Mercoledì 16 giugno 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento e Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 9.10.
D.L. 113/2004: Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
C. 4963-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
Gaspare GIUDICE, presidente,in sostituzione del relatore, avverte che, in data 14 giugno 2004, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che contiene due nuove proposte emendative. In particolare, l'emendamento 1.15 Polledri consente al comune di Parma ed ai comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma di adottare, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un programma di ulteriori interventi infrastrutturali, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonché alle attività convegnistiche ed istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Al riguardo, segnala che l'emendamento non presenta profili problematici di carattere finanziario in quanto l'adozione del programma è rimessa alla discrezionalità degli enti interessati, non costituendo alcun obbligo giuridico né comportando alcun maggiore onere. Rileva tuttavia l'opportunità di riformulare parzialmente la clausola di invarianza nel senso di prevedere, come è avvenuto in casi analoghi, che l'adozione del programma non deve comportare «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Fa notare che il subemendamento 0.1.02.10 Polledri all'articolo aggiuntivo 1.02 del Governo destina l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro alla realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nella città capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma anziché, come previsto dall'articolo aggiuntivo, al monitoraggio dell'inquinamento urbano. Anche in questo caso rileva l'assenza di profili problematici di carattere finanziario, trattandosi della realizzazione di infrastrutture, vale a dire di spese di conto capitale, per la cui copertura si prevede l'utilizzo di stanziamenti di parte capitale. Chiede al rappresentante del Governo se ha qualcosa da osservare al riguardo.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO concorda con quanto rilevato sulle due nuove proposte emendative.
Gaspare GIUDICE, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sull'emendamento 1.15 Polledri, a condizione che le parole: "nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo.
Ulteriore testo unificato C. 2725 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che in data 15 giugno 2004 la I Commissione Affari costituzionali ha trasmesso un ulteriore testo unificato del provvedimento, che reca diverse modifiche attinenti tutte, salvo una, a profili di carattere finanziario. Rileva che le diverse modifiche recepiscono integralmente le condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel
parere espresso dal Comitato sul precedente testo unificato nella seduta del 19 maggio 2004. Ricorda che nel parere veniva in primo luogo segnalata una discrasia tra la quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica e la clausola di copertura di cui all'articolo 16. Allo scopo di assicurare la coincidenza tra le previsione della relazione tecnica e l'autorizzazione di spesa si poneva, quindi, la condizione di una riformulazione della clausola di copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che il parere rimetteva alla Commissione di merito la scelta di individuare le risorse, di parte corrente, da utilizzare per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento, pari complessivamente a 64.100.000 di euro per l'anno 2004, 12.480.000 euro per l'anno 2005 e 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Le ulteriori condizioni erano dirette a introdurre, per ciascun articolo oneroso, una specifica autorizzazione di spesa, come prescritto dalla vigente disciplina contabile.Da ultimo, si stabiliva la condizione dell'inserimento, all'articolo 17, di un comma aggiuntivo volto ad introdurre una clausola di invarianza per la finanza pubblica.
Fa presente che nell'ulteriore testo unificato è stata inserita, in ciascun articolo recante maggiori oneri, una specifica autorizzazione di spesa e che è stato interamente riformulato l'articolo 16, rideterminando gli oneri in misura corrispondente alla quantificazione recata dalla relazione tecnica e provvedendo alla relativa copertura a valere su diversi accantonamenti del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004. In proposito, segnala che gli accantonamenti utilizzati recano le necessarie disponibilità.
Rileva tuttavia che il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri non corrisponde alle finalizzazioni previste per il medesimo Ministero e rappresenta una deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) della legge n. 468 del 1978. Ricorda, peraltro, che tale utilizzo, nelle misure indicate, era stato esplicitamente prospettato dal rappresentante del Governo nella seduta del 19 maggio. Osserva che la Commissione non ha invece recepito la condizione riferita all'articolo 17, recante una delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di vittime del terrorismo e delle stragi, avendo disposto la soppressione del medesimo articolo. La Commissione ha soppresso tale articolo in quanto intende esaminare il provvedimento in sede legislativa. Rileva, quindi, che le modifiche recate dall'ulteriore testo unificato non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO concorda con quanto rilevato dal relatore riguardo all'assenza di profili problematici di carattere finanziario nell'ulteriore testo unificato.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:
«Sull'ulteriore testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa italiano e il Dipartimento della difesa indonesiano di cooperazione nell'industria per la difesa.
C. 4810 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa italiano e il Dipartimento della difesa e della sicurezza indonesiano, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1997. Avverte,
altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che il Memorandum d'intesa ha lo scopo di favorire il consolidamento delle capacità difensive dei due paesi ed il loro sviluppo industriale nello specifico settore degli armamenti. Il Memorandum, tra le altre cose, prevede la possibilità di istituire un Comitato misto - al fine di coordinare e controllare le attività oggetto del Memorandum d'intesa - composto da non più di sette rappresentanti ufficiali per ciascuna Parte; le riunioni avranno luogo una volta all'anno, alternativamente nei due paesi (articolo 4). Rileva la necessità che il Governo confermi che il numero dei rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato misto previsto dall'articolo 4 sia effettivamente contenuto entro le 5 unità, come ipotizzato dalla relazione tecnica. Infatti, mentre la relazione tecnica indica il numero di cinque funzionari, il testo del Memorandum prevede - all'articolo 4, paragrafo 2 - che il Comitato sarà composto da «non più di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte».
Osserva che l'articolo 3, comma 1, pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a euro 24.450 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità ed un'apposita voce programmatica. Fa presente, comunque, che la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata nel presupposto che la prima riunione in Indonesia del Comitato misto, di cui all'articolo 4 del Memorandum d'intesa, avverrà nel 2004. In caso contrario, infatti, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che il numero dei rappresentanti italiani nel Comitato misto di cui all'articolo 4 dell'Accordo non sarà superiore a cinque.
Gaspare GIUDICE, presidente, conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:
«Sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui il numero dei rappresentanti italiani nel Comitato misto di cui all'articolo 4 dell'Accordo non sarà superiore a cinque;
nel presupposto che la prima riunione in Indonesia del Comitato misto avvenga nell'anno 2004;
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica Accordo Italia-Cina equipaggiamenti militari.
C. 4811 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in esame che reca la ratifica dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa cinese, firmato a Roma il 26 febbraio 1999. La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 42.696 euro per ogni biennio. Rileva che la quantificazione risulta corretta, nel presupposto che non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato connessi allo svolgimento delle attività di cooperazione, di cui all'articolo 1, all'esercizio delle funzioni affidate al Segretariato generale della difesa e alla direzione nazionale degli armamenti, di cui all'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3; all'eventuale costituzione di gruppi di lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 3, e alla fornitura di assistenza e di servizi, nel settore della proprietà industriale e intellettuale, alle agenzie
incaricate di attuare la cooperazione, di cui all'articolo 6.
Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 3 pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a euro 42.700 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità ed un'apposita voce programmatica. Ciò premesso, rileva che la clausola di copertura finanziaria appare correttamente formulata nel presupposto che la prima riunione in Cina del Comitato misto, di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Accordo, avverrà nel 2004. In caso contrario, infatti, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che le disposizioni richiamate dal presidente non comportano nuovi o maggiori oneri. Conferma inoltre che la prima riunione in Cina del Comitato misto si svolgerà nel 2004.
Gaspare GIUDICE, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Sul testo del provvedimento
nel presupposto che la prima riunione nella Repubblica popolare cinese del Comitato misto, di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Accordo, avvenga nell'anno 2004;
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica Accordo euromediterraneo istituente Associazione CE e Stati membri-Libano.
C. 4875 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge che reca la ratifica dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato e la Repubblica libanese dall'altro, con Protocolli e Allegati, firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002. Rileva che la relazione tecnica quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 15.080 euro a decorrere dal 2004 e che tale quantificazione risulta corretta. Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria, ricorda che il comma 1 dell'articolo 3 pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 15.080 euro annui, a decorrere dal 2004, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2004-2006. Al riguardo rileva che l'accantonamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità ed un'apposita voce programmatica. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«Sul testo del provvedimento:
Il sottosegretario Daniele MOLGORA condivide la proposta di parere.
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica Accordo Italia-Georgia nel settore della difesa.
C. 4916 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento, già approvato dal Senato, che reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia
nel settore della difesa, firmato a Roma il 15 maggio 1997. Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria, il comma 1 dell'articolo 3 pone l'onere derivante dal provvedimento, pari a 17.765 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004, a carico dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità ed un'apposita voce programmatica. Rammenta che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, a seguito di chiarimenti formulata dal relatore, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha assicurato che i primi colloqui bilaterali e la prima riunione del Comitato misto, di cui agli articoli 2 e 3, paragrafo 2, dell'Accordo, si terrà in Georgia.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma quanto emerso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, per cui i primi colloqui bilaterali e la prima riunione del Comitato misto si svolgeranno in Georgia.
Gaspare GIUDICE, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«Sul testo del provvedimento:
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica Italia-Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica.
C. 4918 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento che reca la ratifica dell'Accordo tra Italia ed Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica. Ricorda che la relazione tecnica quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo in 263.150 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 269.320 euro a decorrere dal 2006. Osserva che alcune disposizioni dell'Accordo risultano suscettibili di determinare effetti finanziari non considerati dalla relazione tecnica. Si tratta, in particolare,degli scambi di personale ed esperti, di cui all'articolo 3; degli scambi di visite di esperti e personale tecnico e dell'organizzazione di seminari, conferenze, congressi ed altri eventi, di cui all'articolo7; della cooperazione nel settore dell'archeologia di cui agli articoli 11 e 12. Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria, ricorda che il comma 1 dell'articolo 3 pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 263.150 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a euro 269.320 a decorrere dall'anno 2006, a carico dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2004-2006. Al riguardo segnala che la clausola appare correttamente formulata nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo, avvenga nell'anno 2006 in Armenia. In caso contrario, infatti, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento. Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato la congruità della copertura finanziaria con riferimento alla cadenza temporale delle riunioni della Commissione mista. Conseguentemente, la Commissione ha espresso parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista si tenga nel 2006 in Armenia. Ciò premesso, osserva che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria capienza ed un'apposita voce programmatica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che le attività indicate come potenzialmente onerose dal presidente sono soltanto eventuali. In altri termini, non si prefigurano impegni vincolanti per lo Stato italiano. L'Accordo fa infatti riferimento alla promozione ed all'incoraggiamento di tali attività. Conferma quanto emerso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato per cui la prima riunione del Comitato misto si svolgerà in Armenia.
Gaspare GIUDICE, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«Sul testo del provvedimento:
Il Comitato approva la proposta di parere.
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.
Nuovo testo C. 4248, approvato dalla XII Commissione del Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).
Il Comitato inizia l'esame.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che il testo, recante norme in materia di prevenzione e diagnosi della morte inaspettata del feto e del lattante, approvato dal Senato e modificato dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, è già stato esaminato dal Comitato per i pareri in data 3 marzo 2004. In quella occasione, a seguito dei rilievi formulati dal relatore in ordine all'assenza di coordinamento tra norme del testo potenzialmente onerose e copertura finanziaria, il Comitato, concorde il rappresentante del Ministero dell'economia, aveva espresso parere contrario. Successivamente, nella seduta dell'11 maggio 2004, la Commissione affari sociali ha ulteriormente modificato il testo approvando alcuni emendamenti volti, tra le altre cose, a superare i rilievi evidenziati presso la Commissione bilancio. In particolare, è stato ripristinato l'articolo 2, soppresso in precedenza dalla Commissione, il quale dispone che le regioni, entro 180 giorni dall'adozione del decreto che definisce i criteri per l'autorizzazione dei centri titolari del riscontro diagnostico, debbano provvedere all'individuazione di tali centri di riferimento. Per l'attuazione dell'articolo è autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 Al riguardo, osserva che la spesa autorizzata potrebbe risultare sovrastimata per quanto concerne l'anno 2004 considerato che metà dell'esercizio finanziario è già trascorsa e tenuto conto dei termini posti per l'emanazione del decreto del Ministro della salute, di cui al comma 1 (90 giorni), e del termine concesso alle regioni per l'individuazione dei centri (180 giorni).
È stato inoltre ripristinato l'articolo 3, in precedenza soppresso dalla Commissione affari sociali, relativo all'istituzione di una banca dati da parte della prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Per l'attuazione di detto articolo è autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dal 2004.
Sono state infine apportate alcune modifiche all'articolo 5, recante la copertura finanziaria del provvedimento. Infatti, la Commissione ha correttamente aggiornato il triennio di riferimento e, a seguito della variazione della quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, ha modificato l'importo totale da coprire determinandolo in 67.000 euro annui. Tale copertura è effettuata, a decorrere dall'anno 2004, a carico dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2004-2006. In proposito osserva che l'accantonamento utilizzato reca la necessaria capienza ed espone una apposita voce programmatica.
Chiede invece chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alla portata finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 4 che sembrano attribuire nuovi compiti alle autorità sanitarie nazionali e
regionali suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri di cui non è prevista specifica quantificazione e copertura.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA condivide la valutazione del relatore in ordine alla potenziale onerosità delle attività derivanti dall'articolo 4.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, propone quindi di inserire nel parere una clausola di invarianza che preveda che alle attività di cui all'articolo 4 si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che, se per un verso, sotto il profilo tecnico, la previsione di una clausole di invarianza appare ineccepibile, per l'altro, dal punto di vista sostanziale, non è corretto attribuire alle regioni nuove funzioni senza indicare le risorse con cui farvi fronte.
Gaspare GIUDICE (FI) auspica che l'esame del provvedimento in Assemblea possa consentire un approfondimento di tale tematica, eventualmente per individuare ulteriori risorse da destinare alle attività indicate.
Benito SAVO (FI) ricorda che i compiti attribuiti dall'articolo 4 alle autorità sanitarie nazionali e regionali sono già previsti dalla legislazione vigente. Ritiene pertanto che la disposizione non risulti onerosa.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono» siano inserite le seguenti: «nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio»;
all'articolo 4 sia aggiunto in fine il seguente comma: «6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Nuovo testo C. 4265, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).
Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 26 maggio 2004.
Benito SAVO ricorda che il provvedimento presenta numerosi profili problematici di carattere finanziario in relazione ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA ricorda che le attività e i servizi elencati all'articolo 5 sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, come definiti dall'accordo Stato-regioni del 22 novembre 2001. Ciononostante, rileva che la previsione di un supporto dei servizi di medicina di laboratorio per l'esecuzione di indagini di laboratorio, di cui ai numeri 4) e 9) del comma 1 del medesimo articolo, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e di idonea copertura. Appare inoltre suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica la previsione, di cui al numero 15) del comma 1 del medesimo articolo, di registri nazionali e regionali o interregionali dei donatori di sangue da cordone ombelicale. Risultano
invece adeguatamente coperti, a valere sulle disponibilità previste dalla legge n. 107 del 1990,gli effetti finanziari derivanti dalla corresponsione di rimborsi alle associazioni dei donatori per le attività associative svolte ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6. Non comportano poi nuovi o maggiori oneri per le regioni gli adempimenti posti a carico delle stesse dall'articolo 11. Rileva inoltre che la previsione dell'erogazione di un contributo annuo al Centro nazionale sangue, di cui al comma 6 dell'articolo 12, è da intendersi quale limite massimo di spesa. Osserva poi che le attività ispettive e di controllo, di cui al comma 5 dell'articolo 20, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale in quanto si tratta di attività già svolte in base alla normativa vigente; analogamente sono già effettuati in base alla vigente normativa gli adempimenti posti a carico delle regioni e delle strutture trasfusionali ai sensi dell'articolo 21 non determinano nuovi o maggiori oneri. Segnala, infine, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge n. 289 del 2002, della quale il comma 1 dell'articolo 26 prevede il parziale utilizzo, reca la necessaria disponibilità;
Benito SAVO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui:
le attività e i servizi elencati all'articolo 5 sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, come definiti dall'accordo Stato-regioni del 22 novembre 2001. Ciononostante, la previsione di un supporto dei servizi di medicina di laboratorio per l'esecuzione di indagini di laboratorio, di cui ai numeri 4) e 9) del comma 1 del medesimo articolo, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non adeguatamente quantificati e coperti;
analogamente, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non adeguatamente quantificati e coperti la previsione, di cui al numero 15) del comma 1 del medesimo articolo, di registri nazionali e regionali o interregionali dei donatori di sangue da cordone ombelicale;
gli effetti finanziari derivanti dalla corresponsione di rimborsi alle associazioni dei donatori per le attività associative svolte ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, sono adeguatamente coperti a valere delle disponibilità previste dalla legge n. 107 del 1990;
gli adempimenti posti a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 11, non comportano nuovi o maggiori oneri per le stesse;
la previsione dell'erogazione di un contributo annuo al Centro nazionale sangue, di cui al comma 6 dell'articolo 12, è da intendersi quale limite massimo di spesa;
le attività ispettive e di controllo, di cui al comma 5 dell'articolo 20, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale in quanto si tratta di attività già svolte in base alla normativa vigente;
analogamente, gli adempimenti posti a carico delle regioni e delle strutture trasfusionali ai sensi dell'articolo 21 non determinano nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di attività già effettuate in base alla vigente normativa;
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge n. 289 del 2002, della quale il comma 1 dell'articolo 26 prevede il parziale utilizzo, reca la necessaria disponibilità;
considerato che:
gli oneri derivanti dall'erogazione del contributo di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, di cui al comma 6 dell'articolo 12, risultano computati anche nell'ambito dell'onere complessivo di cui all'articolo 26, comma 1;
relativamente all'articolo 8, la relazione tecnica non quantifica i maggiori oneri derivanti dalla estensione del diritto all'astensione lavorativa per le tipologie di soggetti indicati al comma 1;
con riferimento all'articolo 9, la relazione tecnica non fornisce sufficienti elementi di informazione riguardo alla quantificazione del minor gettito derivante dalle relative disposizioni;
le disposizioni di cui al medesimo articolo 9 prevedono la concessione di agevolazioni fiscali per cui non appare corretta la previsione, di cui all'ultimo periodo di tale articolo, che definisce in termini di autorizzazione di spesa i relativi oneri;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
provveda la Commissione di merito a quantificare e a coprire, mediante corrispondente utilizzo di risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai numeri 4), 9) e 15) del comma 1 dell'articolo 5;
provveda la Commissione di merito a quantificare e a coprire, mediante corrispondente utilizzo di risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8;
all'articolo 9, sia soppresso l'ultimo periodo;
all'articolo 12, comma 6, sia soppresso l'ultimo periodo;
all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006», siano aggiunte le seguenti: «ivi comprese le minori entrate derivanti dall'articolo 9, valutate in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005».
all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole da «riduzione dello stanziamento iscritto» fino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: "riduzione delle proiezioni relative agli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".».
Il sottosegretario Daniele MOLGORA esprime la propria perplessità in ordine al rinvio, prospettato nella proposta di parere, alla Commissione di merito della quantificazione dei nuovi o maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 5, numeri 4), 9) e 15) e dal comma 1 dell'articolo 8. Osserva inoltre che dall'esame complessivo del provvedimento non appare chiaro se l'attività trasfusionale trasferita agli enti del Servizio sanitario nazionale comporti o meno un incremento delle dotazioni organiche con conseguenti effetti di spesa, né se le competenze attribuite anche al servizio trasfusionale delle Forze armate per effetto dell'articolo 24 determinino maggiori oneri indiretti a carico delle stesse.
Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che il Comitato già in passato ha demandato alle Commissioni di merito il compito di apportare le modifiche al testo che riguardino profili problematici di carattere finanziario, quando queste comportino anche rilevanti scelte di merito. Ricorda altresì che il Comitato in ogni caso tornerà a pronunciarsi sulle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.
Il Comitato approva la proposta di parere.
Agriturismo.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 817 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 26 maggio 2004.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, fa notare che la Commissione di merito, così come richiesto nel parere espresso dal Comitato in data 19 maggio 2004, aveva quantificato le minori entrate derivanti dagli articoli 2, comma 1, e 7,comma 5, del testo - valutate in 200.000 euro per l'anno 2005 e 100.000 euro a decorrere dal 2006- dall'articolo 2, comma 2, - valutate in 600.000 euro per l'anno 2005 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006- e quelle derivanti dall'articolo 11, comma 3 - valutate in 5.200.000 euro per l'anno 2005 e 2.600.000 euro a decorrere dal 2006. La copertura delle minori entrate resta imputata al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali per il triennio 2004-2006. Ricorda che il Governo aveva chiesto un breve rinvio dell'esame del provvedimento al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse indicate per la copertura dello stesso.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA assicura che è stata verificata la capienza delle risorse indicate per la copertura del provvedimento e che le risorse sono effettivamente disponibili.
Gaspare GIUDICE, presidente, conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:
«Sull'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 9.40.
Mercoledì 16 giugno 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 9.35.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004.
Atto n. 365.
(Rinvio dell'esame).
Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che il Governo si è impegnato a non adottare il testo definitivo del provvedimento in assenza del parere della Commissione bilancio.
Allo stato, peraltro, neanche la Commissione bilancio del Senato ha espresso il parere di competenza. Avverte che provvederà a contattare il Ministro dell'economia e delle finanze per verificare la sua disponibilità a svolgere un'audizione presso la Commissione, visto che quella prevista per il 20 maggio 2004 non si è potuta effettuare a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.45.
Mercoledì 16 giugno 2004.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.