X Commissione - Mercoledì 24 marzo 2004


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ALLEGATO

Attività di acconciatore (C. 2002 Molinari, C. 2211 Gamba, C. 3299 Cazzaro, C. 3491 D'Agrò).

TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME
IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Princìpi generali).

1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatura).

1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatura è soggetta ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 ed in applicazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 4 e in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni


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contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatura possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attività professionale di acconciatura può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati al comma 1 dell'articolo 2, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3.
(Abilitazione professionale).

1. Per esercitare l'attività professionale di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuarsi nell'arco di due anni, qualora preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento devono essere comunque previste le seguenti: cosmetologia, nozioni di chimica, di anatomia, di fisiologia, di dermatologia, di tricologia, di informatica; una lingua straniera; legislazione di settore nazionale e comunitaria.
4. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante e collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
5. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
6. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
7. L'attività professionale di acconciatore può essere altresì esercitata dai soggetti che siano in possesso di qualificazione professionale rilasciata dall'autorità o dall'organizzazione competente di altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 4.
(Competenze delle regioni).

1. In conformità ai princìpi fondamentali ed alle disposizioni stabiliti dalla presente


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legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale ed urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attività svolta dalla regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, in particolare attraverso la disciplina degli orari minimi e massimi di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, stabilisce i criteri ai quali deve conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo ed il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione ed unificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 5.
(Sanzioni).

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

Art. 6.
(Norme transitorie).

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatura».
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero che conseguano tali qualifiche prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali di al comma 1 dell'articolo 7, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del comma 3.


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3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali vengono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatura.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere, ovvero che la conseguano in data antecedente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6. Coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni, ovvero che la maturino in data antecedente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 2, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo. I citati corsi possono essere frequentati anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 7, siano in possesso ed esercitino, od abbiano in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

Art. 7.
(Termine di applicazione della legislazione vigente e abrogazioni).

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n.1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data indicata dalle leggi regionali adottate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi e delle disposizioni recate dalla presente legge.
2. L'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.