VII Commissione - Mercoledì 15 settembre 2004


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ALLEGATO 1

Requisiti per l'apertura e il funzionamento delle palestre (C. 4583).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 1. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

ART. 4.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 1. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 1. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
5. 2. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2004 (C. 5179).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato, per la parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2004,
rilevato che il provvedimento prevede tra l'altro l'attuazione, tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari, della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
considerato che, ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva, la misura del compenso spettante all'autore sulle successive vendite dell'opera è determinata esclusivamente in relazione al prezzo di vendita dell'opera stessa, mentre sembra necessario tenere adeguatamente conto anche di altri fattori significativi;
ritenuto pertanto opportuno che il Governo promuova, nelle opportune sedi comunitarie, una revisione di tale disciplina, al fine di giungere a una rideterminazione dei compensi spettanti agli autori che risulti più aderante ai meccanismi del mercato delle opere d'arte contemporanee;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione e riordino dell'INVALSI (Atto n. 386).

PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione e riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;
tenuto conto delle osservazioni e delle proposte emendative espresse dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI, dall'UPI e dai soggetti interessati, auditi sul tema;

premesso che:

l'autonomia delle istituzione scolastiche, la legge n. 62 del 2000 e la necessità di rendere più omogenea sul territorio nazionale la qualità del sistema di istruzione e formazione hanno determinato l'esigenza di realizzare un sistematico servizio di valutazione, anche ad integrazione dell'autovalutazione sino ad ora prevalente nelle istituzione scolastiche;
la valutazione impone competenze specifiche, omogeneità di strumenti, attività di coordinamento utili alla raccolta e all'analisi dei dati ed indicatori al fine di favorire nuove e più incisive politiche scolastiche a livello sia nazionale che locale;
la valutazione volta a garantire e sostenere la qualità del servizio di istruzione e di istruzione e formazione, in un sistema pubblico integrato ed in ambito europeo, non è in contrasto con le specifiche competenze assegnate alle Regioni dal Titolo V della Costituzione;

considerato che:
il Servizio nazionale di valutazione è volto a verificare e garantire la qualità e l'efficacia del sistema scolastico e a sostenere ed assistere le iniziative di valutazione ed autovalutazione, anche in un quadro di collaborazione e di ricerca internazionale in merito;
il decreto legislativo 20 luglio 1989, n. 258, e il successivo regolamento hanno ampliato i compiti e le finalità attribuite all'INVALSI, disciplinandone anche l'organizzazione;
la costituzione di un sistema nazionale di valutazione è indispensabile raccordo con la legge n. 53 del 2003, in quanto volto ad assicurare la più ampia diffusione della cultura e della partecipazione e della responsabilità di tutti i soggetti dell'educazione;
lo stesso articolo 3 della legge n. 53 del 2003 impone l'esigenza di riordinare l'Istituto;
la necessità di realizzare interventi di valutazione esterna e di sistema si raccorda con i processi di autonomia delle istituzione scolastiche e delle riforme ordinamentali dei sistemi educativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:


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1) all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, lettera a), sia soppresso il riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53, poiché tale richiamo risulta non congruo con riferimento alla valutazione concernente «i livelli essenziali di prestazione». Le disposizioni in oggetto, infatti, non riguardano detti livelli essenziali, bensì la «definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici»;
2) al fine di garantire l'autonomia dell'INVALSI, all'articolo 2, comma 3, sia riservata all'Istituto stesso la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche;
3) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: «predispone, nell'ambito» fino a: «a carattere nazionale» siano sostituite dalle seguenti: «predispone e sceglie, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, le prove a carattere nazionale»;

e con le seguenti osservazioni:
a) venga realizzata una sistematica attività di valutazione con rigore e rispettando la graduale applicazione della legge n. 53 del 2003, al fine di riuscire a rendere consapevoli tutti gli operatori scolastici degli obiettivi imposti dal nuovo sistema di valutazione;
b) sia favorito, attraverso la valutazione esterna, il perfezionamento dell'autovalutazione;
c) sia sostenuta l'attività di valutazione con risorse costanti e proporzionate;
d) siano individuate ulteriori forme di valutazione, di carattere non sanzionatorio e relativo ai contesti ed ai livelli di partenza, maggiormente appropriate alla nostra realtà scolastica e con specifico riferimento agli obiettivi contenuti nelle indicazioni nazionali;
e) nel monitoraggio della qualità dell'offerta formativa, sia prevista uniformità di rilevazione dei dati, sia nelle scuole statali sia in quelle non statali, come riconosciuto necessario anche nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 62 del 2000;
f) siano previsti raccordi tra l'INVALSI ed i soggetti, enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di scuola e che si dedicano alle innovazioni pedagogiche e didattiche.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione e riordino dell'INVALSI (Atto n. 386).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO CAPITELLI

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo rilevato che il medesimo viene presentato nella stesura inizialmente sottoposta alla valutazione della Conferenza unificata;
considerato il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 giugno 2004;

premesso che:

lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 marzo 2004 è stato la esaminato nelle riunioni tecniche del 4 e del 18 maggio nel corso delle quali, acquisiti i documenti di osservazioni predisposti dalle Regioni e dalla autonomie locali, si è rilevata la non condivisione del provvedimento predisposto dal Governo «la cui impostazione non svilupperebbe l'integrazione tra i principi fondanti di un sistema educativo di istruzione e formazione che si vuole unitario, prefigurando un aspetto contralistico e non invece un sistema di valutazione fondato sull'interazione e l'integrazione dei diversi soggetti»;
la Conferenza unificata nella seduta del 20 maggio ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e l'apertura di un tavolo di confronto tecnico-politico per affrontare le varie questioni emerse;
nel corso delle riunioni tenute il 9 e l'11 giugno, la Conferenza unificata congiuntamente all'ANCI e all'UPI, hanno formalizzato in un documento le loro richieste di modifica su cui si sono pronunciati negativamente sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
nella Conferenza unificata del 17 giugno le regioni:
prendo atto del mancato accoglimento delle richieste ritenute fondamentali ed evidenziano che la legge n. 53 del 2003 non prevede la delega al Governo per l'istituzione del «Servizio nazionale di valutazione», bensì l'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, mentre esplicita chiaramente la delega a rideterminare le funzioni e la struttura dell'attuale INVALSI;
ribadiscono la necessità che lo stesso decreto vada sottoposto all'intesa della Conferenza unificata in quanto, intendendo definire il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale, interviene, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella materia di istruzione e formazione. Al riguardo il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non tiene conto della proposta conciliativa di avviare in tempi brevi un percorso di collaborazione istituzionale per la definizione del servizio-sistema di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso una strategia


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di intese e di raccordo, stralciando il riordino dell'INVALSI;
ritengono improponibile, pertanto, che l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione coincida col riordino dell'INVALSI;
denunciano ancora l'assimilazione della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con la definizione degli standard minimi formativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n. 53 del 2003;
ritengono inaccettabile che la valutazione della «qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative» in un sistema a legislazione concorrente escluda un percorso di condivisione con le regioni e gli enti locali;
esprimono una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto, salvo l'accoglimento delle seguenti proposte di modifica già presentate in sede di gruppo tecnico-politico:
il titolo dello schema di decreto legislativo sia sostituito dal seguente: «Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione»;

sia soppresso l'articolo 1;

all'articolo 2, comma 1, le parole: Per i fini di cui all'articolo 1 siano sostituite dalle seguenti: Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53 ...»;

all'articolo 2, comma 3, lettera b) le parole: d'intesa con la Conferenza unificata siano sostituite dalle seguenti: con accordo in Conferenza unificata e l'ultimo periodo della medesima lettera b), previi approfondimenti e chiarimenti, sia trasfuso in un nuovo comma;

all'articolo 3:
nella rubrica, dopo le parole:
del sistema, sia aggiunta la seguente: educativo;
al comma 1, la lettera
a) sia sostituita dalla seguente: a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
al comma 1, lettera d) siano aggiunte, in fine le parole: nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998;
al comma 2, sia soppresso il terzo periodo;
e nel quarto periodo le parole:
Agli esiti di verifica siano sostituite dalle seguenti: A tali esiti;

all'articolo 6:
il comma 1 sia sostituito dal seguente:
Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, di cui tre scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto e nominati dal Ministro, uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due designati dalle regioni, uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI;
dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:
1-bis. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni volta che sia richiesto da almeno tre componenti;
dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente:
4-bis. Il Comitato direttivo adotta un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento;

all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze siano aggiunte le seguenti: e uno effettivo e uno supplente designati dalla Conferenza unificata;


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all'articolo 11, commi 1 e 2, dopo la parola: scuola sia sostituita dalle seguenti: istituzioni scolastiche;

dopo l'articolo 13, sia aggiunto il seguente:
Art. 13-bis. 1. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

si propone altresì di mantenere il Comitato scientifico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2000, con funzioni di collaborazione per la predisposizione del previsto programma annuale e per la valutazione delle attività;
preso atto che nella suddetta seduta della Conferenza unificata il Governo, tramite il suo rappresentante, ha presentato un testo di modifiche al decreto che hanno condizionato il parere favorevole di sette regioni e di una provincia autonoma confermando il parere comunque contrario di altre sette regioni;
deplorato il fatto che nessun esponente del Governo abbia sinora riconfermato in sede di Commissione parlamentare gli impegni assunti in Conferenza unificata, e giudicato tale comportamento scorretto dal punto di vista del corretto rapporto che deve esistere al livello istituzionale;
ferma restando la necessità che il testo definitivo accolga integralmente le proposte di modifica sopra indicate, modificando cosi il suo contenuto gravemente incostituzionale;

esprime:

PARERE CONTRARIO