VIII Commissione - Mercoledì 7 luglio 2004


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale (atto n. 375).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale» e fatto rinvio ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);
considerato che lo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo in attuazione della legge n. 443 del 2001, contiene disposizioni integrative del decreto legislativo n. 190 del 2002 in materia di infrastrutture strategiche, ponendo in essere una significativa integrazione del quadro normativo vigente, disciplinando la nuova figura del contraente generale, introdotta, in linea di principio, nell'ordinamento dalla citata legge n. 443 del 2001;
preso atto che l'istituzione di un sistema di qualificazione nuovo e diverso da quello degli appaltatori è resa necessaria, da un lato, dalla differente natura delle attività da compiere e, dall'altro, dalle dimensioni, soprattutto economiche, delle opere da realizzare;
ritenuto opportuno che il Governo abbia deciso di esercitare la delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190 del 2002, intervenendo con una disciplina di natura legislativa su un argomento di particolare rilevanza e delicatezza per l'attuazione della normativa speciale in tema di infrastrutture strategiche;
osservato peraltro che, all'articolo 20-quater, comma 2, si introduce una disposizione che, fissando un termine temporale di tre anni, sembrerebbe avere l'effetto di dettare una disciplina più restrittiva e contraddittoria rispetto a quella vigente di carattere generale sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in particolare dopo le modifiche di recente introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004;
segnalato altresì che, all'articolo 20-quinquies, comma 3, sembrerebbe opportuno, sul modello del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, fornire, in allegato allo schema di decreto, anche il modulo di redazione del certificato dei lavori;
rilevato infine che, all'articolo 20-octies, comma 8, si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di corrispondere un premio in denaro a parziale recupero delle spese sostenute da concorrenti che non abbiano ottenuto l'aggiudicazione in appalti concorso o gare da assegnare all'offerta economicamente più vantaggiosa, dando vita ad un meccanismo che potrebbe teoricamente prestarsi ad un utilizzo distorto e contraddittorio delle citate disposizioni;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 20-octies, il comma 8 sia soppresso o, quanto meno, sia modificato


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in modo da restringere in misura significativa i margini di discrezionalità delle stazioni appaltanti e prevedere comunque un tetto massimo, rigorosamente contenuto entro limiti di assoluta ragionevolezza, per il premio in denaro da conferire ai migliori classificati che non risultino aggiudicatari dell'appalto, garantendo al tempo stesso l'introduzione di idonei meccanismi di salvaguardia, che consentano di prevenire un eventuale uso distorsivo, lesivo della concorrenza o potenzialmente fraudolento delle disposizioni medesime;

e con le seguenti osservazioni:
a) sia verificata l'opportunità di rimodulare il contenuto dell'articolo 20-quater, comma 2, in base al quale, secondo una lettura testuale, tutte le imprese la cui qualificazione sia stata rilasciata da più di tre anni, anche se hanno superato la cosiddetta «mini-verifica» triennale, sembrerebbero essere sottoposte all'obbligo di una nuova dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, creandosi di fatto un obbligo aggiuntivo rispetto alla cosiddetta «mini-verifica», laddove questa è volta, fra l'altro, a verificare proprio il mantenimento dei requisiti di ordine generale;
b) all'articolo 20-quinquies, comma 3, si valuti la possibilità di fornire, in allegato allo schema di decreto legislativo, anche un «modulo-tipo» di redazione del certificato dei lavori, secondo quanto già previsto, per il sistema generale di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, dall'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (e dal relativo Allegato D);
c) all'articolo 20-quinquies, comma 5, che reca una norma di carattere transitorio, applicabile alle iscrizioni fino al 31 dicembre 2013, si verifichi la congruità della disposizione che consente di sostituire temporaneamente il possesso di requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa con il possesso di attestazioni SOA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, creando di fatto soltanto due grandi fasce di classifiche alle quali fare riferimento per le attestazioni delle imprese operanti sul mercato;
d) all'articolo 20-sexies, comma 4, per ragioni di coerenza nella formulazione del testo, appare opportuno fornire, alla lettera a), una definizione del termine «prequalifica», che peraltro non si rinviene in alcuna altra parte del provvedimento, nonché riformulare la lettera c), con specifico riferimento al termine «qualificazione alla gara», che non sembrerebbe coordinato con le restanti parti del testo;
e) all'articolo 20-septies, comma 2, l'erroneo riferimento al «presente regolamento» andrebbe sostituito con un riferimento al «presente decreto legislativo»;
f) all'articolo 20-octies, comma 4, sia valutata l'opportunità di riformulare parzialmente la disposizione, sostituendo il parametro della «maggiore entità della quota di imprese affidatarie» con un parametro che faccia riferimento alla maggiore entità della quota di lavori e servizi;
g) all'articolo 20-octies, comma 7, si verifichi la possibilità di sopprimere il riferimento all'esclusione esplicita delle imprese assegnatarie di un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro, che sembrerebbe già presente all'interno dell'articolo 20-sexies, comma 4.


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ALLEGATO 2

Governo del territorio (Testo unificato C. 153 Bossi, C. 442 Vigni, C. 677 Martinat, C. 1065 Pecoraro Scanio, C. 3627 Mantini, C. 3810 Sandri, C. 3860 Lupi, C. 4707 Vendola).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUB
EMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.15 del Relatore.

Al secondo capoverso, sostituire le parole da: sopprimere fino alla fine del capoverso con le seguenti: primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio» e al secondo periodo sopprimere le parole: «la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali».
0. 1. 15. 1.Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte altresì salve le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali ed aggiungere in fine le seguenti parole: , con esclusione della tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: sull'ordinamento civile e penale inserire le seguenti: , sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio e sostituire le parole: , dell'ecosistema e dei beni culturali con le seguenti: e dell'ecosistema.
1. 15.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 3, sostituire le parole: , dell'ecosistema e dei beni culturali con le seguenti: e dell'ecosistema.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: e dei beni ambientali.
2. 14.Il Relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Sono altresì esercitate dallo Stato le funzioni relative al governo del territorio, in ordine alle esigenze di tutela delle competenze istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'espletamento delle attività operative ed infrastrutturali per la difesa nazionale e per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché delle competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione allo svolgimento delle attività di difesa civile e delle competenze per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, da definire con il metodo della cooperazione, mediante intese, accordi procedimentali e comitati paritetici per la concertazione in materia di territorio fra i diversi soggetti istituzionali.
2. 15.Il Governo.


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ART. 5.

Subemendamento all'emendamento 5.70 del Relatore.

Sopprimere le parole da: comma 3, sostituire le parole fino a: Conseguentemente, al medesimo.
0. 5. 70. 1.Parolo, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire le parole: è l'unico strumento di disciplina della totalità del territorio con le seguenti: è lo strumento di disciplina complessiva del territorio comunale.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole: concernente il territorio inserire le seguenti: medesimo. Esso recepisce le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani paesaggistici nonché quelli imposti ai sensi delle normative statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
5. 70.Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00451 Vigni: Monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,
premesso che:
in materia di condono edilizio, la Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 24 giugno 2004, pur riconoscendo, per la sua natura straordinaria, l'ammissibilità costituzionale in linea di principio del condono - previsto dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 -, ha affermato la necessità di un riequilibrio dei poteri concessi allo Stato e alle Regioni in materia, proprio alla luce della riforma del titolo V della Costituzione e, soprattutto, in virtù di «quel federalismo solidale e collaborativo», affermato con la precedente pronuncia n. 303 del 2003;
la Consulta, pertanto, nel riconoscere il determinante ruolo alle regioni nella attuazione della legislazione in tale materia e, in particolare, nella «articolazione e specificazione» delle disposizioni dettate dal legislatore statale sul versante amministrativo del condono, sancisce che lo Stato provveda con legge a fissare un termine congruo per consentire alle autonomie regionali di esercitare le proprie facoltà e compiere le proprie scelte, tra cui anche la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di sanatoria, nei limiti previsti dalla regione stessa;
tale ultima circostanza - oltre alla proroga dei termini di presentazione della domanda di sanatoria, già operata dalla legge n. 141 del 2004 - rischia di costituire un preoccupante fattore di incremento dell'abusivismo che ha registrato, nel 2003, e proprio per effetto del preannunciato condono, una crescita del 41 per cento, determinando, inevitabilmente, una devastante e inaccettabile ferita per l'ambiente, il territorio, la legalità, l'etica pubblica;

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le iniziative necessarie - anche attraverso l'elaborazione di un apposito piano, che contempli, altresì, il ricorso a tecnologie satellitari - per assicurare un attento, costante ed efficiente monitoraggio di tutto il territorio nazionale, al fine di contrastare definitivamente il fenomeno dell'abusivismo, in modo che sia assicurata la repressione dei reati ad esso connessi e garantendo adeguati finanziamenti alle istituzioni locali finalizzati agli interventi di demolizione delle costruzioni abusive;
b) a provvedere, in tempi rapidi, a dare opportuna ed adeguata pubblicità al suddetto piano di prevenzione e repressione.
(8-00093)«Vigni, Realacci».