Martedì 14 dicembre 2004. - Presidenza del Presidente della II Commissione Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.
La seduta comincia alle 15.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi n. 5 e 6 del 2003 in materia di diritto societario, nonché modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Atto n. 421.
(Seguito esame rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o dicembre 2004.
Giorgio LA MALFA, relatore per la VI Commissione, ricorda che, nel corso della precedente seduta, i relatori hanno svolto le proprie relazioni sul provvedimento; pertanto, nella seduta odierna potrà aver luogo la discussione sul provvedimento. Alla luce delle risultanze del dibattito i relatori si riservano altresì di presentare, nella giornata di domani, una proposta di parere che sarà messa a disposizione delle Commissioni.
Antonio PEPE (AN) esprime una valutazione sostanzialmente positiva sullo schema di decreto legislativo, il quale, oltre a contenere una serie di disposizioni di coordinamento del codice civile e del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, interviene su due aspetti di particolare importanza, quali la disciplina delle operazioni con parti correlate, oggetto del nuovo articolo 2391-bis del codice civile, e la disciplina sulle emissioni di obbligazioni effettuate all'estero da società italiane ovvero da società da queste controllate o controllanti, se negoziate nello Stato.
Sottolinea la necessità di apportare talune integrazioni al testo, in particolare ripristinando una previsione contenuta nella precedente formulazione dell'articolo 2463, nel senso di precisare che le norme relative al funzionamento della società non devono necessariamente essere contenute nell'atto costitutivo, ma possono essere allegate a quest'ultimo.
Inoltre, ritiene opportuno uniformare il termine entro il quale l'atto costitutivo e lo statuto delle società deve essere adeguato alle nuove disposizioni inderogabili introdotte
con la recente riforma del diritto societario; a questo riguardo ricorda che l'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce, per le società per azioni, tale termine al 31 dicembre 2004, che il decreto-legge n. 266 del 2004, attualmente in discussione in Assemblea, a seguito di un emendamento approvato nel corso della seduta di ieri, stabilisce la proroga al 31 marzo 2005 di tale termine per le società cooperative a mutualità prevalente, mentre l'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazioni del codice civile, come sostituito dall'articolo 34 dello schema di decreto legislativo, porta il medesimo termine al 30 giugno 2005 per le banche popolari e le banche di credito cooperativo. Appare quindi necessario un intervento di coordinamento, che eviti di introdurre tre regimi differenziati sulla medesima materia.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) pur ribadendo la ferma contrarietà del proprio gruppo rispetto alle modifiche introdotte alla disciplina sul falso in bilancio, rileva come la riforma del diritto societario abbia rappresentato un importante innovazione dell'ordinamento giuridico, la cui rilevanza deve essere sottolineata, nonostante le semplificazioni di alcuni organi di stampa, i quali tendono in molti casi a ridimensionarne la portata.
Passando al merito del provvedimento, rileva come il nuovo articolo 2391-bis del codice civile, in materia di operazioni con parti correlate, introdotto dall'articolo 12, appaia piuttosto riduttivo rispetto alle previsioni contenute nel testo unificato dei progetti di legge recanti interventi per la tutela del risparmio, adottato dalle Commissioni riunite finanze ed attività produttive il 5 maggio scorso, nonché con la proposta di legge C. 4639 presentata dal proprio gruppo in materia, le quali vietavano le operazioni con parti correlate, salva delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea. Inoltre, la modifica proposta dall'articolo 12 non fornisce alcuna definizione della nozione di parti correlate, rischiando così di vanificare la portata normativa della disposizione.
Con riferimento alle modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile, in materia di incompatibilità dei componenti del Consiglio di sorveglianza, recate dall'articolo 13, rileva come tale previsione riduca l'area delle incompatibilità, consentendo di assumere la carica ai soggetti legati da rapporti economici con la società; inoltre sono considerati ai fini della incompatibilità il rapporto di lavoro ed i rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera, escludendo invece il riferimento agli altri rapporti di natura patrimoniale contemplati dalla norma attualmente vigente.
In riferimento alle modifiche all'articolo 2412, in materia di obbligazioni emesse all'estero, recato dall'articolo 15, rileva come l'ambito di applicazione del nuovo sesto comma non risulti chiaro, e comporti una sovrapposizione tra la disciplina societaria e quella dei mercati, in quanto l'articolo 2412 si applica di per sé a tutte le società italiane, anche se l'emissione di obbligazioni da esse effettuate abbia luogo all'estero. La novella ha quindi il solo effetto di estendere le previsioni dell'articolo 2412 alle società estere controllanti società italiane ed alle controllate estere di società italiane, qualora l'obbligazione sia negoziata in Italia, con l'effetto di rendere meno appetibile l'acquisto di partecipazioni di controllo in società italiane. Inoltre, poiché la norma si applica anche alle società comunitarie, essa appare in contrasto con il principio di libertà di stabilimento delle persone giuridiche, come sviluppato dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, in quanto si estendono norme di diritto societario nazionale a società di altri Stati membri, cui deve invece applicarsi solo il rispettivo diritto societario nazionale.
Per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di prospetto, recata dal medesimo comma 6, rileva come la collocazione più idonea per tale modifica sarebbe quella del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, segnalando inoltre come la rigidità della norma, che non contempla eccezioni, determinerà sicuramente un aumento dei
costi delle transazioni. Considera altresì opportuno valutare la compatibilità della disposizione con la direttiva 2003/71/CE in materia di prospetti, rilevando come la modifica proposta introduca obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla stessa direttiva, e potrebbe pertanto porsi in contrasto con il principio della libertà di circolazione dei capitali. Ritiene infine necessario indicare esplicitamente, quale autorità di vigilanza chiamata a disciplinare i contenuti informativi del prospetto, la Consob.
Con riferimento alla disciplina delle cooperative occorre precisare che l'eventuale perdita della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, a seguito della modificazione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, non comporta l'obbligo per la cooperativa stessa di devolvere il proprio patrimonio ai fondi mutualistici di cui alla legge n. 59 del 1992.
Appare anche opportuno modificare l'articolo 2514, primo comma, nel senso di consentire ai soci finanziatori delle cooperative di godere dei dividendi delle cooperative a mutualità prevalente in misura superiore a quelli distribuiti ai soci cooperatori, nonché modificare il secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del codice civile, in materia di limiti alla distribuzione dei dividendi, stabilendo che tale limite deve essere calcolato in base al rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento finanziario netto della società, non facendo riferimento all'indebitamento complessivo.
Suggerisce inoltre l'esigenza di consentire alle società semplici di essere soci di cooperative operanti nel settore agricolo, al fine di consentire un maggiore utilizzo dello strumento cooperativo in tale comparto.
Concorda altresì con il rilevo del deputato Antonio Pepe circa l'opportunità di uniformare i termini per l'adeguamento degli statuti delle società alle disposizioni inderogabili recate dalla riforma del diritto societario, suggerendo a questo riguardo la necessità di spostare il termine del 31 dicembre 2004, attualmente previsto dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, al 30 giugno 2005.
Con riferimento al nuovo articolo 150-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il quale indica le norme del codice civile che si applicano e quelle che non si applicano alle banche cooperative, ritiene opportuno prevedere l'applicazione dell'articolo 2545-bis del codice civile, il quale prevede il diritto dei soci della cooperativa di esaminare il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonché il libro delle deliberazione del comitato esecutivo, specificando che tali previsioni non si applicano tuttavia alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attività creditizia.
Suggerisce infine di modificare il nuovo comma 8-bis dell'articolo 19 del testo unico bancario, introdotto dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legislativo, nel senso di specificare che all'acquisizione del controllo nei casi di direzione e coordinamento di società previsti dagli articoli 2497-sexies e 2545-septies del codice civile.
Si riserva quindi di trasformare le proprie considerazioni in eventuali proposte di modifica allo schema di parere che sarà formulato dai relatori.
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea innanzitutto la necessità di tenere conto della disciplina relativa al recepimento dell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/6/CE, in materia di abusi di mercato, nonché del contenuto del testo unificato dei progetti di legge recanti interventi in materia di tutela del risparmio attualmente all'esame delle Commissioni Finanze ed Attività produttive.
Chiede inoltre chiarimenti al sottosegretario circa l'obbligo, per le società in liquidazione, di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario.
Sergio ROSSI (LNFP) con riferimento alle modifiche all'articolo 2527 del codice civile, recate dall'articolo 27 dello schema di decreto, in materia di requisiti dei soci,
rileva come la nuova formulazione del secondo comma attenui il rigore dell'attuale normativa, prevedendo che non possono divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa, laddove la formulazione vigente della norma prevede che non possono divenire soci quanti esercitino imprese identiche o affini; inoltre, vengono eliminate le parole «in ogni caso», lasciando in tal modo intendere che anche i soggetti in concorrenza con la cooperativa possano divenire soci, ad esempio ove ciò sia consentito dallo statuto. Ritiene pertanto necessario mantenere la vigente formulazione onde evitare di svuotare di contenuti la norma.
Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia alla seduta di giovedì il seguito dell'esame, ricordando che in tale occasione si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dai relatori.
La seduta termina alle 15.30.