Commissioni Riunite VIII e IX - Resoconto di giovedì 29 luglio 2004


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente dell'VIII Commissione Francesco STRADELLA. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Tassone e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2002/30/CE in materia di contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.
Atto n. 394.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 27 luglio 2004.

Francesco STRADELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta sono state svolte le relazioni introduttive. Nel prendere peraltro atto che non vi sono richieste di intervento sul complesso del provvedimento, chiede ai relatori se intendano procedere alla formulazione di una proposta di parere in ordine allo schema di decreto legislativo in esame.

Adriano PAROLI (FI), relatore per l'VIII Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato), predisposta d'intesa con il relatore per la IX Commissione.

Valerio CALZOLAIO (DS-U) ritiene preliminarmente opportuno segnalare l'esigenza di recepire, all'interno del parere parlamentare, le osservazioni formulate in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento all'inserimento, nelle premesse e all'interno dell'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, di un esplicito riferimento alla direttiva 2002/49/CE. Allo stesso tempo, andrebbe verificata la portata della definizione di aeroporto contenuta all'articolo 3, che sembrerebbe in realtà più estensiva rispetto alla direttiva comunitaria di riferimento; a tal fine, giudica pertanto utile un contributo esplicativo da parte del Governo.
Quanto all'articolo 1, segnala che, in luogo della formulazione molto chiara


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della direttiva 2002/30/CE, è riportata invece una formula più sfumata: l'attenuazione del valore prescrittivo nel testo dello schema di decreto legislativo è stato peraltro rilevato anche nel parere reso dalla Conferenza unificata, che ha suggerito una diversa formulazione, che prevede di tenere conto, in particolare, della popolazione esposta.
Rileva altresì che, analizzando la proposta di parere presentata dai relatori, si riscontra una penetrante condizione relativa alle deroghe di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, riferita ai voli postali. Al riguardo, intende sottolineare che i voli postali, avendo tendenzialmente un carattere permanente, sono di norma «schedulati» e, dunque, legati ad una programmazione di lungo periodo. In tal senso, qualora si intendesse inserire tali voli tra le deroghe previste all'articolo 2, comma 2, sarebbe comunque necessario fissare criteri di eccezionalità, limitando il numero di voli notturni concessi in deroga; potrebbe a tal fine essere fissato, ad esempio, il tetto massimo di un volo per notte.
Nel rilevare - più in generale - come, allo stesso articolo 2, le ipotesi derogatorie non sembrano riconducibili a quelle contemplate dalla direttiva 2002/30/CE, sottolinea altresì l'esigenza di accogliere i rilievi formulati nel parere della Conferenza unificata con riferimento all'articolo 7, laddove si richiede che la disciplina generale delle restrizioni operative non si applichi alle restrizioni operative «in atto» alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, mentre l'articolo 7 della direttiva da recepire utilizza una formulazione parzialmente diversa, facendo riferimento alle restrizioni operative «già decise».
In conclusione, ritiene che un giudizio complessivo sul provvedimento non possa trascurare il fatto che lo schema di decreto presentato alle Commissioni riunite appare piuttosto generico, anche perché si rinvia a successivi atti normativi la definizione degli indirizzi operativi e si rende, di fatto, alquanto sfumato il contenuto prescrittivo di carattere generale. Sarebbe al contrario stato auspicabile che tutti gli elementi di dettaglio ed operativi fossero già inseriti nello schema di decreto, anche al fine di consentirne una valutazione ai competenti organi parlamentari che, invece, saranno esclusi da qualsiasi verifica sugli atti di normazione secondaria che discenderanno dal provvedimento in esame.

Eugenio DUCA (DS-U) intende innanzitutto rilevare che, a suo giudizio, lo schema di decreto legislativo in esame costituisce più un provvedimento programmatico o per così dire «manifesto» che non un provvedimento normativo vero e proprio, essendo caratterizzato da una sostanziale mancanza di previsioni concrete. Fa quindi presente che il problema del rumore negli aeroporti è molto sentito dalle comunità locali, soprattutto in quelle aree in cui gli scali aeroportuali sono strettamente intrecciati con il contesto urbano, come nei casi di Napoli e Milano, e che pertanto la questione ha una sua rilevanza politica che nello schema in esame è misconosciuta.
Coglie inoltre l'occasione per sollecitare un chiarimento da parte del Governo sui suoi intendimenti in ordine alla disciplina «anti-rumore» vigente, ricordando che si tratta di una normativa volta a disincentivare l'utilizzo di velivoli rumorosi mediante un sistema premiale basato sulla penalizzazione dei rumori. Tale normativa è rimasta del tutto priva di attuazione, in quanto non sono stati adottati gli indispensabili decreti attuativi, inclusa l'individuazione del conto corrente sul quale i vettori aerei dovrebbero effettuare il versamento delle relative somme.
Alla luce di quanto ricordato, riscontra una sorta di contraddizione nell'azione del Governo, in quanto questo ha per un verso predisposto uno schema di decreto legislativo contenente più «auspici» che norme vere e proprie, mentre per contro non dà attuazione alla normativa per contrastare l'inquinamento acustico negli aeroporti già vigente, che è potenzialmente assai efficace.


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Un ulteriore elemento di incertezza traspare, a suo avviso, dalle scelte del Governo riguardanti l'ENAC. Infatti, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Governo starebbe predisponendo un decreto-legge in materia di trasporto aereo, e in particolar intenderebbe attribuire all'ENAC numerose ed importanti funzioni. Per contro, lo schema di decreto legislativo in esame sembra ridurre il ruolo dell'ENAC a tutto vantaggio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rilevando quindi che l'orientamento del Governo al riguardo non appare coerente, auspica un chiarimento da parte del viceministro Tassone.
Nel complesso, comunque, ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame pecchi di eccessiva genericità e finisca in sostanza per «annacquare» e svuotare la direttiva che è chiamato a recepire.

Ettore ROSATO (MARGH-U) ritiene che il parere che le Commissioni sono chiamate ad esprimere dovrebbe tener conto di quanto è stato fatto presente dalla Conferenza unificata, che ha condizionato il proprio parere favorevole ad una riformulazione dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo finalizzata a prevedere che nella composizione del Comitato istituito dall'ENAC ai sensi dell'articolo citato siano ricompresi anche tecnici indicati dalle regioni e province autonome e dall'Agenzia regionale per l'ambiente territorialmente interessata. In particolare, la presenza di un rappresentante di quest'ultima è tanto più auspicabile in quanto la presenza nel Comitato sopra ricordato degli organismi preposti alla tutela dell'ambiente appare minoritaria nel testo predisposto dal Governo rispetto alla presenza di esponenti designati dall'amministrazione dei trasporti o comunque dal mondo del trasporto aereo.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI, intervenendo per una precisazione in ordine alle osservazioni formulate dal deputato Calzolaio, intende sottolineare che la definizione di aeroporto contenuta nello schema di decreto tiene conto, non soltanto della direttiva 2002/30/CE, ma anche della normativa nazionale vigente in materia e della direttiva 2002/49/CE, richiamata dallo stesso deputato Calzolaio. Analoghe considerazioni vanno peraltro estese alle disposizioni riguardanti le restrizioni operative.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore per la IX Commissione, richiamando le considerazioni svolte dal deputato Calzolaio, fa presente che la deroga più importante è stata introdotta dalla direttiva stessa, ed è quella prevista dall'articolo 8 relativa ai velivoli immatricolati in favore dei paesi in via di sviluppo.
Per quanto riguarda la fattispecie di «aeroporti» rileva che, come emerge dalla definizione vigente data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in essa non è da ricomprendere la categoria degli idroscali e che, in ogni modo, il provvedimento in esame trova applicazione solo con riferimento agli aeroporti con più di 50 mila movimenti annui che, in base ai dati relativi all'anno corrente, in Italia sono circa nove o dieci.
Per quanto attiene ai voli postali, ricorda che il servizio postale è un servizio pubblico di primaria importanza, sottolineando come le spedizioni postali siano oggi - diversamente da alcuni anni fa - effettuate mediante velivoli a turboelica, piccoli e silenziosi. Sottolinea inoltre come tali voli postali effettuati con aeromobili silenziosi entrino anch'essi, al fine dell'eventuale applicazione di misure restrittive previste dallo schema di decreto legislativo in esame, nel conto dei movimenti annui. È pertanto a suo avviso opportuno che della disciplina derogatoria prevista dallo schema di decreto legislativo in esame possano beneficiare anche i voli postali, che - come testè ricordato - non contribuiscono a produrre inquinamento acustico.

Adriano PAROLI (FI), relatore per l'VIII Commissione, anche al fine di valutare l'opportunità di recepire nella proposta di parere alcune delle indicazioni provenienti dai deputati di opposizione, prospetta


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l'esigenza di una breve sospensione della seduta, al fine di procedere - in via informale - ad alcuni approfondimenti di natura tecnica.

Francesco STRADELLA, presidente, alla luce della richiesta formulata, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.

Adriano PAROLI (FI), relatore per l'VIII Commissione, nel confermare la proposta di parere presentata, prospetta tuttavia l'eventualità che, al fine di recepire quanto evidenziato nel corso della discussione, alla prima delle condizioni contenute nel parere sia inserito un inciso che preveda che l'inserimento di nuove deroghe all'articolo 2, comma 2, avvenga «disciplinandone le modalità di applicazione». Tale integrazione avrebbe infatti l'obiettivo di regolamentare, in qualche misura, l'eccezionalità dei voli postali notturni nell'ambito delle deroghe disposte dalla stessa direttiva 2002/30/CE.

Giorgio PANATTONI (DS-U) esprime la propria contrarietà a prevedere che ai voli postali notturni si debba applicare un carattere di eccezionalità invece di introdurre una specifica deroga.

Francesco STRADELLA, presidente, intervenendo per una precisazione, rileva come l'intervento del deputato Calzolaio avesse in precedenza posto in luce elementi che sembrerebbero andare, in realtà, in una direzione contraria rispetto a quella testé evidenziata dal deputato Panattoni.

Giorgio PANATTONI (DS-U) fa presente che, a suo avviso, vi è la necessità di prevedere un vero e proprio regime derogatorio in favore dei voli postali che possono definirsi «schedulati», proprio in ragione della loro specifica natura; tali voli, infatti, vanno tenuti distinti dai voli postali aventi carattere eccezionale, ai quali faceva riferimento il collega Calzolaio.

Ettore ROSATO (MARGH-U), nel concordare con i rilievi svolti dal deputato Panattoni, insiste affinché la proposta di parere dei relatori sia integrata dalla richiesta contenuta nel parere della Conferenza unificata in ordine all'articolo 6 del provvedimento, nel senso di inserire un rappresentante regionale nell'ambito del comitato tecnico.

Francesco STRADELLA, presidente, ritiene che la richiesta di integrazione dei componenti del comitato tecnico sia un dato che rientra nella piena autonomia che caratterizza le prerogative della Conferenza unificata; sembrerebbe pertanto preferibile che la scelta definitiva in ordine a tale argomento sia rimessa alle valutazioni dell'Esecutivo, piuttosto che alla sede parlamentare, essendo le Commissioni riunite chiamate esclusivamente ad esprimere un parere su uno schema di decreto trasmesso dal Governo.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore per la IX Commissione, esprime forti perplessità circa il rischio di una crescita del numero dei componenti del comitato tecnico, che comporterebbe evidenti difficoltà di gestione, nonché una possibile frammentazione delle diverse istanze coinvolte. Rileva altresì che, essendo gli oneri rimessi ai gestori aeroportuali, un aumento del numero dei componenti potrebbe incidere in misura considerevole e, forse, impropria sulle spese di tali soggetti.

Eugenio DUCA (DS-U) sottolinea che la materia degli aeroporti è oggi materia di legislazione concorrente e ritiene pertanto opportuno assicurare, in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale, tutte le possibili forme di intesa tra Stato e regioni.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore per la IX Commissione, ritiene che la presenza di rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati appare di fatto


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assicurata dal provvedimento in esame sia dal componente designato dalle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) - che sono tra l'altro gli organismi preposti al controllo dell'inquinamento acustico negli aeroporti non provvisti di sistemi di monitoraggio in continuo - sia dalla partecipazione dei soggetti rispettivamente competenti per territorio, la cui individuazione, peraltro, potrà presentare alcune difficoltà in sede applicativa. Ribadisce quindi l'opportunità di non elevare eccessivamente il numero dei componenti del Comitato.

Il Viceministro Mario TASSONE, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 6 in merito al Comitato ivi istituito, sulla cui ampiezza e composizione condivide l'opportunità di una riflessione pur risultando allo stato sostanzialmente rappresentativo dei vari organismi e soggetti coinvolti, ritiene che l'esigenza prioritaria sia quella di assicurare che lo stesso possa operare agevolmente e funzionalmente.
Esprime quindi una valutazione favorevole sulla proposta di parere dei relatori. Peraltro, con riferimento alla seconda condizione prevista nel parere, non può non far presente che l'attuazione della stessa determinerebbe, di fatto, un onere finanziario per il bilancio dello Stato per il quale non è prevista una copertura finanziaria. Accoglie pertanto lo spirito di tale rilievo, sottolineando l'opportunità di prevedere una revisione dell'attuale disciplina delle concessioni aeroportuali.
Si dice inoltre d'accordo con il deputato Panattoni sull'opportunità di distinguere, in linea generale, tra il regime da prevedere per situazioni che rivestono carattere di eccezionalità da quello previsto per situazioni con carattere di regolarità, come è il caso dei voli postali.

Adriano PAROLI (FI), relatore per l'VIII Commissione, in considerazione degli interventi svolti, avverte che i relatori non ritengono opportuno modificare la proposta di parere originariamente presentata, di cui raccomanda pertanto, anche a nome del relatore della IX Commissione, l'approvazione da parte delle Commissioni riunite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.35.