TESTO AGGIORNATO AL 23 SETTEMBRE 2004
Mercoledì 22 settembre 2004.
Audizione informale del direttore generale della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'applicazione della legge 8 marzo 2001, no 40, recante misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.
L'audizione si è svolta dalle ore 14 alle ore 14.40.
Mercoledì 22 settembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.40.
Relazione del ministero della Giustizia concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2004.
Atto n. 395.
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Enrico BUEMI (Misto-SDI), relatore, rinviando per maggiori dettagli al contenuto della proposta di parere e, in particolare, al dibattito svoltosi nelle sedute precedenti, osserva che la proposta di parere tiene conto degli spunti problematici emersi e dei chiarimenti forniti dal Ministro nella precedente seduta. Evidenzia che la proposta suggerisce dei correttivi al piano di utilizzo del Fondo per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria che migliorano le modalità di ripartizione complessiva dello stanziamento individuando un più omogeneo criterio di ripartizione che tenga conto della complessità delle situazioni e della necessità di intervenire prioritariamente per risolvere i casi di più grave carenza strutturale che pregiudicano i diritti dei detenuti e degli utenti del «servizio-giustizia».
Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che le osservazioni siano poco incisive rispetto alle questioni problematiche poste nelle premesse. Suggerisce quindi di prevedere delle condizioni e di meglio specificare, con riferimenti più precisi ai casi interessati, le questioni poste in sede di rilievi. Evidenzia come ci siano situazioni di degrado negli istituti penitenziari che occorre eliminare urgentemente, anche se non si fa troppe illusioni a causa della scarsezza delle risorse stanziate a tal fine.
Enrico BUEMI (Misto-SDI), relatore, replica che le osservazioni sono formulate in modo da lasciare all'esecutivo la discrezionalità in sede di correzione del piano di utilizzo del Fondo, pur specificando nelle premesse le questioni problematiche per cui la relazione presentata dal Governo suscita alcune perplessità. Ricorda che, durante il dibattito nelle sedute precedenti, sono state evidenziate numerose situazioni che richiedono un intervento estremamente urgente, come nel caso del penitenziario di Sassari, che tuttavia inopinatamente non sono considerate dal piano di utilizzo predisposto dal Governo.
Tuttavia, in considerazione delle osservazioni dell'onorevole Finocchiaro, riformula la proposta di parere (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore così come riformulata.
La seduta termina alle 14.55.
Mercoledì 22 settembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 14.55.
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
C. 4604 Pecorella.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 27 luglio 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 3).
Gian Franco ANEDDA (AN) chiede, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, di sospendere, per almeno quindici giorni, l'esame del provvedimento, suscitando questo notevoli perplessità. La sospensione
consentirebbe di meglio approfondire tutte le questioni giuridiche connesse alla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. In particolare, sottolinea l'esigenza di effettuare un ciclo di audizioni che possa servire per acquisire elementi utili all'istruttoria legislativa. All'esito di tali audizioni si dovrà riaprire la discussione generale e poi fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. A tale proposito, ricorda che in una precedente seduta lo stesso Presidente della Commissione non aveva manifestato contrarietà alla proposta dell'onorevole Pisapia di sentire gli esperti di diritto costituzionale sul merito della proposta di legge all'esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva stabilito di sottoporre a degli esperti di diritto costituzionale il testo che sarebbe risultato dall'approvazione degli emendamenti. Inoltre, evidenzia che, se si intende accedere alla richiesta dell'onorevole Anedda, occorre stabilire se effettuare audizioni degli organismi rappresentativi dei magistrati e degli avvocati o se, al contrario, limitarsi ad audire esperti di diritto costituzionale.
Luigi VITALI (FI) relatore, dichiara di condividere la scelta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, di esaminare preliminarmente gli emendamenti e di effettuare le audizioni solo dopo aver completato l'esame degli stessi. Suggerisce, comunque, di incentrare le audizioni sugli aspetti di carattere tecnico, con particolare riferimento alla legittimità costituzionale del provvedimento, così come del resto stabilito nelle precedenti sedute.
Anna FINOCCHIARO (DS-U), associandosi alla proposta dell'onorevole Anedda di procedere preliminarmente alle audizioni, suggerisce di audire in primo luogo gli organismi rappresentativi di magistrati e avvocati.
Gaetano PECORELLA, presidente, per quanto riguarda la eventuale questione di costituzionalità relativa ad una presunta disparità di trattamento delle parti processuali, ricorda che il relatore, in occasione dell'illustrazione del provvedimento in esame, ha richiamato la sentenze della Corte costituzionale n. 98 del 1994 che, sia pure indirettamente, ha affrontato tale questione evidenziando come il riconoscimento del potere di impugnazione dell'imputato non ne comporta di per sé uno corrispondente per il pubblico ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'articolo 24 della Costituzione. Non ritiene, quindi, necessario procedere alle audizioni di costituzionalisti. Pur ritenendo opportuno procedere preliminarmente all'elaborazione di un testo che tenga conto delle proposte emendative volte a miglioralo, ala luce degli interventi svolti, propone di effettuare un ciclo di audizioni nel corso della prossima settimana, con particolare riferimento agli organismi rappresentativi del mondo giudiziario e forense, sentendo, in particolare, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'Unione Camere Penali, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Nella settimana successiva si passerebbe all'esame degli emendamenti.
La Commissione concorda.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Marcella LUCIDI (DS-U), con particolare riferimento alla proposta di legge C. 3972, in materia di disciplina della destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi handicap, chiede un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti fissato per le ore 18 di oggi, in modo da poter abbinare una
proposta a firma di deputati dell'opposizione che sarà presentata nei prossimi giorni.
Gaetano PECORELLA, presidente, accogliendo la proposta dell'onorevole Lucidi propone di sospendere per due settimane l'esame del provvedimento, in modo da poter abbinare la proposta preannunciata dall'opposizione.
La Commissione concorda.
Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di tortura.
C. 1483 Ruzzante, C. 1518 Piscitello, C. 1948 Biondi e C. 4990 Pecorella.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 settembre 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore si era riservato di proporre una nuova formulazione del delitto di tortura, apportando correttivi concordati possibilmente con esponenti dei gruppi dell'opposizione.
Nino MORMINO (FI), relatore, propone di formulare la fattispecie del delitto di tortura, sulla base di quella contenuta nella proposta di legge C. 4990, tuttavia modificandola nel senso di configurare il delitto come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e di sostituire, al primo comma dell'articolo 1 della citata proposta, il riferimento ai «patimenti disumani o a sofferenze gravi» con il seguente: «gravi sofferenze fisiche o mentali».
Ritiene inoltre che al terzo comma dello stesso articolo 613-bis sarebbe opportuno eliminare le parole: «ad esse connesse o dalle stesse cagionate» e sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole: «se sono inflitte sofferenze o patimenti come» con le seguenti: «se le sofferenze sono».
Conseguentemente la formulazione dell'articolo 613-bis, volto ad introdurre il delitto di tortura nel codice penale, sarebbe la seguente: «Art. 613-bis (Delitto di tortura). È punito con la reclusione da uno a quindici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona una tortura sottoponendola a gravi sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.
Il fatto non è punibile se le sofferenze sono conseguenza di condotte, misure o sanzioni legittime.
Art. 613-ter. (Fatto commesso all'estero). È punito secondo la legge italiana, il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura, di cui all'articolo 613-bis, in danno del cittadino italiano».
Giovanni KESSLER (DS-U) concorda con le modifiche proposte dal relatore, che costituiscono correttivi opportuni dal punto di vista della formulazione della norma.
Tuttavia invita a considerare che appare eccessiva la forbice tra il limite minimo e massimo edittale della pena (variabile da uno a quindici anni). Se si considerano poi anche le attenuanti e le aggravanti, si potrebbe andare da una semplice pena pecuniaria sino ad una pena detentiva di circa trenta anni. Ritiene che nell'ordinamento non ci siano esempi similari di discrezionalità per il giudice nell'applicazione della pena in concreto per uno stesso delitto, invitando a soffermarsi
su possibili profili di illegittimità costituzionale per indeterminatezza dell'entità della pena.
Suggerisce pertanto di prevedere una pena detentiva variabile da due a dieci anni nella previsione edittale.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) premettendo di concordare con le osservazioni dell'onorevole Kessler, suggerisce inoltre di sopprimere la scriminante di cui al terzo comma dell'articolo 613-bis di cui alla proposta C.4990. Altrimenti si rischierebbe di legittimare una forma di tortura per così dire istituzionale.
Nino MORMINO (FI), relatore, pur ritenendo ragionevoli le osservazioni dell'onorevole Mantini, replica che la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 613-bis è volta ad evitare che siano puniti e quantomeno incriminati per il delitto di tortura pubblici ufficiali che siano accusati di aver inflitto sofferenze a seguito di condotte o sanzioni legittimamente inflitte nell'esercizio delle proprie funzioni.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ribadisce le perplessità sulla scriminante relativa alle condotte o sanzioni legittime e invita ad un approfondimento, suggerendo un rinvio dell'esame del provvedimento.
Gaetano PECORELLA, presidente, in attesa degli approfondimenti sulla formulazione del delitto di tortura, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari.
C. 3532 Realacci
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Enrico BUEMI (Misto-SDI), relatore, osserva che la legge 26 luglio, 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» stabilisce, con l'articolo 67, e successive modificazioni, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari. Con la proposta di legge si vuole porre rimedio a questa dimenticanza normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti. Se si parte proprio dalle finalità indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come una esigenza funzionale, se non addirittura una necessità. Si pensi che per i problemi sanitari la massima autorità sul territorio è il sindaco o che le competenze della provincia e del comune sugli aspetti urbanistici e edilizi praticamente condizionano la possibilità di edificare o ristrutturare le strutture carcerarie. Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che coinvolgono a pieno le amministrazioni penitenziarie, le province e i comuni. Il nostro Paese è pieno di casi in cui gli enti locali, le cooperative e le associazioni del terzo settore interagiscono con le case circondariali per attivare iniziative e progetti tesi al recupero e al pieno reintegro nella società dei detenuti.
Ritiene che questi esempi sono la dimostrazione concreta dell'utilità di prevedere un impegno e una responsabilità maggiori da parte dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni verso la realtà carceraria presente sui rispettivi territori.
Pertanto la proposta di legge, che è costituita da un unico articolo, aggiunge una ulteriore lettera all'articolo 67, in modo da includere i presidenti delle province
e i sindaci dei comuni tra i soggetti che possono visitare gli istituti senza autorizzazione. Rispetto alla formulazione della proposta suggerisce di estendere la possibilità di accesso agli istituti penitenziari anche all'assessore delegato dal sindaco e al garante dei detenuti istituito presso alcune regioni.
Ermete REALACCI (MARGH-U) evidenzia che la proposta di legge è volta a porre rimedio alla situazione per cui i sindaci, pur essendo competenti in molte materia relative alle condizioni del detenuti, quali la sanità e l'edilizia, non possono accedere agli istituti se non previa apposita autorizzazione del magistrato di sorveglianza su parere del direttore del carcere.
Marcella LUCIDI (DS-U) condivide l'opportunità di estendere il potere di accesso al garante dei detenuti istituito presso le regioni, che ricopre un ruolo istituzionale per la garanzia delle condizioni di trattamento dei detenuti. Succede infatti che i garanti non riescano tempestivamente ad accedere agli istituti a causa delle lungaggini e delle difficoltà per ottenere l'autorizzazione dagli organi preposti.
Sergio COLA (AN) ritiene che all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario andrebbe evidenziato che il potere di accesso viene meno nel caso in cui i soggetti elencati siano coindagati per lo stesso reato rispetto a detenuti che intendono visitare.
Inoltre esprime perplessità sull'estensione del potere di accesso ai presidenti delle province, non rivestendo un ruolo istituzionale che presenta connessioni con le condizioni dei detenuti.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Disposizioni in materia di esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato.
C. 4161 Franz e C. 4682 Onnis.
Disposizioni concernenti la competenza in tema di impugnazione delle misure cautelari personali e reali.
C. 589 Cola, C. 1379 Vitali, C. 1893 Gironda Veraldi, C. 2339 Benedetti Valentini e C. 3583 Siniscalchi.
Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori del Comitato.
Disposizioni in materia di sanzione penale.
C. 3497 Finocchiaro e C. 4997 Siniscalchi.
Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione.
C. 461 Cento, C. 484 Contento, C. 846 Cento, C. 958 Butti, C. 1039 Pistone, C. 1167 Pisapia, C. 1244 Pisapia, C. 1245 Pisapia, C. 2852 Mario Pepe, C. 3263 Bondi e C. 3458 Guido Rossi.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 527 del 21 settembre 2004, a pagina 17, seconda colonna, trentesima riga, le parole: «16 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «24 luglio 2002».