Disegno di legge n. 4447
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Sopprimere l'articolo 41.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
* 41. 1. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere l'articolo 41.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
* 41. 2. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere l'articolo 41-bis.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 10. Russo Spena, Giordano.
Al comma 1 alinea, sostituire le parole da: sostitutive dell'importo fino a 12,50 per cento con le altre corrispondente all'aliquota relativa all'imposizione progressiva sul reddito.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 11. Russo Spena, Giordano.
Al comma 5 sostituire le parole: 30 con le seguenti: 100.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 13. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 12. Russo Spena, Giordano.
Sopprimere il comma 7.
41-bis. 1. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7, dopo le parole: fondi chiusi aggiungere le seguenti: di cui alla lettera d-bis) del comma 1.
41-bis. 5. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7, sopprimere le parole da: L'assembleà delibera fino a: politiche di gestione.
41-bis. 2. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: sulla sostituzione della società di gestione del risparmio e: sulle modifiche delle politiche di gestione.
41-bis. 4. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: sulla sostituzione della società di gestione del risparmio.
41-bis. 3. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento più una.
41-bis. 7. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
41-bis. 8. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole da: Esse si intendono fino a: dalla trasmissione.
41-bis. 6. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Al comma 7 sostituire le parole: approvate quando il diniego con le seguenti: respinte quando l'assenso.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
41-bis. 14. Russo Spena, Giordano.
Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai casi in cui opera la deroga di cui alla lettera b-bis) del comma 2.
41-bis. 9. Benvenuto, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Sostituire il comma 9 con i seguenti:
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in. Italia e disciplinati dal testo unico di cui ai decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239
4. La ritenuta di cui al comma 1 è ridotta al 5 per cento qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in immobili ad uso residenziale e che i criteri di gestione degli immobili siano ispirati a criteri etici e di responsabilità sociale, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili e che prevedano la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori medesimi, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni».
9-bis. Entro il 31 dicembre 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e la CONSOB, determina, con proprio regolamento, i criteri di gestione di carattere etico e socialmente responsabile che i regolamenti dei fondi comuni di investimento immobiliare devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato introdotto dal comma 9 del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-z1bis inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
41-bis. 15. Benvenuto, Battaglia, Lucidi, Pisa, Tocci, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:
«13-bis. Il trasferimento a titolo gratuito di beni o aziende a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 2004, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».
Inammissibile per carenza di compensazione.
41-bis. 16. Lupi.
Dopo l'articolo 41-bis inserire il seguente:
A partire dal 1o gennaio 2003 i trasferimenti statali e degli altri Enti Pubblici a qualsiasi titolo corrisposti alle Province ed ai Comuni vengono accreditati ai Tesorieri degli Enti, in deroga a quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1984 n. 720 dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279.
Le giacenze esistenti sulle contabilità speciali fruttifere al 31 dicembre 2003 presso le sezioni di tesoreria provinciale della Stato vengono versate al Tesoriere dell'Ente entro il 31 gennaio 2004.
Le giacenze ancora esistenti sulle contabilità speciali infruttifere alla data del 31 dicembre 2003, vengono versate ai Tesorieri degli Enti entro il 30 giugno 2004 in rate mensili di uguale importo.
Inammissibile per estraneità di materia.
41-bis. 17. Tidei, Crisci, Toltotti, Oliverio, Mariotti.
Dopo l'articolo 41-bis aggiungere il seguente:
1. Le entrate spettanti alla Regione Sardegna, ricomprendono anche quelle che seppur riscosse al di fuori del territorio della Regione, sono afferenti a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale. Alla Regione Sardegna, per i singoli tributi compartecipati spettano altresì, secondo le stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributario spettante alla Sardegna riscosso fuori del territorio regionale.
3. Il Ministro dell'economia provvede alla quantificazione e alla restituzione a favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IRPEF posti dal 1983 al 2003 a carico della Regione.
4. Alla Sardegna spettano altresì dal 1983 al 2003 le quote dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfetariamente, che pur se riferibili alla parte IRPEF non compartecipata, sono stati posti a carico della Regione.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutabili in complessivi 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento».
Inammissibile per estraneità di materia.
41-bis. 0. 1. Maurandi, Cabras, Carboni.
Dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;
c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;
d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
41-bis. 0. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 41-bis, è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o luglio 2004 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.
2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.
3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;
b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;
c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.
4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito;
a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibro modale di cui al comma 5;
b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.
5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibro modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:
a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.
41-bis. 0. 3. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 206, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dall'anno finanziario 2004 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica e, in parte ad interventi ed iniziative di manutenzione, restauro e valorizzazione di opere e siti di particolare interesse culturale, architettonico, storico, artistico, ambientale o paesaggistico nonché per la tutela degli animali a diretta gestione da parte delle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».
Inammissibile per estraneità di materia.
41-bis. 0. 4. Pecoraro Scanio, Zanella, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 118/99, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata, a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi non siano già stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli, utilizzando le somma affluite in attuazione dell'articolo 10, comma 35, della legge n. 119/2003.
2. Le spese dirette di competenza dell'AGEA nelle azioni concluse in attuazione dell'articolo 10, comma 36, della legge n. 119/2003 sono trattenute dalle somme di cui all'articolo 10, comma 35, della medesima legge n. 119/2003.
3. Le somme utilizzate in attuazione dei commi 1 e 2 sono rendicontate secondo, le disposizioni di cui all'articolo unico comma 14, del decreto 30 luglio 2003 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
Inammissibile per estraneità di materia.
41-bis. 0. 5. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:
1. Al fine di promuovere la capacità competitiva e di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui al Fondo Unico previsto dalla legge 289/2003, articolo 61, un importo pari a 200 milioni di Euro per il cofinanziamento della costituzione o dell'incremento di Fondi Chiusi per l'investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'obiettivo 1 e 2.
2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementale di un importo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004.
3. Il Ministero delle Attività Produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano Società di Gestione del Risparmio di cui all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 581 n. 24/02/1998 (Testi Unico in materia di intermediazione finanziaria) che siano state autorizzate ad istituire e gestire uno o più fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Le modalità e le condizioni regolamentari di tali fondi chiusi di investimento dovranno essere conformi al disposto della normativa comunitaria in materia ed in particolar modo della Comunicazione 2001/C 235/03 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, C 235/3, del 21 agosto 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
41-bis. 0. 2. Barbieri, D'Alema, Agostini, Ventura, Bersani, Cabras, Olivero, De Simone, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Diana.
Dopo l'articolo 41-bis aggiungere il seguente:
1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) «aree sottoutilizzate» le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) «fondo» o «fondi» i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
c) «imprese in crisi» le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;
d) «mercato regolamentato»: i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
e) «periodo di crisi» il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;
f) «periodo di esenzione» il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;
g) «titoli» le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;
h) «valore del patrimonio netto del fondo»: il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.
2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.
4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;
b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo;
negli altri casi è calcolato:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;
b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.
5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;
b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.
7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle Attività Produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:
a) l'andamento delle perdite;
b) la diminuzione del fatturato;
c) l'andamento delle scorte;
d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;
e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.
8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;
b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;
c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.
9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.
10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 6.
11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.
12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.
13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.
14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.
15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle Attività Produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:
a) certificazioni di bilancio;
b) ristrutturazioni di bilancio;
c) elaborazione del piano economico-finanziario;
d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;
e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;
f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.
16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione Europea e di contributi previsti da leggi regionali.
17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle Attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;».
41-bis. 0. 6. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartini, Rugghia.
Sopprimerlo.
Inammissibile per estraneità di materia.
* 42. 47. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino.
Sopprimerlo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 48. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere l'articolo 42.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 4. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
L'articolo 42 è sostituito dal seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi còn effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità».
42. 14. Giacco, Bindi, Turco, Mosella, Cossutta, Zanella, Battaglia, Meduri, Cordoni.
Sopprimere il comma 1.
42. 27. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 6. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 1, dopo le parole procedimenti giurisdizionali aggiungere depositati dal 1o gennaio 2004.
42. 56. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo le parole procedimenti giurisdizionali inserire le seguenti depositati dal 1o gennaio 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 5. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 1 sopprimere gli ultimi due periodi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 38. Porcu.
Sopprimere gli ultimi due periodi del comma 1.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 34. Perrotta.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 16. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Meduri, Zanella, Cossutta, Cordoni.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 7. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia cli riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo, non è condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre due anni dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 39. Porcu.
Il comma 3 dell'articolo 42 è modificato come segue:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo non è condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre due anni dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 33. Perrotta.
Al comma 3, sostituire le parole da sei mesi fino alla fine del comma, con le seguenti il termine di tre anni a cui sommano gli ulteriori giorni previsti per l'espletamento dell'iter amministrativo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 8. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 3 sostituire le parole da entro e non oltre fino alla fine con le seguenti entro e non oltre il termine di tre anni a cui si sommano gli ulteriori giorni previsti per l'espletamento dell'iter amministrativo.
42. 55. Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
42. 13. Moroni.
Dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis:
Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle Regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli invalidi, civili, di cui all'articolo 130 del D.lgs 112/98, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
* 42. 23. Michele Ventura, Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Visco.
Dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis:
Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle Regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del D.lgs 112/98, la legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
* 42. 50. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Dopo il comma 3-bis inserire il comma 3-ter:
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a definire lo stato di attuazione del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di invalidità civile, in ordine alle risorse umane e finanziarie trasferite dallo Stato e a quelle impiegate dalle Regioni per lo svolgimento della funzione, entro non oltre il 30 giugno 2004.
** 42. 51. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Dopo il comma 3-bis inserire il comma 3-ter:
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a definire lo stato di attuazione del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di invalidità civile, in ordine alle risorse umane e finanziarie trasferite dallo Stato e a quelle impiegate dalle Regioni per lo svolgimento della funzione, entro non oltre il 30 giugno 2004.
Inammissibile per estraneità di materia.
** 42. 24. Montecchi, Agostini, Pennacchi, Burlando, Visco.
Al comma 4 le parole sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti, sono sostituite dalle seguenti: sono valutate le patologie riscontrate all'atto della concessione di dette provvidenze, con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità all'epoca vigenti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 40. Porcu.
Sostituire al comma 4, le seguenti parole: ...sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti sono sostituite dalle parole ...sono valutate le patologie riscontrate all'atto della concessione di dette provvidenze con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità all'epoca vigenti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 32. Perrotta.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 9. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
* 42. 17. Bindi, Mosella, Meduri, Giacco, Turco, Battaglia, Zanella, Cossutta, Cordoni.
Il comma 6 è soppresso.
* 42. 22. Agostini, Pennacchi, Maurandi, Burlando, Sereni, Visco.
Il comma 6 è soppresso.
* 42. 52. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Sopprimere il comma 6.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 41. Porcu.
Sopprimere il comma 6.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 35. Perrotta.
Al comma 7, alinea 2, sopprimere, ovunque ricorra, la parola gravi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
42. 10. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole di gravi anomalie cromosomiche aggiungere le seguenti parole e di patologie genetiche.
42. 18. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Meduri, Mosella, Cossutta, Zanella, Cordoni.
Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole di concerto con il Ministro della salute aggiungere le seguenti parole sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni.
* 42. 15. Bindi, Turco, Zanella, Zanotti, Cossutta, Giacco, Meduri, Mosella, Molinari, Cordoni.
Al comma 7 dopo le parole Ministro della salute inserire le seguenti parole: sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni.
* 42. 19. Zanella, Cossutta, Bindi, Mosella, Meduri, Turco, Battaglia, Giacco.
Al comma 7, dopo la parola salute inserire le parole e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs. 281/97.
* 42. 25. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Sereni.
Al comma 7 dopo le parole Ministro della salute inserire previo parere della Conferenza permanente dei presidenti della Regioni e delle province autonome.
42. 49. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7 dopo la parola salute inserire le parole e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al dlgs. 281/97.
Conseguentemente, il comma 10 è soppresso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
42. 53. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 26. Montecchi, Pennacchi, Barbieri, Sereni.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
* 42. 11. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Sopprimere il comma 11.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 20. Cossutta, Zanella, Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Meduri, Carli.
Sopprimere il comma 11.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 3. Paolo Russo.
Sopprimere il comma 11.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 1. Bonito, Ventura.
Sopprimere il comma 11.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 42. Porcu.
Sopprimere il comma 11.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 54. Alberto Giorgetti.
Al comma 11, alinea, dopo la parola seguente aggiungere: a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e comunque in relazione a i ricorsi depositati successivamente alla entrata in vigore della legge:.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 2. Bonito, Ventura.
Al comma 11, capoverso Art. 152, al primo periodo, sostituire le parole due volte con le seguenti: quattro volte.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 46. Carli, Giacco.
Al comma 11, capoverso Art. 152, al primo periodo, sostituire le parole due volte con le seguenti: tre volte.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 36. Perrotta.
Al comma 11, capoverso Art. 152, al primo periodo, sostituire le parole due volte con le seguenti: tre volte.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 42. 43. Porcu.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
12. L'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio al lavoro non è condizione necessaria per il diritto dell'invalido civile parziale all'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il secondo comma di detto articolo 13 è abrogato.
Inammissibile per estraneità di materia.
42. 45. Porcu.
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono soppresse le parole «da almeno cinque anni e».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
Inammissibile per estraneità di materia.
42. 31. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2004 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
impossibilità nella deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi;
impossibilità a vestirsi;
è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, ai conseguenti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Inammissibile per estraneità di materia.
42. 30. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente: «Articolo 13-ter - Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap».
Inammissibile per estraneità di materia.
42. 28. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
«I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
42. 29. Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma 11-bis:
Il comma 4 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
«I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
42. 21. Giacco, Battaglia, Turco, Bindi, Mosella, Meduri, Cossutta, Zanella, Cordoni.
Aggiungere infine i seguenti commi, il comma 12 e il comma 13:
Nel caso in cui in sede di accertamento dell'invalidità civile la competente commissione medica disponga che l'interessato debba essere sottoposto a visita di rivedibilità per l'accertamento del possesso dei requisiti necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici precedentemente concessi per un tempo determinato, non si procede alla sospensione di detti benefici fino alla data di effettuazione della nuova visita medica.
L'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio al lavoro non è condizione necessaria per il diritto dell'invalido civile parziale all'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il secondo comma di detto articolo 13 è abrogato.
42. 37. Perrotta.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
12. Nel caso in cui in sede di accertamento dell'invalidità civile la competente commissione medica disponga che l'interessato debba essere sottoposto a visita di rivedibilità per l'accertamento del possesso dei requisiti necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici precedentemente concessi per un tempo determinato, non si procede alla sospensione di detti benefici fino alla data di effettuazione della nuova visita medica.
42. 44. Porcu.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma 11-bis:
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 è aggiunto il seguente comma:
«Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, spetta l'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi delle norma citata».
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
42. 12. Giacco, Carli.
Dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo 42-bis:
1. In attesa di una semplificazione dei procedimenti medico-legali connessi con il riordino della sanità militare, al personale militare e delle Forze di polizia giudicato permanentemente inidoneo al servizio e collocato in aspettativa, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità contratta, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore, continua ad essere corrisposto il trattamento stipendiale gli altri assegni fissi e continuativi, ridotti del 50 per cento, anche in deroga alle normative vigenti, fino al pronunciamento medico-legale da parte degli organi competenti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
Inammissibile per estraneità di materia.
42. 01. Benvenuto, Minniti, Pistone, Molinari, Lettieri, Pisa, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Loddo Santino, Tanoni, Lucidi.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
1. Alle Regioni a statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le persone gravemente non autosufficienti, finalizzato a garantire prestazioni socio-sanitarie specifiche a favore di persone non autosufficienti di ogni età.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1o gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.
1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni"».
3. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
4. Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase «accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima» è abrogato il periodo «da almeno cinque anni e».
5. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo la frase «nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado», è inserita la frase «o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,».
6. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle seguenti funzioni:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità nella deambulazione;
c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità alla assunzione di cibo;
e) impossibilità a lavarsi;
f) impossibilità a vestirsi
è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
7. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. - Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap».
8. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette né inabilitate, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma.
9. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina».
10. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
11. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
42. 02. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo.
Alla rubrica sostituire le parole: della gestione previdenziale con le seguenti: delle gestioni previdenziali e al comma 1 premettere il seguente:
«01. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
43. 6. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.
Al comma 1 sostituire le parole da: in un'apposita gestione fino a: presso l'INPS con le parole: ad una delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi presso l'INPS a cui fa riferimento l'attività economica dell'associante.
Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
43. 1. Del Bono, Duilio, Squaglia, Camo, Bottino.
All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis Con effetto dal 1o gennaio 2004 l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori di cui al comma 1, è pari al 20 per cento, così come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i lavoratori autonomi.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
43. 5. Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Innocenti, Trupia, Buffo, Sciacca, Diana.
Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il contributo a favore dell'associato in partecipazione è dovuto nella misura stabilita relativa alla gestione speciale previdenziale di appartenenza di lavoro auto-forno.
Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente: Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità e i termini previsti per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Conseguentemente l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
43. 2. Del Bono, Duilio, Squaglia, Camo, Bottino.
All'articolo 43, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I due terzi del predetto contributo sono posti a carico dell'associante ed un terzo è posto a carico dell'associato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
43. 4. Guerzoni, Gasperoni, Motta, Cordoni, Trupia, Innocenti, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.
Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità e i termini previsti per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
43. 3. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 11 per cento.
*44. 7. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggero, Monaco.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 11 per cento.
*44. 5. Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Quartiani, Abbondanzieri, Tolotti, Raffaella Mariani, Innocenti, Ruzzante, De Tomas.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.
*44. 55. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
44. 45. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino.
Sopprimere il comma 1.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 9. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
Sopprimere il primo comma.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 16. Scherini, Paniz, Mauro, Leccisi, Jannone, Zanetta, Daniele Galli.
Sopprimere il comma 1.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*44. 17. Villani Miglietta.
Sopprimere il comma 1.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*44. 61. De Laurentiis.
Sopprimere il primo comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
*44. 74. Sedioli, Preda.
Sopprimere il primo comma.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*44. 78. Scherini, Paniz, Mauro, Leccisi, Jannone, Zanetta, Daniele Galli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
*44. 57. De Laurentiis.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
*44. 10. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«L'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1998, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che la fiscalizzazione degli oneri sociali disposta dal comma 6 del medesimo articolo i a favore dei datori di lavoro del settore agricolo si applica fino a concorrenza dei contributi di malattia e di malattia e di maternità complessivamente dovuti al netto delle riduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1998, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del'11 per cento.
44. 8. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Sandi, Franci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9, della legge 11 marzo 1988 n. 67, così come sostituito dall'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del d.l. 3 dicembre 1987 n. 536, convertito con modifiche dalla legge 29 febbraio 1988 N. 48 e successive modificazioni e integrazioni.
44. 75. Sedioli, Preda.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
44. 56. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.
Al comma 1, dopo le parole: n. 537, cancellare la parola: non.
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono posti interamente a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 legge 9 marzo 1989, n. 88.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'11 per cento.
44. 76. Sedioli, Preda, Sandi, Franci, Michele Ventura.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e si applica fino a: 1995, n. 335.
Conseguentemente, le transazioni finanziaria tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 29. Russo Spena, Giordano, ...
Sopprimere il comma 3.
Ai maggiori oneri, pari a 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
44. 41. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 lett. a) è soppresso;
b) il comma 3 lett. b) le parole da «gli atti introduttivi del giudizio» a «domicilio» sono sostituite dalle seguenti «Dal 1o gennaio 2004 solo ed esclusivamente gli atti introduttivi del giudizio di cognizione precetto, di pignoramento e sequestro devono essere notificati presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, mentre i titoli esecutivi e gli atti introduttivi di procedimenti di cognizione sommaria devono essere notificati presso la sede legale dell'Ente.
Le parole da «esclusivamente» a «sede» sono sostituite dalle seguenti «esclusivamente innanzi ad un Giudice dell'esecuzione di un Tribunale compreso nel distretto di Corte d'Appello in cui ha sede».
Al terzo periodo sostituire le parole «un anno» con le parole «tre anni»;
c) il comma 4 è soppresso;
d) il comma 6 è soppresso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 21. Russo.
Al comma 3 sopprimere la lettera a).
Ai maggiori oneri, pari a 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
44. 39. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 22. Russo Spena, Giordano, ...
Al comma III il punto alla lettera a) è abrogato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 82. Alberto Giorgetti.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: né alla notifica di atto di precetto.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 26. Russo Spena, Giordano, ...
Al comma 3 sopprimere la lettera b).
Ai maggiori oneri, pari a 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
44. 40. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Al terzo comma lettera b) all'inizio della formulazione del comma 1-bis introdurre le seguenti parole: dal 1o gennaio 2004 ed eliminare dal periodo le parole: a pena di nullità.
44. 81. Alberto Giorgetti.
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, premettere le parole: Dal 1o gennaio 2004.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 28. Russo Spena, Giordano, ...
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: ed il domicilio aggiungere le seguenti: , mentre i titoli esecutivi e gli atti introduttivi di procedimenti a cognizione sommaria devono essere notificati, come per legge, presso la sede legale dell'Ente.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuati e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 27. Russo Spena, Giordano, ...
Gli ultimi due periodi della lettera b) del comma 3, sono soppressi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*44. 92. Porcu.
Eliminare al comma tre, lettera b), gli ultimi due periodi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*44. 91. Perrotta.
Al comma 3 lettera b) secondo periodo sostituire da: esclusivamente la sede con le seguenti parole: esclusivamente innanzi ad un giudice dell'esecuzione di un tribunale compreso nel distretto della Corte della corte d'Appello in cui ha sede.
44. 80. Alberto Giorgetti.
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: al giudice dell'esecuzione fino a: circoscrizione con le seguenti: ad un giudice dell'esecuzione di un Tribunale compreso nel distretto della Corte di appello in cui.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 23. Russo Spena, Giordano, ...
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: della sede principale del Tribunale con le seguenti: dei Tribunali appartenenti alla medesima regione.
44. 43. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: un anno con le parole: tre anni.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 24. Russo Spena, Giordano, ...
Sopprimere il comma 4.
Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
44. 42. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 25. Russo Spena, Giordano, ...
Sopprimere il comma 6.
Ai maggiori oneri, pari a 40 milioni di euro, 90 milioni di euro per il 2005 e 90 milioni di euro per il 2006, derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
44. 66. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Il comma 6 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*44. 49. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Camo, Sciacca, Diana, Bottino.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*44. 83. Cordoni, Agostini, Ventura, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.
Il sesto comma è abrogato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 79. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori del settore del trasporto aereo ai quali si applicano altresì, a decorrere dal i gennaio 2004, le misure di sostegno di cui al DL 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 32. Duca, Tidei, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Nella medesima misura prevista dal comma 6, è esteso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dei settore del trasporto aereo ai quali vengono applicate, a partire dal 1o gennaio 2004, le norme della Legge 223/91.
6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.
44. 31. Tidei, Duca, Benvenuto, Raffaldini, Albonetti, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
6-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 15 per cento.
44. 2. Buffo.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
44. 3. Buffo.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
6-ter. Per le imprese indicate nel comma 6-bis, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fitti del computo dei predetti periodi massimi.
6-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei due commi precedenti si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
44. 89. Lulli, Gasperoni, Cordoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fitti del computo dei predetti periodi massimi.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 90. Cordoni, Lulli, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fui del computo dei predetti periodi massimi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
44. 51. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Diana, Buffo, Sciacca.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per l'anno 2003», sono aggiunte le seguenti: «nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 88. Lulli, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Nicola Rossi.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per l'anno 2003», sono aggiunte le seguenti: «nonché di 60 milioni di euro per l'anno 2004».
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
44. 52. Guerzoni, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Motta, Innocenti, Nigra, Sciacca, Diana, Buffo.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2», inserire le parole: «nonché, limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione».
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
44. 87. Lulli, Nicola Rossi, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2», inserire le seguenti: «nonché, limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione».
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
44. 54. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I tennini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, a. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'8 per cento.
44. 84. Cordoni, Agostini, Ventura, Gasperoni, Lolli, Buffo, Diana, Guerzoni Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Cialente, Oliverio.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede median(e utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marìo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
44. 50. Cordoni, Del Bono, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Camo, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
6-ter. Per le imprese indicate nel comma 1, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 mario 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
44. 53. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
* 44. 34. Marcora, Rava, Banti, Ruggieri, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
* 44. 77. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Bonelli, Sandi, Franci, Michele Ventura.
Sopprimere il comma 7.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 44. 11. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
Sopprimere il comma 7.
Il comma di cui si propone la soppressione impone ai datori di lavoro agricolo, all'atto dell'avviamento al lavoro, di indicare le colture praticate o l'allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera annuo calcolato sulla base delle cosiddette tabelle ettaro-coltura.
Una previsione del genere fa tornare il sistema di accertamento in agricoltura indietro di oltre 40 anni, quando l'imposizione dei contributi avveniva in maniera presuntiva sulla base di criteri ettaro-colturali, peraltro già dichiarati illegittimi ed espunti dal nostro ordinamento dalla Corte Costituzionale (sentenza N. 65/1962).
Il comma in questione, infatti, limita in modo intollerabile la libertà dell'imprenditore di ottimizzate l'utilizzo dei fattori della produzione, costringendolo di (atto ad assumere manodopera in quantità non inferiore, né superiore a quella risultante dall'applicazione di tabelle, quali quelle ettaro-colturali, costruite sulla base di parametri astratti ed uguali per Tabelle che quand'anche fossero tecnicamente precise, «ma l'esperienza dimostra il contrario», non potrebbero mai fotografare fedelmente una realtà variegata ed in continua evoluzione quale quella agricola ove incidono fattori imponderabili, imprevedibili e difficilmente schematizzabili (impegno personale, capacità organizzativa, eventi atmosferici, metodologie di lavorazione, tecnologie e grado di meccanizzazione, eccetera).
Oltre che anticostituzionale una norma del genere è poi del tutto inutile in quanto le amministrazioni competenti (a partire dall'INPS) già possiedono tutti i dati colturali necessari per determinare il potenziale fabbisogno di manodopera di ciascuna azienda ai fini dei controlli; le imprese sono infatti obbligate a presentare all'inizio dell'attività e periodicamente in occasione di ogni variazione, una esatta fotografia aziendale.
Si tratta quindi di una disposizione palesemente anticostituzionale e assolutamente inutile che fa regredire il sistema di accertamento del lavoro in agricoltura accentuando la distanza che lo separa dal regime generale basato sull'effettivo (e non presuntivo) utilizzo di manodopera, peraltro in palese contrasto con le generali linee di tendenza recepita anche nel disegno di legge delega previdenziale.
La soppressione del comma 7 non comporta oneri a carico del bilancia dello Stato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 44. 19. Villani Miglietta.
Sopprimere il comma 7.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 44. 58. De Laurentiis.
Sopprimere il comma 7.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 44. 72. Alberto Giorgetti.
Al comma 7, dopo le parole: operai agricoli a tempo determinato inserire le seguenti: , che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa semplificato,.
** 44. 12. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
Al comma 7, dopo le parole: operai agricoli a tempo determinato inserire le seguenti: , che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa semplificato,.
** 44. 20. Villani Miglietta.
Al comma 7, dopo le parole: operai agricoli a tempo determinato inserire le seguenti: , che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa semplificato,.
** 44. 59. De Laurentiis.
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'artico1o 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e ssuccessive modificazioni ed integrazioni, deve essere presentata su apposito mcdello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenzizale.
*** 44. 73. Alberto Giorgetti.
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo il agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.
*** 44. 36. Perretti, Liotta.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, compilata su modello predisposto dall'INPS, deve contenere anche l'indicazione del fabbisogno di manodopera occorrente. Nel caso in cui a seguito della stima di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.
44. 6. Rava, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Marcora, Banti, Ruggeri, Monaco.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi daII1NPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
7-ter. La definizione di cui al comma 7-bis comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito aila sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
7-quater. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 7-bis che, entro il 30 giugno 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 7-bis, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 7-bis. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento sulle somme riscosse.
7-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 7-quater e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 60. De Laurentiis.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
7-ter. La definizione di cui al comma 7-bis comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
7-quater. Nei novanta giorni su,ccessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionan informano i debitori di cui al comma 7-bis che, entro il 30 giugno 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 7-bis, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 7-bis. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento sulle somme riscosse.
7-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 7-quater e sono stabilite le modalità dì versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionan, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
* 44. 13. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:
Alla fine del terzo periodo le parole: secondo modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti sono sostituite dalle parole: secondo i termini e le modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti.
Alla fine del quarto periodo le parole: richiedono il pagamento dei coraribiiti dovuti sono sostititite dalle parole: arichiedono il pagamento dei contributi e dei premi dovuti.
Dopo il quinto periodo: A partire dal 1o gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comìna sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesto dì iscrizione agli enti previdenziali è aggiunto il seguente periodo: In sostituzione della stessa, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavora e le malattie professionali disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro interessati dal presente comma effettuano all'Istituto assicuratore (INAIL), nei termini previsti dall'articolo 12 del citato d.P.R. n. 1125/1965, e successive modifiche ed integrazioni, una comunicazione contenente la data d'inizio, il luogo e la sintetica descrizione dell'attività lavorativa svolta.
44. 38. Maninetti, Peretti, Liotta.
Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano conlermate le disposizioni contenute nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
44. 33. Paola Mariani.
Al comma 9 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: A partire dalle retribuzioni corrisposte nell'anno 2004, i datori di lavoro trasmettono per via telematica entro il 16 marzo di ciascun anno, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, comma 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), la comunicazione delle retribuzioni di cui all'articolo 28, comma 4 del decreto del Presidente dalla Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.
44. 37. Maninetti, Peretti, Liotta.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente, periodo: In considerazione dei nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro previsti dal presente comma e della necessita' di una semplificazione dei rapporti tra aziende e amministrazioni pubbliche, il Governo, sentite le organizzazioni nazionali piu' rappresentative dei datori di lavoro, adotta, prima dell'entrata in vigore della trasmissione telematica di cui al primo periodo, provvedimenti volti allo snellimento delle procedure e all'eliminazione degli adempimenti inutili o ripetitivi.
Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
44. 46. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo a 503 del 1992, aI complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9-bis dell'articolo 44, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 20 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, a 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio so,etto a monopolio. L'incremento decorre dal 1o gennaio 2004.
44. 47. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere i seguenti:
9-sexies. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale dipendente appartenente alla categoria piloti, assunto in servizio successivamente al quarantesimo anno di età, il requisito contributivo e assicurativo è fissato in 15 anni».
9-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-sexies, pari a 27.000 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fmi del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
44. 15. Martini.
Dopo il comma 9-quienques aggiungere il seguente comma:
A decorrere dall'anno 2003 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
44. 30. Giacco.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono riscattare a titolo oneroso i periodi, antecedenti il 1990, privi di copertura assicurativa, nella misura massima di due anni, previa domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2004, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 14. Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Santori, Jacini, Ricciuti, Zama.
Dopo il comma 9-quinquies inserire il seguente:
9-sexies. I cittadini che abbiano ricoperto, nei dieci anni antecedenii l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816, le cariche di cui, al. comma 1, dell'articolo 86, del Decreto legislativo 1.8 agosto 2000, n. 267, possono provvedere al versamento, a loro totale carico, dei contributi previdenzia1i corrispondenti al periodo del mandato elettivo in questione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 1. Crisci.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere i seguenti:
9-sexies. In favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di appalto e subappalto operanti nelle unità produttive della Portovesme sri nelle aree di Portovesme e San Gavino, sospesi a zero ore a seguito della crisi del settore piombo-zinco legato alla stessa Portovesme sri, che non possono godere della CIGS di cui alla legge 223/1991 e in deroga alla medesima, può essere concessa la cassa integrazione straordinaria speciale, per un massimo di dodici mesi eventualmente rinnovabili, dal 1o ottobre 2003 ed entro 6 mesi dalla medesima data, a richiesta delle singole imprese e con certificazione dei nominativi di presenza rilasciata dalla Portovesme srl, ovvero in sostituzione degli stessi per tumazione.
9-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutabili in i milione e 500 mila euro per il 2003 e in 6 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, sull'U.p.b. 7.13.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 4. Maurandi, Cabras, Carboni.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere i seguenti:
9-sexies. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo i del Decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo i gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo i dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.
9-septies. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2003, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 64. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies, inserire i seguenti:
9-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dopo le parole : «il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se inferiore, il periodo compreso tra la data di inizio dell'utilizzo del lavoratore e la data di constatazione della violazione».
9-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-sexies si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
44. 35. Morgando, Del Bono.
Dopo il comma 9-quinquies, inserire i seguenti:
9-sexies. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione o dall'ufficio o, comunque, dall'impiego a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere dall'amministrazione o dall'ordine,di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età stabiiti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga all'eventuale divieto di riammissione previsto dal proprio ordinamento. Lo stesso diritto alla riammissione in servizio è riconosciuto, altresì, anche cumulativarnente con quello di cui sopra, al pubblico dipendente che abbia chiesto di essere collocato in quiescenza prima del raggiungimento del limite di età previsto dalla legge all'epoca vigente, al fine di evitare la sospensione dal servizio o dalla funzione o dall'ufficio o, comunque, dall'impiego a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento, per un periodo pari a quello intercorrente tra la data del collocamento in quiescenza ed il limite di età, comprese le eventuali proroghe, stabilito dalle leggi vigenti al momento della presentazione della domanda di riammissione. Il pubblico dipendente è collocato nel ruolo di appartenenza, anche in sopranumero, con una qualifica o un grado o con funzione o in un ufficio pari a quello del collega o dei colleghi aventi la stessa qualifica o lo stesso grado o una qualifica o un grado inferiori al momento dell'inizio del periodo di sospensione o della sua scadenza, con una qualifica o un grado o una funzione o un ufficio superiore. Il diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego è riconosciuto dall'amministrazione o dall'ordine di appartenenza su istanza dell'interessato da presentarsi nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nel caso in cui la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile in una data successiva, dalla stessa data. Le precedenti disposizioni si applicano anche nella ipotesi in cui il procedimento penale che ha dato luogo alla sospensione sia ancora in corso ove il dipendente pubblico abbia, con esito positivo, esperito il procedimento previsto dall'articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 e sia stato emesso il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, ovvero siano decorsi inutilmente quattro mesi dal deposito del ricorso di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 93. Santanchè.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente comma:
Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase «uno dei fratelli o delle sorelle conviventi» aggiungere «nonché il coniuge».
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
44. 86. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Zanella, Cossutta.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente comma:
Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima è abrogato il periodo «da almeno cinque anni e».
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 85. Cossutta, Giacco, Bindi, Zanella, Turco, Battaglia, Meduri, Mosella.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere 11 seguente:
9-sexies.Al comma 2, dell'articolo 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «cinque anni».
Conseguentemente gli staziamenti iscritti nelle unità previsonali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
44. 71. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. Al comma 3, al numero 2) dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal primo gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 1, l'articolo 11, l'articolo 12, l'articolo 16, l'articolo 17, l'articolo 19, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 31, l'articolo 32-bis, e l'articolo 41.
44. 70. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere i seguenti:
9-sexies. (Importo minimo della pensione a calcolo). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1o gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente allo gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.
9-septies. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma i è attribuito in proporzione al numero di settimane.
9-octies. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente articolo non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.
9-nonies. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
44. 69. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-sexies. Dopo il comma 10 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire il seguente:
10-septies. Ogni anno la legge Finanziaria può integrare la cifra indicata nel comma i distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 503. Conseguentemente al comma 1 del presente articolo aggiungere le parole: «Il presente importo mensile si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 10-bis».
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
44. 68. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine «ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva».
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate Consumi intermedi sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad in tese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
44. 65. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: «ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1».
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate Consumi intermedi sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad in tese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
44. 67. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1o gennaio 2004 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate Consumi intermedi sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad in tese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
44. 62. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-septies. Il comma 2, dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è abrogato.
Conseguentemente l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
44. 63. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
9-sexies. Al comma 23 dell'articolo 78 della legge 388 del 2000, è aggiunto infine, il seguente periodo: Ti coefficiente di rivalutazione è da calcolare e considerare nella sua interezza in tutti i casi a prescindere dalla anzianità contributiva maturata.
Ai maggiori oneri, pari a 100 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
44. 44. Mereu, Peretti, Liotta.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Al fine di consentire agli Enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel limite massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.
2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.
44. 01. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2004, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneflciari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 12 per cento.
44. 02. Cordoni, Gasperoni, Agostini, Ventura, Buffo, Diana, Guerzom Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2003 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corirrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma i dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo i del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.
3. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma i, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma i dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2004, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:
a) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo i della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite.
I maggiori oneri stimati deerivanti dalla applicazione della seguente disposizione sono pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascuno anno, con l'esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
44. 015. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1 , lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1o gennaio 2004, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.
2. Per l'intero anno 2004 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1 , lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis) dell'articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 , si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti , per le spese inerenti alla produzione dei reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico.
I maggiori oneri stimati derivanti dalla applicazione della seguente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per il 2004 e 70 milioni per gli anni 2005 e 2006.
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascuno anno, con l'esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
44. 04. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.
Conseguentemente l'articolo 14 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
44. 05. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 1, l'articolo 11, l'articolo 12, l'articolo 16, l'articolo 17, l'articolo 19, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 31, l'articolo 32-bis, e l'articolo 41.
44. 06. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni,.
2. Ai fai dell'indennità di cui al comma i si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera.
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate Consumi intermedi sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad in tese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
44. 07. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2003 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo i del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.
3. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizioriale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo i del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma i dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2004, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:
a) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensiorilstici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite.
I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari ad euro 300 milioni in ragione annua a decorrere dal 2004.
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi», sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con l'esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
44. 08. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali obbligatori, debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 2003, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento entro il 1o marzo 2004 di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili ed oneri accessori. La disposizione che precede si applica anche alle partite debitorie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi delÌarticolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, con riferimento al 100 per cento del debito complessivo a titolo di contributi e premi obbligatori, la prima delle quali da versare entro il 1o marzo 2004, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in ordine all'individuazione delle aree territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in sessanta rate bimestrali consecutive di uguale importo. In ogni ipotesi, l'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 1 per cento annuo.
3 I soggetti che intendono awalersi delle disposizioni di cui agli articoli I e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contnbutivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, di oneri accessori nonché di sanzioni amministrative, ad eccezione delle somme versate a titolo di interessi di dilazione e per eventuali spese legali connesse ad atti giudiziari e precetti già notificati, per effetto delle domande di condono presentate nei termini e per gli effetti dell'articolo 116, comma 18, della legge 23/12/2000, n. 388, dell'articolo 1, comma 226, della legge 23/12/96, n. 662, con le modifiche di cui all'ari 4 del decreto-legge 28/3/97, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24/9/96, n. 499, dall'ari 2 del decreto-legge 23/10/96, n. 538, dall'ari 18, commi da 1 a 3, della legge 23/12/94, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23/2/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/3/95, n. 85, dall'ari 4, comma 8, del decreto-legge 7/4/95, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14/6/95, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4/8/95, n. 326, dall'ari 4, comma 9, del decreto-legge 2/10/95, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4/12/95, n. 515, e dall'ari 5, comma 3, del decreto-legge 1/2/96, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, alle partite debitorie più remote, come specificato al successivo articolo 5.
4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione delle somme sulle quali applicare l'interesse di differimento di cui all'articolo 2.
5. L'ari 2 terzo comma del Regio Decreto 28 agosto 1924 n. 1422 e l'articolo 2 secondo comma del Regio Decreto 7 dicembre 1924 n. 2270 sono abrogati. In coerenza con la previsione di cui al comma 1, viene stabilito l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai pregressi rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i prowedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi dì effetto.
6 I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente articolo 3, sono tenuti a presentare, entro il termine il 1o marzo 2004 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando sia le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati, che la normativa di riferimento utilizzata per quei periodi contributivi che fossero già stati oggetto di domande di regolarizzazione.
7. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura anche in relazione a violazioni di carattere formale diverse da quelle sul collocamento e che non comportino il versamento di contributi e di premi.
8 Le singole partite debitorie per contributi e premi di importo non superiore ad euro 50,00 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 2003, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
9. Ferme restando le disposizioni dell'ari 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell'Economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi. Tale fondo di garanzia verrà alimentato fino a concorrenza del 80 per cento dell'importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale.
10. Una quota non inferiore ai 2/3 della consistenza del fondo istituito ai sensi del precedente articolo 8 viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
44. 09. Drago, Peretti, Liotta, Maninetti, Emerenzio Barbieri, De Laurentiis, D'Agrò, Tucci, Di Giandomenico, Giuseppe Gianni, Volontè.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 2003, alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito nella legge n. 153 del 13 maggio 1988, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote in aggiunta di famiglia dall' alt 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, ali'art 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ed all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 44-bis, si provvede rispettivamente mediante l'incremento unifonne del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio L'incremento decorre dal 1o gennaio 2004.
44. 016. Duilio, Bindi, Del Bono, Squeglia, Camo, Bottino.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
L'articolo 74 comma 3, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è cosa modificato:
al comma 2 è soppresso l'inciso «se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro»;
al comma 3, dopo la parola «mese» è aggiunto «ovvero utilizzato per il conguaglio dei premi dovuti nonché per le operazioni di compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 2997, n. 241».
44. 010. Maninetti, Peretti, Liotta.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1o dicembre 2002 in poi la pensione ai supersiti èdeterminata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4, 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva e con criteri Stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.
2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1o dicembre 2002, la pensione ai superstiti èrideterminata con le modalità di cui al comma I con effetto dal 1o gennaio 2003.
3. All'articolo 6 comma 2 della legge 12 giugno 1984, n 222, è aggiunto il seguente capoverso: «si prescinde dal requisito di cui al numero I) per i nuclei superstiti che comprendono i figli aventi diritto alla pensione ai superstiti».
4. All'articolo1 , comma 41, della legge 8 agosto 1995, n 335, è aggiunta in fine la seguente frase: «ai fini del divieto di cumulo di cui al presente comina non si tiene conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici».
5. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n 843, è soppresso.
6. 11 comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n 638, è sostituito dal seguente:
3-bis. Fermo restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrità garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del trattamento da integrare viene operata una sola volta, all'atto della liquidazione della seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1o gennaio 2003 la scelta viene operata al 1o gennaio 2003.
7. Il comma terzo dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1965, n 903, è sostituito dal seguente:
3. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retribuito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l'importo annuo del trattamento minimo in vigore aI 10 gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 %, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26o anno di età qualora frequentino l'Università».
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione del comxna 1, sj provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 20 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destmati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio L'incremento decorre dal 1o gennaio 2004.
44. 011. Duilio, Bindi, Del Bono, Squeglia, Camo, Bottino.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Il termine previsto dall'articolo 55, comma 2, della legge n 144 del 17 maggio 1999, per correggere e integrare le disposizioni emanate in base dia delega di cui allo stesso articolo 55 (Decreto legislativo n. 38/2000), è fissato al 32 dicembre 2004.
44. 012. Maninetti, Peretti, Liotta.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. In sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno 2004, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affinite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, un importo pari a 150 euro a favore dei soggetti che siano titolari di uno opiù trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, zi. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore aI limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di 150 euro, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma i non risultino beneficiari di prestazioni presso 1'INPS, il casellario centrale dei perisionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.
3. L'importo del rimborso non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 485 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 6 per cento.
44. 013. Cordoni, Del Bono, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Gasperoni, Agostini, Ventura, Buffo, Diana, Guerzoni Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Ai fui della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma I dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma i del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione 11 del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il tennine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione èeseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342.
4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36,9 per cento».
5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la ridetenninazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi
44. 014. Benvenuto, Agostini, Ventura, Innocenti, Cordoni.
Sostituire l'articolo 45 con il seguente:
1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del Codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, D.lgs n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articolo 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocommittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, D.lgs n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche.
2. A partire dal IO gennaio del 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27/12/1997 n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
3. Dal 1o gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.
4. Entro 90 giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
5. Con effetto dal i gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20%, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.
45. 5. Gasperoni, Zanella, Del Bono, Villetti, Pistone, Cordoni, Ventura, Agostini, Buffo, Diana, Guerzoni Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.
Sostituire l'articolo 45 con il seguente:
1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del Codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articolo 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocomittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche.
2. A partire dal 1o gennaio del 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27/12/1997 n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
3. Dal 1o gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita WA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.
4. Entro 90 giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20%, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
45. 2. Cordoni, Del Bono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squaglia, Migra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'409, comma 3 del Codice di Procedura Civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i prestatori d'opera di cui agli Articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocommittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo61 comma 2 decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche. A partire dal 1o gennaio del 2004 i diversi trattamenti saranno parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59 comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
2. Dal 1 gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita NA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, verseranno le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.
3. Entro 90 giorni il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le parti sociali, emanerà un decreto attuativo che consenta la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento dovrà contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
4. Con effetto dal 1 gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
45. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
All'articolo 45 aggiungere il seguente comma:
1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2004 l'aliquota contributiva di cui al comma precedente è completamente a carico del committente.
45. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
All'articolo 45 aggiungere il seguente comma:
1-bis. L'indennità di mobilità erogata in favore dei lavoratori Valbasento e Interklim di cui all'articolo 41 della L. 27 dicembre 2002, n 289, è prorogata al 31 dicembre 2004.
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis , pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:
a) l'articolo 13 della 1. 18 ottobre 2001 n. 383 è abrogato.
45. 4. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.
All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Con effetto dal 1o gennaio 2004 l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 20%, così come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i lavoratori autonomi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
45. 3. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. Con effetto dal 1o gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
45. 0. 2. Buffo.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
45. 0. 1. Buffo.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata IINPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, verranno estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si manterrà il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30dicembre 1971, n. 1204.
3. Le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come formato dal D. M. 12 gennaio 2001 sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, saranno individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia dì cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come integrata dalla presente disposizione.
4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.
5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, nonché in materia di prosecuzione dei versamenti volontari ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 32-bis, è inserito il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato «Fondo speciale di riserva» nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.
3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dell'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.
45. 03. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. Agli iscritti alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che risultano privi di partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le nonne generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.
2. Con decorrenza dal i gennaio 2004 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, è istituito, presso la gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,50% e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, sono individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.
3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di Euro 3.000.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.
45. 05. Del Bono, Cordoni, Zanella, Pistone, Villetti, Agostini, Ventura, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sicacca, Trupia, Oliverio.
Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti nonne:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
45. 06. Cordoni, Del Bono, Morgando, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Zanella, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Ventura, Agostani, Oliverio.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.
3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come formato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità cli malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come integrata dalla presente disposizione.
4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.
5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3,5 per cento.
45. 07. Cordoni, Del Bono, Zanella, Buemi, Rizzo, Agostani, Ventura, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sicacca, Trupia, Oliverio.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. A partire dal 10 gennaio 2004, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, ti. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.
3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata 1NPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e peri periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, ti. 488, così come integrata dalla presente disposizione.
4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.
5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
45. 08. Innocenti, Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Trupia, Motta, Camo, Squaglia, Nigra, Sicacca, Buffo, Bottino, Diana, Oliverio.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, ti. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge ti. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.
2. Con decorrenza dal 10 gennaio 2004 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, è istituito, presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,50 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, sono individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.
3. Agli iscritti alla gestione separata INPS ai cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, ti. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
45. 09. Del Bono, Motta, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Squaglia, Gasperoni, Trupia, Nigra, Innocenti, Diana, Buffo, Bottino, Sicacca.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che risultano privi di partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge 21 novembre 2000 n. 342, vengono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.
2. Con decorrenza dal 1o gennaio 2004 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, ti. 335 così come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,50 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.
3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, si applicherà una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3 mila Euro.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 200.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. All'articolo 5 della tariffa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
45. 04. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
1. L'indennità di mobilità erogata in favore dei lavoratori Valbasento e Interklim di cui all'articolo 41 della L. 27 dicembre 2002, ti 289, è prorogata al 31 dicembre 2004.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal seguente provvedimento:
a) l'articolo 13 della 1. 18 ottobre 2001 n. 383 è abrogato.
45. 010. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.
Sopprimerlo.
46. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sostituire il testo: Al responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune, con il termine: all'amministrazione comunale.
Copertura finanziaria: L'emendamento non ha rilevanza finanziaria.
46. 3. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche ai trattamenti di rendite erogate dall'INAIL, con le stesse modalità di attuazione in vigore per i trattamenti di pensione della previdenza sociale.
46. 2. Maninetti, Peretti, Liotta.
Sopprimere l'articolo.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 150.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a cantanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
*47. 81. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
L'articolo 47 è soppresso.
Compensazioni - 100 milioni euro fondo speciale parte corrente min del lavoro 2004:
- 170 milioni euro 2005;
- 170 milioni euro 2006.
*47. 80. Alberto Giorgetti.
Sopprimere l'articolo 47.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*47. 79. Cordoni, Del Bono, Morgando, Buemi, Villetti, Rizzo, Pistone, Zanella, Agostini, Violante, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Dameri.
L'articolo 47 è soppresso.
L'emendamento non ha rilevanza finanziaria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*47. 76. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*47. 56. Delbono, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Motta, Nigro, Trupia, Diana, Camo, Carbonella, Bottino, Banti, Sciacca, Squeglia, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Sopprimere l'articolo.
Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
*47. 32. Peretti, Liotta, Maninetti, Tucci, D'Agrò, Gianni, Barbieri Emerenzio, Mereu, Naro, Volontè.
Sopprimere l'articolo 47.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
*47. 20. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.
L'articolo 47 è soppresso.
I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 75 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2004.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
*47. 19. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere l'articolo 47.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*47. 18. Benvenuto, Buemi, Pistone, Battaglia, Bindi Rosy, Bogi, Bolognesi, Burtone, Di serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Cossutta Maura, De Brasi, Fioroni, Fluvi, Giachetti, Giacco, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Luca, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Dameri.
Sopprimere l'articolo 47.
*47. 16. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.
L'articolo 47 è soppresso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*47. 15. Paolo Russo.
L'articolo 47 è soppresso.
Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 200.000.000 milioni di euro.
*47. 11. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
L'articolo 47 è soppresso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*47. 5. Tarantino, Alfano Gianni, Tucci, Sgobio.
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
*47. 2. Buffo.
Sostituire l'articolo 47 con i seguenti:
1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionainento di anzianità.
2. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comrna 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all'articolo 3, comma 1.
5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.
1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso d ell'esercizio del potere sostitativo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.
1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolarnenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
2. Le prestazioni delle attività elencate al comma i costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione all'amianto.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e c lassificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto - correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro.
1. È istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.
3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.
4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure è le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.
1. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.
2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionail di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
47. 30. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.
2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fai delle prestazione pensionistiche, peri! coefficiente di:
a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
c) 1,5 se superiore a dieci anni.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.
5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali arniantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discatica di rifiuti contenenti amianto.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.
9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.
10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.
11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decoirenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, lino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;
d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.
14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comma 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensiomstiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amìanto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.
16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono unifonnemente incrementate del 5 per cento.
47. 78. Cordoni, Delbono, Duilio, Zanella, Viletti, Buemi, Intini, Carri, Squeglia, Lion, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni Roberto, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Pistone, Rizzo, Dameri.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. La prestazione previdenziale di cui al cornma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comporlino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.
2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazione pensionistiche, per il coefficiente di:
a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
c) 1,5 se superiore a dieci anni.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1.11 Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.
5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione poliflinzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edificio macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.
9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. 11 Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.
10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.
11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;
d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.
14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comina 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amianto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.
16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.
18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
47. 57. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Squeglia, Bottino, Banti, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini,
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 47. - 1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.
2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazione pensionistiche, per il coefficiente di:
a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
c) 1,5 se superiore a dieci anni.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previclenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.
5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edificio macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione poliflinzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui ai comma 1.
8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro Ire mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in finzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo.
Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalita' stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.
9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti damalattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.
10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.
11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificaizioni, nonché i trattamenti pensionistici per i lavoratori in preavviso, per i lavoratori in mobilità e per i lavoratori che effettuano contribuzione volontaria;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione gia' presentate entro la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 3;
d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 3.
14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
15. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede con l'abrogazionc dell'articolo 13.
47. 41. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Sostituire l'articolo 47, con il seguente:
1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.
2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonchè quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l'esposizione.
3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'ASL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.
4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai tini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria.
5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati riposo anteriormònte atta data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.
6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati.
Conseguentemente, dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
47. 17. Russo Spena, Giordano, Gianni, Mascia.
L'articolo 47 è sotituito dal seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comnia 8, della legge 27 marzo 1992, a. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25, ai soli tini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni Coà la stessa decoucuza, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad un'attivilì lavozativa comportante esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibreflitro come valore medio per la durata del turno lavorativo giornaliero, si applicano i coefficienti di cui all'annessa tabella C-bis. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 30 giugno 1965, a. 1124.
2. Sono comunque fatte salve le posizioni dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di cui al comma 1, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative al pesposìziane all'aminito sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedenteinente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma i sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cm al comma 1, e che non abbiano già presentato analoga richiesta ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza antro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comrua 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
TABELLA C-bis
Coeff. | Periodo di esposizione |
1.05 | fino a due anni |
1.10 | non inferiore a due anni |
1.15 | non inferiore a tre anni |
1.20 | non inferiore a quattro anni |
1.25 | non inferiore a cinque anni |
1.30 | non inferiore a sei anni |
1.35 | non inferiore a sette anni |
1.40 | non inferiore a otto anni |
1.45 | non inferiore a nove anni |
1.50 | non inferiore a dieci anni |
Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
47. 31. Peretti, Liotta, Maninetti, Tucci, D'Agrò, Gianni, Barbieri Emerenzio, Mereu, Naro, Violante.
Sostituire l'articolo 47 con il seguente:
1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004 - 2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 21. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.
Sostituire l'articolo 47 con il seguente:
1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai finì delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25».
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 26. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel ,territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
*47. 59. Delbono, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Camo, Diana, Buffo, Duilio, Carbonella, Banti, Sciacca, Squeglia, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Sopprimere il comma 1.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 150.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a cantanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
*47. 82. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, cento, cima, Lion.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 47, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 20 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio. L'incremento decorre dal 1o gennaio 2004.
47. 42. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative tra quelle indicate nell'articolo 6, con esposizione, per il predetto periodo, all'amianto in concentrazione media non inferiore a 100 fibre/litro su otto ore al giorno, è riconosciuto, ai fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.
2. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta
fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai maggiori oneri, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
47. 35. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
A decorrere dal 1o ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 maizo 1992, a. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maturazione del diritto di accesso alle medesime e non della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
Ai maggiori oneri, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
47. 34. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
All'articolo 47, sostituire il comma 1, con il seguente:
Ai lavoratori occupati in imprese classificate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bus inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
47. 1. Crisci.
Al comma 1, sostituire le parole: è ridotto da 1,5 a 1, 25 con le seguenti: è stabilito nella misura di 1,75, indi, sopprimere il secondo periodo.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 150.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a cantanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
47. 89. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
All'articolo 47 comma 1, sostituire le parole: è ridotto da 1,50 a 1,25 con le parole seguenti: è ridotto da 1,50 a 1,35.
E sopprimere le seguenti parole «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
L'emendamento non ha rilevanza fiananziaria.
47. 75. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliveto, Mariotti.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 150.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a cantanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
* 47. 88. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri Decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.
* 47. 12. Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita ai pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.
47. 60. Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Banti, Squaglia, Bottino, Mazzarello, maturandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
I benefici previsti dal periodo precedente sono concessi, con la stessa decorrenza ivi prevista, esclusivamente ai lavoratori che , per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto e che alla data del 10 ottobre 2003 non abbiano ancora raggiunto i 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva.
I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari ad euro 20 milioni per l'anno 2004, 25 milioni per l'anno 2005 e 30 milioni per l'anno 2006.
Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
47. 27. Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo, Mazzarella, Burlando, Zanella, Del Bono.
Al comma 1, dopo la parola: pensionistiche si sopprimono le restanti parole fino alla fine del comma.
Conseguentemente, a copertura derivante dall'approvazione del presente emendamento, ammontante a 42 milioni di euro annui, al comma 1 dell'articolo 9 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n 140 e successive modificazioni, le parole: 3,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,6 per cento» per l'anno 2004, «5,6 per cento» per l'anno 2005 e per l'anno 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri Decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 , n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.
47. 8. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e' riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non e' cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.
1-ter. La prestazione previdenziale di cui al comma 1-bis si applica anche ai lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,20 fino a 5 anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai cinque fino ai dieci armi di esposizione.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2004 si provvede con l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»
47. 43. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Sopprimere il comma 2.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 50.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
*47. 83. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.
*47. 61. Trupia, Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Squeglia, Nigra, Diana, Buffo, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma i non si applicano ai lavoratori a cui sono state rilasciate, o saranno rilasciate anche dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati stilla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai lavoratori con giudizi in corso nel caso, in cui la sentenza del giudice sia a loro favorevole.
Inoltre, non si applicano ai lavoratori a cui sono state rilasciate, o saranno rilasciate anche dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto base dei pareri tecnici emessi dalle INAIL/CONTARP Regionali entro il 31 marzo 2004, comunque richiesti entro il 30 settembre 2003.
Ai maggiori oneri, pan a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ai maggiori oneri, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
47. 36. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano ai lavoratori a cui siano state rilasciate le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sussistano i requisiti di cui al successivo comma 3. Non si applicano, inoltre a coloro i quali abbiano presentato domanda giudiziale in data anteriore al 1o ottobre 2003, sempreché sussistano i requisiti previsti al successivo comma 3 e a coloro che usufruiscono alla stessa data, dei trattamenti di mobilità».
Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
47. 44. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori a cui siano state rilasciate le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sussistano i requisiti di cui al successivo comma 3. Non si applicano inoltre a coloro i quali abbiano presentato domanda giudiziale in data anteriore al 1o ottobre 2003, sempreché sussistano i requisiti previsti al successivo comma 3.»
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 15.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
47. 90. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
All'articolo 47 al comma 2, dopo le parole: rilasciate dall'Inail aggiungere le altre: o dall'ispettorato del lavoro per le aziende cessate o fallite,;
al comma 3 aggiungere in fine: e, per le aziende cessate o fallite dall'ispettorato del lavoro, anche sulla base di documenti forniti dalle Asl.
Inammissibile per carenza di compensazione.
47. 22. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
All'articolo 47, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. I benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresì ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.
2-ter. le imprese di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 12 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2004.»
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
47. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 3.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 20.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
*47. 84. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l 'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono incrementate del 10 per cento.
47. 62. Del Bono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Banti, Bottino, Squeglia, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Sostituire il comma 3 con il seguente: Con la stessa decorrenza prevista al comma i, i benefici di cui al comma 1, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media non inferiore a 100 fibre/litro su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni,per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Ai maggiori oneri, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finì del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale dì base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
47. 37. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
All'articolo 47 apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 3, al secondo rigo, dopo le parole«sono concessi» inserire le seguenti: «solo ai lavoratori adibiti in modo diretto ed abituale ad una delle attività lavorative tra quelle indicate ai successivo comma 3 bis».
2. Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3 bis:
«Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alle presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di struttura, impianti edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di struttura, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto, distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messe a discarica di rifiuti contenenti amianto.»
3. Alla fine del comma 4, inserire le seguenti parole:
«previa presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, o in caso di aziende cessate o fallite ed irreperibili dalla Direzione provinciale del lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, a una delle attività lavorative indicate al comma 3 bis. Le controversie relative al rilascio dei curricula sono di competenze delle Direzioni provinciali del lavoro»
4. Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1o ottobre 2003.
47. 40. Maninetti, Peretti, Liotta.
Al comma 3, dopo le parole: ai lavoratori inserire le seguenti: pubblici e privati».
Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
47. 45. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella. Banti.
Al comma 3 dopo le parole: ai lavoratori sono aggiunte le seguenti: iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL,.
47. 33. Maninetti, Perretti, Liotta.
Al comma 3, sopprimere le parole: , per un periodo non inferiore a dieci anni.
Conseguentemente, dopo 1 'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.
47. 63. Innocenti, Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Trupia, Guerzoni, Motta, Squeglia, Camo, Carbonella, Nigra, Diana, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Al comma 3, sopprimere le parole da: in concentrazione media annua fino alla fine del periodo.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 5.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
*47. 92. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 3 sopprimere le parole: in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari ad euro 50 milioni per l'anno 2004 e 60 milioni per gli anni 2005 e 2006.
Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
47. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Del Bono, Burlando, Mazzarella.
Al comma 3, sopprimere le parole: in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
Conseguentemente, dopo l'ari. 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.
*47. 64. Del Bono, Guerzoni, Cordoni, gasperoni, Innocenti, Motta, Duilio, Camo, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Carbonella, Bottino, Banti, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Al comma 3, sopprimere le parole: come valore medio su otto ore al giorno.
Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
**47. 46. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Al comma 3, sopprimere le parole: come valore medio su Otto ore al giorno.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.
**47. 65. Motta, Cordoni, Del Bono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Banti, Bottino, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Al comma 3, sostituire le parole: valore medio su otto ore al giorno con le seguenti: valore medio sul turno giornaliero di lavoro.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 10.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
47. 91. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 3, sostituire le parole: su otto ore al giorno con le seguenti: su un turno lavorativo.
Ai maggiori oneri si provvede con l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
*47. 47. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Al comma 3, sostituire le parole: su otto ore al giorno con le seguenti: su un turno lavorativo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.
*47. 66. Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Camo, Carbonella, Bottino, Diana, Buffo, Banti, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente nuovo periodo: È fatta, altresì, salva la possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale, di cui alla presente legge, anche per lavorazioni diverse da quelle di cui all'articolo 13 della Legge n. 257 1992, qualora venga accertata la concreta esposizione all'inalazione di fibre di amianto, subita nel loro svolgimento, e che comunque espongono gli addetti ad una inalazione di fibre tale da ingenerare il rischio di patologie amianto-correlate.
Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle Finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di E. 35.000.000.
47. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:
«Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendo le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
e) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.»
Copertura finanziaria: L'emendamento non ha rilevanza finanziaria.
47. 72. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Sopprimere il comma 4.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 100.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
47. 85. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 4, sostituire le parole: accertate e certificate dall'Inail con le seguenti: accertate o certificate dall'INAIL o da altro soggetto assicuratore competente.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 2.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
47. 93. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Alla fine del comma 4, inserire le seguenti parole: ...previa presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, o in caso di aziende cessate o fallite ed irreperibili dalla Direzione provinciale del lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, a una delle attività lavorative indicate al comma 3 bis. Le controversie relative al rilascio dei curricula sono di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.
Copertura finanziaria: L'emendamento non ha rilevanza finanziaria.
47. 73. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Sopprimere il comma 5.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 40.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
47. 86. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comnia 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.
47. 67. Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Camo, Carbonella, Bottino, Diana, Buffo, Banti, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Sopprimere il comma 5.
Ai maggiori oneri derivanti si provvede con l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
*47. 48. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Al comma 5, sopprimere le parole: compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1o ottobre 2003.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 10.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
**47. 94. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'Inail prima del 1o ottobre 2003.
Copertura finanziaria: L'emendamento non ha rilevanza finanziaria.
**47. 74. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Al comma 5, sopprimere le parole: , compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1o ottobre 2003,.
Ai maggiori oneri derivanti si provvede con l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
**47. 49. Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Al comma 5, sopprimere le parole: , compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima dal 1o ottobre 2003,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita ai pubblico nei territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
**47. 68. Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Camo, Carbonella, Bottino, Diana, Buffo, Banti, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Al comma 5 sostituire la parola compresi con la seguente: esclusi.
47. 9. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Al comma 5 cancellare le parole 1o ottobre 2003 e sostituirle con le parole 31 dicembre 2003.
Inammissibile per carenza di compensazione.
47. 4. Tarantino, Gioacchino Alfano, Tucci, Sgobio.
Al comma 5, dopo le parole: 1o ottobre 2003 aggiungere le seguenti: o aventi procedimento in atto.
Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri Decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 2.000.000 milioni di euro.
47. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Al comma 5, sostituire le parole: alla sede INAIL di residenza con le seguenti: alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
47. 69. Gasperoni, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Camo, Carbonella, Motta, Nigra, Trupia, Squeglia, Bottino, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Al comma 5, sostituire le parole: alla sede INAIL di residenza con le seguenti: alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
Conseguentemente è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
47. 50. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Al comma 5, dopo le parole: sede INAIL di residenza aggiungere le seguenti: o di altro soggetto assicuratore competente,
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 3.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 500 euro.
47. 95. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
5-ter. Per la gestione del Fondo di cui al comma 5-bis è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.
47. 71. Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Banti, Bottino, Squeglia, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbestocorrelata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
5-ter. Per la gestione del Fondo di cui al comma 5-bis è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede con l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
47. 52. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui all'articolo 2, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.
Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 47, si provvede rispettivamente mediante l'abrogazione l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
47. 51. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui all'articolo 2, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbestocorrelata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dai citato decreto del Ministro della salute.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente dell'1 per cento.
47. 70. Delbono, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Carbonella, Squeglia, Banti, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
47. 54. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Nigra, Trupia, Bottino, Squeglia, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.
5-ter. Ai fini dell'attuazione del precedente comma l'Inail è autorizzato all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato.
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2206 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
47. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o in procinto di mobilità decorrere dal 1o gennaio 2004, avendo già ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL.
Ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per il 2004 e 50 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
47. 28. Sgobio, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Burlando.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 anche per il lavoratori con aziende in crisi o dichiarate fallite che fruiscano di cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore dal decreto e/o in procinto di mobilità a decorrere dal 1o gennaio 2004, avendo già ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL.
Inammissibile per carenza di compensazione.
47. 3. Tarantino, Tucci, Gioacchino Alfano, Sgobio.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003, il cui iter non è ancora concluso.
Ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 12 milioni di euro in ragione annua a decorre dal 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
47. 25. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Bellillo, Burlando.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimentodel trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003 il cui iter non è ancora concluso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
47. 6. Tarantino, Gioacchino Alfano, Tucci, Sgobio.
Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies.
47. 53. Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Bottino, Carbonella, Banti.
Sopprimere il comma 6.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 30.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, dopo l'articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.
47. 87. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle nonne di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori che, alla predetta data, hanno già ottenuto le certificazioni rilasciate dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto e per i lavoratori in attesa di dette certificazioni sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro;
d) devono essere fatte salve, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche di quei lavoratori che, al momento di entrata in vigore della presente legge, si trovino in una delle seguenti condizioni:
hanno risolto il rapporto di lavoro;
stanno effettuando versamenti volontari;
sono in mobilità;
sono in preavviso;
hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla prestazione pensionistica e sono in attesa delle finestre di accesso previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 335/1995.
6-ter. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.
47. 58. Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
1. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
47. 39. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Al comma 6-bis, dopo le parole della legge 257 del 1992 inserire: per coloro che in relazione allo stesso articolo di legge abbiano già maturato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, per i lavoratori che abbiano avviato richiesta di riconoscimento all'INAIL entro il 1o ottobre 2003.
Al comma 6-quater sostituire valutato in 75 milioni con valutato in 120 milioni di euro annui.
Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'accisa sui tabacchi è aumentata di 4 punti percentuali.
47. 7. Mazzarello, Biondi, Burlando, Cozzi, Bornacin, Intini, Pinotti, Parodi, Bogi, Ventura, Banti, Labate, Mascia, Nan, Rognoni, Zunino, Bottino, Mondello, Maurandi, Buffo.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori esposti all'amianto che, alla data del 30 settembre 2003, hanno esercitato la facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.
47. 55. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Banti, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Bottino, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.
Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fruiscano dei trattamenti di mobilità;
b) abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;
c) siano dipendenti di aziende fallite;
d) risultino licenziati;
e) risultino in cassa integrazione;
f) siano in attesa del parere tecnico dell'INAIL/CONTARP da emettere entro il 31 marzo 2004, comunque richiesto entro il 30 settembre 2003.
Conseguentemente, sostituire il comma 6-quater con il seguente:
All'onere relativo all'applicazione dei comizi 6-bis e 6-ter, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
47. 38. Tucci, Maninetti, Peretti, Liotta.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente nuovo comma:
7. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
47. 10. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 448/1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps è sospesa fino al 31 dicembre 2003.
2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2004 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 25 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 185/1992. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
47. 0. 1. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi 9/1963 e 233/1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'Inps entro un anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
47. 0. 2. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
1. Al comma 1, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 sostituire le parole «limitatamente all'esercizio 2003» con le altre «per gli esercizi 2003 e 2004».
Conseguentemente l'articolo 13 e l'articolo 14 , comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
47. 0. 3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1o gennaio 2004 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
47. 0. 4. Cordoni, Delbono, Duilio, Rizzo, Pistone, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Ventura, Agostini, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sostituire le parole «limitatamente all'esercizio 2003» con le altre «per gli esercizi 2003 e 2004».
47. 0. 5. Diliberto, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 1, le parole: A decorrere dall'anno 2004 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dall'anno 2005.
48. 1. Carla Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1, dopo la parola: 2004, sopprimere le parole: fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale,.
Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
48. 92. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 1 sostituire le parole: farmaceutica territoriale con le parole: farmaceutica convenzionata.
*48. 63. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriale con la seguente: convenzionata.
*48. 44. Moroni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: territoriale con la seguente: convenzionata.
*48. 41. Lucchese, Peretti, Liotta.
Sopprimere il comma 2.
48. 91. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1o gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, Per la funzione di impostazione delle politiche del farmaco, comprese le modifiche del prontuario, l'Agenzia riceve gli indirizzi dalla Conferenza Stato Regioni; per le funzioni di ricerca e valutazione scientifica dei farmaci, l'Agenzia riceve gli indirizzi dal Ministero della Salute. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
48. 74. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.
Al comma 2 dopo le parole: funzioni d'indirizzo aggiungere le seguenti: della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome.
48. 64. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 2, dopo le parole: Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute inserire le seguenti: e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché del Ministero delle attività produttive sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
48. 3. Carla Mazzuca Poggiolini.
Al comma 2 dopo le parole: alla vigilanza del Ministero della Salute aggiungere le seguenti parole: per le funzioni di indirizzo sulla ricerca e valutazione scientifica dei farmaci.
48. 65. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 2, alla fine aggiungere il seguente periodo: Il Ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome, adotta linee guida per gli indirizzi e gli investimenti di risorse in ricerca e sviluppo, nonché i criteri per la negoziazione del sistema dei prezzi dei farmaci da fornire all'Agenzia per lo svolgimento dei propri compiti.
48. 66. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Sopprimere il comma 3.
48. 93. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 4.
48. 94. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il consiglio di Amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e da sei componenti di cui due designato dal Ministro della Salute, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e due dalla predetta Conferenza permanente.
48. 30. Drago, Peretti, Liotta.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 95. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5, le parole: L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, aggiungere le seguenti parole: compresi quelli relativi all'attività di gestione e di controllo del settore dei medicinali non convenzionali,.
Inammissibile per estraneità di materia.
*48. 51. Zanella, Pecoraro Scanio.
Al comma 5, alinea, dopo le parole: dei dispositivi medici aggiungere le seguenti: compresi quelli relativi all'attività di gestione e di controllo del settore dei medicinali non convenzionali.
Inammissibile per estraneità di materia.
*48. 38. Lucchese, Peretti, Liotta.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
Conseguentemente all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 96. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5 lettera a) sostituire le parole: promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida con le seguenti: definire liste omogenee per l'erogazione dei farmaci, nonché linee guida.
48. 67. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida con le seguenti: definire liste omogenee per l'erogazione e linee guida.
*48. 40. Lucchese, Peretti, Liotta.
Al comma 5 lettera a), sostituire le parole: promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida con le seguenti: definire liste omogenee per l'erogazione e linee guida.
*48. 45. Moroni.
Al comma 5 sopprimere la lettera b).
48. 97. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5 lettera b) sopprimere le parole: i dati del monitoraggio fino alla fine del periodo.
*48. 61. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 5 lettera b) sostituire le parole: al Ministero dell'Economia e delle Finanze con: al Ministero della Salute.
48. 62. Bindi, Fioroni, Burtone, Battaglia, Turco, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Mosella, Meduri.
Al comma 5 sopprimere la lettera c).
Conseguentemente all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 98. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5 sopprimere la lettera c).
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 15. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 5, sostituire la lettera c) con il seguente: provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, anche al fine del mantenimento della compatibilità finanziaria, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base degli indirizzi espressi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
48. 68. Bindi, Labate, Fioroni, Battaglia, Burtone, Turco, Zanella, Maura Cossutta.
Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente: provvedere entro il 30 settembre di ogni anno nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo efficacia e degli indirizzi espressi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
48. 124. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.
Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1.
48. 4. Carla Mazzuca Poggiolini.
Al comma 5 sopprimere la lettera d).
Conseguentemente all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 99. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente: d) prevedere, nel caso dì immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani.
48. 5. Carla Mazzuca Poggiolini.
Al comma 5, sopprimere la lettera e).
48. 6. Carla Mazzuca Poggiolini.
Al comma 5 sopprimere la lettera e).
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
48. 100. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5 sopprimere la lettera f).
Conseguentemente all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 101. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e), a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 50 per cento del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmacéutiche, i grossisti e i farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista a farmacia viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le quote di sconto aggiuntivo.
Il rimanente 50 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni;.
48. 31. Peretti, Liotta.
Al comma 5 sostituire il primo e il secondo periodo della lettera f) con i seguenti:
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d) e), a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 60 per cento del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendite al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all'articolo 1 comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n 662. Il prezzo di cessione da grossista a farmacia viene rideterminato includendo anche la quote di sconto aggiuntive a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le quote di sconto aggiuntive a carico delle industrie farmaceutiche e dei grossisti.
48. 29. Drago, Peretti, Liotta.
Al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: In concorso con le misure fino alla fine della lettera con le altre: a ridefinire l'onere a carico del SSN.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 16. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 5, lettera f), sostituire le parole a partire da: a ridefinire, anche temporaneamente fino a: come maggiorazione dello sconto con le seguenti: a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente a copertura del 60 per cento del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente. Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all'articolo 1 comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista a farmacista viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le quote di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche e dei grossisti.
48. 7. Carla Mazzuca Poggiolini.
Al comma 5, lettera f), primo periodo, sostituire le parole da: a ridefinire fino alla fine del periodo con le seguenti: a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 60 per cento del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. 53. Ercole, Sergio Rossi.
Al comma 5, lettera f), dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le parole: con esclusione dei produttori di farmaci generici.
*48. 82. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 5, lettera f) dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le parole: con esclusione dei produttori di farmaci generici.
*48. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Al comma 5 lettera f) dopo le parole: di spettanza al produttore aggiungere le parole: con esclusione dei produttori di farmaci generici.
*48. 76. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore inserire le seguenti: con esclusione della quota riferita alla produzione di farmaci generici.
**48. 69. Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Cossutta.
Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: di spettanza al produttore inserire le seguenti: con esclusione della quota riferita alla produzione di farmaci generici.
**48. 75. Labate, Michele Ventura, Pennacchi, Olivieri, Marina Sereni.
Al comma 5, lettera f), dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: Rimane invariata la quota di spettanza al produttore per i medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3 della legge 8 agosto 1996, n. 425.
48. 89. Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
Al comma 5, lettera f), al terzo periodo, sostituire le parole: viene ripianato dalle Regioni con le parole: del tetto di spesa di cui al comma 1, individuato per ogni singola regione, viene ripianato dalla Regione stessa.
48. 71. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta, Mosella, Meduri.
Al comma 5, lettera f), terzo periodo, dopo le parole: delle Regioni inserire le seguenti: che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al 16 per cento.
48. 54. Ercole, Sergio Rossi.
Al comma 5 lettera f) terzo periodo sostituire le parole: attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 con le seguenti parole: ricorrendo agli accordi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2003, convertito nella legge 15 novembre 2001 n. 405.
48. 70. Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Fioroni, Turco, Burtone.
Al comma 5, lettera f), terzo periodo, sostituire le parole: attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 con le seguenti: mediante il ricorso agli accordi di cui alla lettera a) dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
*48. 43. Moroni.
Al comma 5 lettera f) terzo periodo sostituire le parole: attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica di cui all'articolo 4, comma 3 con le seguenti: mediante il ricorso agli accordi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405.
*48. 25. Lucchese, Peretti, Liotta.
Al comma 5, lettera g), dopo la parola: proporre sopprimere la parola: nuove.
48. 102. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5, lettera g), dopo la parola: interventi sopprimere le parole: anche di cofinanziamento pubblico-privato,.
**48. 103. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: anche di cofinanziamento pubblico-privato.
**48. 17. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 5, dopo la lettera l) aggiungere la lettera m):
predisporre linee guida finalizzate a garantire una adeguata informazione e formazione sulla terapia del dolore in conformità ed attuazione delle norme vigenti in materia di somministrazione di oppiacei.
48. 72. Labate, Battaglia, Turco.
Sopprimere il comma 6.
48. 104. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
48. 105. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 7, sostituire le parole da: Il personale trasferito non fino a: non possono essere reintegrate con le altre: Dette unità di personale conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 18. Giovanni Russo, Giordano.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi 7-bis e 7-ter:
7-bis. Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'Agenzia dalla presente legge possono essere istituite dal Direttore generale previa delibera del Consiglio di amministrazione, apposite commissioni consultive, di carattere temporaneo finalizzate allo svolgimento di compiti ai approfondimento tecnico-scientifici.
7-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanete per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, precede alla compilazione di una lista nazionale degli esperti, cui affluiscono personalità scientifiche appartenenti alla farmacologia, alla clinica, alla chimica, alla tossicologia, alla epidemiologia ed alla biologia, competenti a svolgere i compiti di supporto tecnico scientifico verso l'Agenzia.
Le condizioni per l'iscrizione alla lista di cui al presente comma devono essere verificate al momento dell'ammissione e devono prevedere la presentazione di un curriculum vitae, comprovante la competenza richiesta, la dichiarazione di disponibilità dell'interessato e la non sussistenza di motivi di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico richiesto, al fine di non ricorrere in conflitto d'interessi. Esso può determinarsi qualora l'esperto abbia interessi diretti economici o di altro tipo nell'industria farmaceutica o indiretti, nel qual caso debbono essere pubblicamente dichiarati e iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Agenzia e di pubblica consultazione. Gli esperti, di cui al comma 7-bis e 7-ter della presente legge devono astenersi da partecipare ad atti che riguardino soggetti con i quali sussistono interessi indiretti al fine di non essere influenzati nella loro imparzialità e giudizio tecnico scientifico.
48. 73. Labate, Turco, Batta.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
48. 106. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 192. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
48. 107. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
48. 108. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 11.
48. 109. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 11, alla fine del comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo così costituito viene utilizzato d'intesa con le Regioni e le Province Autonome.
48. 125. Pennacchi, Barbieri, Olivieri, Michele Ventura.
Sopprimere il comma 12.
Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
48. 110. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 13.
48. 111. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 13, dopo le parole: e delle finanze, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e.
48. 20. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Sopprimere il comma 14.
48. 112. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 16.
48. 113. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 17, dopo le parole: entro il 30 aprile di ogni anno inserire le seguenti: a partire dal 2005.
48. 8. Mazzuca Poggiolini.
Al comma 17, dopo le parole: all'Agenzia sostituire la parola: autocertificazione con la parola: certificazione.
48. 114. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 17 dopo le parole: attività di promozione aggiungere le seguenti parole: rivolte ai medici, agli operatori sanitari ed ai farmacisti.
*48. 55. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.
Al comma 17 dopo le parole: attività di promozione, aggiungere le seguenti: rivolte ai medici agli operatori sanitari e ai farmacisti.
*48. 27. Dorina Bianchi, Peretti, Liotta.
Al comma 17, dopo le parole: nelle singole voci di costo inserire le seguenti: relativamente ai soli prodotti rimborsati dal SSN e non anche a quelli di fascia C e di automedicazione.
48. 9. Mazzuca Poggiolini.
Sopprimere il comma 18.
48. 116. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 18, dopo le parole: le aziende farmaceutiche inserire le seguenti: con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici,.
*48. 56. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Turco, Battaglia, Burtone.
Al comma 18, dopo le parole: le aziende farmaceutiche, inserire le seguenti: con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici.
*48. 77. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 18 dopo le parole: le aziende farmaceutiche inserire le seguenti: con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici.
*48. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Al comma 18, sostituire la parola: contributo con la seguente: imposta.
48. 10. Mazzuca Poggiolini.
Al comma 18, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
48. 21. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 18, dopo la parola: spese sostituire la parola: autocertificate con la parola: certificate.
48. 115 Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 19.
48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 19, lettera b), sostituire le lettera a) e b) con le seguenti: che le utilizza in base ad accordi per le relative finalizzazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.
48. 57. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Cossutta.
Al comma 19, lettera b) sopprimere il punto 2.
48. 118. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 21.
48. 11. Poggiolini.
Al comma 21 sostituire le parole: con provvedimento, anche amministrativo, alla disciplina delle seguenti attività con le seguenti: nell'ambito di un quadro normativo di riferimento determinato a livello nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, alla disciplina delle seguenti attività.
48. 32. Drago, Peretti, Liotta.
Al comma 21, sopprimere la lettera c).
48. 119. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 22, sopprimere il terzo periodo.
48. 120. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Al comma 5 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992.
Ai maggiori oneri derivanti, pari a 43 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione dell'articolo 4.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 88. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 23 con il seguente:
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.541 del 1992, le parole: «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». Al comma 1, del medesimo articolo 12 le parole: «almeno sessanta giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno settantacinque giorni prima».
48. 28. Dorina Bianchi, Peretti, Liotta.
Al comma 23 sostituire le parole: comunica il proprio parere, sentita la Regione dove ha sede l'evento con le parole: comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento; qualora la Regione non esprimesse motivato diniego entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data d'inizio dell'evento scientifico, varrà il silenzio - assenso.
48. 23. Crisci, Giacco.
Dopo il comma 24 dell'articolo 48, viene aggiunto il seguente:
24-bis. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 è aggiunta la seguente:
c) prepatati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate su richiesta di una farmacia è destinati ad essere forniti al clienti della stessa farmacia. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque prima dell'inizio della produzione di medicinali omeopatici preparati estemporaneamente, le aziende Interessate a tale attività devono versare la somma di euro 5.000 sull'apposito fondo di cui al comma 18.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 47. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 24 dell'articolo 48 viene aggiunto il seguente:
24-bis. I dati e i documenti acclusi alla domanda di primo rinnovo dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere presentati in conformità di uno specifico protocollo, che tenga conto di quanto prescritto dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1995, n. 185 e successive modifiche. Detto protocollo sarà predisposto dai competenti uffici dell'Agenzia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con le associazioni dei produttori di medicinali omeopatici. I dati e i documenti da presentare a corredo della domanda di registrazione di un medicinale omeopatico diverso da quelli di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 devono essere presentati in conformità degli specifici protocolli indicati dall'Unione europea o, in assenza di tali protocolli, dell'allegato 1 della direttiva 20O1/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 48. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 24 dell'articolo 48 viene aggiunto il seguente:
24-bis. Con il decreto di cui al comma 13 viene istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo permanente di lavoro composto da tre funzionari, dei quali uno amministrativo, appartenenti al personale dell'Agenzia, da un rappresentante della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia Italiani e da quattro esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici, indicati dalle principali associazioni delle aziende produttrici. Il gruppo si riunisce ogni tre mesi e, comunque, ogni volta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. I lavori sono coordinati, a turno, da ciascuno degli otto componenti. Il gruppo ha il compito di individuare i principali problemi di ordine tecnico e normativo che riguardano la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali omeopatici in Italia, proponendo le opportune soluzioni. Il funzionamento del gruppo non comporta oneri finanziari per l'Agenzia non essendo previsti per i suoi componenti né il trattamento economico dimissione né il gettone di presenza di cui al DPR 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 49. Zanella, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 24 dell'articolo 48 viene aggiunto il seguente:
24-bis. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di origine chimica, minerale, vegetale o zoologica, sia naturali che di trasformazione o di sintesi, è consentito anche l'impiego di sostanze o composizioni dichiarate dal fornitore come destinate esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 50. Zanella, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 24 dell'articolo 48 viene aggiunto il seguente:
24-bis. Le imprese che hanno presentato la documentazione al Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modifiche e che hanno versato la somma di lire quarantamila ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la somma di euro 25 prevista dall'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dovranno versare nell'apposito fondo di cui al comma 18, là sòmma di 100 euro per ogni medicinale omeopatico di cui intendono richiedere l'indicazione d'uso tradizionale. L'Agenzia, entro 90 giorni può accogliere o respingere motivatamente la domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta. La documentazione a corredo della richiesta deve comprendere i seguenti dati e può riferirsi anche al medicinale che abbia subito le variazioni previste dal comma 15, dell'articolo 52 della predetta legge n. 289:
a) documentazione la presenza del medicinale sul mercato di uno dei paesi dell'Unione europea da almeno dieci anni anche senza esplicita indicazione dell'uso tradizionale;
b) dimostrazione bibliografica delle indicazioni d'uso tradizionale richieste per il medicinale. La documentazione bibliografica può essere sostituita da una esauriente relazione di esperti o di associazioni mediche del settore;
c) rapporto, redatto dal responsabile del Servizio di Farmacovigilanza del richiedente, circa le sicurezza del medicinale;
d) eventuali indicazioni terapeutiche ottenute dal richiedente in un altro Stato membro;
e) etichette e foglio illustrativo recanti, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, l'indicazione d'uso tradizionale attribuita, preceduta dalle parole «indicato nel trattamento sintomatico di...................»
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 52. Zanella, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
Le imprese che hanno presentato la documentazione al Ministero della Salute ai sensi dell'ari. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 185, e successive modifiche e che hanno versato la somma di lire quarantamila ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la somma di euro 25 prevista dall'articolo 52, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dovranno versate nell'apposito fondo di cui al comma 18, le somma di 100 euro per ogni medicinale omeopatica di cui intendono richiedere l'indicazione d'uso tradizionale. L'Agenzia, entro 90 giorni può accogliere o respingere motivatamente la domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta. La documentazione a corredo della richiesta deve comprendere i seguenti dati e può riferirsi anche al medicinale che abbia subito le variazioni previste dal comma 15, dell'articolo 52 della predetta legge n. 289:
a) documentazione attestante la presenza del medicinale sul mercato di uno dei paesi dall'Unione europea da almeno dieci anni anche senza esplicita Indicazione dell'uso tradizionale;
b) dimostrazione bibliografica delle indicazioni d'uso tradizionale richieste per il medicinale. La documentazione bibliografica può essere sostituita da una esauriente relazione dl esperti o di associazioni mediche del settore;
c) rapporto, redatto dal responsabile del Servizio di Farmacovigilanza del richiedente, circa la sicurezza del medicinale;
d) eventuali indicazioni terapeutiche approvate in un altro Stato membro per il medesimo medicinale composto oppure per il medesimo medicinale unitario nella stessa diluizione e forma farmaceutica;
e) etichette e foglio illustrativo recenti quanto previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, con esclusione della lettere a), nonché l'indicazione d'uso tradizionale attribuita, preceduta dalle parole indicato nel trattamento sintomatico di ....»
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 24. Lucchese, Peretti, Liotta.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di origine chimica, minerale, vegetale o zoologica, sia naturali che di trasformazione o di sintesi è consentito anche l'impiego di sostanze o composizioni dichiarate dal fornitore come destinate esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 33. Lucchese, Peretti, Liotta.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 è aggiunta la seguente:
c) preparati esteraporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate, su richiesta di una farmacia a destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia, Entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque prima dell'inizio della produzione di medicinali omeopetici preparati estemporaneamente, le aziende interessate e tale attività devono versare la somma di euro 5.000 sull'apposito tondo di cui al comma 18.»
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 37. Lucchese, Peretti, Liotta.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Con il decreto di cui al comma 13 viene istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo permanente di lavoro composto da tre funzionari, dei quali uno amministrativo, appartenenti al personale dell'Agenzia, da un rappresentante della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia Italiani e da quattro esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici, indicati dalle principali associazioni delle aziende produttrici. Il gruppo si riunisce ogni tre mesi e, comunque, ogni volta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. I lavori sono coordinati, a turno, da ciascuno degli otto componenti. Il gruppo ha il compito di individuare i principali problemi di ordine tecnico e normativo che riguardano la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali omeopatici in Italia, proponendo le opportune soluzioni. Il funzionamento del gruppo non comporta oneri finanziari per l'Agenzia non essendo previsti per i suoi componenti né il trattamento economico dimissione né il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 34. Lucchese, Peretti, Liotta.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. I dati e i documenti esclusi alla domanda di primo rinnovo dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere presentati in conformità di uno specifico protocollo e limitatamente a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1995, n. 185 e successive modifiche. Il modello di detto protocollo sarà predisposto dai competenti uffici dell'Agenzia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con le associazioni dei produttori di medicinali omeopatici. I dati e i documenti da presentare a corredo della domanda di registrazione di un medicinale omeopatico diverso da quelli di cui all'articolo 52, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 devono essere presentati in conformità degli specifici protocolli indicati dall'Unione europea o, in assenza di tali protocolli dell'allegato 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recente un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 35. Lucchese, Peretti, Liotta.
Sopprimere il comma 27.
48. 121. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. Nella tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero 127 octiesdecies): «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle aziende sanitarie locali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 lettera a) della legge 26 novembre 2001 n. 405.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
48. 58. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Pieroni, Burtone, Zanella, Cossutta.
All'articolo 48, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, è aggiunto il seguente numero:
127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alla aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 26 novembre 2001, n. 405.
Inammissibile per carenza di compensazione.
48. 42. Moroni.
Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta il seguente numero:
227-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'art 8, comma 1, lett. a) della legge 26 novembre 2001, n. 405.
Inammissibile per carenza di compensazione.
48. 39. Lucchese, Peretti, Liotta.
Sostituire il comma 29 con il seguente:
«Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei da un concorso unico regionale per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla regione ogni quattro anni.
48. 59. Bindi, Fioroni, Burtone, Battaglia, Turco, Labate, Zanella, Cossutta.
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis inserire il seguente articolo:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'aritcolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformente incrementate del 20 per cento.
*48. 60. Labate.
Sopprimere il comma 31.
Inammissibile per carenza di compensazione.
*48. 84. Zanella.
Sopprimere il comma 31.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 5.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, all'onere derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
48. 79. Zanella.
Il comma 31 è sostituito dal seguente: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in caso di differenza di prezzo tra medicinali coperti da brevetto di principio attivo o aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali il Ministro della Salute provvede, su proposta della Commissione Unica del Farmaco, al riallineamento al prezzo più basso. Tale competenza del Ministro della Salute passerà all'Agenzia Italiana del Farmaco alla data di insediamento della stessa.
48. 26. Peretti, Liotta.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di differenza di prezzo tra medicinali coperti da brevetto di principio attivo e aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologlche e dosi unitarie uguali, tali medicinali sono rimborsati al farmacista dal Servizio Sanitario Nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso,.
*48. 36. Drago, Peretti, Liotta.
Sostituire il comma 31 con il seguente: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di differenza di prezzo tra medicinali coperti da brevetto di principio attivo e aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, tali medicinali sono rimborsati al farmacista dal Servizio Sanitario Nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso.
*48. 46. Polledri.
Sostituire il comma 31 con il seguente:
«Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni:
«I medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore sia titolare di una sola autorizzazione all'immissione in commercio per la molecola di riferimento e sia in grado di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale.
Inammissibile per carenza di compensazione.
48. 90. Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
Al comma 32 sostituire le parole: siano essi specialità o generici con le parole: con esclusione dei generici.
Inammissibile per carenza di compensazione.
48. 85. Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.
Al comma 32 sostituire le parole: siano essi specialità o generici con le seguenti: con esclusione dei generici.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 10.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, all'onere derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
48. 78. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 32 sostituire le parole: siano essi specialità o generici con le seguenti: con esclusione dei generici.
Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con propri Decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 40.000.000 milioni di euro.
48. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.
Dopo il comma 32 inserire il seguente: Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 63/2002 convertito con legge 112/2002 è così sostituito: «a partire dal i aprile 2004, la copertura brevettale dei medicinali è adeguata alla normativa comunitaria. Dalla medesima data perdono la loro efficacia le norme che prevedono qualsiasi altra forma di copertura brevettale».
48. 87. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
«32-bis. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è così sostituito: «a partire dal 1o aprile 2004, la copertura brevettale dei medicinali è adeguata alla normativa comunitaria. Dalla medesima data perdono la loro efficacia le norme che prevedono qualsiasi altra forma di copertura brevettale».
48. 81. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 33.
Conseguentemente all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45.
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. 122. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 33.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
48. 22. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Al comma 33 dopo le parole: prodotti rimborsati inserire le parole: con procedura centralizzata.
48. 86. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 33 dopo le parole: prodotti rimborsati inserire le parole: con procedura centralizzata.
Per far fronte ai maggiori oneri, pari a 3.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, all'onere derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
48. 80. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
1. Le misure adottate dalla Regione Sardegna per la copertura del disavanzo della spesa regionale sanitaria 2001, in deroga a quanto previsto dall'accordo ira Governo e Regioni dell'8 agosto 2001 e della normativa vigente sono ritenute valide ai fini del diritto regionale all'integrazione del finanziamento statale di cui all'articolo 4-bis della L. 12 giugno 2002 n. 112.
2. La Regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni nella legge n. 67 del 18 marzo 1993, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della Regione e per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento della maggiore spesa sostenuta dalle Unità Sanitarie Locali della Regione nel corso dell'esercizio 1991.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutabili complessivamente in 224 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si fa fronte mediante le maggiori entrate recate dalla seguente disposizione:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 0. 1. Maurandi, Cabras, Carboni.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
1. Le misure adottate dalla Regione Sardegna per la copertura del disavanzo della spesa regionale sanitaria 2001, in deroga a quanto previsto dall'accordo Ira Governo e Regioni dell'8 agosto 2001 e dalla normativa vigente sono ritenute valide al fine del riconoscimento del diritto regionale all'integrazione del finanziamento statale di cui all'articolo 4-bis della L. 12 giugno 2002 n. 112.
2. La Regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni nella legge n. 67 del 18 marzo 1993, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della Regione e per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento della maggiore spesa sostenuta dalle Unità Sanitarie Locali della Regione nel corso dell'esercizio 1991. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 224 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 0. 2. Cuccu.
Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni si intendono applicabili sino alla modifica del vigente sistema di compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In attuazione di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il Ministero dell'Economia, in raccordo coni competenti Uffici regionali, provvede per il periodo 1996-2003, sulla base dei consuntivi regionali, alla rideterminazione degli eventuali rimborsi spettanti alla Regione Sardegna.
3. L'incremento annuo delle entrate tributarie regionali di cui al secondo periodo del 3 comma dell'articolo 2 della citata legge 28 dicembre 1995 n. 549, è quantificato al netto delle entrate derivanti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 500 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Inammissibile per estraneità di materia.
48. 0. 3. Cuccu.
Sopprimere l'articolo 49.
* 49. 1. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Sopprimerlo.
* 49. 2. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 1.
49. 3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.
*49. 5. Bindi, Burtone, Fioroni, Battaglia, Turco, Labate, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tale fondo è finalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la Conferenza Stato-Regioni.
* 49. 7 Labate, Agostini, Maurandi, Burlando, Visco.
Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: La ripartizione del Fondo, fino alla attuazione dei meccanismi di federalismo fiscale, è effettuata senza decurtazione delle somme già attribuite ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
49. 6 Bindi, Fioroni, Burtone, Battaglia, Turco, Labate, Maura Cossutta, Zanella.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
2. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 4 Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole «con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «salvo il caso in cui l'esercizio dell'attività libero-professionale necessiti dell'impiego di macchine pesanti nell'ambito delle strutture convenzionate.
Inammissibile per estraneità di materia.
49. 01. Lucchese, Peretti, Liotta.
Dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:
1. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'assolvimento delle attività socio-sanitarie di cui all'articolo 53, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi d'effetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
49. 02. D'Agrò, Peretti, Liotta.
Sopprimere l'articolo 50.
Conseguentemente dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
50. 3. Russo Spena, Giordano, Valpiana.
Sopprimerlo.
*50. 37. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere.
*50. 19. Bindi, Labate, Battaglia, Turco, Fioroni, Maura Cossutta, Zanella.
Sopprimere l'articolo
50. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituirlo con il seguente:
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC), la sua generazione e la sua progressiva consegna, a partire dall'1 gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, la cui acquisizione avviene in occasione dell'erogazione delle prestazioni a carico del S.S.N.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa, concordando, con le regioni interessate e su richiesta delle stesse, l'eventuale adattamento alle esigenze informative locali. Il ministero dell'economia e delle finanze cura, su indicazione della regione, la distribuzione alle Unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del S.S.N abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito in luogo del codice sanitario.
4. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere consegnano i ricettari ai medici del S.S.N. di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e rilevano su archivi informatici il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, dell'ambulatorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, secondo modalità definite di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con le Regioni, e utilizzando, ove presenti, le infrastrutture disponibili a livello regionale, delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di servizi sanitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle farmacie e dagli altri enti di cui al periodo precedente, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui al comma 7.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, di concetto con il Ministero della salute, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro siglato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni con proprio decreto, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente articolo e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute relaziona, al termine del primo semestre e del primo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche al fine di apportare eventuali integrazioni e modificazioni.
7. All'atto della spedizione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci spediti nonché il codice a barre della TC ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta.
8. Nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «indicazione delle generalità» sono inserite le parole «tranne il codice fiscale».
9. I dati rilevati ai sensi del comma 7 e del comma 4 sono trasmessi telematicamente al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro del 22 febbraio 2001, per la condivisione con le Regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia Italiana del farmaco e gli altri Enti interessati, ciascuno per i dati di propria competenza. La struttura dei flussi informativi e le modalità di trasmissione telematica per l'invio dei dati stessi sono definite, entro il 31 dicembre 2003, dalla cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario, prevedendo in ogni caso una frequenza minima mensile di invio dei dati. Il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice iscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
10. Al momento della ricezione, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, sono inseriti con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabili i dati che le Regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti statali che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi per realizzare l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti.
11. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito accedere ai dati relativi al codice fiscale degli assistiti; allo stesso è consentito accedere e trattare gli altri dati condivisi ai sensi del comma 8 per fornire periodicamente alle Regioni che ne fanno richiesta gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle, farmacie, ai dispensati, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonché gli archivi per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
12. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, con decreto di natura non regolamentate stabilisce e modalità per l'assorbimento della tessera del cittadino (TC) nella carta nazionale dei servizi (CNS).
13. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Nuovo Sistema Informativo Sanitario di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati insieme alla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo.
14. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitali «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
50. 27. Montecchi, Agostini, Pennacchi, Barbieri, Burlando, Maurandi, Mariotti, Visco.
Sostituirlo con il seguente:
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC), la sua generazione e la sua progressiva consegna, a partire dall'1 gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, la cui acquisizione avviene in occasione dell'erogazione delle prestazioni a carico del S.S.N.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa, concordando, con le regioni interessate e su richiesta delle stesse, l'eventuale adattamento alle esigenze informative locali. Il ministero dell'economia e delle finanze cura, su indicazione della regione, la distribuzione alle Unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del S.S.N abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito in luogo del codice sanitario.
4. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere consegnano i ricettari ai medici del S.S.N. di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e rilevano su archivi informatici il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, dell'ambulatorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, secondo modalità definite di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con le Regioni, e utilizzando, ove presenti, le infrastrutture disponibili a livello regionale, delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di servizi sanitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle farmacie e dagli altri enti di cui al periodo precedente, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui al comma 7.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, di concetto con il Ministero della salute, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro siglato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni con proprio decreto, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente articolo e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute relaziona, al termine del primo semestre e del primo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche al fine di apportare eventuali integrazioni e modificazioni.
7. All'atto della spedizione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci spediti nonché il codice a barre della TC ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta.
8. Nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «indicazione delle generalità» sono inserite le parole «tranne il codice fiscale».
9. I dati rilevati ai sensi del comma 7 e del comma 4 sono trasmessi telematicamente al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro del 22 febbraio 2001, per la condivisione con le Regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia Italiana del farmaco e gli altri Enti interessati, ciascuno per i dati di propria competenza. La struttura dei flussi informativi e le modalità di trasmissione telematica per l'invio dei dati stessi sono definite, entro il 31 dicembre 2003, dalla cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario, prevedendo in ogni caso una frequenza minima mensile di invio dei dati. Il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice iscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
10. Al momento della ricezione, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, sono inseriti con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabili i dati che le Regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti statali che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi per realizzare l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti.
11. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito accedere ai dati relativi al codice fiscale degli assistiti; allo stesso è consentito accedere e trattare gli altri dati condivisi ai sensi del comma 8 per fornire periodicamente alle Regioni che ne fanno richiesta gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle, farmacie, ai dispensati, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonché gli archivi per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
12. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute mediante intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, con decreto di natura non regolamentate stabilisce e modalità per l'assorbimento della tessera del cittadino (TC) nella carta nazionale dei servizi (CNS).
13. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Nuovo Sistema Informativo Sanitario di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati insieme alla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo.
14. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitali «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
50. 40. Mariotti, Ventura, Montecchi, Innocenti.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. In sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vengono definite le modalità di applicazione sulle ricette SSN dei codici a lettura ottica previsti dal comma 15, dell'articolo 85 della legge n. 388/2000. In sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie vengono definite le modalità di rilevazione da parte delle farmacie pubbliche e private dei suddetti codici.
*50. 38. Lucchese, Peretti, Liotta.
Sostituire l'articolo 50 con il seguente:
In sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vengono definite le modalità di applicazione sulle ricette SSN dei codici a lettura ottica previsti dal comma 15, dell'articolo 85 della legge n. 388/2000. In sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie vengono definite le modalità di rilevazione da parte delle farmacie pubbliche e private dei suddetti codici.
*50. 31. Moroni.
Sopprimere il comma 1.
50. 29. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della Salute e d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
50. 16. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie aggiungere le seguenti parole: mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
50. 18. Maura Cossutta, Labate, Zanella, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.
Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nelle regioni e nei comuni, al fine di evitare duplicazioni di tessere del cittadino.
50. 17. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Burtone, Fioroni, Zanella, Maura Cossutta.
Alla fine del comma 1 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: la cui acquisizione avviene in occasione dell'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
50. 15. Zanella, Labate, Maura Cossutta, Bindi, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.
Al comma 2 sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le parole: Ministero della salute.
50. 32. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 2, dopo le parole: successiva stampa aggiungere le seguenti: concordando con le regioni interessate e su richiesta delle stesse, l'eventuale adattamento alle esigenze informative locali, la distribuzione alla ASL e alle Aziende ospedaliere ai polidinici universitari e agli IRCCS.
50. 14. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.
Sopprimere il comma 3.
50. 33. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimre il comma 4.
50. 34. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al conma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
50. 13. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Turco, Burtone.
Sopprimere il comma 5.
50. 35. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, secondo modalità definite, di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e utilizzando, ove presenti, le infrastrutture disponibili a livello regionale delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e atre strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni e servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero della salute e mediante intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalla farmacie e dalla strutture di erogazione di prestazioni e servizi sanitari in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6, e 7 del presente articolo.
50. 12. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Battaglia, Fioroni, Burtone.
Sopprimere il comma 6.
50. 36. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, di cui all'accordo quadro siglato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mediante intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e Regioni, con proprio decreto stabilisce, le Regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, predispone al termine del 1o semestre e del 1o anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una relazione per la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché per il Parlamento, sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di apportare eventuali integrazioni e modificazioni, dettate dalla sperimentazione applicativa.
50. 11. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.
Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: TC aggiungere le seguenti parole: ovvero il codice a barre del codice fiscale dell'assistito direttamente stampato a cura del medico prescrittore sulla ricetta.
50. 10. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.
Al comma 8, prima premettere le seguenti parole: Nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo le parole «indicazione delle generalità» sono inserite le parole «tranne il codice fiscale».
50. 9. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: comma 7 aggiungere le parole: e del comma 4.
50. 8. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.
Al comma 8, dopo le parole: sono trasmessi telematicamente sopprimere le parole: Ministro dell'economia e delle finanze e aggiungere: al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui all'accordo quadro del 22 febbraio 2001, per la necessaria interazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, le Regioni, l'Agenzia italiana del farmaco e gli altri soggetti interessati, ciascuno per i dati di propria competenza. La struttura dei flussi informativi e le modalità di trasmissione telematica per l'invio dei dati stessi sono definite, entro il 31 dicembre 2003, dalla cabina di regia per il nuovo sistema informativo sanitario, prevedendo in ogni caso una frequenza minima mensile di invio di dati.
50. 7. Labate, Turco, Battaglia, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole alla fine del comma: Ministero dell'economia e delle finanze con le parole: del Nuovo sistema Informativo Sanitario.
50. 6. Labate, Battaglia, Turaco, Bindi, Fioroni, Burtone, Maura Cossutta, Zanella.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: comma 8, sopprimere le parole: Ministro dell'economia e delle finanze.
50. 5. Labate, Battaglia, Turco, Bindi, Fiorone, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: con provvedimento dirigenziale con le parole: con decreto.
50. 26. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Battaglia, Turco, Burtone.
Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole Ministero della salute aggiungere le seguenti parole: mediante intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
50. 25. Bindi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Fioroni, Battaglia, Burtone.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: non è consentito sostituire fino al punto e virgola con le seguenti: accedere ai dati relativi al codice fiscale degli assistiti.
50. 24. Labate, Battaglia, Turco, Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Fioroni, Burtone.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «allo stesso è consentito» aggiungere le seguenti parole: accedere e.
50. 23. Labate, Burtone, Turco, Bindi, Fioroni, Burtone, Zanella, Maura Cossutta.
Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: con protocollo approvato dal con le parole: con protocollo congiunto del.
50. 22. Bindi, Labate, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Fioroni, Battaglia.
Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al comma 9 sopprimere fino alla fine e sostituire con le seguenti: cui è possibile accedere e trasmettere sia da parte dei Ministeri interessati che delle Regioni nonché da parte dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi del Sistema Sanitario Nazionale.
50. 21. Zanella, Labate, Maura Cossutta, Bindi, Burtone, Mosella, Battaglia.
Al comma 11, alla fine del comma stesso sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le parole: Al nuovo sistema informativo sanitario di cui all'accordo quadro, del 22 febbraio 2001, al Ministero dell'economia e delle finanze, della salute e all'Agenzia italiana del farmaco.
50. 4. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Fioroni, Burtone.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
11-bis. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste.
*50. 30. Boato, Zanella.
Dopo il comma 11, è inserito il seguente:
11-bis. Nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste.
*50. 1. Olivieri.
Dopo il comma 11, è inserito il seguente:
5-bis. Nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e province medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste.
*50. 2. Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.
Al comma 11, alla fine aggiungere le seguenti parole: Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Nuovo sistema informativo sanitario, di copia dei dati dalle stesse acquisiti i cui standard tecnologici, di efficacia e di effettività, verificati insieme alla cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo.
50. 20. Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni.
Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
1. Le procedure per la verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, devono concludersi entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento. Le penalizzazioni economiche previste non si applicano alle regioni che abbiano rispettato nell'anno precedente i livelli di spesa concordati.
50. 01. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
Ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale gli incrementi del 3,5 per cento, del 3,45 per cento e del 2,90 per cento a valere per gli anni 2002, 2003 e 2004, previsti dalla legge 388/2000, articolo 85, comma 8, sono da intendersi come indipendenti dall'integrazione prevista dall'accordo dell'8 agosto 2001.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
50. 02. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere l'articolo 51.
51. 3. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sopprimere il comma 1.
51. 1. Russo Spena, Giordano.
Al comma 1, dopo le parole: disavanzo economico finanziario del settore sanitario aggiungere le seguenti: nel rispetto di standard di qualità dei servizi definiti con proprio decreto dal Ministro della salute.
51. 7. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maturandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.
All'articolo 51, comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole «dell'85 per cento» con le parole «massima».
51. 4. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Sostituire il comma 1-quater con il seguente:
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti. In particolare, la relazione dovrà contenere l'aggiornamento degli «indicatori di contesto» e delle «variabili di rottura» realizzati dall'Istat, proposti nel Programma di Sviluppo del Mezzogiorno e successivamente adottati nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 nonché la loro comparazione con gli obbiettivi del Ministero».
51. 6. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maturandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, De Simone, Diana.
È aggiunto il seguente comma:
1-sexies. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27/12/2002, n. 289, pari a 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 50 milioni di euro per l'anno 2005, è destinata al completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n.67 del 1988 le assegnazioni verranno disposte con delibera del CIPE.
51. 2. Lucchese, Marinello.
Aggiungere in fine il seguente comma:
1-sexies. Ai fini della determinazione dei parametri del patto di stabilità per gli Enti locali, non vengono incluse le spese sostenute per gli investimenti.
Inammissibile per estraneità di materia.
51. 5. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato.
51. 05. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n.289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della L. 488/1999, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.
51. 04. Gambini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Ventura.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Per il finanziamento dei programmi della difesa nelle aree tecnologiche previste dalla legge 24 dicembre 1985, n.808, all'articolo 5 del decreto legge 17 giugno 1996, n.321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n.140 e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per 20 milioni di euro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
51. 03. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa decennale di 20 miliardi di euro per il finanziamento di un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, da iscrivere nello stato dì previsione della spesa del Ministero dell'economia in ragione di 2 miliardi di euro per l'anno 2004 e per ciascuna delle annualità successive fino al 2013.
Inammissibile per carenza di compensazione.
51. 0. 1. Cuccu.
Dopo le parole: le maggiori entrate nette sono aggiunte le seguenti: , di pertinenza dell'Erario statale,.
52. 3. Giudice.
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente decreto legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
* 52. 1. Olivieri.
Dopo il comma 1 dell'articolo 52 (Norma finale) del decreto-legge è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
* 52. 2. Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller, Olivieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
52. 4. Boato, Zanella.
Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:
52-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e delle relative disposizioni di attuazione.
52. 01. Giudice.
Sopprimere l'articolo 52-bis.
52-bis.1. Russo Spena, Giordano.
Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
1. Ai fini del completamento delle opere di bonifica ambientale dell'area di Porto Torres, come delimitata dal decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 7 febbraio 2003, con particolare riguardo agli interventi di risanamento dell'area dello stabilimento ex Enichem, le risorse già assegnate per le finalità dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono incrementate di 15 milioni di euro per il 2004, 15 milioni per il 2005 e 20 milioni per il 2006. In deroga al disposto dell'articolo 52 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante i maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto-legge.
Inammissibile per estraneità di materia.
52-bis. 0. 1. Nuvoli.