Commissioni Riunite VIII e IX - Giovedì 29 luglio 2004


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2002/30/CE in materia di contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite VIII e IX,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2002/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (Atto n. 394);
valutato positivamente, nelle sue linee generali, il contenuto dello schema di decreto legislativo, che prevede misure per la riduzione dell'inquinamento acustico negli aeroporti con traffico annuo superiore ai 50.000 movimenti;
considerato che, all'articolo 2, comma 1, sembrerebbe da specificare il significato del termine «non occasionale» riferito all'aggravamento del clima acustico;
rilevato che, all'articolo 8, pur essendo introdotta - conformemente alla direttiva 2002/30/CE - la deroga per i velivoli immatricolati nei paesi in via di sviluppo, sembrerebbe da valutare una limitazione della portata temporale della deroga, in considerazione della finalità complessiva della direttiva di ridurre l'inquinamento acustico negli aeroporti, salvaguardando al tempo stesso le esigenze del mercato interno;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 2, si segnala la necessità di prevedere che, alla luce delle peculiari esigenze di servizio, siano inserite tra le deroghe previste anche i voli di Stato, i voli postali ed equiparati;
2) appare necessario rivedere la disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, nel senso di porre gli oneri ed i costi ivi previsti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto interessato esclusivamente nel caso in cui si tratti di ente titolare di concessione di gestione totale;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, in relazione alla definizione dei «descrittori acustici notturni», si consideri l'opportunità di esplicitare il riferimento alla direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) all'articolo 6, comma 1, si verifichi la congruità dell'attribuzione di una funzione consultiva ai dicasteri ivi indicati, considerato in particolare il ruolo di vigilanza svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dell'ENAC;
c) all'articolo 6, comma 2, si segnala infine l'esigenza di riformulare la disposizione nel senso di prevedere una riduzione del numero dei componenti del Comitato ivi previsto, in modo da evitare duplicazioni di soggetti facenti riferimento, a vario titolo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.