IX Commissione - Mercoledì 26 maggio 2004


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ALLEGATO 1

Schema di contratto di programma 2003-2005 tra Ministero delle comunicazioni e Poste italiane Spa. Atto n. 368.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia, e la società per azioni Poste italiane (atto n. 368),
tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 8 del decreto-legge n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 1994, che definisce il contenuto del contratto di programma tra Governo e Poste italiane spa, nonché di quanto stabilito dai decreti legislativi n. 261 del 1999 e n. 284 del 2003 e dalle direttive 67/97/CE e 39/2002/CE,
sottolineata la necessità che, per il futuro, il contratto di programma sia elaborato e, quindi, trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere di competenza in tempo utile per consentire la relativa approvazione prima che abbia inizio il triennio di riferimento,
preso atto favorevolmente del ricorso ai meccanismi del price cap, per la regolazione delle tariffe, e del subsidy cap, per la definizione dei contributi statali a parziale copertura dell'onere del servizio universale, che consentono di valorizzare gli obiettivi di efficienza e di qualità nell'espletamento del servizio postale, prevedendo che i trasferimenti posti a carico dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio universale vengono per la prima volta calcolati secondo un parametro predefinito tale da assicurare la costante riduzione degli stessi e che siano effettivamente premiati gli incrementi di efficienza della società nella fornitura del servizio universale,
rilevata l'esigenza di assicurare sempre maggiore certezza e tempestività nella copertura da parte dello Stato dell'onere del servizio postale universale,
considerato che la definizione dell'importo dei rimborsi dovuti a Poste italiane spa a compensazione dei mancati introiti derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate e la determinazione dei procedimenti di rimborso sono oggetto delle disposizioni previste all'articolo 9, che si basano sulla necessità, più volte evidenziata in sede parlamentare, di assicurare la «piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena» unita a meccanismi di rimborso certi ed in tempi adeguati,
ricordata, al riguardo, la necessità di dare attuazione a tali previsioni in aderenza con quanto stabilito dal decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, che - sostituendo alla precedente situazione di incertezza normativa un quadro normativo stabile e «a regime» - individua i destinatari dell'agevolazione tariffaria e prevede un specifica procedura per i relativi rimborsi,
rilevata la necessità di assicurare adeguate e preventive forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali nella definizione concreta delle modalità con cui assicurare il servizio universale, con particolare riferimento


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a quanto previsto dagli articoli 4 (qualità dei servizi) e 6 (obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione) dello schema di contratto,
auspicata, in particolare, la valorizzazione di strumenti, quale il protocollo di intesa sottoscritto tra l'ANCI e Poste italiane spa nel mese di novembre 2002, che consentano di individuare obiettivi ed obblighi reciproci e di definire con i soggetti interessati a livello locale modalità e soluzioni volte a svolgere al meglio il servizio postale nella sua qualità di servizio universale,
evidenziata la necessità di assicurare che il raggiungimento degli obblighi di qualità, richiamati in particolare all'articolo 4 dello schema di contratto quali percentuali da assicurare nel triennio 2003-2005, presupponga una effettiva omogeneità e continuità nelle prestazioni del servizio universale, evitando che si verifichino sostanziali differenziazioni connesse al periodo temporale di riferimento, alle zone in cui il servizio viene prestato ed alle tipologie di servizi resi,
sottolineata l'esigenza di porre una particolare attenzione ai settori della distribuzione e del recapito, anche dal punto di vista delle risorse ivi destinate, valorizzandone e potenziandone l'attività anche alla luce del ruolo fondamentale che tali settori rivestono nell'ambito dell'attività di servizio postale universale,
richiamata l'opportunità, all'articolo 7, commi 3 e 4, di individuare con maggiore precisione i parametri cui fare riferimento per l'individuazione della categoria dei «grandi clienti» cui la società «può praticare tariffe e prezzi inferiori» ai sensi del precitato comma 3,
evidenziata, in particolare, la necessità di individuare adeguate e coerenti forme di coordinamento tra gli obiettivi di «completamento del riassetto e di rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi», richiamati in particolare all'articolo 6, e gli obiettivi di valorizzazione e sviluppo del servizio universale, anche con riferimento al complesso di risorse stanziate per la copertura dei relativi oneri,
sottolineata, infatti, la necessità di individuare il corretto punto di equilibrio per assicurare il conseguimento dei due fondamentali obiettivi di un crescente miglioramento dei servizi forniti agli utenti, da una parte, e di contenimento dei costi di gestione, dall'altra parte,
rilevata la necessità di assicurare la piena attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, dove si stabilisce che «il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese a prezzi accessibili a tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane», evitando pertanto di procedere alla chiusura di uffici postali - soprattutto nei piccoli comuni dove svolgono una funzione fondamentale anche per l'intero territorio circostante - ed auspicato che in tali valutazioni siano comunque assicurate maggiori forme di raccordo preventivo con l'Autorità di regolamentazione e con le associazioni degli enti locali;
rilevata l'opportunità che, per il futuro, nell'ambito del contratto di programma siano individuati gli obiettivi ed i parametri di qualità riferiti al complesso dell'attività svolta da Poste italiane spa, alla luce delle imprescindibili connessioni esistenti tra i diversi servizi forniti dalla società e la prestazione del servizio universale,
delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, che stabilisce la possibilità per Poste italiane spa di ricorrere a società partecipate per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione, appare opportuno mantenere ferma la responsabilità in capo alla società anche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di qualità richiamati all'articolo 4;


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b) all'articolo 3, comma 2, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti nelle attività di verifica e di accertamento che il Ministro delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale, è chiamato ad effettuare, in aderenza con quanto previsto, in particolare, nella direttiva del Ministro della funzione pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini del 24 marzo 2004;
c) in merito a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, dove si prevede la possibilità di individuare forme di distribuzione alternative rispetto al recapito presso il domicilio, si segnala - oltre all'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, alla luce di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 - l'opportunità di disposizioni volte a specificare maggiormente la portata di tale deroga, con particolare riferimento ai relativi parametri di riferimento, ed a coordinare tale previsione con i principi di parità di trattamento che sono alla base del servizio universale ed alle previsioni del decreto legislativo n. 261 del 1999 (e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4, lettera b));
d) all'articolo 4, comma 4, appare opportuno individuare un meccanismo di progressività nell'individuazione della penale da applicare alla società e - nell'ambito del meccanismo di compensazione previsto - soglie minime per ciascun obiettivo di qualità in modo da garantire livelli uniformi che assicurino un'effettiva continuità ed omogeneità nell'espletamento del servizio universale;
e) valuti l'Autorità di regolamentazione per il settore postale l'opportunità di integrare l'elenco degli obiettivi di qualità - anche sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 5 - con ulteriori parametri che possono assumere un ruolo di particolare rilievo per gli utenti dei servizi quali, in particolare, i tempi ed il tasso di evasione dei reclami e la percentuale di furti, danneggiamenti, manomissioni e smarrimenti, prevedendo comunque adeguate e preventive forme di consultazione dei soggetti interessati per l'individuazione degli ulteriori indicatori di qualità del servizio, di cui al precitato comma 5, insieme a modalità e procedure per il relativo raggiungimento;
f) con riferimento a quanto previsto all'articolo 6, si sottolinea l'esigenza di valutare attentamente - assicurando preventive forme di coinvolgimento dei soggetti interessati, con particolare riferimento agli enti locali, e sentita l'Autorità di regolamentazione del settore postale - tutte le possibili soluzioni alternative da assumere rispetto alla chiusura degli uffici postali o delle strutture di recapito - quali l'individuazione di alloggi in accordo con i comuni, la ripartizione di sportelli con istituiti bancari - volte ad evitare che ne conseguano effetti negativi dal punto di vista occupazionale ed irragionevoli disagi per gli utenti;
g) appare opportuno che, nella valutazione delle misure connesse agli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento economico previste al precitato articolo 6 - e sempre che vi sia l'assoluta necessità di procedere alla chiusura di uffici postali o di strutture di recapito - sia preso in esame il complesso dei parametri (quali la difficoltà al raggiungimento dell'ufficio postale, l'effettiva disponibilità di mezzi pubblici, le condizioni climatiche) che occorre considerare prima di valutare le misure da assumere; inoltre, con riferimento al requisito di «equilibrio economico» previsto al comma 2, occorre chiarire gli elementi ed i parametri che saranno presi in considerazione, anche alla luce delle diverse attività svolte da Poste italiane spa;
h) in relazione all'articolo 6, comma 4, dove si prevede espressamente l'impegno di Poste italiane spa a non effettuare chiusure che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità, si chiarisca che - oltre che agli uffici postali - la disposizione è da riferire anche alle strutture di recapito, in aderenza con quanto previsto in altre disposizioni dello schema di contratto.


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ALLEGATO 2

Schema di contratto di programma 2003-2005 tra Ministero delle comunicazioni e Poste italiane Spa. Atto n. 368.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia, e la società per azioni Poste italiane (atto n. 368),
tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 8 del decreto-legge n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 1994, che definisce il contenuto del contratto di programma tra Governo e Poste italiane spa, nonché di quanto stabilito dai decreti legislativi n. 261 del 1999 e n. 284 del 2003 e dalle direttive 67/97/CE e 39/2002/CE,
rilevato che questo contratto di programma, che copre l'arco di tempo 2003-2005, perviene all'attenzione del Parlamento a maggio 2004, quindi in forte ritardo rispetto alle esigenze operative di Poste italiane spa,
sottolineata la necessità che, per il futuro, il contratto di programma sia elaborato e, quindi, trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere di competenza in tempo utile per consentire la relativa approvazione prima che abbia inizio il triennio di riferimento,
osservato che:
è necessario che Poste italiane spa continui a svolgere il ruolo determinante di presidio territoriale in tutti i luoghi del paese, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita complessive dei cittadini anche nelle zone più disagiate,
i meccanismi indicati di price cap e di subsidy cap devono essere atti a coprire il costo del servizio universale, dando certezza ai ricavi di Poste italiane spa,
la definizione dell'importo dei rimborsi dovuti a Poste italiane spa a compensazione dei mancati introiti derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate e la determinazione dei procedimenti di rimborso sono oggetto delle disposizioni previste all'articolo 9, che si basano sulla necessità, più volte evidenziata in sede parlamentare, di assicurare la «piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena» unita a meccanismi di rimborso certi ed in tempi adeguati,
è necessario dare attuazione a tali previsioni in aderenza con quanto stabilito dal decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, che - sostituendo alla precedente situazione di incertezza normativa un quadro normativo stabile e «a regime» - individua i destinatari dell'agevolazione tariffaria e prevede un specifica procedura per i relativi rimborsi,
è necessario assicurare che il raggiungimento degli obblighi di qualità, richiamati in particolare all'articolo 4 dello schema di contratto quali percentuali da assicurare nel triennio 2003-2005, presupponga una effettiva omogeneità e continuità nelle prestazioni del servizio universale, evitando che si verifichino sostanziali differenziazioni connesse al periodo temporale di riferimento, alle zone in cui il servizio viene prestato ed alle tipologie di servizi resi,


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si sottolinea l'esigenza di porre una particolare attenzione ai settori della distribuzione e del recapito, anche dal punto di vista delle risorse ivi destinate, valorizzandone e potenziandone l'attività anche alla luce del ruolo fondamentale che tali settori rivestono nell'ambito dell'attività di servizio postale universale, adeguando opportunamente organici, metodi e orari di lavoro,
si richiama l'opportunità, all'articolo 7, commi 3 e 4, di individuare con maggiore precisione i parametri cui fare riferimento per l'individuazione della categoria dei «grandi clienti» cui la società «può praticare tariffe e prezzi inferiori» ai sensi del precitato comma 3, garantendo comunque prezzi uguali per uguali prestazioni a pubblico e privato,
si rileva la necessità di individuare il corretto punto di equilibrio per assicurare il conseguimento dei due fondamentali obiettivi di un crescente miglioramento dei servizi forniti agli utenti, da una parte, e di contenimento dei costi di gestione, dall'altra parte,
si evidenzia, in particolare, la necessità di individuare adeguate e coerenti forme di coordinamento tra gli obiettivi di «completamento del riassetto e di rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi», richiamati in particolare all'articolo 6, e gli obiettivi di valorizzazione e sviluppo del servizio universale, anche con riferimento al complesso di risorse stanziate per la copertura dei relativi oneri,
delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) gli impegni assunti nel presente contratto di programma devono comunque essere realizzati consolidando e potenziando il ruolo sociale e di presidio territoriale di Poste italiane spa in ogni luogo del paese, e in particolare nelle zone remote e più disagiate; in ogni caso per le prossime scadenze si prevedano forme organiche e strutturate di concertazione con le organizzazioni sindacali, con le associazioni dei consumatori e degli utenti e con gli enti territoriali;
b) all'articolo 2, comma 2, che stabilisce la possibilità per Poste italiane spa di ricorrere a società partecipate per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione, appare opportuno specificare che resta ferma la responsabilità in capo alla società anche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di qualità richiamati all'articolo 4;
c) all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti nelle attività di verifica e di accertamento che il Ministro delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale, è chiamato ad effettuare, in aderenza con quanto previsto, in particolare, nella direttiva del Ministro della funzione pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini del 24 marzo 2004;
d) in merito a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, dove si prevede la possibilità di individuare eventuali forme di distribuzione alternative rispetto al recapito presso il domicilio, si segnala - oltre all'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, alla luce di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 - l'opportunità di disposizioni volte a specificare maggiormente la portata di tale deroga, con particolare riferimento ai relativi parametri di riferimento, ed a coordinare tale previsione con i principi di parità di trattamento che sono alla base del servizio universale ed alle previsioni del decreto legislativo n. 261 del 1999 (e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4, lettera b)), assicurando comunque l'espletamento del servizio universale in tutti i luoghi del paese e per tutti i cittadini;
e) all'articolo 4, comma 4, appare opportuno individuare un meccanismo di


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progressività nell'individuazione della penale da applicare alla società e - nell'ambito del meccanismo di compensazione previsto - soglie minime per ciascun obiettivo di qualità in modo da garantire livelli uniformi che assicurino un'effettiva continuità ed omogeneità nell'espletamento del servizio universale;
f) si valuti l'opportunità di integrare l'elenco degli obiettivi di qualità - anche sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 5 - con ulteriori parametri che possono assumere un ruolo di particolare rilievo per gli utenti dei servizi quali, in particolare, i tempi ed il tasso di evasione dei reclami e la percentuale di furti, danneggiamenti, manomissioni e smarrimenti prevedendo comunque adeguate e preventive forme di consultazione dei soggetti interessati per l'individuazione degli ulteriori indicatori di qualità del servizio, di cui al precitato comma 5, insieme a modalità e procedure per il relativo raggiungimento;
g) con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, si assicuri il pieno coinvolgimento preventivo degli enti territoriali e delle associazioni degli utenti prima di qualunque intervento di riduzione dell'orario di apertura degli uffici o di chiusura degli stessi. L'obiettivo deve infatti essere quello di realizzare un elevato e qualitativamente adeguato livello di servizio anche nelle zone remote e più disagiate del paese; in ogni caso non potrà essere realizzato alcun intervento di modifica degli assetti attuali senza autorizzazione della Autorità di regolazione, che deve garantire il presidio territoriale in tutti i luoghi del paese. Entro il 2004 sarà comunque riesaminata la situazione di tutti gli uffici del paese e definito un programma di lavoro con il pieno coinvolgimento degli enti e delle associazioni sopra richiamate;
h) all'articolo 6, comma 2, si sopprima il riferimento alle strutture di recapito in quanto impropriamente citate, essendo oggetto di servizio universale finanziato dallo Stato.
i) è necessario che i rapporti tra Poste italiane Spa, Governo e Autorità di regolazione siano definiti con ricorso a processi strutturati di concertazione preventiva con le organizzazioni sindacali e con le associazioni dei cittadini, così come con gli enti territoriali per favorire lo sviluppo di nuove attività e il presidio del territorio nel caso insorgano problemi di carattere economico e gestionale. In questo senso è opportuna anche la valorizzazione e la diffusione del protocollo di intesa siglato da Poste italiane Spa e ANCI.

Panattoni, Rosato, Di Gioia


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ALLEGATO 3

Schema di contratto di programma 2003-2005 tra Ministero delle comunicazioni e Poste italiane Spa. Atto n. 368.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia, e la società per azioni Poste italiane (atto n. 368),
tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 8 del decreto-legge n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 1994, che definisce il contenuto del contratto di programma tra Governo e Poste italiane spa, nonché di quanto stabilito dai decreti legislativi n. 261 del 1999 e n. 284 del 2003 e dalle direttive 67/97/CE e 39/2002/CE,
sottolineata la necessità che, per il futuro, il contratto di programma sia elaborato e, quindi, trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere di competenza in tempo utile per consentire la relativa approvazione prima che abbia inizio il triennio di riferimento,
preso atto favorevolmente del ricorso ai meccanismi del price cap, per la regolazione delle tariffe, e del subsidy cap, per la definizione dei contributi statali a parziale copertura dell'onere del servizio universale, che consentono di valorizzare gli obiettivi di efficienza e di qualità nell'espletamento del servizio postale, prevedendo che i trasferimenti posti a carico dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio universale vengono per la prima volta calcolati secondo un parametro predefinito tale da assicurare la costante riduzione degli stessi e che siano effettivamente premiati gli incrementi di efficienza della società nella fornitura del servizio universale,
rilevata l'esigenza di assicurare sempre maggiore certezza e tempestività nella copertura da parte dello Stato dell'onere del servizio postale universale,
considerato che la definizione dell'importo dei rimborsi dovuti a Poste italiane spa a compensazione dei mancati introiti derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate e la determinazione dei procedimenti di rimborso sono oggetto delle disposizioni previste all'articolo 9, che si basano sulla necessità, più volte evidenziata in sede parlamentare, di assicurare la «piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena» unita a meccanismi di rimborso certi ed in tempi adeguati,
ricordata, al riguardo, la necessità di dare attuazione a tali previsioni in aderenza con quanto stabilito dal decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, che - sostituendo alla precedente situazione di incertezza normativa un quadro normativo stabile e «a regime» - individua i destinatari dell'agevolazione tariffaria e prevede un specifica procedura per i relativi rimborsi,
rilevata la necessità di assicurare adeguate e preventive forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali nella definizione concreta delle modalità con cui assicurare il servizio universale, con particolare riferimento


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a quanto previsto dagli articoli 4 (qualità dei servizi) e 6 (obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione) dello schema di contratto,
auspicata, in particolare, la valorizzazione di strumenti, quale il protocollo di intesa sottoscritto tra l'ANCI e Poste italiane spa nel mese di novembre 2002, che consentano di individuare obiettivi ed obblighi reciproci e di definire con i soggetti interessati a livello locale modalità e soluzioni volte a svolgere al meglio il servizio postale nella sua qualità di servizio universale,
evidenziata la necessità di assicurare che il raggiungimento degli obblighi di qualità, richiamati in particolare all'articolo 4 dello schema di contratto quali percentuali da assicurare nel triennio 2003-2005, presupponga una effettiva omogeneità e continuità nelle prestazioni del servizio universale, evitando che si verifichino sostanziali differenziazioni connesse al periodo temporale di riferimento, alle zone in cui il servizio viene prestato ed alle tipologie di servizi resi,
sottolineata l'esigenza di porre una particolare attenzione ai settori della distribuzione e del recapito, anche dal punto di vista delle risorse ivi destinate, valorizzandone e potenziandone l'attività anche alla luce del ruolo fondamentale che tali settori rivestono nell'ambito dell'attività di servizio postale universale,
richiamata l'opportunità, all'articolo 7, commi 3 e 4, di individuare con maggiore precisione i parametri cui fare riferimento per l'individuazione della categoria dei «grandi clienti» cui la società «può praticare tariffe e prezzi inferiori» ai sensi del precitato comma 3,
evidenziata, in particolare, la necessità di individuare adeguate e coerenti forme di coordinamento tra gli obiettivi di «completamento del riassetto e di rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi», richiamati in particolare all'articolo 6, e gli obiettivi di valorizzazione e sviluppo del servizio universale, anche con riferimento al complesso di risorse stanziate per la copertura dei relativi oneri,
sottolineata, infatti, la necessità di individuare il corretto punto di equilibrio per assicurare il conseguimento dei due fondamentali obiettivi di un crescente miglioramento dei servizi forniti agli utenti, da una parte, e di contenimento dei costi di gestione, dall'altra parte,
rilevata la necessità di assicurare la piena attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, dove si stabilisce che «il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese a prezzi accessibili a tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane», evitando pertanto di procedere alla chiusura di uffici postali - soprattutto nei piccoli comuni dove svolgono una funzione fondamentale anche per l'intero territorio circostante - ed auspicato che in tali valutazioni siano comunque assicurate maggiori forme di raccordo preventivo con l'Autorità di regolamentazione e con le associazioni degli enti locali;
rilevata l'opportunità che, per il futuro, nell'ambito del contratto di programma siano individuati gli obiettivi ed i parametri di qualità riferiti al complesso dell'attività svolta da Poste italiane spa, alla luce delle imprescindibili connessioni esistenti tra i diversi servizi forniti dalla società e la prestazione del servizio universale,
delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, che stabilisce la possibilità per Poste italiane spa di ricorrere a società partecipate per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione, appare opportuno mantenere ferma la responsabilità in capo alla società anche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di qualità richiamati all'articolo 4;
b) all'articolo 3, comma 2, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e


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degli utenti nelle attività di verifica e di accertamento che il Ministro delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale, è chiamato ad effettuare, in aderenza con quanto previsto, in particolare, nella direttiva del Ministro della funzione pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini del 24 marzo 2004;
c) in merito a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7, dove si prevede la possibilità di individuare forme di distribuzione alternative rispetto al recapito presso il domicilio, si segnala - oltre all'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, alla luce di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 - l'opportunità di disposizioni volte a specificare maggiormente la portata di tale deroga, con particolare riferimento ai relativi parametri di riferimento, ed a coordinare tale previsione con i principi di parità di trattamento che sono alla base del servizio universale ed alle previsioni del decreto legislativo n. 261 del 1999 (e, in particolare, dell'articolo 3, comma 4, lettera b));
d) all'articolo 4, comma 4, appare opportuno individuare un meccanismo di progressività nell'individuazione della penale da applicare alla società e - nell'ambito del meccanismo di compensazione previsto - soglie minime per ciascun obiettivo di qualità in modo da garantire livelli uniformi che assicurino un'effettiva continuità ed omogeneità nell'espletamento del servizio universale;
e) valuti l'Autorità di regolamentazione per il settore postale l'opportunità di integrare l'elenco degli obiettivi di qualità - anche sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 5 - con ulteriori parametri che possono assumere un ruolo di particolare rilievo per gli utenti dei servizi quali, in particolare, i tempi ed il tasso di evasione dei reclami e la percentuale di furti, danneggiamenti, manomissioni e smarrimenti, prevedendo comunque adeguate e preventive forme di consultazione dei soggetti interessati per l'individuazione degli ulteriori indicatori di qualità del servizio, di cui al precitato comma 5, insieme a modalità e procedure per il relativo raggiungimento;
f) con riferimento a quanto previsto all'articolo 6, si sottolinea l'esigenza di valutare attentamente - assicurando preventive forme di coinvolgimento dei soggetti interessati, con particolare riferimento agli enti locali, e sentita l'Autorità di regolamentazione del settore postale - tutte le possibili soluzioni alternative da assumere rispetto alla chiusura degli uffici postali o delle strutture di recapito - quali l'individuazione di alloggi in accordo con i comuni, la ripartizione di sportelli con istituiti bancari - volte ad evitare che ne conseguano effetti negativi dal punto di vista occupazionale ed irragionevoli disagi per gli utenti;
g) appare opportuno che, nella valutazione delle misure connesse agli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento economico previste al precitato articolo 6 - e sempre che vi sia l'assoluta necessità di procedere alla chiusura di uffici postali o di strutture di recapito - sia preso in esame il complesso dei parametri (quali la difficoltà al raggiungimento dell'ufficio postale, l'effettiva disponibilità di mezzi pubblici, le condizioni climatiche) che occorre considerare prima di valutare le misure da assumere; inoltre, con riferimento al requisito di «equilibrio economico» previsto al comma 2, occorre chiarire gli elementi ed i parametri che saranno presi in considerazione, anche alla luce delle diverse attività svolte da Poste italiane spa;
h) in relazione all'articolo 6, comma 4, dove si prevede espressamente l'impegno di Poste italiane spa a non effettuare chiusure che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità, si chiarisca che - oltre che agli uffici postali - la disposizione è da riferire anche alle strutture di recapito, in aderenza con quanto previsto in altre disposizioni dello schema di contratto e per le motivazioni specificamente richiamate nella premessa a tutela dei piccoli comuni.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-5-02648 Meduri: soppressione dell'intercity Reggio Calabria-Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare si osserva che le questioni sollevate dagli interroganti si inseriscono in un quadro del settore del trasporto ferroviario caratterizzato da un delicato momento di transizione dal regime monopolistico a quello della concorrenza del mercato liberalizzato.
Ciò in un contesto di norme italiane e comunitarie che escludono la possibilità di interventi, contributi o aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico.
La questione sollevata riguarda infatti servizi intercity, che, come noto, rientrano tra i servizi di trasporto effettuati da Trenitalia s.p.a. in regime di libertà commerciale, senza alcun contributo pubblico e quindi senza un controllo diretto da parte dello Stato o delle Regioni. Nel settore dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza, inoltre, è stato di fatto disposto fin dal 2002 il blocco degli aumenti tariffari.
Nel merito della questione specifica, Trenitalia s.p.a. ha evidenziato che con la nuova offerta orario in vigore dal 14 dicembre 2003, l'Intercity 680/695, denominato «Pitagora» Reggio Calabria-Bari e viceversa, che nel precedente orario circolava via Roccella-Crotone, non è stato soppresso ma istradato via Cosenza-Sibari.
Trenitalia s.p.a. sostiene di aver modificato la traccia di tale treno principalmente al fine di razionalizzare e velocizzare il collegamento Reggio Calabria-Bari, i cui livelli di frequentazione sulla tratta ionica risultavano poco soddisfacenti per le attese commerciali dell'impresa ferroviaria.
Il provvedimento ha consentito una velocizzazione media di percorrenza di circa 53 minuti, così da collegare i due capoluoghi di regione (Reggio Calabria e Bari) in circa 6 ore e 30 minuti. Tale modifica, pur apportando la soppressione delle fermate sulla tratta ionica, tenuto conto che la domanda di servizio su tale relazione proviene prevalentemente da una clientela pendolare, ha previsto l'istituzione di nuove fermate sulla tratta Sibari-Cosenza e sulla costa tirrenica da Amantea.
Contestualmente, al fine di corrispondere alle esigenze dei pendolari, sulla tratta Reggio Calabria-Catanzaro Lido, nella stessa fascia oraria del mattino, è stato istituito un nuovo treno del trasporto regionale R/3742, che costituisce una valida alternativa per le località prima servite dall'intercity Pitagora. Detto collegamento, che percorre la tratta con gli stessi tempi dell'Intercity, interessa anche le stazioni di Brancaleone, Bianco, Bovalino e Monasterace.
Relativamente al programma di ammodernamento da realizzare sulla linea jonica Bari-Reggio Calabria, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che l'itinerario della linea in argomento è costituito da due tratte terminali (Bari-Taranto e Melito Porto Salvo-Reggio Calabria) a servizio delle aree metropolitane di Bari, Taranto e Reggio Calabria, per le quali è previsto il raddoppio, e da una tratta intermedia, Taranto-Melito Porto Salvo, caratterizzata da un traffico di tipo regionale ed interregionale, per la quale è previsto l'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico.


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Inoltre, la tratta Sibari-Metaponto- Taranto-Bari del suddetto itinerario è comune all'itinerario Gioia Tauro-Cosenza-Sibari-Metaponto-Taranto-Bari, oggetto di interventi di potenziamento infrastrutturale mirati alla realizzazione di un corridoio alternativo per il traffico merci da Gioia Tauro verso il Corridoio Adriatico.
In dettaglio, il Contratto di Programma prevede i seguenti interventi:
il raddoppio Bari-Taranto, per un importo di circa 419 milioni di Euro;
ammodernamenti infrastrutturali consistenti nella velocizzazione degli itinerari di incrocio nonché nell'adeguamento dei moduli di precedenza e nella costruzione di sottopassi e marciapiedi per le stazioni di Vinosa, Castellaneta e Palagiano della tratta Sibari-Metaponto, per un importo di circa 5 milioni di Euro. Nella tratta Sibari-Metaponto, comune all'itinerario alternativo merci Gioia Tauro - Bari, sono previsti anche l'adeguamento del peso assiale in categoria D4, l'ampliamento della sagoma allo standard «P/C 45» per il transito di container a cubatura maggiorata high-cubes, la messa a Piano Regolatore e la realizzazione degli ACEI delle stazioni di Sibari e Metaponto, per un importo complessivo di circa 32 milioni di Euro;
miglioramenti della linea Metaponto-Melito Porto Salvo, consistenti nella velocizzazione degli itinerari di incrocio nelle stazioni della tratta Metaponto-Melito Porto Salvo, per un importo di circa 7 milioni di Euro, e nel restyling architettonico e rinnovo degli impianti di informazione al pubblico della stazione di Crotone, per un importo di circa 1 milione di Euro;
il raddoppio Melito Porto Salvo-Reggio Calabria, per un importo di circa 167 milioni di Euro;
i raccordi per la fluidificazione del traffico ferroviario in corrispondenza dei Nodi di Taranto e Bari che valgono rispettivamente 45 milioni di Euro ed 85 milioni di Euro circa.

Inoltre, riferisce Ferrovie dello Stato, nell'ambito del potenziamento tecnologico della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido, sono in corso la messa a Piano regolatore e la realizzazione dell'ACEI nella stazione di Catanzaro Lido, per un importo di circa 9 milioni di Euro nonché il restyling architettonico della stessa stazione ed il rinnovo degli impianti di telecomunicazione al pubblico, per un importo di circa 3 milioni di Euro.
In ottemperanza alla Delibera CIPE del 29 settembre 2002, è stato, infine, avviato lo studio di fattibilità concernente la velocizzazione dell'intero itinerario Sibari- S. Lucido-Rosarno, nell'ambito del quale è stato studiato anche il raddoppio della tratta Taranto-Metaponto.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02869 Carboni: sospensione dei collegamenti aerei Alghero-Roma e Alghero-Milano prevista da Air One.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai fatti evidenziati dall'onorevole interrogante, L'ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile ha fatto conoscere che, durante il periodo 8-23 marzo 2004, l'aeroporto di Alghero è rimasto chiuso con le seguenti modalità:
dall'8 marzo al 14 marzo è stata effettuata la chiusura notturna dalle ore 24,00 alle ore 06,00 cancellandosi, pertanto, solo i voli postali e quelli cargo;
dalle ore 09,00 del 14 marzo alle ore 06,00 del 23 marzo è stata effettuata la chiusura totale dello scalo.

L'operativo della compagnia AirOne è stato cancellato nel periodo di chiusura totale ed è ripreso con il primo volo in arrivo da Roma il 23 marzo alle ore 10,30. I lavori di manutenzione sulla pista dell'aeroporto di Alghero si sono difatti conclusi il giorno 23 marzo. Nel periodo di chiusura parziale, invece, la AirOne ha regolarmente operato i voli in continuità territoriale.
L'attività sull'aeroporto in questione è stata assicurata dalla società Meridiana mediante la programmazione di voli aggiuntivi da e per Olbia nonché di un servizio di navetta per il collegamento dei due aeroporti messo a disposizione dalla Regione Sardegna.
L'ENAC, al fine di evitare conseguenze per l'utenza, aveva difatti provveduto tempestivamente, già in data 27 febbraio 2004, ad affidare alla società Meridiana la riprotezione dei voli da e per Alghero sull'aeroporto di Olbia.
Tale soluzione è stata preferita stante la difficoltà per AirOne di insediarsi per un periodo di tempo prevedibilmente limitatissimo sull'aeroporto di Olbia, dove non opera normalmente, con la conseguente necessità di organizzare ex novo i relativi servizi di terra. Peraltro è sembrato opportuno evitare la sovrapposizione presso il medesimo scalo di due vettori entrambi in regime di oneri di servizio.
Nei periodi di operatività della società Meridiana non risulta siano stati registrate particolari criticità.
Si specifica, infine, che il bando di gara per l'assegnazione delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico prevede che, ove il vettore non sia in grado di assicurare il servizio per la chiusura di uno degli aeroporti interessati dalla tratta, l'importo da corrispondersi alla compagnia aerea titolare della rotta onerata venga ridotto in maniera proporzionale ai voli effettivamente non effettuati.
La sanzione prevista per il vettore, pertanto, è di natura esclusivamente economica.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-02838 Carboni: penale applicata dalla compagnia aerea Air One a utenti su tratte Alghero-Roma, Alghero-Milano e Cagliari-Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il provvedimento menzionato dagli onorevoli interroganti, adottato dalla compagnia aerea AirOne, relativo all'introduzione di una penale applicata sulle tariffe, nasce dalla necessità di contrastare il cosiddetto fenomeno del no show.
Riferisce in merito l'ENAC, ente nazionale per l'aviazione civile, che l'imposizione del sovra prezzo, per viaggiare in orario diverso da quello indicato nel biglietto, costituisce in realtà una penale applicabile per la remissione dei biglietti in caso di cambio di prenotazione e per il rimborso di un viaggio non effettuato senza aver preventivamente disdetto la prenotazione.
Il fenomeno del no show si traduce, in definitiva, in una indisponibilità di posti per l'utenza e quindi in un danno proprio per quei passeggeri aventi diritto a fruire dei benefici della continuità territoriale e per cui gli oneri di servizio pubblico sono stati istituiti.
Detto comportamento si era manifestato, fin dal primo periodo di applicazione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte per l'aeroporto di Alghero.
Tale fenomeno è stato oggetto di diverse riunioni del Comitato paritetico ENAC-Regione Sardegna insediato per risolvere istituzionalmente le problematiche emergenti, nonché di apposite riunioni fra la Regione, i vettori interessati e l'ENAC, da ultimo anche in sede di rinnovo degli oneri senza compensazione. In quelle sedi si è ritenuto che dette penali fossero l'unico strumento idoneo a superare il problema dell'accaparramento dei posti e garantire la mobilità ai residenti sardi.
Peraltro, analoga strategia è stata adottata dalla società Meridiana sulle rotte onerate da e per Olbia sin dall'inizio dell'applicazione degli oneri di servizio pubblico.
L'ENAC ha infine assicurato che porrà la massima attenzione alla risoluzione delle problematiche in questione, che il Comitato sta comunque continuando attivamente a monitorare.


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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03012 Pasetto: adesione dell'Italia all'Accordo CEATS.

Interrogazione n. 5-03243 Pezzella: adesione dell'Italia all'Accordo CEATS.

Interrogazione n. 5-03244 Duca: adesione dell'Italia all'Accordo CEATS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il programma CEATS, ovvero l'istituzione di un'unica regione di spazio aereo nell'Europa centrale è stato sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 1997.
Successivamente l'impegno Italiano nel programma è stato confermato in una Conferenza ministeriale del 2001.
Il testo dell'accordo CEATS prevede l'entrata in vigore alla ratifica del quinto Stato firmatario, limitatamente agli Stati che hanno ratificato tale accordo. La ratifica del quinto Stato è attesa a breve, nel frattempo sono state avviate una serie di attività necessarie alla preparazione delle infrastrutture e della regolamentazione e all'addestramento dei controllori.
La partecipazione italiana al progetto fu valutata all'epoca della firma dell'accordo e considerata conveniente per il nostro Paese. Infatti già a quel tempo era chiaro quanto Europeo, cioè la necessità di superare la frammentazione dello spazio aereo in Europa per recuperare efficienza nel trasporto aereo.
Così l'intero spazio aereo statunitense è suddiviso in ventisei centri di controllo, mentre quello europeo è suddiviso in circa settanta centri di controllo.
Inoltre per il nostro Paese si prefigura anche il vantaggio relativo alla localizzazione, a Forlì, del centro di addestramento per tutti i controllori CEATS.
Al momento della sottoscrizione dell'accordo si raccolse una condivisione del progetto da parte dei principali attori coinvolti, tra cui ovviamente l'ENAV.
Solo recentemente si è cominciato a registrare una crescente resistenza al proseguimento del progetto CEATS in primo luogo da parte sindacale e successivamente da parte dell'ENAV S.p.A.
In particolare sono state espresse preoccupazioni sia sul piano economico sia in ordine alle implicazioni per il personale che attualmente opera al centro di controllo di Padova.
Su tali temi sono in corso degli approfondimenti, ma le preoccupazioni finora espresse non appaiono suffragate da dati o elementi incontrovertibiti.
Va comunque evidenziato che la convenienza economica del CEATS per i vari Paesi è stata dimostrata in differenti analisi di Costo/Beneficio (Cost benefit Analysis) effettuate per conto di Eurocontrol da società specializzate.
In ogni caso il paventato spostamento di traffico dalle rotte nord-sud a quelle più brevi e convenienti della dorsale balcanica, non sarà conseguenza dell'avvento del CEATS, ma dell'apertura degli spazi aerei sui Balcani, congiuntamente all'introduzione di servizi al traffico aereo moderni e competitivi. L'apertura al traffico delle rotte balcaniche può essere considerata inevitabile, in quanto la sua convenienza


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è stata dimostrata da vari studi, tra cui quello della Banca di investimento europea.
Pertanto appare corretto contribuire a governare il cambiamento, piuttosto che limitarsi a subirlo; mantenendo così una presenza italiana tanto nella fornitura dei servizi quanto nella fornitura delle relative apparecchiature dove l'industria italiana occupa posizioni di eccellenza.
In tale contesto non appare rispondente alla realtà l'affermazione secondo la quale il CEATS sarebbe completamente estraneo o contrario al progetto Single European Sky (SES) che conta di quattro regolamenti. Va infatti notato che gli accordi regionali pre-esistenti sono esentati dalla rispondenza, ai Regolamenti. Comunque CEATS si connota come un Functional Block of Airspace in linea con il Single European Sky.
Il Ministro sta seguendo attivamente il progetto CEATS. Ha personalmente partecipato ad alcuni incontri presso la sede di Eurocontrol a Bruxelles e ha provveduto ad indire una serie dì riunioni tecniche (iniziate: nel settembre scorso) per esaminare in dettaglio le problematiche connesse. Tra queste l'impatto su ENAV, il ritorno in termini industriali per le industrie italiane a fronte degli investimenti fatti e le problematiche sociali connesse con il trasferimento di parte dei controllori nel centro di controllo unificate di Vienna.
Il ministero sta seguendo l'evoluzione del CEATS attraverso il gruppo di contatto tra ENAC, ENAV SpA e Aeronautica Militare Italiana.
In particolare potrebbe essere una soluzione una rimodulazione dello spazio aereo italiano da conferire al CEATS, riducendone sostanzialmente i confini.
In questo quadro la proposta al Parlamento per la ratifica italiana, seppure in linea con gli impegni internazionali sottoscritti nel 1997 e confermati nel 2001, avverrà in ogni caso solo dopo gli approfondimenti di cui sopra.