VII Commissione - Resoconto di mercoledì 15 settembre 2004


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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 settembre 2004.

Disciplina delle attività di spettacolo.
C. 587 Cola, C. 756 Angela Napoli, C. 757 Angela Napoli, C. 776 Angela Napoli, C. 835 Carli, C. 1184 Grignaffini, C. 1213 Volontè, C. 2065 Calzolaio, C. 2129 Rositani, C. 2246 Lussana, C. 2434 Mazzoni, C. 2537 Chiaromonte, C. 2623 Rositani, C. 2672 Zanetta, C. 2833 Gibelli, C. 2964 Carlucci, C. 3009 Garagnani, C. 3218 Titti De Simone, C. 3582 Caparini, C. 4036 Carli, C. 4050 Pistone, C. 4108 Fatuzzo, C. 4111 Pistone, C. 4128 Rositani, C. 4153 Carlucci, C. 4313 Colasio e C. 4972 Dario Galli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di cinematografia.
C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani, C. 3657 Melandri, C. 4015 Burani Procaccini, C. 4445 Gianfranco Conte e C. 4546 Titti De Simone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Ferdinando ADORNATO, presidente, propone un'inversione nell'ordine dei lavori della Commissione, nel senso di anticipare la trattazione dei punti previsti in sede referente.

La Commissione consente.

Regolarizzazione iscrizioni a diplomi universitari e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.
C. 1773-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 luglio 2004.

Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che la Commissione ha da ultimo svolto alcune audizioni informali sul provvedimento in titolo.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di lunedì 20 settembre 2004.

La Commissione concorda.

Michele RANIELI (UDC) e Fabio GARAGNANI (FI) esprimono l'auspicio che si possano realizzare le condizioni per il trasferimento di questo urgente provvedimento in sede legislativa.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Requisiti per l'apertura e il funzionamento delle palestre.
C. 4583 Santulli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 7 luglio 2004.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1).

Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Stefano CALDORO esprime parere conforme a quello del relatore.

Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Detomas 2.1, 4.1, 5.1 e 5.2: si intende che vi abbiano rinunziato.
Avverte quindi che il testo in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2004 - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2004.
C. 5179 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 settembre 2004.

Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione di carattere generale congiunta sul provvedimento in titolo e sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003. Avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole, nelle cui premesse si evidenzia peraltro l'opportunità che il Governo promuova una revisione di alcuni aspetti della disciplina della direttiva 2001/84/CE 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (vedi allegato 2), in particolare in relazione alle modalità di determinazione dei compensi da corrispondere agli autori.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina il deputato Santulli relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 settembre 2004.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sulla relazione in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2004 - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi e programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Atto n. 393.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 14 settembre 2004.

Il sottosegretario Stefano CALDORO, intervenendo in merito alle osservazioni e ai rilievi formulati dal relatore nel suo intervento introduttivo, ricorda preliminarmente la complessità e difficoltà del compito affidato al Governo dalla legge di riforma n. 508 del 21 dicembre 1999.
Osserva che la realizzazione di un nuovo settore di istruzione superiore di cruciale importanza, sia per il Paese che a livello internazionale, avvalendosi della sola fonte regolamentare ed in assenza di risorse ad hoc previste dalla predetta legge, richiede che tale realizzazione venga condotta adottando di volta in volta le soluzioni che vengono individuate in occasione della stesura della normativa regolamentare.
Pertanto, ringrazia la Commissione per il contributo già offerto al regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003 e per i suggerimenti che intende esprimere per l'adozione del presente schema di regolamento.
Inoltre, prende atto con soddisfazione dell'assenso che il relatore esprime nei confronti dell'atto in esame, pur subordinandolo ad alcune osservazioni rispetto alle quali intende fornire i necessari chiarimenti.
Con riferimento all'autonomia delle singole istituzioni che non sarebbe sufficientemente garantita da una disposizione che rinvia a successivi decreti ministeriali (articolo 2), ritiene che il ricorso a tale strumento possa e debba essere mantenuto per quanto riguarda gli aspetti strettamente didattici ovvero per gli aspetti della programmazione per i quali lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto ammissibile il ricorso ai decreti ministeriali.
Relativamente agli ulteriori aspetti, fa presente che il Governo intende invece, in conformità a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, stralciare dal presente schema le relative disposizioni e farne oggetto di regolamenti successivi.
Ciò precisato in linea generale, passa all'esame dei singoli punti. Per quanto attiene l'individuazione degli obiettivi formativi e per gli insegnamenti di base e caratterizzanti che tutti i corsi debbono avere, ritiene che il ricorso al decreto ministeriale vada mantenuto trattandosi di aspetti didattici, osservando del resto che tale assetto è analogo a quello vigente per le università.
Per quanto attiene la definizione del contenuto dell'attività di formazione (articolo 4, comma 2), precisa che si tratta di attività di formazione non collegate ad attività curriculari per il rilascio dei titoli di studio.
Proprio la natura di attività libera correlata ad esigenze di approfondimento culturale o di conoscenze tecnico-professionali, presuppone la più ampia flessibilità di contenuti formativi, difficilmente codificabili. Ritiene che l'unico limite che si potrebbe aggiungere sia quello di finalizzare le predette attività alla coerenza con le peculiarità del fine istituzionale.
Segnala, in ogni caso, che i criteri e le modalità di svolgimento delle predette attività sono disciplinati nel regolamento didattico, che, come è noto, è sottoposto all'approvazione ministeriale.
Quanto alla valenza transitoria o di regime dell'attestato finale e della programmazione


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didattica (articolo 4, comma 4), osserva che l'intera disciplina si riferisce a particolari attività didattiche già previste dal precedente ordinamento (scuola artefici dell'Accademia di Belle Arti di Milano, Scuole libere del Nudo, eccetera) e che, pertanto, non è opportuno sdoppiare gli ultimi due periodi in appositi commi.
Per quanto attiene al rapporto tra corsi di studio, indirizzi, scuole e dipartimenti (articolo 5), ricorda che l'architettura del sistema dell'alta formazione artistico-musicale prevede, sia per i Conservatori che per le Accademie, l'istituzione di dipartimenti aventi la funzione di coordinare le scuole con obiettivi formativi omogenei, pur nella specificità degli stessi e delle correlate attività formative riguardanti ciascuna scuola; mentre gli indirizzi attengono la declinazione dell'offerta formativa in relazione agli ambiti applicativi individuati nei vari contesti territoriali, dando luogo ai diversi corsi di studio.
Con riferimento all'ambito temporale della fase transitoria di «prima applicazione» del regolamento (articolo 5, commi 4 e 5), ritiene che tale fase debba coincidere con la realizzazione di un ciclo completo che consenta un'attenta verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
Quanto agli ordinamenti dei corsi di didattica della musica e di insegnamento strumentale, (articolo 5, comma 6), gli stessi sono definiti con decreto ministeriale in considerazione del fatto che al conseguimento del relativo diploma di II livello è legato altresì il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, come previsto dall'articolo 5 della legge delega n. 53 del 2003. Occorre, quindi, a suo giudizio, garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
Fa presente che le modalità ed i criteri per la definizione di variazioni relative alla frazione dell'impegno orario da dedicare alle attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico (articolo 6, comma 3) potranno esser stabilite dalle istituzioni AFAM sulla base di criteri determinati dalla fonte regolamentare e che tali criteri saranno oggetto di successivi regolamenti.
Con riferimento all'ambito temporale di prima applicazione della disciplina relativa ai crediti formativi accademici (articolo 6, comma 8), ritiene opportuno effettivamente prevedere che il decreto del Ministro venga emanato entro un congruo termine.
Per quanto attiene alle modalità di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi (articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5), condivide l'opportunità espressa dal relatore di fare un rinvio a quanto previsto all'articolo 11, comma 4, lettere e) e g) (valutazione della preparazione - organizzazione di attività formative propedeutiche).
Per quanto attiene la distinzione tra corso di perfezionamento e master (articolo 7, comma 5), nonché una migliore definizione dell'espressione master (articolo 3), precisa che questa materia verrà stralciata, insieme ad altre, per essere oggetto di successiva regolamentazione.
Per quanto riguarda l'indicazione espressa del numero dei crediti formativi (articolo 8), necessari per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nella misura di 120, così come anche richiesto dalla competente Commissione del Senato, concorda sull'opportunità di tale espressa previsione, prevedendo però che tale misura generale possa variare per esigenze specifiche di alcune discipline artistiche o musicali o per la necessità di allinearsi ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
Quanto all'esigenza di un diretto coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale anche per il reciproco riconoscimento dei crediti (articoli 9 e 10), nel condividere l'esigenza di un raccordo tra gli organi consultivi - CUN e CNAM - per quanto attiene gli aspetti di interrelazione tra le Università e le Istituzioni AFAM, ricorda, però, che la legge n. 508 del 1999 non prevede, al riguardo, attribuzione di competenza in capo al CUN. Osserva quindi che tale aspetto, non può, quindi, essere disciplinato dalla fonte regolamentare


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prevista dalla legge 508 del 1999, ma può trovare la sua idonea collocazione nell'ambito dello schema di disegno di legge di riforma del Consiglio universitario nazionale, presentato recentemente dal Governo.
Condivide, inoltre, l'osservazione circa l'opportunità di prevedere un coordinamento ministeriale per la verifica della computabilità dei crediti acquisiti nell'ambito dei diversi corsi (articolo 9, comma 2), anche in considerazione della necessità di evitare disparità di trattamenti nei confronti degli studenti.
Quanto alla richiesta di prevedere la frequenza (articolo 11, comma 3, lettera i)), obbligatoria in misura non inferiore al 50 per cento della totalità delle attività formative, concorda sulla necessità di prescrivere a livello generale, una frequenza minima, che potrebbe attestarsi anche oltre il 50 per cento, all'80-90 per cento. Ciò in considerazione del fatto che la frequenza - specialmente alle attività di laboratorio - connota intrinsecamente il sistema dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, rappresentandone un elemento identificativo essenziale. Inoltre, rileva che tale aspetto è stato anche segnalato dal Consiglio di Stato.
Ciò premesso, come già rappresentato alla competente Commissione del Senato, ritiene che la parte di regolamento relativa agli ordinamenti didattici sia sufficientemente completa da poter essere varata immediatamente, anche per fornire il necessario quadro di riferimento alle Istituzioni AFAM già dotate di autonomia per aggiornare e arricchire i propri programmi che sono fermi agli anni '30.
Fa quindi presente che il Governo intende, pertanto, procedere al completamento dell'iter necessario a varare il testo regolamentare nella parte relativa agli ordinamenti didattici, con particolare riferimento all'architettura dei percorsi, ai Dipartimenti e alle Scuole, nonché ai crediti formativi accademici.
Quindi, con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione sulle disposizioni regolamentari ultronee rispetto a quelle riguardanti gli ordinamenti didattici, ritiene che le stesse potranno essere oggetto dei necessari approfondimenti in occasione dell'adozione dei regolamenti successivi.
Rende infatti noto che il Governo si impegna a definire, entro brevissimo termine, la disciplina riguardante l'ammissione agli esami finali dei candidati privatisti, la composizione delle Commissioni giudicatrici della prova finale, i criteri per la programmazione del sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, i requisiti di idoneità dei docenti e le modalità delle relative verifiche, la disciplina delle sedi, l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, l'accorpamento e la fusione delle istituzioni esistenti, il trattamento del personale, i corsi di perfezionamento ed i master, la disciplina delle Fondazioni, le Accademie storiche non statali.
In relazione, poi, ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio, assicura che nel testo definitivo del provvedimento sarà introdotta la richiesta clausola di invarianza finanziaria, volta ad escludere che dall'attuazione del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, in relazione all'esigenza manifestata dal relatore nella seduta di ieri, annuncia la disponibilità del Governo ad attendere, prima di procedere alla definitiva emanazione del provvedimento, l'effettiva espressione del parere della Commissione, purché essa avvenga entro la prossima settimana.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, sottolinea l'esigenza di una approfondita valutazione delle questioni emerse nelle audizioni informali svolte nella seduta di ieri e dei chiarimenti testé forniti dal Governo, riservandosi di formalizzare nella prossima seduta la propria proposta di parere.

Piera CAPITELLI (DS-U), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal relatore, auspica che possano essere individuate modalità per giungere alla formulazione di una proposta di parere che possa essere condivisa anche dai gruppi di opposizione.


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Ferdinando ADORNATO, presidente, ritiene che a tale positivo risultato si possa giungere tramite gli opportuni contatti informali tra il relatore e i rappresentanti dei gruppi.

Paolo SANTULLI (FI), relatore, concorda con le considerazioni del presidente ed assicura la propria disponibilità ad avviare un diretto confronto con i rappresentanti delle opposizioni.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione e riordino dell'INVALSI.
Atto n. 386.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 14 settembre 2004.

Angela NAPOLI (AN), relatore, alla luce del dibattito fin qui svolto e delle esigenze emerse nel corso delle audizioni informali svolte nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3), di cui illustra i contenuti.
Esprime infine l'auspicio che il Governo si attivi tempestivamente per dare definitiva ed efficace risposta alle problematiche attinenti al personale dell'INVALSI e dell'INDIRE, anche in relazione all'inserimento di tali istituti nel comparto della ricerca.

Piera CAPITELLI (DS-U) esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore e dà atto che la sua proposta di parere risulta migliorativa del testo in esame, in particolare per quanto riguarda la necessità di distinguere nettamente tra livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi formativi. Ritiene tuttavia che vi siano ragioni di carattere costituzionale e istituzionale che non consentono comunque al suo gruppo di esprimere parere favorevole. In particolare, sottolinea la gravità del fatto che il Governo non abbia chiarito il seguito che intende effettivamente dare al parere della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, e ritiene che tale comportamento leda la corretta dinamica dei rapporti tra lo Stato e le regioni, come prefigurata nel Titolo V della Costituzione.
Presenta pertanto una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (vedi allegato 4), di cui illustra i contenuti.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitelli sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta di del parere favorevole del relatore.

Antonio PALMIERI (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitelli è preclusa dall'approvazione del parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Stato giuridico e diritti degli insegnanti.
C. 4091 Santulli e C. 4095 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Organi collegiali della scuola.
C. 774 Angela Napoli, C. 1186 Grignaffini, C. 1954 Gambale, C. 2010 Adornato e C. 2221 Titti De Simone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.