X Commissione - Resoconto di mercoledì 1° dicembre 2004


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INTERROGAZIONI

Mercoledì 1o dicembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI, indi del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il Viceministro per le attività produttive Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00723 Ruggeri: Possibili risposte all'imposizione di dazi sull'acciaio da parte degli USA.

Il viceministro Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Ruggero RUGGERI, presidente, replicando, coglie l'occasione per evidenziare


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come gli Stati Uniti d'America siano sempre pronti a promuovere e sostenere i principi del liberalismo di mercato, ma siano poi i primi ad alzare barriere doganali in difesa delle proprie aziende.

5-03275 Deiana: Fondi destinati agli uffici del Ministero delle attività produttive preposti all'attività di controllo sull'esportazione dei beni e tecnologie duali.

Il viceministro Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Elettra DEIANA (RC) ringrazia il rappresentante del Governo per l'abbondanza delle informazioni fornite, che evidenziano l'estrema importanza dell'argomento ma anche l'evidente inadeguatezza degli strumenti volti al controllo, in partenza ed in destinazione, dei beni a duplice uso. Deve tuttavia sottolineare come la condivisione da parte del viceministro della situazione problematica in essere non trovi corrispondenza nell'assunzione di impegni volti a risolvere i problemi strutturali evidenziati. È certamente vero che le radici del problema sono remote; esso è tuttavia oggi reso di particolare attualità, non solo a causa dei noti episodi di terrorismo internazionale, ma anche perché si assiste su tali temi ad un salto di qualità nella propaganda.
Sollecita pertanto un intervento ed un impegno dell'Esecutivo, non solo di carattere politico ma anche di natura operativa, che ponga l'Italia in linea con quanto avviene nei principali Paesi europei.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o dicembre 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI, indi del vicepresidente Ruggero RUGGERI. - Intervengono il Viceministro per le attività produttive Adolfo Urso e il Sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese.
C. 4360-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo RAISI (AN), relatore, ricorda che il disegno di legge in oggetto perviene all'esame della X Commissione in terza lettura, dopo l'approvazione alla Camera nella seduta del 7 luglio 2004 e la successiva approvazione dal Senato, con modificazioni, nella seduta del 18 novembre 2004. Da conto, sinteticamente, delle principali modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame del provvedimento.
Per quanto concerne l'articolo 1 segnala in particolar modo le modifiche riguardanti la previsione della cooperazione degli Sportelli unici con il Punto di contatto nazionale OCSE e, ai fini delle funzioni assegnate agli Sportelli di assistenza legale alle imprese e di lotta alla contraffazione, lo stretto collegamento previsto con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tali compiti. Una ulteriore modifica introdotta dal Senato ha inserito, tra gli organismi che partecipano all'attività degli Sportelli, anche Sviluppo Italia spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa.
La riformulazione dell'articolo 2 intervenuta al Senato reca, tra l'altro, modifiche in ordine all'assunzione - mediante concorso - di personale a tempo determinato, fissando il limite di spesa in 2.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Viene altresì previsto l'utilizzo di personale proveniente dal comparto pubblico, in posizione di distacco. Al personale in questione si richiede il possesso di comprovata professionalità in campo economico-commerciale.
All'articolo 3 è stato previsto che il Ministero delle attività produttive - per la creazione di strutture statali o regionali per la formazione del personale da destinare


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agli sportelli unici all'estero, agli sportelli regionali e agli altri enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione - si avvalga, oltre che del supporto tecnico-organizzativo dell'ICE, anche di quello di Sviluppo Italia, relativamente all'attività di formazione per l'attrazione di investimenti.
L'articolo 4 non ha subito modifiche da parte del Senato.
All'articolo 5, riguardante gli accordi di settore, il Senato ha modificato il comma 3 nel senso di prevedere forme di raccordo, oltre che con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità d'affari italiane all'estero, anche con le camere di commercio, con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità e con gli organismi rappresentativi delle comunità di affari italiane all'estero.
Il nuovo articolo 6, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero delle attività produttive a stipulare, d'intesa con le regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006, accordi di programma volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno.
La nuova formulazione dell'articolo 7, già articolo 6 del testo Camera, prevede al comma 1-bis che il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, è di 24 mesi - e non più di 18 - dall'entrata in vigore della legge n. 229 del 2003.
L'articolo 8 (già articolo 7 del testo Camera) reca una novella alla legge n. 100 del 1990, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», introducendo misure relative al ruolo della Finest S.p.a.
Ha inteso evidenziare le modifiche maggiormente significative intervenute nel corso dell'esame del disegno di legge da parte del Senato. Segnala, in conclusione, l'opportunità di un celere esame del provvedimento da parte della Commissione, al fine di una sua rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Il viceministro Adolfo URSO ricorda che il disegno di legge in esame è stato già oggetto di un approfondito esame da parte della Camera ed è stato ulteriormente migliorato al Senato dove, con il concorso di tutte le forze politiche, si è pervenuti ad una sua approvazione unanime. Si tratta ora di procedere alla sua approvazione definitiva, in tempi utili a consentire l'utilizzo degli stanziamenti previsti dalla Legge finanziaria per il 2004.

Sergio GAMBINI (DS-U) ricorda come, in sede di prima lettura del provvedimento, il suo gruppo ne aveva evidenziato i punti critici. Le modifiche apportate dal Senato non appaiono peggiorative del testo originario; deve tuttavia manifestare forti perplessità in ordine all'introduzione dell'articolo 9, che interviene sugli organi delle Camere di commercio, modificando, tra l'altro, il numero di vicepresidenti delle Giunte. Si tratta di una collocazione del tutto impropria e assai discutibile.

Il viceministro Adolfo URSO concorda con l'osservazione da ultimo svolta dall'onorevole Gambini, e fa presente di aver egli stesso manifestato le medesime perplessità nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato.

Andrea LULLI (DS-U) manifesta a sua volta forti riserve sull'introduzione da parte del Senato dell'articolo 9, che giudica fuori luogo.

Bruno TABACCI, presidente, tenuto conto delle esigenze di un tempestivo esame del provvedimento emerse nel corso del dibattito,ritiene che l'esame preliminare potrebbe proseguire nella seduta già convocata per domani e che successivamente potrebbe essere fissato un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani.
Testo unificato C. 472 Contento, C. 1250 Paola Mariani, C. 2689 Rotundo, C. 2805 Scaltritti, C. 3817 Raisi, C. 4001 Gianfranco Conte, C. 4497 Didonè.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre scorso.

Andrea LULLI (DS-U), relatore, propone l'adozione del nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale nuovo testo base per il prosieguo dell'esame del provvedimento (vedi allegato 3). Auspica che - tenuto conto della complessità della materia e dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria - il Parlamento possa pervenire ad una sua approvazione, anche al fine di sostenere l'impegno del Governo in sede europea a supporto delle esigenze della struttura industriale e manifatturiera italiana.

Gianluigi SCALTRITTI (FI) condivide la necessità di adottare il testo elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame.

Luigi D'AGRÒ (UDC) si associa anch'egli alla proposta formulata dal relatore, dando a questi atto delle modifiche opportunamente recate all'articolo 2, e sottolineando la complessità e l'importanza della materia.

Giovanni DIDONÈ (LNFP) conviene a sua volta sulla importanza di adottare il testo elaborato dal Comitato ristretto, che reca notevoli miglioramenti rispetto alle precedenti versioni, quale testo base.

Sergio GAMBINI (DS-U) sottolinea come, con l'adozione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base, si pervenga ad un risultato assai significativo che consente di proseguire l'iter del provvedimento, anche ai fini del suo prossimo esame da parte dell'Assemblea.

La Commissione approva la proposta del relatore di adottare il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Bruno TABACCI, presidente, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di lunedì 13 dicembre.

La Commissione concorda.

Bruno TABACCI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 281/04 recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 5464 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GASTALDI (FI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante «Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza». Le misure contenute nel provvedimento sono volte, come si legge nella relazione governativa che lo accompagna, a fronteggiare alcune situazioni di crisi economica e industriale. In particolare, il decreto-legge, che consta di un solo articolo, è finalizzato alla ridefinizione dei presupposti necessari per l'ammissione alla nuova procedura di ristrutturazione industriale e finanziaria delle grandi imprese in crisi. A tal fine il provvedimento modifica la nuova disciplina speciale delle grandi imprese in stato di insolvenza, introdotta dal decreto-legge 347/2003, convertito dalla legge n. 39/2004, novellandone


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in particolare l'articolo 1, che fissa i requisiti per l'ammissione alla procedura.
Si rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge 347/2003 definisce l'ambito di applicazione del decreto, le cui disposizioni si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria prevista dall'articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 270/99 (cosiddetta Prodi-bis) e che risultino in possesso di determinati requisiti fissati dallo stesso articolo. L'articolo 27 in questione fissa le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese dichiarate insolventi, nel caso in cui queste presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali da realizzarsi o attraverso la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore a 1 anno - come prevede il comma 2, lettera a) dell'articolo 27, oppure, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni, come previsto alla lettera b) dello stesso comma, e a cui rinvia l'articolo 1 del decreto-legge in esame.
L'intervento del provvedimento oggi all'esame della Commissione è dunque volto ad ampliare la platea delle imprese che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni, di cui all'articolo articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 270/99, operando a tal fine, con riferimento ai requisiti richiesti per l'ammissione alla suddetta procedura, una riduzione sia del numero dei dipendenti delle imprese - che non possono essere inferiori a cinquecento, in luogo dei mille attualmente previsti - sia dell'esposizione debitoria delle imprese medesime, la quale non può essere inferiore a trecento milioni di euro, in luogo del miliardo di euro attualmente previsto.
Rispetto all'attuale disciplina il decreto-legge precisa altresì che il possesso dei suddetti requisiti, cui è subordinato l'accesso alla procedura, venga richiesto all'impresa considerata sia singolarmente sia come facente parte di un gruppo di imprese costituito da almeno un anno.
La relazione governativa precisa che dall'attuazione del provvedimento non derivano maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
Per quanto concerne in via generale la nuova disciplina speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria introdotta dal decreto-legge n. 347 del 2003, si ricorda come a seguito della notifica da parte del Governo italiano di tale decreto legge ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria, in data 28 gennaio 2004, il Commissario alla concorrenza abbia informato la Commissione che la nuova disciplina procedurale introdotta dal decreto-legge non presenta profili problematici rispetto alle regole comunitarie sugli aiuti di Stato. In tale sede, il Commissario ha, inoltre, ricordato alle autorità nazionali che esse dovranno notificare ogni eventuale caso di applicazione di eventuali garanzie alle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria. Le autorità italiane dovranno, inoltre, notificare alla Commissione ogni misura eventualmente contenuta nei piani di ristrutturazione industriale previsti dall'amministrazione straordinaria. Tali eventuali misure saranno oggetto di esame da parte della Commissione.
Le disposizioni introdotte dal decreto legge in esame non sembrano pertanto presentare profili di contrasto con la disciplina comunitaria, sia perché si limitano ad estendere l'ambito di applicazione della procedura, sia, soprattutto, poiché non recano misure volte a prevedere direttamente il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato, né introducono ulteriori tipologie di agevolazioni pubbliche non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione europea.
In conclusione, desidera segnalare l'opportunità di un intervento normativo organico che armonizzi le disposizioni dettate


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dal decreto legislativo 270/99 ai principi contenuti nel decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni. Tale intervento assolve all'esigenza di avere una procedura unitaria di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
In particolare il recepimento nel decreto legislativo 270/99 delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Marzano consente di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività di impresa, con la pronta sostituzione all'organo amministrativo dell' impresa con un commissario straordinario che agisce con pieni poteri; nonché il ricorso ad una soluzione concordataria che agevola il raggiungimento degli obiettivi cui è preordinata la procedura; permane comunque il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla ricorrenza dello stato di insolvenza.
Si rende opportuno altresì, sempre per le grandi imprese, che in questo auspicabile intervento normativo sia previsto un procedimento di composizione della crisi dell'impresa, che abbia come presupposto una situazione di difficoltà, ma non di insolvenza, anticipatoria di una eventuale gestione commissariale.

Stefano SAGLIA (AN) esprime una valutazione positiva circa la necessità di adeguare una normativa che purtroppo assume ormai caratteri di sempre maggiore attualità. Coglie anche l'occasione per esprimere, tuttavia, alcuni appunti sulla disposizione in esame. Deve infatti rilevare come non vi sia una programmazione adeguata delle misure volte ad offrire risposte al problema dell'insolvenza delle grandi imprese. Ricorda infatti che a seguito della vicenda Parmalat si decise di procedere all'adozione di misure modificative del decreto legislativo 270/99 (cosiddetta Prodi-bis), al fine di garantire la continuità delle attività produttive compromesse. In altre occasioni, invece, non si è proceduto analogamente, come è ad esempio il caso della vicenda che ha coinvolto l'azienda sportiva Giacomelli.
Ritiene pertanto che su tale materia sia indispensabile una unitarietà e sistematicità degli interventi, non procedendo con provvedimenti ad hoc, destinati unicamente a rispondere a situazioni di emergenza. Ciò al fine di offrire certezze su una materia di particolare importanza e delicatezza.
Auspica in conclusione che vi sia un impegno da parte del Governo al fine di garantire la continuità e l'unitarietà dei propri interventi; si riserva in tal senso di svolgere i necessari approfondimenti e di proporre le modifiche al testo che riterrà a tal fine necessarie.

Sergio GAMBINI (DS-U) osserva che con il decreto in esame anche la vicenda riguardante la compagnia aerea Volare ottiene la sua legge «fotografia», alla quale nessuno si opporrà, tenuto conto dell'importanza dell'impresa e del numero dei lavoratori coinvolti. Resta tuttavia allo scoperto il problema più generale della gestione nel Paese delle crisi di impresa, poiché, procedendo in tal modo, con provvedimenti di urgenza, si rischia di operare discriminazioni inaccettabili tra diverse imprese e diversi lavoratori.
Ricorda come tutti gli episodi di amministrazione straordinaria regolati dalla cosiddetta legge Prodi-bissi siano conclusi con la cessione delle attività dell'azienda e mai con la sua ristrutturazione. Sarebbe allora opportuno che le disposizioni previste per Volare fossero applicabili anche alla generalità delle imprese, estendendo l'operatività degli strumenti ivi previsti.
Desidera inoltre segnalare che, in occasione dell'esame del decreto legge n. 119 del 2004, recante disposizioni correttive al decreto-legge 347 del 2003, già ebbe modo di evidenziare un elemento di particolare criticità, ossia l'attribuzione del potere di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ad un organo politico qual è il Ministero delle attività produttive e non ad un organo terzo e indipendente, ossia alla magistratura. La questione si ripropone oggi in misura ancora maggiore, poiché si amplia ulteriormente la platea delle imprese ammesse alla procedura di


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amministrazione straordinaria e occorre quindi adottare misure di particolare garanzia; peraltro su tale aspetto furono già avanzate, con riferimento alla legge Prodi, osservazioni da parte dell'Unione europea, che rinveniva nel ruolo affidato al ministro una violazione delle norme in materia di aiuti di stato.
Osserva inoltre come il decreto-legge in esame potrebbe costituire l'occasione per intervenire positivamente nella materia del diritto fallimentare, anche armonizzando il quadro normativo italiano con quello europeo. Si domanda infatti perché non sia possibile prevedere, come avviene in altri paesi dell'Unione, che l'amministrazione straordinaria possa essere richiesta anche dalla proprietà delle aziende in difficoltà e perché si possa invece intervenire unicamente su imprese ormai in stato avanzato di crisi.
Un'ulteriore considerazione deve essere rivolta alle aziende appartenenti alla filiera produttiva delle imprese in crisi. Occorre destinare particolare attenzione a tali realtà produttive: si tratta di una questione già emersa della vicenda Parmalat, ma sostanzialmente elusa. Riterrebbe invece necessario restituire a tali imprese liquidità attraverso un sistema di compensazione dell'IVA, anche sopprimendo il tetto oggi previsto.
Sottolinea, in conclusione, come solo intervenendo con misure di ampio respiro si potrà incidere su una problematica che purtroppo il nostro Paese si trova ormai con frequenza a dover affrontare.

Luigi D'AGRÒ (UDC) sottolinea come la distanza che separa il decreto-legge in esame dalle disposizioni recate dal decreto-legge 347 del 2003 è in realtà assai esigua e induce a ritenere che si sarebbe forse dovuto intervenire in quella sede per definire in misura più adeguata la materia. Ricorda che le argomentazioni dell'onorevole Gambini furono infatti già formulate in sede di revisione di quel decreto, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 119 del 2004.
Si sofferma in particolare sul ruolo che le disposizioni in esame attribuiscono al commissario straordinario, che rischia di divenire una figura stabile, un vero e proprio «mestiere», rispetto alla temporaneità che invece il suo ruolo dovrebbe avere, in quanto unicamente finalizzato a risolvere il problema delle imprese in stato di insolvenza.
Ritiene pertanto, come i colleghi che lo hanno preceduto, la necessità di una complessiva revisione della materia e di un approfondimento delle tematiche ad essa correlate.

Massimo POLLEDRI (LNFP) sottolinea la necessità di prevedere una disposizione di delega o comunque un intervento normativo che eviti il ricorso a provvedimenti ad hoc come quello in esame. Ritiene comunque opportuna una riflessione in ordine alla modifica che il decreto-legge reca rispetto agli equilibri disposti dalla legge Prodi, spostando l'asse degli interventi dalla tutela dei creditori a quello dei dipendenti delle aziende colpiti. Segnala altresì la necessità che venga affrontato il problema della congruità legislativa degli scorpori degli asset proprietari attualmente consentiti, al fine di evitare che lo Stato finisca per risanare i debiti di imprenditori scaltri.

Marilde PROVERA (RC) segnala la necessità dell'intervento proposto per l'urgenza della situazione di crisi in corso; osserva tuttavia che si interviene in una materia che sta assumendo, per il numero sempre maggiore di aziende in difficoltà, un rilievo generale. Come è stato ricordato, le crisi aziendali affrontate sulla base della legge Prodi si sono tutte concluse con cessioni aziendali e sempre è mancato un intervento pubblico che consentisse di adottare misure di sostegno finalizzate ad una ripresa delle attività produttive. Non ritiene affatto che lo Stato debba subentrare per pagare i debiti ma che occorra piuttosto definire misure che consentano la salvaguardia del sistema produttivo italiano, il cui futuro si prospetta tutt'altro che agevole.

Bruno TABACCI, presidente, deve rilevare come si è assistito negli ultimi anni


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ad episodi di mala gestione aziendale che hanno assunto dimensioni amplissime e una sconcertante disinvoltura. In tale contesto il Parlamento è chiamato ad una mera operazione di salvataggio e non ad un intervento di ampio respiro.

Andrea LULLI (DS-U) sottolinea come il caso specifico che oggi ci si trova ad affrontare meriterebbe un diverso approfondimento, prevedendo misure che siano in grado di affrontare non solo il singolo episodio ma il più ampio problema dei processi di crisi e di ristrutturazione industriale. Il Paese è privo di strumenti di governo delle politiche industriali; occorre certo farsi carico delle urgenze che si presentano, ma anche cimentarsi in misura più strutturale con i problemi del nostro apparato industriale.

Ruggero RUGGERI, presidente, interviene anche a nome del proprio gruppo, nella convinzione che si sia di fronte ad uno specifico problema al quale rispondere. Occorre tuttavia anche avviare, a suo avviso, un percorso di riflessione, che potrebbe anche assumere la forma di un indagine conoscitiva, sul passaggio dal modello delle partecipazioni statali, che l'Italia ha saputo esportare in Europa, ad una fase in cui non sembra esservi alcun modello di riferimento. Su tali questioni è necessario riflettere seriamente, anche al fine di riacquisire il valore della responsabilità sociale di impresa, che appare oggi disperso. Solo in tal modo è possibile rispondere ai nuovi problemi che l'economia mondiale presenta al Paese.

Il sottosegretario Mario VALDUCCI ricorda come quello in esame sia l'ennesimo provvedimento di urgenza legato ad un caso specifico, che comunque troverà applicazione anche per altre fattispecie. Condivide senz'altro l'urgenza di definire strumenti di politica industriale in grado di affrontare la situazione del tessuto economico del nostro Paese ed auspica in tal senso che vi sia un'iniziativa a livello parlamentare, volta a definire un testo unico che raccolga le diverse disposizioni sinora approvate in materia di crisi industriali. Sottolinea, inoltre, come siano anche carenti, nel nostro Paese, strumenti normativi che anticipino la gestione del commissario straordinario, anche a causa dei rischi cui possono andare incontro le imprese che volessero intraprendere un'azione di salvataggio di aziende in difficoltà.
Invita l'opposizione, che lamenta l'assenza di politiche industriali, a presentare proposte costruttive in materia. Conviene sul fatto che la crescita dell'economia mondiale e le difficoltà registrate invece dall'Europa - anche a causa dell'andamento della moneta europea - stanno provocando un processo di deindustrializzazione che deve essere affrontato in via prioritaria.

Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di giovedì 2 dicembre.

La Commissione concorda.

Bruno TABACCI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di acconciatore.
C. 2002-2211-3299-3491-B Molinari, approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorena MILANATO (FI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, recante la disciplina dell'attività di acconciatore, è stata approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera il 21 aprile 2004 e dalla 10a Commissione industria del Senato il 10 novembre


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2004. Dà conto, di seguito, delle principali modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame del provvedimento.
Per quanto concerne l'articolo 1, recante i principi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un comma aggiuntivo che stabilisce che la proposta disciplina altresì, con norme cedevoli, l'esercizio dell'attività di acconciatore fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, facendo salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'attività professionale di acconciatore, esercitata, secondo la specificazione introdotta nel corso dell'esame al Senato, in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti. Il comma 2 dispone che l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale, prevista dall'articolo 3, nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato soppresso l'inciso, verosimilmente in quanto considerato pleonastico, in base al quale l'autorizzazione è concessa previo accertamento dei requisiti professionali e «in applicazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 4», le quali definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
All'articolo 3, che reca le disposizioni in materia di abilitazione professionale, si segnala l'intervenuta soppressione, da parte del Senato, del comma 3, che individuava le materie fondamentali d'insegnamento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b). Ulteriori modifiche sono state apportate dal Senato al comma 6 del medesimo articolo, che dispone ora che l'attività professionale di acconciatore possa essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
L'articolo 4, che definisce le competenze delle regioni, è stato modificato in più parti nel corso dell'esame da parte del Senato. Il comma 1 demanda alle regioni la disciplina dell'attività professionale di acconciatore. In virtù della modifica introdotta dal Senato, alle Regioni è specificamente demandata l'individuazione degli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3. L'individuazione deve avvenire in maniera uniforme sul territorio nazionale. Il comma 3 individua, alle lettere a), b), c) e d), le finalità cui deve essere improntata l'attività normativa delle regioni nell'adozione di norme volte a favorire lo sviluppo del settore e a definire i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano. Il Senato ha modificato la lettera b) che indica quale finalità quella di favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso, secondo la specificazione introdotta dal Senato, l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio. Anche la lettera c) è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, specificando che la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza è diretta anche ai fini del controllo dei locali e delle apparecchiature e, in generale, alle cautele d'esercizio. È stata inoltre soppressa la lettera d), che prevedeva, tra le finalità della normativa regionale, l'inserimento di forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria ed è stata sostituita da una riformulazione del comma 4, volto a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, modificato espungendo il riferimento alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, quale soggetto competente a stabilire i criteri ai quali deve conformarsi


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la disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività. Il nuovo comma 4, introdotto dal Senato, prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 5 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal provvedimento. Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo, il quale demandava alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la determinazione dei parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni della misura delle sanzioni pecuniarie e dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.
All'articolo 6, recante disposizioni transitorie, nel corso dell'esame in Senato è stato espunto l'inciso di cui al comma 2 in virtù del quale il riconoscimento ope legis della qualifica di acconciatore era previsto anche per coloro che conseguivano tali qualifiche prima della data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina della materia, di cui all'articolo 7, comma 1.
Il comma 5 indica gli adempimenti che sono tenuti ad espletare i soggetti in possesso della qualifica di barbiere, ai fini dell'ottenimento della qualifica di acconciatore. Nel corso dell'esame in Senato, è stato soppresso l'inciso che consentiva l'espletamento di tali adempimenti anche a coloro che avessero conseguito la qualifica di barbieri in data antecedente a quella di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina della materia, di cui all'articolo 7, comma 1. Conseguentemente, in seguito alle modifiche apportate dal Senato, la richiesta di abilitazione professionale per esperienze pregresse può essere ora effettuata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento e non più, come previsto dal testo approvato dalla Camera, dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali. Il comma 6 ammette coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata non inferiore a tre anni presso imprese di barbiere, a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui al comma 5, lettera b). Il corso suddetto può essere frequentato anche nel corso del terzo anno di attività lavorativa specifica. Nel corso dell'esame in Senato, coerentemente con le modifiche sopra richiamate, è stato soppresso l'inciso che ammetteva a sostenere l'esame di abilitazione coloro che avessero maturato i 3 anni di esperienza lavorativa qualificata presso imprese di barbiere in data antecedente a quella di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina della materia, di cui all'articolo 7, comma 1. Il comma 7 garantisce, infine, il diritto di svolgere l'attività di barbiere a coloro i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento posseggono la relativa qualifica ed esercitano, o abbiano in precedenza esercitato, tale attività; anche in tal caso, nel testo approvato dalla Camera e ora sul punto modificato dal Senato si faceva invece riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi regionali.
L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che la normativa vigente recante la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735) continui ad avere applicazione, in quanto compatibile con il provvedimento in oggetto, fino alla data indicata dalle legge regionali adottate sulla base dei principi recati dal provvedimento medesimo. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata infine soppressa la previsione del termine di un anno per l'adozione delle leggi regionali di disciplina della materia, nonché la previsione dell'abrogazione espressa dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1990, n. 1.
Auspica, in conclusione, un sollecito esame del provvedimento, nel testo approvato dal Senato, anche ai fini di un suo trasferimento in sede legislativa.


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Sergio GAMBINI (DS-U) si dichiara senz'altro favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, anche fissando a tal fine un termine assai ravvicinato per la presentazione degli emendamenti.

Massimo POLLEDRI (LNFP) sottolinea che l'unico profilo del provvedimento che merita un approfondimento riguarda l'applicazione di prerogative ai comuni in tema di concessione delle licenze. Potrebbe a tal fine prevedersi un meccanismo di salvaguardia, assicurato da una Commissione comunale con parere non vincolante.

Luigi D'AGRÒ (UDC) si dichiara favorevole ad un trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) annuncia l'adesione del proprio gruppo alla richiesta di trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Bruno TABACCI, presidente, alla luce delle risultanze del dibattito dichiara concluso l'esame preliminare e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 2 dicembre.

La Commissione concorda.

Bruno TABACCI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o dicembre 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale.
Atto n. 423.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, segnala che nel corso delle audizioni svolte sono emerse diverse questioni problematiche che meritano un ulteriore approfondimento. È peraltro intervenuta, nel corso dell'esame presso il Senato del decreto-legge n. 266 del 2004 recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», attualmente all'esame della Camera, una modifica che proroga al 28 febbraio il termine per l'adozione delle schema di decreto in esame. Chiede pertanto al Governo, ai fini dell'approfondimento del provvedimento, la disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione anche oltre la scadenza del termine regolamentare, prevista per il prossimo 3 dicembre.

Il sottosegretario Mario VALDUCCI sottolinea come il codice della proprietà industriale, in ossequio alla disposizione di delega, rechi modifiche marginali rispetto alle norme vigenti; molte delle osservazioni pervenute, anche da parte delle Associazioni di settore, auspicano invece la modifica di disposizioni legislative, ciò che non rientra nelle possibilità del Governo. Segnala inoltre come l'iter di conversione del decreto-legge n. 266 del 2004 non sia ancora concluso e come la proroga attualmente prevista potrebbe quindi anche essere espunta dal testo.
Manifesta in ogni caso la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione, che dovrebbe comunque essere espresso nella settimana del 13 dicembre.

Sergio GAMBINI (DS-U) ritiene condivisibile la proposta formulata dal sottosegretario on. Valducci.

Bruno TABACCI, presidente, prende atto della disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione anche oltre la scadenza del termine.


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Data l'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 266/04 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 5454 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
C. 5388 Governo.

Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
C. 4673 Calzolaio.

Ratifica Accordo-quadro Italia-Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.
C. 5246 Governo.