Schema di regolamento in materia di concessione di benefici alle emittenti televisive locali (atto n. 392).
Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza ed istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (atto n. 392);
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dello schema di regolamento, la somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma è ripartita tra le emittenti aventi titolo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto del punteggio derivante dagli elementi di valutazione indicati dal regolamento stesso;
ricordato quindi che tra le finalità della legge n. 448 del 1998 e dello schema di regolamento in oggetto è preminente quella di «premiare» le emittenti che investono nella produzione di programmi di informazione, ferma restando la necessità che una parte dei contributi pervenga comunque a tutte le emittenti;
evidenziata pertanto l'opportunità che, in coerenza con la predetta finalità, si incrementi la quota di risorse da destinare alle emittenti che investono nella produzione di programmi di informazione;
rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), esclude dai contributi le emittenti nei confronti delle quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso nell'anno precedente più di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dei divieti posti a tutela della sensibilità dei minori dal comma 10 o dai commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990;
visto tuttavia che una dettagliata e stringente disciplina volta a «scoraggiare» le emittenti dal diffondere programmi lesivi della sensibilità dei minori è già prevista in altri atti normativi, costituendo un deterrente dotato di una rilevante efficacia, e ritenuto pertanto opportuno prevedere nei confronti delle suddette emittenti una riduzione del contributo anziché l'esclusione dallo stesso;
rilevato che all'articolo 5, comma 3, e alla Tabella A dello schema di regolamento si prevede, tra l'altro, che il contributo sia erogato alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria nel limite del 40 per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore;
ritenuto opportuno, al riguardo, rivedere tale limite percentuale nonché prevedere l'applicazione della regola ordinaria di arrotondamento;
ravvisata l'opportunità - con riferimento ai punteggi di cui alla Tabella A dello schema di regolamento - che i tetti di fatturato da tenere presenti come elemento di valutazione ai fini della determinazione dei punteggi siano rivisti annualmente in aumento del 5 per cento almeno, anziché del solo 2,5 per cento, in considerazione della presumibile crescita spontanea annua dei fatturati delle emittenti;
sottolineata l'opportunità di prevedere, per maggiore chiarezza normativa, in due distinti allegati le tabelle richiamate, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 2;
deliberano di esprimere:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, appare necessario ridurre da un quinto ad un settimo la percentuale che è destinata ad essere attribuita in parti uguali a tutte le emittenti aventi titolo;
b) all'articolo 2, comma 1, si segnala la necessità di sopprimere la lettera a) e di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:
«1-bis. Per le emittenti nei cui confronti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, più di un provvedimento sanzionatorio per violazioni dell'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, ovvero più di due provvedimenti sanzionatori, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, per le violazioni dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i contributi spettanti ai sensi del presente regolamento sono ridotti nella misura seguente:
a) del 30 per cento, se sono erogate più sanzioni per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
b) del 10 per cento, se le sanzioni sono erogate per la violazione di divieti di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223»;
c) all'articolo 5, comma 3, appare necessario prevedere che il contributo sia erogato alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per cento dei graduati, anziché del quaranta per cento come attualmente previsto, sopprimendo nel contempo, nel predetto comma e nella Tabella A, la specificazione «arrotondato all'unità superiore»;
d) alla Tabella A si segnala l'opportunità di elevare dal 2,5 per cento al 5 per cento la revisione annuale in aumento da applicare ai tetti di fatturato che devono prendersi in considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi alle emittenti.
Schema di regolamento in materia di concessione di benefici alle emittenti televisive locali (atto n. 392).
Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza ed istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (atto n. 392);
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dello schema di regolamento, la somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma è ripartita tra le emittenti aventi titolo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto del punteggio derivante dagli elementi di valutazione indicati dal regolamento stesso;
ricordato quindi che tra le finalità della legge n. 448 del 1998 e dello schema di regolamento in oggetto è preminente quella di «premiare» le emittenti che investono nella produzione di programmi di informazione, ferma restando la necessità che una parte dei contributi pervenga comunque a tutte le emittenti;
evidenziata pertanto l'opportunità che, in coerenza con la predetta finalità, si incrementi la quota di risorse da destinare alle emittenti che investono nella produzione di programmi di informazione;
rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), esclude dai contributi le emittenti nei confronti delle quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso nell'anno precedente più di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dei divieti posti a tutela della sensibilità dei minori dal comma 10 o dai commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990;
visto tuttavia che una dettagliata e stringente disciplina volta a «scoraggiare» le emittenti dal diffondere programmi lesivi della sensibilità dei minori è già prevista in altri atti normativi, costituendo un deterrente dotato di una rilevante efficacia, e ritenuto pertanto opportuno prevedere nei confronti delle suddette emittenti una riduzione del contributo anziché l'esclusione dallo stesso;
rilevato che all'articolo 5, comma 3, e alla Tabella A dello schema di regolamento si prevede, tra l'altro, che il contributo sia erogato alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria nel limite del 40 per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore;
ritenuto opportuno, al riguardo, rivedere tale limite percentuale nonché prevedere l'applicazione della regola ordinaria di arrotondamento;
ravvisata l'opportunità - con riferimento ai punteggi di cui alla Tabella A dello schema di regolamento - che i tetti di fatturato da tenere presenti come elemento di valutazione ai fini della determinazione dei punteggi siano rivisti annualmente in aumento del 5 per cento almeno, anziché del solo 2,5 per cento, in considerazione della presumibile crescita spontanea annua dei fatturati delle emittenti;
sottolineata l'opportunità di prevedere, per maggiore chiarezza normativa, in due distinti allegati le tabelle richiamate, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 2;
deliberano di esprimere:
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, appare opportuno ridurre da un quinto ad un settimo la percentuale che è destinata ad essere attribuita in parti uguali a tutte le emittenti aventi titolo;
b) all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di sopprimere la lettera a) e di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:
«1-bis. Per le emittenti nei cui confronti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, più di un provvedimento sanzionatorio per violazioni dell'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, ovvero più di due provvedimenti sanzionatori, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, per le violazioni dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i contributi spettanti ai sensi del presente regolamento sono ridotti nella misura seguente:
a) del 30 per cento, se sono erogate più sanzioni per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
b) del 10 per cento, se le sanzioni sono erogate per la violazione di divieti di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223»;
c) all'articolo 5, comma 3, appare opportuno prevedere che il contributo sia erogato alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per cento dei graduati, anziché del quaranta per cento come attualmente previsto, sopprimendo nel contempo, nel predetto comma e nella Tabella A, la specificazione «arrotondato all'unità superiore»;
d) alla Tabella A si segnala l'opportunità di elevare dal 2,5 per cento al 5 per cento la revisione annuale in aumento da applicare ai tetti di fatturato che devono prendersi in considerazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi alle emittenti;
e) in relazione all'articolo 7, si segnala l'opportunità di dotare i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) delle risorse necessarie all'espletamento delle nuove funzioni ad essi attribuite dallo schema di regolamento.