Giovedì 11 dicembre 2003. - Presidenza del presidente della VI Commissione Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi n. 5 del 2003, concernente definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, e n. 6 del 2003, concernente riforma organica delle società di capitali e società cooperative, per il coordinamento con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e con il testo unico dell'intermediazione finanziaria.
Atto n. 316.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame.
Giorgio LA MALFA, presidente, relatore per la VI Commissione, propone che le Commissioni, dopo aver avviato il dibattito nella seduta odierna, svolgano quanto prima l'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, della Consob, dell'ABI, dell'Assonime, delle organizzazioni rappresentative delle cooperative e di studiosi ed esperti della materia per poi procedere alla discussione sul provvedimento.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) concorda con la proposta del presidente dal momento che le disposizioni contenute nel provvedimento richiedono senza dubbio una attenta verifica.
Gaetano PECORELLA, relatore per la II Commissione, suggerisce, per una maggiore economia dei lavori, di richiedere preliminarmente un parere scritto ai soggetti di cui le Commissioni intendono acquisire il parere per poi valutare l'eventuale necessità di incontrarli.
Il sottosegretario Michele VIETTI, ringraziate le Commissioni per la tempestività con la quale è stata assicurata la calendarizzazione del provvedimento, sottolinea l'importanza di procedere con celerità al fine di accorciare quanto più possibile il periodo di incertezza interpretativa che intercorre tra l'entrata in vigore della
riforma e gli interventi correttivi di cui al provvedimento in oggetto.
Giorgio LA MALFA, presidente, relatore per la VI Commissione, nel comprendere la posizione espressa dal sottosegretario, ritiene tuttavia impossibile per i relatori formulare una proposta di parere prima della sospensione dei lavori per le festività natalizie.
Propone pertanto, consentendo la Commissione, di richiedere ai soggetti di cui si intende acquisire il parere una memoria scritta, riservandosi le Commissioni di valutare in seguito l'opportunità di una loro audizione.
Resta peraltro inteso, non essendovi obiezioni, che, fatta salva, laddove se ne presenti la possibilità in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, l'eventualità di una ulteriore riunione nel corso della prossima settimana, le Commissioni torneranno a riunirsi per l'esame nella settimana del mese di gennaio immediatamente precedente la riapertura della Camera.
Gaetano PECORELLA, relatore per la II Commissione, rileva come lo schema di decreto in esame sia volto a correggere i decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nei suoi aspetti processuali e sostanziali, la cui entrata in vigore è fissata per il 1ogennaio 2004.
Accanto ad aggiornamenti meramente formali, connessi alla necessità di adattamento alla nuova numerazione dei novellati articoli del codice civile, si è posta la necessità di modulare le novità introdotte dalla riforma codicistica con gli strumenti di garanzia e di controllo previsti nei testi unici bancario e della finanza.
Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto si legge che «da un lato, ci si è posti il problema della compatibilità della riforma societaria con la specialità della disciplina riservata alle società esercenti attività bancaria e di quelle quotate nei mercati regolamentati, nell'ottica di verificare se tutti i nuovi istituti possano trovare applicazione anche nei settori speciali; dall'altro, sono stati disciplinate le norme di dettaglio con l'obiettivo di renderle compatibili con le innovazioni introdotte dalla riforma.»
In sostanza, il decreto mira a cercare di garantire il massimo grado di applicabilità della riforma societaria alle società bancarie ed a quelle quotate; con l'obiettivo di offrire anche a queste imprese la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità di sviluppo e di incremento della competitività che la riforma ha inteso mettere a disposizione del mercato, attraverso la riduzione delle complessità e la maggiore duttilità delle forme societarie.
Per quanto riguarda la materia bancaria, è stata scelta la strada della fissare principi generali di intervento, la cui traduzione in dettaglio ed il cui costante adattamento alle future realtà della prassi è stato demandato alla potestà regolamentare dell'organo di vigilanza del settore.
In materia di intermediazione finanziaria sono state fissate regole minime di garanzia dell'efficacia degli strumenti di controllo la cui effettiva operatività è stata delegata all'autonomia statutaria, che potrà espandersi nella scelta dei modelli di controllo, nel rispetto dei citati principi contenuti nella normativa primaria.
Anche per le previsioni limitative dei poteri di controllo e di influenza sulle società quotate, così come in tema dei nuovi limiti determinanti l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, si è optato per la fissazione di limiti generali di rilevanza delle soglie, non solo di carattere quantitativo, ma anche qualitativi, la cui dettagliata individuazione è stata affidata, anche in questo caso, alla normativa secondaria di competenza dell'autorità di controllo del settore.
L'articolo 1 prevede un norma definitoria che adegua i riferimenti contenuti nei testi unici alla nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tra le diverse modifiche apportate dallo schema di decreto si segnala che l'articolo 2 prevede modificazioni all'articolo 1 del testo unico bancario, introducendo con la lettera a) la nuova definizione di «partecipazione» collegata alla riforma del diritto societario.
L'articolo 9.2, modificando il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico bancario, adegua la nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico.
L'articolo 9.6 modifica l'articolo 20 del testo unico bancario in tema di obblighi di comunicazione inerenti gli assetti proprietari delle banche; il comma 1 adegua il vecchio riferimento al capitale al nuovo concetto di «partecipazione», analogamente il comma 3 sostituisce il riferimento al «socio» con quello di «titolare della partecipazione», come effetto della riforma del codice civile.
L'articolo 9.8 estende la portata dell'articolo 22 del testo unico bancario in tema di partecipazioni indirette, comprendendo nell'ambito di applicazione della norma anche i requisiti di onorabilità dei soggetti che, in virtù del possesso indiretto di poteri derivanti da strumenti partecipativi, rivestano un peso rilevante nella gestione delle banche.
L'articolo 9.10 apporta modificazioni all'articolo 24 del testo unico bancario in tema di sospensione del diritto di voto e di obbligo di alienazione.
L'articolo 9.16 apporta modificazioni all'articolo 57 del testo unico bancario in tema di fusioni e scissioni, adeguandolo alla riforma societaria nella parte in cui questa prevede la possibilità di apportare, in sede di decisione assembleare dell'operazione, modifiche al progetto di fusione o scissione già deliberato.
L'articolo 9.31 apporta modificazioni all'articolo 98 del testo unico bancario in tema di amministrazione straordinaria della capogruppo; la modifica riguarda la lettera b) del comma 2, laddove si è ristretta la portata applicativa della disciplina, nell'ipotesi di sottoposizione di una società del gruppo al procedimento ex articolo 2409 del codice civile alla sola ipotesi di avvenuta nomina dell'amministratore giudiziario, ritenuta unico elemento sintomatico della sussistenza di gravi irregolarità non facilmente sanabili e tali da legittimare l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.
L'articolo 3 apporta modificazioni alle definizioni contenute nell'articolo 1 del testo unico della finanza, rese necessarie dalla novellazione del codice civile, che ha introdotto nuove tipologie di strumenti finanziari e nuove figure di organi amministrativi e di controllo connesse ai diversi modelli di amministrazione.
L'articolo 4 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003 in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia:
In particolare, alla lettera a) si è modificato l'articolo 1 del decreto, precisando che il parametro di riferimento per il giudizio è costituito dalle norme contenute nel capo I del titolo II dello stesso decreto. Alla lettera b) si è modificato l'articolo 2 del decreto chiarendo, per eliminare ogni incertezza al riguardo, che anche i termini contenuti nel decreto possono essere abbreviati secondo il procedimento ordinario previsto dall'articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile e sono abbreviati ex lege alla metà in ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, caso in cui resta applicabile la procedura prevista dagli articoli 648 e 649 del codice di rito.
Alla lettera c) si è modificato l'articolo 3 del decreto, provvedendo a sopprimere il riferimento all'abbreviazione dei termini, compresa ora nella previsione generale dell'articolo 2 comma 2.
Alla lettera d) si è modificato l'articolo 4 del decreto, apportando alcune precisazioni linguistiche, e chiarendo che la sanzione per l'omissione delle previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 4 è la decadenza.
Alla lettera e) si è modificato l'articolo 5 del decreto, precisando che il termine per la costituzione del convenuto decorre dalla notificazione al procuratore dell'attore della comparsa di risposta.
Alla lettera f) si è modificato l'articolo 6 del decreto, precisando la sanzione di decadenza per l'omissione degli adempimenti ivi descritti.
Alla lettera g) si è modificato l'articolo 7 del decreto, apportando alcune precisioni terminologiche, adeguando i vari termini
contenuti nel decreto all'unico e più agevole termine di 20 giorni e precisando al numero 4), in un ottica di mera chiarificazione, essendo tale conclusione già rinvenibile nel sistema complessivo del processo societario, che l'onere di allegazione delle eccezioni in senso stretto in ipotesi di reconventio reconventionis è stabilito a pena di decadenza.
Alla lettera h) si è modificato l'articolo 8 del decreto, adeguando i termini all'unico termine di 20 giorni, apportando alcune precisazioni terminologiche e chiarendo al comma 3 che l'istanza di fissazione può essere proposta anche dal terzo intervenuto volontariamente nel processo.
Alla lettera i) si è modificato l'articolo 10 del decreto, eliminando l'inutile riferimento alla salvezza delle eccezioni in senso lato;
Alla lettera l) si è modificato l'articolo 11 del decreto, adeguando il riferimento temporale ai giorni anziché ai mesi.
Alla lettera m) si è modificato l'articolo 13 del decreto, da un lato precisandosi che l'istanza di fissazione di udienza va sempre notificata e che la tardiva costituzione per il convenuto è data dall'omessa notificazione della comparsa di costituzione, dall'altro adeguando i riferimenti dell'articolo alle ipotesi di decadenza contenute nel decreto e chiarendo espressamente le modalità di deduzione della relativa eccezione.
Alla lettera n) si è modificato l'articolo 19 del decreto, chiarendo che la trasformazione del rito da sommario in ordinario deve essere disposta in tutte le ipotesi in cui il giudice non ritenga la causa definibile con il rito sommario.
Alla lettera o) si è modificato l'articolo 29 del decreto, aggiungendo nell'ambito di applicazione del rito camerale nei confronti di una sola parte anche alle azioni connesse alla nomina del rappresentante comune degli azionisti indicati nell'articolo 2347 del codice e alla nomina dell'amministratore provvisorio di cui all'articolo 2468 del codice.
Alla lettera p) si è modificato l'articolo 32 del decreto, specificando per ragioni di chiarezza che il rinvio in esso contenuto è da intendersi riferito sia all'udienza prevista dall'articolo 31 che a quella disciplinata dall'articolo 30 del decreto.
Alla lettera q) si è modificato l'articolo 33 del decreto, includendo nell'ambito di applicazione del rito camerale plurilaterale, per evidenti ragioni di coordinamento, anche il procedimento di nomina dei liquidatori della società semplice, disciplinato dall'articolo 2275 del codice.
Alla lettera r) si è modificato l'articolo 35 del decreto, prevedendo che anche i provvedimenti resi dagli arbitri durante il lodo societario debbano essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Alla lettera s) si è modificato l'articolo 37 del decreto, estendendo il rinvio ivi previsto non solo alle modalità previste nello statuto, ma anche a quelle contenute nell'atto costitutivo.
L'articolo 5 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 6 del 2003 recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative:
Tra le diverse modifiche apportate si segnala che alle lettere a) e b) si è modificato l'articolo 2325-bis, chiarendo che la definizione ivi contenuta ed i rinvii da esso disposti vanno estesi all'intero titolo, essendo richiamati ed applicabili anche al capo X relativo alla trasformazione, fusione e scissione. Inoltre alla lettera c) si è modificato l'articolo 2328, inserendo al numero 1), tra i requisiti da indicare nell'atto costituivo, anche lo Stato di costituzione. Alla lettera m) si è modificato l'articolo 2366, secondo comma, chiarendo - al fine di evitare una possibile ipotesi di impossibilità di convocazione dell'assemblea - che, qualora i quotidiani indicati nello statuto cessino le pubblicazioni, l'avviso di convocazione va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Alla lettera n) si è modificato l'articolo 2378 prevedendo che i provvedimenti di sospensione della deliberazione assembleare e la sentenza che definisce il giudizio di impugnazione debbano essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Alla lettera o) si è modificato l'articolo 2379, terzo comma, precisando, al fine di chiarire
che la convocazione non si considera mancante qualora l'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato comunicato agli aventi diritto ad intervenire prima della data di celebrazione dell'adunanza, senza che sia a tale scopo rilevante il lasso temporale tra la comunicazione e la tenuta della riunione.
Alla lettera p) si è integrato l'articolo 2409-terdecies chiarendo che, ove lo statuto lo preveda, il consiglio di sorveglianza possa essere investito del potere di deliberare in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società elaborati dal consiglio di gestione, che ovviamente assume la responsabilità esclusiva per gli atti di gestione compiuti nella relativa esecuzione; per tale via gli atti di gestione compiuti restano di esclusiva competenza del consiglio di gestione ma, per evidenti ragioni di trasparenza nell'assetto del modello societario dualistico, si prevede che tra le competenze dell'organo che nomina i gestori della società possa rientrare anche l'esame delle principali linee strategiche della società; in tal modo si è riconosciuta, da un lato, al consiglio di sorveglianza una competenza che anche nel sistema tradizionale può essere attribuita all'assemblea, dall'altro, la disciplina è stata adeguata a quella propria di altri sistemi giuridici nei quali il sistema dualistico è già operante.
Alla lettera r) si è modificato l'articolo 2413, onde eliminare il contrasto con l'articolo 2412, primo comma: appare, infatti, evidente che, dal momento che secondo tale ultima previsione la società può emettere obbligazioni sino al doppio del capitale, il divieto di distribuzione di utili nell'ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite deve cessare allorquando l'importo del capitale e delle riserve eguagli la metà del valore delle obbligazioni in circolazione, essendo in tale ipotesi certo che la ricostituzione del capitale si è completata.
Alla lettera s) si è modificato l'articolo 2414-bis in tema di costituzione delle garanzie sulle obbligazioni; per l'ipotesi in cui al capitale della società emittente partecipi, in tutto o in parte, un soggetto pubblico, si è previsto che l'emissione del prestito obbligazionario possa essere garantita dall'azionista pubblico; in tal caso, stante gli evidenti effetti di appetibilità dello strumento sul mercato e di facilità di collocamento connessi a siffatta modalità di emissione, si è previsto che la circostanza risulti sul titolo, come già prevede in via generale il numero 5) dell'articolo 2414 del codice.
Alla lettera v) si è modificato l'articolo 2445, sostituendo il riferimento specifico alla «riduzione» con quello più generico riferito alla «operazione» posta in essere; ciò consente alla norma di funzionare da archetipo per i successivi rinvii contenuti negli articoli 2487-ter, 2500-novies e 2503.
Alla lettera bb) si è modificato l'articolo 2447-novies eliminando il riferimento specifico al consiglio di gestione, per le ragioni testé dette a commento della modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 2447-sexies.
Alla lettera ii) si è modificato l'articolo 2477, al fine di coordinare la previsione con la nuova disciplina dei sindaci nelle società per azioni; è apparso opportuno che, in relazione all'ipotesi di controllo obbligatorio dei conti disciplinato dal secondo e terzo comma dell'articolo, salva diversa scelta statutaria, debba essere invertita la regola vigente per le società per azioni, consentendo il cumulo in uno stesso soggetto delle funzioni di controllo sull'amministrazione e di controllo contabile, stante l'indubbia semplificazione del modello sociale delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.
Alla lettera qq) si è modificato l'articolo 2497-sexies, precisando che il livello di consolidamento cui fa riferimento la presunzione è riferibile alla società o all'ente che è tenuto al consolidamento del bilancio della società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento; il secondo comma è stato soppresso in conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 2497-septies.
Alla lettera bbb) si è introdotto l'articolo 111-terdecies: per equilibrare l'eliminazione del controllo omologatorio delle delibere di riduzione obbligatoria del capitale
per perdite, si è richiamato, anche per il procedimento di cui all'articolo 2446 secondo comma, l'iter di verbalizzazione di cui all'articolo 2436, che affida al notaio il compito di «arbitrare» il procedimento, affidandosi alla sua natura di pubblico ufficiale.
Alla lettera ddd) si è modificato l'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie: con l'introduzione di un nuovo secondo comma si è inteso facilitare la trasformazione delle attuali s.r.l. in s.p.a.; invero, la rilevante modifica del tipo-sociale della s.r.l. - specie in tema di struttura e di responsabilità - potrebbe non corrispondere più alla valutazione dei soci della vecchia s.r.l. che potrebbero trovare più affinità nella struttura della nuova s.p.a.; è apparso coerente, quindi, facilitare la trasformazione nel periodo transitorio, anche in deroga ad eventuali clausole statutarie che prevedano quorum elevati.
La modifica relativa all'introduzione della nozione di «mero adattamento» intende chiarire che la procedura semplificata si applica anche alle modifiche statutarie concernenti norme di per sé derogabili, ma ad opera di diversa disposizione statutaria sicché il loro effetto è quello di alterare l'assetto societario come originariamente voluto dai soci, senza che ciò corrisponda all'adeguamento a norma imperative sopravvenute.
Alla lettera eee) si è corretta un'imprecisione nel rinvio all'articolo 2545-quinquiesdecies, eliminando l'incongruo riferimento alle riserve indivisibili e richiamando la disciplina contenuta nell'intera disposizione.
L'articolo 6 regola il regime transitorio e contiene una norma di coordinamento, prevedendo sotto il primo aspetto, la fissazione di termini dilatori per l'adeguamento della normativa secondaria alle modificazioni introdotte dal decreto e collegate alla riforma societaria, con conseguente rinvio dell'applicabilità delle norme civilistiche novellate per le sole banche e gli altri soggetti disciplinati dai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998 e, dall'altro, un coordinamento con la riforma della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2250 del codice.
L'articolo 7 apporta il necessario coordinamento tra la riforma societaria e le previsioni del decreto legislativo n. 87 del 1992 concernente l'attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
L'articolo 8 contiene infine l'elenco delle abrogazioni.
Giorgio LA MALFA, presidente, relatore per la VI Commissione rileva come, con l'entrata in vigore il 1o gennaio 2004, dopo una lunga vacatio legis, della riforma del diritto societario, di cui ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, si sia reso necessario affrontare gli aspetti della correzione di alcune disposizioni dei citati decreti, nonché dello stretto coordinamento della riforma con la normativa vigente e, segnatamente, con quella riservata alle banche ed alle società quotate, di cui al Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia ed al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Lo schema di decreto legislativo in esame, oltre a recare modificazioni di carattere meramente formale, è diretto a coordinare le novità introdotte dalla riforma del codice civile con gli strumenti di garanzia e di controllo previsti nei citati testi unici. Da un lato, lo schema di decreto prospetta una soluzione al problema della compatibilità della riforma societaria con la specialità della disciplina riservata alle società esercenti attività bancaria e di quelle quotate nei mercati regolamentati, sotto altro profilo, esso è volto a disciplinare la normativa di dettaglio al fine di renderla coerente e compatibile con le innovazioni introdotte dalla riforma.
La linea ispiratrice allo schema di decreto legislativo, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento, è quella di cercare di garantire il massimo grado di applicabilità della riforma del codice civile alle società bancarie ed a quelle quotate, con il dichiarato intento di offrire anche a queste imprese la possibilità di sfruttare compiutamente le potenzialità di sviluppo e di incremento della competitività che la riforma ha inteso mettere a disposizione degli operatori economici.
Tali linee di intervento hanno dovuto, peraltro, essere coordinate con le ragioni della peculiare disciplina che governa le società bancarie e le società quotate, disciplina che ha disegnato un sistema di controlli e di garanzie la cui peculiarità e funzionalità va indubbiamente preservata.
Con riguardo al testo unico bancario, la principale preoccupazione che ha guidato la predisposizione dello schema di decreto è stata quella di verificare se ed in quale misura le nuove forme di partecipazione societaria, svincolate dal tradizionale rapporto con il capitale sociale e dai conseguenti diritti partecipativi, tradizionalmente imperniati sul diritto di voto in assemblea, potessero impattare le previsioni limitative contenute nella normativa speciale, specie in tema di obblighi di comunicazione e di divieto di controllo.
A tal proposito, si è dovuto tenere conto dell'insufficienza dei parametri identificativi attualmente esistenti, poiché espressi in termini meramente quantitativi, in rapporto percentuale al diritto di voto od al totale delle azioni emesse; concetti che, alla luce della vasta modulabilità degli strumenti partecipativi cosiddetti «ibridi», introdotti dalla riforma, finiscono per non essere più in grado di rilevare univocamente l'effettivo controllo e la rilevante influenza sulla gestione della società.
La soluzione prospettata è stata quella di garantire altrettanta duttilità anche alle norme di garanzia, attraverso l'adozione di riferimenti alle partecipazioni possedute non solo quantitativi, ma anche qualitativi, purché evocativi del potere di influenzare la gestione, non più necessariamente connesso all'effettiva partecipazione al capitale; si pensi, al riguardo, agli strumenti che garantiscono i poteri di nomina degli amministratori, o il voto in alcune assemblee.
La necessità di garantire la massima modulabilità delle previsioni ha indotto il Governo a scegliere la via della fissazione di principi generali di intervento, la cui traduzione in dettaglio ed il cui costante adattamento alle future realtà della prassi è stato demandato alla potestà regolamentare dell'organo di vigilanza del settore.
Analogamente, le novelle del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria hanno come principale obiettivo l'adattamento delle nuove forme di controllo endosocietario alle esigenze di monitoraggio dei sistemi di auditing, stabilite nei principi contenuti nel decreto n. 58 del 1998.
Da un lato, si è effettuato un giudizio di bilanciamento tra le nuove forme di controllo contabile previste nei sistemi alternativi a quello tradizionale con le esigenze di effettività e di efficacia dei poteri dei controllori, contenute nelle previsioni del testo unico a garanzia della trasparenza dei mercati; d'altro canto, si è inteso rispettare l'opzione, assunta dal legislatore in occasione della riforma del diritto societario, relativa all'accentuazione dell'autonomia statutaria, come garanzia di una maggiore flessibilità del sistema societario.
Il contemperamento delle accennate esigenze è stato individuato attraverso la fissazione di regole minime di garanzia dell'efficacia degli strumenti di controllo, contenute nelle norme novellatrici del Testo unico, la cui effettiva operatività è stata delegata all'autonomia statutaria, che potrà espandersi nella scelta dei modelli di controllo nel rispetto dei citati principi contenuti nella normativa primaria.
Anche per le previsioni limitative dei poteri di controllo e di influenza sulle società quotate, così come in tema dei nuovi limiti determinanti l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, si è optato per la fissazione di limiti generali di rilevanza
delle soglie, non solo di carattere quantitativo, ma anche qualitativi, la cui dettagliata individuazione è stata affidata, anche in questo caso, alla normativa secondaria di competenza dell'autorità di controllo del settore.
Passando ad esaminare sommariamente il contenuto dell'articolato, con particolare riferimento agli aspetti rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'articolo 1 contenga una norma definitoria che adegua i riferimenti contenuti nei testi unici alla nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come introdotta nel decreto legislativo n. 300 del 1999.
L'articolo 2 reca norme di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2003 con le disposizioni del testo unico bancario, modificando, tra l'altro, l'articolo 1 del citato testo unico, reca le nuove definizioni di «partecipazione» e «partecipazioni rilevanti», rese necessarie alla luce dei nuovi strumenti partecipativi diversi dalle azioni e dalle quote introdotti dalla riforma del diritto societario.
Il medesimo articolo 2, modificando il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico bancario, adegua la nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico, confermando il compito del CICR di individuare le categorie o gruppi di soggetti che per i legami con l'emittente non si considerano «pubblico», ma evitando una dettagliata elencazione delle fattispecie; con la nuova formulazione del comma 4 del medesimo articolo 11 viene stabilito che il divieto di raccolta tra il pubblico non si applica, da un lato, alla raccolta effettuata dalle società nei limiti previsti dal codice civile, dall'altro, a quella espressamente consentita da altre leggi; la nuova formulazione del comma 4-bis corrisponde, invece, alla necessità di affidare al CICR la determinazione dei criteri in base ai quali individuare, nell'ambito degli strumenti finanziari, quelli che implicano l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.
L'articolo in questione reca, inoltre, disposizioni in ordine ai poteri normativi del CICR e delle altre autorità di vigilanza del settore, modificazioni della disciplina dell'emissione di obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche, nonché disposizioni in materia di autorizzazione all'attività bancaria, di autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche, di sospensione del diritto di voto e di obbligo di alienazione, di requisiti soggettivi dei partecipanti alle banche, nonché in materia di poteri e funzionamento degli organi straordinari.
Sono altresì modificate le disposizioni relative alle banche costituite in forma cooperativa, stabilendo che il requisito della mutualità prevalente ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali agevolative è considerato sussistente quando siano presenti congiuntamente i requisiti di mutualità di cui all'articolo 2514 del codice ed i requisiti di operatività prevalente nei confronti dei soci.
Infine, sono apportate modifiche alla disciplina attinente ai requisiti soggettivi dei soggetti che esercitano attività di intermediazione finanziaria ed ai relativi obblighi di comunicazione, nonché alla disciplina concernente l'elenco generale degli intermediari finanziari.
L'articolo 3 introduce norme di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2003 con le disposizioni del testo unico della finanza, rese necessarie dall'introduzione nel codice civile di nuove tipologie di strumenti finanziari e nuove figure di organi amministrativi e di controllo connesse ai diversi modelli di amministrazione.
In particolare, vengono modificate le disposizioni generali in materia di offerte pubbliche di acquisto: per quanto riguarda l'OPA obbligatoria successiva si tiene conto delle nuove categorie di azioni previste dall'articolo 2351, secondo comma, del codice civile; in materia di OPA totalitaria vengono incluse nell'obbligo di acquisto anche le azioni con diritto di voto limitato, a condizione che siano votate in mercati regolamentati italiani e viene modificata la norma concernente la determinazione del prezzo stabilendo i criteri di determinazione del medesimo per ciascuna categoria
di azioni. Per quanto attiene all'OPA preventiva, viene estesa la base di calcolo della percentuale di azioni oggetto di OPA ricomprendendovi tutte le categorie di azioni che attribuiscono diritti di voto, se quotate su mercati regolamentati italiani; con riferimento all'OPA residuale viene esteso l'obbligo di acquisto anche con riferimento a categorie di azioni, diverse da quelle ordinarie, ma comunque interessate dalla disciplina sull'OPA obbligatoria.
Inoltre, lo schema di decreto legislativo apporta modificazioni alla disciplina del Testo unico della finanza in tema di patti parasociali, stabilendo la non applicabilità ai patti relativi a società quotate della speciale disciplina in materia recata dal codice civile.
Infine, sono apportate una serie di novelle a disposizioni del Testo unico relative alla composizione ed al funzionamento del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione: in particolare, vengono introdotte ulteriori ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco previste nella riforma del codice civile; sono modificati gli obblighi informativi degli amministratori nei confronti dell'organo di controllo, prevedendo altresì la possibilità, per i componenti degli organi di controllo, di chiedere agli amministratori notizie relative a società controllate; sono innovate le previsioni relative alla revisione contabile, eliminando alcuni compiti non più contemplati dal codice civile, modificando la disciplina relativa al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione ed ai relativi profili di responsabilità per queste ultime.
L'articolo 4 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003, in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia.
L'articolo 5 apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo n. 6 del 2003, recante la riforma organica delle società di capitali e società cooperative, finalizzate sostanzialmente a migliorare la redazione formale delle nuove disposizioni del codice civile e realizzare i necessari coordinamenti.
L'articolo 6, che regola il regime transitorio, dispone, l'adeguamento, entro 6 e 9 mesi dall'emanazione del decreto legislativo, della normativa secondaria alle modificazioni introdotte dal decreto con riferimento, rispettivamente, ai sistemi di amministrazione e controllo ed alla disciplina relativa alle categorie di azioni diverse da quelle ordinarie, con conseguente rinvio dell'applicabilità delle norme civilistiche novellate per le sole banche e gli altri soggetti disciplinati dai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998.
L'articolo 7 apporta il necessario coordinamento tra la riforma societaria e le previsioni del decreto legislativo n. 87 del 1992, concernente l'attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, con riferimento ai patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.
L'articolo 8 contiene, infine, l'abrogazione di alcune disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
La seduta termina alle 15.05.