Giovedì 4 novembre 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttivo Giovanni Dell'Elce.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla citata legge n. 10 del 2001 al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei.
Atto n. 416.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Massimo POLLEDRI (LNFP), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame trova il suo presupposto normativo nella legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante «Disposizioni in materia di navigazione satellitare», con la quale si è previsto all'articolo 1 uno stanziamento complessivo di 600 miliardi di lire finalizzato a sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, promuovere la ricerca, nonché consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei. La ripartizione di tale somma per le finalità sopra indicate, affluita in parte ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
In particolare, la citata disposizione ha previsto il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un finanziamento fino a un limite massimo di 250 miliardi di lire (pari a circa 129 milioni di euro), al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma «Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo», in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002. Ha altresì disposto che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipi alla realizzazione di tale programma «Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo», assegnandogli, a tale fine la somma iniziale di lire 130 miliardi di lire (pari a circa 67 milioni di euro), di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001. La legge ha inoltre previsto che le quote di finanziamento eventualmente non corrisposte, affluiscano al citato Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, e che le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate entro il 31 gennaio 2004 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo medesimo.
Lo schema di decreto in esame prevede ora che le disponibilità del Fondo come integrate dalle quote residue assegnate all'ASI e all'ENAV e non utilizzate al 31 gennaio 2004 - pari, rispettivamente a 72,35 milioni di euro e a 67,14 milioni di euro, ossia l'intero importo assegnato all'ENAV - siano integralmente destinate all'Agenzia Spaziale Italiana.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto dispone che l'ASI utilizzi le disponibilità del Fondo per la partecipazione italiana all'infrastruttura Galileo e per la realizzazione delle iniziative nazionali nel settore della navigazione satellitare denominata «Iniziativa Perseus» e dell'«Iniziativa Perseus-Programma integrativo».
L'articolo 2 dispone che l'ASI invii annualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione al Parlamento, una relazione programmatica circa le attività che intende finanziare, nella quale sono precisate le ricadute tecnologiche di tali attività sul sistema paese.
L'articolo 3 prevede che l'ASI provveda altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione al Parlamento, una relazione sulle iniziative finanziate con le disponibilità assegnate ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame.
Ritiene, in conclusione, che il Governo debba chiarire se le disponibilità del citato Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze siano ancora previste nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, e se esse continueranno ad essere destinate alle finalità di cui alla legge n. 10 del 2001. Occorre inoltre a suo avviso prevedere, al fine di garantire la partecipazione italiana all'infrastruttura Galileo, un adeguato aumento delle risorse per la fase di sviluppo del progetto, nonché comprendere per quale motivo non siano stati realizzati i previsti progetti e se sia vero che l'ASI dispone di ingenti risorse che giacciono inutilizzate.
Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
Atto n. 417.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, fa presente che il decreto legislativo in esame è diretto a dare attuazione alla direttiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 sul «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco», in base alla delega conferita dall'articolo 1 della legge comunitaria 2003. La direttiva oggetto di recepimento è
diretta all'armonizzazione delle normative nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazione in favore dei prodotti del tabacco, al fine di evitare ostacoli alla libera circolazione nel mercato comunitario dei «prodotti o dei servizi che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività di pubblicità e di sponsorizzazione». Essa disciplina pertanto la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco nei media diversi dalla televisione, ossia attraverso la stampa e in altre pubblicazioni, nelle trasmissioni radiofoniche e nei servizi della società dell'informazione, regolamentando altresì la sponsorizzazione, da parte delle industrie del tabacco, di programmi radiofonici e di manifestazioni o attività che coinvolgono più Stati membri, o che hanno luogo in più di uno di essi o che hanno in altro modo effetti transfrontalieri, inclusa la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco. Ciò al fine di rimuovere le distorsioni della concorrenza e i rischi di ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi che possono derivare dalla presenza negli ordinamenti nazionali di normative, di diverso tenore, che vietano o regolamentano la pubblicità a favore del tabacco.
Lo schema di decreto legislativo, che consta di 6 articoli, riproduce i divieti delle diverse forme di pubblicità e sponsorizzazione contenuti nella direttiva, recando altresì disposizioni di carattere sanzionatorio.
In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni di prodotti del tabacco, pubblicità, sponsorizzazione e servizi della società dell'informazione.
L'articolo 2 impone il divieto di pubblicità in favore dei prodotti del tabacco a mezzo dei servizi della società dell'informazione e ribadisce il divieto di identica pubblicità a mezzo stampa e con altre pubblicazioni stampate, ad eccezione delle pubblicazioni specialistiche destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e di quelle stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
L'articolo 3 vieta la pubblicità radiofonica in favore dei prodotti del tabacco e la sponsorizzazione dei programmi radiofonici da parte di soggetti la cui principale attività sia la fabbricazione o la vendita di prodotti del tabacco.
L'articolo 4 vieta la sponsorizzazione, diretta a promuovere prodotti del tabacco, di eventi od attività che si svolgono contemporaneamente in più di uno Stato membro della Comunità europea, o che vengano organizzati da soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità o che producano direttamente effetti transfrontalieri. Tali divieti non si applicano alla sponsorizzazione di eventi che si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato. Il medesimo articolo vieta altresì la distribuzione gratuita dei prodotti del tabacco nel contesto degli eventi sopra citati.
L'articolo 5 disciplina le sanzioni per le violazioni dei divieti di pubblicità e sponsorizzazione introdotti dallo schema di decreto, mentre l'articolo 6 attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti la legittimazione ad agire contro le violazioni ai medesimi divieti.
Fa presente, infine, che la Corte di Giustizia, nel 2000, ha annullato una precedente direttiva in materia, a causa dell'eccessiva ampiezza del divieto di pubblicità e di sponsorizzazzione in favore dei prodotti del tabacco, incoerente rispetto ai parametri normativi di riferimento dell'atto.
Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
Giovedì 4 novembre 2004.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.