TESTO AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2004
Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 13.30.
Misure per l'internazionalizzazione delle imprese.
C. 4360 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 giugno 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come, dopo la relazione da egli stesso svolta in sostituzione del deputato Dario Galli, fossero state sollevate perplessità in ordine al provvedimento in esame.
Dario GALLI (LNFP), relatore, ritiene che il provvedimento in esame, opportunamente illustrato dal presidente, presenti diversi profili problematici, pur essendo apprezzabile la finalità di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Manifestate perplessità in ordine allo strumento degli sportelli unici, ritiene che agli stessi dovrebbe eventualmente essere destinato personale già in ruolo, senza procedere, come previsto dal provvedimento, ad assunzioni di dipendenti pubblici, anche di elevato livello, con i conseguenti
oneri finanziari. Sottolinea inoltre come debba essere specificato in quali località s'intenda attivare i nuovi sportelli unici all'estero. Esprime infine perplessità in ordine all'articolo 6, con il quale si prevedono finanziamenti in favore di imprese estere, con partecipazione anche limitata di capitale italiano.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sulla base delle valutazioni del relatore, nonché delle perplessità sollevate da altri membri della Commissione nel corso della precedente seduta, ritiene sussistano tre possibilità: l'espressione di un parere contrario; l'espressione di un parere favorevole con significative ed incisive condizioni; il rinvio dell'espressione del parere per effettuare i necessari approfondimenti.
Andrea DI TEODORO (FI) ritiene che, rinviando l'espressione del parere, si potrebbe richiedere l'intervento di un rappresentante del Governo, per approfondire, in particolare, la questione relativa alle assunzione di personale pubblico.
Emerenzio BARBIERI (UDC), ribadite le sue obiezioni al provvedimento in esame, ritiene che, fra le tre ipotesi prospettate dal presidente, sia preferibile quella dell'espressione di un parere contrario.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene si possa rinviare l'espressione del parere, al fine di consentire i necessari approfondimenti, eventualmente ascoltando un rappresentante del Governo.
Dario GALLI (LNFP), relatore, assicura che contatterà il relatore nella Commissione di merito al fine di chiarire i dubbi sollevati sul provvedimento in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.
Decreto-legge n. 119 del 2004 recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 5072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva come il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, disponga la conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. Esso è volto, come si legge nella relazione governativa che lo accompagna, ad accelerare le definizione dei procedimenti in corso concernenti la ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese e dei gruppi in stato di grave dissesto, ai fini del rapido risanamento dei complessi produttivi e a salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni creditorie, secondo le linee di politica legislativa indicate dal decreto legge n. 347 del 2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004), già esaminato dalla Commissione lavoro nella seduta del 22 gennaio 2004.
Il provvedimento, modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di 10 articoli. L'articolo 1 reca una novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 347/03, concernente le funzioni del commissario straordinario, prevedendo, tra, l'altro, la possibilità di una procedura autonoma per le imprese del gruppo. L'articolo 2 modifica e integra le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 347, concernente l'accertamento dello stato di insolvenza e il programma di ristrutturazione, stabilendo, tra l'altro, che il programma di ristrutturazione orientato al risanamento debba essere redatto considerando specificamente, anche ai fini della definizione della procedura tramite concordato, la posizione dei piccoli risparmiatori. L'articolo 3 modifica l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, recante la disciplina dell'istituto
del concordato, al fine di accrescerne l'efficacia e renderlo maggiormente idoneo ad una definizione celere e razionale della procedura di ristrutturazione.
L'articolo 4, che novella l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 347, reca disposizioni circa le modalità di accertamento del passivo.
Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti, dopo l'articolo 4, tre nuovi articoli. L'articolo 4-bis, che aggiunge un nuovo comma 2-bis all'articolo 2 del decreto-legge n. 347, volto a specificare gli effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria. L'articolo 4-ter, che novella l'articolo 5 del decreto-legge n. 347, demandando al Ministero delle attività produttive (anziché al ministro) il compito di autorizzare le operazioni necessarie ai fini della salvaguardia dell'impresa o del gruppo. L'articolo 4-quater, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 347, relativo alle azioni revocatorie, richiamando la disciplina di tali azioni con riferimento imprese del gruppo e specificando che tali azioni devono tradursi in un «vantaggio per i creditori».
L'articolo 5 aggiunge un comma, dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999, diretto a disciplinare le cause di incompatibilità del commissario straordinario. L'articolo 6 è volto ad estendere la platea dei beneficiari delle agevolazioni creditizie previste dal decreto legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, in favore delle imprese di autotrasporto fornitrici di imprese in amministrazione straordinaria. L'articolo 7 reca, infine, le disposizioni in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
Propone infine di esprimere parere favorevole, sottolineando l'assenza di norme problematiche riguardanti gli aspetti di più stretta competenza della Commissione, come risulta anche dall'assenza, tra i cofirmatari del decreto-legge, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Emerenzio BARBIERI (UDC), rilevato come l'articolo 1, lettera b), preveda che all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, dopo il comma 1, sia aggiunto il comma 1-bis, in base al quale il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività di impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa, ritiene che tale formulazione assegni una responsabilità esclusiva al giudice delegato, con riferimento a valutazioni che dovrebbero invece essere proprie del commissario straordinario.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene si tratti di un atto a responsabilità congiunta: la decisione di merito spetta al commissario straordinario, l'autorizzazione proviene dal giudice.
Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva come tale norma potrebbe produrre difficoltà in un caso come quello dell'azienda Parmalat.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ricorda come in sede di esame del decreto-legge n. 347 del 2003 fossero state sollevate obiezioni in ordine alla sottrazione di competenze all'autorità giudiziaria ed al rafforzamento dei poteri del commissario straordinario: ritiene pertanto che la norma richiamata dal deputato Barbieri sia finalizzata ad un riequilibrio in tale ambito.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 16.45.
Si riprende l'esame del disegno di legge C. 4360 Governo, recante Misure per l'internazionalizzazione delle imprese.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore a riferire in ordine agli approfondimenti effettuati.
<
P>Dario GALLI (LNFP), relatore, rileva come il confronto con il relatore presso la Commissione di merito non abbia fornito rassicurazioni in ordine alle perplessità manifestate sul provvedimento in esame. Sostenere che le assunzioni siano possibili ma non obbligatorie, con un'autorizzazione di spesa volta a coprire oneri solo eventuali, o che le sedi degli sportelli unici all'estero saranno quelle ritenute più opportune, non appaiono argomentazioni utili a superare i dubbi sollevati.
Condivisa pertanto sul piano generale la finalità del provvedimento, ritiene si possa eventualmente esprimere parere favorevole, a condizione che non siano previste assunzioni di personale pubblico, non vi siano oneri finanziari e vengano specificamente indicate almeno alcune sedi degli sportelli unici all'estero.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato l'orientamento della Commissione tendenzialmente non favorevole al provvedimento in esame, invita il relatore ad effettuare eventuali ulteriori approfondimenti e a formalizzare quindi una proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.
Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.10.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge delega in materia previdenziale.
La Commissione concorda.
La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 16.45.
Proposta di nomina del dottor Luigi Scimia a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 107.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Antonino LO PRESTI (AN), relatore, riferisce sulla proposta di nomina del dottor Luigi Scimia a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), il cui ricco e significativo curriculum appare coerente con l'incarico proposto.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.
Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.10.
Emerenzio BARBIERI (UDC) sottolinea come siano limitati i tempi a disposizione della Commissione per l'avvio dell'esame del disegno di legge in materia previdenziale, considerato che fra breve riprenderà la seduta dell'Assemblea, con votazioni concernenti il bilancio della Camera dei deputati.
Renzo INNOCENTI (DS-U), sottolineato il rilievo della discussione che sta per riprendere in Assemblea e l'altrettanto
significativo rilievo del provvedimento in materia previdenziale, chiede che sia consentito di seguire entrambe le discussioni.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ribadisce che, come evidenziato in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene opportuno avviare subito l'esame del provvedimento in materia previdenziale in ragione del suo rilievo e della sua possibile calendarizzazione in Assemblea, onde consentire un ampio dibattito nella sede della Commissione.
Pietro GASPERONI (DS-U) invita il relatore a pronunciarsi in ordine alla possibilità che il Parlamento venga espropriato delle sue prerogative, con la posizione della questione di fiducia, anche alla Camera, sul disegno di legge delega in materia previdenziale, per il quale, al contrario, sarebbe auspicabile un effettivo confronto parlamentare, considerato che riguarda sostanzialmente tutti i cittadini italiani.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ribadisce che, per quanto attiene alle sue responsabilità e competenze, intende favorire il più ampio dibattito nella sede della Commissione. Ciò spiega l'avvio dell'esame anche in una settimana di ridotta attività parlamentare, come quella che precede le votazioni di ballottaggio. La Commissione proseguirà l'esame con massimo rigore garantendo da un lato il più ampio dibattito a tutte le forze parlamentari e dall'altro il rispetto delle priorità e scadenze politiche che verranno concordate dai gruppi parlamentari.
Delega al Governo in materia previdenziale.
C. 2145/B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e petizioni nn. 66, 245, 627, 665 e 760.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, rileva come il disegno di legge contenente la delega al Governo in materia previdenziale, nel testo modificato dal Senato, torni all'esame della Commissione in terza lettura, dopo un iter, iniziato nel 200l, lungo e impegnativo: si tratta infatti di una riforma strutturale di notevole importanza e di forte impatto socio-economico, che coinvolge aspetti ed esigenze diversi, a volte configgenti tra loro. Da una parte, si pone la necessità di pervenire ad equilibri finanziari che nel lungo periodo portino alla diminuzione dell'incidenza della spesa previdenziale sul PIL, obiettivo da perseguire anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea; dall'altra non si possono trascurare le ragioni di equità sociale, di solidarietà tra le generazioni e di gradualità degli interventi nel trasformare un sistema retributivo in uno completamente contributivo, con la necessaria transizione di un regime misto.
L'obiettivo primario da perseguire è realizzare una riforma sì necessaria, ma che deve anche essere ampiamente condivisa, incidendo sulla vita di ogni individuo, e soprattutto sulla vita delle generazioni future. Opportuno è stato dunque l'ampio, e a volte acceso, dibattito svoltosi in questi tre anni, sia dentro sia fuori dal Parlamento, che ha permesso il confronto delle varie posizioni e che ha contribuito al miglioramento del provvedimento. Molte delle istanze rappresentate dalle parti sociali sono state accolte e trasformate in contenuti della delega nel corso dell'esame svoltosi al Senato, le più importanti delle quali sono certamente l'eliminazione della previsione relativa alla decontribuzione per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato e la sostituzione dell'obbligatorietà del conferimento del TFR con il meccanismo del silenzio-assenso, introducendo contemporaneamente una maggiore attenzione all'informazione e alle garanzie dei lavoratori. Ad esse si aggiungono la possibilità di continuare a lavorare privilegiando il part-time, soprattutto per le famiglie con disabili o con situazioni di particolare disagio, l'introduzione di previsioni
specifiche relative alle lavoratrici madri, a chi svolge lavori usuranti, e ai lavoratori in mobilità.
Procedendo ad un'analisi più approfondita, evidenzia le modifiche apportate in sede di esame al Senato, anche a seguito degli emendamenti presentati dal Governo. In via preliminare, rileva un cambiamento della struttura stessa del provvedimento, poiché esso ora è costituito da un unico articolo con 55 commi e contiene alcune disposizioni che nel testo approvato dalla Camera erano oggetto di delega mentre ora sono norme direttamente applicabili (precisamente, quelle relative sia all'innalzamento dell'età per l'accesso alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, sia agli incentivi per il posticipo del pensionamento).
Il comma 1 contiene un'ampia delega al Governo in materia di previdenza complementare e obbligatoria, da emanare sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 2. Rispetto a quelli già contenuti nel disegno originario, le modifiche riguardano: il riferimento alla correttezza dei dati previdenziali dei dipendenti pubblici al fine di rendere effettivi i diritti del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in relazione alla correttezza dei dati contributivi e previdenziali; l'obiettivo di liberalizzare l'età pensionabile viene mantenuto fermo, con la previsione del preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, e dell'applicazione degli incentivi al posticipo del pensionamento; in relazione al riassetto del sistema della previdenza complementare l'obiettivo è quello di far decollare il secondo pilastro, quale necessaria integrazione del trattamento pensionistico erogato dal sistema pubblico sempre più ridotto. A differenza del testo approvato dalla Camera, si introduce il silenzio-assenso per il conferimento del TFR ai fondi pensione al posto dell'obbligatorietà, con facoltà per il lavoratore di scegliere nello stesso termine di sei mesi la forma pensionistica complementare cui destinarlo. A tale previsione si accompagna quella relativa ad un'adeguata informazione ai lavoratori in merito alla facoltà di scelta delle forme pensionistiche cui poter dirottare il TFR, previo intervento diretto ad omogeneizzare le condizioni di trasparenza e di tutela apprestate dalle forme pensionistiche complementari.
Si è inoltre previsto il riconoscimento del principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, con la definizione di regole comuni in relazione alla comparabilità dei costi alla trasparenza e portabilità; la prosecuzione della contribuzione volontaria alle forme pensionistiche oltre i limiti di tempo attualmente previsti; l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, per cui i fondi sono legittimati alla riscossione dei contributi e alla rappresentanza dei propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi e gli eventuali danni connessi; la previsione di linee di investimento dei fondi pensione in grado di garantire rendimenti comparabili con la rivalutazione del TFR, e l'assoggettamento della prestazione della previdenza complementare ai vincoli di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, nonché l'obbligo per tutte le forme pensionistiche complementare di evidenziare nel rendiconto se ed in quale misura siano stati presi in considerazione nella gestione finanziaria aspetti sociali, etici e ambientali.
In relazione all'obiettivo di ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari sia individuali che collettive, si dovrà in ogni caso fare riferimento, tra gli altri soggetti, ai lavoratori dipendenti e ai titolari di piccole e medie imprese e il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita è il soggetto che eroga le prestazioni stesse. È altresì previsto l'obbligo del calcolo definitivo del trattamento pensionistico entro un anno dall'inizio dell'erogazione; in relazione al completamento del processo di separazione tra previdenza e assistenza, il Governo dovrà
prevedere che tutti gli enti previdenziali predispongano nei loro bilanci poste contabili riferite separatamente all'attività assistenziale e a quella previdenziale, allo scopo di rendere evidenti eventuali squilibri finanziari degli enti stessi e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica; l'eliminazione delle sperequazioni tra le diverse gestioni nel calcolo delle prestazioni pensionistiche; l'introduzione della contribuzione figurativa per le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per i disabili gravi e per chi presta loro assistenza; l'agevolazione per i contratti a tempo parziale per i lavoratori che possono accedere al pensionamento di anzianità; modifiche alla decorrenza del pensionamento (cosiddette finestre). Eccezioni sono previste per il personale militare e delle forze di polizia e, a determinate condizioni, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (comma 8) o collocati in mobilità o destinatari di fondi di settore (commi 18-19) e per le lavoratrici fino al 2015 (comma 9).
Rispetto al sistema attuale, la nuova disciplina mantiene la possibilità di conseguire il diritto alla pensione in presenza di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente all'età anagrafica, mentre viene innalzato il requisito all'età necessaria al pensionamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva, con la previsione di differenti scaglioni: 1) per gli anni 2008 e 2009, l'età anagrafica è innalzata a 60 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 61 per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS; 2) per gli anni dal 2010 al 2013, l'età è innalzata a 61 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 62 per quelli autonomi iscritti all'INPS; 3) a decorrere dal 2014, l'età è ulteriormente innalzata rispettivamente a 62 e 63 anni, anche se il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia può differire tale innalzamento qualora a seguito di una verifica da effettuare nel 2013 risultino conseguiti risparmi di spesa superiori a quanto previsto e che garantiscano effetti finanziari equivalenti (in relazione a tale nuova disciplina, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha rilevato che per assicurare un passaggio al regime previdenziale dall'anno 2008 in condizioni di equità sostanziali, il principio costituzionale di ragionevolezza induce, al fine di prevenire possibili, ingiustificate disparità di trattamento, a prevedere una maggiore gradualità nella realizzazione del nuovo sistema).
Anche in relazione alle pensioni di vecchiaia liquidate esclusivamente con il sistema contributivo il provvedimento in esame innalza, sempre con decorrenza dal 2008, il requisito all'età anagrafica a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. Il comma 6, lettera c) disciplina, infine, la decorrenza del pensionamento per i lavoratori di età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne che hanno diritto alla pensione di anzianità o a quella di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, che varrà a partire dal 2008, precisandosi che tale disciplina non è applicabile ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2007. Il comma 10 contempla una delega al Governo per estendere l'obiettivo all'elevazione dell'età di accesso alla pensione ai regimi pensionistici armonizzati o per i quali siano comunque previsti requisiti diversi da quelli dell'assicurazione generale obbligatoria. Il successivo comma 11 contiene un'ulteriore delega che il Governo potrà esercitare per introdurre soluzioni alternative sempre in materia di accesso alla pensione. I commi 12-17 introducono misure dirette ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori privati: nell'arco del periodo 2004-2007, a coloro che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità è attribuita la facoltà di rinunciare agli accrediti contributivi e di percepire direttamente e integralmente la somma corrispondente a detti accrediti. Al comma 15, si rinvia l'attuazione della suddetto disciplina ad un decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia e finanze.
<
BR>I commi 21-22 modificano la composizione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e alcuni aspetti relativi all'organizzazione e al funzionamento. I commi 23-30 disciplinano l'istituzione presso l'INPS di un Casellario delle posizioni previdenziali attive, che costituirà un'anagrafe generale condivisa da tutte le amministrazioni dello Stato e degli organismi gestori di forme di assistenza obbligatoria, che sarà la base per le previsioni e la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. I commi 31-33, non modificati dal Senato, delegano il Governo al riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, proseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia e di una riduzione dei costi generali. I commi 34-38 sono relativi agli enti previdenziali di diritto privato e dei professionisti. In particolare si consente agli enti privatizzati di istituire forme pensionistiche complementari, con obbligo di gestione separata, sia direttamente sia mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali, o in mancanza tra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale (cosiddetti fondi chiusi). I commi 39-40 introducono previsioni particolari relative all'ENPAM in favore del quale si prevede il versamento di un contributo sulle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale da parte delle società professionali mediche ed odontoiatriche e delle società di capitali.
I commi 41-43 fanno riferimento alla copertura finanziaria derivante dai commi 1, 2, 10 e 11 relativi alla modifiche al sistema della previdenza obbligatoria e complementare sia all'innalzamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento.
Discostandosi dalla procedura ordinaria, in base alla quale agli oneri derivanti dai decreti legislativi deve provvedersi nella legge delega, per la copertura degli oneri finanziari si rimanda alla legge finanziaria, mediante finanziamenti iscritti annualmente, e sempre in rispondenza a quanto previsto dal DPEF. Sul punto, rileva un'incongruenza con il precedente comma 20 in base al quale gli eventuali minori oneri o maggiori entrate sono destinate alla riduzione del costo del lavoro e allo sviluppo della previdenza complementare.
I commi 44-49 disciplinano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi e dei relativi decreti correttivi. I commi 50-53 contengono un'ulteriore delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia previdenziale, che renda più razionale il sistema, garantisca maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, armonizzi le aliquote contributive, semplifichi le disposizioni nel settore agricolo, con la possibilità di intervenire sulla normativa esistente modificandola o abrogandola. Il comma 55 reca una norma di interpretazione autentica sulla perequazione automatica delle pensioni del personale degli ex enti pubblici creditizi.
A conclusione di tale disamina, osserva come risulti evidente che il contenuto della delega è stato migliorato in molti aspetti e si è arricchito di nuovi contenuti, anche alla luce delle osservazioni e delle richieste avanzate da tutti i soggetti coinvolti. Su molti punti messi in evidenza, sono state adottate soluzioni condivise, a seguito di un confronto serrato ma sempre aperto con le parti sociali. Su altri (quali l'innalzamento dell'età pensionabile), è necessario un ulteriore approfondimento per pervenire ad un ragionevole accordo che tenga conto dei diversi punti di vista (tenendo presente che cambiamenti troppo drastici possono dar luogo a disparità di trattamento).
Ritiene che la linea del dialogo con le parti sociali debba essere il punto di partenza della discussione, disponendo un rapido e conciso calendario di audizioni, onde evitare che soluzioni imposte dall'alto possano alimentare tensioni sociali che invece è preciso compito dei parlamentari allentare e prevenire. Si dichiara infine fermamente convinto che, utilizzando
il metodo del dialogo e del confronto, si potrà in tempi ragionevoli approvare una riforma di cui nessuno nega l'importanza e l'urgenza, coniugando sostenibilità finanziaria ed economica con equità sociale.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, apprezzato il contributo del relatore, assicura che la Commissione valuterà l'opportunità di ascoltare le parti sociali, dichiarando la propria disponibilità in merito.
Renzo INNOCENTI (DS-U) invita il relatore a valutare l'opportunità di richiedere al Governo una relazione tecnica relativa alle incongruenze da egli stesso rilevate tra il comma 20 e la previsione di rinviare al disegno di legge finanziaria la copertura del provvedimento in esame; rileva infatti come non siano disponibili quantificazioni sui risparmi e gli oneri recati dal provvedimento dopo le modifiche introdotte dal Senato.
In materia di previdenza complementare, ricordato il dibattito svoltosi alla Camera con riferimento al cosiddetto secondo pilastro ed alle polizze individuali, invita il relatore ad una valutazione sul testo trasmesso dal Senato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che il Governo possa valutare l'opportunità di fornire documentazione e valutazioni tecniche, o di intervenire nel dibattito.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA rileva, con riferimento al comma 20, come al Senato si sia convenuto sull'opportunità di destinare tutti i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalle misure recate dai commi 1 e 2 alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
Quanto alla previdenza complementare, ricorda come si sia partiti da due mondi separati: quello delle polizze assicurative, deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi fino al 31 dicembre 1999, e quello dei fondi pensione, contrattuali o aperti. È successivamente intervenuto il decreto legislativo Visco n. 47 del 2000, che ha previsto i fondi individuali previdenziali, lasciando tuttavia una disciplina incompleta, rispetto alla quale i dati relativi al 2003 segnalano un limitato incremento dei fondi contrattuali e aperti e un incremento molto più forte dei fondi individuali previdenziali. Tali dati hanno destato preoccupazione e sono state individuate due soluzioni: una per porre rimedio ai limiti del decreto legislativo n. 47 del 2000, incentivando le forme previdenziali complementari e prevedendo il controllo della COVIP (mentre la previdenza individuale rimane sotto il controllo dall'ISVAP). Il secondo intervento è stato consentire a tutti di partecipare ai fondi assicurativi, a condizione che vi sia un'adesione consapevole rispetto al prodotto, sotto la vigilanza della COVIP, rendendo obbligatoria l'informazione per l'acquirente in merito ai costi di gestione delle polizze e alle commissioni praticate. È inoltre prevista la completa trasferibilità da un fondo all'altro, decorsi tre anni dall'iscrizione, senza penalizzazioni per l'assicurato.
Roberto GUERZONI (DS-U) rileva come, dopo l'intervento del sottosegretario, si conferma la necessità di una relazione tecnica diversa da quella fornita in sede di prima lettura.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.