Martedì 9 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
La seduta comincia alle 14.20.
Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 novembre 2004 è stato predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione per il periodo dal 9 al 12 novembre 2004:
Martedì 9 novembre 2004:
Ore 14.15
Comunicazioni del Presidente:
Sul calendario dei lavori per la settimana dal 9 al 12 novembre 2004.
Al termine
Sede consultiva:
Alla II Commissione:
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli (seguito esame testo unificato C. 66 ed abbinate - Rel. Francesca Martini);
Disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità (seguito esame nuovo testo unificato C. 1858 Turco ed abbinate - Rel. Lucchese).
Al termine
Atti del Governo:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/15/CE in materia di prodotti cosmetici (seguito esame atto n. 415 - Rel. Minoli Rota);
Al termine
Sede referente:
Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno (seguito esame C. 4968 D'Alema - Rel. Dorina Bianchi);
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (seguito esame C. 5121, approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato - Rel. Francesca Martini);
Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi (seguito esame C. 5198, approvata dalla XII Commissione del Senato - Rel. Castellani).
Mercoledì 10 novembre 2004.
Ore 14.15
Sede referente:
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (seguito esame testo unificato C. 193 Cima, C. 312 Mazzuca, C. 352 Alberta De Simone, C. 638 Lucchese, C. 897 Valpiana, C. 1192 Alberta De Simone, C. 4126 Burani Procaccini - Rel. Palumbo);
Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nel comune di Caravaggio (seguito esame C. 3392, già approvata dalla I Commissione permanente del Senato - Rel. Ercole).
Al termine
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Giovedì 11 novembre 2004.
Ore 14.15
Interrogazioni a risposta immediata:
Su questioni riguardanti il Ministero della salute.
Avviso:
Entro le ore 12 di mercoledì 10 novembre 2004, un componente la Commissione per ciascun gruppo potrà presentare, per il tramite del rappresentante del gruppo di appartenenza, una interrogazione a risposta immediata.
Al termine
Sede referente:
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (esame C. 4865 Volontè, C. 5020 Castellani - Rel. Castellani).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 14.25.
Martedì 9 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.
La seduta comincia alle 14.25.
Disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità.
Testo unificato C. 1858 Turco ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 ottobre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 26 ottobre 2004 è stata svolta la relazione ed il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole.
Marida BOLOGNESI (DS-U) ritiene senz'altro condivisibile il provvedimento in titolo, che completa la normativa in materia di riconoscimento del figlio naturale, in particolare modificando opportunamente all'articolo 7 le disposizioni recate dall'articolo 291 del codice civile nel senso di fare riferimento, anziché ai figli legittimati, ai figli naturali riconosciuti, e così ampliando il panorama delle garanzie a tutela dei minori.
Nell'esprimere pertanto l'auspicio che il testo unificato in esame concluda in tempi rapidi il proprio iter, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), relatore, ricorda che il provvedimento in esame modifica l'articolo 263 del codice civile, prevedendo che nel decidere sulla domanda di disconoscimento il giudice debba tenere conto dell'interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal riconoscimento contestato. Ciò al fine di evitare che il minore possa subire un danno al seguito del venir meno di rapporti familiari ed affettivi ormai instauratisi, con ciò facendosi prevalere il favor minoris sul favor veritatis.
Ribadisce quindi la proposta di parere favorevole già in precedenza formulata.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.
Testo unificato C. 66 ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che i deputati del gruppo dei democratici di sinistra hanno presentato una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni, sottoscritta anche dal deputato Valpiana (vedi allegato 1) e che il deputato Maura Cossutta ha presentato una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 2).
Francesca MARTINI (LNFP), relatore, si riserva di riformulare la propria proposta di parere, eventualmente integrandola alla luce delle proposte alternative di parere presentate.
Katia ZANOTTI (DS-U) illustra la proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria, evidenziando in primo luogo che detta proposta dà seguito ai rilievi ripetutamente formulati nel corso del dibattito e che non hanno trovato adeguato riscontro nella proposta di parere del relatore.
Rileva quindi che la proposta alternativa di parere, favorevole con condizioni, evidenzia in premessa come il testo in esame non assuma l'interesse del minore come criterio prioritario per valutare la
praticabilità, nel caso concreto, dell'affidamento condiviso. Lo stesso testo, inoltre, rende particolarmente rigido il regime di affidamento condiviso, senza prevedere la possibilità di disporre diversamente ove l'interesse del minore lo esiga e pur in assenza dei presupposti per la decadenza o sospensione della potestà. Dall'evidenziata rigidità dell'impianto normativo in esame consegue la previsione di un unico regime di mantenimento dei figli, il cosiddetto mantenimento in forma diretta. In proposito, rileva che tale modalità appare difficilmente praticabile e rende incerto il diritto del minore ad essere mantenuto. Infatti, il mantenimento in forma diretta lascia nell'astrattezza il dovere di ciascun genitore di impegnare una quota del reddito per il figlio e rischia in molti casi di contabilizzare tale impegno in una negoziazione quotidiana che può favorire il conflitto o inasprirlo quando già esiste.
Nelle premesse della proposta alternativa di parere si evidenzia inoltre come il testo renda obbligatorio il ricorso alla pratica della mediazione familiare che può essere solo atto di libera scelta. La previsione contenuta nel testo, inoltre, non tiene conto dell'esiguo numero dei servizi pubblici di mediazione familiare attualmente esistenti e della mancanza di una indicazione generale degli standard a cui dovrebbero rispondere i servizi di mediazione. Rileva altresì che i giudizi di separazione e di divorzio sono esenti da oneri economici processuali. Non appare pertanto accettabile che il costo della mediazione familiare venga a gravare sulla coppia.
Nella proposta alternativa di parere si sottolinea altresì che la possibilità di applicare il nuovo regime anche alle situazioni già definite, come previsto dal testo in esame, può comportare la riapertura di moltissimi casi già definiti, determinando una situazione di insicurezza per i minori che negli anni hanno acquisito una stabilità anche emotiva.
Alla luce di quanto evidenziato, il parere favorevole viene subordinato ad una serie di condizioni volte a tenere conto dei rilievi formulati in premessa, la prima delle quali è che il testo assuma come criterio prioritario l'interesse del minore. Una seconda condizione è volta a lasciare al giudice la possibilità di decidere senza vincoli il mantenimento diretto, in particolare quando tale ipotesi appaia concretamente praticabile nell'organizzazione familiare senza inasprire un eventuale conflitto tra i genitori.
Due ulteriori condizioni sono finalizzate, in particolare, a prevedere che nel testo siano chiariti i criteri per l'assegnazione della casa familiare e che il percorso di mediazione familiare venga offerto alla coppia come opportunità e non come obbligo.
Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) illustra la propria proposta alternativa di parere contrario, evidenziando che il testo in esame, sul quale ritiene non vi sia stato un adeguato approfondimento da parte della Commissione affari sociali, è accompagnato fuori dalle aule parlamentari da una campagna mediatica suscettibile di incidere sugli orientamenti della Commissione di merito e successivamente dell'Assemblea.
Rilevata l'esigenza di valorizzare i cambiamenti sociali e di costume in atto, che attengono al desiderio di genitorialità, in particolare di paternità, aspirazione da valorizzare anche in considerazione dell'aumento del numero delle separazioni che richiedono politiche idonee ad affrontarne i problemi e a promuovere una cultura della separazione, evidenzia tuttavia che gli attuali articoli del codice civile appaiono sufficienti ad offrire alle esigenze rappresentate risposte differenziate. Rileva quindi come il testo in esame appaia, al contrario, improntato ad una notevole rigidità, in quanto impone l'unico modello dell'affido condiviso, laddove il codice civile offre al giudice la possibilità di intervenire in modo efficace nell'interesse del minore, anziché prefigurare aprioristicamente un solo modello di separazione.
Osservato che il principio ispiratore della legislazione sul tema della separazione dei coniugi deve essere il supremo
interesse del minore, sottolinea che l'affido congiunto appare praticabile solo in presenza di determinate condizioni, come suggerito anche dagli operatori chiamati ad affrontare le manifestazioni di disagio dei minori, condizioni tra le quali rientra anche l'età dei figli, stante il fatto che la relazione tra madre e figlio è differente a seconda delle fasi di crescita del bambino, nonché la sussistenza o meno di stili di vita omogenei tra genitori, che possono favorire od ostacolare la possibilità di raggiungimento di un accordo, e addirittura la vicinanza tra le abitazioni dei coniugi, condizioni che appaiono molto spesso utopistiche rispetto alla realtà della gran parte delle separazioni.
Sottolinea inoltre i rischi, in particolare di incremento della conflittualità tra i coniugi, inerenti la previsione della modalità di mantenimento diretto dei figli, in ordine alla quale invita ad una attenta riflessione.
Quanto al ricorso obbligatorio alla mediazione familiare, rileva che ove vi sia accordo tra i genitori tale previsione non appare necessaria, mentre se vi è una situazione di conflittualità detto obbligo si configura come un passaggio meramente burocratico ed economicamente oneroso, che può oltretutto comportare un allungamento dei termini per la presentazione della domanda di separazione.
Rilevato che il testo in esame, anziché dare risposta a nuovi diritti e bisogni, appare condizionato da interessi lobbistici diversi da quelli del preminente interesse del minore, invita ad esprimere sul provvedimento parere contrario.
Marida BOLOGNESI (DS-U) rivolto un ringraziamento al presidente ed al relatore per aver scelto di evitare, in ordine al provvedimento in esame, posizioni precostituite e per aver seguito modalità di confronto esemplari, rileva, quanto al merito del testo in esame, che dalla necessità di assumere come criterio prioritario di riferimento l'interesse del minore consegue che il modello di affido condiviso proposto dal provvedimento appare eccessivamente rigido, in particolare in confronto al regime vigente, stante il fatto che ogni realtà rappresenta un caso a sé da valutare adeguatamente.
Nell'invitare, in particolare, a riflettere attentamente sulla previsione concernete il mantenimento diretto dei minori, evidenzia che opportunamente una delle condizioni contenuta nella proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo è volta ad evidenziare l'esigenza di applicare il nuovo regime anche alle situazioni già definite, che pure potrebbe essere sbagliato in talune ipotesi non riconsiderare, non già indistintamente, ma «salvo che sia contrario all'interesse del minore».
Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che l'applicazione della nuova normativa alle sentenze di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non è automatica.
Tiziana VALPIANA (RC) esprime preliminarmente la convinzione che l'assegnazione del provvedimento in esame alla sola Commissione giustizia, anziché alle Commissioni riunite II e XII, essendo chiamata la Commissione affari sociali ad esprimere sul provvedimento in titolo un mero parere, ancorché rinforzato, non ha consentito di approfondire aspetti importanti che attengono alla specifica competenza della Commissione affari sociali. Ricordato quindi che le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e di congedi parentali, che pure consentirebbero ai padri di essere più vicini ai figli, sono state pochissimo utilizzate dai padri stessi, mentre con il testo in esame si rivendica una carenza di pari opportunità, evidenzia l'assenza di adeguati sostegni ai genitori che si separano nell'esercizio del loro ruolo. Rileva altresì come il provvedimento non valuti adeguatamente l'interesse preminente del minore, così disattendendo anche gli impegni assunti in sede internazionale che, tra l'altro, prevedono che il minore abbia il diritto di essere ascoltato in tutti i giudizi che lo riguardano, aspetto questo che invece non viene considerato. Né si affronta il tema del difensore civico dell'infanzia in rappresentanza
dell'interesse preminente del bambino.
Non si considera inoltre che la responsabilità genitoriale non può essere imposta per legge e che le coppie conflittuali non saranno in grado di adempiere agli obblighi che il provvedimento presuppone.
Evidenzia quindi l'importanza delle condizioni contenute nella proposta alternativa di parere da lei sottoscritta, volte a riaffermare come prioritario l'interesse del minore, rilevando, in particolare, i rischi di incremento della conflittualità tra i coniugi inerenti al previsto mantenimento in forma diretta dei figli.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ritiene condivisibile l'ipotesi di modifica del testo unificato in esame, contenuta nella proposta alternativa di parere a prima firma Zanotti, volta a prevedere espressamente che nella nuova formulazione il mantenimento dei rapporti del minore con le figure richiamate al primo capoverso dell'articolo 155 del codice civile, come sostituito, sia tutelato «ove ciò corrisponda al suo interesse», pur rilevando che più opportunamente tale dizione dovrebbe essere inserita nel nuovo articolo 155-bis, di cui l'articolo 1 del provvedimento in titolo propone l'introduzione nel codice civile.
Nell'invitare ad un'attenta riflessione sulle disposizioni concernenti il mantenimento in forma diretta dei figli ed evidenziata l'importanza della previsione recata dall'articolo 3, con la quale si prevede che la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale, auspica che vi siano i margini di convergenza per addivenire ad un parere condiviso.
Giuseppe PALUMBO, presidente, considerata l'esigenza del relatore di poter valutare le proposte alternative di parere presentate nella seduta odierna, anche nell'ipotesi di riformulare la propria proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo fin da ora che domani si procederà senz'altro alla votazione del parere alla Commissione di merito.
La seduta termina alle 15.30.
Martedì 9 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.
La seduta comincia alle 15.30.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/15/CE in materia di prodotti cosmetici.
Atto n. 415.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 3 novembre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 3 novembre 2004 è stata svolta la relazione.
Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere al Governo scadrà il prossimo 4 dicembre.
Grazia LABATE (DS-U) ritiene condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento in titolo che, come evidenziato nella relazione illustrativa dal deputato Minoli Rota, è volto a recepire la direttiva 2003/15/CE, al fine di armonizzare la legislazione degli Stati membri della Comunità europea in materia di prodotti cosmetici.
Manifesta tuttavia perplessità in ordine alla previsione recata dall'articolo 2-bis introdotto nella legge n. 713 del 1986 dall'articolo 2 del decreto legislativo in esame, che rinvia all'11 marzo 2009 il divieto assoluto di sperimentare prodotti cosmetici, i loro ingredienti e combinazioni di ingredienti su animali, nonché in merito alla norma, sempre contenuta all'articolo
2-bis, che fissa all'11 marzo 2013 il termine per le sperimentazioni riguardanti la tossicità dei prodotti cosmetici da uso ripetuto e la tossicocinetica. Rileva infatti che la richiamata direttiva 2003/15/CE comporta il divieto di sperimentazioni su animali già dal 2004. Reputa pertanto incomprensibile che si fissino termini così dilazionati nel tempo quali quelli indicati dal provvedimento in esame per il ricorso alla applicazione di metodi sperimentali alternativi, tanto più che simili metodi già vengono applicati in Italia da talune società che producono cosmetici naturali e che altri paesi comunitari, ad esclusione di quelli di recente ingresso a seguito dell'allargamento della Comunità, già hanno dato attuazione al divieto di sperimentazione su animali.
Invita pertanto il relatore ad evidenziare al Governo nella sua proposta di parere l'opportunità di riconsiderare i termini fissati dal provvedimento in ordine al ricorso a metodi sperimentali alternativi alla sperimentazione su animali.
Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, in ordine ai rilievi avanzati dal deputato Labate, ritiene che il differimento dei termini relativi ai criteri di sperimentazione sia riconducibile all'intento di dare avvio alle nuove modalità di sperimentazione in concomitanza con l'applicazione della nuova normativa in tutti i 25 paesi comunitari, tenendo conto quindi anche di quelli di nuovo ingresso.
Sottolineata l'opportunità che la Commissione affari sociali attenda di conoscere, prima di esprimere il parere sul decreto legislativo in esame per i profili di propria competenza, il parere che esprimerà la XIV Commissione, preannuncia fin da ora l'intento di inserire nella propria proposta di parere una osservazione, relativa al comma 2 dell'articolo 3, volta a sottoporre al Governo l'opportunità di concedere alle aziende produttrici che commercializzano cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni di cui al comma 1 del decreto legislativo, ma conformi alle norme vigenti prima della data in vigore dello stesso, la possibilità di immettere sul mercato tali prodotti fino al 10 marzo 2005 anziché fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di poterli vendere al consumatore finale fino ad esaurimento delle scorte. Ciò al fine di evitare il prodursi di squilibri economico-finanziari nel settore della produzione cosmetica, considerato che le aziende produttrici che operano nel settore dei cosmetici detengono una rilevante quantità di scorte di prodotti.
Grazia LABATE (DS-U) precisa che il differimento al 2009 e al 2013 delle disposizioni concernenti il ricorso a metodi alternativi appare incongruente con la previsione recata dal comma 1 dell'articolo 3.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
Martedì 9 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.
La seduta comincia alle 15.40.
Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.
C. 4968 D'Alema.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 novembre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 3 novembre 2004 è stata svolta la relazione.
Giuseppe PETRELLA (DS-U), nel ritenere condivisibile la relazione svolta ad illustrazione del provvedimento, evidenzia
l'esigenza di portare a rapida conclusione l'iter della proposta di legge in titolo, che affronta esigenze ampiamente riconosciute da quanti vivono nelle regioni del meridione. Senza entrare nel merito del provvedimento, evidenzia che l'urgenza dello stesso si evince da dati statistici che denotano la situazione di disuguaglianza che caratterizza la sanità meridionale rispetto al resto del paese. In proposito, ricorda che il tasso di mortalità perinatale nel Sud è pressoché doppia rispetto al Nord, mentre la mortalità della fascia di età da zero a quattro anni nelle aree del meridione è del 30 per cento maggiore rispetto alle regioni settentrionali.
Sottolinea inoltre il rilevante problema, soprattutto in rapporto al tasso di povertà, delle migrazioni verso le aree del Nord per affrontare patologie importanti, soprattutto di tipo oncologico e cardiaco, che necessitano di essere affrontate presso centri di eccellenza. Nel meridione si registra inoltre un difetto di appropriatezza nelle prestazioni, come si evince, ad esempio, anche dal frequente ricovero di pazienti presso strutture di pronto soccorso per problemi di ipertensione.
Osservato che il Mezzogiorno non deve rappresentare un peso, ma un'opportunità di sviluppo per il paese, evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti un'inversione di tendenza per consentire al servizio sanitario meridionale di poter essere autosufficiente, eliminando le differenze esistenti tra Nord e Sud del paese, anche attraverso la prevista istituzione presso il Ministero della salute di una Cabina di regia, nel cui ambito valutare gli interventi da attuare in materia di sanità nel Mezzogiorno, le modalità di spesa e la creazione di un background mediante trasferimenti di esperienza professionale tra le diverse aree del paese. Ciò anche in considerazione del fatto che la mancanza nel Mezzogiorno di incentivi alla ricerca ha determinato il trasferimento al Nord di molti docenti e ricercatori.
Alla luce di quanto rilevato, auspica che l'iter del provvedimento si concluda in tempi brevi e che lo stesso possa ottenere ampio consenso.
Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), espressa sorpresa per i dati statistici poc'anzi richiamati dal deputato Petrella con riferimento alla mortalità perinatale e nella fascia di età da zero a quattro anni, ricorda la carenza di strutture riabilitative che caratterizza le aree del meridione. Osserva quindi che l'esame del provvedimento in titolo deve rappresentare l'occasione per riflettere sull'attuale realtà della struttura sanitaria nelle diverse aree del paese, al fine di riequilibrare la situazione della tutela della salute ed evitare così il ricorso ai cosiddetti viaggi della speranza.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nel condividere le finalità del provvedimento in esame, evidenzia come nelle aree del meridione sussista anche un problema di organizzazione, considerato che i finanziamenti disponibili non vengono pienamente utilizzati da talune regioni. Si pone pertanto la necessità di indurre le regioni inadempienti ad operare in favore del sistema sanitario.
Rileva altresì come, sempre nelle aree meridionali, si ponga l'ulteriore esigenza di motivare attraverso una adeguata cultura professionale il personale sanitario, affinché i medici possano pienamente dedicarsi all'espletamento dei compiti specificatamente inerenti alla loro professione.
Dorina BIANCHI (UDC), relatore, evidenziata l'importanza del provvedimento in esame anche quale strumento di stimolo nei confronti delle regioni, evidenzia come la Cabina di regia, di cui si prevede l'istituzione, possa rappresentare un utile strumento nella direzione indicata, considerato che di essa dovranno fare parte anche rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Ricordato che in Calabria, esiste ad esempio una struttura odontoiatrica di alto livello destinata anche ai portatori di handicap che tuttavia non ha ancora ricevuto dalla regione l'autorizzazione necessaria affinché al suo interno possano svolgersi interventi chirurgici, con la conseguenza che i pazienti sono costretti a recarsi altrove, ribadisce l'esigenza di coinvolgere le regioni nel processo
di cambiamento della realtà sanitaria del Mezzogiorno.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 5121, approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 3 novembre 2004 è proseguito l'esame preliminare.
Avverte che, in data 8 novembre 2004, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5331 Perrotta: «Disposizioni per la tutela associativa delle diverse abilità». La suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella della proposta di legge: C. 5121 «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili», approvata in un testo unificato dalla I Commissione del Senato, all'ordine del giorno della seduta odierna.
Comunica, pertanto, che è stato disposto l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 5331, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Avverte altresì che nella seduta del 3 novembre 2004 la XI Commissione (Lavoro) ha deliberato di elevare conflitto di competenza in ordine al provvedimento in esame al fine di rivendicarne l'assegnazione in sede referente. In attesa di conoscere la deliberazione della Presidenza della Camera al riguardo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Contributo straordinario all'Unione italiana ciechi.
C. 5198, approvata dalla XII Commissione del Senato.