I Commissione - Resoconto di marted́ 22 giugno 2004


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SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher e per l'interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.45.


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Ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e segreto di Stato.
C. 123 Bielli, C. 203 Cima, C. 1694 Ramponi, C. 1699 Mattarella, C. 1947 Trantino, C. 2021 Pisapia, 2064 Ascierto, C. 2435 Bielli, C. 2726 Siniscalchi, C. 3951 Governo, approvato dal Senato e C. 4656 Bricolo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2004.

Marco MINNITI (DS-U), nel ricordare che sono ormai trascorsi poco meno di tre anni da quando, su iniziativa del Governo, il Parlamento ha avviato l'esame di progetti di riforma alla legge 801 del 1977, fa presente che quest'ultima, per quanto sia stata di proficua applicazione, si rivela ormai datata. Nel lasso di tempo intercorso successivamente alla sua adozione, si sono verificati eventi di tale portata, da consentire l'individuazione di talune fondamentali scansioni temporali. Mentre, infatti, nel periodo antecedente il 1989, era pensabile che l'intelligence potesse operare nell'ambito della NATO, successivamente a tale anno e con il crollo dei regimi comuninisti nei paesi dell'Est europeo, sono emersi nuovi problemi di carattere strategico e l'intelligence si è vista attribuire via via compiti nuovi. In particolare, è emersa la necessità, per ciascuna intelligence nazionale di acquisire autonomamente credibilità ed informazioni, atteso che, tra l'altro, si assiste ad una certa competizione tra Stati, ancorché alleati, nella raccolta di informazioni, di tal ché, appartenenza al medesimo blocco di alleanze e competizione in questo ambito, non appaiono più fenomeni inconciliabili. A far data dall'11 settembre 2001 è emersa una nuova minaccia globale del terrorismo, che impone a tutti i paesi di aggiornare le modalità di risposta al fenomeno. In particolare, a fronte del fallimento della risposta militare al terrorismo, sembra non dilazionabile la necessità di procedere ad un'opera di riforma dell'intelligence, tale da potenziarne la capacità di acquisizione di informazioni, che non faccia al contempo venir meno la garanzia di democraticità. La necessità di dare nuovo slancio all'operato dell'intelligence a livello internazionale, sorge tuttavia in un momento in cui, in particolare quella statunitense, ha commesso errori tali, a partire dall'incapacità di prevenire gli attentati dell'11 settembre, alle errate previsioni in ordine alla presenza di armi chimiche in Iraq, all'erronea connessione rinvenuta tra Al Qaeda e regime iracheno, che il suo operato è stato sottoposto al giudizio crritico del Congresso. Tuttavia, a prescindere dagli errori commessi, fa presente che, attesa la notevole influenza che intelligence e informazione esercitano sui governi, si rende urgente una riforma tale da rendere la prima efficiente e democratica, a presidio della stessa democraticità dell'assetto politico del paese. In particolare, deve ritenersi smentito l'assioma in base al quale il nesso tra sicurezza e libertà opererebbe nel senso che all'aumentare dell'una seguirebbe il diminuire dell'altra e viceversa, quasi da configurare un ineliminabile scambio tra i due principi. Così come deve essere smentita la contrapposizione tra sicurezza interna ed esterna, attesa la crescente interconnessione tra i due aspetti. Sembra pertanto opportuno, anche alla luce del rilievo per cui, ad una centrale globale di terrorismo sembra opportuno rispondere mediante una centrale globale anti-terrorismo, rilanciare una cooperazione rafforzata a livello europeo. Tale necessità sembra peraltro essere stata ribadita con forza con l'adozione della Costituzione europea, atteso che le politiche di sicurezza e difesa comuni presuppongono altresì una forte cooperazione delle intelligence nazionali. Sembra quindi opportuno, nell'ambito della riforma oggi in discussione, non smarrire una visione d'insieme, atteso che essa si colloca nell'ambito del più generale assetto della sicurezza nazionale. Inoltre, sembra necessario abbandonare la prospettiva, mai confessata, ma di fatto sempre praticata, per la quale, nel nostro paese, per garantire la tenuta degli equilibri democratici, si è preferito avere servizi segreti inefficienti purché non deviati,


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essendo perfettamente possibile conciliare l'efficienza del sistema con la sua affidabilità democratica.
Nel merito ritiene necessario individuare un unico centro di responsabilità politica dell'intelligence, tale da garantirne efficienza, efficacia, azione univoca e di ampio respiro. Tale centro sembra doversi rinvenire nel Presidente del Consiglio dei ministri, o a Ministro da questi delegato. Al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza dovrebbe essere affidato un ruolo di guida, che consenta di superare l'attuale pluralkità dei referenti ministeriali, che rende difficoltosa una gestione univoca dei servizi. Il Comitato dovrebbe inoltre avere una composizione ristretta, che veda la partecipazione, a fianco al Presidente del Consiglio, dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, al fine di assicurare a tale organo al contempo agilità nelle decisioni e completezza di istruttoria. Quanto al profilo delle funzioni dei servizi, ritiene necessario che esse siano chiaramente distinte in base al criterio territoriale dell'ambito interno o estero di azione, che ritiene preferibile, ovvero per competenze, purché ciò avvenga nel quadro di una forte cooperazione, da garantire mediante una valorizzazione del ruolo del CESIS. Tutto ciò, a suo avviso, non si riscontra nel testo approvato dal Senato che, a discapito dei principi prima richiamati, investe di eccessive competenze ed autonomia l'UCSI, finendo, nei fatti, per configurarlo come un nuovo servizio. A suo avviso, inoltre, l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di informazione e sicurezza, presuppone altresì l'individuazione di una serie di garanzie funzionali in capo a chi svolge tali funzioni, le quali, tuttavia, devono trovare una chiara e precisa identificazione, al fine di conferire a agli organi a ciò preposti i necessari poteri e le necessarie garanzie, senza però svilirne trasparenza e controllabilità di operato. Parallelamente, si rende necessario un rafforzamento del ruolo svolto dal Comitato parlamentare di controllo, cui dovrebbe aggiungersi una maggiore rapidità decisionale e conferendogli, al contempo, poteri efficaci e garanzie di impermeabilità. Il ruolo di quest'ultimo andrebbe definito garantendo le peculiarità delle funzioni da esso svolte rispetto alle Commissioni parlamentari, affidandone la presidenza alle opposizioni e consentendo che esso si configuri quale luogo di incontro tra maggioranza e opposizione sulle questioni relative alla sicurezza nazionale. Ciò in omaggio al principio di democraticità e alla necessità che in sede parlamentare si configuri la massima condivisione sulle tematiche dell'informazione e della sicurezza nazionale. Per tali ragioni si avverte l'urgenza di una riforma e l'esigenza che essa sia di carattere globale, atteso, tra l'altro, che essa oggi non si configura più come reazione di emergenza agli attentati dell'11 settembre. Auspica, infine, che su questa riforma, la quale, per essere efficace, anche a fronte delle attuali minacce esterne, non può essere connotata in termini di contingenza, possa crearsi un'ampia convergenza, analoga a quella che ha consentito l'approvazione della legge 801 del 1977.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.20.

Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione.
C. 72 cost. Zeller, C. 113 cost. Bielli, C. 260 cost. Spini, C. 376 cost. Buttiglione, C. 468 cost. Contento, C. 582 cost. Cola, C. 721 cost. Pisapia, C. 874 cost. Selva, C. 875 cost. Selva, C. 877 cost. Selva, C. 966 cost. Bianchi Clerici, C. 1162 cost. Peretti, C. 1218 cost. Volontè, C. 1287 cost. Pisapia, C. 1403 cost. Lusetti, C. 1415 cost. Zaccheo, C. 1608 cost. Mantini, C. 1617 cost. Soda, C. 1725 cost. Olivieri, C. 1805 cost. Costa, C. 1964 cost. Serena, C. 2027 cost. Pisicchio, C. 2116 cost. Bolognesi, C. 2123 cost. Paroli, C. 2168 cost. Buontempo, C. 2320 cost. Zeller, C. 2413 cost. Collè, C. 2568 cost. Vitali, C. 2909 cost. Maurandi, C. 2994 cost. Olivieri, C. 3058 cost. Boato, C. 3489 cost. Stucchi, C. 3523 cost. Cento, C. 3531 cost. Monaco, C. 3541 cost. Pacini, C. 3572 cost.


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Consiglio regionale della Puglia, C. 3573 cost. Consiglio regionale della Puglia, C. 3584 cost. Chiaromonte, C. 3639 cost. Cabras, C. 3684 cost. Mantini, C. 3707 cost. La Malfa, C. 3885 cost. Briguglio, C. 4023 cost. Franceschini, C. 4393 cost. Pisapia, C. 4451 cost. Costa, C. 4805 cost. Perrotta e C. 4862 cost. Governo, approvato in prima deliberazione dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2004.

Donato BRUNO, presidente e relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il progetto di legge costituzionale n. 4862 del Governo, nel testo approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), Carlo LEONI (DS-U), Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) e Graziella MASCIA (RC) dichiarano voto contrario alla proposta del relatore.

Pietro FONTANINI (LNFP) preannuncia il suo voto favorevole all'adozione del testo base.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il progetto di legge costituzionale n. 4862 del Governo, nel testo approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

Donato BRUNO, presidente e relatore, nel ricordare che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, si era convenuto di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 29 giugno 2004, propone di accogliere la richiesta presentata alla Presidenza dall'onorevole Di Giandomenico di differire tale termine a giovedì 1o luglio 2004, alle ore 16; avverte inoltre che intende proporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di dedicare all'esame degli emendamenti le due settimane successive.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), fa presente che i gruoppi di opposizione non intendono presentare emendamenti aventi scopi ostruzionistici, ma proposte modificative che incidono sul merito delle questioni oggetto del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente e relatore, prende atto positivamente dell'atteggiamento costruttivo manifestato dai rappresentanti dei gruppi di opposizione nel corso dell'esame del provvedimento e, da ultimo, dall'onorevole Boato, e esprime l'auspicio che i lavori che la Commissione svolgerà nelle prossime settimane possano consentire di addivenire a soluzioni largamente condivise dai diversi gruppi parlamentari. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ordinamento della polizia locale.
C. 2 d'iniziativa popolare, C. 3 d'iniziativa popolare, C. 5 d'iniziativa popolare, C. 558 Molinari, C. 1288 Lusetti, C. 1292 Tidei, C. 2034 Ascierto, C. 2139 Buemi, C. 2169 Buontempo, C. 2431 Tucci, C. 2951 Marone, C. 3434 Ricciotti e C. 4893 Saia.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del pdl 4560).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2004.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 4560, di iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, recante «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.


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La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che nella prossima seduta il relatore procederà all'integrazione della sua relazione con riferimento al progetto di legge testé abbinato.

Nicolò CRISTALDI (AN), relatore, auspica che già a partire dalla prossima settimana sia possibile giungere alla conclusione della discussione di carattere generale sul provvedimento in esame, affinché sia possibile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al quale affidare il compito di svolgere l'opportuna attività istruttoria.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) manifesta perplessità in ordine all'opportunità di imprimere un'accelerazione all'esame del provvedimento, atteso che nel procedere ad un intervento con legge ordinaria in materia di ordinamento della polizia locale ci si dovrebbe porre la questione del contestuale iter del disegno di legge costituzionale recante modifiche della parte II della Costituzione che, nel testo approvato in prima deliberazione dal Senato, all'articolo 34, attribuisce alle regioni la competenza legisaltiva esclusiva anche in materia di polizia locale, novellando all'uopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame delle proposte di legge in materia di ordinamento della polizia locale era stato avviato nel luglio 2002. Succesivamente, proprio con riferimento all'imminente esame del disegno di legge costituzionale del Governo recante modificheall'articolo 117 della Costituzione, si era convenuto di sospendere l'iter, che è stato invece recentemente riavviato a seguito di un'apposita richiesta avanzata in tal senso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. È peraltro evidente come in seno al Comitato ristretto, del quale lo stesso relatore ha auspicato la tempestiva costituzione, potrà essere approfondita la questione rappresentata dall'onorevole Boato, anche al fine di valutare l'opportunità di procedere all'esame del provvedimento nelle more di una riforma costituzionale che incide sulla medesima materia.

Maurizio SAIA (AN) precisa che la ripresa dell'esame del provvedimento era stata richiesta non soltanto dal gruppo di Alleanza Nazionale, ma anche dal gruppo dei Democratici di Sinistra. Ritiene altresì che l'approvazione della riforma costituzionale in itinere potrà avere l'effetto di restringere l'ambito di intervento del provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2004.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo base (vedi allegato 1). Fa altresì presente che, anche ai fini dell'espressione del parere di competenza, il rappresentante del Governo ha chiesto di poter usufruire di una settimana di tempo per effettuare una compiuta valutazione sulle proposte emendative presentate. Conseguentemente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Donato Bruno.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 176/2001 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 383.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), relatore fa presente che lo schema di regolamento in esame modifica il vigente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di adeguarlo alle rilevanti modifiche legislative intervenute dopo la sua approvazione, avvenuta il 26 marzo 2001. Ad opera del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha modificato l'articolo 46 del decreto legislativo n. 300 del 1999, è infatti venuto meno l'accorpamento tra il Ministero del lavoro ed il Ministero della sanità; mediante il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, che ha sostituito l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, è stata superata l'articolazione del Ministero in due dipartimenti, con conseguente riconoscimento delle direzioni generali quali strutture di primo livello; è stata istituita la figura del Segretario generale; ad opera dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2004, le competenze della Direzione Generale per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e alcooldipendenze sono transitate al neoistituito Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, operante presso la Presidenza del Consiglio; infine, l'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 nell'ambito della riforma dei servizi ispettivi, ha previsto l'istituzione di una nuova direzione generale per il coordinamento dell'attività ispettiva. Lo schema di regolamento adegua quindi l'organizzazione del ministero a questo mutato contesto, prevedendo la figura del Segretario generale, quale organo apicale dell'amministrazione, e ridisegnando le competenze delle tredici direzioni generali. La procedura di approvazione del regolamento prevede, oltre al parere delle Commissioni parlamentari, il parere delle organizzazioni sindacali e del Consiglio di Stato. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha dapprima espresso un parere di carattere interlocutorio, il parere n. 2773 del 22 marzo 2004, con il quale chiedeva chiarimenti al Governo; successivamente alla trasmissione di una nota del Governo in data 5 maggio 2004, è stato reso il parere definitivo, n. 2773 del 17 maggio 2004. La documentazione inviata dal Governo tiene conto di queste ulteriori fasi procedurali. In particolare, oltre al testo deliberato formalmente dal Consiglio dei ministri - sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere -, il Governo ha inviato due ulteriori testi con alcune modifiche che intenderebbe apportare in sede di approvazione definitiva: un testo che tiene conto dei pareri espressi dalle organizzazioni sindacali e un ulteriore testo che tiene conto del parere interlocutorio del Consiglio di Stato. In ordine al contenuto dei singoli articoli, l'articolo 1 dello schema in esame sostituisce l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, recante il precedente «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» che, a seguito delle modifiche normative intervenute, non risulta essere più rispondente all'attuale assetto delle competenze e dell'organizzazione del medesimo ministero. In particolare, esso individua le funzioni di competenza statale spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante rinvio all'articolo 46, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 300 del 1999, facendo comunque salve le competenze costituzionalmente attribuite alle


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regioni in materia di lavoro. L'Articolo 2 dello schema in esame inserisce, invece, dopo l'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, gli articoli da 1-bis a 1-sedecies. In particolare, il nuovo articolo 1-bis introduce, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero del lavoro, la figura del Segretario generale, attribuendogli funzioni di coordinamento con particolare riferimento alla programmazione delle attività statistiche, allo studio e ricerca del mercato del lavoro, alla comunicazione istituzionale. La più puntuale definizione delle competenze deferite, sarà tuttavia dettata con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988. Il successivo Articolo 1-ter, individua, con le relative denominazioni, quali direzioni generali del Ministero, la direzione degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione; la direzione per l'attività ispettiva; la direzione della comunicazione; la direzione per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR); la direzione per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociale e monitoraggio della spesa sociale; la direzione dell'immigrazione; la direzione del mercato del lavoro; la direzione per le politiche per l'orientamento e la formazione; la direzione per le politiche previdenziali; la direzione per l'innovazione tecnologica; la direzione delle risorse umane e affari generali; la direzione della tutela delle condizioni del lavoro e, infine, la direzione per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. I successivi articoli, da 1-quater a 1-sedecies, definiscono l'ambito di competenza delle 13 Direzioni generali prima individuate, mentre, infine, l'articolo 3 dispone le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore dello schema in esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 119/2004: Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 5072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Sesa AMICI (DS-U), presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. Esso è volto, come si legge nella relazione governativa che lo accompagna, ad accelerare le definizione dei procedimenti in corso concernenti la ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese e dei gruppi in stato di grave dissesto, ai fini del rapido risanamento dei complessi produttivi e a salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni creditorie, secondo le linee di politica legislativa indicate dal decreto-legge 347/2003, convertito. con modificazioni, dalla legge 39 del 2004. Il provvedimento, nel testo modificato dal Senato, si compone di 10 articoli. L'articolo 1 reca una novella all'articolo 3 del decreto-legge 347/2003, concernente le funzioni del commissario straordinario, prevedendo, tra, l'altro, la possibilità di una procedura autonoma per le imprese del gruppo. L'articolo 2 modifica e integra le disposizioni di cui all'articolo 4 del predetto decreto-legge, concernente l'accertamento dello stato di insolvenza e il programma di ristrutturazione, stabilendo, tra l'altro, che il programma di ristrutturazione orientato al risanamento debba essere redatto considerando specificamente, anche ai fini


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della definizione della procedura tramite concordato, la posizione dei piccoli risparmiatori. L'articolo 3 modifica l'articolo 4-bis del decreto-legge 347/2003, recante la disciplina dell'istituto del concordato, al fine di accrescerne l'efficacia e renderlo maggiormente idoneo ad una definizione celere e razionale della procedura di ristrutturazione. L'articolo 4, che novella l'articolo 4-ter del decreto-legge 347/2003, reca disposizioni circa le modalità di accertamento del passivo, mentre l'articolo 5 aggiunge, dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999, diretto a disciplinare le cause di incompatibilità del commissario straordinario. L'articolo 6 è volto invece ad estendere la platea dei beneficiari delle agevolazioni creditizie previste dal decreto-legge 16/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2004, in favore delle imprese di autotrasporto fornitrici di imprese in amministrazione straordinaria. L'articolo 7 reca, infine, le disposizioni in ordine all'entrata in vigore del provvedimento. Rileva quindi che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione e che l'articolo 6 del provvedimento in esame, in quanto apporta modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile anche alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Conclusivamente, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di pubblica sicurezza in materia di riunioni pubbliche.
C. 4295 Zeller.

COMITATO RISTRETTO

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 2531 Governo, C. 1576 Spini e C. 1902 Molinari.< P>