I Commissione - Resoconto di mercoledì 17 novembre 2004


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 novembre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 12.15.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.
C. 4636-bis/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra il contenuto del disegno di legge-delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, presentato dal Governo il 29 marzo 2002 e già approvato in prima lettura dal Senato, indi modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato


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dal Senato. Fa quindi presente che il testo in esame si compone di 2 articoli e che, mentre il primo, relativo al contenuto della delega, è rimasto invariato rispetto a quello approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, il secondo, che provvede ad individuare i relativi principi e criteri direttivi, è stato oggetto di talune modifiche, peraltro non rilevanti sotto il profilo della legittimità costituzionale, nella fase dell'iter parlamentare successiva alla data - il 12 maggio 2004 - in cui il Comitato permanente per i pareri si è espresso con riferimento al disegno di legge 4636-bis. Osserva quindi che tutte le disposizioni da esso recate incidono sull'ordinamento giudiziario, materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi delle lettere g) ed l) dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, che, rispettivamente, concernono la disciplina in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa». Rilevando che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Sesa AMICI (DS-U) rilevando che le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura investono aspetti rispetto ai quali possono svolgersi considerazioni che attengono esclusivamente al merito del provvedimento, ricorda, con riferimento ai profili di legittimità costituzionale, che in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura, la Camera ha esaminato e respinto una pregiudiziale di costituzionalità con la quale venivano formulate forti perplessità con riferimento ai contenuti della legge-delega, che permangono anche a seguito delle modifiche ad essa apportate. In particolare, la disposizione che attribuisce al solo Procuratore della Repubblica la titolarità esclusiva dell'azione penale concentra il suddetto potere nelle mani di poche persone, con una conseguente riduzione delle garanzie previste dalla Costituzione a tutela dei cittadini ed in contrasto con quanto sancito dagli articoli 101 e 112 della Costituzione, che configurano un modello di organizzazione giudiziaria diffuso e nel quale la distribuzione delle competenze tra gli organi del pubblico ministero non appare informata ad un criterio gerarchico. Alla luce di tali ragioni preannuncia a nome dei gruppi dell'opposizione voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2004 - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
C. 5388 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, recante autorizzazione alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Esso riunisce tutte le disposizioni contenute nei differenti Trattati e protocolli vigenti in un unico testo, composto da un Preambolo; la Parte I, che contiene le norme propriamente costituzionali, nonché le disposizioni generali per la politica estera, di sicurezza e di difesa e per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; la Parte II, che contiene la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la Parte III, relativa alle politiche dell'Unione; la Parte IV, recante le disposizioni generali e finali e taluni Protocolli


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e dichiarazioni allegati al Trattato. Con riferimento al Preambolo, fa presente che in esso si fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto». In relazione alle disposizioni recate dal Trattato relative ai profili prettamente istituzionali, contenute nella Parte I, fa presente che il Trattato prevede l'istituzione dell'Unione europea, alla quale è conferita personalità giuridica, ricordando, in proposito, che la mancanza di personalità giuridica ha fino ad ora impedito all'Unione in quanto tale di stipulare accordi con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, di possedere beni e presentarsi in giudizio. Rileva quindi che, alla luce delle disposizioni in commento, l'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento degli obiettivi comuni ed esercita, sulla base del modello comunitario, le competenze che gli Stati membri le trasferiscono, nel rispetto, comunque, dell'identità nazionale degli stessi. Con riferimento all'ordinamento dell'Unione, fa presente che il Trattato ne semplifica l'ordinamento, attraverso l'eliminazione della struttura a «pilastri» in cui essa si articola attualmente. La parte I reca altresì disposizioni concernenti le istituzioni europee e, con riferimento al Parlamento, fa presente che ad esso il Trattato conferisce, congiuntamente al Consiglio, l'esercizio della funzione legislativa, con una generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, modellata sull'attuale procedura di codecisione di Parlamento europeo e Consiglio, rispetto alla quale le nuove procedure speciali si caratterizzano come eccezioni. Quanto al Consiglio europeo, fa presente che esso definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione, ma non esercita funzioni legislative. Il Presidente, eletto dal Consiglio stesso a maggioranza qualificata con un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta, può essere membro di un'altra istituzione europea, ma non esercitare un mandato nazionale; prepara i lavori del Consiglio europeo e assicura la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità del Ministro degli affari esteri. La Presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata dagli Stati membri secondo un sistema di rotazione e in condizioni di parità da gruppi predeterminati di 3 Stati membri (composti tenendo conto della diversità degli Stati membri e degli equilibri geografici in seno all'Unione) per un periodo di 18 mesi. Ciascun membro del gruppo esercita la Presidenza di tutte le formazioni del Consiglio per un periodo di sei mesi, con l'assistenza degli altri membri del gruppo sulla base di un programma comune. Fa eccezione a questa disciplina generale il Consiglio Affari esteri, che è presieduto dal Ministro degli Affari esteri dell'Unione. Sempre con riferimento all'assetto istituzionale definito dal Trattato, fa presente che la prima Commissione nominata dopo l'entrata in vigore della Costituzione sarà composta da un membro per ogni Stato, compreso il Presidente della Commissione e il Ministro per gli Affari esteri dell'Unione. A partire dalla Commissione successiva (nel 2014) la sua composizione è fissata ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, decida di modificare tale numero. I membri dovranno essere scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento Europeo, a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenendo conto delle elezioni del Parlamento Europeo e previe consultazioni appropriate. Rileva quindi che il Trattato istituisce la figura del Ministro degli affari esteri dell'Unione, nominato dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione, che guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio; presiede il Consiglio


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Affari esteri ed è uno dei vice presidenti della Commissione. Con riferimento alle problematiche connesse al sistema di voto prescelto, fa presente che il sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza si applicherà fino al 1o novembre 2009; alla scadenza entrerà in vigore un sistema che si fonda sul principio della doppia maggioranza di Stati e di popolazione. Il Trattato ha esteso, rispetto ai Trattati vigenti, il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata. Tra settori che rimangono all'unanimità, si segnalano in particolare: la politica estera e di sicurezza comune (PESC) - tranne limitate eccezioni- e la politica di difesa; il sistema di risorse proprie dell'Unione; misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte sulla cifra d'affari, imposte di consumo ed altre imposte indirette; i sistemi di sicurezza sociale; alcune disposizioni nel settore dello spazio di libertà e giustizia; tutte le decisioni relative ad una cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa, diverse da quelle relative all'instaurazione, partecipazione successiva e sospensione e l'autorizzazione ad una cooperazione rafforzata nell'ambito della PESC; procedura di revisione del Trattato. Il Trattato contiene all'articolo IV-444, relativo alla procedura di revisione semplificata, una clausola evolutiva generale (clausola «passerella») che consente al Consiglio europeo, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, di estendere la procedura legislativa ordinaria o il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità - ad eccezione, per l'estensione del voto a maggioranza qualificata, delle decisioni che hanno implicazioni militari o rientrano nel settore della difesa - a condizione che nessun Parlamento nazionale presenti obiezioni entro sei mesi dalla trasmissione di una iniziativa in tal senso assunta dal Consiglio europeo. Con riferimento alla ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, fa presente che in base alle disposizioni contenute nel Trattato, esse sono ripartite in competenze esclusive, competenze concorrenti, azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento. Con riferimento agli atti giuridici dell'Unione, fa presente che il Trattato provvede ad una ridenominazione e semplificazione degli atti dell'Unione, ridotti da quindici a sei, stabilendo la distinzione tra atti legislativi, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, atti non legislativi ed atti esecutivi ed introducendo il nuovo strumento dei regolamenti delegati. Con riferimento alle leggi europee e le leggi quadro europee, fa presente che esse sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria. I regolamenti, le decisioni europee e le raccomandazioni sono adottati dal Consiglio e dalla Commissione. Sempre con riferimento all'attività legislativa, osserva che il Trattato ha introdotto l'iniziativa legislativa popolare. In relazione alle politiche comuni, fa presente che il Trattato prevede la realizzazione di una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri. In relazione alla politica di sicurezza e di difesa, osserva che il Trattato prevede la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, attraverso una decisione del Consiglio europeo all'unanimità e che l'Unione può svolgere missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Rileva inoltre che il Trattato prevede la costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia da conseguire attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese a ravvicinare le legislazioni nazionali, sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i


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servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento degli illeciti penali. Quanto alla procedura di revisione del Trattato, osserva che il Trattato medesimo prevede che le modifiche siano ratificate da tutti gli Stati membri, in esito ad una Conferenza intergovernativa e che il Trattato prevede, oltre alla clausola evolutiva in precedenza esaminata, una procedura semplificata di revisione limitatamente alle politiche interne dell'Unione, a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all'Unione. Rilevando l'opportunità di riservare all'esposizione delle disposizioni recate dalla Carta dei diritti fondamentali ed all'impatto che essa produce sugli ordinamenti interni un particolare approfondimento, rileva, in via preliminare, che il Trattato contiene nella Parte II il testo integrale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che si applica alle istituzioni, agli organi dell'Unione ed agli Stati membri quando applicano il diritto dell'Unione. Osserva quindi che, rispetto al testo di Nizza, si prevede esplicitamente che le disposizioni della Carta siano interpretate dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni predisposte dal Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta stessa ed aggiornate dal Praesidium della Convenzione europea. Fa quindi presente che la Carta individua i diritti fondamentali, le libertà ed i principi fondamentali dell'Unione e che essa riconosce tanto i diritti «classici» che quelli di «nuova generazione», di cui sono titolari, a seconda dei casi, tutti gli individui, i cittadini dell'Unione, ovvero i soli lavoratori. Ritiene quindi opportuno procedere ad un raffronto tra i principi enunciati dalla Carta dei diritti e quelli contenuti nella Costituzione italiana, in quanto è dato ravvisare una serie di diritti che nella prima trovano formale riconoscimento e che, invece, nel nostro ordinamento, trovano una diversa forma di tutela. Inoltre, fa presente che nella Carta dei diritti vengono, in secondo luogo, tutelati alcuni diritti, già garantiti dalla nostra Costituzione, anche se in forma differente. Tra di essi, in particolare, menziona la diversa impostazione ravvisabile tra i due testi con riferimento alla libertà d'impresa, tutelata in termini assoluti dal diritto comunitario e sottoposta invece, nell'ordinamento interno, alle limitazioni derivanti dalla necessità che essa non si svolga in contrasto con l'utilità sociale. Con riferimento, infine, alla questione sottesa alla natura che deve essere riconosciuta all'atto in esame, in particolare, se esso debba essere considerato un Trattato ovvero una Costituzione, si riserva un'ulteriore riflessione.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2004 - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione (CNIPA).
Atto n. 414.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 12 novembre.

Il Ministro Lucio STANCA, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è volto a sostituire la Rete unificata della pubblica amministrazione (RUPA) con un sistema pubblico di connettività (SPC) e a prevedere il miglioramento dei servizi resi, anche sotto il profilo della qualità informatica. A seguito dell'entrata in vigore di tale provvedimento tutte le infrastrutture


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informatiche pubbliche saranno tra loro interconnesse, favorendo in tal modo la digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione. Tra gli elementi innovativi recati dal provvedimento si possono citare la previsione sia della qualificazione dei fornitori di servizi di connettività che l'introduzione del principio della multifornitura, che è volto ad assicurere alle pubbliche amministrazioni il raggiungimento della maggiore economicità in tale ambito. Di particolare rilievo è poi l'aspetto concernente la governance dell'infrastruttura informatica, che è rimessa ad una Commissione in cui sono chiamati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'UPI e dell'ANCI. Non va inoltre sottovalutata la previsione della cosiddetta «rete internazionale», che consentirà di ottimizzare e far dialogare tra loro le singole infrastrutture pubbliche attualmente preposte a tale finalità. Quanto ai tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, la transizione delle pubbliche amministrazioni al nuovo sistema pubblico di connettività (SPC), dovrà avere luogo entro due anni. Con riferimento, invece, ai costi dell'operazione, è già previsto uno stanziamento per i primi due anni, mentre per le successive annualità occorrerà tenere conto anche dei notevoli risparmi che possono essere ragionevolmente previsti in conseguenza dell'acquisto in comune di connettività sul mercato da parte delle pubbliche amministrazioni. Dopo aver ricordato che nella riunione dell'11 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante la codificazione della normativa in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni, auspica che la Commissione proceda celermente all'espressione del parere di sua competenza.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), pur condividendo le finalità del provvedimento all'esame della Commissione, intende conoscere se il Governo intenda adeguarsi all'osservazione recata nel parere definitivo del Consiglio di Stato del 30 agosto 2004, ai sensi della quale si sostiene la necessità di introdurre nello schema di decreto legislativo disposizioni volte a dare concreta ed effettiva attuazione alle finalità esposte dall'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella nota n. 809/04/27-04, concernenti la garanzia della più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalla pubblica amministrazione e dell'accesso a tali servizi da parte dei cittadini e della imprese, anche con riferimento alla possibilità, in caso di inerzia o di inadempimento alla nuova disicplina da parte delle pubbliche amministrazioni, di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Il Ministro Lucio STANCA in riferimento all'osservazione formulata dal deputato Bressa, ricorda che le problematiche da lui sollevate trovano risposta nello schema di decreto legislativo che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, che accorpa e riordina in un codice la normativa in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni. Esso, in linea, tra l'altro, con quanto auspicato dal Consiglio di Stato, affronta in modo organico e completo il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale.

Riccardo MARONE (DS-U), con riferimento al disposto degli articoli 10 e 11 dello schema di decreto legislativo, chiede chiarimenti al Ministro circa la portata della normativa che affida la stipula dei contratti quadro ai soli fornitori iscritti negli elenchi di cui al successivo articolo 16, paventando, in proposito, il rischio di una chiusura del mercato, e circa i criteri in base ai quali i suddetti fornitori saranno prescelti. Manifesta quindi perplessità con riferimento all'opportunità di utilizzare il contratto-quadro quale strumento con il quale i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni.


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Il Ministro Lucio STANCA fa presente che il Governo intende tenere conto dell'esigenza di meglio precisare i criteri in base ai quali consentire l'iscrizione dei fornitori negli appositi albi e la procedura in base alla quale disporre la suddetta iscrizione nel testo da adottare definitivamente da parte del Consiglio dei ministri. Con riferimento all'opportunità di ricorrere alla stipula di contratti-tipo, fa presente che l'articolo 11 prevede il ricorso a procedure ad evidenza pubblica finalizzate a consentire la scelta del migliore offerente, garantendo al contempo una pluralità di domande. Precisa quindi che altro è la redazione di un capitolato-tipo, altro è la stipula di un contratto-tipo.

Nuccio CARRARA (AN), chiedendo informazioni circa i dati numerici, eventualmente in possesso del Ministro, in ordine alle utenze del RUPA ed alle proiezioni elaborate con riferimento al sistema che si intende introdurre, invita il rappresentante del Governo a precisare se l'accesso al servizio debba intendersi a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso.

Il Ministro Lucio STANCA precisa che il sistema che si vuole introdurre è volto ad istituire un sistema pubblico di connettività che coinvolga tutte le Amministrazioni, al quale sia consentito l'accesso anche da parte di utenti esterni. Rilevando come i siti delle pubbliche amministrazioni siano già molto frequentati, ritiene che l'istituzione del nuovo sistema, che risponde ad una domanda interna e ad una esigenza esterna alle istituzioni, determinerà un incremento di utenze.

Roberto ZACCARIA (MARGH-U) rileva l'opportunità di introdurre meccanismi di garanzia per i cittadini a fronte dell'enorme circolazione di dati che si determinerà con la crescente interazione tra pubblica amministrazione e soggetti esterni. In particolare, rileva l'inidoneità del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 a questo fine, atteso che esso sembra introdurre una garanzia statica volta a tutelare l'autonomia del sistema informativo, piuttosto che una garanzia dinamica che garantisca i cittadini. Ritiene pertanto necessario prevedere un coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali a tutela della riservatezza dei cittadini a fronte del notevole flusso di dati che presumibilmente circolerà.

Riccardo MARONE (DS-U) ribadisce l'inopportunità del ricorso al contratto-quadro al fine di disciplinare le modalità con cui pervenire alla successiva stipula dei contratti di fornitura, atteso che, vista la previsione di una gara di appalto, sarebbe stato più corretto un riferimento ad un capitolato-tipo. Inoltre, fa presente che lo stesso oggetto del contratto appare indeterminato, atteso che l'offerente non è in grado di prevedere, anteriormente alla stipula, la prestazione che dovrà effettuare, dipendendo essa dalle utenze che la rete stessa riceverà.

Il Ministro Lucio STANCA precisa che oggetto del contratto è la connettività e che pertanto la prestazione del fornitore è individuabile a prescindere dall'esatta determinazione delle utenze della rete.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 novembre 2004.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3346 e C. 5141, approvata dal Senato in materia di disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dott. Giovanni Tinebra.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.15 alle 15.45.


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2004 - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, Learco Saporito.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme generali sull'azione amministrativa.
C. 3890/B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), relatore, illustra brevemente le modifiche recate dal Senato al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riservandosi di svolgere, successivamente, un più approfondito esame. Nel merito, fa presente che esse hanno investito il disposto degli articoli 1, 6, 15 e 16. Con riferimento alle modifiche recate alle ultime tre disposizioni citate, fa presente che esse sono volte a rendere più funzionale la disciplina complessiva e che esse sono state introdotte in accoglimento di istanze rappresentate da enti previdenziali ed assistenziali, nonché dal Garante per la tutela dei dati personali. In particolare, fa presente che all'articolo 6 si è prevista l'inapplicabilità, a certe condizioni, della disciplina relativa alla comunicazione agli istanti dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza nei procedimenti assistenziali e previdenziali. Agli articoli 15 e 16 si è invece specificato che sono fatte salve le disposizioni previste dal codice in materia di tutela dei dati personali relativamente all'accesso ai dati stessi da parte della persona cui essi si riferiscono, nonché le limitazioni in ordine all'accesso ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari. Con riferimento invece alle modifiche recate all'articolo 1, fa presente che il Senato ha reintrodotto la locuzione, modificata dalla Camera in prima lettura, in base alla quale la pubblica amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato. Rilevando tuttavia in proposito che è stata comunque mantenuta la precisazione, introdotta dalla Camera dei deputati, in base alla quale la pubblica amministrazione agisce iure privatorum solo per l'adozione di atti di natura non autoritativa e salvo che la legge non disponga diversamente, valuta la modifica introdotta priva di effetti dirompenti. In particolare, essi sembrano ulteriormente attenuati alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale - la sentenza n. 204 del 2004 - che è intervenuta con riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, così come delineato dalla legge n. 205 del 2000. Ricorda, in proposito, che la logica ispiratrice della legge n. 205 muoveva da un duplice, concorrente ma distinto, ordine di considerazioni: il tendenziale superamento del vigente criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla posizione soggettiva, in favore di un riparto per blocchi di materie, da un lato, e la concentrazione in un unico giudizio, comunque dinanzi a uno stesso giudice, delle controversie sulla lesione della sfera giuridica del cittadino e del risarcimento del danno, dall'altro. Ai fini del provvedimento in esame, fa presente che, più che il dispositivo della sentenza, appare rilevante il percorso logico e l'iter argomentativo seguiti nella sentenza, poiché da essi emerge un'immagine dell'amministrazione e del diritto amministrativo che presenta alcuni profili critici. La sentenza n. 204 del 2004 muove dal presupposto che, nella materia dei pubblici servizi, l'amministrazione possa agire come autorità ovvero con strumenti consensuali. Nel primo caso la giurisdizione apparterrebbe al giudice amministrativo, nel secondo al giudice ordinario, atteso che, a fronte di poteri autoritativi si configurerebbero sempre interessi legittimi ed a fronte di strumenti consensuali sempre diritti soggettivi. La citata sentenza sembra pertanto rievocare una corrispondenza da tempo revocata in dubbio sia in dottrina, sia in giurisprudenza, a fronte della varietà di poteri amministrativi e di situazioni soggettive che non sembra potersi


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racchiudere nella tradizionale e oramai superata dicotomia autorità/libertà. La capacità euristica dello schema dicotomico autorità/libertà, ricorda, è stata messa in dubbio proprio in relazione alla complessità dell'azione amministrativa e delle regole che essa applica e che a essa si applicano ed al rilievo di come il diritto amministrativo sia andato via via perdendo i caratteri originari della separatezza, della supremazia e della specialità, a favore di una natura non più solo duale quanto oramai mista delle regole e degli istituti. Il quid proprium dell'azione amministrativa non potrebbe più essere rinvenuto nella sua natura autoritativa o unilaterale, quanto piuttosto nella necessaria ponderazione di interessi pubblici e privati, che caratterizza ogni attività amministrativa. La riaffermazione in termini apodittici, da parte di una sede così autorevole, dello schema basato sulla contrapposizione fra autorità/libertà, unilateralità/consenso desta a suo avviso perplessità, non solo nell'ambito della riflessione scientifica, ma, altresì a livello applicativo, in quanto potrebbe condurre ad una improvvisa reminiscenza e moltiplicazione di poteri autoritativi, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Alla luce di quanto esposto, rileva come sia di tutta evidenza che la portata della modifica recata all'articolo 1 sia fortemente ridimensionata, di guisa che la stessa riformulazione operata assume un significato diverso, meno problematico. Preannuncia pertanto che non presenterà alcuna proposta emendativa con riferimento al testo in esame, ritenendo che lo stesso possa essere licenziato rapidamente dalla Commissione nella formulazione modificata dal Senato.

Il Sottosegretario Learco SAPORITO raccomanda l'approvazione del testo in tempi brevi senza recarvi ulteriori modifiche.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 novembre 2004.

Incompatibilità e ineleggibilità dei magistrati.
C. 1949 Gazzara, C. 4014 Zanettin, C. 4778 Fanfani e C. 4779 Guido Rossi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Referendum di indirizzo per la ratifica del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa.
C. 4394 cost. Cossa, C. 4457 cost. Ce' e C. 5392 cost. Cento.

COMITATO RISTRETTO

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.