Comitato per la legislazione - Resoconto di mercoledì 15 ottobre 2003


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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Michele SAPONARA.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di legge:
Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi rilevanti di marea nei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino.
(C. 3424).
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Vincenzo SINISCALCHI, relatore, ricorda brevemente il contenuto del provvedimento in esame. Rileva altresì la genericità dei criteri e principi direttivi, contenuti all'articolo 1, dettati per l'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che nel testo in esame non è prevista l'espressione di alcun parere parlamentare sui conseguenti schemi di decreto legislativo, nonché, all'articolo 1, comma 1, l'uso, alla lettera d), dell'aggettivo «catastrofale», che ricorre soltanto in una disposizione regolamentare ormai abrogata, ed alla lettera e), del sostantivo «sinistralità», che ricorre tre sole volte nell'ordinamento.
Illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3424, come risultante dalla approvazione di emendamenti,
evidenziato un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in particolare, si veda l'articolo 2-bis, comma 2),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera a), nella parte in cui si delega il Governo all'adozione di decreti legislativi in materia di rischi assicurati nella laguna di Venezia, si riformuli la disposizione chiarendo


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quale sia la tipologia delle agevolazioni fiscali da adottare e quali soggetti beneficerebbero delle stesse, anche alla luce della successiva lettera b), che prevede la possibilità di stipulare apposite polizze per la copertura dei sopra indicati rischi; a tale proposito, data l'unicità dell'oggetto, si valuti l'opportunità di unificare il contenuto delle citate disposizioni in un unico criterio di delega.

Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 1 , nella parte in cui si istituisce il Fondo di garanzia per i danni derivanti da eventi di marea a decorrere dalla «data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1», si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione indicando in modo certo la data istitutiva del predetto Fondo, alla luce del fatto che la eventuale presenza di più decreti legislativi rende indeterminata tale istituzione;
all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si dispone l'assegnazione di una quota non superiore al 15 per cento delle risorse «complessivamente stanziate dalla legislazione vigente» per la salvaguardia di Venezia, si valuti l'opportunità di chiarire la portata di tale rinvio, ovvero se ci si riferisca alla legislazione attualmente vigente o anche alla legislazione futura eventualmente emanata in materia; nel primo caso, si valuti l'opportunità di individuare la «legislazione vigente» cui si fa riferimento;
all'articolo 2, commi 2 e 3, nella parte in cui si dispone l'assegnazione, rispettivamente, di una quota non superiore al 15 per cento delle risorse stanziate per la salvaguardia di Venezia e di una quota, non superiore al 50 per cento, di tali risorse a copertura delle misure agevolative di cui al precedente comma 1, lettera a), valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendo quale sia il soggetto competente ad individuare le percentuali destinate alle predette finalità nonché le relative modalità di assegnazione.».

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.