II Commissione - Luned́ 13 dicembre 2004


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per le violazioni ai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 sulla tracciabilità e sull'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati (atto n. 427).

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione (Giustizia),
esaminato lo schema di decreto in oggetto,
considerato che il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di due regolamenti comunitari (1829/2003 e 1830/2003) in materia di organismi geneticamente modificati (OGM),
preso atto dei rilievi espressi dalla XIII Commissione (agricoltura)

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Atto n. 425).

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione (Giustizia),
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
considerato che il provvedimento stabilisce stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento CE 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano,
considerato che ulteriori sanzioni sono stabilite dal provvedimento in esame in relazione a violazioni del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del Ministro della salute, con il quale sono state dettate nuove misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, con particolare riferimento alle procedure da adottare per la gestione degli specifici materiali a rischio,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica (C. 5463 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione (Giustizia),
esaminato il disegno di legge in oggetto,
osservato che al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge è stabilito che «la responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano», di cui all'articolo 4, « grava, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, su coloro che espongono altri soggetti ai danni suddetti» e che «sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse»;
rilevato che la formulazione dell'articolo 5 non definisce in maniera puntuale l'ambito soggettivo ed oggettivo della citata responsabilità civile, per le seguenti ragioni:
non è chiaro se vi sia coincidenza tra i soggetti, di cui al primo periodo dell'articolo 5, che sono tenuti ad osservare il piano di coesistenza, e «coloro che espongono altri soggetti ai danni» derivanti dall'inosservanza del piano, di cui la secondo periodo del medesimo comma;
appare superfluo il richiamo all'articolo 2043 del codice civile, concernente la responsabilità extracontrattuale, in quanto è di tutta evidenza la natura della responsabilità e, quindi, l'applicabilità del citato articolo;
non è chiara la portata dell'inversione dell'onere della prova «derivante dall'inosservanza delle misure» del piano di coesistenza, occorrendo precisare il conteuto della prova che deve essere fornita dal soggetto responsabile;
ritenuto che, al fine di superare tali dubbi interpretavi, occorre:
eliminare la distinzione tra i soggetti obbligati ad osservare il piano di coesistenza e coloro che «espongono altri soggetti» ai danni derivanti dall'inosservanza del piano, in quanto si tratta dei medesimi soggetti;
eliminare il richiamo all'articolo 2043 delle codice civile;
meglio specificare l'oggetto della prova posta a carico di colui che non abbia osservato le misure del piano;
osservato inoltre che all'articolo 7, comma 4 è stabilito che tra i compiti del Comitato consultivo in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, vi è anche, nonostante che si tratti di un organo amministrativo, quello di proporre le misure relative all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni;

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente:


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«Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, è tenuto al risarcimento»;
2) all'articolo 7, comma 4, sopprimere le parole «ed alla individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni»;

e con la seguente osservazione:
all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la portata dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'ultimo periodo.