Martedì 13 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Paolo Mammola.
La seduta comincia alle 11.15.
Modificazioni di articoli della Parte II della Costituzione.
C. 4862 cost. Governo e abb., approvato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marcello MEROI (AN), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, di cui sottolinea preliminarmente l'ampiezza e la complessità, soffermandosi brevemente su ciascuno dei quarantadue articoli di cui si compone, che sostituiscono o novellano la metà degli ottanta articoli della Parte II della Costituzione.
Richiama, quindi, il contenuto del Capo I, che affronta in primo luogo il tema della composizione delle due Camere. Ricorda che il numero dei componenti della Camera dei deputati scende da seicentotrenta a quattrocentododici, di cui dodici eletti nella circoscrizione Estero. Il Senato, a sua volta, viene ad essere composto da duecento senatori eletti su base regionale e da sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, oltre che dai senatori a vita. Il nuovo Senato - che muta la denominazione in Senato federale della Repubblica - è posto in collegamento con il sistema politico delle regioni e con il territorio in diversi modi: in primo luogo attraverso le regole sull'elettorato passivo dei senatori e attraverso la sincronizzazione delle elezioni dei Consigli regionali e dell'elezione del Senato federale. Illustra quindi il contenuto delle disposizioni che riguardano i requisiti per l'eleggibilità, i senatori a vita, la durata ed il funzionamento delle Camere.
Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dal disegno di legge costituzionale in esame al procedimento legislativo, dirette al superamento del «bicameralismo perfetto» mediante un riparto per materia delle competenze legislative tra le due Camere. Si prevede, infatti, che la Camera dei deputati approvi i progetti di legge concernenti le materie nelle quali lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva - elencate all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione - e che il Senato federale approvi invece i progetti di legge recanti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente, elencate al terzo comma del medesimo articolo. Ricorda inoltre che la Camera non competente ha peraltro la possibilità di proporre modifiche al progetto di legge approvato dall'altra Camera: deve però farlo entro termini ristretti. In ogni caso, sulle modifiche proposte decide in via definitiva la Camera competente.
Rileva quindi che il procedimento di approvazione bicamerale è conservato per i disegni di legge vertenti su determinate materie - quali, in particolare, la perequazione delle risorse finanziarie, le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, la tutela della concorrenza, la disciplina elettorale di Camera e Senato federale, l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione -. Peraltro, si prevede che, se le Camere non concordano sul medesimo testo dopo la prima lettura, è convocata una Commissione mista paritetica con il compito di proporre un testo da sottoporre senza emendamenti al voto delle due assemblee.
Richiama poi il contenuto del Capo II che reca modifiche alla disciplina costituzionale relativa al Presidente della Repubblica che è «garante della Costituzione e rappresenta l'unità federale della Nazione». Il Presidente è eletto da un'apposita Assemblea della Repubblica, composta dai membri delle due Camere, dai presidenti delle regioni e delle province autonome e da delegati dei Consigli regionali. I poteri del Capo dello Stato vengono parzialmente ridefiniti; in particolare, nomina i presidenti delle autorità amministrative indipendenti e il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, per una serie di atti presidenziali, tra i quali il decreto di concessione della grazia, non è più richiesta la controfirma ministeriale.
In tema di Governo e Primo ministro, interviene il Capo III, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, che assume il nome di Primo ministro e ha il potere di nominare e di revocare i ministri, è designato direttamente dal corpo elettorale: è infatti nominato in tale carica il candidato collegato alla coalizione che ha ottenuto la maggioranza nelle elezioni per la Camera dei deputati. Sottolinea quindi che il rapporto di fiducia, condizione della permanenza in carica del Governo, sussiste tra il Governo e la sola Camera dei deputati, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni che alla stessa sono attribuite. Sull'attività legislativa del Senato federale il Governo può intervenire esclusivamente attivando una specifica procedura che consente di ricondurre i progetti di legge di competenza del Senato al procedimento di approvazione bicamerale.
Richiama poi le modifiche apportate dal Capo V alla disciplina in materia di regioni e autonomie locali. Ricorda, in particolare, che sono individuate espressamente alcune delle materie nelle quali spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva e che per le leggi regionali, inoltre, è reintrodotto espressamente il vincolo del rispetto dell'interesse nazionale. Rileva che il criterio di riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo sancito dall'articolo 118 della Costituzione non viene mutato: le funzioni amministrative restano di spettanza dei comuni, salvo che si renda necessario attribuirle ai livelli di Governo superiori. Ricorda quindi che l'articolo 35 chiama la legge statale - di competenza bicamerale - a disciplinare forme di intesa e di coordinamento tra lo Stato e le regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative relative, per quanto riguarda
le materie di competenza della IX Commissione, alle «grandi reti di trasporto e navigazione».
Si sofferma infine sulle disposizioni del Capo VI relative alla Corte costituzionale, dove si prevede che la Camera dei deputati non concorre più all'elezione dei quindici giudici. Di questi, sette sono eletti dal Senato federale integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome, quattro sono nominati dal Presidente della Repubblica e altri quattro dalle supreme magistrature.
Ricorda quindi che la maggior parte della disciplina descritta troverà applicazione a decorrere dall'inizio della XV legislatura ad eccezione delle norme in materia di ordinamento territoriale, che sono immediatamente applicabili, della la riduzione del numero dei deputati e dei senatori, che interverrà dopo il quinto anno dall'inizio della prossima legislatura, ed il rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura.
Richiama infine alcuni aspetti sui quali potranno essere opportuni più attenti approfondimenti nel prosieguo dell'esame. In particolare, all'articolo 4, potrebbe essere opportuno formulare con maggiore chiarezza la disposizione che prevede la residenza nella regione tra i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Con riferimento all'articolo 38, sarebbe a suo giudizio più opportuno attribuire alla Camera dei deputati, che è la Camera alla quale sono riservate le questioni politiche di rilevanza nazionale, la competenza a decidere in merito alle ipotesi di violazione dell'interesse nazionale da parte delle leggi regionali.
Con riferimento agli articoli 34 e 35, che riguardano indirettamente e attraverso una connessione interpretativa più che testuale le materie di competenza della Commissione trasporti, osserva che la Costituzione vigente distingue la materia «grandi reti di trasporto e navigazione» da quella «porti e aeroporti civili». Ciò premesso, rileva che le modifiche apportate all'articolo 118 della Costituzione chiamano la legge statale a definire forme di intesa e di coordinamento tra lo Stato e le regioni nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi reti di trasporto e navigazione, ma non nell'esercizio di quelle relative ai porti e aeroporti civili, nonostante la connessione tra le due materie sia assai stretta e penetrante. Ritiene inoltre che occorrerebbe individuare con maggiore precisione gli ambiti di intervento che verrebbero a spettare, rispettivamente, alla legge statale - vale a dire bicamerale - chiamata a definire le forme di intesa e di coordinamento tra lo Stato e le regioni con riferimento alle funzioni amministrative, alla legge federale - di competenza del Senato - chiamata a definire i principi fondamentali nell'ambito delle grandi reti di trasporto e navigazione, che è materia di legislazione concorrente, e alla legge regionale cui spetta la disciplina in questa materia, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che è riservata, come detto, alla legge federale.
Ritiene, infine, che questa potrebbe essere l'occasione per svolgere una riflessione anche sull'esigenza di chiarire l'assetto delle competenze con riguardo al tema cruciale della «sicurezza dei trasporti», che presenta indubbi profili di rilevanza nazionale con implicazioni che coinvolgono l'incolumità delle persone, ma anche l'efficienza dei trasporti e la loro integrazione con il sistema produttivo.
In conclusione, vista la rilevanza e la delicatezza della materia, auspica che vi possa essere una discussione che affronti al tempo stesso gli aspetti più strettamente politici insieme a quelli di carattere più squisitamente tecnico-legislativo.
Giorgio PANATTONI (DS-U) - dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia e approfondita relazione svolta dal deputato Meroi ed aver fatto cenno di numerose perplessità che nutre sul provvedimento e nel merito delle quali si riserva di entrare nel prosieguo dell'iter - intende richiamare l'attenzione della Commissione su una questione che ritiene preliminare e di metodo. Ritiene infatti fuori luogo che le Commissioni debbano esprimere un parere che è di fatto sostanzialmente inutile
in quanto riferito a un testo dal destino totalmente incerto. Osserva infatti che il provvedimento in titolo è parte dell'insieme delle questioni sulle quali in questi giorni si sta svolgendo un aspro confronto all'interno della maggioranza e sottolinea che su di esso una forza politica di maggioranza, l'UDC, non ha mai nascosto di nutrire ampie riserve che ne investono l'impianto complessivo, e non semplicemente aspetti di dettaglio, mentre la Lega si è dichiarata disposta ad accettare modifiche a condizione che non mettano in discussione i principi di fondo della riforma.
Alla luce di tali circostanze, ritiene pertanto che l'esame del provvedimento dovrebbe essere «congelato» nella stessa I Commissione in attesa degli esiti della cosiddetta verifica di Governo, che a suo avviso condurrà prevedibilmente alla pressoché totale riscrittura e quindi al superamento del testo sul quale oggi le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere. Aggiunge che, oltre che lesivo della dignità del Parlamento per le ragioni che ha detto, l'esame del provvedimento è a suo avviso inopportuno anche perché rischia di provocare ritardi nel fitto calendario dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea relativo al mese di luglio, nel quale sono inserite numerose questioni sostanziali ed urgenti che non consentono di indugiare su un provvedimento superato.
Chiede in conclusione che il suo richiamo all'opportunità di sospendere, per il momento, l'esame del provvedimento in titolo sia attentamente valutato dal relatore e da tutti i gruppi e che tale questione preliminare sia inserita nel parere da esprimere alla I Commissione.
Giorgio BORNACIN, presidente, ricorda che alle ore 12 sono previste votazioni in Assemblea e che sono all'ordine del giorno della Commissione altri punti da trattare prima di allora.
Ettore ROSATO (MARGH-U) ringrazia il relatore per la sua accurata e puntuale analisi del provvedimento in esame e in particolare per le riflessioni relative ai profili di più stretta competenza della Commissione. Associandosi quindi alle considerazioni del deputato Panattoni, esprime la convinzione che sia inopportuno in questo momento soffermarsi su un provvedimento che è parte essenziale di quel programma di Governo sul quale è oggi in corso un dibattito interno alla maggioranza e fa al riguardo presente che risultano presentati presso la I Commissione oltre cinquecento emendamenti, dei quali meno di un terzo recano la firma di deputati dell'opposizione.
Nel merito del provvedimento, si sofferma sull'articolo 33, che conserva immutato il principio per cui gli statuti delle regioni a statuto speciale sono adottati con legge costituzionale, sebbene preveda ora la previa intesa con la regione interessata, che deve essere espressa nel termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di formazione della legge costituzionale che reca lo statuto speciale della regione. È a suo avviso incongruo, tuttavia, che non si consenta alle regioni di approvare i propri statuti in piena autonomia, proprio mentre numerose importanti materie sono attribuite alla loro competenza legislativa esclusiva o concorrente nell'ambito di una riforma dell'ordinamento della Repubblica che intende accentuarne l'assetto federale.
Si associa quindi alle considerazioni svolte dal relatore con riferimento all'articolo 35, che, modificando l'articolo 118 della Costituzione, riserva alla legge statale la disciplina di forme di intesa e di coordinamento tra lo Stato e le regioni, ma soltanto per quanto riguarda le grandi reti di trasporto e navigazione, e non anche per quanto concerne i porti e gli aeroporti civili, che costituiscono una materia diversa dalla prima ma ad essa strettamente collegata.
Conclude sottolineando che non sussistono a suo avviso le condizioni per condurre un dibattito serio e approfondito, dovendosi attendere le conclusioni del tavolo di confronto aperto all'interno della maggioranza, e auspica pertanto che l'esame del provvedimento in titolo sia
rinviato ad altra seduta, se non addirittura sospeso per essere eventualmente ripreso dopo la pausa estiva.
Giorgio BORNACIN, presidente, nel fare presente che le questioni poste in ordine ai tempi ed alle modalità di esame del provvedimento potranno essere più opportunamente valutate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.55.
Martedì 13 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.
La seduta comincia alle 11.55.
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale.
Atto n. 381.
(Rinvio dell'esame).
La Commissione inizia l'esame.
Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione non avvii l'esame del provvedimento in assenza del rappresentante del Governo.
Giorgio BORNACIN, presidente, avverte che il sottosegretario Mammola - che è statp presente finora ai lavori della Commissione - si è dovuto al momento assentare. Pertanto, preso atto della richiesta del deputato Panattoni e tenuto conto che alle ore 12 sono previste votazioni in Assemblea, rinvia l'esame del provvedimento in titolo alla giornata di domani.
La seduta termina alle 12.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Proposta di nomina dell'ingegner Cristoforo Canavese a presidente dell'Autorità portuale di Savona.
Atto n. 108.
Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.
Atto n. 106.
Misure per potenziare e riqualificare gli aeroporti, le idrovie regionali e locali e gli idroscali.
C. 943 Butti, C. 2506 Daniele Galli, C. 4950 Gibelli e C. 4951 Rizzi.