XII Commissione - Resoconto di marted́ 22 giugno 2004


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.05.

Sul calendario dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 giugno 2004 è stato predisposto il seguente calendario dei lavori della Commissione per la settimana dal 21 al 25 giugno 2004:

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA SETTIMANA DAL 21 AL 25 GIUGNO 2004.

Martedì 22 giugno 2004.

Ore 13

Comunicazioni del Presidente:
Sul calendario dei lavori per la settimana dal 21 al 25 giugno 2004.


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Al termine

Sede consultiva:
Alla II Commissione: Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (esame nuovo testo C. 4294 Governo - rel. Francesca Martini).

Al termine

Atti del Governo:
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento del Ministero della salute per i contributi agli enti per l'anno 2004 (esame atto n. 376 - rel. Caminiti).

Al termine

Sede referente:
Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti (seguito esame C. 2166 Battaglia, C. 3321 Di Virgilio, C. 3374 Castellani, C. 3441 Bindi, C. 3785 Valpiana, C. 4134 Rodeghiero, C. 4471 Paoletti Tangheroni - rel. Zanotti).

Ore 13.30

Comitato ristretto:
Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato (seguito esame C. 193 Cima, C. 312 Mazzuca, C. 352 Alberta De Simone, C. 638 Lucchese, C. 897 Valpiana, C. 1192 Alberta De Simone, C. 4126 Burani Procaccini - rel. Palumbo) Audizione informale di rappresentanti della Società italiana di neonatologia (SIN), di rappresentanti dei reparti di maternità degli ospedali S. Martino di Genova, S. Gerardo di Monza, S. Anna di Torino e di rappresentanti della ASL 5 di Collegno.

Al termine

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mercoledì 23 giugno 2004.

Avviso:
Il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 3687 Battaglia e C. 4859 Giulio Conti «Disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi» è fissato per le ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
Nuovo testo C. 4294 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, rileva che il disegno di legge in titolo incide principalmente sulle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, recante la riforma della disciplina della adozione e in particolare, il diritto del minore ad una famiglia, nonché sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella Parte III del Testo unico in materia di spese di giustizia prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il provvedimento è volto a introdurre


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la difesa di ufficio non solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge citata, ma anche in tutti quelli previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.
Le esigenze giuridiche sottese al provvedimento in esame possono rintracciarsi nella disciplina dettata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, così come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1o luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi e riprodotta nel Titolo III del Testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).
La legge 28 marzo 2001, n. 149 di riforma della disciplina della adozione, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.
In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione.
Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggiore onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In attesa di una più compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei predetti procedimenti, il testo in esame, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione affari sociali, si propone di colmare gravi lacune in materia di diritti dei minori, rendendo effettiva la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e, al contempo, definendo una nuova disciplina degli articoli 336 e seguenti del codice civile in materia di potestà genitoriale, in modo da adeguarsi all'articolo 111 della Costituzione.
In ragione della particolare rilevanza della persona del minore, il provvedimento stabilisce, all'articolo 1, che nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.
Qui il principio di effettività della difesa risponde all'esigenza di assicurare l'ausilio di professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere in procedimenti sullo stato di adottabilità che coinvolgono minori.
Con lo stesso atto con il quale le parti private sono invitate a costituirsi e a nominare un difensore di ufficio, sono avvisate che, in mancanza di quello di fiducia, sarà nominato un difensore d'ufficio e vengono informate in maniera succinta in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74, 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Ove non ricorrano le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio. Ma la nomina del difensore di ufficio avviene in ogni caso in cui la parte deve costituirsi in giudizio, prescindendo dalla fondatezza o meno delle ragioni in merito, mentre l'insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla nomina, ma determina solamente l'obbligo della parte di provvedere, personalmente, alla retribuzione


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del difensore nominato d'ufficio. La scelta del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
Come si evince dall'articolato, in tal modo viene reso operativo l'obbligo di nominare un difensore di fiducia, oltre che l'obbligo di informativa circa il diritto alla nomina di un difensore d'ufficio e circa le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Così come è importante aver previsto un elenco specifico dei difensori di ufficio, predisposto dal locale consiglio dell'Ordine al fine di attuare una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per quelli attinenti i provvedimenti da assumere ai sensi degli articoli 336 e seguenti del codice civile. L'articolato sancisce anche l'importante principio che garantisce l'accesso alla difesa gratuita a prescindere dalla fondatezza della domanda.
Circa la forma per introdurre i procedimenti per l'adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori, l'articolo 2 stabilisce che sono introdotti con ricorso anche in forma verbale al presidente del tribunale, fatto che rappresenta una novità per accelerare al massimo i tempi della procedura. A questo si ricollegano anche i termini endoprocessuali, decorrenti dal deposito del ricorso o dalla redazione del procedimento verbale, così come la previsione che in caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, nell'interesse del minore.
In tema di legittimazione attiva e passiva, l'articolo 3 prende in considerazione anche altri soggetti oltre al pubblico ministero ed ai genitori: infatti vengono giustamente considerate anche le persone che hanno rapporti significativi con il minore, proprio perché esistono anche altri soggetti (pensiamo agli affidatari) ai quali riconoscere la legittimazione attiva e passiva.
Evidenzia quindi, sempre per le implicazioni sociali, è la previsione contenuta nell'articolo 4, che attribuisce la facoltà del giudice di adottare con ordinanza provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Appare infatti importante aver sancito le modalità di esecuzione dei provvedimenti che riguardano il minore, così come l'aver previsto che tali provvedimenti provvisori siano sempre modificabili e revocabili in seguito alla presentazione di apposita istanza. Rilevante è inoltre la previsione che attribuisce al giudice la possibilità di ricercare le prove anche d'ufficio, informando sempre le parti, come nel caso di relazione dei servizi sociali. Da notare anche la previsione diretta a salvaguardare il minore, là dove è possibile disporre il vincolo del segreto sulla indicazione del luogo in cui il minore si trova.
Circa le modalità di audizione del minore, vengono riprodotte quelle in tema di adozione, che tengono conto della particolare figura che viene sentita dal giudice. Deve quindi essere tenuta in conto la capacità di discernimento del minore, considerandone l'opinione in ragione dell'età e del grado di maturità. È anche previsto che il minore possa essere sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, eventualmente anche fuori dell'ufficio giudiziario. Ciò sempre per salvaguardare la sua particolare condizione.
In conclusione, in ragione dell'illustrazione svolta, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.25.


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Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento del Ministero della salute per i contributi agli enti per l'anno 2004.
Atto n. 376.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe CAMINITI (FI), relatore, ricordato preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale in titolo entro il termine del prossimo 4 luglio 2004, osserva che la normativa vigente prevede l'erogazione da parte del Ministero della salute di contributi ad alcuni enti di ricerca: la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede a Roma, per la quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, è stato infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito capitolo per la concessione di un contributo annuo, corrisposto in un'unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario (legge 18 febbraio 1964, n. 67, articolo 3); il Centro internazionale di ricerche per il cancro, con sede a Lione, per il quale, a partire dall'esercizio finanziario 1966, ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 497, è stato previsto un contributo annuo da parte dell'Italia, impegno assunto per effetto degli obblighi derivanti dall'essere membro fondatore del Centro in questione; l'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi, per il quale, a partire dall'anno finanziario 1980, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 927, è stato previsto un contributo annuo dell'Italia determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Il provvedimento in titolo stabilisce inoltre che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tale unità revisionale di base debba essere annualmente effettuato dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto col ministro dell'economia e delle finanze «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sul decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La legge 24 dicembre 2003, n. 351, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 prevede, al capitolo 3412 della tabella 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, il contributo da erogare ad enti ed altri organismi (unità previsionale di base 3.1.2.11).
Tale contributo è stato ripartito, nel decorso esercizio finanziario, tra la Lega italiana per la lotta contro i tumori, il Centro internazionale per le ricerche sul cancro e l'Ufficio internazionale per le epizoozie, già richiamati, a seguito delle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
Nel decreto 29 dicembre 2003, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, al capitolo 3412 è iscritta la somma di sei milioni e quattrocentomila euro in favore di enti o altri organismi. Lo schema di decreto ministeriale in esame procede alla ripartizione di detto stanziamento complessivo destinando: alla Lega italiana per la lotta contro i tumori con sede in Roma, 5.172.733,50 euro; al Centro internazionale per le ricerche sul cancro con sede in Lione 1.047.992,00 euro; all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi 179.274,50 euro.
Alla luce delle considerazioni svolte, al fine di consentire al ministro della salute l'emanazione del decreto ministeriale riguardante il riparto dello stanziamento di risorse economiche iscritte nella previsione della spesa del Ministero stesso per gli enti per l'anno 2004, propone di esprimere sullo schema di decreto ministeriale in esame parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti.
C. 2166 Battaglia, C. 3321 Di Virgilio, C. 3374 Castellani, C. 3441 Bindi, C. 3785 Valpiana, C. 4134 Rodeghiero, C. 4471 Paoletti Tangheroni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 giugno 2004, il sottosegretario per l'economia e le finanze ha esposto la posizione del Governo in ordine alla nuova ipotesi di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in titolo, predisposta dal relatore.

Rosy BINDI (MARGH-U) sottolinea preliminarmente la disponibilità manifestata dal relatore con la predisposizione di nuove ipotesi di copertura finanziaria del provvedimento in esame, pur mantenendo un impianto fortemente universalistico, in quanto gran parte del finanziamento degli oneri da esso recati sono a carico della fiscalità generale. Ricorda quindi che attraverso le dichiarazioni del sottosegretario Armosino il Governo ha ribadito la propria indisponibilità ad accogliere le nuove modalità di finanziamento proposte dal relatore, facendo un generico rinvio alla prossima legge finanziaria, senza peraltro assumere alcun impegno per far fronte al problema dei soggetti non autosufficienti. Esprime pertanto non solo il rammarico, ma anche la sorpresa, della sua parte politica per l'ostinazione di cui danno prova l'esecutivo e la maggioranza che lo sostiene, considerato che si è di fronte ad una vera e propria emergenza e che gli stessi toni allarmati del ministro della salute evidenziano la gravità della situazione in ordine alla quale si continuano a trovare soluzioni ridicole, facendo richiami alle regioni, emanando ordinanze agli enti locali, prefigurando il trasporto degli anziani negli ospedali e nei supermercati.
Osserva quindi che, di fronte ad una situazione di tanta gravità il Governo, mentre sostiene la necessità di spostare l'età pensionabile a 65 anni, ignora un problema che tocca un numero altissimo di famiglie italiane e che la comunità di Sant'Egidio ha definito una «situazione a rischio di eutanasia sociale». L'esecutivo, in nome della pregiudiziale ideologica di non aumentare le tasse, salvo poi farlo, impedisce l'approvazione di un provvedimento che in Commissione aveva ottenuto il consenso di tutte le forze politiche. Sottolinea pertanto la gravità di una presa di posizione di cui non si capisce peraltro l'utilità politica, anche alla luce delle reazioni sdegnate suscitate dalle misure annunciate dagli organi di stampa dai ministri Sirchia e Maroni e considerati i recenti risultati delle consultazioni amministrative, nelle quali si misura la forza del Governo in relazione agli interventi sociali proposti. Con il provvedimento in esame, infatti, l'esecutivo avrebbe avuto la possibilità di porre in essere un atto sicuramente gradito alla maggioranza dei cittadini, atteso che la richiesta di una tassa di scopo destinata al problema della non autosufficienza viene avanzata da tutte le associazioni ed organizzazioni dei pensionati e delle categorie produttive e che il modello di sviluppo italiano è stato forte finché ha avuto un connotato solidalistico.
Ribadisce pertanto lo stupore per l'ostinazione del Governo e per l'insensibilità dallo stesso dimostrata nei confronti di un


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problema reale che interessa tutte le disabilità, considerato che il testo predisposto dalla Commissione non è rivolto solo ai soggetti anziani. Osserva peraltro che alla richiamata insensibilità del Governo si associa la mancanza di intelligenza politica, in ordine ad un provvedimento il cui accoglimento avrebbe ridato credibilità politica allo stesso Governo.
Nel preannunciare l'attiva partecipazione del proprio gruppo ai lavori del Comitato ristretto, ove costituito, esprime l'auspicio che la maggioranza e la Commissione nel suo insieme abbiano la forza, anche nel corso del riesame del provvedimento in Assemblea, di compiere un atto di libertà nei confronti dell'esecutivo. In particolare, ritiene sia interesse della maggioranza compiere un'inversione di rotta e dare soluzione ai problemi delle famiglie italiane, che mostrano disponibilità a pagare le tasse qualora i servizi pubblici offerti si dimostrino efficienti.
Manifestata quindi solidarietà al relatore e pieno consenso al provvedimento da parte del suo gruppo nonché disponibilità anche nei confronti della maggioranza a trovare soluzioni percorribili, ricorda conclusivamente che da parte dei sottosegretari per la salute e per il lavoro e le politiche sociali il provvedimento all'attenzione della Commissione è stato condiviso e che la componente che all'interno del Governo lo ha bocciato è stata sanzionata dall'elettorato in occasione delle recenti consultazioni.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato.
C. 193 Cima, C. 312 Mazzuca, C. 352 Alberta De Simone, C. 638 Lucchese, C. 897 Valpiana, C. 1192 Alberta De Simone, C. 4126 Burani Procaccini.

Audizione informale di rappresentanti della Società italiana di neonatologia (SIN), di rappresentanti dei reparti di maternità degli ospedali S. Martino di Genova, S. Gerardo di Monza, S. Anna di Torino e di rappresentanti della ASL 5 di Collegno.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.50 alle 15.05.