XIII Commissione - Resoconto di marted́ 16 novembre 2004


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 novembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di riparto dei contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2004.
Atto n. 422.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Stefano LOSURDO (AN), relatore, osserva che in data 3 novembre 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha trasmesso il decreto interministeriale recante il riparto dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2004 dal capitolo 2200 in attuazione dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1985, n. 549.
Tale testo di decreto ministeriale è sottoposto ex articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) al parere parlamentare. Il detto articolo 32 ha disciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli Enti ed organismi indicati nella legge medesima. In particolare,


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il comma 2 stabilisce che l'importo dei contributi statali a favore di Enti, istituti, eccetera elencate nella Tabella 1 allegata alla legge sono iscritti in una unica unità previsionale di base nello Stato di previsione dei Ministeri interessati. Il comma 3 dell'articolo 32 ha disposto che la legge finanziaria determini nell'apposita Tabella C la quota annuale da iscrivere nel bilancio in relazione a leggi di spesa a carattere permanente. Il comma 3, inoltre, prevede per gli anni 2002/2003/2004 che la assegnazione destinata agli Enti delle risorse venga ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivo che risulta dalla legislatura vigente. Infine, la tavola finale della Tabella 1, allegata alla finanziaria 2001, riporta il riepilogo delle somme totali, suddivise per Ministero, della legislazione vigente interessate dalla procedura di accorpamento in una unica U.P.B. oltre che dalla connessa riduzione. La somma (6.714 migliaia di euro) relativa al dicastero agricolo ha subìto ripetute riduzioni nelle successive leggi finanziarie.
Il presente decreto ministeriale contiene la ripartizione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Tale stanziamento è pari, per l'anno 2004, a 5,411 milioni di euro. In realtà nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per il 2004 era iscritta (UPB 3.1.2.7., capitolo 2200) la somma di 5,641 milioni di euro che per effetto del cosiddetto decreto tagliaspese (decreto-legge n. 158 del 2004) ha operato una riduzione dello stanziamento di 230 mila euro riportando quindi lo stanziamento da ripartire a 5,411 milioni di euro.
Il riparto è stato effettuato tra i seguenti soggetti:
1) INEA;
2) Enti e uffici internazionali che svolgono attività in agricoltura;
3) Centro di Portici per la formazione in economia e politica per lo sviluppo rurale;
4) INRAN;
5) FIPS.

In particolare: all'Inea sono stati assegnati un milione e 80 mila euro; agli enti ed uffici internazionali di cui al punto 2) 79.750 euro; al Centro di Portici di cui al punto 3) 160 mila euro; all'Iran 4 milioni e 80 mila euro; ala Fips e alle associazioni di categoria 11.250 euro per un ammontare complessivo di 5 milioni 411 mila euro.
Da un raffronto tra lo stanziamento previsto dallo schema al nostro esame per il 2004 e gli stanziamenti disposti dagli analoghi provvedimenti relativi agli anni precedenti si evidenziano, solo con riferimento allo stanziamento del 2003, variazioni in negativo per 242 milioni di euro. Da un raffronto con gli altri Ministeri, ritiene che la riduzione dello stanziamento riguardante il Ministero delle politiche agricole e forestali sia alquanto contenuto e comunque tale da non pregiudicare il sostanziale perseguimento dei fini da parte degli Enti e delle Associazioni destinatari dei contributi che il Ministero delle politiche agricoli e forestali va annualmente ad erogare a loro favore.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO si riserva di intervenire in sede di replica.

Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista di domani.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

La seduta comincia alle 14.10.


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Disposizioni per il controllo della popolazione delle nutrie e dei cormorani.
(C. 3146 Gibelli, C. 3637 Bellotti e C. 3996 Bellotti).
(Seguito dell'esame del testo unificato e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 28 aprile 2004.

Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, invita il relatore a dare conto dei parere pervenuti alla Commissione ed eventualmente a formulare gli emendamenti diretti a recepirli.

Luca BELLOTTI (AN), relatore, illustra il contenuto del parere favorevole con condizione e osservazione espresso dalla I Commissione affari costituzionali, del parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio, del parere favorevole con condizione approvato dalla VIII Commissione ambiente ed infine del parere favorevole con condizione approvato dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea.
Allo scopo di recepire le condizioni e le osservazioni contenute in tali pareri, ha presentato quattro emendamenti (vedi allegato), la cui approvazione raccomanda alla Commissione: con essi si limita l'applicabilità del testo unificato in esame alle sole nutrie, escludendovi i cormorani, in quanto ricompresi nella disciplina di cui alla direttiva 79/409/CEE. In osservanza di quanto richiesto dalla VIII Commissione, si coordina inoltre il provvedimento in esame con la legge n. 394 del 1991 sui parchi naturali.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione, con separate votazioni, approva quindi gli emendamenti 1.100, 2.200, 2.300 e Tit. 100 del relatore.

Lino RAVA (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto, avverte che il suo gruppo si asterrà sulla votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione. Rileva che gli emendamenti da ultimo presentati dal relatore in sede di recepimento dei pareri espressi dalle altre Commissioni apportano significativi miglioramenti al testo in esame, che giustificano un atteggiamento diverso da parte dell'opposizione rispetto a quello fin qui assunto. Ricorda infatti che l'eliminazioni del riferimento ai cormorani era stata sostenuta attraverso la presentazione di emendamenti sottoscritti da esponenti dei gruppi di opposizione. Già il quadro normativo attualmente vigente consente infatti alle regioni di intervenire per controllare la popolazione di animali nocivi, mediante il ricorso ai prelievi venatori in deroga. Ove, come in questo caso, sussista una normativa idonea allo scopo, ritiene sia inutile, se non dannoso, introdurne un'altra. Dal momento che il provvedimento in esame appare inutile, benché, a seguito degli emendamenti oggi approvati, meno dannoso di prima, ribadisce che il suo gruppo si asterrà sulla votazione del mandato al relatore.

Luigino VASCON (LNFP), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che si tratta di un provvedimento snello, nei confronti del quale le stesse forze di opposizione hanno testé manifestato un atteggiamento di non contrarietà. Si augura perciò che l'esame di tale provvedimento possa proseguire in Commissione in sede legislativa. Ricorda infatti che alcune regioni hanno da tempo autorizzato l'abbattimento degli animali nocivi, tra cui le nutrie. Per quanto riguarda i cormorani, fa presente che già nel 1977 gli appartenenti a tale specie erano ritenuti nocivi, avendo l'Unione europea autorizzato la distruzione dei loro nidi: anche in questo caso, va poi considerato che già oggi alcune regioni ne consentono l'abbattimento in deroga. Tuttavia, sottolinea che le popolazioni degli animali nocivi tendono


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a trasferirsi di regione in regione, vanificando così l'efficacia dei piani di abbattimento predisposti a livello regionale. Nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sul mandato al relatore, invita i gruppi di opposizione a rivedere la propria posizione sul provvedimento in esame, ricordando i gravi danni originati dalle nutrie agli argini dei fiumi, particolarmente pericolosi in anni nei quali si registrano spesso precipitazioni piovose assai intense.

Luca MARCORA (MARGH-U) dichiara il voto di astensione da parte del suo gruppo nei confronti del mandato al relatore. Ricorda che il problema delle nutrie purtroppo appare assai grave, affliggendo soprattutto gli argini del fiume Po. Sottolinea però che già oggi le regioni possono disporre piani di abbattimento, di selezione e di controllo delle nutrie, come ad esempio da tempo avviene in Emilia Romagna. Alla luce di questo dato, ritiene piuttosto difficile pervenire ad un trasferimento del testo unificato in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Commissione delibera quindi di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge.

Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Si riserva di procedere alla nomina dei componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 novembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo e Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
(C. 5388 Governo).
Alla III Commissione.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, dichiara preliminarmente di volersi soffermare esclusivamente sui profili di competenza della XIII Commissione. Osserva che tra le politiche settoriali dell'Unione europea disciplinate nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rientrano l'agricoltura e la pesca, unitariamente contemplate nel Titolo III, Capo III, sezione 4 (articoli da III-225 a III-232) della Costituzione. Tali articoli riproducono, con limitati aggiustamenti connessi alla modifica del sistema delle competenze e delle fonti normative comunitarie, gli articoli da 32 a 38 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Per quanto concerne i rapporti tra Unione e Stati membri, ai sensi dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera d), l'agricoltura e la pesca sono, in linea generale, settori di competenza concorrente tra Unione e Stati membri. In tale ambito, tuttavia, non sono ricompresi, in quanto di esclusiva competenza dell'Unione, i profili attinenti alla «conservazione delle risorse biologiche del mare».
La possibilità di intervenire nei due comparti primari, pertanto, si realizza in una attività di normazione volta ad armonizzare la legislazione degli Stati membri, senza tuttavia che si configuri una preclusione per questi ultimi ad intervenire sotto il profilo legislativo. Trattandosi di una competenza condivisa, la disciplina con legge statale in materia di agricoltura o pesca è ammessa nella misura in cui


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l'Unione europea non abbia esercitato in proprio un potere di normazione: nel qual caso viene meno il potere di legiferare da parte dei singoli Stati dell'Unione. L'intensità con la quale possono intervenire i due diversi soggetti, quello nazionale o quello comunitario, non è pertanto predeterminata dalla Costituzione, ma varia in base alla concreta configurazione che assume l'intervento legislativo elaborato dall'Unione.
L'articolo III-225 della Costituzione demanda all'Unione il compito di definire ed attuare una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Tale politica comprende la regolazione del mercato interno dei prodotti agricoli e della pesca, intesi quali prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonché come prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti.
Per la specifica individuazione dei prodotti oggetto della politica comune l'articolo III-226 della Costituzione rinvia ad un apposito elenco (allegato I), il quale include i prodotti che abbiano subito una trasformazione che consenta comunque di continuare a considerarli prodotti agricoli e non industriali.
La politica agricola comune è volta al perseguimento dei seguenti obiettivi (articolo III-227 della Costituzione): incrementare la produttività attraverso lo sviluppo del progresso tecnico e l'impiego ottimale dei fattori di produzione, e in particolare della manodopera; assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in particolare migliorando il reddito individuale di coloro che lavorano nel settore; stabilizzare i mercati; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.
La Comunità, in virtù delle menzionate disposizioni, ha instaurato per la maggior parte dei prodotti agricoli le Organizzazioni Comuni dei Mercati (OCM), in sostituzione delle organizzazioni nazionali. La creazione delle OCM si è rivelata indispensabile per creare una libera circolazione delle merci in un settore nel quale era forte l'intervento dei singoli Stati nell'orientamento delle produzioni, sulla commercializzazione dei prodotti, sulla determinazione dei prezzi.
L'articolo III-227, paragrafo 2, precisa che nella definizione della politica agricola comunitaria deve essere considerato il carattere particolare dell'attività agricola, il quale deriva dalla struttura sociale del comparto primario e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ed implica, conseguentemente, la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti.
È proprio in forza di dette disposizioni che, pur in assenza di una diretta menzione in tal senso, accanto alla politica dei mercati si è andata definendo, seppure in ritardo (a partire dai primi anni '70), anche una politica strutturale, con la quale si è inteso perseguire obiettivi quali l'ammodernamento delle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la promozione del primo insediamento dei giovani, forme di prepensionamento degli agricoltori anziani, nonché l'erogazione di integrazioni al reddito per le zone di montagna o svantaggiate.
L'articolo III-228 della Costituzione disciplina l'istituzione delle OCM, che possono assumere forme diverse a seconda dei prodotti che ne sono oggetto. Le modalità organizzative concretamente attuate per le diverse organizzazioni di mercato fin qui istituite rimandano a tre principi fondamentali: il principio dell'unicità di mercato e di prezzi; il principio di preferenza comunitaria, che è stato assicurato coprendo la differenza tra i prezzi interni ed i prezzi internazionali dei prodotti con un sistema di prelievi e restituzioni ed il principio della solidarietà finanziaria, che viene assicurata dall'intervento del Fondo per il finanziamento della politica agricola (FEOGA), volto a garantire l'afflusso delle risorse necessarie al funzionamento delle organizzazioni di mercato ed agli interventi strutturali.
L'articolo III-230 della Costituzione prevede che i comparti dell'agricoltura e della pesca siano esenti da un'applicazione generalizzata ed automatica delle disposizioni


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che in tema di concorrenza (e, in particolare, di aiuti di Stato) la costituzione reca agli articoli III 161-169. Tali norme, pertanto, si applicano all'agricoltura e alla pesca solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione di attuazione della politica agricola comune, ovvero nella misura determinata dalle istituzioni europee in sede di approvazione delle leggi o leggi quadro di regolazione della materia.
Pertanto, a differenza di quanto stabilito per gli altri settori, la Commissione europea, la quale ai sensi dell'articolo III-168 della Costituzione è l'autorità cui compete l'esame permanente dei regimi d'aiuto, nei settori dell'agricoltura e della pesca trae la propria autorità in materia di controllo e vigilanza non direttamente dal trattato, bensì dalla normativa adottata a norma del successivo articolo III-231 della Costituzione. La ratio di tale deroga va individuata nel fatto che quasi tutti i prodotti del comparto primario sono stati inseriti in una OCM e che pertanto, di norma, qualunque aiuto concesso è potenzialmente idoneo a creare turbative di mercato.
Per quanto concerne, in particolare, gli aiuti di Stato, il trattato esclude, salvo la presenza di un esplicito richiamo in tal senso, l'applicazione automatica dell'articolo III-167 della Costituzione. Lo stesso articolo III-167 della Costituzione, infatti, pur dichiarando incompatibile con il mercato interno qualunque aiuto concesso dagli Stati che incida sugli scambi (paragrafo 1), prevede ipotesi di aiuti compatibili (paragrafo 2) e di aiuti che, a determinate condizioni, possono essere dichiarati compatibili (paragrafo 3).
L'articolo III-231 della Costituzione individua i soggetti e le procedure per l'attuazione della politica agricola comune, compresa la istituzione delle organizzazioni di mercato, innovando quanto disposto dall'articolo 37 del trattato vigente. In base a tale disposizione, infatti, in merito all'elaborazione ed all'attuazione della PAC l'organo proponente è la Commissione (previa consultazione del Comitato economico e sociale), mentre al Consiglio spetta il compito di deliberare in merito a regolamenti e direttive, oppure prendere decisioni, con una maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo. Quest'ultimo, peraltro, ha nel tempo rafforzato il proprio potere di indirizzo facendo ampio ricorso a risoluzioni d'iniziativa, che difficilmente il Consiglio ha disatteso.
Secondo le nuove disposizioni, le fonti normative comunitarie chiamate a disciplinare la politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca sono le leggi o le leggi quadro, che debbono essere approvate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, seguendo la procedura ordinaria definita con l'articolo III-396 della Costituzione, sempre previa consultazione del Comitato economico e sociale.
Il Consiglio conserva una competenza ad adottare regolamenti, direttive o decisioni, ma solo limitatamente a specifici aspetti e profili, attinenti l'attuazione delle OCM, quali la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazione quantitative della produzione, nonché la fissazione delle possibilità di pesca e la loro conseguente ripartizione tra i singoli Stati.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO si riserva di intervenire in sede di replica.

Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla già prevista seduta di domani.

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
(Testo unificato C. 4231, approvata dal Senato e abb.).
Alla XII Commissione.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge.


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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), relatore, osserva che il testo unificato in esame, ulteriormente modificato dalla XII Commissione nella seduta del 3 novembre 2004, è volto a migliorare la cura e l'assistenza delle persone affette da celiachia e che pertanto soffrono di intolleranza alimentare al glutine, favorendone altresì il normale inserimento nel mondo del lavoro.
In particolare sono previsti i seguenti interventi: le regioni realizzano progetti obiettivo ed altre iniziative per fronteggiare la celiachia e la dermatite erpetiforme (l'onere finanziario è a carico del Fondo sanitario nazionale) e dettano indirizzi alle A.S.L. perché si realizzino diagnosi precoce e prevenzione (articoli 2 e 3); i prodotti senza glutine sono erogati ai celiaci gratuitamente, nell'ambito di tetti di spesa prefissati (articolo 4, commi 1 e 2); i gestori di strutture di ristorazione collettiva devono garantire la somministrazione di pasti privi di glutine (articolo 4, comma 3); ristoratori ed albergatori devono essere sensibilizzati su questa problematica a cura delle regioni (articolo 5, comma 2); i prodotti farmaceutici senza rischio devono recarlo scritto nel foglietto illustrativo (articolo 5, comma 1).
Ricorda che la XIII Commissione Agricoltura ha già esaminato il testo unificato in esame nelle sedute del 9 e del 10 marzo 2004, esprimendo un parere favorevole su tale testo.
Rispetto a quel testo, la XII Commissione affari sociali ha apportato alcune modifiche a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, tra le quali si segnala la soppressione dell'articolo 5, il quale, novellando il testo vigente del decreto legislativo n. 109 del 1992 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), stabiliva che sui prodotti contenenti particolari concentrazioni di glutine dovesse essere apposta la segnalazione «contiene glutine».
L'emendamento soppressivo della disposizione in oggetto, presentato dal relatore ed approvato nella seduta del 3 novembre 2004, con l'inserimento nell'allegato B della legge comunitaria per il 2004 (A.C. 5179 A-R) della direttiva 2003/89/CE del Parlamento e del Consiglio del 10 novembre 2003 concerne l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Tale direttiva rende in particolare obbligatoria la segnalazione sulle etichette dei prodotti alimentari della presenza in essi di allergeni o di ingredienti potenzialmente nocivi per la salute, quale il glutine, indipendentemente perciò dal livello di concentrazione del glutine.
In conclusione, sottolinea come la proposta di legge in esame intenda rispondere all'esigenza di migliorare la qualità della vita di coloro che soffrono di intolleranza al glutine. Per quanto riguarda i profili di competenza della XIII Commissione, manifesta la propria soddisfazione per l'impianto generale del testo unificato in esame. Si riserva peraltro, in sede di formulazione della sua proposta di parere, di inserire un invito alla Commissione di merito a prevedere altresì agevolazioni volte a favorire le produzioni agricole e agroalimentari di cibi e bevande privi di glutine.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO si riserva di intervenire in sede di replica.

Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla già prevista seduta di domani.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni a sostegno degli allevamenti.
(C. 4444 Anna Maria Leone e C. 4764 Burani Procaccini).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.