V Commissione - Resoconto di mercoledì 19 maggio 2004


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 9.10.


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Riforma dell'ordinamento giudiziario.
C. 4636-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che il disegno di legge reca la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per il decentramento del Ministero della giustizia. Rileva che la relazione tecnica, allegata al progetto originario, non risulta più utilizzabile in conseguenza delle numerose modifiche e integrazioni apportate al testo durante l'esame al Senato e presso la Commissione giustizia della Camera; peraltro, nel corso dell'esame al Senato sono state presentate numerose note di integrazione alla relazione tecnica.
Illustra, quindi, i profili problematici di carattere finanziario. Al riguardo, segnala in primo luogo che il comma 5 dell'articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi, adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2, siano trasmessi al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Ricorda, quindi, che nei casi più recenti di leggi di delega con le quali si è proceduto a riforme di ampia portata e che implicavano consistenti modifiche all'assetto previgente, il legislatore ha stabilito che gli schemi di decreto legislativo dovessero essere inviati anche alle Commissioni parlamentari competenti con riferimento alle conseguenze di carattere finanziario in modo da consentire una accurata verifica della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle deleghe conferite. Alla luce dei precedenti richiamati, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla opportunità di inserire anche all'articolo 5 in esame una disposizione che preveda la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni competenti con riferimento alle conseguenze di carattere finanziario. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alle deleghe conferite ai sensi degli articoli 11, 12 e 13.
Relativamente all'articolo 2, che reca principi di delega per la nuova disciplina dell'ingresso in magistratura, della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e delle competenze dei dirigenti amministrativi, rileva la necessità che vengano fornite informazioni sulle ragioni, che hanno indotto a ridurre l'onere a regime, per la locazione finanziaria degli strumenti necessari ad approntare gli uffici del Court manager e della struttura di supporto, da 320.000 euro a 64.000 euro. Appare altresì opportuno che il Governo chiarisca i motivi che hanno indotto a prevedere la copertura per gli uffici del Court manager solo a decorrere dal 2005, considerato che la copertura delle altre norme contenute nel disegno di legge è disposta a decorrere dal 2004. Un ulteriore chiarimento appare necessario con riferimento alle modifiche apportate relativamente alla nuova composizione delle commissioni d'esame. In particolare, andrebbero indicate le ragioni in base alle quali a fronte di tale incremento sia rimasto invariato il relativo onere. Segnala, inoltre, che il potere attribuito al Consiglio superiore della magistratura di individuare posti in soprannumero per consentire il passaggio di funzioni allo scadere del terzo anno di esercizio delle medesime appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Appare infine necessario un chiarimento circa i possibili oneri derivanti dalle norme che prevedono l'eventuale ricollocamento del magistrato.
A proposito dell'articolo 3, che istituisce la Scuola superiore della magistratura, rileva che il numero degli uditori che la Scuola dovrà provvedere a formare annualmente viene ritenuto non superiore a novanta. Tale numero appare eccessivamente esiguo, ove si consideri che le immissioni annuali devono essere tali da garantire, in un arco di tempo pari alla durata media del servizio dei magistrati, la sostituzione completa del personale in servizio. Per quanto concerne le spese sostenute in coincidenza con la frequenza dei corsi, osserva che la previsione che consente l'utilizzo di personale dell'organico del Ministero della giustizia ovvero comandato


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da altre amministrazioni - in misura pari ad almeno 45 unità - potrebbe determinare problemi di funzionalità negli uffici di provenienza del personale medesimo, costituendo in tal modo un presupposto per l'insorgenza di oneri futuri. Appare, inoltre, opportuno precisare espressamente nella norma il numero delle unità da comandare. Il ricorso alla locazione finanziaria adottato per il reperimento di arredi e attrezzature per la scuola presenta alcuni aspetti problematici sui quali sarebbe opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, in quanto la locazione finanziaria determina un risparmio immediato ma genera nel lungo periodo costi maggiori. Appare necessario che il Governo chiarisca i criteri e le ipotesi che hanno indotto a valutare che le spese da sostenere per l'allestimento ed il funzionamento delle sedi decentrate ammontino a circa un terzo di quelle previste per la sede centrale. Appare opportuno un chiarimento del Governo circa l'ipotesi, contenuta nella relazione tecnica, che il numero di docenti previsto per la Scuola - pari a 5 insegnanti per ciascuna sede - sia idoneo a garantire il livello qualitativo della formazione che la Scuola è tenuta a impartire.
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, concernente il personale della Scuola superiore della magistratura, appare opportuno un chiarimento del Governo sull'idoneità della clausola di invarianza prevista nel testo ad evitare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, occorre che il Governo chiarisca se nel bilancio del Ministero della giustizia sussistano disponibilità finanziarie sufficienti. Con riferimento all'articolo 4, che riforma i consigli giudiziari ed istituisce il consiglio direttivo della Corte di cassazione, osserva che l'onere, qualora si assumano le medesime ipotesi adottate dalla relazione tecnica, appare sottostimato, in quanto il numero dei membri laici dei consigli giudiziari è stato incrementato di una unità.
Con riferimento alle modifiche all'organico della Corte di cassazione disposte dall'articolo 6, osserva che, qualora le ipotesi alla base della relazione tecnica presentata al Senato fossero confermate, l'onere previsto dalla relazione medesima andrebbe ridotto di 146.141 euro annui.
A proposito dell'istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice, di cui all'articolo 9, osserva che la quantificazione non tiene conto dell'obbligo, stabilito dal testo in esame, di prevedere che i contratti da stipulare contemplino la corresponsione di un trattamento di fine rapporto. Appare, pertanto, necessario ricalcolare l'onere per il 2005 dal momento che la durata prevista per i contratti da ausiliario del giudice è biennale. Inoltre,la relazione tecnica calcola l'onere per il solo triennio 2004-2006, non considerando l'anno 2007, nel quale si avrà l'onere massimo.
Con particolare riferimento ai commi 2-4 dello stesso articolo, che recano la clausola di copertura finanziaria, segnala, in primo luogo, che la norma non indica l'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo; in secondo luogo, osserva che le modalità di copertura indicata non sembra pienamente coerente con le previsioni della vigente disciplina contabile. Nel caso di specie, pur potendosi in linea di massima ricondurre la modalità di copertura alla tipologia delle maggiori entrate, rileva che a fronte di oneri certi, ancorché non determinati, dal testo, nell'ammontare e riferiti ad un arco temporale pluriennale, si individua una copertura che, in considerazione dell'oggetto del tributo di nuova istituzione, vale a dire la massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno, presenta evidenti caratteristiche di variabilità e di aleatorietà. Al riguardo, esprime il suo personale disaccordo con la modalità di copertura finanziaria utilizzata in quanto penalizzerebbe i creditori, che sono già pregiudicati dalla situazione di crisi dell'impresa e dalla partecipazione alle procedure concorsuali. Segnala, inoltre, che potrebbe inoltre determinarsi un disallineamento temporale tra l'emersione degli oneri e la disponibilità delle risorse necessarie a farvi fronte. Infatti, in assenza di una disposizione che rimetta ad


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una procedura amministrativa la definizione delle modalità di riscossione dell'imposta di nuova istituzione, non appare chiaro in che modo verrebbe assicurata l'effettiva disponibilità delle risorse derivanti dal nuovo tributo nei tempi e nella misura necessari per garantire un'adeguata copertura degli oneri. Fa notare, inoltre, che la previsione in base alla quale la somma derivante dal gettito dell'imposta sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia non appare coerente con la prassi legislativa consolidata per cui si individua esclusivamente lo stato di previsione e non anche il capitolo.
Con riferimento all'articolo 10, che reca i principi e criteri direttivi per definire la disciplina transitoria da applicare anteriormente all'entrata in vigore della riforma, osserva, anche in relazione ad altre norme contenute nel testo in esame che prevedono l'assegnazione di magistrati ad uffici in posizioni di soprannumero, che appare necessario che il Governo chiarisca le motivazioni in base alle quali l'assegnazione dei magistrati a posizioni in soprannumero possa risultare finanziariamente neutra. Ciò anche considerato che nella disposizione in esame, come pure nelle altre analoghe presenti nel testo (ad es. articoli 14 e 16), la possibilità del soprannumero non risulta compensata - salvo eventuali problematiche sulla idoneità delle modalità di compensazione - dalla previsione di riassorbimento dello stesso. Rispetto alla clausola di invarianza finanziaria recata dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 10, appare opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza ad escludere che dall'attuazione della disposizione in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale proposito, rileva la necessità di riformulare la suddetta clausola riferendola al bilancio dello Stato.
Fa presente poi che l'onere relativo al decentramento del Ministero della giustizia disposto dall'articolo 11 risulta sottostimato. Infatti,la tabella che quantifica gli oneri di personale contiene due errori materiali, corretti i quali l'onere da sostenere risulta maggiore di circa 10.000 euro per ciascuna direzione generale, ossia di circa 170.000 euro complessivamente. Inoltre, mentre gli oneri ipotizzati per il personale non dirigente sono in linea con gli oneri quantificati dalla relazione tecnica per il personale in analoga posizione economica, l'onere da sostenere per il pagamento di un dirigente generale risulta essere sottostimato di circa 46.500 euro. Considerato che i dirigenti da preporre alle direzioni regionali sono diciassette, risulta un maggior onere di circa 790.000 euro per ciascun anno.
Osserva anche che l'obbligo del monitoraggio delle attività svolte da circa 9.000 magistrati, come introdotto dalla Commissione mediante la nuova lettera c), sembra necessariamente comportare un notevole carico di lavoro aggiuntivo, tale da non rendere condivisibile quanto affermato dal Governo in ordine alla effettuabilità di tale funzione senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva, infine, in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo 11, presente al comma 4, l'opportunità di un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla possibilità di ricondurre gli oneri in esame alle tipologie di spesa cui si è fatto riferimento.
Segnala quindi l'opportunità che il Governo escluda l'eventualità che dall'articolo 13, che delega il Governo ad adottare un testo unico in materia di ordinamento giudiziario in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tale delega è finalizzata al mero consolidamento della normativa vigente, alla luce delle modifiche che alla stessa verrebbero apportate in attuazione del provvedimento.
Con riferimento al trasferimento a domanda, di cui all'articolo 14, appare opportuno un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della clausola di invarianza ad evitare che dalle disposizioni in esame derivino nuovi o maggiori oneri a


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carico del bilancio dello Stato. Sotto il profilo formale, evidenzia la necessità di riformulare la clausola sostituendo le parole: «non possono, con le seguenti: «non devono».
Quanto al comma 2 dell'articolo 22, segnala che l'accantonamento indicato non presenta, per l'esercizio finanziario 2005, le necessarie disponibilità. Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se possa verificarsi un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, previste a decorrere dall'anno 2005, e l'emersione degli oneri derivanti dalla nomina dei direttori tecnici presso alcune Corti d'appello in relazione all'eventualità che i provvedimenti attuativi della lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 producano i loro effetti già nel corso del 2004.
Segnala la necessità di modificare la clausola di copertura facendo riferimento alle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dell' accantonamento del fondo speciale in ragione del fatto che l'autorizzazione di spesa decorre dal secondo anno di competenza del triennio in corso.
Con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 22, che recano la copertura finanziaria dell'articolo, rileva che in conformità con quanto disposto dall'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002, l'articolo 22 indica distintamente per ciascun intervento oneroso richiamato la corrispondente autorizzazione di spesa. Ciò nonostante, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di configurare in termini di limite massimo di spesa gli oneri derivanti dall'attuazione degli articolo 4 e 6, che nell'attuale formulazione vengono determinati soltanto in termini di previsione di spesa. A questo riguardo, osserva che la clausola di salvaguardia di cui al comma 7 non si riferisce solamente alle previsioni di spesa suddette, ma anche a quelle relative agli articoli 2 e 3 i cui oneri sono parzialmente configurati nel testo come limiti massimi di spesa. Occorre, inoltre, che il Governo chiarisca se gli oneri derivanti dagli articoli richiamati dalla clausola di salvaguardia di cui al comma 7 (commi 2, 3, 4 e 6) presentino le caratteristiche necessarie ai fini dell'utilizzo del Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.
Per quanto attiene alle modalità di copertura osserva, con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale, che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo, sebbene privo parzialmente di un'apposita voce programmatica, presenta le necessarie disponibilità e che l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 presenta la necessaria capienza. Peraltro, in ragione del fatto che le risorse del quale si prevede l'utilizzo attengono all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, appare comunque necessario che il Governo assicuri la congruità dello stanziamento residuo a provvedere alle finalità di cui alla predetta legge.
Dal punto di vista formale segnala, infine, la necessità di modificare la clausola di copertura facendo riferimento al rifinanziamento del decreto legislativo n. 303 del 1999, da ultimo disposto con la tabella C allegata alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il sottosegretario Daniele MOLGORA ricorda che, con riferimento all'articolo 2, l'istituzione di nuove commissioni di concorso per funzioni di legittimità e direttive comporta oneri non coperti e di cui non viene fornita la relativa quantificazione. Rileva poi, alla luce dell'aumento dei componenti del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione rispetto al numero considerato nella relazione tecnica, disposto dall'articolo 4, che risulta sottostimato l'onere quantificato in euro 489.700.00 ed indicato all'articolo 17 del provvedimento.
Con riferimento all'articolo 9, sottolinea che la disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio del giudice ausiliario mediante le somme provenienti dal gettito d'imposta della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno. Al riguardo, segnala, come già fatto presente in sede di esame del provvedimento al Senato,


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che la proposta copertura finanziaria non risulta idonea, in quanto non è possibile coprire spese fisse e continuative con entrate aventi carattere variabile e aleatorio.
Ricorda che l'articolo 11 prevede l'istituzione delle Direzioni Generali e interregionali dell'Organizzazione Giudiziaria nonché, presso ogni Direzione Regionale la costituzione di un ufficio di monitoraggio. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica risulta priva della quantificazione dei costi derivanti dall'attuazione della norma.
Sottolinea che l'articolo 15 è rivolto ad estendere ai magistrati la possibilità di trasferimento a domanda per il ricongiungimento del coniuge trasferito d'ufficio. Al riguardo, rileva che la norma è suscettibile di comportare oneri aggiuntivi nonché richieste emulative da parte di altre categorie di pubblici dipendenti.
Ricorda che l'articolo prevede l'abrogazione dell'articolo 16, comma 1 bis del decreto legislativo n. 503 del 1992, che consente al personale di magistratura di rimanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, nonché la possibilità del collocamento in posizione soprannumeraria in qualità di magistrato emerito. Tale disposizione, con riferimento al previsto soprannumero, comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Esprime parere contrario sull'articolo 16-septies, tenuto conto che dalla prevista istituzione in Bolzano di una sezione staccata della Corte di Assise di Appello di Trento, derivano oneri di funzionamento e di personale non quantificati né coperti.
Segnala infine, con riferimento al comma 1-bis dell'articolo 17, che l'accantonamento previsto dal comma introdotto dalla Commissione di merito non presenta per l'esercizio finanziario 2005 la necessaria disponibilità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che, almeno in questo caso, il Governo ha provveduto a predisporre tempestivamente alcuni elementi di risposta. Ritiene, peraltro, che i rilievi avanzati, peraltro condivisi in larga parte dal Ministero dell'economia, non devono essere interpretati come manifestazione di una contrarietà al testo in esame, trattandosi invece di una doverosa indicazione degli evidenti profili problematici di carattere finanziario che il provvedimento presenta.
Rinvia, infine, il seguito dell'esame per consentire un approfondimento dei problemi sollevati.

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
C. 1238 e abb.-A
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto d'asilo, è già stato esaminato dalla Commissione, da ultimo in data 11 maggio 2004. In quella occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento con alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. In particolare, le condizioni richiedevano la soppressione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3, e dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4, che stabilivano la parificazione a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare della nomina a componente delle Commissioni territoriali e della Commissione centrale per i soggetti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno; l'inserimento di due clausole di invarianza agli articoli 3 e 4, volte a garantire che all'attuazione dei due articoli si provveda nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; la soppressione, al comma 4 dell'articolo 4, della possibilità di collocare fuori ruolo i componenti della Commissione centrale per il diritto d'asilo; la riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 19 delle residue disponibilità del Fondo già istituito ai sensi


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dell'articolo 1-septies del decreto legge n. 416 del 1989, abrogato dall'articolo 21 del presente provvedimento; la quantificazione degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, 7, comma 3, 10, commi 3 e 4, 11, comma 7, 13, commi 2 e 3, 17, comma 8, 18, comma 7, e 20 e all'individuazione della conseguente copertura finanziaria attingendo, a decorrere dall'anno 2004, a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.
Nella stessa giornata la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento, senza recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio. In proposito, il presidente della Commissione di merito ha dichiarato che tali condizioni potranno formare oggetto di approfondito esame nel corso dell'esame in Assemblea. La Commissione ha inoltre approvato un emendamento all'articolo 9, in materia di accesso alla procedura semplificata della domanda di asilo, che tuttavia non presenta profili problematici di carattere finanziario.
In data 18 maggio l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato peraltro differito, dato che la discussione sugli articoli e sugli emendamenti non inizierà nella giornata di giovedì.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la valutazione del presidente. Con riferimento al parere della Commissione sul testo del provvedimento, parere al quale peraltro la Commissione di merito non si è adeguata, ribadisce l'esigenza che, agli articoli 3 e 4 sia esplicitamente previsto che dalla loro attuazione non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in luogo della previsione che all'attuazione dei due articoli si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Chiede inoltre, con riferimento all'articolo 19, di esplicitare il richiamo al capitolo 2361 dello stato di previsione del Ministero dell'interno sotto l'autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel quale le risorse del Fondo nazionale per le politiche dell'asilo devono essere iscritte.
Ritiene, inoltre, che sia necessario valutare l'incremento del numero dei soggetti cui il presente provvedimento estende la disciplina del diritto di asilo. Ciò al fine di quantificare gli oneri assistenziali e sanitaria derivanti dall'estensione. Inoltre, mancano informazioni circa l'effetto di numerose disposizioni, quali: l'articolo 3, commi 1, 3 e 6, concernenti l'istituzione di aree funzionali di supporto alle Commissioni territoriali; l'attribuzione al Ministero dell'interno del potere di istituire nuove Commissioni territoriali; la collocazione dei membri delle Commissioni non appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno in posizione di comando o di distacco dalle amministrazioni di appartenenza; l'articolo 4, commi 1, 4 e 6, che modifica la composizione della Commissione centrale per il diritto d'asilo, i cui membri sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza; prevede la corresponsione di indennità di funzione ai presidenti e ai componenti delle predette Commissioni e l'istituzione, con apposito regolamento di un Ufficio di supporto alla Commissione stessa; l'articolo 6, che prevede la nomina di un tutore per i minori non accompagnati richiedenti asilo, e il divieto di ricongiungimento familiare al minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso diritto d'asilo, con conseguente permanenza sul territorio dello Stato italiano; l'articolo 12 che impone il trattenimento del richiedente asilo nei centri di permanenza e di identificazione durante i procedimenti di convalida del provvedimento di allontanamento; l'articolo 14, che consente la permanenza sul territorio dello Stato dei ricorrenti in attesa delle decisioni dei ricorsi di primo grado e prevede l'esenzione fiscale per gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali relativi a ricorsi ed appelli in materia di diritto d'asilo; l'articolo 15, che prevede il rilascio a ciascun componente del nucleo familiare,


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a seguito del riconoscimento del diritto d'asilo, di un certificato di riconoscimento, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio; l'articolo 18, che amplia, tenuto conto del nuovo ambito di applicazione soggettivo del diritto di asilo definito all'articolo 2 del provvedimento in esame, della platea dei potenziali beneficiari delle misure di carattere assistenziale di cui all'articolo di cui si tratta.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che le considerazioni del rappresentante del Governo confermano la persistenza di numerosi profili problematici del provvedimento. Poiché non si prevede l'inizio della discussione sugli articoli in Assemblea nella giornata odierna, ritiene necessario procedere ad ulteriori verifiche, anche con la Commissione di merito, e rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Norme in materia di conflitto di interessi.
C. 1707-D Governo e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, è già stato esaminato dalla Commissione, da ultimo il 25 febbraio 2003. In quella occasione, la Commissione aveva espresso parere favorevole sul testo. Il provvedimento, successivamente trasmesso al Senato, non ha subito ulteriori modifiche, fatta eccezione per l'aggiornamento delle autorizzazioni di spesa e delle relative clausole di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 9 al triennio in corso 2004-2006. Nel testo modificato dal Senato, la disposizione prevede che per il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dal 2004. Un uguale importo, sempre a decorrere dal 2004, è destinato al potenziamento dell'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità ed un'apposita voce programmatica. formula quindi la seguente proposta di parere:
Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

D.L. 82/2004: Proroga termini in materia edilizia.
C. 4979-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la conversione in legge del decreto legge n. 82 del 2004, che proroga, tra l'altro, i termini di presentazione delle domande di adesione al condono edilizio, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, in data 12 maggio 2004. In quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento. Comunica che la Commissione ambiente, nella seduta del 13 maggio 2004, ha concluso l'esame del testo, senza apportare modifiche.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnala che un gruppo di proposte dispongono la soppressione dell'intero articolo 1 ovvero della norma di cui alla lettera a) del medesimo articolo, in forza della quale viene differito il termine per l'adesione alla sanatoria


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edilizia disposte dal decreto-legge n. 269 del 2003. Si tratta degli emendamenti 1.1. Realacci, 1.98. Vendola, 1.39. Realacci, 1.34. Realacci, 1.144. Vigni, 1.102. Vendola, 1.105. Vigni, 1.143. Lion, 1.33. Vigni,1.135. Realacci,1.26 Realacci,1.27 Realacci e 1.138 Vigni. Un secondo gruppo di emendamenti, invece, riducono il termine di proroga per l'adesione alla sanatoria ovvero escludono dalla possibilità di avvalersene alcune tipologie di opere. Si tratta degli emendamenti 1.2 Lion, 1.99 Vendola, 1.100. Vendola, 1.10. Realacci, 1.9. Vigni, 1.8. Realacci, 1.12. Vigni, 1.51 Realacci, 1.171 Vigni, 1.176 Vigni, 1.85. Realacci.1.132. Lion, 1.5. Vigni, 1.101. Vendola, 1.153. Lion, 1.20 Vigni, 1.29. Realacci, 1.109. Vigni, 1.174 Vigni, 1.175 Vigni, 1.84. Vigni, 1.19. Vigni, 1.17. Realacci, 1.194 Vigni, 1.131. Lion, 1.30. Vigni, 1.122. Vigni, 1.114. Vigni, 1.123. Lion, 1.13. Vigni, 1.14. Realacci, 1.32. Realacci, 1.31. Realacci, 1.141. Vigni, 1.133. Lion, 1.22. Realacci, 1.23 Vigni, 1.24. Realacci, 1.86. Realacci, 1.6. Realacci, 1.87. Realacci, 1.15. Vigni, 1.7. Vigni, 1.94 Realacci, 1.59 Vigni, 1.52 Realacci, 1.60 Realacci, 1.57 Realacci, 1.140. Vigni, 1.112. Vigni, 1.88 Realacci, 1.21 Vigni, 1.113 Vigni, 1.111. Vigni, 1.110. Vigni, 1.158 Pappaterra, 1.159 Vigni, 1.165 Lion, 1.166 Vigni, 1.116 Rizzo, 1.160 Zanella, 1.53 Vigni, 1.54 Realacci, 1.55 Vigni, 1.47 Realacci, 1.48 Lion, 1.161 Rizzo, 1.49 Vigni, 1.50 Vigni, 1.162 Vigni, 1.163 Vigni, 1.93 Realacci, 1.172 Vigni, 1.168 Vigni, 1.170 Vigni, 1.58 Vigni, 1.173 Lion, 1.63 Realacci, 1.61 Vigni, 1.62 Realacci, 1.64 Realacci, 1.65 Realacci, 1.178 Vigni, 1.95 Realacci, 1.180 Vigni, 1.177 Lion, 1.75 Realacci, 1.193 Lion, 1.185 Vigni, 1.67 Realacci, 1.76 Realacci, 1.179 Lion, 1.66 Realacci, 1.96 Realacci, 1.195 Lion, 1.77 Realacci, 1.56 Realacci, 1.79 Realacci, 1.97 Realacci, 1.192 Lion, 1.81 Realacci, 1.78 Realacci, 1.82 Realacci, 1.80 Realacci, 1.182 Lion, 1.83 Realacci, 1.196 Lion, 1.01 Realacci, 1.02 Realacci, 1.108 Vigni, 1.16 Realacci e 1.125 Lion.
Un terzo gruppo di proposte emendative esclude la proroga del termine per le domande di definizione dell'illecito edilizio, di cui al comma 32 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003. Si tratta dell'emendamento 1.151. Vigni, 1.35. Realacci, 1.41. Realacci, 1.91. Vigni, 1.145. Lion, 1.92 Pappaterra, 1.136. Lion, 1.36. Vigni, 1.147 Lion. Segnala che tutte le proposte emendative elencate appaiono suscettibili di precludere la realizzazione del gettito preventivato in sede di decreto-legge n. 269 del 2003. Un quarto gruppo di proposte emendative esclude la proroga del termine per le domande volte ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, di cui al comma 15 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003. Si tratta dell'emendamento 1.3 Vigni, 1.137 Vigni, 1.25 Vigni, 1.148 Vigni, 1.149 Vigni, 1.42 Realacci, 1.90 Realacci, 1.37 Vigni, 1.38 Vigni, 1.152 Lion, 1.43 Zanella, 1.40 Vigni, 1.44 Vigni, 1.107 Vigni, 1.120 Vigni, 1.4 Realacci, 1.154 Lion. Al riguardo, segnala che tutte le proposte emendative sin qui richiamate appaiono suscettibili di precludere la realizzazione del gettito preventivato in sede di decreto-legge n. 269 del 2003.
Chiede infine chiarimenti sugli emendamenti 1.103 Vendola, 1.106 Vigni, 1.70 Realacci, 1.71 Realacci, 1.190 Vigni, 1.69 Realacci, 1.188 Vigni, 1.72 Realacci, 1.189 Lion, 1.73 Realacci, 1.117 Vigni, 1.191 Lion, 1.74 Realacci. Tali proposte emendative sopprimono infatti la proroga dei termini per il versamento delle rate per accedere alla sanatoria, ovvero ne limitano la durata, ed appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ai loro eventuali effetti finanziari.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA osserva che la soppressione della proroga dei termini per il versamento delle rate per accedere alla sanatoria, ovvero la sua limitazione nella durata temporale o nelle fattispecie considerate, determina un impatto negativo sul gettito atteso dal condono ed esprime, pertanto, l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti che propongono modifiche in tal senso. Condivide la valutazione del relatore sugli altri emendamenti ricordati ed esprime quindi


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anche su tali proposte la contrarietà del Governo.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

su tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Pietro MAURANDI (DS-U) rileva che nella valutazione degli emendamenti è stato usato un parametro di giudizio ben più rigido di quello utilizzato per l'espressione del parere sul testo alla Commissione di merito, parere che, peraltro, il relatore ha proposto di confermare. Sul testo, infatti, la Commissione si esprimerebbe in senso favorevole, nonostante l'assenza di qualsiasi chiarimento da parte del Governo sul gettito sino ad oggi acquisito dal condono. Chiede pertanto di riconsiderare la proposta di parere sugli emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che, in effetti, in assenza di elementi puntuali sulla entità del gettito acquisito in relazione al condono edilizio, appare difficile valutare quali effetti sulle entrate attese possano produrre alcune delle modifiche prospettate nelle proposte emendative. Chiede, quindi, al relatore se intende riformulare la proposta di parere.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, conferma la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

D.L. 80/2004: Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
C. 4962 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2004.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, chiede al rappresentante del Governo se è in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, rileva che l'articolo 4, concernente la modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto per i piccoli comuni, non dà luogo ad un'espansione della spesa degli enti locali, in quanto la sua finalità è quella di preordinare mezzi di copertura a livelli di spesa già predeterminati e non di offrire risorse aggiuntive. Segnala, inoltre, che la disposizione prevede che le spese coperte con l'avanzo possano essere attivate solo dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2003 e, cioè, cono riferimento all'avanzo effettivamente accertato.
Per quanto attiene, invece, al comma 1-bis dell'articolo 6, fa presente che la riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali - necessaria per finanziare l'anticipazione ai comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa - è di modeste dimensioni e, quindi, tale da non compromettere gli equilibri di bilancio degli enti ai quali viene provvisoriamente operata la riduzione.


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Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ricorda le perplessità emerse nella precedente seduta con riferimento al comma 2-bis dell'articolo 6, relativo alla modifica della delimitazione della fascia del demanio marittimo del comune di Campomarino, e rileva come in proposito il rappresentante del Governo non abbia fornito chiarimenti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che, al riguardo, non è stata ultimata la predisposizione dei necessari elementi; infatti, l'Agenzia del demanio, pur ripetutamente sollecitata, non ha ancora fornito le informazioni richieste.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ritiene opportuno un rinvio del seguito dell'esame al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, allo scopo di consentire al rappresentante del Governo di predisporre gli elementi di chiarimento richiesti relativamente al comma 2-bis dell'articolo 6. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di impegnarsi in tal senso.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA assume l'impegno di fornire i chiarimenti relativi al comma 2 nella ripresa pomeridiana dei lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 14.40.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, sulla base di quanto rilevato dalla prefettura di Campobasso, nel 1903 gli uffici competente hanno predisposto un verbale di delimitazione del confine. Con l'istituzione del nuovo catasto urbano, avvenuto nel 1948, le aree in oggetto sono state intestate ai privati possessori e gli uffici competenti hanno continuato a rilasciare ai diversi proprietari, succedutisi nel tempo, i certificati catastali, anche quelli storici ventennali. Precisa che gli atti pubblici di compravendita di terreni, nonché degli edifici sugli stessi realizzati, sono stati regolarmente trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari. Sebbene rivendicate al demanio marittimo, quindi, le aree in questione risultavano catastalmente intestate a privati da circa 50 anni, regolarmente trascritte presso i registri immobiliari. L'attività edificatoria su tali aree è stata, quindi, realizzata, salvo eccezioni debitamente perseguite, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica, e a seguito di regolari concessioni edilizie.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) non ritiene sufficienti le informazioni fornite dal rappresentante del Governo. Ricorda, infatti, che in passato le rilevazioni compiute dagli uffici catastali spesso si limitavano a prendere atto della situazione esistente. Fa presente che, analogamente ad altri numerosi casi, la delimitazione del demanio marittimo di Campomarino è oggetto di un annoso contenzioso, concernente i limiti catastali e demaniali, e che la soluzione non può essere l'inserimento, nell'ambito di un decreto-legge, di una norma che proceda alla delimitazione del territorio con effetti retroattivi.. In altri analoghi casi, infatti, ai fini della sdemanializzazione, si è proceduto con un decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Ritiene, quindi, che il problema vada risolto in altro modo.

Benito SAVO (FI) concorda con le osservazioni del collega Mariotti e ritiene che l'approvazione della disposizione costituirebbe un precedente grave.

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene che il Governo dovrebbe dire quali sono le ricadute finanziarie della norma senza entrare nel merito della questione. Personalmente, ritiene che potrebbe prospettarsi una situazione imbarazzante qualora, come appare prevedibile, venissero presentate proposte emendative di analogo tenore concernenti altre aree.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) è d'accordo con quanto rilevato dal collega Giudice a proposito della necessità di concentrare l'esame in questa sede sugli effetti


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finanziari della disposizione, come peraltro era stato evidenziato anche dal relatore. In proposito, ritiene che, trattandosi di un trasferimento a privati di aree pubbliche, sia evidente l'effetto negativo sulla consistenza patrimoniale dello Stato. Per tale ragione, a suo avviso, in assenza dei chiarimenti richiesti al Governo, la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario al mantenimento della disposizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ritiene che, non avendo fornito il rappresentante del Governo i necessari elementi di informazioni sugli effetti finanziari della norma, possa essere formulata una condizione soppressiva dell'articolo 6, comma 2-bis.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
Sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui:
le disposizioni di cui all'articolo 4 non determinano un incremento della spesa degli enti locali;
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
la riduzione dei trasferimenti erariali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 6, necessaria per compensare l'anticipazione ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa, è di dimensioni tali da non compromettere gli equilibri di bilancio degli enti ai quali viene temporaneamente operata la riduzione;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 6 sia soppresso il comma 2-bis;
all'articolo 6-bis, il comma 1, sia sostituito dal seguente:
«1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 258.000 euro a decorrere dall'anno 2004.»;
all'articolo 6-bis, comma 2, le parole: «per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2004»;
all'articolo 6-bis, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 maggio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004.
Atto n. 365.
(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che nella giornata di giovedì 20 maggio, alle ore 14, è prevista l'audizione del Ministro per l'economia e le finanze sull'andamento dei saldi di finanza pubblica. Ricorda altresì che tale audizione era stata in più occasioni sollecitata, nel corso dell'esame dello schema di decreto,


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al fine di porre la Commissione in condizione di esprimere un parere sullo stesso dopo aver acquisito tutti i necessari elementi di informazione sulla effettiva situazione dei conti pubblici. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 10.

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo.
Nuovo testo unificato C. 2725 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 13 maggio 2004.

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta l'esame era stato rinviato per consentire un approfondimento delle nuove ipotesi di copertura del provvedimento prospettate dal Governo. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO risponde innanzitutto alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, ricorda che la norma prevede l'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 (attribuzione di tre aumenti periodici ai fini del calcolo della pensione e della indennità di fine servizio) e rileva che la previsione circa il numero degli eventi su base annua ingloba sia gli eventi in territorio nazionale che quelli verificatisi all'estero. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, che prevede il riconoscimento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare corrispondentemente l'anzianità pensionistica, la misura della pensione, il trattamento di fine rapporto e l'esenzione della pensione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fa presente che l'importo medio mensile della pensione considerato per la quantificazione delle minori entrate fiscali (1200 euro) tiene conto dell'aumento figurativo di dieci anni di contribuzione e che la norma si applica sia ai casi già verificatisi sia ai nuovi casi che potranno verificarsi. Questi ultimi trovano compensazione in quelli che risulteranno non più in essere. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, che equipara ai grandi invalidi di guerra coloro che hanno subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento e attribuisce il diritto alla pensione calcolata in base all'ultima retribuzione percepita, fa presente che i nuovi casi trovano compensazione in quelli che risulteranno non più in essere e per i quali cesserà la corresponsione dei benefici. Osserva quindi che gli importi relativi alle pensioni da liquidare in base all'ultima retribuzione percepita, nel triennio, potrebbero restare costanti in quanto calcolati su valori retributivi interi e non su valori retributivi differenziali che invece, si sarebbero dovuti considerare per tenere conto degli importi pensionistici liquidati ai sensi delle disposizioni in vigore. Da ultimo, segnala che a seguito di approfondimenti svolti sulle condizioni del soggetti destinatari si è potuto stimare che l'importo ad essi spettante è quello della sola pensione. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, che prevede l'attribuzione di un assegno vitalizio non reversibile di 1033 euro mensili soggetto di perequazione, fa presente che la formulazione della norma consente, a favore di coloro che hanno subito un'invalidità permanente in attentati già avvenuti, la corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Con riferimento all'articolo 7, che prevede l'adeguamento constante della misura dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni


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dei lavoratori in servizio, fa presente che, complessivamente, i casi considerati sono 449, corrispondenti a 235 invalidi in vita e a 214 superstiti. Osserva che la decorrenza dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni è stata considerata a partire dalla data di entrata in vigore della legge in quanto la formulazione della norma non ne consente con effetto retroattivo.
Ricorda infine che, come già prospettato nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, la clausola di copertura di cui all'articolo 16 deve essere riformulata. Al riguardo, propone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005, ed in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 3.374.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; quanto a 558.000 euro per l'anno 2004, a 541.000 euro per l'anno 2005 ed a 548.000 euro a decorrere dall'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.458.000 euro per l'anno 2005 quanto a 9.273.000 euro a decorrere dall'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 202.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 2.860.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni; quanto a 1027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 ed a 2.168.000 euro a decorrere dall'ano 2006 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 16.666.000 euro per l'anno 2004 ed a 3.468.000 euro per l'anno 2005 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 352.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, sottolinea che, ad una prima verifica, risulterebbe che la clausola di copertura prospettata dal rappresentante del Governo rechi un errore, riguardante in particolare la effettiva disponibilità delle risorse indicate a valere sull'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Conseguentemente, onde evitare di avvallare ipotesi di copertura, ritiene opportuno rimettere alla responsabilità della Commissione di merito la scelta di indicare gli accantonamenti cui attingere.
Formula, quindi, la seguente proposta di parere:
Sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:
premesso che:
la relazione tecnica quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 ed in 12.900.000 a decorrere dal 2006, di cui:
407.238 euro per l'anno 2004, 610.587 euro per l'anno 2005 e 814.476 euro a decorrere dal 2006 a titolo di minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 2;
130.500 euro a decorrere dal 2004 a titolo di minori entrate derivanti dall'articolo 9 comma 1;
rilevato che:
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 non corrisponde agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, ma risulta superiore per il primo anno e sensibilmente inferiore per gli anni successivi;


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preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui dall'attuazione della delega di cui all'articolo 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005»;
all'articolo 4, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006»;
all'articolo 4, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004»;
all'articolo 5, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004»;
all'articolo 5, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006»;
all'articolo 5, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005»;
all"articolo 5, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004»;
all'articolo 6, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004»;
all'articolo 6, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004»;
all'articolo 7, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004»;
all'articolo 10, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004»;
all'articolo 15, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004»;
sia riformulata la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 16, stabilendo che all'onere derivante dal provvedimento, previsto complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 per l'anno 2005 ed in 12.900.000 euro a decorrere dal 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 ed in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo di risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978;
al comma 1 dell'articolo 17 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il sottosegretario Manlio CONTENTO, con riferimento alla proposta di parere, si rimette alla Commissione.


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Gaspare GIUDICE, presidente, rileva che non è compito della Commissione bilancio fornire esplicita indicazione degli accantonamenti da utilizzare per garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti, trattandosi di una scelta di carattere politico che investe direttamente la competenza delle Commissioni di merito. Rileva, peraltro, che il Comitato tornerà in ogni caso ad esprimersi sul provvedimento quando la Commissione di merito avrà provveduto alla riformulazione della clausola di copertura.

La Commissione approva la proposta di parere.

Museo di storia contemporanea «Giacomo Matteotti».
Nuovo testo C. 4538 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Vincenzo CANELLI (AN), relatore, ricorda che il provvedimento reca disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine.
A tal fine, l'articolo 1 assegna un contributo al comune di Fratta Polesine , per un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2004, per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale di Giacomo Matteotti e del parco annesso. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta, per l'anno 2004, la necessaria disponibilità, pur non esponendo una apposita voce programmatica. L'articolo 2 prevede, inoltre, la concessione di un contributo - per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti - di 50.000 euro per l'anno 2004 alla Fondazione Nenni ed alla Fondazione Matteotti al fine di allestire una mostra, che illustri l'opera di Giacomo Matteotti, e di organizzare una raccolta dei documenti relativi alla sua attività da destinare a mostre, alla consultazione da parte di soggetti interessati ed alla produzione di un filmato da proiettare nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nelle università (comma 1). Si istituisce, infine, il premio Giacomo Matteotti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - a decorrere dall'anno 2005 - autorizzando la spesa di 50.000 euro (comma 3). Essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non rileva specifici problemi per il bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che l'accantonamento utilizzato presenta, per il triennio 2004-2006, la necessaria disponibilità pur non esponendo una apposita voce programmatica.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO dichiara di non avere osservazioni in merito ai profili finanziari del provvedimento.

Vincenzo CANELLI (AN), relatore, formula la seguente proposta di parere:
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato approva la proposta di parere.

D.L. 113/2004: Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
Nuovo testo C. 4963 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la norma autorizza un limite di impegno quindicennale di 6.450.000 euro a decorrere dall'anno 2005 per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario ed alla riqualificazione urbana della città di Parma. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione


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di spesa di cui all'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti («legge obiettivo»), come rifinanziata dalla tabella 1 allegata alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004). Al riguardo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non rileva specifici problemi per il bilancio dello Stato. Tuttavia, al fine di valutare la congruità delle somme stanziate rispetto agli obiettivi indicati, ritiene necessario che il Governo confermi che gli interventi da realizzare a valere sulle somme stanziate dal provvedimento siano effettivamente quelli indicati dalla relazione tecnica, posto che il programma degli interventi deve ancora essere predisposto ed approvato. Rileva, altresì, la necessità che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi sottesi alla quantificazione delle risorse destinate a ciascun intervento. Ciò al fine di verificare se gli importi stimati siano sufficienti alla realizzazione delle opere ovvero se possano determinarsi le condizioni per successivi rifinanziamenti volti al completamento delle medesime.
Per quanto concerne la clausola di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 autorizzava limiti di impegno quindicennali per un importo pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, a 160.400.00 euro per l'anno 2003, e a 109.400.000 euro per l'anno 2004. Tale autorizzazione di spesa è stata successivamente rifinanziata dalla tabella 1 allegata alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ha stanziato, sempre per l'attivazione di limiti di impegno quindicennali, ulteriori risorse per un importo pari, rispettivamente, a 195.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e a 245.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Rileva, quindi, l'opportunità che il Governo assicuri che le disponibilità esistenti siano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'adozione del limite di impegno autorizzato dalla norma in esame ovvero se risultino impegnate per la realizzazione di programmi di investimento già definiti.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO precisa che la scelta dei progetti da realizzare, con una previsione di spesa di 70 milioni di euro, come quantificata nella relazione tecnica, è stata operata dal Comune di Parma, e che coerentemente è stata individuata la copertura finanziaria a riduzione delle risorse disponibili di cui all'articolo 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'articolo 4, comma 176, della legge n. 350/2003. Conferma, quindi, che l'onere previsto dalla disposizione costituisce un tetto massimo di spesa.

Gaspare GIUDICE, presidente, conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui la scelta dei progetti da realizzare è stata operata dal comune di Parma;

PARERE FAVOREVOLE.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Nuovo testo C. 4265, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2004.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che nelle precedenti sedute erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti sul provvedimento senza i quali non è possibile concludere l'esame.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO chiede un rinvio dell'esame del provvedimento affinché il Ministero dell'economia


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possa ultimare la predisposizione degli elementi di chiarimento richiesti.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Agriturismo.
Testo unificato C. 817 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame.

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri ha già esaminato il testo del provvedimento, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2004. In quella occasione, il rappresentante del Governo ha confermato gli elementi di chiarimento relativi alla quantificazione della perdita di gettito derivante dall'attuazione degli articoli 2, 7 e 11. In particolare, è stato quantificato in 3 milioni di euro annui l'onere per competenza, espresso in termini di minor gettito, derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 ed 11. È stato inoltre precisato che, nell'ipotesi che il provvedimento entri in vigore nel corrente anno, la perdita di gettito in termini di cassa sarà pari a euro 5,25 milioni per l'anno 2005 e ad euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2006.
Avverte che, in data 7 aprile 2004, la Commissione agricoltura ha approvato taluni emendamenti del relatore volti a superare i rilievi emersi nel corso dell'esame presso il Comitato per i pareri. In particolare, la Commissione di merito ha introdotto nel testo le seguenti modifiche:
all'articolo 12, che dispone una serie di interventi a sostegno del settore agrituristico posti a carico delle regioni, è stato aggiunto un comma 5 recante una clausola di invarianza finanziaria;
all'articolo 14, che prevede la istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, è stato aggiunto un comma 4 recante una clausola di invarianza finanziaria;
con riferimento alle minori entrate, derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 7 ed 11, è stato introdotto un articolo 17, recante la copertura finanziaria. La copertura delle minori entrate, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2005 e in 3 milioni di euro a decorrere dal 2006, è posta a carico delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali per il triennio 2004-2006;
è stato aggiunto un articolo 18 con il quale si prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sugli effetti derivanti dalle disposizioni, con particolare riferimento a quelli sulla finanza pubblica originati dai regimi agevolati previsti.

Con riferimento alle clausole di invarianza finanziaria introdotte agli articoli 12 e 14, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo confermi che le attività indicate nei suddetti articoli possano essere effettivamente svolte in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dagli articoli 2, 7 ed 11, osserva che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria capienza, pur non esponendo un'apposita voce programmatica. Ciononostante, segnala che la formulazione della clausola di copertura non risulta coerente con la vigente disciplina contabile, la quale stabilisce che, per ogni disposizione onerosa, si debba indicare espressamente il relativo onere. L'articolo 17, invece, si limita a quantificare gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni richiamate.
Per quanto attiene alla previsione di una relazione al Parlamento sugli effetti originati dalle disposizioni di carattere fiscale, segnala l'opportunità di un chiarimento


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da parte del Governo in ordine alla possibilità di disporre, alla data del 30 giugno, dei dati relativi all'andamento del gettito tributario relativo alle attività agrituristiche.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO conferma che le attività di cui agli articoli 12 e 14 sono svolte in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene congrua la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle disposizioni degli articoli 2, 7 e 11. Concorda con quanto dichiarato dal relatore riguardo alla necessità di indicare, per ciascuna disposizione da cui derivano minori entrate, il corrispondente onere conformemente alla vigente disciplina contabile.

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:
sul nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in merito:
alla congruità della quantificazione delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 11, recata dalla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 17;
rilevato che la vigente disciplina contabile prevede l'obbligo di indicare, per ogni disposizione da cui derivino minori entrate, il relativo onere;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
provveda la Commissione a quantificare distintamente, all'articolo 17, gli oneri derivanti, rispettivamente, dagli articoli 2, 7 e 11.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 maggio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sulle politiche di privatizzazione.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giuseppe TESAURO svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Benito SAVO (FI) e Laura Maria PENNACCHI (DS-U) ponendo domande e richieste di chiarimento.

Replica il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giuseppe TESAURO.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il professor Giuseppe TESAURO per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.