ipotesi di utilizzo degli OGM per fini diversi da quelli indicati nella notifica, di non rispetto delle condizioni specifiche di impiego previste dall'autorizzazione e, infine, di mancata osservanza di obblighi di comunicazioni previsti dalla stesso decreto n. 224; estende, inoltre, agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 36 del decreto legislativo n. 224 in caso di danni provocati alla salute umana ed all'ambiente. Il Capo V, infine, introduce una disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di un OGM che è stato oggetto di una valutazione di rischio favorevole.
Sottolinea quindi che il Titolo II, relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003, è suddiviso in due capi: il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento, mentre il Capo II stabilisce le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di informazione e di etichettatura previsti agli articoli 4 e 5 del regolamento a carico di chi immette in commercio un prodotto contenente OGM ovvero un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da un OGM. Il Titolo III, invece, considerato che, in base all'attuale riparto delle competenze fra le amministrazioni statali, la disciplina del rilascio deliberato nell'ambiente di OGM rientra nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, individua in quest'ultima amministrazione l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto in esame limitatamente ai casi di violazione delle disposizioni concernenti l'immissione in commercio di OGM destinati ad essere utilizzati come alimento o come mangime ovvero l'immissione in commercio di alimenti e di mangimi che contengono o sono costituiti da OGM. Si individuano invece nelle regioni le autorità competenti ad irrogare le predette sanzioni in tutti gli altri casi di violazione di disposizioni riferite a prodotti in cui non sono presenti organismi transgenici.
Segnala, poi, che la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole, sollecitando peraltro, mediante l'eliminazione dell'ultima parte dell'articolo 13, comma 1, del provvedimento, l'attribuzione alle regioni (e non già al Ministero dell'ambiente) della competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1230/2003, in materia di tracciabilità dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM.
Osserva, infine, che il provvedimento non presenta profili problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria, in quanto è volto introdurre una disciplina sanzionatoria per le violazioni di due regolamenti comunitari 1829/2003 e 1830/2003, in materia di organismi geneticamente modificati. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che il deputato Riccardo Conti ha rappresentato la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna. L'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel è quindi rinviato ad altra seduta.


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In riferimento all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 5388, di ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - già prevista al termine della seduta in corso - avverte poi che il collega Di Teodoro ha rappresentato la richiesta di rinviarne l'esame al termine della seconda chiama dei deputati per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.
Aggiunge che il collega Guido Giuseppe Rossi si è riservato di intervenire sul medesimo punto nel prosieguo dell'esame, dopo l'illustrazione della proposta di parere da parte del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 dicembre 2004 - Presidenza del vicepresidente Domenico BOVA.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.
C. 5388 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 1o dicembre 2004.

Katia BELLILLO (Misto-Com) esprime, anche a nome dei deputati dei comunisti italiani, adesione all'indirizzo di consolidamento dell'Unione che il provvedimento in esame rappresenta. Nonostante i molti e profondi limiti che lo connotano sotto il profilo dei rapporti con i valori e i principi più avanzati espressi dalla Costituzione italiana, e che i rappresentanti del suo gruppo avrebbero voluto più presenti nel testo del Trattato, rappresenta la propria consapevolezza delle differenze con gli altri Paesi membri rispetto alla Carta fondamentale italiana. A parte questa riserva di fondo, peraltro, ritiene apprezzabili i passi avanti fatti nel definire un potenziamento del ruolo del Parlamento europeo, quale espressione della sovranità dei cittadini dell'Unione, nonché la previsione di un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle rappresentanze degli enti regionali e locali, anche se ancora solo indirettamente. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono infatti espressione di questo spirito realmente democratico e rispettoso dei diritti delle autonomie locali, senza che si sia dovuto ricorrere a costruzioni costituzionali falsamente federaliste, come da ultimo è invece avvenuto nel nostro Paese.
Esprime quindi condivisione per la scelta di inserire nella Parte II del Trattato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cristallizzando a livello costituzionale principi fondamentali e irrinunciabili. Si riferisce in particolare al Titolo II di tale Parte in cui, tra le libertà fondamentali, si ribadisce, all'articolo II-71, la libertà di espressione e di osservazione, prevedendo espressamente che la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati; richiama poi l'articolo II-75 che sancisce la libertà professionale e il diritto di lavorare di ogni persona e l'articolo II-82 che espressamente dispone che l'Unione rispetta la diversità culturale religiosa e linguistica. Sottolinea poi che tutto il Titolo IV, in materia di solidarietà, appare particolarmente rilevante laddove sancisce diritti e tutela dei lavoratori, nonché protezione, sicurezza e assistenza sociale.
Rileva che restano, peraltro, alcuni aspetti che avrebbero potuto essere meglio precisati, soprattutto in riferimento a principi che la Carta costituzionale italiana sancisce inderogabilmente ormai da quasi sessanta anni. Si riferisce in particolare al ripudio della guerra come strumento di risoluzioni dei conflitti internazionali, che è principio diverso da quanto


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previsto all'articolo I-41 in materia di politica di sicurezza e di difesa comune. Ritiene, infatti, che il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza nazionale non debba essere mai realizzata con l'utilizzo di mezzi militari. Evidenzia quindi che sarebbe stato opportuno, inoltre, precisare ulteriormente che ogni Stato, pur nel rispetto delle regole del mercato e della concorrenza, ha il dovere di garantire ad ogni cittadino le condizioni per realizzare il proprio diritto di lavorare, anche prevedendo forme di sussidi in caso di disoccupazione o inoccupazione.
Evidenzia in ogni caso come in questa sede sia opportuno riaffermare la condivisione per una politica dell'Unione europea aperta all'adesione di altri Stati membri, pur avvertendo che in questa prospettiva è insito il rischio di caratterizzare sempre più come semplice area di libera scambio l'Unione e possono inoltre prodursi rischi e tensioni nei confronti di altri importanti soggetti delle relazioni internazionali. In questo senso, il principio di non discriminazione sancito espressamente dal Titolo II della Parte III del Trattato, porta in sé la conseguenza di non poter delimitare il piano di adesione in base all'origine etnica o alla religione di un determinato Paese. Peraltro è necessario che nei nuovi Paesi che intendessero aderire all'Unione - come sempre i comunisti italiani hanno ribadito -, siano rispettati i diritti civili politici e sociali di tutti i cittadini, eliminando in maniera concreta ogni forma di abuso o di tortura nei confronti dei cittadini.
Sulla base di tali considerazioni preannuncia quindi un giudizio favorevole sul provvedimento in esame.

Domenico BOVA, presidente, avverte che sta per riprendere la seduta del Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.30.

Domenico BOVA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma lo scorso 29 ottobre. Si tratta di un momento decisivo nel processo di integrazione europea, poiché la nuova Costituzione europea rappresenta uno strumento fondamentale per la certezza e il rispetto del diritto nell'Europa allargata; un testo che unifica e consolida i precedenti trattati dell'Unione, dal Trattato CEE istitutivo della Comunità europea, all'Atto unico europeo, al Trattato di Maastricht, a quello di Amsterdam, fino a quello di Nizza. La nuova Carta costituzionale, così, per la prima volta nella storia d'Europa, delinea valori, obiettivi, principi, politiche comuni, e riforma delle istituzioni dell'Unione, attraverso norme destinate a più di quattrocentocinquanta milioni di persone appartenenti a 25 Stati.
Ricorda che il testo si articola in 4 parti: la prima, di 60 articoli, recante le disposizioni di carattere istituzionale; la seconda, comprendente i 54 articoli della «Carta dei diritti fondamentali»; la terza, formata di 322 articoli e disciplinante le singole politiche dell'Unione; la quarta, infine, recante le 12 disposizioni finali.
Rileva che la nuova Unione europea diventa innanzitutto portatrice di diritti inviolabili e inalienabili della persona, come la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Gli obiettivi diventano quindi quelli di farsi portatrice di civiltà, progresso e benessere per tutti i suoi abitanti, accrescendo il carattere democratico della vita pubblica e, grazie al valore aggiunto derivante dalle diversità nazionali dei popoli che la compongono, operando nel mondo per la pace, la giustizia e la solidarietà.
Individua un unico denominatore in questo processo: l'Unione è animata dal principio «dell'unità nella diversità», per cui non si ha la finalità di annullare le singole nazionalità, le rispettive culture e tradizioni ma, al contrario, di valorizzarle e di perseguire in un contesto integrato e regolato da norme comuni l'interesse generale,


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il progresso della conoscenza, la pace, la stabilità politica. In questo senso condivide senz'altro il pensiero di Romano Prodi quando definisce l'Unione europea «una federazione di minoranze, capace di riconoscere e far convivere le sue differenze interne, la ricchezza delle sue nazioni e dei suoi popoli capace di proporsi anche come attore globale, partner attivo per la costruzione di un mondo plurale e di pace». L'UE, come sancito dall'articolo 1 della Costituzione, rimane un'organizzazione aperta a chiunque vi voglia aderire, qualora rispetti i valori comunitari generalmente riconosciuti e si impegni a promuoverli.
Intende quindi innanzitutto fare il punto sulle riforme istituzionali e procedurali necessarie a far funzionare la nuova Europa allargata. Ricorda in questo senso che - la Costituzione provvede a conferire all'Unione europea personalità giuridica, abilitandola a negoziare per gli Stati membri di fronte ad organismi internazionali a stipulare accordi con Stati terzi, a possedere beni e presentarsi in giudizio.
Sottolinea quindi che il Parlamento - la cui composizione passa da 732 deputati a 750 - viene rafforzato nell'esercizio dei suoi poteri e si ampliano notevolmente i casi in cui un atto normativo deve essere adottato secondo la procedura di codecisione, che pone in posizione di parità, nel processo decisionale, il Parlamento e il Consiglio. Un meccanismo che viene utilizzato per l'adozione di tutti gli atti a cui la Costituzione attribuisce un valore giuridicamente vincolante: legge europea e legge quadro. Sono stati ampliati poi i casi in cui è sufficiente la maggioranza qualificata per l'adozione di una decisione, meccanismo che permette di snellire e velocizzare il processo decisionale. Tuttavia, al fine di garantire un'adeguata rappresentatività e democraticità delle decisioni è stato previsto che affinché una decisione si consideri adottata sarà necessario che i voti espressi rappresentino il 55 per cento degli Stati membri e il 65 per cento della popolazione; allo scopo di evitare che Stati molto popolosi possano decidere da soli. Prende corpo quindi un meccanismo di doppia maggioranza, incentrato sul principio della doppia legittimazione dell'Unione, basato sulla volontà dei cittadini e degli Stati membri.
Ricorda poi che la Costituzione prevede il Consiglio europeo come istituzione dell'Unione; ne consegue la giustiziabilità degli atti da esso adottati, cioè la sottoposizione alla giurisdizione della Corte di Giustizia. Una figura nuova che viene istituita è quella del Presidente del Consiglio europeo, che rimarrà in carica due anni e mezzo e sarà eletto dal Consiglio europeo. Il nuovo Presidente presiede ed anima i lavori del Consiglio europeo, assicurando preparazione e continuità. La Commissione europea sarà invece composta da un commissario per Stato membro fino al 2014, in seguito, in previsione dell'entrata degli ulteriori membri - Romania, Bulgaria, Turchia e Croazia - sarà invece composta da un numero di Commissari equivalente ai 2/3 degli Stati parte dell'UE. La Commissione rappresenta l'organo di governo dell'Unione, detentrice del potere esecutivo e del potere esclusivo di iniziativa legislativa. Al Presidente della Commissione europea vengono attribuiti maggiori poteri: nomina e dismette direttamente i commissari e distribuisce i portafogli e viene eletto dal Parlamento, su proposta del Consiglio europeo. Si tratta di una disposizione innovativa in quanto se il candidato non ottiene il consenso del Parlamento il Consiglio è costretto a nominare un nuovo candidato. Fa riferimento quindi al ruolo del Presidente, che viene quindi notevolmente rafforzato; peraltro non si colloca più come un «primus inter pares», ma viene dotato dei poteri necessari per esercitare un'effettiva autorità sul Collegio dei Commissari.
Nel sistema decisionale comunitario viene introdotta, poi, una «clausola di flessibilità» che permette l'approvazione delle disposizioni necessarie per raggiungere uno degli obiettivi stabiliti dalla Costituzione, anche qualora all'Unione non siano attribuiti poteri d'azione in merito. In sostanza viene ampliato il campo di


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applicazione dell'ex articolo 308, che limitava al solo mercato interno la previsione dei cosiddetti «poteri impliciti».
Fa notare poi che tra le innovazioni istituzionali introdotte, quella di maggior rilievo è certo la previsione di un comune Ministro degli esteri europeo. Il Ministro degli esteri sarà infatti il portavoce dell'Unione nelle relazioni esterne e si occuperà dell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, permettendo all'Europa di parlare con una sola voce nel contesto internazionale.
Osserva quindi che vengono semplificati e razionalizzati gli strumenti giuridici dell'Unione, la Costituzione riduce da 15 a sei gli atti normativi comunitari: legge europea; legge quadro europea; regolamenti, decisioni; raccomandazioni e pareri. Sottolinea in particolare che la legge europea corrisponde all'attuale regolamento, la legge quadro europea alle attuali direttive, ed entrambi sono atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri dell'Unione.
Una considerazione a parte merita invece, a suo avviso, il riaffermato ruolo dei Parlamenti nazionali, attraverso uno specifico Protocollo allegato alla Costituzione. È riconosciuto infatti ad essi un potere di controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, in base al quale ciascun Parlamento nazionale può sollevare obiezioni, entro un termine di sei settimane dalla data di trasmissione di un progetto, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà - cosiddetto early warning - in relazione alla proposte legislative.
È prevista, pertanto, la trasmissione diretta di tutte le proposte legislative, del programma legislativo annuale della Commissione; della relazione annuale della Commissione sull'applicazione dei principi fondamentali in tema di delimitazione delle competenze; della relazione annuale della Corte dei Conti. Si tratta, quindi, un pieno coinvolgimento dei Parlamenti degli Stati membri al processo legislativo europeo, nel rispetto del principio di rappresentatività democratica. A suo giudizio, anche sotto il profilo dei principi, dei valori e degli obiettivi, sono rilevanti gli elementi di novità.
La Costituzione chiarifica innanzitutto quali sono i tre principi fondamentali dell'Unione: attribuzione; sussidiarietà; proporzionalità e ne introduce di nuovi: quello della rappresentatività democratica e della democrazia partecipativa. In base ai suddetti principi, l'Unione può decidere solo nelle materie in cui la Costituzione gli attribuisce chiare competenze, cioè il principio di attribuzione; le decisioni devono essere prese a livello più vicino al cittadino, secondo il principio di sussidiarietà; le azioni che l'UE intraprende devono essere proporzionate agli obiettivi che intende perseguire, in base al principio della proporzionalità. Il principio della rappresentatività democratica prevede che i cittadini siano rappresentati direttamente in Parlamento, per mezzo di elezioni a suffragio universale e indirettamente tramite i propri Governi. Precisa quindi che per la prima volta è introdotto nel sistema comunitario un principio di democrazia partecipativa, in base al quale i cittadini e le associazioni rappresentative devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell'Unione facendo conoscere le loro opinioni. Viene altresì attribuito un diritto di iniziativa popolare che consente ad almeno un milione di cittadini dell'Unione di chiedere alla Commissione di presentare una proposta riguardante l'adozione di un atto giuridico, necessario all'attuazione della Costituzione.
Aggiunge ancora che la cittadinanza europea non è più solo un istituto giuridico, ma comincia a diventare una realtà. I cittadini dell'Unione sono ora titolari di diritti tangibili che vanno da quelli politici - elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo -, alla possibilità di accedere ai documenti comunitari e di presentare petizioni al mediatore europeo e al Parlamento, alla tutela diplomatica e consolare da parte di qualsiasi Stato membro, alla libertà di circolazione e stabilimento. La Costituzione pone quindi il raggiungimento di un elevato livello di occupazione, il progresso scientifico e tecnologico, la


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lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, la protezione sociale e la coesione territoriale. Si fa quindi un primo passo avanti, seppure non ancora esaustivo. Si sancisce il rispetto dell'identità nazionale degli Stati e di quella locale: come riaffermato nel recente seminario organizzato dalla nostra Commissione, quindi, regioni e autonomie locali vengono riconosciute come elemento portante dell'assetto istituzionale di ogni Stato membro.
Rileva che un valore determinante è poi assegnato alla Carta dei diritti a cui viene attribuito significato giuridicamente vincolante, nell'intento di rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.
Si riducono quindi notevolmente i settori di competenza esclusiva dell'Unione ormai limitati a: unione doganale; concorrenza; politiche monetarie; politica commerciale; conservazione delle risorse biologiche del mare. Si ampliano invece quelli di competenza concorrente come: mercato, interno; politica sociale; coesione economica, sociale e territoriale; spazio di libertà sicurezza e giustizia; sanità pubblica; cooperazione allo sviluppo, e così via. La PESC, in particolare, diventa un ambito in cui le competenze dell'Unione e degli Stati membri tendono a sovrapporsi e integrarsi: non fa parte né delle competenze condivise né di quelle esclusive. È anche introdotta, ex novo, una clausola di solidarietà in base alla quale se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri gli prestano la necessaria assistenza.
Segnala ancora che la competenza della Corte di Giustizia, viene estesa allo spazio di libertà sicurezza e giustizia, a taluni aspetti della politica estera e al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà. E, in una certa misura, è anche consentito il ricorso dei singoli cittadini alla Corte contro atti regolamentari che li riguardano direttamente e che non comportino misure di esecuzione. Aggiunge, infine, che il Capo III reca la disciplina delle cooperazioni rafforzate, ovvero il diritto per gli Stati che, in assenza di una volontà comune di tutti i partner dell'Unione, intendano procedere per primi all'integrazione di alcuni settori. È necessaria l'aggregazione di un terzo degli Stati membri per avviare una cooperazione rafforzata. Considerate le differenze di approccio alle varie tematiche che permangono tra gli Stati membri, si tratta di un utile strumento per garantire il dinamismo e l'approfondimento del processo di integrazione. Si configurano, in sostanza, come un meccanismo di ultima istanza cui far ricorso nel caso in cui un nucleo di Stati intenda raggiungere un risultato cui l'Unione non riesce a pervenire in tempi brevi.
In conclusione, considera la Costituzione, per tutto ciò che prevede e rappresenta, un passo importante per l'Europa unita, un'occasione per rafforzare i valori di pace e di democrazia che da 60 anni accompagnano il processo di integrazione europea. Con essa, l'allargamento ad altri Stati membri rappresenta un'occasione unica per estendere questi valori ai nuovi Paesi aderenti, per esportare in modo pacifico stabilità economica e politica, pace e democrazia, senza armi e senza guerre. Ritiene che l'Europa diventi così sempre più grande, ma anche più sicura, con maggiore certezza del diritto e tutela sociale dei cittadini. In questi anni, infatti, è venuta maturando una nuova cittadinanza europea fondata sulla diffusione del modello sociale europeo - il welfare - e dei suoi benefici; una nuova identità politica e istituzionale con maggiori e sempre più ampi ambiti di sovranità.
Ricorda che si è partiti da una comune gestione del carbone e dell'acciaio per arrivare ad una comune politica commerciale e agricola, ad una comune politica sociale ed economica e ad una comune politica estera e di sicurezza. Con la Costituzione europea si dà una definitiva previsione alla soggettività politica e istituzionale dell'Unione, che non è più la somma di più nazioni, ma un'entità sovranazionale dotata di personalità giuridica e capacità decisionale autonoma;


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forse anche più di quello che i padri fondatori dell'Unione si sarebbero aspettati, in un tempo così breve.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, un giudizio pienamente favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di esprimere successivamente il voto sulla proposta parere che formulerà il relatore.

Marco AIRAGHI (AN) desidera richiamare innanzitutto all'attenzione della Commissione il grande valore simbolico che riveste l'approvazione del disegno di legge in esame, a pochi giorni dalla storica firma della nuova Costituzione europea. Il 29 ottobre 2004, in Campidoglio, i Capi di Stato e di Governo dei 25 Paesi dell'Unione, hanno firmato infatti la nuova Carta costituzionale che, entrando in vigore dal 2009, sostituirà tutti i precedenti trattati e sarà la trave portante dell'architettura della nuova Europa; indispensabile casa comune nella quale abitare per consentire benessere, pace e libertà ai tutti i cittadini.
Osserva che, pur lavorando per la difesa e l'affermazione del sistema nazionale, è necessario infatti prendere coscienza che non sarà né l'Italia né alcun paese da solo a poter garantire uno sviluppo omogeneo nel nuovo millennio. La travolgente crescita delle economie dei Paesi dell'Estremo Oriente - tale da mettere in pericolo il mantenimento stesso dello stile di vita oggi conosciuto - costituisce una sfida formidabile per l'economia occidentale, sfida che solo la dimensione continentale potrà affrontare in modo adeguato.
Sottolinea inoltre che il fatto di credere nella fondamentale importanza dei valori nazionali, non può e non deve far dimenticare la necessità della realizzazione di una concreta integrazione europea. Aggiunge che, dopo la firma del nuovo Trattato di Roma, la Destra conferma la sua vocazione realmente europeista, non avendo mai accettato che l'Unione europea si limitasse ad essere poco più di una unione di Banche centrali, una tecnocrazia senza effettivo potere politico negli equilibri planetari. Ribadisce infatti che essere europeisti non significa una supina accettazione di ogni regolamentazione da Bruxelles, al contrario è proprio la nostra linea da sempre coerentemente europeista a consentirci una critica costruttiva alle politiche non condivise perché giudicate non vantaggiose o, peggio, dannose. È fermamente contrario, quindi, all'eccessiva burocratizzazione ed agli eccessi di regolamentazione; esprime contrarietà altresì alla posizione di chi considera il patto di stabilità come un dogma intangibile e non adattabile all'evoluzione storica ed alle congiunture internazionali. Si tratta di una opposizione anche nei confronti di chi, cavalcando lo scontento popolare alla ricerca di un consenso facile ed immediato, arriva a rompere quella tradizionale unità su questi temi che da sempre contraddistingue questo Parlamento.
Considera infatti che, se è giusto essere critici, a volte anche duramente - purché in modo costruttivo - non è invece corretto mettere in dubbio la validità dell'architettura comunitaria nel suo complesso, costruzione indispensabile per affrontare le grandi sfide del nostro tempo: le economie spumeggianti dei paesi emergenti ma anche e soprattutto i grandi problemi connessi ai mutamenti sociali e culturali derivanti dalle migrazioni dai paesi più poveri verso il continente. Ribadisce quindi che la Destra crede nella costruzione di una istituzione europea forte, che rappresenti il l'attuale modello di società, figlio di una storia e di una cultura di cui si sente orgoglioso; società che da sempre affianca una forte tradizione di tutele sociali, alla libertà d'impresa ed al primato dell'individuo. Ribadisce quindi che la Destra crede nell'Occidente, come cultura fondante, che promana dall'antica Grecia e dall'antica Roma, attraverso l'esperienza forgiante del Cristianesimo: l'Occidente del primato dell'Uomo.
Aggiunge che la difesa di queste tradizioni e della cultura occidentale, soprattutto ora che i tragici avvenimenti internazionali hanno portato alla ribalta movimenti fondamentalisti che attaccano e vorrebbero annientare il sistema di vita


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attuale, non è solamente un diritto ma è anche un dovere. Manifesta quindi il proprio rammarico, anche a nome dei deputati del suo gruppo, per il mancato inserimento, nel preambolo della Carta, del riferimento alle radici cristiane del nostro continente, riconoscimento che, pur confermando la scelta di assoluta laicità nell'azione politica, sarebbe stato doveroso ed opportuno. Ribadisce quindi che la sua parte politica sostiene con convinzione la costruzione di questa nuova Europa comunitaria, una istituzione che, preservando le specificità dei singoli Stati come elemento di ricchezza dell'Unione, ne unisce sinergicamente i contributi; non annullando gli Stati nazionali bensì costituendo una federazione di Stati nazione. È l'Europa dei popoli e delle Nazioni evocata spesso da Charles de Gaulle, di cui la Destra parla da quando in Europa ed in Italia non tutti erano convinti che il «socialismo reale» dei paesi pansovietici avesse poco a che fare con la democrazia.
Sulla base di tali considerazioni, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, un giudizio convintamente a favore del disegno di legge in esame, soprattutto per il significato simbolico - 47 anni dopo il trattato di Roma - di un sì forte e chiaro gridato alla nascita della nuova casa comune europea, un obiettivo da sempre nel cuore della Destra, un traguardo finalmente raggiunto.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, prendendo atto degli interventi appassionati svolti, per i quali ringrazia i colleghi pur nel rispetto delle diverse posizioni politiche, si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel.
Atto n. 428.