II Commissione - Resoconto di luned́ 13 dicembre 2004


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ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 13 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per le violazioni ai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 sulla tracciabilità e sull'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati.
Atto n. 427.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la XIII Commissione agricoltura, nella seduta del 2 dicembre scorso, ha espresso i rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, valutando favorevolmente il provvedimento con una osservazione. In particolare tale osservazione invita a verificare la congruità delle sanzioni penali per i casi di utilizzo accidentale di prodotti contenenti OGM, con specifico riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 5, valutando l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia a tutela dell'imprenditore agricolo che inconsapevolmente


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usi un alimento o un mangime geneticamente modificato, in analogia a quella prevista, per l'uso di sementi contenenti OGM, dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279.
In sostituzione del relatore onorevole Perlini impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che lo schema di decreto in esame reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di due regolamenti comunitari (1829/2003 e 1830/2003) in materia di organismi geneticamente modificati (OGM). Il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), che prevede l'introduzione di sanzioni per le violazioni delle disposizioni delle direttive (recepite in via regolamentare o amministrativa ed indicate negli allegati della medesima legge n.306) e dei regolamenti comunitari applicabili nel nostro ordinamento giuridico.
Si ricorda che il regolamento (CE) 1829/2003, introduce una normativa settoriale per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e di mangimi geneticamente modificati. Il regolamento stabilisce una procedura unica e centralizzata a livello comunitario per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tre diverse categorie di prodotti: gli OGM destinati ad essere utilizzati come alimento ovvero come mangime; gli alimenti ovvero i mangimi che contengono o sono costituiti da OGM; gli alimenti ovvero i mangimi che contengono derivati da OGM.
Il regolamento (CE) 1830/2003 definisce una normativa generale relativa alle procedure di tracciabilità e di etichettatura degli OGM. Il provvedimento, in particolare, introduce disposizioni sulla tracciabilità e sulla etichettatura di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti; sulla tracciabilità di alimenti e di mangimi ottenuti da OGM (le disposizioni relative all'etichettatura di tali prodotti sono incluse nel regolamento (CE)1829/2003); sull'identificatore unico, vale a dire un codice numerico o alfa-numerico assegnato ad ogni OGM che permette di ricavare da apposite banche-dati informazioni specifiche relative allo stesso OGM.
Il provvedimento si compone di 13 articoli, suddivisi in 3 titoli.
Il Titolo I riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829/2003. Il Titolo II riguarda la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830/2003. Il Titolo III reca disposizioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il Titolo I, relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829/2003, è suddiviso in cinque Capi.
Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento.
Il Capo II definisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente modificati, mentre il Capo III la disciplina relativa ai mangimi geneticamente modificati. Detti Capi sono, a loro volta, ripartiti, in maniera speculare, in due Sezioni: la prima relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni del regolamento concernenti l'autorizzazione e la vigilanza (rispettivamente articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, e articoli 16, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento), la seconda relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni sull'etichettatura (rispettivamente articoli 13 e 25 del regolamento).
Si dispone l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda sino ad euro cinquantunomila settecento per chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana, alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, un OGM destinato all'alimentazione degli animali senza autorizzazione o a mangimi che contengono o sono costituiti da OGM (articolo 2, comma 1 e articolo 5, comma 1); l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda sino ad euro sessantamila se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa (articolo 2, comma 2 e articolo 5, comma 2). Le stesse pene sono previste rispettivamente nel caso in cui si continua


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ad immettere in commercio i prodotti di cui sopra dopo la scadenza dell'autorizzazione di cui non è stata effettuato o concesso il rinnovo articolo 2, comma 3 e articolo 5, comma 3).
Si prevede inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento per chiunque immette in commercio i prodotti di cui sopra senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione (articolo2, comma 4 e articolo 5, comma 4); la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento nel caso di mancata effettuazione del monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione o non presenta le conseguenti relazioni agli uffici competenti (articolo 2, comma 5 e articolo 5, comma 5).
Infine si prevede la sanzione amministrativa da euro settemilaottocento a euro quarantaseimilacinquecento nel caso in cui, pur disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza sull'uso dei prodotti in questione, non venga informata immediatamente la Commissione (articolo 2, comma 6 e articolo 5, comma 6).
Si prevede la sanzione dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda sino ad euro cinquantunomila settecento per chiunque non ottempera alla decisione della Commissione che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e la sanzione dell'arresto da uno a tre anni o dell'ammenda sino ad euro sessantamila nel caso si mantenga sul mercato un alimento geneticamente modificato dopo che la domanda sia stata rigettata (articoli 3 e 6).
Inoltre si prevede, nel caso di mancato rispetto dei requisiti sull'etichettatura di cui rispettivamente all'articolo 13 e all'articolo 25 del regolamento per gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM o sono prodotti a partire da OGM e dei mangimi che contengono o sono costituiti da OGM o sono prodotti a partire da OGM, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento (articolo 4, comma 1 e articolo 7, comma 1). Tuttavia le disposizioni in questione non si applicano agli alimenti e ai mangimi che contengono materiali OGM al di sotto di una certa soglia, nel caso in cui tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. A tal fine spetta agli operatori dimostrare di aver adottato tutte le misure appropriate per evitarne la presenza (articolo 4, comma 2 e articolo 7, comma 2).
Il Capo IV estende agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo n.224 del 2003 nelle ipotesi di utilizzo degli OGM per fini diversi da quelli indicati nella notifica, di non rispetto delle condizioni specifiche di impiego previste dall'autorizzazione e, infine, di mancata osservanza di obblighi di comunicazioni previsti dalla stesso decreto n.224; estende, inoltre, agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 36 del decreto legislativo n.224 in caso di danni provocati alla salute umana ed all'ambiente.
Il Capo V, infine, introduce una disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di un OGM che è stato oggetto di una valutazione di rischio favorevole.
Il Titolo II, relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830/2003, è suddiviso in due capi: il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento, mentre il Capo II stabilisce le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di informazione e di etichettatura previsti agli articoli 4 e 5 del regolamento a carico di chi immette in commercio un prodotto contenente OGM ovvero un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da un OGM.
Il Titolo III, infine, considerato che, in base all'attuale riparto delle competenze fra le amministrazioni statali, la disciplina del rilascio deliberato nell'ambiente di OGM rientra nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, individua in quest'ultima


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amministrazione l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto in esame limitatamente ai casi di violazione delle disposizioni concernenti l'immissione in commercio di OGM destinati ad essere utilizzati come alimento o come mangime ovvero l'immissione in commercio di alimenti e di mangimi che contengono o sono costituiti da OGM e nelle Regioni le autorità competenti ad irrogare le predette sanzioni in tutti gli altri casi di violazione di disposizioni riferite a prodotti in cui non sono presenti organismi transgenici.
In conclusione formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) e, concordando la Commissione, fissa il termine per proposte alternative di parere per le ore 18 di mercoledì 15 dicembre 2004.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Atto n. 425.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, in sostituzione del relatore onorevole Perlini impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria 2002, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento CE 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Le crisi alimentari degli anni '90 hanno evidenziato il ruolo di tali sottoprodotti, in particolare i mangimi animali, nella propagazione di alcune malattie trasmissibili e quindi la conseguente opportunità della loro eliminazione dalla catena alimentare. Il regolamento CE 1774/2002 stabilisce pertanto severe regole sanitarie sulla loro utilizzazione, al fine di garantire un elevato livello di salute e di sicurezza, vietando, in particolare, il cannibalismo fra specie animali. I sottoprodotti di origine animale sono definiti quali corpi interi (o parti) di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma (più di 10 milioni di tonnellate di carne all'anno). Tali materiali sono successivamente eliminati o trasformati e riutilizzati nell'alimentazione umana (farine di carne e d'ossa, grassi, gelatina), nel settore cosmetico o farmaceutico come anche per altri usi tecnici.
Tali sottoprodotti vengono classificati in tre categorie sulla base del rischio potenziale per la salute, per gli animali e per l'ambiente. Sono conseguentemente stabilite nuove procedure concernenti la raccolta, il trasporto, l'immagazzinamento, la manipolazione e trasformazione, la spedizione del materiale a rischio e le caratteristiche degli impianti in cui dovrà aver luogo la loro distruzione.
Ulteriori sanzioni sono stabilite dal provvedimento in esame in relazione a violazioni del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del Ministro della salute, con il quale sono state dettate nuove misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, con particolare riferimento alle procedure da adottare per la gestione degli specifici materiali a rischio.
Ricorda che l'entità delle sanzioni deve essere stabilita secondo i criteri individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 14 del 2003 che prevede che i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie sono fissati in una somma non inferiore nel minimo a 103 euro e non superiore nel massimo a 103.291 euro. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, tali sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in


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astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Lo schema di decreto in esame si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 si riferisce al campo di applicazione della disciplina sanzionatoria recata dal provvedimento, ovvero le disposizioni del regolamento CE n. 1774/2002. relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e quelle contenute nel citato decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del Ministero della salute, recante le misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.
L'articolo 2, salvo che il fatto costituisca reato, introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in tema di illecito trattamento di sottoprodotti di origine animale o relativi prodotti di trasformazione. In particolare per la violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e magazzinaggio (comma 1) e per il trasporto con mezzi privi di autorizzazione dell'autorità sanitaria o ambientale (comma 2) di cui all'articolo 7 del regolamento n. 1774/2002 è prevista la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro.
L'articolo 3 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie anche per le violazioni di obblighi di documentazione. In particolare per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri (identificazione dei materiali, veicoli e contenitori, documenti commerciali e certificati sanitari) (comma 1) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro, mentre per la mancata registrazione o registrazione non conforme all'Allegato II del reg. CE 1774/2002 (comma 2) la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro.
Le disposizioni sulla tenuta dei registri di cui all'articolo 9 del Regolamento 1774/2002 non si applicano a chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero di chi svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi.
L'articolo 4 del provvedimento, fatta salva la riserva di legge penale, introduce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di trasformazione ed eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. In particolare per la violazione delle modalità tecniche di eliminazione e trasformazione (incenerimento, sotterramento a discarica conforme a norme UE, riutilizzo come fertilizzanti o a fini energetici, ecc.) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 si prevede la sanzione pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro.
Le sanzioni relative al mancato riconoscimento degli impianti sono elencate dall'articolo 5 dello schema di decreto. In particolare per il mancato riconoscimento (o sospensione-revoca), da parte dell'autorità competente, degli impianti di transito, magazzinaggio, incenerimento e coincenerimento; di trasformazione ed oleochimici; di produzione di biogas e di compostaggio; di produzione di alimenti per animali da compagnia si prevede una sanzione pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
Sanzioni in materia di autocontrollo degli impianti, fatta salva la riserva di legge penale, sono previste dall'articolo 6. In particolare per la violazione degli obblighi di identificazione, controllo ed ispezioni dei punti critici degli impianti nonchè di applicazione dei relativi metodi di sorveglianza è prevista la sanzione pecuniaria da 6.000 36.000 euro.
I successivi articoli, salvo che il fatto costituisca reato, introducono sanzioni in materia di illecita immissione sul mercato o illecita esportazione di prodotti trasformati (articolo 7) e di alimenti per animali di compagnia (articolo 8). In particolare si


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prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro per la violazione degli obblighi di immissione sul mercato e esportazione di proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (elaborazione e trasformazione in impianti con specifici requisiti tecnici) e la sanzione pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro per la violazione degli obblighi di immissione sul mercato e esportazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici (elaborazione e trasformazione in difformità degli allegati VII e VIII del regolamento).
Il successivo articolo 9 sanziona il mancato rispetto delle restrizioni d'uso previste in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati. In particolare si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro per la violazione del divieto di alimentazione di animali con animali o parti di animali della stessa specie (cannibalismo), salvo specifica deroga; la sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la violazione del divieto di alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi; la sanzione pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro per la violazione del divieto di utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.
L'articolo 10 sanziona violazioni di diversa natura compiute dal responsabile di stabilimenti, allevamenti, macellerie, impianti e mezzi di trasporto. In particolare si prevede la sanzione pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro per il mancato possesso (anche per sospensione o revoca) delle autorizzazioni di legge (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale salute 16 ottobre 2003); la sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la mancata compilazione e conservazione per 2 anni della documentazione commerciale e sanitaria prevista dai regolamenti 999/2001 e 1774/2002.
L'articolo 11 del provvedimento introduce, fatta salva la riserva penale, l'apparato sanzionatorio per le violazioni del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del Ministro della salute, relative al materiale specifico a rischio. In particolare si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro per la mancata rimozione del materiale specifico a rischio al momento della macellazione dell'animale; asportazione della colonna vertebrale e del midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi in stabilimenti non autorizzati o non nel luogo di macellazione (comma 1, lett. a) e per la cessione o somministrazione al consumatore di carne di bovini di età superiore a 12 mesi cui non sia stata asportata la colonna vertebrale, l' utilizzo di ossa di bovini, vini-caprini per la produzione di carni separate e per ulteriori violazioni relative al trasporto del materiale a rischio, alla loro trasformazione-eliminazione in impianti non autorizzati, all'asportazione di parti del corpo degli animali (tessuto, organi, pelli, ecc.) per un qualsiasi utilizzo diverso dalla eliminazione, ecc. (comma 1, lettera b). Si prevede inoltre la sanzione da 10.000 a 60.000 euro per la commercializzazione da parte del primo destinatario di carni non conformi, provenienti da altri Paesi della UE, (carni in pezzi ulteriori e diversi da quelli consentiti) ovvero mancata informazione della non conformità della partita di carni al servizio veterinario della ASL competente (comma 2, lett. a) e per il mancato rispetto del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita in attesa della sua rispedizione tramite l'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (comma 2, lettera b). È prevista infine la sanzione da 6.000 a 36.000 euro per il mancato invio ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome del prospetto riepilogativo del materiale a rischio distrutto (comma 3).
Il comma 4 dell'articolo 11 prevede, inoltre, un aumento dell'entità dei limiti edittali (minimi e massimi) stabiliti per le violazioni in tema di trasporto, raccolta ed immagazzinaggio, istituzione di registri, trasformazione ed eliminazione dei materiali,


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nonché autocontrollo degli impianti (articolo 2, articolo 3, commi 1, 4 e 6) quando tali violazioni riguardino il materiale specifico a rischio di cui all'articolo 1 del citato decreto ministeriale Salute 16 ottobre 2003. Le sanzioni pecuniarie amministrative, in tali ipotesi, vanno da un minimo di 15.000 ad un massimo di 90.000 euro.
Le disposizioni finali del provvedimento sono, infine, contenute nell'articolo 12.
In caso di reiterazioni delle violazioni previste dal decreto è, anzitutto, introdotta una sanzione amministrativa, accessoria a quella pecuniaria, consistente nella sospensione obbligatoria dell'autorizzazione provvisoria all'attività concessa per un periodo da 15 a 90 giorni lavorativi (comma 1).
Misure cautelari sono, poi, rese applicabili dal comma 2 che, in caso di violazioni relative ai sottoprodotti di origine animale più a rischio (di categoria 1 e 2) stabilisce il sequestro e la distruzione dei materiali con spese a carico degli autori dell'illecito. Il rinvio operato dal comma 3 alla legge di depenalizzazione 689 del 1981 per quanto non previsto dal decreto sembra riguardare la possibile oblazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) e la eventuale procedura di opposizione. Il comma 4 sancisce la competenza di Regioni e Province autonome, nell'ambito delle loro competenze, all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni.
In conclusione formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2) e, concordando la Commissione, fissa il termine per proposte alternative di parere per le ore 18 di mercoledì 15 dicembre 2004.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 13 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
C. 5388 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 novembre 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento il 9 novembre scorso e che entro mercoledì 15 dicembre la Commissione esprimerà il parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
C. 5463 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, in sostituzione del relatore onorevole Perlini impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il decreto-legge n. 279 del 2004, emanato in attuazione di una raccomandazione della Commissione europea, disciplina la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica al fine di garantire la libertà di iniziativa economica e, secondo quanto precisato dalla XIII Commissione,


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il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale.
La Commissione Giustizia dovrà esprimere, entro la seduta odierna, un parere sulle disposizioni di propria competenza. Si tratta, in particolare, degli articoli 5 e 6, che hanno per oggetto, rispettivamente, la responsabilità civile e quelle amministrativa e penale, in caso di violazione delle disposizioni previste o richiamate dal decreto-legge in esame.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, l'articolo 5, modificato dalla XIII Commissione, definisce responsabilità ed obblighi degli imprenditori agricoli che usino sementi contenenti OGM. Si prevede che, in caso di violazione delle misure contenute nel piano di coesistenza adottato da ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge, la responsabilità, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, per danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, sia di «coloro che espongono altri soggetti ai danni suddetti». Si prevede, inoltre, l'inversione dell'onere probatorio a carico del soggetto che non ha rispettato le misure del piano e l'esenzione di responsabilità del conduttore agricolo nel caso in cui abbia utilizzato sementi dalla cui certificazione risulti l'assenza di OGM.
La formulazione dell'articolo 5, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla XIII Commissione, non sembra definire in maniera puntuale l'ambito soggettivo ed oggettivo della responsabilità civile.
In primo luogo, non appare essere chiaro se vi sia coincidenza tra i soggetti che sono tenuti ad osservare il piano di coesistenza, di cui al primo periodo dell'articolo 5, e «coloro che espongono altri soggetti ai danni» derivanti dall'inosservanza del piano. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo, prevede una esenzione di responsabilità civile a favore, secondo un emendamento approvato dalla XIII Commissione, del solo conduttore agricolo. Il testo originario del decreto-legge prevedeva tale esenzione a favore dell'imprenditore agricolo.
Sotto il profilo oggettivo, appare superfluo precisare che si tratta di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, in quanto è di tutta evidenza la natura extracontrattuale della responsabilità e, quindi, l'applicabilità del citato articolo. Inoltre non è chiara la portata dell'inversione dell'onere della prova «derivante dall'inosservanza delle misure» del piano di coesistenza.
Al fine di superare i dubbi interpretavi relativi alla formulazione del comma 1 dell'articolo 5, sarebbe opportuno, in primo luogo, eliminare la distinzione tra i soggetti obbligati ad osservare il piano di coesistenza e coloro che «espongono altri soggetti» ai danni derivanti dall'inosservanza del piano, in quanto si tratta dei medesimi soggetti. In secondo luogo, dovrebbe essere eliminato il richiamo all'articolo 2043 delle codice civile. Infine, dovrebbe essere specificato l'oggetto della prova posta a carico di colui che non abbia osservato le misure del piano.
Per quanto la responsabilità amministrativa, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, la violazione delle misure previste dal piano è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. Sono fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003. La prima disposizione punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 12.000 euro l'omessa comunicazione alle regioni della localizzazione delle coltivazioni OGM. La seconda disposizione prevede sanzioni penali per i danni provocati alla salute umana e all'ambiente a seguito dell'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM.
Il comma 2 dell'articolo 6, prevede che si applichi la sanzione penale prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 212 del 2001, a chi pratichi coltivazioni OGM prima che siano adottati i piani di coesistenza. La violazione di tale divieto di natura transitoria è punita con


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l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino a 100 milioni di lire.
In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 13 dicembre 2004.

Disposizioni in materia di circostanze del reato e di recidiva.
C. 2055/A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Istituzione di Agenzie nazionali in materia di sicurezza alimentare testo unificato.
C. 126 ed abb.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 572 del 1o dicembre 2004, a pagina 58, seconda colonna, seconda riga, le parole: «magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti «magistrati onorari».